EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0518

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

/* COM/2011/0518 definitivo - 2011/0225 (NLE) */

52011PC0518

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi /* COM/2011/0518 definitivo - 2011/0225 (NLE) */


RELAZIONE

1. GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVO

A livello europeo, il trasporto di materiali radioattivi è disciplinato dalla normativa sui trasporti ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla legislazione riguardante aspetti specifici collegati alle radiazioni tra cui la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).

La normativa basata sul TFUE è stata semplificata dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, che regolamenta tutte le modalità di trasporto interno.

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Ai sensi dell’articolo 30 del trattato Euratom, per norme fondamentali s’intendono:

(a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;

(b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili;

(c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Conformemente all’articolo 33, ciascuno Stato membro stabilisce disposizioni appropriate per garantire l’osservanza delle norme fondamentali.

Al fine di proteggere la salute della popolazione e dei lavoratori e di concentrarsi al meglio sulle proprie attività, le autorità degli Stati membri devono sapere quali persone, organizzazioni o imprese sottoporre a controlli. A tale scopo, gli articoli 3 e 4 della direttiva prescrivono che gli Stati membri assoggettino determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione (notifica) e di previa autorizzazione, ovvero che le proibiscano.

La direttiva 96/29/Euratom si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.

Poiché il trasporto è l’unica pratica “mobile”, e considerando che spesso le operazioni di trasporto comportano l’attraversamento delle frontiere, un vettore potrebbe essere tenuto ad attenersi a tali procedure di dichiarazione e autorizzazione in svariati Stati membri. Inoltre, gli Stati membri hanno messo in atto queste procedure nell’ambito di sistemi diversi, complicando ulteriormente le operazioni di trasporto, di per sé già complesse.

La sostituzione di tali procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione con un regime di registrazione unico per la pratica dei trasporti contribuirebbe a semplificare la procedura, a ridurre l’onere amministrativo e ad abbattere le barriere all’ingresso, mantenendo al tempo stesso invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni.

Il presente regolamento sostituisce con un’unica registrazione i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri in attuazione della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio. Il regolamento stabilisce un regime europeo per la registrazione dei vettori. I vettori devono presentare la richiesta di registrazione tramite un’interfaccia web centrale. Queste richieste di registrazione saranno esaminate dall’autorità nazionale competente del rispettivo paese, che confermerà la registrazione se il richiedente soddisfa le norme fondamentali di sicurezza. Il nuovo sistema permette altresì alle autorità competenti di avere una panoramica migliore dei vettori che risultano attivi nei loro paesi. Esso dovrà essere pronto, testato e operativo alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento adotta un approccio graduato, escludendo dalla procedura di registrazione i vettori che trasportano esclusivamente “colli esentati”. D’altro canto, il regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione nel caso di vettori di materiali fissili e altamente radioattivi.

Le altre disposizioni comunitarie e norme internazionali in materia di protezione fisica, salvaguardie e responsabilità di terzi rimarranno applicabili. Ciò vale, in particolare, per la direttiva 2008/68/CE.

2. BASE GIURIDICA

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le norme fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. Di conseguenza, la base giuridica prescelta è il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva della Comunità. Poiché la competenza legislativa della Comunità a norma del titolo II, capo 3, del trattato Euratom è esclusiva, essa non è soggetta al principio di sussidiarietà.

Anche la proporzionalità è garantita. Il meccanismo proposto, in base alla valutazione di impatto eseguita nel corso della preparazione, assicura un attento equilibrio tra un’effettiva protezione dei lavoratori e della popolazione durante le operazioni di trasporto, gli interessi legittimi delle parti interessate coinvolte e gli interessi degli Stati membri. In particolare, l’opzione prescelta è quella minima necessaria per assicurare l’effettivo conseguimento degli obiettivi fissati, al tempo stesso tenendo i costi entro limiti ragionevoli.

2011/0225 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo paragrafo, e l’articolo 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 33 del trattato prescrive che gli Stati membri stabiliscano appropriate disposizioni per garantire l’osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(2) Le norme fondamentali in materia di sicurezza sono enunciate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996[3]. La direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.

(3) Al fine di garantire l’osservanza delle norme fondamentali, è necessario specificare quali persone, organizzazioni o imprese devono essere sottoposte a controlli da parte delle autorità degli Stati membri. A tale scopo la direttiva 96/29/Euratom prescrive che gli Stati membri assoggettino determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione (notifica) e di previa autorizzazione, ovvero che le proibiscano.

(4) Essendo il trasporto l’unica pratica che può comportare un attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati ai sistemi di dichiarazione e autorizzazione in svariati Stati membri. Il presente regolamento sostituisce tali sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri con un sistema di registrazione unico valido in tutta la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso la “Comunità”).

(5) Questi sistemi di registrazione e certificazione sono già in uso per le imprese di trasporto aereo e marittimo. Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile[4] stabilisce che, per poter trasportare merci pericolose, i vettori aerei devono ottenere uno specifico certificato di operatore aereo. Per quanto concerne il trasporto via mare, la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, istituisce un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione[5]. Si ritiene che i certificati rilasciati dalle autorità dell’aviazione civile e il sistema di rapportazione per le imbarcazioni marittime mettano in atto in maniera soddisfacente i requisiti di dichiarazione e autorizzazione della direttiva 96/29/Euratom. Pertanto, per consentire agli Stati membri di garantire l’osservanza delle norme fondamentali per queste modalità di trasporto, non occorre una registrazione delle imprese di trasporto aereo e marittimo a norma del presente regolamento.

(6) I vettori di materiali radioattivi sono tenuti al rispetto di alcune disposizioni della normativa dell’Unione europea e dell’Euratom oltre che di strumenti giuridici internazionali. La regolamentazione in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive (TS-R-1) dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) e i regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto saranno ancora direttamente applicabili o saranno attuati dagli Stati membri nell’ambito della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose[6] per il trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile. Le disposizioni di tale direttiva, tuttavia, non pregiudicano l’applicazione di altre disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di protezione dell’ambiente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

(1) Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di registrazione di vettori di materiali radioattivi che favorisce il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 96/29/Euratom.

(2) Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da paesi terzi nella Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s’intende per

(1) “vettore” qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa pubblica che svolga la pratica del trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all’interno della Comunità, compresi i vettori che operano sulla base di accordi di trasporto per conto terzi;

(2) “autorità competente” qualsiasi autorità designata dallo Stato membro per eseguire prestazioni conformemente al presente regolamento;

(3) “trasporto” tutte le operazioni di trasporto dal luogo di origine al luogo di destinazione, compreso il carico, il deposito in transito e lo scarico di materiali radioattivi;

(4) “materiale radioattivo” qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l’attività specifica e l’attività totale della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della regolamentazione dell’AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, 2009, Vienna;

(5) “merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi” i materiali radioattivi che possono essere utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all’appendice A.9. della serie n. 9 dell’AIEA sulla sicurezza nucleare “Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive”, Vienna, 2008;

(6) “colli esentati” un qualsiasi collo in cui il contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti nella tabella V, sezione IV, della regolamentazione in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive n. TS-R-1 o un decimo di tali limiti nel caso del trasporto tramite posta e recanti il codice ONU n. 2908, 2909, 2910 o 2911;

(7) “materiali fissili” uranio-233, uranio-235, plutonio-239 e plutonio-241 o qualsiasi combinazione di tali radionuclidi.

Articolo 3 Disposizioni generali

(1) I vettori di materiali radioattivi sono in possesso di una registrazione valida ottenuta conformemente all’articolo 5. La registrazione consente al vettore di svolgere la pratica del trasporto in tutto il territorio dell’Unione europea.

(2) Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore o da una licenza o registrazione ottenuta in conformità della procedura nazionale applicabile nel caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3.

(3) Un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità con la direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione di materiali radioattivi o per l’utilizzo di apparecchiature contenenti materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l’attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge.

(4) I requisiti nazionali di dichiarazione e autorizzazione in aggiunta rispetto alle disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto ai vettori dei seguenti materiali:

– materiali fissili, tranne che l’uranio naturale o l’uranio impoverito che sia stato irradiato soltanto in un reattore termico;

– merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi.

Articolo 4 Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg)

(1) Ai fini della supervisione e del controllo del trasporto di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg). La Commissione stabilisce informazioni aggiuntive e definisce le specifiche tecniche e i requisiti dell’ESCReg.

(2) L’ESCReg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili.

(3) La Commissione non è responsabile dei contenuti e dell’accuratezza delle informazioni fornite tramite l’ESCReg.

Articolo 5 Procedura di registrazione

(1) Un vettore deve richiedere la registrazione al sistema ESCReg.

(2) Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell’allegato I.

(3) Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda.

(4) Se il richiedente è stabilito in uno o più Stati membri, la domanda è elaborata dall’autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale del richiedente.

(5) Se il richiedente è stabilito in un paese terzo, la domanda è elaborata dall’autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intende entrare nel territorio dell’Unione.

(6) L’autorità competente dello Stato membro che rilascia il primo certificato di registrazione del vettore è tenuta a rilasciare anche un nuovo certificato in caso di variazione dei dati ai sensi dell’articolo 6.

(7) Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l’autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi alle disposizioni applicabili del presente regolamento, oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE.

(8) Il certificato di registrazione del vettore contiene le informazioni specificate nell’allegato II ed è rilasciato sotto forma di un certificato di registrazione standard tramite il sistema ESCReg.

(9) Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l’ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.

(10) Se l’autorità competente si rifiuta di rilasciare il certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, essa risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. L’autorità competente fornisce una motivazione del rigetto.

(11) Una copia del rigetto e della motivazione del rigetto è fornita automaticamente tramite l’ESCReg a tutte le autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende operare.

(12) In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato di registrazione del vettore, il richiedente può presentare ricorso in conformità con le disposizioni di legge nazionali applicabili.

(13) Un certificato di registrazione valido è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

(14) Il certificato di registrazione del vettore è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su richiesta del vettore stesso.

Articolo 6 Variazione dei dati

(1) Il vettore ha la responsabilità di garantire l’accuratezza continua dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all’ESCReg per le operazioni di trasporto nella Comunità.

(2) In caso di variazione dei dati contenuti nella parte A della domanda di registrazione dei vettori nella Comunità, il vettore richiede un nuovo certificato.

Articolo 7 Assicurazione della conformità

(1) Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la non conformità attua le procedure appropriate previste dal quadro giuridico di quello Stato membro, tra cui avvisi scritti, misure di formazione e istruzione, sospensione, revoca o modifica della registrazione o un’azione penale, in funzione dell’incidenza della non conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

(2) L’autorità competente comunica al vettore e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. Se il vettore non si adegua alle misure applicate conformemente al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione.

(3) L’autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni.

Articolo 8 Autorità competenti e punto di contatto nazionale

(1) Gli Stati membri designano un’autorità competente e un punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi.

(2) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, il nome o nomi, l’indirizzo o gli indirizzi e tutte le informazioni necessarie per una rapida comunicazione con le autorità competenti e con il punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi, oltre che eventuali variazioni successive di tali dati.

(3) La Commissione trasmette tali informazioni ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l’ESCReg.

Articolo 9 Collaborazione tra autorità competenti

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al rilascio di una registrazione e di garantire l’applicazione e l’esecuzione armonizzate del presente regolamento.

Nel caso in cui vi siano più autorità competenti in uno Stato membro, queste si mettono in contatto e avviano una stretta collaborazione in conformità agli accordi giuridici o formali in essere tra le stesse in materia di reciproca competenza. Dovrebbero inoltre trasmettersi e fornirsi informazioni, nonché trasmettere e fornire informazioni al punto di contatto nazionale e ad altre organizzazioni governative e non governative con responsabilità correlate.

Articolo 10 Gruppo di esperti

La Commissione istituisce un gruppo di esperti mediante una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 135 del trattato Euratom.

Il gruppo presta consulenza e assistenza alla Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.

Il gruppo è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

È applicabile dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

ALLEGATO I MODULO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI NELLA COMUNITÀ

SI PREGA DI INVIARE LA DOMANDA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SITO INTERNET DEL SISTEMA ELETTRONICO SICURO PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI (ESCReg) DELLA COMMISSIONE EUROPEA

UN’EVENTUALE VARIAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PARTE A COMPORTA L’OBBLIGO DI RICHIESTA DI UNA NUOVA REGISTRAZIONE.

Le informazioni fornite nel presente modulo di domanda saranno trattate dalla Commissione europea nel rispetto del regolamento (Euratom) n. xxxxx

         NUOVO CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

         VARIAZIONE DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ IN ESSERE

         RINNOVO DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ IN ESSERE

Numero(i) del certificato di registrazione:

Specificare i motivi per cui si richiede la variazione di una registrazione già in essere.

1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE:

PARTE A || PARTE B

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ: INDIRIZZO COMPLETO: NUMERO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE: || 1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell’organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l’organizzazione di trasporti): 2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società di trasporti): 3. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2): 4. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo del responsabile dell’attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3:

2. TIPO DI TRASPORTO:

PARTE A || PARTE B

       SU STRADA        PER FERROVIA        PER VIA NAVIGABILE  || 1 Personale impegnato e formato per le attività di trasporto (informazioni)        da 1 a 5                   da 5 a 10                 da 10 a 20               >20 2 Settori di attività: descrizione generale della tipologia di attività di trasporto da intraprendere (informazioni)  uso medico  uso industriale, attività di collaudo non distruttive, ricerca  attività legate al ciclo del combustibile nucleare   rifiuti  merci pericolose ad alto rischio – materiali radioattivi

3. AREA GEOGRAFICA INTERESSATA

Nell’elenco seguente contrassegnare gli Stati membri nei quali si prevede di trasportare materiali radioattivi e selezionare il tipo di attività

Se le attività si svolgono anche in Stati membri diversi dallo Stato membro per il quale è presentata una domanda di registrazione, fornire informazioni più specifiche per ciascun paese (vale a dire solo transito, o principali luoghi di carico/scarico nel paese in questione; frequenza):

PARTE A || PARTE B

Austria Belgio Bulgaria Cipro Repubblica ceca Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia ||  transito  scarico  carico principali luoghi di carico: principali luoghi di scarico: frequenza:  giornaliera  settimanale  mensile  meno frequente

4. TIPO DI PARTITE

La registrazione è richiesta per:

PARTE A TIPO DI COLLO – Classificazione secondo TS-R-1 || PARTE B: Stima del numero di colli/anno

UN 2908 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — IMBALLAGGI VUOTI UN 2909 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE O URANIO IMPOVERITO O TORIO NATURALE UN 2910 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — QUANTITÀ LIMITATE UN 2911 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — STRUMENTI O ARTICOLI UN 2912 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I), non fissili o fissili esenti UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), non fissili o fissili esenti UN 2915 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti UN 2916 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti UN 2917 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti UN 2919 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti UN 2977 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE UN 2978 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente UN 3321 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), non fissili o fissili esenti UN 3322 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), non fissili o fissili esenti UN 3323 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti UN 3324 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), FISSILI UN 3325 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), FISSILI UN 3326 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI UN 3327 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI, non in forma speciale UN 3328 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI UN 3329 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI UN 3330 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI UN 3331 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI UN 3332 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti UN 3333 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI ||

5. PROGRAMMA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI (RPP)

PARTE A: Contrassegnando questo riquadro dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un RPP al quale si attiene rigorosamente || PARTE B: Riferimento e data del documento che descrive l’RPP Upload dell’RPP

6. PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (QAP)

Il presente QAP è disponibile ai fini di un’ispezione da parte di un’autorità competente (ai sensi dell’articolo 1.7.3 dell’ADR)

PARTE A: Contrassegnando questo riquadro dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un QAP al quale si attiene rigorosamente || PARTE B: Riferimento e data del documento  ISO 9002

7. dichiarazione

 Il sottoscritto vettore dichiara di essere in regola con tutte le disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali pertinenti in materia di trasporto di materiali radioattivi.

 Dichiara altresì che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere.

Data ………..            Nome ………..……..  Firma………  

ALLEGATO II CERTIFICATO ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE AI FINI DEL TRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVI

NOTA:

UNA COPIA DEL PRESENTE CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEVE ACCOMPAGNARE CIASCUNA OPERAZIONE DI TRASPORTO CHE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente certificato di registrazione è rilasciato in conformità al regolamento (Euratom) n. xxxxx del Consiglio

Il presente certificato non solleva il vettore dall’obbligo di osservanza di altre disposizioni applicabili in materia di trasporti.

1) NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE: BE/ xxxx / gg‑mm‑aaaa

2) NOME DELL’AUTORITÀ / PAESE:

3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ:

4) TIPO DI TRASPORTO:

       SU STRADA          PER FERROVIA                PER VIA NAVIGABILE INTERNA

7) STATI MEMBRI in cui il certificato è valido

8) TIPO DI COLLO – NUMERO ONU (cfr. l’allegato 1- stesso formato)

9) DATA

FIRMA ELETTRONICA

PERIODO DI VALIDITÀ: DATA + 5 anni

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER le PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi

2.           LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 320102110005 - (E)- Sviluppo sistema informatico

Importo iscritto a bilancio per l’esercizio in questione: EUR 350 000

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

¨      Nessuna

¨      Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

|| ||

Linea di bilancio || Entrate || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno n]

Articolo 4 || || || 0,35

Situazione a seguito dell’azione

|| [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5]

Articolo 4 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05

4.           MISURE ANTIFRODE

5.           ULTERIORI OSSERVAZIONI

[1]               GU C, pag.

[2]               GU C, pag.

[3]               GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[4]               GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

[5]               GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

[6]               GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

[7]               GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Top