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Document 52011DC0307
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the modalities of European Union participation in the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulle modalità di partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulle modalità di partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO)
/* COM/2011/0307 definitivo */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulle modalità di partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) INTRODUZIONE Come auspicato nel programma di Stoccolma[1], la Commissione trasmette al Consiglio la presente relazione sulle modalità di adesione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO – di seguito, anche “il gruppo”). Il GRECO è il meccanismo di monitoraggio anticorruzione più completo esistente a livello europeo, di cui fanno parte tutti gli Stati membri dell’UE. Il GRECO ha avuto un ruolo determinante nella definizione di talune norme minime europee per un quadro giuridico e istituzionale che disciplina la lotta alla corruzione. Ciononostante, la corruzione continua a rappresentare un problema serio in alcuni Stati membri, mentre non è ancora possibile registrare risultati efficaci e uniformemente distribuiti sull’intero territorio dell’Unione europea. Questa situazione consolida la convinzione della Commissione che nell’Unione l’impegno politico profuso per contrastare la corruzione rimane frammentario. La comunicazione della Commissione su una politica dell’UE contro la corruzione[2] raccomanda l’adesione dell’Unione al GRECO, unitamente alla creazione di un meccanismo di relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione. In questo modo dovrebbe essere possibile stimolare tra gli Stati membri una volontà politica e rendere più efficace il quadro giuridico e istituzionale esistente. La relazione descrive i principali obiettivi di una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e il GRECO e analizza le possibili modalità e i potenziali benefici della partecipazione dell’UE alle attività del gruppo. RUOLO E FUNZIONAMENTO DEL GRECO Il GRECO è stato istituito nel 1999 dal Consiglio d’Europa per “migliorare la capacità dei suoi membri di contrastare la corruzione monitorando, attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca e di pressioni tra pari, la conformità agli impegni assunti in questo campo”[3]. Attualmente il gruppo è composto da 49 membri (48 Stati europei e gli Stati Uniti d’America). Le attività del GRECO sono disciplinate dal suo statuto[4] e dal suo regolamento interno[5]. Ciascun membro nomina fino a due rappresentanti con diritto di voto nelle sessioni plenarie. I membri forniscono inoltre al gruppo un elenco di esperti disponibili a svolgere le valutazioni. Le valutazioni dei membri del GRECO sono organizzate in cicli di esercizi e sono svolte nel rispetto delle norme definite nei “Venti Principi guida per la lotta contro la corruzione”[6], nella Convenzione civile sulla corruzione[7] e nella Convenzione penale contro la corruzione[8] unitamente al suo protocollo aggiuntivo[9]. Il primo esercizio di valutazione del GRECO si è svolto nel biennio 2000-2002 e ha trattato i temi dell’indipendenza, della specializzazione e dei mezzi degli organismi nazionali impegnati nella prevenzione e nella lotta alla corruzione, nonché delle immunità dei funzionari pubblici. Il secondo esercizio di valutazione, condotto nel periodo 2003-2006, ha riguardato il sequestro e la confisca dei proventi della corruzione, la prevenzione e l’individuazione della corruzione nell’amministrazione pubblica, e la prevenzione e la lotta alla corruzione nel settore privato. Il terzo esercizio di valutazione, iniziato nel gennaio 2007 e tutt’ora in corso, tratta la questione dei reati contemplati dalla convenzione penale contro la corruzione e del finanziamento dei partiti politici. Le relazioni di valutazione sono emesse dopo una discussione con lo Stato sottoposto a valutazione e quindi discusse e approvate dalla sessione plenaria. Di regola sono riservate ma possono essere pubblicate con il consenso del paese interessato dalla valutazione. Ciascuna relazione contiene raccomandazioni con cui il paese interessato è invitato a conformarsi entro un determinato periodo di tempo (per esempio, 18 mesi). Per verificare il seguito dato alle raccomandazioni si applica una procedura di conformità, che si conclude con la stesura di relazioni di conformità e, talvolta, con l’integrazione di addendum. VALORE AGGIUNTO DELL’ADESIONE DELL’UE ALLE ATTIVITÀ DEL GRECO Il memorandum d’intesa tra il Consiglio d’Europa e l’Unione europea firmato nel 2007 stabilisce che la collaborazione giuridica in materia di legalità (compresa la lotta alla corruzione) tra le due parti dovrebbe essere ulteriormente sviluppata al fine di garantire la coerenza tra il diritto dell’Unione, da un lato, e le convenzioni del Consiglio d’Europa, dall’altro, senza che sia pregiudicata la possibilità per l’UE di adottare norme di più ampia portata. La partecipazione dell’UE al GRECO era già stata indicata come un elemento chiave della politica anticorruzione dell’UE nella comunicazione[10] del 28 maggio 2003. Dopo l’adozione di tale comunicazione sono state esaminate diverse possibilità di partecipazione al gruppo in considerazione delle competenze giuridiche attribuite all’UE dal trattato sull’Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea. Considerata l’allora limitata competenza della Comunità in riferimento alle Convenzioni civile e penale del Consiglio d’Europa contro la corruzione, è stato necessario rinviare la decisione a una data successiva all’adozione del trattato di Lisbona. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce all’UE una competenza più chiara nel settore della lotta alla corruzione e apre la strada a una politica anticorruzione rafforzata dell’UE, che prevede, tra le altre cose, l’adesione alle attività del GRECO. Inoltre, il percorso tracciato con l’adesione dell’UE alla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)[11] sarebbe rafforzato da un’eventuale decisione di aderire al meccanismo di monitoraggio regionale europeo. Il principale punto debole delle politiche anticorruzione dell’UE-27 riguarda l’effettiva attuazione del quadro esistente. Con il suo processo di monitoraggio il GRECO ha sollecitato interventi negli Stati membri dell’UE, segnatamente negli ambiti che sono meno regolamentati a livello internazionale (ad esempio, il finanziamento dei partiti politici[12]). Tuttavia, la capacità del gruppo di far sorgere la necessaria volontà politica per adottare e mantenere attive solide misure di lotta alla corruzione è limitata. In alcune occasioni, inoltre, il gruppo ha dimostrato una scarsa capacità di segnalare problemi sistemici causati dalla corruzione[13]. La partecipazione attiva dell’UE alle attività del GRECO potrebbe quindi offrire vantaggi a entrambe le organizzazioni, grazie al felice connubio tra l’esperienza maturata dal gruppo nel monitorare le attività di lotta alla corruzione e il ruolo politico delle istituzioni dell’UE, relativamente a una più efficace attuazione delle politiche anticorruzione nell’UE-27. A tal fine la Commissione istituirà un meccanismo di relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione. La partecipazione dell’Unione al GRECO si combinerà perfettamente con il nuovo meccanismo dell’UE. Inoltre, il coinvolgimento dell’UE nella preparazione delle valutazioni del gruppo può anche contribuire a migliorare la metodologia di stesura e gli esiti di tali valutazioni. Nell’ambito del meccanismo di relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione la Commissione farà riferimento ai contributi del GRECO e ad altre fonti pertinenti comprese le informazioni ottenute nel quadro della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Convenzione sulla lotta alla corruzione) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Alla luce di quanto precede, gli obiettivi specifici più importanti riguardanti l’adesione dell’UE al GRECO sono i seguenti: - - coinvolgimento nelle visite ai paesi oggetto di valutazione, vale a dire gli Stati membri dell’UE e/o i paesi candidati e potenziali candidati (con il consenso di questi ultimi); - - formulazione di suggerimenti sui progetti di relazioni di valutazione e partecipazione ai dibattiti delle sessioni plenarie del gruppo sulle relazioni di valutazione/conformità riguardanti gli Stati membri dell’UE e/o i paesi candidati e potenziali candidati (con il consenso di questi ultimi); - - partecipazione alle attività dell’ufficio del gruppo[14], che svolge un ruolo importante nella preparazione delle valutazioni e nell’elaborazione delle relazioni; - - contributo al bilancio del gruppo; - - analisi comparativa[15] che il gruppo svolge sulla base delle relazioni di valutazione e di conformità esistenti sugli Stati membri dell’Unione europea, da utilizzare come contributo per la futura relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione; - - individuazione delle raccomandazioni del gruppo in attesa di attuazione che sono rilevanti per l’UE, alle quali il futuro meccanismo di relazione dell’UE potrebbe fornire un ulteriore impulso affinché ne sia garantito il seguito adeguato. Questi obiettivi specifici nascono dalla necessità di evitare un inutile onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni degli Stati membri e la duplicazione degli interventi rispetto alle attività già svolte dal GRECO. Onde assicurare la reciprocità, la Commissione potrebbe considerare alcune modalità di partecipazione di un rappresentante del GRECO nel gruppo di esperti che sarà costituito per coadiuvare le attività correlate alla stesura della relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione. MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELL’UE ALLE ATTIVITÀ DEL GRECO Il quadro giuridico che disciplina il funzionamento del GRECO prevede due forme di adesione alle attività del gruppo: lo status di osservatore e la partecipazione, entrambe analizzate di seguito. Per quanto concerne la partecipazione, sono possibili due alternative: l’adesione piena e l’adesione con diritto di voto limitato. Inoltre, di seguito viene esaminato il programma congiunto. La prima delle seguenti valutazioni si basa sull’analisi della Commissione degli aspetti giuridici e pratici di una potenziale cooperazione rafforzata con il GRECO. Il passo successivo per la Commissione sarà quello di chiedere al Consiglio l’autorizzazione ad avviare negoziati per la partecipazione dell’UE al gruppo. Status di osservatore La risoluzione statutaria (93) 28 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sugli accordi parziali e allargati prevede la possibilità che talune attività siano intraprese dagli Stati membri del Consiglio d’Europa insieme ad uno o più Stati non membri, nel quadro di un accordo allargato o di un accordo parziale allargato. Il GRECO è stato istituito grazie a un accordo parziale allargato. Qualunque Stato non membro del Consiglio d’Europa ed organizzazione internazionale possono essere invitati dal Comitato dei ministri a prendere parte, in qualità di osservatori, alle attività di un accordo parziale allargato. La risoluzione non definisce nel dettaglio i diritti e gli obblighi degli osservatori negli accordi parziali e allargati. Pertanto, trovano applicazione le disposizioni generali della risoluzione statutaria (93) 26 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sullo status di osservatore, secondo cui lo status di osservatore non conferisce il diritto di essere rappresentati né al Comitato dei ministri, né all’Assemblea parlamentare, salvo che uno o l’altro di questi organi abbia deliberato altrimenti. Il GRECO ha concesso lo status di osservatore all’OECD e alle Nazioni Unite, rappresentate dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Questa prassi è stata seguita anche nell’ambito di altri accordi parziali del Consiglio d’Europa[16]. All’osservatore non è richiesto alcun contributo finanziario. Sebbene l’invito a partecipare al gruppo in qualità di osservatore possa ricalcare l’esempio dello status di osservatore concesso ad altre organizzazioni internazionali e non comporti vincoli di bilancio, l’ambito di applicazione limitato di tale formula e il suo scarso valore aggiunto fanno propendere per un accantonamento di tale opzione. Lo status di osservatore garantirebbe soltanto una partecipazione limitata alla valutazione degli Stati membri, non permetterebbe all’UE di intervenire nella preparazione generale delle valutazioni e, di conseguenza, non promuoverebbe una maggiore attenzione su aspetti di rilievo per l’UE. Questa opzione quindi non può garantire l’apporto necessario per la futura relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione. Inoltre, non risponderebbe pienamente al programma di Stoccolma, che chiede di elaborare una politica anticorruzione completa, in stretta collaborazione con il GRECO. Partecipazione La risoluzione statutaria (93) 28 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa contiene una disposizione generale sulla partecipazione della (ex) Comunità europea ad accordi parziali e allargati, stabilendo che le modalità di partecipazione dovranno essere predisposte nell’invito a partecipare. Lo statuto del GRECO[17] riprende questo concetto, specificando che le modalità della partecipazione della (ex) Comunità al gruppo devono essere definite nella risoluzione che invita la Comunità a partecipare. Il regolamento interno del GRECO[18] stabilisce, alla regola n. 2, che la (ex) Comunità europea può diventare un “membro” del gruppo secondo le seguenti modalità: - - su invito del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa a partecipare al gruppo. A tal fine, quest’ultimo deve formulare una proposta che deve essere approvata dal suo Comitato statutario. L’invito ufficiale viene predisposto sotto forma di risoluzione adottata dal Comitato dei ministri, cui farà seguito un accordo con l’Unione europea, tramite uno scambio di corrispondenza; - - adesione alla convenzione penale contro la corruzione, su invito del Comitato dei ministri; - - adesione alla convenzione civile sulla corruzione. Ad oggi l’UE partecipa a due accordi parziali: la commissione di Venezia[19] e il gruppo di cooperazione per la prevenzione, la protezione e l’organizzazione dei soccorsi contro i grandi rischi naturali e tecnologici[20]. L’UE è anche membro della Convenzione relativa all’elaborazione di una farmacopea europea e dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, ed è altresì firmataria di un ampio numero di accordi parziali del Consiglio d’Europa. Poiché lo statuto del GRECO fa riferimento alla partecipazione dell’UE al gruppo e nel regolamento interno dello stesso è utilizzato il termine “adesione”, la partecipazione presuppone una forma di adesione i cui dettagli sono definiti in uno specifico accordo. Di conseguenza, la presente relazione analizza due modalità di partecipazione: la piena adesione (ossia con pieno diritto di voto) e l’adesione con diritto di voto limitato. Piena adesione L’adesione a pieno titolo conferirebbe all’Unione europea il diritto di voto nella sessione plenaria del GRECO in tutte le questioni di competenza del gruppo (ad esempio, le relazioni di valutazione/conformità, le questioni procedurali, gli aspetti finanziari/di bilancio). Poiché l’UE non agirà per conto degli Stati membri nella sessione plenaria del GRECO, essa avrà diritto a un voto, come tutti gli altri membri. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, dello statuto del gruppo, “i membri del GRECO che partecipano alla valutazione reciproca hanno diritto di voto”[21]. Benché l’UE non sia parte firmataria delle convenzioni penale e civile del Consiglio d’Europa contro la corruzione, ai sensi del quadro regolamentare del gruppo è comunque possibile che l’UE possa essere sottoposta a valutazione. L’esame delle istituzioni dell’UE riguarderebbe prevalentemente i Venti “principi guida per la lotta contro la corruzione”[22] e presupporrebbe una previa approvazione (possibilmente una dichiarazione unilaterale) di tali principi. Con l’adesione all’UNCAC è stato creato un precedente in termini di adesione a pieno titolo dell’UE in un’organizzazione che svolge anche revisioni dei suoi membri. Nel caso dell’UNCAC, tuttavia, l’UE non partecipa attualmente al processo di revisione reciproca. Secondo questa opzione, l’UE parteciperebbe pienamente al processo di valutazione degli Stati membri, oltre che dei paesi candidati all’adesione, dei paesi potenziali candidati e di altri paesi terzi. Di conseguenza, l’UE sarebbe in grado di avere un rappresentante nominato nell’Ufficio del GRECO in conformità delle norme applicabili (ossia a rotazione). L’UE sarebbe inoltre membro del Comitato statutario del gruppo, che ha poteri decisionali per quanto riguarda le questioni di bilancio. Tutti gli altri diritti e obblighi previsti dallo statuto e dal regolamento interno del GRECO si applicherebbero all’Unione europea, che sarebbe chiamata a contribuire al bilancio di quest’ultimo. La valutazione d’impatto che accompagna la decisione della Commissione sull’istituzione di un meccanismo di relazione dell’UE per le valutazioni periodiche[23] ha stimato i potenziali costi finanziari della partecipazione dell’UE al GRECO a 450 000 EUR all’anno. Questo includerebbe il contributo al bilancio del gruppo (circa 300 000 EUR nel caso di finanziatori importanti) e il costo delle attività non attualmente svolte dal gruppo di cui beneficerebbe prevalentemente l’UE (per esempio, relazioni comparative e individuazione di raccomandazioni in attesa di attuazione per l’UE-27). Tali attività potrebbero essere finanziate, per esempio, tramite contratti di servizi o sovvenzioni alle azioni. Questa opzione ha un elevato potenziale per rispondere a tutti gli obiettivi specifici menzionati nella sezione 3. Essa garantirebbe un elevato grado di visibilità alla cooperazione UE-GRECO, la complementarietà tra il gruppo e il futuro meccanismo di relazione dell’UE, la capacità di assicurare ulteriori miglioramenti del sistema di valutazione del gruppo e una maggiore attenzione ai settori politici di interesse per l’UE. Tuttavia, la valutazione delle istituzioni dell’UE da parte del GRECO è un impegno che deve essere valutato più nel dettaglio in termini di requisiti, fattibilità e impatto potenziale, essendo il sistema di valutazione del gruppo destinato a paesi piuttosto che ad organizzazioni. Se alcuni dei Venti “principi direttori” possono essere applicati anche alle organizzazioni (per esempio, l’integrità nella pubblica amministrazione), una valutazione condotta nell’ambito delle attuali procedure del gruppo non sarebbe esaustiva e il suo valore aggiunto sarebbe poco chiaro, sia per il GRECO che per l’Unione. Senza la valutazione delle istituzioni dell’UE da parte del gruppo, quest’ultima non avrebbe pieni diritti di voto nella sessione plenaria del GRECO[24]. Partecipazione con diritto di voto limitato Lo statuto del GRECO stabilisce che le modalità della partecipazione dell’UE saranno esposte nella risoluzione che la invita a partecipare, senza indicazione specifica riguardo al tipo di partecipazione. Pertanto, detta partecipazione potrebbe anche assumere la forma di un’adesione con diritto di voto limitato. Quest’alternativa potrebbe rendere non necessaria una valutazione dell’UE da parte del GRECO, ma implicherebbe la creazione di un quadro per una futura valutazione congiunta da parte delle due organizzazioni dei requisiti, della fattibilità e dell’impatto potenziale della valutazione delle istituzioni dell’Unione europea, tenendo conto delle specificità e delle competenze dell’Unione. Tuttavia, nella sua 50a riunione, la sessione plenaria del gruppo ha sottolineato che, pur ammettendo la possibilità di stipulare accordi speciali per adeguarsi alle particolarità dell’Unione europea, la valutazione delle istituzioni dell’UE da parte del gruppo dovrà essere più che una semplice remota possibilità (ossia si dovrà gradualmente pervenire a una valutazione dell’UE). Secondo questa opzione, l’Unione europea contribuirebbe al bilancio del GRECO, con un contributo leggermente inferiore[25] rispetto al caso dell’adesione piena. L’Unione avrebbe diritto di voto nelle questioni di natura procedurale, finanziaria e di bilancio[26]. Non avrebbe invece diritto di voto nella sessione plenaria del gruppo sull’adozione delle relazioni di valutazione e di conformità, non sarebbe rappresentata nell’Ufficio del gruppo e non parteciperebbe alle elezioni del presidente e del vicepresidente. L’UE nominerebbe rappresentanti nella sessione plenaria del GRECO, parteciperebbe ai dibattiti, formulerebbe raccomandazioni sulle relazioni di valutazione/conformità e un suo rappresentante potrebbe partecipare in qualità di osservatore alle visite negli Stati membri[27], nei paesi candidati all’adesione, nei paesi potenziali candidati e in altri Stati che ne accettassero la partecipazione. L’UE sarebbe nella posizione di formulare suggerimenti in merito all’organizzazione delle valutazioni e al seguito dato alle stesse. Gli accordi pratici stipulati per la partecipazione dell’Unione europea al GRECO verrebbero periodicamente rivisti dalla Commissione di concerto con il gruppo (per esempio, ogni 5 anni) e potrebbero essere introdotte modifiche di comune accordo fra quest’ultimo e l’UE. Questa opzione consentirebbe di ottenere elementi utili per la futura elaborazione della relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione, tra cui un’analisi comparativa svolta dal GRECO in base alle relazioni di valutazione e di conformità esistenti sugli Stati membri e l’individuazione delle principali raccomandazioni in attesa di attuazione. Gli obiettivi specifici menzionati nella sezione 3 sarebbero ampiamente raggiunti, poiché sarebbe concesso all’UE di partecipare alla valutazione degli Stati membri. Pur non disponendo di alcun potere decisionale nel processo di valutazione, l’UE potrebbe essere attivamente coinvolta in interventi di attuazione e in azioni urgenti, che potrebbero assicurare una maggiore attenzione rivolta a settori politici di rilievo per l’UE. La collaborazione tra il GRECO e l’UE acquisirebbe valenza politica e verrebbero evitate le duplicazioni. La questione della valutazione delle istituzioni dell’UE da parte del gruppo dovrebbe essere chiarita in via prioritaria nel corso delle trattative. I vantaggi di una forma di partecipazione semplificata sarebbero tuttavia più chiari laddove all’Unione non venisse richiesto di impegnarsi nella valutazione delle sue istituzioni. Programma congiunto Il programma presuppone un’assistenza finanziaria dell’UE al GRECO sotto forma di una sovvenzione per la produzione di specifici risultati predefiniti e potrebbe protrarsi per un periodo di tempo definito (2-3 anni), con la possibilità di un periodico rinnovo. Questa soluzione di cooperazione mirata tra l’UE e il gruppo è già stata attuata in altre occasioni. Ad esempio, il Consiglio d’Europa partecipa al Partenariato orientale come membro privilegiato, offrendo la propria esperienza all’UE e ai paesi del Partenariato. Per dare valenza politica al partenariato si potrebbe stipulare con il GRECO un memorandum d’intesa o un accordo, come nel caso dell’accordo sottoscritto tra il Consiglio d’Europa e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Quanto agli obiettivi, un programma congiunto potrebbe garantire un contributo del GRECO alla futura relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione, segnatamente attraverso l’analisi comparativa delle relazioni di valutazione/conformità esistenti del gruppo sugli Stati membri e l’individuazione delle raccomandazioni in attesa di attuazione. In questo modo sarebbero anche evitate le duplicazioni. Il bilancio necessario sarebbe inferiore a quello previsto per la formula di adesione con diritto di voto limitato (ossia approssimativamente 200-250 000 EUR all’anno, a copertura dei costi di redazione delle relazioni comparative, dei costi logistici, dei seminari, ecc.). Tuttavia, pur rispondendo ad alcuni degli obiettivi specifici, un programma congiunto non permetterebbe di realizzare l’obiettivo generale della creazione di sinergie tra l’esperienza del GRECO e l’autorità politica dell’Unione europea. Il partenariato tra le due organizzazioni sarebbe meno visibile e il coinvolgimento dell’Unione nelle valutazioni del gruppo sarebbe meno attivo. Questa opzione potrebbe essere percepita come una soluzione meramente tecnica, in base alla quale l’UE ricoprirebbe più il ruolo di finanziatore che non di partner. Avrebbe quindi minor valore aggiunto rispetto alla partecipazione al GRECO. CONCLUSIONE Si invita il Consiglio a valutare le opzioni descritte nella presente relazione. Tenendo conto delle accresciute competenze dell’Unione europea e del bisogno di una politica generale dell’UE di lotta alla corruzione, la partecipazione al GRECO (ossia l’adesione) rappresenta, agli occhi della Commissione, il percorso adeguato verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di Stoccolma. Poiché il futuro meccanismo di relazione dell’UE si prefigge lo scopo di misurare gli interventi di lotta alla corruzione attuati negli Stati membri, al fine di individuare le tendenze in atto nell’UE e di proporre un’azione politica e giuridica a livello dell’Unione, la partecipazione al gruppo favorirebbe il compito di monitoraggio. La cooperazione avrebbe maggior visibilità e il rischio di sovrapposizioni sarebbe evitato. Inoltre, la partecipazione in qualità di membro a pieno titolo o di membro con diritto di voto limitato garantirebbe un uso proficuo dei reciproci vantaggi rappresentati, da un lato, dall’esperienza del GRECO nel monitoraggio degli interventi di lotta alla corruzione e, dall’altro, dall’influenza politica dell’UE sugli Stati membri. È probabile quindi che contribuirà, unitamente al futuro meccanismo di relazione dell’UE, a creare uno slancio per una più efficace attuazione delle politiche anticorruzione nell’UE-27. La Commissione ha tenuto alcune discussioni preliminari con la segreteria del GRECO, al fine di individuare i principali ambiti di interesse e le potenziali alternative in termini di fattibilità giuridica e pratica della partecipazione dell’Unione europea al gruppo. In termini di fattibilità pratica, l’adesione con diritto di voto limitato parrebbe un’opzione possibile e adatta, meritevole di considerazione nel corso delle trattative. Tuttavia, un problema importante da vagliare in tal caso sarebbe quello della valutazione delle istituzioni dell’UE da parte del GRECO, un’eventualità che farebbe propendere per un’adesione piena. Le modalità concrete di partecipazione dell’Unione europea al GRECO (per esempio, la forma di partecipazione, la partecipazione negli organi del Consiglio d’Europa, gli accordi pratici, il contributo al bilancio) dovranno essere attentamente negoziate con il gruppo. A tal fine la Commissione chiederà al Consiglio di autorizzare l’avvio delle trattative per la partecipazione dell’Unione europea al GRECO. Le trattative saranno condotte alla luce dei principi generali di cooperazione tra l’UE e il Consiglio d’Europa, segnatamente: - - la specificità e i limiti della competenza dell’Unione. Si dovrà comunque permettere all’UE di garantire standard più elevati sul suo territorio; - - rapporti di lavoro privilegiati per garantire un approccio coordinato a livello europeo verso la corruzione. Per l’Unione europea l’accesso alle prime fasi degli esercizi di valutazione e la redazione delle relazioni per paese, oltre che l’analisi comparativa delle valutazioni degli Stati membri e l’individuazione delle raccomandazioni in attesa di attuazione, sarebbero essenziali. In cambio, la partecipazione dell’UE accentuerebbe la visibilità del GRECO e darebbe a quest’ultimo l’opportunità di far prendere in considerazione le proprie raccomandazioni e, ove opportuno, garantirne un seguito nel quadro del meccanismo di relazione dell’UE sulla lotta contro la corruzione. Infine, a parte l’accordo con la sessione plenaria del GRECO, la potenziale partecipazione dell’UE al gruppo dovrà essere approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, cui spetta il compito di avviare la procedura ufficiale di partecipazione. Di conseguenza, la comunicazione su una politica dell’UE contro la corruzione invita gli Stati membri a sostenere con tutti i mezzi, all’interno del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, la domanda di partecipazione dell’Unione al GRECO. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Denominazione della proposta/iniziativa Decisione della Commissione che istituisce un meccanismo di relazione dell’UE per la valutazione periodica sulla lotta alla corruzione (“relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione”) e relazione sulle modalità di partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) Settori interessati nella struttura ABM/ABB [28] Affari interni Sicurezza e tutela delle libertà Natura della proposta/iniziativa ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[29] ( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione Obiettivi Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Piano d’azione di Stoccolma – Protezione dalle forme gravi di criminalità organizzata Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 2 Migliorare la capacità dell’UE di prevenire, contrastare e limitare le conseguenze dei reati Obiettivi secondari specifici [30]: Relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione 1. elaborazione, pubblicazione e divulgazione della relazione 2. consultazione di esperti (ossia istituzione di un gruppo di esperti) 3. apporto della società civile 4. creazione e funzionamento di una rete di ricercatori corrispondenti nazionali 5. programma di condivisione delle esperienze Partecipazione dell’UE al GRECO 6. analisi comparativa e individuazione delle raccomandazioni in attesa di attuazione per gli Stati membri dell’UE sulla base di informazioni disponibili presso la segreteria del GRECO 7. adesione dell’UE al GRECO. Attività AMB/ABB interessate 1805 Sicurezza e tutela delle libertà Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione valuterà periodicamente gli interventi posti in essere per contrastare la corruzione nell’UE-27. Fornirà un quadro chiaro della situazione nell’Unione e individuerà i punti deboli e le tendenze in atto nell’UE, al fine di stimolare negli Stati membri una maggiore volontà politica di risolvere il problema della corruzione e di predisporre future azioni politiche dell’Unione europea. La partecipazione dell’Unione al GRECO garantirà la creazione di sinergie tra i due meccanismi. Indicatori di risultato e di incidenza Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. La relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione sarà gestita dalla Commissione e sarà pubblicata ogni due anni. La Commissione sarà assistita da un gruppo di esperti, da una rete di corrispondenti di ricerca a livello locale e da valutazioni effettuate dalla società civile. La Commissione supervisionerà costantemente l’attività degli esperti e l’apporto dei corrispondenti di ricerca e della società civile. In occasione di ciascun esercizio di valutazione sarà monitorato il seguito dato alle raccomandazioni contenute nelle precedenti relazioni. Dopo l’adozione della relazione sulle modalità di partecipazione dell’UE al GRECO, la Commissione chiederà al Consiglio di autorizzare l’avvio delle trattative con il Consiglio d’Europa. In caso di partecipazione dell’UE al GRECO, la Commissione intende rivedere periodicamente (per esempio, ogni 5 anni) gli accordi ad essa relativi sulla base dei risultati della cooperazione rafforzata. Motivazione della proposta/iniziativa Necessità da coprire nel breve e lungo termine In occasione di ciascun esercizio di valutazione la Commissione selezionerà una serie di elementi trasversali rilevanti a livello dell’UE in un determinato momento, nonché alcuni aspetti specifici per ciascuno Stato membro. Tali aspetti ed elementi saranno valutati rispetto a determinati indicatori, alcuni dei quali selezionati conformemente a norme già esistenti e altri elaborati appositamente. La Commissione sarà assistita da: - un gruppo di esperti istituito tramite una decisione distinta della Commissione (la cui adozione è prevista immediatamente dopo il pacchetto anticorruzione), che fornirà consulenza in merito a: indicatori, valutazione dei risultati conseguiti dagli Stati membri, individuazione delle migliori prassi e delle tendenze in atto nell’Unione europea, raccomandazioni e potenziali proposte dell’UE; - una rete di corrispondenti di ricerca a livello locale, istituita dalla Commissione tramite procedure di appalto e costituita da membri della società civile e del mondo accademico, che raccoglierà informazioni pertinenti in ciascuno Stato membro; - valutazioni della società civile (acquisite tramite contratto sottoscritto in esito a mirati inviti a presentare proposte). Le organizzazioni della società civile saranno incoraggiate a presentare candidature per lo svolgimento di valutazioni riguardanti specifici aspetti degli interventi posti in essere dagli Stati membri per contrastare la corruzione. L’elaborazione di un programma di condivisione delle esperienze potrebbe contribuire ad assistere gli Stati membri, le ONG locali o altre parti interessate nell’individuare carenze e migliori prassi, a sensibilizzare l’opinione pubblica o fornire formazione. La decisione di istituire un programma di questo genere e le informazioni dettagliate sul suo funzionamento possono essere adottate/chiarite soltanto in un secondo tempo, quando i preparativi per la prima relazione saranno a buon punto. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea Il programma di Stoccolma annovera la corruzione tra le minacce transnazionali che minano la sicurezza interna dell’UE. È necessaria un’azione a livello dell’UE perché i problemi associati alla corruzione non possono essere risolti in maniera adeguata dagli Stati membri individualmente. Rafforzare la lotta contro la corruzione è importante anche per quei settori politici in cui vengono spesi quantitativi ingenti di risorse dell’UE. L’Unione europea dispone dell’influenza politica necessaria ed è pertanto nella migliore condizione per fungere da catalizzatore del potenziamento della politica anticorruzione dell’UE e degli Stati membri. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili Attualmente non esiste a livello di UE un meccanismo utile per misurare in maniera coerente l’attuazione delle politiche di lotta alla corruzione. L’unico strumento di monitoraggio nell’UE che affronta anche le problematiche della corruzione è il meccanismo di cooperazione e di verifica per la Romania e la Bulgaria, che nel tempo è risultato adeguato a mantenere o a ravvivare un certo slancio verso le riforme. Il lavoro condotto dalle organizzazioni della società civile come Transparency International sulla base delle valutazioni, degli indici e dei giudizi qualitativi annuali ha portato la corruzione alla ribalta dell’agenda politica di molti paesi in tutto il mondo e ha generato una pressione politica per le riforme. A livello internazionale i principali meccanismi di valutazione esistenti (per esempio, il GRECO, il gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione), nonostante gli evidenti vantaggi offerti, hanno mostrato i loro limiti, segnatamente per quanto concerne la capacità di incentivare la volontà politica a livello nazionale. L’influenza di cui dispone l’UE per generare questa volontà politica è unica nel suo genere. Si farà in modo che la nuova relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione sia orientata ai fatti, mirata, esplicita e flessibile. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti Il pacchetto anticorruzione dell’UE fa parte integrante della più ampia iniziativa strategica della Commissione sulla protezione dell’economia lecita, che comprende anche la nuova strategia antifrode della Commissione e l’iniziativa legislativa per il recupero dei beni. L’attuale proposta è in linea con entrambe. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria ( Proposta/iniziativa di durata limitata - ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA - ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ( Proposta/iniziativa di durata illimitata - Attuazione con una fase di avvio dalla data dell’adozione della decisione della Commissione per quanto riguarda la relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione e dalla data dell’atto di adesione dell’UE nel caso della partecipazione di quest’ultima al GRECO. Il presente quadro finanziario legislativo si riferisce ai primi cinque anni dell’attuazione. - seguita da un funzionamento a pieno ritmo. Modalità di gestione previste [31] ( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: - ( agenzie esecutive - ( organismi creati dalle Comunità[32] - ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico - ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ( Gestione concorrente con gli Stati membri ( Gestione decentrata con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare ) Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni MISURE DI GESTIONE Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione Precisare frequenza e condizioni. La relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione sarà pubblicata ogni due anni a partire dal 2013. L’attuazione dipende dal futuro monitoraggio e dalla relativa valutazione. I potenziali indicatori sono: la posizione dell’UE nel CPI, le strategie nazionali di lotta alla corruzione, i casi di corruzione vissuti in prima persona, gli esempi di nuove politiche/prassi di lotta alla corruzione, il numero di attività di apprendimento tra pari sponsorizzate dalla Commissione, il livello di consapevolezza, il tempo impiegato a recepire ed attuare la normativa, la percezione della trasparenza. Le raccomandazioni del GRECO in attesa di attuazione riguardanti gli Stati membri saranno rilevate dal meccanismo di relazione dell’UE. Sistema di gestione e di controllo Rischi individuati -Reazione negativa da parte degli Stati membri, timore di sovrapposizioni con altri meccanismi esistenti e di un ulteriore onere a carico delle amministrazioni nazionali; - difficoltà nel raccogliere informazioni e/o mancanza di coinvolgimento attivo da parte degli esperti, dei ricercatori e delle organizzazioni della società civile. Modalità di controllo previste É al vaglio l’opportunità di effettuare periodiche valutazioni dell’efficacia del nuovo meccanismo di relazione, programmando la prima valutazione dopo la pubblicazione di due relazioni dell’UE sulla lotta alla corruzione. La Commissione potrebbe quindi redigere le relazioni di valutazione ogni 5 anni e, in base ai risultati ottenuti, potrebbe stabilire se apportare modifiche o eventualmente aggiornare in altro modo il meccanismo. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste. Le attività preparatorie che possono avere implicazioni finanziarie (ossia il gruppo di esperti, la rete di corrispondenti di ricerca, le azioni a sostegno della redazione della relazione, l’apporto della società civile, un potenziale programma di condivisione delle esperienze, la partecipazione al GRECO) saranno soggette al controllo finanziario della Commissione e alle verifiche contabili della Corte dei conti. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate - Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione…...….] | SD/SND ([33]) | di paesi EFTA[34] | di paesi candidati[35] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | 3A | 18.05.09 - Prevenzione e lotta contro la criminalità | SD | NO | NO | NO | NO | - Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione…..] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | [XX.YY.YY.YY] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Incidenza prevista sulle spese Sintesi dell ’incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero 3A | Libertà, sicurezza e giustizia | Mio EUR (al terzo decimale) ( Risorse umane | 0,165 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 1,333 | ( Altre spese amministrative | 0,009 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,197 | TOTALE DG Affari Interni | Stanziamenti | 0,174 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 1,530 | RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | Risorse umane | 0,165 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 1,333 | Altre spese amministrative (obiettivo secondario specifico 2 – gruppo di esperti)[46] | 0,009 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,197 | Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | 0,174 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 1,530 | Esclusa la RUBRICA 5[47] del quadro finanziario pluriennale | Risorse umane | Altre spese di natura amministrativa | Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | TOTALE | Fabbisogno previsto di risorse umane - ( La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane - ( La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | ( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) | 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 1,3[48] | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | 10 01 05 01 (ricerca diretta) | ( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[49] | XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) | XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) | XX 01 04 aa[50] | in sede[51] | nelle delegazioni | XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) | 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) | Altre linee di bilancio (specificare) | TOTALE | 18 è il settore o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei | Coordinamento e organizzazione di riunioni/conferenze, elaborazione e valutazione delle informazioni, mansioni di segreteria per il gruppo di esperti e la rete di ricercatori corrispondenti, redazione delle relazioni dell’UE sulla lotta alla corruzione, collaborazione con il GRECO, ecc. | Personale esterno | Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale - ( La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. - ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. - ( La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[52]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Partecipazione di terzi al finanziamento - ( La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi - La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | Articolo…. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. [2] COM(2011) 308. [3] Risoluzione (99) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla costituzione del “Gruppo di Stati contro la corruzione – GRECO”. [4] Appendice alla risoluzione (99) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulla costituzione del “Gruppo di Stati contro la corruzione – GRECO”. [5] Regolamento interno adottato dal GRECO il 4-6 ottobre 1999. [6] Risoluzione (97) 24 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. [7] La convenzione civile sulla corruzione, adottata il 4 novembre 1999, è entrata in vigore il 1° novembre 2002. [8] La convenzione penale contro la corruzione, adottata il 27 gennaio 1999, è entrata in vigore il 1° luglio 2002. [9] Il protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale contro la corruzione, adottato il 15 maggio 2003, è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. [10] COM(2003) 317. [11] Decisione del Consiglio 2008/801/EC (GU L 287 del 29.10.2008). [12] In alcuni Stati membri dell’UE (Slovenia, Finlandia, Estonia e Lettonia) le valutazioni del GRECO hanno indotto importanti cambiamenti nel quadro giuridico e istituzionale per il finanziamento dei partiti politici. [13] Per esempio, la relazione di valutazione del GRECO del 2005 non ha messo in guardia contro la gravità dei problemi sistemici che hanno generato una serie di scandali collegati alla crisi finanziaria esplosa di lì a poco. [14] L’ufficio è composto dal presidente e dal vicepresidente del GRECO, oltre che da cinque altri rappresentanti dei membri del gruppo con diritto di voto. L’Ufficio predispone il progetto di programma annuale di attività e il progetto di relazione annuale di attività, elabora proposte sul progetto di bilancio, organizza le visite ai paesi interessati, propone la composizione delle squadre di valutazione, stila l’ordine del giorno della plenaria del gruppo e identifica le disposizioni da selezionare per la valutazione. [15] L’analisi comparativa presupporrebbe un ulteriore carico di lavoro per la segreteria del gruppo, tuttavia si fonderà sulle relazioni di valutazione/conformità esistenti senza comportare alcuna fase di valutazione ulteriore e valutando solo quanto già prodotto dal GRECO. [16] Ad esempio, l’Organizzazione mondiale della sanità ha lo status di osservatore nella farmacopea europea. [17] Statuto del GRECO, articolo 5. [18] Regolamento interno del GRECO, regola n. 2: “Partecipazione della Comunità europea”. [19] Risoluzione (2002) 3 adottata dal Comitato dei Ministri il 21 febbraio 2002 (http://www.venice.coe.int/site/main/Statute_E.asp). [20] Costituito con risoluzione (87)2/1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Europa8702.htm). [21] Ossia l’adesione piena implicherebbe che il GRECO possa sottoporre l’UE a valutazione. [22] Cfr. la nota 6. [23] C(2011) 3673. [24] Articolo 8, paragrafo 6, dello statuto del GRECO. [25] Poiché la partecipazione con diritto di voto limitato presuppone una partecipazione più limitata al processo di valutazione, i costi di queste attività saranno dedotti dal contributo dell’UE al bilancio del GRECO (ossia il contributo sarà inferiore a 300 000 EUR all’anno). [26] In questi materie, l’UE disporrebbe di un voto. [27] La sessione plenaria del GRECO ha fatto notare che sarebbe necessario il consenso degli Stati membri. [28] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting. [29] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [30] Questa ulteriore suddivisione in obiettivi secondari ha lo scopo di facilitare il calcolo della ripartizione dell’impatto stimato sulle spese di cui alla sezione 3.2. [31] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [32] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [33] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [34] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [35] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali. [36] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [37] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...). [38] Quale descritto nella sezione 1.4.2 “Obiettivi specifici…” [39] Cfr. l’obiettivo secondario specifico 2 (gruppo di esperti) nella sezione 3.2.3 (costi di natura amministrativa). [40] Mediante inviti mirati a presentare proposte nell’ambito del programma dell’UE per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (con particolare riguardo alla criminalità finanziaria ed economica), le organizzazioni della società civile saranno incoraggiate a candidarsi per effettuare valutazioni riguardanti aspetti specifici delle iniziative poste in essere dagli Stati membri per contrastare la corruzione. Non è possibile prevedere fin d’ora il numero esatto di contratti e l’oggetto specifico di ciascun contratto. [41] Procedure adottate per gli appalti pubblici. Il contraente avrà il compito di creare una rete di 27 corrispondenti di ricerca a livello locale e di occuparsi del coordinamento della rete e degli aspetti logistici. [42] Si è tenuto conto di un costo medio di 30 000 EUR per corrispondente, calcolato per un contributo annuo di circa 50 giorni lavorativi (per aggiornamenti mensili, 2-3 analisi/studi più esaustivi su argomenti specifici e la raccolta di informazioni pertinenti). [43] La decisione di istituire un programma di questo genere e le informazioni dettagliate sul suo funzionamento possono essere adottate/chiarite soltanto in un secondo tempo, quando i preparativi per la prima relazione saranno a buon punto. Il programma potrebbe essere istituito tramite procedure di appalto (ossia assegnando a un contraente l’incarico di organizzare circa 5 workshop di condivisione delle esperienze/eventi all’anno). Sono stati calcolati circa 50 partecipanti + 5 relatori, per un costo di 1 000 EUR/persona e per un ammontare complessivo di 100 000 EUR per l’organizzazione/la logistica/la divulgazione/la comunicazione di ciascun evento. [44] Possibilmente da assegnare nell’ambito di un contratto tramite procedura negoziata, dal momento che si tratta della compilazione di informazioni disponibili soltanto presso il GRECO e che la preziosa esperienza di questo organismo nella valutazione degli Stati membri è indispensabile. [45] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. [46] Rispettivamente 9 000 e 47 000 EUR, ipotizzando che faranno parte del gruppo 17 esperti e che ogni anno si terranno 5 riunioni, a partire dal 2012, e che possibilmente si terrà una riunione nel 2011. Costo medio per esperto: 550 EUR. [47] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [48] Numero di persone. [49] AC = agente contrattuale; INT = lavoratore interinale ( intérimaires ); JED = giovane esperto in delegazione ( jeune expert en délégation ); AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [50] Sotto il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [51] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [52] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [53] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.