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Document 52011PC0215
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
/* COM/2011/0215 definitivo - 2011/0093 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria /* COM/2011/0215 definitivo - 2011/0093 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Cronistoria della proposta
Nell’Unione europea (UE), la tutela
brevettuale può essere ottenuta allo stato attuale per il tramite degli uffici
nazionali dei brevetti degli Stati membri che concedono i brevetti nazionali o
attraverso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nel quadro della convenzione
sul brevetto europeo[1].
Tuttavia, il brevetto europeo deve essere convalidato in ciascuno Stato membro
dove è richiesta la tutela, dopo che l’UEB ha proceduto alla sua concessione.
Affinché un brevetto europeo sia convalidato nel territorio di uno Stato
membro, la legge nazionale può esigere, inter alia, che il titolare del
brevetto depositi una traduzione del brevetto europeo nella lingua ufficiale di
quello Stato membro[2].
Pertanto, l’attuale sistema brevettuale nell’UE è complesso e comporta costi
elevatissimi, particolarmente in termini di regime di traduzione. Il costo
complessivo della convalida di un brevetto europeo medio raggiunge l’importo di
12 500 EUR se convalidato solamente in 13 Stati membri e oltre 32 000 EUR
se convalidato nell’intera UE. Secondo le stime, i costi di convalida effettivi
nell’UE si aggirano attorno a 193 milioni di EUR l’anno. La strategia Europa 2020[3] e l’Atto
per il mercato unico[4]
hanno individuato come priorità la creazione di un’economia basata sulle
conoscenze e sull’innovazione. Entrambe le iniziative sono tese a migliorare il
contesto generale dell’innovazione nelle imprese mediante la creazione di una
tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell’UE, unitamente a un sistema
unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. Malgrado sia notorio lo svantaggio competitivo
che le imprese europee affrontano a causa dell’assenza di una tutela
brevettuale unitaria, l’UE non è stata in grado di istituire una tutela
brevettuale unitaria. La Commissione ha proposto in un primo momento un
regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario nell’agosto 2000[5]. Nel 2002,
il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa[6]. Nel 2003,
il Consiglio ha adottato una strategia politica comune[7], ma non è
stato possibile giungere a un accordo finale. Le discussioni sulla proposta
sono state riavviate in sede di Consiglio dopo l’adozione, da parte della
Commissione, nell’aprile 2007, della comunicazione intitolata “Migliorare il
sistema dei brevetti in Europa”[8].
La comunicazione riaffermava l’impegno a creare un unico brevetto comunitario. Il trattato di Lisbona ha introdotto una base
giuridica più specifica per la creazione dei titoli europei per la protezione
dei diritti di proprietà intellettuale. Ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le misure per la
creazione dei titoli europei sono stabilite dal Parlamento europeo e dal
Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. L’articolo
118, paragrafo 2, stabilisce tuttavia una base giuridica specifica per i regimi
linguistici dei titoli europei di proprietà intellettuale, i quali sono stabiliti
secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio, che delibera
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Pertanto, il regime
di traduzione per un sistema brevettuale unitario nell’UE deve essere istituito
con un regolamento distinto. Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato
conclusioni sul “Sistema migliorato dei brevetti in Europa”[9] e un
orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo al brevetto
dell’Unione europea[10].
Il regime di traduzione, tuttavia, non è stato preso in considerazione a
seguito del summenzionato cambiamento di base giuridica. Il 30 giugno 2010, la Commissione ha adottato
una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto
dell’Unione europea[11].
La proposta era accompagnata da una relazione sulla valutazione d’impatto[12] in cui
si analizzavano varie opzioni per il regime di traduzione. Malgrado gli sforzi
significativi compiuti dalla presidenza del Consiglio, durante la riunione del
Consiglio “Competitività” del 10 novembre 2010 si è preso atto che non era
stato possibile giungere a un accordo unanime sul regime di traduzione[13]. In
occasione della riunione del Consiglio “Competitività” del 10 dicembre 2010[14], è stata
confermata l’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile
adottare una decisione all’unanimità allora e in un prossimo futuro. Ne
consegue che gli obiettivi delle proposte di regolamento di istituire una
tutela brevettuale unitaria nell’intera Unione europea non potevano essere
raggiunti entro un periodo di tempo ragionevole mediante applicazione delle
pertinenti disposizioni dei trattati. Sulla base della richiesta di dodici Stati
membri (la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la
Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la
Svezia e il Regno Unito), la Commissione ha presentato una proposta di
decisione del Consiglio[15]
che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una
tutela brevettuale unitaria. Tutti gli Stati membri hanno indicato nelle loro
richieste che le proposte legislative della Commissione nell’ambito della
cooperazione rafforzata dovrebbero basarsi sui recenti negoziati in seno al
Consiglio. A seguito dell’adozione della proposta, anche il Belgio, l’Austria,
l’Irlanda, il Portogallo, Malta, la Bulgaria, la Romania, la Repubblica ceca,
la Slovacchia, l’Ungheria, la Lettonia, la Grecia e Cipro hanno chiesto di
prendere parte alla cooperazione. La proposta relativa alla decisione di
autorizzazione è stata adottata dal Consiglio dopo aver ottenuto il consenso
del Parlamento europeo il 10 marzo 2011. Il presente regolamento attua la
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale
unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio[16].
1.2.
Approccio giuridico
Rispetto alla proposta della Commissione del 2000,
questa proposta si basa sul sistema esistente dei brevetti europei e conferisce
un effetto unitario ai brevetti europei concessi nei territori degli Stati
membri partecipanti. La tutela brevettuale unitaria sarà facoltativa e
coesisterà con i brevetti europei e nazionali. I titolari dei brevetti europei
concessi dall’UEB possono presentare una richiesta all’UEB stesso entro un mese
dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto europeo nella
quale si chiede la registrazione dell’effetto unitario. Una volta registrato,
l’effetto unitario garantirà una tutela uniforme e avrà pari efficacia nei
territori di tutti gli Stati membri partecipanti. I brevetti europei con
effetto unitario possono essere concessi, trasferiti, revocati o estinguersi
unicamente sulla totalità di questi territori. Gli Stati membri partecipanti
affideranno all’UEB la gestione dei brevetti europei con effetto unitario. 2. CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE Nel gennaio 2006 la Commissione ha avviato una
vasta consultazione sulla futura politica europea dei brevetti[17], alla
quale hanno risposto oltre 2 500 parti interessate, tra cui imprese di
ogni settore economico, associazioni di imprese e di PMI, esperti in brevetti,
pubbliche autorità ed esponenti del mondo accademico. Dalle risposte è emersa
l’esigenza di un sistema brevettuale europeo in grado di fornire incentivi per
l’innovazione, garantire la divulgazione delle conoscenze scientifiche,
agevolare il trasferimento di tecnologie, che sia disponibile a tutti gli
operatori del mercato e giuridicamente sicuro. Le risposte mostravano
chiaramente il disappunto degli interlocutori alla luce dei mancati progressi
nell’ambito del progetto relativo al brevetto comunitario. In particolare,
quasi tutti i partecipanti alla consultazione (gli utenti del sistema
brevettuale) hanno respinto il regime di traduzione contenuto nella strategia
politica comune del Consiglio del 2003 secondo il quale il titolare del brevetto
doveva fornire una traduzione delle rivendicazioni (con efficacia giuridica) in
tutte le lingue comunitarie ufficiali. Le parti interessate hanno espresso il loro
generale sostegno a favore di un brevetto comunitario unico, economicamente
accessibile e competitivo. Tale messaggio è stato ribadito durante un’audizione
pubblica tenutasi il 12 luglio 2006, in cui un’ampia varietà di
interlocutori si è dichiarata favorevole alla creazione di un brevetto di alta
qualità e realmente unitario. Tuttavia, essi hanno sottolineato che i
compromessi politici non dovrebbero pregiudicare l’utilità del progetto. In
particolare, i rappresentanti delle piccole e medie imprese (PMI) hanno messo
in rilievo l’importanza di costi di brevettazione contenuti. La questione della tutela brevettuale unitaria
è stata inoltre affrontata in modo approfondito nella consultazione sullo
“Small Business Act” per l’Europa, che consisteva di una serie di iniziative
mirate a sostenere le PMI europee[18].
Le piccole e medie imprese hanno ravvisato nelle tasse elevate sui brevetti e
nella complessità giuridica del sistema brevettuale gli ostacoli maggiori[19]. Nei
contributi presentati in occasione della consultazione, le imprese in generale
e i rappresentanti delle PMI in particolare hanno chiesto una riduzione
significativa dei costi di brevettazione per il futuro brevetto unitario[20]. Recenti prese di posizione di vari soggetti
interessati accennano alla questione della tutela brevettuale unitaria. Le
associazioni industriali europee, come BusinessEurope[21], UEAPME[22] e
Eurochambres[23],
confermano che le imprese, sia grandi che piccole, desiderano una tutela
brevettuale semplice, contenuta nei costi e accessibile. Le organizzazioni
imprenditoriali nazionali di molti Stati membri e di tutti i settori industriali
hanno sollevato questioni analoghe[24].
Gli interlocutori hanno sottolineato che qualsiasi soluzione per la tutela
brevettuale unitaria deve fondarsi sui meccanismi esistenti per la concessione
dei brevetti in Europa senza la revisione della convenzione sul brevetto
europeo. 3. VALUTAZIONE D’IMPATTO La presente proposta è accompagnata da una
valutazione d’impatto che individua i principali problemi che caratterizzano
l’attuale sistema brevettuale europeo: i) costi elevati relativi alla
traduzione e pubblicazione dei brevetti europei, ii) differenze di mantenimento
dei brevetti negli Stati membri (tasse di rinnovo annuali devono essere pagate
ogni anno in ciascun paese dove il brevetto è convalidato); iii) formalità
amministrative complesse per la registrazione di trasferimenti, licenze e altri
diritti relativi ai brevetti. Di conseguenza, l’accesso alla tutela brevettuale
generale in Europa è talmente costoso e complesso che risulta precluso a molti
inventori e molte società. La valutazione d’impatto analizza gli impatti
delle seguenti opzioni: opzione 1 (scenario di riferimento) - la
Commissione non intraprende azioni, opzione 2 - la Commissione continua a lavorare
con le altre istituzioni verso un brevetto dell’UE per 27 Stati membri, opzione 3 - la Commissione presenta proposte
di regolamenti per l’attuazione di una cooperazione rafforzata: sotto-opzione 3.1 - la Commissione propone un
regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria
che corrisponde alla sua proposta del 30 giugno 2010, o sotto-opzione 3.2 - la Commissione propone un
regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria
sulla base della sua proposta del 30 giugno 2010 e che integra
gli elementi di una proposta di compromesso discussa dal Consiglio. L’analisi svolta nella valutazione d’impatto
ha dimostrato che l’opzione 3 insieme alla sotto-opzione 3.2 è l’opzione
privilegiata. Questi problemi possono essere risolti
solamente al livello dell’UE, poiché senza uno strumento giuridico dell’UE gli
Stati membri non sarebbero in grado di conferire ai brevetti effetti giuridici
uniformi in diversi Stati membri. 4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La decisione 2011/167/UE del Consiglio
autorizzava gli Stati membri elencati nel suo articolo 1 a instaurare una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale
unitaria. L’articolo 118, paragrafo 1, del
TFUE stabilisce la base giuridica per la creazione di titoli europei di
proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme
nell’Unione mediante un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’UE. 6. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA Articolo 1 – Oggetto Definisce l’oggetto del presente regolamento
che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una
tutela brevettuale unitaria autorizzata mediante la decisione 2011/167/UE del
Consiglio. Si chiarisce che il presente regolamento costituisce un accordo
particolare ai sensi dell’articolo 142 della convenzione sul brevetto
europeo. Articolo 2 – Definizioni Contiene le definizioni dei termini principali
usati nel regolamento. Articolo 3 – Brevetto europeo con effetto
unitario Dispone che i brevetti europei possono
beneficiare dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti a condizione
che l’effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela
brevettuale unitaria. Inoltre, sono enunciate le principali caratteristiche del
brevetto europeo con effetto unitario: carattere unitario, tutela uniforme e
pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che, come
regola generale, un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato,
concesso in licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti
gli Stati membri partecipanti. Infine, l’effetto unitario del brevetto europeo
è considerato non sorto nella misura in cui il brevetto europeo è stato
revocato o limitato. Articolo 4 – Data di acquisizione di
efficacia Un brevetto europeo con effetto unitario
acquista efficacia negli Stati membri partecipanti alla data della
pubblicazione da parte dell’UEB della menzione di concessione del brevetto
europeo. In caso di registrazione dell’effetto unitario, si precisa che gli
Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che
si consideri che un brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come
brevetto nazionale nel loro territorio alla data alla quale è stata pubblicata la
menzione di concessione nel bollettino europeo dei brevetti. Articolo 5 – Diritti pregressi In caso di limitazione o revoca per mancanza
di novità conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della
convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto
europeo con effetto unitario ha efficacia solamente per lo o gli Stati membri
partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata. Articolo 6 – Diritto di vietare
l’utilizzazione diretta dell’invenzione Stabilisce il diritto del titolare di un
brevetto europeo con effetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo
consenso, di fabbricare, offrire, commercializzare, utilizzare, oppure
importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto. In
aggiunta, il titolare del brevetto può vietare a terzi di utilizzare un
procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe
dovuto sapere, che l’utilizzazione di tale procedimento è vietata senza il
consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché
venga utilizzato nel territorio degli Stati membri partecipanti. Infine, il
titolare può vietare a terzi di offrire, commercializzare, utilizzare, oppure
importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il
procedimento oggetto del brevetto. Articolo 7 – Diritto di vietare
l’utilizzazione indiretta dell’invenzione Stabilisce il diritto del titolare di un
brevetto europeo con effetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo
consenso, di fornire o offrire sul territorio degli Stati membri partecipanti a
persone non aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione brevettata i mezzi
relativi a un elemento essenziale dell’invenzione e necessari per attuare su
tale territorio l’invenzione stessa, sempreché il terzo sappia, o avrebbe
dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati.
Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, quando i mezzi in questione sono
prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non
inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall’articolo 6. Articolo 8 – Limiti degli effetti del
brevetto europeo con effetto unitario Fissa alcuni limiti degli effetti conferiti
dal brevetto europeo con effetto unitario. In particolare, tali effetti non si
estendono agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali,
agli atti compiuti in via sperimentale relativi all’oggetto dell’invenzione
brevettata o alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità
e su ricetta medica nelle farmacie. Non sono inoltre proibiti altri atti
consentiti dal diritto dell’UE, in particolare gli atti relativi ai medicinali
per uso veterinario, ai medicinali per uso umano, alla privativa sui ritrovati
vegetali e alla protezione giuridica dei programmi informatici mediante diritto
d’autore e delle invenzioni biotecnologiche. Infine, gli effetti conferiti dal
brevetto europeo con effetto unitario non si estendono all’impiego dell’invenzione
brevettata a bordo delle navi, dei mezzi di locomozione aerea o terrestre di
paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, quando tali navi, mezzi di
locomozione aerea o terrestre entrino temporaneamente o accidentalmente nelle
acque degli Stati membri partecipanti, e all’uso da parte di un allevatore del
bestiame protetto a fini di allevamento, a condizione che gli animali da
riproduzione o altro materiale di riproduzione di origine animale siano stati
venduti o commercializzati in altro modo all’allevatore dal titolare del
brevetto o con il suo consenso. Articolo 9 – Esaurimento dei diritti
conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario I diritti conferiti dal brevetto europeo con
effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal
brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti
dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell’Unione dal titolare del
brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi
per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto. Articolo 10 – Equiparazione del brevetto
europeo con effetto unitario al brevetto nazionale Un brevetto europeo con effetto unitario in
quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli
Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro
partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo dei brevetti, il
titolare del brevetto aveva la sua residenza o la sede principale di attività
alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Se ciò non è
possibile, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di
proprietà è considerato come un brevetto nazionale dello Stato membro
partecipante sul cui territorio il titolare del brevetto aveva una sede di
attività alla data in questione. Sono stabilite norme speciali in caso di
titolari congiunti. Se il titolare non ha la sua residenza o una sede di
attività in uno Stato membro partecipante, il brevetto europeo con effetto
unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato come un brevetto
nazionale dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti. L’istituzione di una tutela brevettuale
unitaria deve essere accompagnata da disposizioni giurisdizionali appropriate
che rispondono alle esigenze degli utenti del sistema brevettuale. Affinché la
tutela brevettuale unitaria funzioni adeguatamente nella pratica, adeguate
disposizioni giurisdizionali dovrebbero consentire di far rispettare o revocare
i brevetti in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti e nel
contempo garantire sentenze di alta qualità e certezza giuridica per le
società. Disposizioni giurisdizionali specifiche saranno proposte quanto prima,
tenendo inoltre conto del recente parere della Corte di giustizia dell’Unione
europea (A-1/09) sulla compatibilità del progetto di accordo sul tribunale dei
brevetti europeo e dell’UE con i trattati. Articolo 11 – Licenze di diritto Consente al titolare di un brevetto europeo
con effetto unitario di depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la
quale è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come
licenziatario in cambio di adeguato compenso (licenza contrattuale). Articolo 12 – Attuazione da parte degli
Stati membri partecipanti Enuncia i compiti, ai sensi
dell’articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, che gli Stati
membri partecipanti affidano all’UEB. L’UEB svolgerà tali compiti in conformità
delle sue norme interne. L’UEB gestisce le richieste di effetto unitario,
inserisce e gestisce nel registro europeo dei brevetti i dati riguardanti i
brevetti europei con effetto unitario, riceve e registra le dichiarazioni in
materia di licenze, garantisce la pubblicazione delle traduzioni necessarie
durante il periodo di transizione, riscuote e gestisce le tasse di rinnovo
(così come le tasse supplementari), la distribuzione di una parte delle tasse
di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti e gestisce un regime di
compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande di
brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell’UE che non sia una lingua
ufficiale dell’UEB. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che
le richieste di effetto unitario da parte del titolare del brevetto siano
trasmesse nella lingua del procedimento secondo quanto definito
nell’articolo 14, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto
europeo, non oltre un mese dalla pubblicazione nel Bollettino europeo dei
brevetti della menzione di concessione. Gli
Stati membri partecipanti garantiscono inoltre che l’effetto unitario sia
indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, qualora siano
soddisfatte le condizioni del caso. L’UEB viene informato dei limiti e delle
revoche dei brevetti europei con effetto unitario. Il presente articolo stabilisce inoltre che
gli Stati membri partecipanti istituiscono un comitato ristretto nell’ambito
del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per
garantire il controllo e la sorveglianza dei compiti affidati all’UEB. Infine,
gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace
dinanzi al tribunale nazionale a fronte delle decisioni amministrative dell’UEB
nello svolgere i compiti a esso affidati. Articolo 13 –
Principio Reca il principio
secondo il quale le spese sostenute dall’UEB nello svolgere i compiti
supplementari sono coperte dalle spese generate dai brevetti europei con
effetto unitario. Articolo 14 –
Tasse di rinnovo Le tasse di
rinnovo relativamente ai brevetti europei con effetto unitario sono corrisposte
all’Organizzazione europea dei brevetti. Se una tassa di rinnovo non è stata
corrisposta a tempo debito, il brevetto europeo con effetto unitario si
estingue. Articolo 15 –
Livello delle tasse di rinnovo Stabilisce alcune
norme e condizioni da prendere in considerazione nello stabilire il livello
delle tasse di rinnovo. In particolare, stabilisce che le tasse di rinnovo per
i brevetti europei con effetto unitario devono essere progressive lungo la
durata del brevetto e sufficienti non solo a coprire tutti i costi inerenti
alla concessione e alla gestione della tutela brevettuale unitaria ma anche,
unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti
durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del
bilancio dell’Organizzazione. Infine, l’articolo stabilisce che la
Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati riguardanti la fissazione
del livello delle tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario. Articolo 16 – Distribuzione La quota destinata alla distribuzione fra gli
Stati membri partecipanti del 50% dell’importo delle tasse di rinnovo versate
per i brevetti europei con effetto unitario una volta detratti i costi inerenti
alla gestione della tutela brevettuale unitaria è stabilita dalla Commissione
sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti elencati nel presente articolo.
Gli Stati membri partecipanti utilizzano l’importo delle tasse di rinnovo a
essi assegnato per scopi relativi ai brevetti. La Commissione ha la facoltà di adottare atti
delegati riguardanti la distribuzione delle tasse di rinnovo fra gli Stati
membri partecipanti. Articolo 17 –
Esercizio della delega Fornisce i dettagli riguardanti il potere
conferito alla Commissione di adottare atti delegati. La delega è effettuata a
tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. Qualsiasi atto delegato deve essere notificato al
Parlamento europeo e al Consiglio che possono esprimere la loro obiezione entro
un termine di due mesi. Articolo 18 – Cooperazione tra la
Commissione e l’UEB Stabilisce che la Commissione instaura una
stretta cooperazione con l’UEB nei campi interessati dal presente regolamento. Articolo 19 – Applicazione del diritto
della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale Stabilisce che il regolamento non pregiudica
l’applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla
concorrenza sleale. Articolo 20 – Relazione sul funzionamento
del presente regolamento Ogni sei anni, la Commissione presenta al
Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, se
necessario, formula proposte adeguate per modificarlo. Articolo 21 – Notifica da parte degli Stati
membri partecipanti Stipula che gli Stati membri partecipanti
informino la Commissione delle misure che adottano ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, e dell’articolo 12. Articolo 22 – Entrata in vigore e
applicazione Dispone che il regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Tuttavia, dal momento che il regime linguistico
applicabile ai brevetti europei con effetto unitario sarà disciplinato dal
regolamento …/… del Consiglio mentre le disposizioni di diritto sostanziale
applicabili a tali brevetti sono disciplinate dal presente regolamento, i due
strumenti normativi devono applicarsi contemporaneamente a decorrere da
un’unica data specifica. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le
norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 12 siano in
vigore alla data dell’applicazione o a una data a questa precedente. Infine, si
stabilisce che la tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per
qualsiasi brevetto concesso alla data dell’applicazione del presente
regolamento o a una data successiva. 2011/0093 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea e il
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118,
paragrafo 1, vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio,
del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel
settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria[25], vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, l’Unione instaura un mercato
interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una
crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e
tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle
imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di
prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende maggiori
scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi. È
necessario che una tutela brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno
una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione
delle imprese. (2) La tutela brevettuale
unitaria dovrebbe favorire il progresso scientifico e tecnologico e il
funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più
facile, economicamente accessibile e giuridicamente sicuro. Dovrebbe migliorare
il livello della tutela brevettuale fornendo la possibilità di ottenere la
tutela brevettuale uniforme nei territori degli Stati membri partecipanti ed
eliminare i costi e la complessità a beneficio delle imprese di tutta l'Unione.
Dovrebbe essere disponibile ai richiedenti sia degli Stati membri partecipanti
che degli altri Stati, indipendentemente dalla nazionalità, residenza o dal
luogo di stabilimento. (3) Ai sensi dell’articolo 118,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le
misure stabilite nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato
interno dovrebbero includere la creazione di una tutela brevettuale uniforme in
tutta l’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e
di controllo centralizzati a livello dell’Unione. (4) Il 10 marzo 2011
il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE che autorizza una
cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca,
Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito (in
prosieguo “Stati membri partecipanti”) nel settore dell’istituzione di una
tutela brevettuale unitaria. (5) La Convenzione sulla concessione
dei brevetti europei (in prosieguo "convenzione sul brevetto europeo"),
come modificata, ha istituito l’Organizzazione europea dei brevetti affidandole
il compito di concedere brevetti europei. Questo compito è svolto dall’Ufficio
europeo dei brevetti. I brevetti europei concessi dall’Ufficio europeo dei
brevetti a titolo delle norme e procedure stabilite nella convenzione sul
brevetto europeo dovrebbero, su richiesta del titolare del brevetto,
beneficiare dell’effetto unitario in virtù del presente regolamento nei
territori degli Stati membri partecipanti (in prosieguo “brevetti europei con
effetto unitario”). (6) La Parte IX della convenzione
sul brevetto europeo prevede che un gruppo di Stati contraenti
dell’Organizzazione europea dei brevetti può conferire un carattere unitario ai
brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente regolamento costituisce
un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della convenzione sul
brevetto europeo, un trattato di brevetto regionale ai sensi
dell’articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla cooperazione in
materia di brevetti del 19 giugno 1970 e un accordo particolare
ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione per la protezione della proprietà
industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e riveduta da
ultimo il 14 luglio 1967. (7) È opportuno che la creazione
di una tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto
unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù
del presente regolamento e per gli Stati membri partecipanti. La caratteristica
principale dei brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere il loro
carattere unitario, in altri termini essi dovrebbero fornire una tutela uniforme
e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che
un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, concesso in
licenza, trasferito, revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati
membri partecipanti. Per garantire l’ambito di applicazione uniforme
sostanziale della protezione conferita dalla tutela brevettuale unitaria,
solamente i brevetti europei che sono stati concessi per tutti gli Stati membri
partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare
dell’effetto unitario. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica in caso di
limitazione o revoca per mancanza di novità conformemente all’articolo 54,
paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la
revoca di un brevetto europeo con effetto unitario avrà efficacia solamente per
lo o gli Stati membri partecipanti indicati nella precedente domanda di
brevetto europeo pubblicata. Infine, l’effetto unitario attribuito a un
brevetto europeo avrà natura accessoria e cesserà di esistere o essere limitato
nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato. (8) Conformemente ai principi
generali del diritto brevettuale e all’articolo 64, paragrafo 1,
della convenzione sul brevetto europeo, la tutela brevettuale unitaria avrà
efficacia retroattiva nei territori degli Stati membri partecipanti alla data
della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino
europeo dei brevetti. Se l’effetto unitario acquista efficacia, gli Stati
membri partecipanti garantiranno che si consideri che il brevetto europeo non
abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data
della pubblicazione della menzione della concessione per evitare un’eventuale
doppia tutela brevettuale sui loro territori dello stesso brevetto europeo
concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti. (9) Per le questioni non trattate
dal presente regolamento o dal regolamento .../... del Consiglio [regime di
traduzione], si applicano le disposizioni della convenzione sul brevetto
europeo e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato
internazionale. (10) È necessario che i diritti
conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario consentano al titolare del
brevetto di impedire che terzi senza il suo consenso utilizzino direttamente e
indirettamente l’invenzione sui territori degli Stati membri partecipanti.
Tuttavia, alcune limitazioni dei diritti del titolare del brevetto dovrebbero
consentire a terzi di utilizzare l’invenzione, per esempio in ambito privato e
per finalità non commerciali, a scopi sperimentali, per atti consentiti nello
specifico dal diritto dell’Unione (medicinali per uso veterinario e per uso
umano, privativa sui ritrovati vegetali, protezione giuridica dei programmi
informatici mediante diritto d’autore e delle invenzioni biotecnologiche) e dal
diritto internazionale, e per l’uso da parte di un allevatore del bestiame
protetto a fini di allevamento. (11) Conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio
dell’esaurimento dei diritti dovrebbe applicarsi anche ai brevetti europei con
effetto unitario. Pertanto, i diritti conferiti dal brevetto europeo con
effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal
brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti
dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell’Unione dal titolare del
brevetto. (12) Un brevetto europeo con
effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua
totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale
dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo
dei brevetti, il titolare del brevetto aveva la sua residenza o la principale
sede di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Se
il titolare del brevetto non aveva la sua residenza o una sede di attività in
uno Stato membro partecipante, il brevetto europeo con effetto unitario è
considerato come un brevetto nazionale dello Stato membro in cui ha sede
l’Organizzazione europea dei brevetti. (13) Per favorire e agevolare lo
sfruttamento economico delle invenzioni tutelate dai brevetti europei con
effetto unitario, il titolare del brevetto dovrebbe poter concedere il suo
brevetto in licenza a chiunque soddisfi i termini e le condizioni posti dal
titolare del brevetto in cambio di un adeguato compenso. A tal fine, il
titolare del brevetto può depositare una dichiarazione presso l’Ufficio europeo
dei brevetti in cui si dice pronto a concedere una licenza dietro adeguato
compenso. In tal caso, il titolare dovrebbe beneficiare di una riduzione delle
tasse di rinnovo dopo il ricevimento di tale dichiarazione. (14) Il gruppo di Stati membri che
fanno appello alla Parte IX della convenzione sul brevetto europeo possono
assegnare compiti all’Ufficio europeo dei brevetti e istituire un comitato
ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei
brevetti (in appresso “comitato ristretto”). (15) Gli Stati membri partecipanti
dovrebbero conferire all’Ufficio europeo dei brevetti taluni compiti
amministrativi riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, in
particolare la gestione delle richieste di effetto unitario, la registrazione
dell’effetto unitario e di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento,
revoca o estinzione dei brevetti europei con effetto unitario, la riscossione e
la distribuzione delle tasse di rinnovo, la pubblicazione delle traduzioni a
scopi informativi durante un periodo di transizione e la gestione di un regime
di compensazione dei costi di traduzione per coloro che depositano le domande
di brevetto europeo in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali
dell’Ufficio europeo dei brevetti. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero
garantire che le richieste di effetto unitario siano depositate presso
l’Ufficio europeo dei brevetti entro un mese dalla data della pubblicazione nel
bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione e che queste
siano presentate nella lingua del procedimento dinanzi all’Ufficio europeo dei
brevetti unitamente alla traduzione prescritta, durante un periodo di
transizione, dal regolamento …/… del Consiglio [regime di traduzione]. (16) È necessario che i titolari
dei brevetti paghino una tassa di rinnovo annuale comune per i brevetti europei
con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo
la durata della tutela brevettuale, unitamente alle tasse da corrispondere
all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla
concessione, e coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto
europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle
tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l’innovazione e
promuovere la competitività delle imprese europee. Tale livello dovrebbe
inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere
simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo
medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui
il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta dalla
Commissione. (17) Per stabilire il livello e la
distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo occorre garantire che tutti i
costi dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria affidati
all’Ufficio europeo dei brevetti siano interamente coperti dalle risorse
generate dai brevetti europei con effetto unitario e che, unitamente alle tasse
da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase
precedente alla concessione, le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo
garantiscano il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti. (18) Le tasse di rinnovo saranno
versate all’Organizzazione europea dei brevetti. Il relativo 50%, una volta
detratte le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento
dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria, è distribuito fra gli
Stati membri partecipanti e utilizzato per gli scopi riguardanti i brevetti. La
quota di distribuzione sarà fissata sulla base di criteri equi, giusti e
pertinenti, segnatamente il livello di attività brevettuale e l’entità del
mercato. La distribuzione sarà tale da offrire un compenso per il fatto di
avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’Ufficio
europeo dei brevetti, avere un livello di attività brevettuale
sproporzionatamente basso e aver acquisito lo status di membro
dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti. (19) Per garantire il livello e la
distribuzione appropriati delle tasse di rinnovo in conformità dei principi di
cui al presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di
adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea in relazione al livello delle tasse di rinnovo per i
brevetti europei con effetto unitario e alla distribuzione di tali tasse tra
l’Organizzazione europea dei brevetti e gli Stati membri partecipanti. È di
particolare importanza che la Commissione svolga appropriate consultazioni
durante i suoi lavori di preparazione, anche a livello di esperti. La
Commissione, al momento della preparazione e della redazione degli atti
delegati, garantirà una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (20) Un partenariato rafforzato tra
l’Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici centrali della proprietà
industriale degli Stati membri dovrebbe consentire all’Ufficio europeo dei
brevetti di utilizzare regolarmente, ove richiesto, il risultato di ricerche
condotte dagli uffici centrali della proprietà industriale su una domanda di
brevetto nazionale la cui priorità è rivendicata in una successiva domanda di
brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali della proprietà industriale,
compresi quelli che non eseguono ricerche nel corso della procedura di
concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo fondamentale
nell’ambito del partenariato rafforzato, inter alia, offrendo consulenze e
supporto ai potenziali richiedenti, in particolare alle piccole e medie
imprese, ricevendo le domande, trasmettendo le domande all’Ufficio europeo dei
brevetti e divulgando le informazioni sui brevetti. (21) Il presente regolamento sarà
integrato dal regolamento .../... del Consiglio relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale
unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, adottato dal
Consiglio in conformità dell’articolo 118, paragrafo 2, del TFUE. (22) Il presente regolamento non
pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali e non
sostituisce le leggi degli Stati membri sui brevetti. Coloro che richiedono un
brevetto saranno liberi di ottenere un brevetto nazionale o un brevetto europeo
con effetto unitario o un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati
contraenti della convenzione sul brevetto europeo o un brevetto europeo con
effetto unitario convalidato in aggiunta in uno o più altri Stati contraenti
della convenzione sul brevetto europeo diversi dagli Stati membri partecipanti. (23) Dal momento che l’obiettivo
del presente regolamento, ossia la creazione di una tutela brevettuale
uniforme, a motivo dell’entità e degli effetti del presente regolamento, può
essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare
misure mediante una cooperazione rafforzata se del caso, conformemente al
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento attua una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio. Il presente regolamento costituisce un accordo
particolare ai sensi dell’articolo 142 della Convenzione sulla concessione
dei brevetti europei, come modificata (in prosieguo “convenzione sul brevetto
europeo”). Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende
per: (a)
“Stato membro partecipante”, uno Stato membro che,
al momento in cui viene effettuata la richiesta di effetto unitario di cui
all’articolo 12, partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione 2011/167/UE
del Consiglio, o in virtù di una decisione adottata conformemente al secondo o
al terzo comma dell’articolo 331, paragrafo 1, del TFUE; (b)
“brevetto europeo”, un brevetto concesso
dall’Ufficio europeo dei brevetti secondo le norme e le procedure stabilite
nella convenzione sul brevetto europeo; (c)
“brevetto europeo con effetto unitario”, un
brevetto europeo che gode dell’effetto unitario nei territori degli Stati
membri partecipanti in virtù del presente regolamento; (d)
“registro europeo dei brevetti”, il registro tenuto
dall’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell’articolo 127 della
convenzione sul brevetto europeo; (e)
“bollettino europeo dei brevetti”, la pubblicazione
periodica stabilita nell’articolo 129 della convenzione sul brevetto
europeo. Articolo 3
Brevetto europeo con effetto unitario 1. I brevetti europei aventi un
ambito di tutela identico per tutti gli Stati membri partecipanti beneficiano
di un effetto unitario in tali Stati membri, a condizione che il loro effetto
unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria
di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). I brevetti europei che sono stati concessi con una
diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficiano
dell’effetto unitario. 2. Un brevetto europeo con
effetto unitario possiede un carattere unitario. Fornisce una tutela uniforme e
ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Fatto salvo l’articolo 5, un brevetto europeo
con effetto unitario può essere limitato, concesso in licenza, trasferito,
revocato o estinguersi unicamente per tutti gli Stati membri partecipanti. 3. L’effetto unitario di un
brevetto europeo è considerato non sorto nella misura in cui il brevetto
europeo è stato revocato o limitato. Articolo 4
Data di acquisizione di efficacia 1. Un brevetto europeo con
effetto unitario acquista efficacia nei territori degli Stati membri
partecipanti alla data della pubblicazione, da parte dell’Ufficio europeo dei
brevetti, della menzione di concessione del brevetto europeo nel bollettino
europeo dei brevetti. 2. Gli Stati membri partecipanti
adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove sia stato
registrato l’effetto unitario di un brevetto europeo, si consideri che il
brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro
territorio alla data della pubblicazione della menzione di concessione nel bollettino
europeo dei brevetti. Articolo 5
Diritti pregressi In caso di limitazione o revoca per mancanza
di novità conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della
convenzione sul brevetto europeo, la limitazione o la revoca di un brevetto
europeo con effetto unitario ha efficacia solamente per lo o gli Stati membri
partecipanti indicati nella precedente domanda di brevetto europeo pubblicata. CAPO II
EFFETTI DEL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO Articolo 6
Diritto di impedire l’utilizzazione diretta dell’invenzione Il brevetto europeo con effetto unitario
conferisce al titolare la facoltà di impedire a qualsiasi terzo, salvo suo consenso: (a)
di fabbricare, offrire, commercializzare o
utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero detenere il
prodotto a tali fini; (b)
di utilizzare il procedimento oggetto del brevetto
ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l’utilizzazione
del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di
offrire detto procedimento affinché venga utilizzato sul territorio degli Stati
membri partecipanti; (c)
di offrire, commercializzare, utilizzare,
importare ovvero detenere a tali fini un prodotto ottenuto direttamente
mediante il procedimento oggetto del brevetto. Articolo 7
Diritto di impedire l’utilizzazione indiretta dell’invenzione 1. Il brevetto europeo con
effetto unitario attribuisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi
terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nel territorio degli Stati
membri partecipanti a persone non aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione
brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell’invenzione stessa necessari
per attuarla in tale territorio, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto
sapere, che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati. 2. Il paragrafo 1 non si
applica quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente
in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a
commettere atti vietati dall’articolo 6. 3. Non sono considerate come
aventi diritto all’utilizzo dell’invenzione ai sensi del paragrafo 1 le
persone che compiono gli atti di cui all’articolo 8, lettere da a) a
d). Articolo 8
Limiti degli effetti del brevetto europeo con effetto unitario I diritti conferiti dal brevetto europeo con
effetto unitario non si estendono: (a)
agli atti compiuti in ambito privato e per
finalità non commerciali; (b)
agli atti compiuti in via sperimentale relativi
all’oggetto dell’invenzione brevettata; (c)
agli atti compiuti esclusivamente allo scopo di
condurre le prove e le sperimentazioni necessarie conformemente
all’articolo 13 paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE[26] o
all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE[27] in
relazione ai brevetti di prodotti ai sensi di una delle due direttive; (d)
alla preparazione estemporanea di medicinali
effettuata per casi individuali e su ricetta medica nelle farmacie, né agli
atti riguardanti i medicinali così preparati; (e)
all’impiego dell’invenzione brevettata a bordo
delle navi di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, nel corpo della
nave, nelle macchine, nel sartiame, nell’attrezzatura e negli altri accessori,
quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli
Stati membri partecipanti, purché l’invenzione sia utilizzata esclusivamente
per le esigenze della nave; (f)
all’impiego dell’invenzione brevettata nella
costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre
ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri
partecipanti, oppure di accessori di tali veicoli, quando questi entrino
temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati membri
partecipanti; (g)
agli atti di cui all’articolo 27 della
convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile
internazionale[28],
quando tali atti riguardino mezzi di locomozione aerea di un paese diverso
dagli Stati membri partecipanti; (h)
agli atti coperti dal privilegio degli agricoltori
a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94[29] che si
applica mutatis mutandis; (i)
all’uso da parte di un allevatore del bestiame
protetto a scopo di allevamento, a condizione che gli animali da riproduzione o
altro materiale di riproduzione di origine animale siano stati venduti o
commercializzati in altro modo all’allevatore dal titolare del brevetto o con
il suo consenso. Tale impiego comprende la
fornitura degli animali o di altro materiale di riproduzione di origine animale
ai fini della sua attività agricola, esclusa la vendita ai fini o nell’ambito
di attività riproduttive commerciali; (j)
agli atti e all’impiego delle informazioni ottenute
secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE
del Consiglio[30],
in particolare dalle sue disposizioni in materia di decompilazione e
interoperabilità; e (k)
agli atti consentiti dall’articolo 10 della
direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Articolo 9
Esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario I diritti conferiti dal brevetto europeo con
effetto unitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal
brevetto che vengono compiuti sui territori degli Stati membri partecipanti
dopo che il prodotto sia stato commercializzato nell’Unione dal titolare del
brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi
legittimi per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto. CAPO III
UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI PROPRIETÀ Articolo 10
Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale 1. Un brevetto europeo con
effetto unitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua
totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale
dello Stato membro partecipante sul cui territorio, in base al registro europeo
dei brevetti: (a)
il titolare del brevetto aveva la residenza o la
sede principale di attività alla data in cui è stata depositata la domanda di
brevetto; o (b)
se la lettera a) non si applica, il titolare aveva una
sede di attività a quella data. 2. Se sono menzionate due o più
persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di titolari congiunti, si
applica il paragrafo 1, lettera a), al titolare indicato per primo. Se ciò
non è possibile, il paragrafo 1, lettera a) si applica al titolare
successivo indicato in base all’ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1,
lettera a) non si applica a nessuno dei titolari congiunti, si applica conseguentemente
il paragrafo 1, lettera b). 3. Se il titolare non ha la
residenza o una sede di attività in uno Stato membro partecipante ai fini del
paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario in quanto
oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati
membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede
l’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all’articolo 6,
paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo. 4. L’acquisizione di un diritto
non può dipendere dall’iscrizione in un registro nazionale dei brevetti. Articolo 11
Licenze di diritto 1. Il titolare di un brevetto
europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l’Ufficio
europeo dei brevetti in cui si dice pronto a consentire a qualsiasi persona di
utilizzare l’invenzione come licenziatario in cambio di adeguato compenso. 2. Una licenza ottenuta a titolo
del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale. CAPO IV
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Articolo 12
Esecuzione da parte degli Stati membri partecipanti 1. Ai sensi dell’articolo 143
della convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri partecipanti
conferiscono all’Ufficio europeo dei brevetti i seguenti compiti da svolgere in
conformità del suo regolamento interno: (a)
gestire le richieste di effetto unitario presentate
dai titolari di brevetti europei; (b)
creare e gestire un registro per la tutela
brevettuale unitaria che registri l’effetto unitario nonché qualsiasi
limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo
con effetto unitario, nell’ambito del registro europeo dei brevetti; (c)
ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle
licenze di cui all’articolo 11, il loro ritiro e gli impegni assunti in
seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di
concessione di licenze; (d)
pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6
del regolamento …/… del Consiglio [regime di traduzione] durante il periodo di
transizione di cui al medesimo articolo; (e)
riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei
brevetti europei con effetto unitario, per gli anni successivi all’anno in cui
il registro di cui alla lettera b) menziona la relativa concessione; riscuotere
e gestire gli interessi di mora versati in caso di pagamento tardivo delle
tasse di rinnovo entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una
parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti; e (f)
gestire un regime di compensazione dei costi di
traduzione per coloro che depositano le domande di brevetto europeo in una
delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale
dell’Ufficio europeo dei brevetti. Ai fini della lettera a), gli Stati membri
partecipanti garantiscono che le richieste di effetto unitario per un brevetto europeo
da parte del titolare siano presentate nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo, non oltre un mese
dalla pubblicazione della menzione di concessione nel bollettino europeo dei
brevetti. Ai fini della lettera b), gli Stati membri
partecipanti garantiscono che l’effetto unitario sia indicato nel registro per
la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata
depositata e, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 6 del
regolamento …/… del Consiglio [regime di traduzione], presentata unitamente
alle traduzioni di cui al medesimo articolo; e che l’Ufficio europeo dei
brevetti sia informato di eventuali limitazioni e revoche dei brevetti europei
con effetto unitario. 2. Nella loro capacità di Stati
contraenti della convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri
partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività svolte
dall’Ufficio europeo dei brevetti relative ai compiti di cui al paragrafo 1.
A tal fine, istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione
dell’Organizzazione europea dei brevetti ai sensi dell’articolo 145 della
convenzione sul brevetto europeo. 3. Gli Stati membri partecipanti
garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi al giudice nazionale
delle decisioni prese dall’Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei
compiti enunciati al paragrafo 1. CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 13
Principio Le spese sostenute dall’Ufficio europeo dei
brevetti nello svolgimento dei compiti supplementari affidatigli dagli Stati
membri ai sensi dell’articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo
sono coperte dalle tasse generate dai brevetti europei con effetto unitario. Articolo 14
Tasse di rinnovo 1. Le tasse di rinnovo e gli
interessi di mora per il pagamento tardivo delle tasse di rinnovo dei brevetti
europei con effetto unitario sono versate all’Organizzazione europea dei
brevetti da parte del titolare del brevetto. Dette tasse sono dovute per gli
anni successivi all’anno in cui il registro europeo dei brevetti menziona la
concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario in virtù
del presente regolamento. 2. Un brevetto europeo con
effetto unitario si estingue se una tassa di rinnovo e, se del caso, gli
interessi di mora non sono stati versati nei tempi stabiliti. 3. Nel caso di cui
all’articolo 11, paragrafo 1, le tasse di rinnovo per il brevetto che
giungono a scadenza dopo il ricevimento della dichiarazione subiscono una
riduzione. Articolo 15
Livello delle tasse di rinnovo 1. Le tasse di rinnovo per i
brevetti europei con effetto unitario sono: (a)
progressive lungo la durata della tutela
brevettuale unitaria, e (b)
sufficienti non solo a coprire tutti i costi
inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela
brevettuale unitaria, ma anche (c)
sufficienti, unitamente alle tasse da versare
all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla
concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea
dei brevetti. 2. Il livello delle tasse di
rinnovo è fissato allo scopo di (a)
favorire l’innovazione e promuovere la
competitività delle imprese europee, (b)
rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal
brevetto e (c)
essere pari al livello delle tasse di rinnovo
nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri
partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per
la prima volta dalla Commissione. 3. Per conseguire gli obiettivi
di cui al presente capo, la Commissione fissa il livello delle tasse di rinnovo
a un livello che (a)
sia pari al livello della tassa di rinnovo da
versare per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei, (b)
rispecchi la tassa di rinnovo degli attuali
brevetti europei, e (c)
rifletta il numero di richieste di tutela unitaria. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformi ai paragrafi da 1 a 3, e a
norma dell’articolo 17, riguardanti la fissazione del livello delle tasse
di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario. Articolo 16
Distribuzione 1. La parte delle tasse di
rinnovo riscosse da distribuire agli Stati membri partecipanti di cui
all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e) rappresenta il 50% delle
tasse di rinnovo di cui all’articolo 14 versate per i brevetti europei con
effetto unitario previa detrazione dei costi inerenti alla gestione della
tutela brevettuale unitaria di cui all’articolo 12. 2. Per conseguire gli obiettivi
enunciati nel presente capo, la Commissione fissa la quota della distribuzione
delle tasse di rinnovo di cui al paragrafo 1 fra gli Stati membri
partecipanti sulla base dei seguenti criteri equi, giusti e pertinenti: (a)
il numero delle domande di brevetto, (b)
la dimensione del mercato espresso nel numero di
abitanti, (c)
la corresponsione di un compenso agli Stati membri
per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, avere un livello di attività
brevettuale sproporzionatamente basso e aver acquisito lo status di membro
dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti. 3. Gli Stati membri partecipanti
utilizzano l’importo delle tasse di rinnovo a essi assegnato conformemente al
paragrafo 1 per scopi relativi ai brevetti. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformi ai paragrafi da 1a 3 e a
norma dell’articolo 17 riguardanti la fissazione della distribuzione delle
tasse di rinnovo tra gli Stati membri partecipanti. Articolo 17
Esercizio della delega 1. Il potere conferito alla
Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al
presente articolo. 2. La delega di potere di cui
agli articoli 15 e 16 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere
dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. 3. La delega di poteri di cui
agli articoli 15 e 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega dei poteri indicati in tale decisione. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto
delegato adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 entra in vigore solo se non
sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio
entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso
al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale
termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18
Cooperazione tra la Commissione e l’Ufficio europeo dei brevetti La Commissione instaura una stretta
cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l’Ufficio europeo dei brevetti
nei campi interessati dal presente regolamento. Tale cooperazione comprende
scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell’accordo di lavoro e
in particolare la questione delle tasse di rinnovo e l’impatto sul bilancio
dell’Organizzazione europea dei brevetti. Articolo 19
Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla
concorrenza sleale Il presente regolamento non pregiudica
l’applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla
concorrenza sleale. Articolo 20
Relazione sul funzionamento del presente regolamento 1. Non oltre i sei anni dalla
data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia
nei territori degli Stati membri partecipanti, la Commissione presenta al
Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove
necessario, formula le proposte del caso per modificarlo. Le relazioni
successive sul funzionamento del presente regolamento sono presentate dalla
Commissione ogni sei anni. 2. La Commissione presenta
regolarmente relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo di cui
all’articolo 14, soffermandosi in particolar modo sulla continua
conformità ai principi stabiliti nell’articolo 15. Articolo 21
Notifica da parte degli Stati membri partecipanti Gli Stati membri partecipanti informano la
Commissione delle misure che adottano ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, e dell'articolo 12, entro la data fissata
all’articolo 22, paragrafo 2. Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere
dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di
applicazione del regolamento …/… del Consiglio relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale
unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile]. 3. Gli Stati membri partecipanti
garantiscono che le norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
e all'articolo 12 siano in vigore alla data stabilita nel paragrafo 2
o prima di tale data. 4. La tutela brevettuale
unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data
stabilita nel paragrafo 2 o a una data a questa successiva. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri partecipanti conformemente ai trattati. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
Presidente Il presidente [1] http://www.epo.org
[2] Per
ridurre i costi causati dagli obblighi di convalida, nel 2000 gli Stati contraenti
della convenzione sul brevetto europeo hanno adottato il cosiddetto “accordo di
Londra” (accordo sull’applicazione dell’articolo 65 della convenzione sul
brevetto europeo, GU UEB 2001, 550) attualmente in vigore in undici Stati
membri dell’UE che prevede un regime di traduzione semplificato. [3] COM(2010)
2020. [4] COM(2010)
608 definitivo/2. [5] COM(2000)
412. [6] Risoluzione
legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativo al brevetto comunitario (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS)),
(GU C 127E del 29.5.2003, pagg. 519–526). [7] Documento
del Consiglio 7159/03. [8] COM(2007)
165. [9] Documento
del Consiglio 17229/09. [10] Documento
del Consiglio 16113/09 Add 1. La terminologia è stata modificata (da brevetto
“comunitario” a brevetto “dell’Unione europea”) a seguito dell’entrata in
vigore del trattato di Lisbona. [11] COM(2010) 350. [12] SEC(2010) 796. [13] Comunicato
stampa, riunione straordinaria del Consiglio “Competitività (mercato interno,
industria, ricerca e spazio)”, 16041/10 del 10.11.2010. [14] Cfr. il
comunicato stampa 17668/10. [15] COM(2010) 790. [16] Decisione 2011/167/UE
del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria
(GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53). [17] Il
documento di consultazione, le risposte degli interlocutori e una relazione sui
risultati preliminari della consultazione sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm. [18] COM(2008) 394. [19] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
[20] UEAPME
Expectations on the Proposal for a European Small Business Act, disponibile su
www.ueapme.com. Risposta alla consultazione sullo “Small Business Act” per
l’Europa, disponibile su http://www.eurochambres.eu [21] I pareri
sui principali temi del dibattito sulla riforma brevettuale in Europa sono
disponibili su http://www.businesseurope.eu [22] La posizione
sui recenti sviluppi politici relativi al brevetto comunitario è disponibile su
http://www.ueapme.com [23] La
posizione sul sistema brevettuale europeo è disponibile su
http://www.eurochambres.eu [24] Posizioni
di BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries), CCIP (Chambre de
commerce et d’industrie de Paris), CGPME (Confédération générale des petites et
moyennes entreprises), Unioncamere, DigitalEurope, Orgalime, ACT (Association
for Competitive Technology), Cefic e altri. [25] GU L 76
del 22.3.2011, pag. 53. [26] Direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001,
pag. 1), e successive modifiche. [27] Direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001,
pag. 67), e successive modifiche. [28] Organizzazione
dell’aviazione civile internazionale (ICAO), “Convenzione di Chicago”,
documento 7300/9 (9a edizione, 2006). [29] Regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la
privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1). [30] Direttiva 91/250/CEE
del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi
per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42). [31] Direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998,
pag. 13).