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Document 52011PC0737

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto

/* COM/2011/0737 definitivo - 2011/0333 (CNS) */

52011PC0737

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto /* COM/2011/0737 definitivo - 2011/0333 (CNS) */


RELAZIONE

1 . CONTESTO DELLA PROPOSTA

Introduzione

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio […/…], relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (in appresso "DRP 2014")[1]. Questa proposta comprendeva la creazione di una nuova risorsa propria basata su "una quota dell'imposta sul valore aggiunto" (IVA) applicabile alle forniture di beni e prestazioni di servizi, agli acquisti e alle importazioni "soggetti a un'aliquota IVA normale in ogni Stato membro" in tutta l'Unione europea (in appresso "la nuova risorsa propria IVA"). La Commissione ha annunciato che presenterà i regolamenti specifici entro la fine del 2011.

Scopo della presente proposta è stabilire, in conformità dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), il metodo che gli Stati membri devono utilizzare per calcolare questa nuova risorsa propria e le procedure per metterla a disposizione del bilancio dell'UE. Le presenti disposizioni integrano quelle della DRP 2014 e le misure di esecuzione stabilite ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE in materia di controllo e vigilanza e di obblighi supplementari in materia di comunicazione[2].

La presente proposta si basa sull'esperienza acquisita in passato nella gestione di una risorsa propria proveniente dall'IVA. La proposta intende semplificare il calcolo dei contributi nazionali, riducendo in tal modo i costi amministrativi, e nel contempo aumentare la trasparenza e facilitare il controllo democratico della risorsa, promuovendo così un vero legame tra la politica dell'Unione europea in materia di IVA, le finanze pubbliche degli Stati membri e il finanziamento del bilancio dell'Unione.

Un nuovo metodo di calcolo

Principi di base

Il nuovo metodo di calcolo proposto può essere descritto nelle seguenti quattro fasi principali.

- Fra i dati disponibili, il metodo utilizza come punto di partenza quelli più certi e facilmente ottenibili: i dati relativi alle entrate IVA, in possesso degli Stati membri. Onde garantire che siano considerate solo le entrate IVA, circa la metà degli Stati membri dovrà continuare a correggere i dati per escludere interessi e sanzioni. Inoltre una minoranza di Stati membri dovrà continuare ad effettuare adeguamenti per tenere conto dei territori d'oltremare, dello specifico regime IVA concesso ad alcune regioni periferiche e delle sovvenzioni erogate tramite il sistema IVA.

- Con l'obiettivo di garantire la massima semplicità e trasparenza e il minimo costo amministrativo, si propone che la Commissione provveda a determinare una proporzione media, unica per tutta l'Unione, delle entrate IVA provenienti da forniture al consumo finale (cioè alle famiglie o altri soggetti non aventi diritto alla deduzione dell'IVA pagata) che sono soggette a un'aliquota IVA normale in ogni Stato membro. Ai fini della prevedibilità, la stessa media sarà utilizzata per la durata di un quadro finanziario.

- Gli Stati membri applicano la proporzione media unica per tutta l'Unione alle proprie entrate adeguate. L'importo risultante di "entrate IVA imponibili" è convertito in un valore di base, al netto dell'imposta, usando l'aliquota IVA normale effettiva di ciascuno Stato membro.

- Una volta determinato il valore della base imponibile, per calcolare il contributo effettivo è applicata la quota stabilita dal regolamento di esecuzione della decisione relativa alle risorse proprie. Non è previsto un livellamento artificiale delle basi imponibili.

In sintesi, ogni mese gli Stati membri effettuano un semplice calcolo utilizzando le loro entrate IVA (adeguate) del mese, la proporzione media - unica per tutta l'Unione e stabilita dalla Commissione - delle entrate IVA provenienti da forniture al consumo finale soggette a un'aliquota IVA normale, la loro aliquota normale e la quota definita per la nuova risorsa propria IVA.

Principali vantaggi rispetto al metodo attuale

Rispetto al metodo attualmente utilizzato per il calcolo della risorsa propria IVA, questo metodo semplificato presenta tre vantaggi fondamentali:

- riduce il numero delle correzioni che gli Stati membri devono applicare alle loro entrate IVA. Non sarà più necessario effettuare correzioni relative ai regimi forfettari nel settore agricolo. L'attuale meccanismo di correzione è molto complesso e gli adeguamenti che si ottengono sono in definitiva limitati – nel 2009 sono stati inferiori all’1% delle entrate per tutti gli Stati membri, tranne due. Analogamente, non sarà più necessaria la correzione relativa ai meccanismi di riduzione decrescente d'imposta;

- elimina la necessità di calcolare le compensazioni. Ciò è giustificato dal fatto che i vari adeguamenti non risultano avere avuto, nel complesso, un effetto significativo sui contributi degli Stati membri (in particolare se si tiene conto del ruolo della risorsa basata sul RNL), nonostante gli oneri amministrativi che comportano per essi[3].

In pratica, le diciotto compensazioni che interessano i beni per i quali la direttiva 2006/112/CE ha consentito agli Stati membri di scegliere se assoggettare o meno all'IVA non saranno più necessarie, grazie all'attenzione posta solamente sulle forniture sistematicamente soggette ad aliquota normale.

Saranno anche eliminate altre compensazioni applicabili in alcuni Stati membri, fra cui quelle relative alle variazioni delle soglie di registrazione, che producono risultati significativi solo in due Stati membri e la cui importanza diminuirà con la proposta di considerare le forniture soggette ad aliquota normale. Analogamente, saranno eliminate le compensazioni estremamente complesse relative al prelievo a monte dell'IVA per i veicoli aziendali. La maggior parte degli Stati membri calcola una compensazione, ma la riduzione effettiva dei contributi relativi alla risorsa propria IVA per ciascuno Stato membro può essere stimata inferiore allo 0,03%.

Infine, gli eventuali adeguamenti in caso di violazione della normativa dell'Unione saranno effettuati in futuro con un adeguamento delle entrate.

- L'interesse posto esclusivamente sulle forniture al consumo finale sistematicamente soggette a un'aliquota IVA normale, assieme alla proposta di calcolare a livello centralizzato una proporzione media, unica per tutta l'Unione, di tali operazioni, elimina la necessità per gli Stati membri di calcolare un'aliquota media ponderata (AMP).

Il metodo proposto comporta pertanto una notevole semplificazione del sistema, rendendolo più trasparente e prevedibile al prezzo di una limitata perdita di precisione.

Modalità di messa a disposizione del bilancio dell'Unione della nuova risorsa propria IVA

Principi di base

Le modalità proposte per la messa a disposizione della risorsa propria e per le altre questioni contabili e amministrative sono una combinazione degli elementi pertinenti delle precedenti disposizioni relative alla risorsa propria IVA e di quelli riguardanti le risorse proprie tradizionali. Meritano di essere evidenziate due principali elementi della proposta:

- il diritto alla risorsa propria sorge unicamente quando uno Stato membro ha effettivamente riscosso l'importo. Questo determinerà un collegamento stretto e automatico tra le entrate IVA e le condizioni economiche nazionali e il bilancio dell'Unione europea. La nuova risorsa propria IVA sarà direttamente influenzata dalle politiche nazionali e dell'Unione in materia di IVA;

- per consentire la riscossione più rapida ed efficace della risorsa propria, si propone che le entrate siano messe a disposizione tramite un sistema di estratti mensili in cui figuri chiaramente la data entro la quale gli importi delle risorse proprie devono essere messi a disposizione. Gli importi saranno trasferiti allo stesso conto utilizzato per le altre risorse proprie.

A questo riguardo, occorre notare inoltre che con il libro verde sul futuro dell'IVA[4] la Commissione ha lanciato un'iniziativa per riformare il sistema dell'IVA al fine, tra l'altro, di allargare la base imponibile e limitare la frode e l'elusione. La nuova risorsa propria proposta basata sull'IVA è sufficientemente flessibile per continuare a funzionare a seguito delle modifiche apportate da questa riforma.

Principali vantaggi rispetto al sistema attuale

La procedura proposta per mettere a disposizione del bilancio dell'Unione europea la nuova risorsa propria IVA è notevolmente più semplice e più trasparente rispetto a quella dell'attuale risorsa propria basata sull'IVA.

Utilizzando le entrate effettivamente riscosse dagli Stati membri non sarà più necessario formulare previsioni ed effettuare successivi adeguamenti, nonché determinare il saldo IVA alla fine dell'anno. Ciò ridurrà notevolmente la gestione amministrativa della risorsa e i relativi costi.

Il contenuto della proposta legislativa è sintetizzato qui di seguito.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1 Introduzione

La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende anche una proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità di messa a disposizione del bilancio dell'UE della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie[5], nonché una rifusione modificata del regolamento del Consiglio in vigore concernente la messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL[6].

La Commissione esaminerà la possibilità di consolidare in un unico regolamento le disposizioni per la determinazione e la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell'Unione dopo che sarà stato raggiunto un accordo globale sul pacchetto sulle risorse proprie.

2.2 Capo I "Disposizioni generali"

- Articolo 1 della proposta, "Oggetto". Questo articolo precisa che le disposizioni proposte si applicano alla nuova risorsa propria IVA di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione […/…]

- L'articolo 2 della proposta, "Definizioni", illustra in primo luogo il concetto di forniture utilizzato nel presente regolamento, facendo riferimento al titolo IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio[7].

Inoltre questo articolo definisce le caratteristiche delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti e delle importazioni sulle quali è esigibile la nuova risorsa propria IVA. L'imposta sarà esigibile per ogni operazione imponibile ai sensi del titolo IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio che è soggetta a un'aliquota IVA normale in ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Non sarà necessario che la fornitura sia stata effettivamente gravata dell'IVA perché sia considerata imponibile ai fini del presente regolamento. L'imponibilità della fornitura sarà disciplinata dall'assoggettamento dell'operazione piuttosto che dalle sue circostanze reali. In tal modo, una cessione di beni o prestazione di servizi soggetta a giusto titolo ad un'aliquota IVA ridotta in conformità alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE in uno Stato membro dell’Unione non è imponibile a prescindere dal fatto che la stessa operazione possa effettivamente essere assoggettata a un'aliquota IVA normale in uno o più altri Stati membri dell'Unione. Analogamente, una cessione di beni o prestazione di servizi esentata a giusto titolo dall'IVA, o esentata dall'IVA con diritto a detrazione dell'IVA nella fase precedente in virtù della stessa direttiva in uno o più Stati membri non è una fornitura imponibile.

- Articolo 3 della proposta, "Proporzione media di forniture imponibili a livello dell'Unione" . Questo articolo stabilisce il concetto di una proporzione di forniture imponibili unica a livello dell'Unione, da utilizzare nel calcolo del valore mensile della quota della nuova risorsa propria IVA, e la frequenza con la quale essa dovrà essere determinata. Per determinare la proporzione media la Commissione, o l'organismo da essa incaricato, può aver bisogno di rivolgersi alle autorità degli Stati membri per ottenere informazioni e pareri. Gli Stati membri dovrebbero quindi assicurarsi che i servizi o le agenzie competenti forniscano agli agenti delegati l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.3 Capo II "Calcolo della risorsa propria IVA"

- Articolo 4 della proposta, "Metodo di calcolo": questo articolo specifica le fasi da seguire per calcolare i contributi di uno Stato membro alla nuova risorsa propria IVA. Il metodo proposto è molto diverso da quello utilizzato in precedenza: il principale cambiamento consiste nel fatto che la Commissione determina una proporzione media unica che rappresenterà la proporzione delle forniture imponibili al consumo finale soggette a un'aliquota IVA normale in tutta l'UE. Ogni Stato membro applicherà la stessa proporzione per il calcolo e di norma continuerà a farlo per l'intera durata del quadro finanziario. Questa proporzione verrà applicata all'importo netto delle entrate IVA degli Stati membri, dopo aver effettuato gli adeguamenti necessari per tener conto di eventuali entrate accessorie ed escludere gli importi che, sebbene collegati all'IVA, non sono entrate IVA dirette. Inoltre, alcuni Stati membri dovranno adeguare le loro cifre iniziali per tenere conto anche dei rimborsi effettuati a persone non soggetti passivi o a soggetti passivi per forniture diverse da quelle imponibili, qualora tali rimborsi non siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE. L'importo ottenuto sarà convertito nel valore al netto dell'imposta delle forniture utilizzando l'aliquota IVA normale applicata in ciascuno Stato membro. A tale base imponibile sarà quindi applicata la quota stabilita dal regolamento […/…].

- L'articolo 5 della proposta, "Periodi di calcolo" propone che agli Stati membri sia data la massima flessibilità per allineare i periodi di calcolo della nuova risorsa propria IVA con le loro disposizioni contabili, evitando così di dover effettuare adeguamenti delle entrate unicamente a causa delle scadenze temporali.

2.4 Capo III "Messa a disposizione della risorsa propria IVA"

- Articolo 6 della proposta, "Disposizioni in materia di contabilità": questo articolo stabilisce le disposizioni proposte per la nuova risorsa propria IVA, che sono equivalenti a quelle già in uso a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per le risorse proprie attuali. Il conto riepilogativo specificato può essere incorporato nella contabilità analoga tenuta per le altre risorse proprie a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio[8].

- Articolo 7 della proposta "Iscrizione nella contabilità, comunicazione e termini per la messa a disposizione": questo articolo propone le disposizioni per la nuova risorsa propria IVA che sono equivalenti a quelle già in uso a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per le risorse proprie attuali. È stata mantenuta la stessa data entro la quale la risorsa deve essere resa disponibile, vale a dire il primo giorno feriale del mese. Le modifiche alle precedenti disposizioni in materia d'IVA comprendono un estratto mensile da trasmettere almeno dieci giorni prima del termine di messa a disposizione delle risorse, che è il primo giorno feriale del secondo mese successivo al mese in cui lo Stato membro ha ottenuto il pagamento. L'iscrizione nel conto riepilogativo deve di norma essere effettuata al momento dell'invio dell'estratto mensile e in ogni caso entro la stessa scadenza.

- L'articolo 8 della proposta, "Rettifiche contabili" propone che il termine attualmente utilizzato per le altre risorse proprie ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000[9] si applichi anche alla nuova risorsa propria IVA.

- Articolo 9 della proposta, "Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente": si propone che ogni ritardo nella messa a disposizione della nuova risorsa propria IVA sia soggetto alle medesime disposizioni in materia di interessi di mora applicate attualmente a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000[10].

2.5 Capo IV "Disposizioni amministrative"

- Gli articoli 10 e 11 della proposta, "Conservazione dei documenti giustificativi" e "Cooperazione amministrativa" propongono che gli obblighi che attualmente incombono agli Stati membri per quanto riguarda le altre risorse proprie rispettivamente ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000[11] siano parimenti applicati alla nuova risorsa propria IVA.

2.6 Capo V "Disposizioni finali"

- L'articolo 12 della proposta, "Procedura di comitato" prevede che, per quanto riguarda la nuova risorsa propria IVA, la Commissione sia assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) che attualmente opera a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2011/0333 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica[12], in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[13],

visto il parere della Corte dei conti europea[14],

considerando quanto segue:

1. La risorsa propria dell'Unione basata su una quota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio n. […/…] relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (in appresso "risorsa propria IVA") deve essere messa a disposizione dell'Unione nelle migliori condizioni possibili e di conseguenza occorre stabilire norme destinate agli Stati membri relative alla messa a disposizione di questa risorsa alla Commissione.

2. A fini di semplificazione e trasparenza, nonché per ridurre i costi amministrativi, è opportuno determinare una proporzione media, unica per tutta l'Unione, del valore delle forniture imponibili rispetto al totale delle forniture.

3. È necessario che le modalità di calcolo della risorsa propria IVA siano determinate in modo uniforme.

4. La risorsa propria IVA dovrà essere messa a disposizione sotto forma di iscrizione degli importi dovuti su un conto aperto a tale scopo, ai sensi del regolamento […/...] concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria[15]. Al fine di limitare i movimenti di fondi a quanto è necessario all'esecuzione del bilancio, l'Unione si limita ad effettuare sui conti di cui sopra prelievi destinati a coprire unicamente il fabbisogno di tesoreria della Commissione.

5. Gli Stati membri versano interessi in caso di ritardi nell'iscrizione della risorsa propria IVA nei conti. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, occorre provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti non superi l'importo degli interessi da versare.

6. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione e, se del caso, le trasmettono i documenti e le informazioni necessari a consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.

7. Le amministrazioni nazionali incaricate della riscossione delle risorse proprie devono tenere a disposizione della Commissione, in ogni momento, i documenti giustificativi di tale riscossione.

8. È necessario garantire una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione per agevolare la corretta applicazione della regolamentazione finanziaria relativa alle risorse proprie.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[16].

10. È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire le modalità relative agli estratti mensili dei conti della risorsa propria IVA, e per determinare e aggiornare la proporzione media dell'Unione, data la natura tecnica di tali misure.

11. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto[17] deve essere abrogato.

12. Il presente regolamento si applica a decorrere dallo stesso giorno della decisione […/…],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per il calcolo e la messa a disposizione della Commissione della risorsa propria dell'Unione basata su una quota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione […/….] (di seguito "risorsa propria IVA").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "fornitura" una cessione di beni o prestazione di servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni, ai sensi del titolo IV della direttiva del Consiglio 2006/l12/CE[18];

(2) "fornitura imponibile" una fornitura soggetta ad aliquota IVA normale in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Proporzione media di forniture imponibili a livello dell'Unione

1. La Commissione determina, prima dell'inizio di ogni quadro finanziario pluriennale, una proporzione media unica a livello dell'Unione del valore delle forniture imponibili rispetto al valore delle forniture totali. Tale proporzione è espressa in percentuale.

2. La proporzione media a livello dell'Unione di cui al paragrafo 1 resta valida per l'intera durata di un quadro finanziario pluriennale.

La Commissione può tuttavia decidere, sulla base di motivi debitamente giustificati, di aggiornare la proporzione media dell'Unione. La proporzione aggiornata si applica a decorrere dall’inizio dell'anno civile successivo all'aggiornamento.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, o all'organismo da essa designato, l'assistenza e le informazioni necessarie per determinare e aggiornare la proporzione media dell'Unione di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e aggiornare la proporzione media dell'Unione, di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

CAPO II

CALCOLO DELLA RISORSA PROPRIA IVA

Articolo 4

Metodo di calcolo

1. Per ciascun mese, ogni Stato membro calcola l'importo della risorsa propria IVA basandosi sul valore totale netto dell’IVA riscossa nello Stato stesso nel mese precedente. Tale importo deve essere corretto per prendere in considerazione:

13. i pagamenti ricevuti relativi alle sanzioni applicate ai soggetti passivi per il mancato adempimento degli obblighi relativi all'IVA, o i pagamenti ricevuti a titolo di interessi dovuti perché tali obblighi sono stati espletati tardivamente;

14. gli importi che dovrebbero essere trattati ai fini delle risorse proprie in quanto riferiti a operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di uno Stato membro, mentre sono state effettuate in provenienza o a destinazione di un territorio terzo a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE;

15. gli importi provenienti da uno dei luoghi di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui gli Stati membri possono dimostrare che le entrate vi sono state trasferite;

16. gli importi che sono entrate destinate a un altro Stato membro, nella misura in cui gli Stati membri sono in grado di dimostrare che l'entrata è stata così trasferita;

17. gli adeguamenti necessari a seguito dell'applicazione di una seconda aliquota o di un'aliquota inferiore alla normale in luoghi specifici di cui agli articoli 104, 105 e 120 della direttiva 2006/112/CE;

18. i rimborsi effettuati per motivi a carattere sociale o simile a persone non soggetti passivi o per attività non imponibili, tranne i casi autorizzati dalla direttiva 2006/112/CE.

2. L'importo ottenuto conformemente al paragrafo 1 è moltiplicato per la proporzione media dell'Unione di forniture imponibili al consumo finale, di cui all'articolo 3.

3. Il risultato ottenuto al paragrafo 2 viene moltiplicato per il reciproco dell'aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro in oggetto a norma della direttiva 2006/112/CE.

4. Il risultato ottenuto al paragrafo 3 è moltiplicato per la percentuale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento […/…], per ottenere la risorsa propria IVA da mettere a disposizione del bilancio dell'Unione.

Articolo 5

Periodi di calcolo

1. La risorsa propria IVA, è calcolata sulla base dei mesi civili.

2. In deroga al paragrafo 1, per il calcolo della risorsa propria possono essere utilizzati periodi diversi dai mesi civili, senza alcun adeguamento oltre a quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in uno dei seguenti casi:

a) se gli Stati membri applicano le loro disposizioni contabili in base a periodi contabili normali non corrispondenti ai mesi civili;

b) se gli Stati membri adottano disposizioni particolari in determinati momenti dell'anno per chiudere i periodi contabili normali.

3. Quando uno Stato membro modifica la propria aliquota IVA normale, l'aliquota modificata è utilizzata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è entrata in vigore la nuova aliquota normale.

CAPO III

MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RISORSA PROPRIA IVA

Articolo 6

Disposizioni in materia di contabilità

1. Ciascuno Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio[19] a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.

2. Gli Stati membri o gli organi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

a) al più tardi il secondo giorno feriale successivo all’accredito sul conto della Commissione, un estratto conto che indichi l'iscrizione della risorsa propria IVA;

b) se l'estratto conto di cui alla lettera a) non è disponibile il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un avviso di accredito che attesti l'iscrizione della risorsa propria IVA.

3. Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[20].

4. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene conservato il conto riepilogativo per la risorsa propria IVA.

Articolo 7

Iscrizione nella contabilità, comunicazioni e termini per la messa a disposizione

1. Gli importi calcolati in conformità dell'articolo 4 sono iscritti sul conto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il primo giorno feriale del secondo mese civile successivo al mese per il quale il calcolo è stato effettuato.

2. Almeno dieci giorni feriali prima della data di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un estratto mensile dei conti relativi alla risorsa propria IVA.

3. L'iscrizione nel conto riepilogativo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, viene effettuata al più tardi entro il primo giorno feriale del secondo mese civile successivo al mese per il quale il calcolo è stato effettuato.

4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative agli estratti mensili di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Detti atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 8

Rettifiche contabili

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali rettifiche degli estratti mensili trasmessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, gli estratti mensili dell'esercizio in questione non sono più rettificati, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione, sia dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1. Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

2. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

3. Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis , l'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 10

Conservazione dei documenti giustificativi

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi alla messa a disposizione della risorsa propria IVA siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

Se la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) […/…] , palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine previsto al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorsa propria IVA venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

Articolo 11

Cooperazione amministrativa

1. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

19. la denominazione dei servizi o organismi responsabili della riscossione, del controllo e della messa a disposizione della risorsa propria IVA, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;

20. le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative alla riscossione dell'IVA, al calcolo dei contributi a titolo di risorsa propria IVA e alla messa a disposizione degli stessi alla Commissione;

21. la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali è iscritta la risorsa propria IVA, in particolare quelli utilizzati per il calcolo di cui all'articolo 4 e per la tenuta della contabilità di cui all'articolo 7.

Ogni modifica di tali informazioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, i dati di cui al paragrafo 1.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Procedura di comitato

22. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dal regolamento (UE) n. […/…]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

23. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è abrogato. Tuttavia le disposizioni di tale regolamento si continuano ad applicare per il calcolo e la messa a disposizione delle risorse proprie derivanti dall'imposta sul valore aggiunto riscossa dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2014.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L [...] del [...], pag. [...].

[2] Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, COM(2011) 740 del 9.11.2011.

[3] Si veda l'allegato al documento di lavoro dei servizi della Commissione "Il finanziamento del bilancio dell'UE: relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie", SEC(2011) 876, pag. 104.

[4] COM(2010) 695 dell'1.12.2010. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2010) 1455 dell'1.12.2010.

[5] Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sulle transazioni finanziarie, COM(2011) 738 del 9.11.2011.

[6] Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, COM(2011) 742 del 9.11.2011 che modifica il documento COM(2011) 512 del 29.6.2011.

[7] GU L 347 dell'11.12.2006, pag.1.

[8] Questo regolamento è oggetto di una proposta modificata di rifusione. La disposizione compare adesso all'articolo 5 della proposta modificata di rifusione.

[9] Questo regolamento è oggetto di una proposta modificata di rifusione. La disposizione compare adesso all'articolo 6 della proposta modificata di rifusione.

[10] Questo regolamento è oggetto di una proposta modificata di rifusione. La disposizione compare adesso all'articolo 11 della proposta modificata di rifusione.

[11] Questo regolamento è oggetto di una proposta modificata di rifusione. La disposizione compare adesso agli articoli 3 e 4 della proposta modificata di rifusione.

[12] GU L [...] del [...], pag. [...].

[13] GU L [...] del [...], pag. [...].

[14] GU L [...] del [...], pag. [...].

[15] GU L [...] del [...], pag. [...].

[16] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[17] GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

[18] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[19] GU L 130 del 31.5.2000, pag.1.

[20] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

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