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Document 52010DC0428
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL based on Article 22 of the Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
/* COM/2010/0428 */
/* COM/2010/0428 */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 23.8.2010 COM(2010) 428 definitivo RE LAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca INTRODUZIONE Contesto La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio applica il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca prese da un'autorità giudiziaria competente in materia penale al fine di facilitare l’esecuzione di dette decisioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state emesse. La decisione quadro si applica a tutti i reati che possono dare luogo a decisioni di confisca. La verifica della doppia incriminabilità è stata abolita per 32 categorie di reati indicate nella decisione quadro. Notifiche inviate dagli Stati membri Alla fine di febbraio 2010 la Commissione aveva ricevuto notifiche relative al recepimento delle disposizioni della decisione quadro nella legislazione nazionale dai seguenti tredici Stati membri: AT, CZ, DE, DK, FI, IE, HU, LV, NL, PL, PT, RO e SI . IE non ha allegato alla notifica la legge di attuazione. HU e DE hanno trasmesso soltanto una notifica informale. Sette Stati membri ( BE, CY, EL, ES, FR, IT e LT ) hanno informato la Commissione del processo di preparazione della normativa pertinente a livello nazionale. Tuttavia, nessuno di questi Stati membri ha adottato la legislazione né l’ha notificata alla Commissione entro la fine di febbraio 2010. La maggior parte degli Stati membri che hanno trasmesso la notifica alla Commissione aveva recepito correttamente la decisione quadro, fatta eccezione per l’articolo 8 relativo ai motivi di rifiuto. La maggioranza degli Stati membri ha incluso motivi di rifiuto supplementari non previsti dalla decisione quadro. Ciò limita in misura significativa il campo di applicazione della decisione quadro e non è conforme alla stessa. In alcuni Stati membri il recepimento della decisione quadro è soltanto parziale. Non sono pervenute notifiche o informazioni sul processo di recepimento dai seguenti sette Stati membri: BG, EE, LU, MT, SE, SK e UK. Metod o e criteri di valutazione L’articolo 22 della decisione quadro prevede che la Commissione rediga una relazione scritta sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi a tale strumento entro il 24 novembre 2008. La relazione doveva essere elaborata dalla Commissione in tempo utile per consentire al Consiglio di verificare, entro il 24 novembre 2009, la misura in cui gli Stati membri avevano preso le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro. Il ritardo nell’elaborazione della presente relazione è dovuto al numero esiguo di notifiche (soltanto due) pervenute entro il termine fissato originariamente dalla decisione quadro. Per loro natura, le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione. A prescindere dalla forma scelta, si devono rispettare i principi di chiarezza, certezza del diritto ed efficacia. Le decisioni quadro non hanno efficacia diretta. Tuttavia il principio dell’interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea[1]. VALUTAZIONE Aspetti generali dell’attuazione Ciascuno Stato membro ha scelto un mezzo diverso per il recepimento della decisione quadro nella legislazione nazionale. AT ha incorporato la decisione quadro nella legge federale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea. Tale legge recepisce anche altre decisioni quadro sulla cooperazione in materia penale. Il recepimento copre gli elementi più importanti della decisione quadro, ma alcune parti sono state omesse. CZ ha introdotto modifiche nel codice di procedura penale. Il recepimento è molto accurato e comprende tutte le disposizioni importanti della decisione quadro. DE ha attuato la decisione quadro modificando e integrando la legge federale sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In assenza di una versione consolidata delle disposizioni modificate, in alcuni casi è difficile valutare la completezza e la correttezza dell’attuazione. Alcuni principi essenziali della decisione quadro (per esempio il principio del contatto diretto) non sembrano essere stati recepiti correttamente. DK – La legge di attuazione danese è entrata in vigore il 1° gennaio 2005, cioè quasi due anni prima dell’adozione della decisione quadro stessa da parte del Consiglio. La legge danese copre gli elementi più importanti del riconoscimento delle decisioni di confisca, ma ne omette altri, meno importanti. FI – La legislazione di attuazione della Finlandia è molto breve. Una particolarità è che comprende, nella sua prima parte, una disposizione generale in base alla quale le disposizioni di natura legislativa contenute nella decisione quadro hanno forza di legge, se non diversamente previsto dalla legislazione stessa. Questa disposizione può determinare una mancanza di chiarezza e di certezza del diritto per gli operatori della giustizia, i quali devono avere una buona familiarità con la decisione quadro e applicarla direttamente. La legislazione di attuazione finlandese si concentra su alcuni aspetti specifici, come il ricorso avverso la decisione inerente al riconoscimento della decisione di confisca. Riguardo alla maggior parte delle altre disposizioni, la normativa finlandese rimanda alla disposizione generale. È quindi abbastanza difficile valutare il grado di attuazione. Tenuto conto della disposizione generale, il recepimento finlandese si può considerare formalmente soddisfacente. Tuttavia, a fini di chiarezza, là dove la legislazione di attuazione non contiene disposizioni specifiche su determinati elementi, nella presente relazione si indica che FI non ha recepito l'elemento in questione. IE non ha allegato alla notifica la legge di attuazione. Ha provveduto al recepimento nel 2008, con l’adozione della legge sull’assistenza reciproca in materia penale. Nella maggior parte del testo la legge di attuazione non corrisponde alla decisione quadro e varie disposizioni importanti e vari principi fondamentali del reciproco riconoscimento sono stati omessi. La legge non prevede, per esempio, i principi del contatto diretto e del riconoscimento senza altre formalità, l’abolizione della verifica della doppia incriminabilità per 32 reati, i motivi di rifiuto, i motivi di rinvio e il diritto di ricorso. Tuttavia, comprende altri aspetti non previsti dalla decisione quadro, quali l’interesse sugli importi non versati, le procedure per la valorizzazione dei beni e l’impossibilità di incarcerazione per inadempimento. HU ha attuato la decisione quadro mediante una legge sulla cooperazione in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea. L’attuazione è soddisfacente. LV ha introdotto modifiche nel codice di procedura penale lettone. Il recepimento in LV è soltanto parziale, in quanto omette alcuni elementi della decisione quadro. NL ha recepito la decisione quadro modificando la legge sul reciproco riconoscimento e sull’esecuzione delle sanzioni penali. Il recepimento copre tutti gli elementi importanti della decisione quadro ed è quindi soddisfacente. PL ha modificato il codice di procedura penale inserendo un capitolo sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Il recepimento comprende gli elementi più importanti. PT ha adottato una normativa specifica per l’attuazione della decisione quadro e non l’ha associata ad altre decisioni quadro in materia di reciproco riconoscimento. La normativa è molto dettagliata, segue la struttura della decisione quadro e ne recepisce tutti gli elementi importanti. Il recepimento è quindi molto soddisfacente. RO ha modificato la legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. Il recepimento in RO è molto accurato; contiene tutte le disposizioni importanti della decisione quadro ed è quindi soddisfacente. SI ha recepito la decisione quadro in una legge sulla cooperazione in materia penale con gli Stati membri dell’Unione europea. La legge recepisce tutti gli strumenti inerenti al reciproco riconoscimento. La parte generale comprende i principi generali, quali il principio del reciproco riconoscimento, ed è seguita da singoli capitoli relativi al reciproco riconoscimento dei diversi tipi di decisioni. La parte relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca recepisce tutte le disposizioni importanti della decisione quadro ed è quindi accurata. Articolo 1 – Obiettivo L’articolo 1, paragrafo 1, definisce l’obiettivo generale della decisione quadro. Non è necessario recepirlo se il contesto della legge di attuazione è sufficientemente chiaro riguardo alla finalità della legge stessa. AT, FI, NL, CZ e PT hanno incluso l’obiettivo generale nelle leggi di attuazione nazionali. Altri Stati membri (IE, LV, PL, RO, SI, DE, DK e HU) non hanno incluso questo paragrafo. L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato non può essere modificato per effetto della decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato. La disposizione esprime un obbligo precipuo imposto a tutti gli Stati membri e in quanto tale il suo recepimento può essere pletorico. Gli Stati membri possono naturalmente includere tale obbligo nelle rispettive leggi di attuazione. Secondo la maggior parte degli Stati membri, l’articolo non richiede il recepimento. Alcuni Stati membri (AT, FI) hanno recepito l’obbligo come motivo supplementare di rifiuto. Articolo 2 – Definizioni L’articolo 2 definisce termini quali: “Stato di emissione” e “Stato di esecuzione”, “decisione di confisca”, “bene”, “provento”, “strumenti” e “beni culturali”. L'attuazione delle decisioni quadro prevede un margine discrezionale nella valutazione della necessità di recepire tutte le definizioni nel diritto nazionale. Tuttavia gli Stati membri devono accertare che il recepimento non comprometta gli obiettivi della decisione quadro. L’assenza totale di alcune definizioni potrebbe determinare incertezza giuridica, per esempio la definizione di “decisione di confisca” deve essere recepita in modo da garantire che la decisione emessa da un altro Stato membro possa essere riconosciuta indipendentemente dalla denominazione dello strumento in tale Stato, in quanto la terminologia usata nei diversi Stati membri è molto diversa. AT ha comunicato di aver recepito le definizioni, ma non ha allegato gli elementi pertinenti della legislazione. L’apposita sezione della normativa austriaca contiene soltanto una definizione parziale di “decisione di confisca”, in quanto non indica che si tratta di una decisione definitiva pronunciata da un giudice. PL ha comunicato di aver recepito le definizioni, ma la normativa di riferimento (che non è stata allegata alla notifica) non contiene alcuna definizione. AT, NL, PT e RO hanno incluso tutti i termini. Alcuni Stati membri (IE, SI, DK, CZ e HU) hanno recepito soltanto alcune definizioni, per esempio quella di “decisione di confisca”. Altri Stati membri (LV, FI, DE e PL) non hanno recepito alcuna definizione nel diritto nazionale, il che può determinare incertezze riguardo al campo di applicazione dello strumento legislativo. Articolo 3 – Determinazione delle autorità competenti Questo articolo prevede l’obbligo degli Stati membri di informare il segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito alle autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro. Ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti. In alcuni Stati membri le autorità competenti per l’emissione o l’esecuzione di decisioni sono le autorità giudiziarie nazionali (AT, CZ, IE HU, LV, PL, PT, SI e RO), oppure la procura generale competente a livello territoriale. In altri Stati membri è competente l’autorità centrale: in FI (centro dei registri legali), DK (ministero della Giustizia) e NL (procuratore generale di Leeuwarden). In CZ, IE, LV, PL e SI un’autorità centrale (ministero della Giustizia) è incaricata della trasmissione dei documenti. RO ha designato il ministero della Giustizia quale autorità centrale incaricata di fornire assistenza e trasmettere i documenti nei casi in cui il contatto diretto non sia possibile. La legge di attuazione lettone designa i tribunali quali autorità competenti, ma attribuisce un ruolo significativo anche al ministero della Giustizia, il quale stabilisce se sussistano motivi di rifiuto prima di decidere di trasmettere all'autorità giudiziaria la richiesta di esecuzione della decisione di confisca. Anche IE attribuisce un ruolo importante all’autorità centrale, che decide se trasmettere o no al tribunale superiore la richiesta di confisca ricevuta da un altro Stato membro. Tale disposizione non è conforme al principio del contatto diretto tra le autorità competenti e al ruolo puramente amministrativo delle autorità centrali previsto dall’articolo 3. Articolo 4 – Trasmissione delle decisioni di confisca Secondo questo articolo, la decisione di confisca, corredata di un certificato, può essere trasmessa all’autorità competente di uno Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa una decisione di confisca concernente una somma di denaro disponga di beni o di un reddito. Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa può essere trasmessa all’autorità competente di uno Stato membro in cui sono ubicati i beni. Questo articolo sancisce il principio del contatto diretto tra le autorità competenti. Qualora un’autorità non sia competente a riconoscere la decisione di confisca, essa trasmette, d’ufficio, la decisione all’autorità competente. CZ, HU, PL, PT, RO, SI e NL hanno recepito tutti gli elementi dell’articolo 4 nella rispettiva legge di attuazione. AT, DK, LV hanno attuato la disposizione soltanto in parte. FI non ha recepito l’articolo in quanto ha previsto una disposizione generale in base alla quale le disposizioni di natura legislativa contenute nella decisione quadro hanno forza di legge (cfr. Aspetti generali dell’attuazione). IE e DE non hanno recepito l’articolo. Il principio del contatto diretto è stato attuato da NL e DK, dove l’autorità centrale è l’autorità competente sia per l’emissione sia per l’esecuzione e comunica direttamente con l’autorità competente di un altro Stato membro. Questo principio è stato attuato anche da AT, CZ, PL, PT, RO e SI. AT e SI prevedono il contatto diretto tra le autorità competenti, ma l'autorità giudiziaria di emissione, prima di trasmettere la richiesta a un altro Stato membro, deve consentire all’Ufficio del procuratore generale di formulare il proprio parere e alle persone interessate di presentare osservazioni. LV non ha attuato il principio del contatto diretto, in quanto il ministero della Giustizia è l’autorità che non solo trasmette e riceve le decisioni di confisca, ma decide anche se tali decisioni debbano essere trasmesse alle autorità competenti e se sussistano motivi di rifiuto. IE non ha attuato il principio del contatto diretto, in quanto l'autorità giudiziaria competente trasmette la decisione di confisca al Procuratore capo, il quale decide se inoltrarla all’autorità centrale per la trasmissione a un altro Stato membro. DE non ha incorporato questo principio nella legislazione nazionale. Articolo 5 – Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione Di regola una decisione di confisca può essere trasmessa a un solo Stato di esecuzione per volta. L’articolo 5, paragrafi 2 e 3, prevede deroghe a tale regola per i casi in cui beni diversi siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, la confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione o un bene specifico sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati. Una decisione di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmessa a più di uno Stato di esecuzione quando i beni non sono stati bloccati o il valore dei beni non è probabilmente sufficiente ai fini dell’esecuzione. AT, CZ, HU, NL, PL, PT, SI e RO hanno attuato l’articolo integralmente. LV e DE hanno recepito l’articolo soltanto in parte. DK ha comunicato che la disposizione non richiede il recepimento. FI e IE non hanno attuato l’articolo. Articolo 6 – Figure di reato Questo articolo contiene un elenco di reati, i quali, se punibili nello Stato membro di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, danno luogo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni senza verifica della doppia incriminabilità. Tutti gli altri reati possono essere soggetti a tale verifica da parte dello Stato membro di esecuzione. L’elenco comprende 32 reati, già indicati in altre decisioni quadro. La qualificazione giuridica dei reati spetta esclusivamente allo Stato membro di emissione. CZ, DK, LV, PT, RO e SI hanno attuato la disposizione in piena conformità con la decisione quadro. Tali Stati membri hanno incorporato l’elenco dei reati direttamente nella legge di attuazione. AT, HU, NL, DE e PL hanno comunicato di aver recepito l’elenco dei reati, ma non hanno allegato alla notifica la legge pertinente. Non è quindi possibile valutare l’attuazione da parte di questi paesi. FI non ha attuato la disposizione, ma ha previsto una disposizione generale sull’“applicazione diretta” della decisione quadro (cfr. Aspetti generali). IE non ha attuato la disposizione e, ai sensi della legge in vigore, non riconosce una decisione di confisca se i fatti che danno luogo alla stessa non costituiscono un reato in IE. Ciò non è conforme all’articolo 6 della decisione quadro. Articolo 7 – Riconoscimento ed esecuzione Ai sensi dell’articolo 7, una decisione di confisca è riconosciuta senza che siano necessarie altre formalità e tutte le misure necessarie alla sua esecuzione sono adottate senza indugio. Le leggi di attuazione che impongono all’autorità competente l’obbligo di convocare in ogni caso un’audizione non sono pienamente conformi all’articolo 7, in quanto un’audizione di solito rappresenta una formalità significativa. CZ, PL, RO, SI hanno attuato la disposizione, ma hanno previsto l’obbligo di convocare in ogni caso un’audizione pubblica. Dato il carattere generale di una formalità di questo tipo nello Stato di esecuzione, tale audizione non è pienamente compatibile con la decisione quadro. La legge di attuazione finlandese prevede la possibilità di tenere un’audizione pubblica qualora sia probabile che vengano sollevati motivi di rifiuto. Questa disposizione sembra compatibile con la decisione quadro, in quanto la decisione di convocare un’audizione deve essere adottata caso per caso, qualora l’autorità di esecuzione ritenga che un motivo di rifiuto possa essere applicabile e ciò renda necessario sentire le parti. LV ha attuato la disposizione istituendo una procedura scritta per il riconoscimento della decisione di confisca. AT prevede che la persona interessata possa presentare osservazioni sulle condizioni di esecuzione, se le circostanze consentono di chiamarla a comparire in territorio austriaco. DK, HU, NL e PT hanno attuato la disposizione senza indicare una procedura specifica per il riconoscimento (cioè se un’audizione pubblica sia possibile, obbligatoria oppure non sia prevista). DE impone all’autorità competente (la procura generale competente a livello territoriale) di consentire alla persona condannata, e ad altri eventuali interessati, di presentare osservazioni. La normativa prevede inoltre l’intervento di un'autorità giudiziaria su richiesta dell’autorità competente, la quale non è quindi in grado di adottare direttamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione della decisione di confisca, come prescritto dall’articolo 7. IE ha recepito in parte la disposizione, ma la legge di attuazione non prevede espressamente che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca debbano avere luogo senza altre formalità. In generale gli Stati membri non hanno fissato un termine per l’esecuzione. I seguenti Stati membri hanno depositato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione quadro: AT, LU, PL, SI non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene sia stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione (articolo 2, lettera d), punto iv). PL ha inserito questa restrizione direttamente nel testo della normativa di recepimento. Articolo 8 – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione L’articolo 8 prevede una serie di motivi che permettono di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione. Tutti i motivi elencati in questo articolo sono facoltativi per gli Stati membri, che possono scegliere di recepirli oppure no, e possono anche subordinarne l’applicazione a condizioni più rigorose di quelle previste dall’articolo in questione[2]. Se recepiti, i motivi di rifiuto devono essere incorporati nella legislazione nazionale come facoltativi per l’autorità competente (“L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare…”). Poiché costituiscono una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento, l’elenco dei motivi è esaustivo e gli Stati membri non possono quindi includere nella propria legge di attuazione motivi di rifiuto supplementari. Gli Stati membri hanno recepito i seguenti motivi di rifiuto: - il certificato non è prodotto, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione in questione (recepito come facoltativo da: DE, PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DK, LV e NL; HU l’ha recepito in parte come obbligatorio, in parte come facoltativo); - ne bis in idem (recepito come facoltativo da: PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DE, HU, LV, NL e SI; DK l’ha recepito in parte come facoltativo, in parte come obbligatorio); - principio della doppia incriminabilità (recepito come facoltativo da: PL e DK; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DE, HU, NL, RO, LV e SI); - immunità (recepito come facoltativo da: PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DK, HU, LV, NL e SI); - diritti delle parti interessate (recepito come facoltativo da: PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DK, NL e SI; non recepito da HU e LV); - procedimento in contumacia senza che l’interessato sia rappresentato da un consulente legale (recepito come facoltativo da: PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, CZ, DE, DK, HU, LV, NL e SI); - principio della territorialità (recepito come facoltativo da: CZ, HU, NL, PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, SI; DE e DK lo hanno recepito in parte come facoltativo, in parte come obbligatorio; non recepito da LV); - confisca ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca (recepito come facoltativo da: DK e NL , recepito come obbligatorio da: AT, CZ e PL, non recepito da HU, RO, SI e LV); - l’esecuzione è caduta in prescrizione (recepito come facoltativo da: DE, DK, PL, PT e RO; recepito come obbligatorio da: AT, LV, NL e SI); - FI non ha recepito alcun motivo di rifiuto previsto dalla decisione quadro, ma ha stabilito che le disposizioni di carattere legislativo contenute nella decisione quadro hanno forza di legge; - IE non ha recepito alcun motivo di rifiuto previsto dalla decisione quadro. Altri motivi stabiliti dagli Stati membri: - AT ha aggiunto i seguenti motivi obbligatori di rifiuto: la persona ha ottenuto l’amnistia o la grazia; la decisione è stata adottata in violazione dei diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del TUE; la classificazione giuridica di un reato è chiaramente erronea o la persona interessata dimostra che la decisione di confisca è già stata eseguita. - CZ ha incluso diversi motivi supplementari obbligatori: il bene non è soggetto a confisca ai sensi di altre leggi; il bene è già stato confiscato, è scomparso o non può essere reperito; la decisione è già stata eseguita in un altro Stato; la persona ha ottenuto l’amnistia o la grazia, l’esecuzione sarebbe in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla costituzione ceca. - DE ha aggiunto due motivi di rifiuto facoltativi, cioè quando gli stessi beni sono oggetto di una decisione di confisca o sequestro tedesca e quando gli stessi beni sono oggetto di una misura di confisca o sequestro di un terzo Stato membro, in entrambi i casi a condizione che risponda al pubblico interesse dare la precedenza all’altra misura (soltanto la prima circostanza è prevista dalla decisione quadro, il cui articolo 10 stabilisce che in tali casi l’autorità competente può rinviare – ma non rifiutare – l’esecuzione della decisione di confisca). - DK ha incluso i seguenti motivi obbligatori: la persona interessata ha ottenuto il condono del reato in DK; sussistono motivi per ritenere che la decisione sia stata emessa allo scopo di perseguire o punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, cittadinanza, lingua, opinioni politiche od orientamento sessuale. - FI ha aggiunto un motivo obbligatorio: qualora sussista un valido motivo per sospettare che le garanzie del giusto processo siano state violate e l’esecuzione sia irragionevole. - HU ha indicato i seguenti altri motivi obbligatori: il reato che ha dato luogo alla decisione rientra nella competenza giurisdizionale ungherese (articoli 3 e 4 del codice penale); il reato è oggetto di amnistia a norma del diritto ungherese. - LV ha aggiunto come motivi obbligatori le quattro circostanze seguenti: non è possibile eseguire la decisione in LV; la persona non ha raggiunto l’età minima per la responsabilità in materia penale; sussistono ragioni di ritenere che la sanzione sia stata comminata per motivi legati alla razza, al credo religioso, all’appartenenza a un gruppo etnico, al sesso o alle opinioni politiche; la decisione è in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico lettone. - I motivi facoltativi supplementari previsti da PL comprendono: l’autore del reato non è soggetto alla competenza giurisdizionale polacca; il reato è condonato per amnistia. - RO ha incluso un motivo facoltativo supplementare: l’esecuzione della decisione di confisca violerebbe i principi costituzionali. - SI ha aggiunto i seguenti motivi obbligatori: gli oggetti fanno parte del patrimonio culturale sloveno; la persona ha ottenuto l’amnistia o la grazia; la confisca è imposta da una decisione che non può essere adottata in un procedimento penale a norma del diritto sloveno; sussistono motivi ragionevoli per ritenere che la decisione sia stata emessa allo scopo di punire una persona per motivi legati alla razza, al sesso e alle opinioni politiche o religiose. - PT e IE sono gli unici Stati membri che non hanno incluso altri motivi di rifiuto. I numerosi motivi di rifiuto supplementari previsti dagli Stati membri dimostrano chiaramente che il recepimento dell’articolo 8 non è affatto soddisfacente. Gli Stati membri devono conformarsi alla decisione quadro stabilendo soltanto i motivi di rifiuto previsti dalla decisione stessa. Tutti gli altri motivi limitano in modo significativo il campo di applicazione pratica del principio del reciproco riconoscimento e non sono quindi conformi allo scopo, allo spirito e alla lettera della decisione quadro. Articolo 9 – Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l’esecuzione Questo articolo impone allo Stato di esecuzione l’obbligo di garantire che le parti interessate dispongano di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca. Le condizioni per promuovere un’azione non possono essere meno vantaggiose rispetto a quelle previste per azioni analoghe di carattere puramente nazionale. L’articolo 9, paragrafo 2, limita la possibilità di riesame della decisione nello Stato di esecuzione, in quanto le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca possono essere impugnate soltanto nello Stato di emissione. La maggior parte degli Stati membri (AT, CZ, DK, FI, HU, LV, NL, PL, PT e SI) ha recepito correttamente la prima parte dell’articolo. Tuttavia alcuni (AT, DK, LV, NL e PL) non hanno incluso l’articolo 9, paragrafo 2, nella legge di attuazione. Soltanto CZ, FI, HU, PT e SI hanno attuato la disposizione in modo pienamente conforme alla decisione quadro. RO ha recepito la parte relativa ai mezzi di impugnazione a disposizione delle parti interessate come un “diritto al risarcimento” e non ha recepito il paragrafo 2. DE e IE non hanno attuato l’articolo 9. Articolo 10 – Rinvio dell’esecuzione In quanto deroghe al principio dell’esecuzione immediata, i motivi di rinvio non possono estendersi oltre i casi previsti dalla decisione quadro. La maggior parte degli Stati membri (AT, CZ, DE, DK, LV, NL, PL, PT, RO e SI) ha recepito correttamente tutti o alcuni motivi di rinvio e non ha incluso altri motivi. FI e IE non hanno recepito alcun motivo di rinvio. HU ha incluso i seguenti motivi supplementari di rinvio: assenza del certificato, il bene costituisce oggetto culturale protetto facente parte del patrimonio nazionale, l'interessato è in grado di dimostrare che la decisione è già stata eseguita. Il recepimento non è pienamente conforme alla decisione quadro. Articolo 11 – Concorso di decisioni di confisca Questo articolo stabilisce i criteri che l’autorità competente per l’esecuzione della decisione di confisca deve prendere in considerazione per decidere in merito a due o più decisioni di confisca ricevute contemporaneamente. AT, CZ, HU, LV, NL, PT, RO e SI hanno recepito l’articolo. DE, DK, FI, IE e PL non lo hanno recepito. Articolo 12 – Legge applicabile all’esecuzione Secondo l’articolo 12, l’esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Qualora la confisca sia già stata eseguita, integralmente o in parte, l’importo già confiscato deve essere integralmente dedotto dall’importo da confiscare nello Stato di esecuzione. Secondo l’articolo 12, paragrafo 3, una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. L’articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che non possono essere imposte misure alternative alla decisione di confisca, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito. AT e NL hanno recepito l’articolo integralmente, mentre altri Stati membri (CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LV, PL, PT, RO e SI) lo hanno recepito soltanto in parte. L’attuazione parziale di questo articolo è dovuta soprattutto al mancato recepimento del paragrafo 3 relativo alle persone giuridiche. Alcuni Stati membri hanno fatto valere la legislazione nazionale in materia (AT, NL e PL), altri non hanno recepito la disposizione o non hanno allegato la legislazione pertinente (DK, IE, FI, PT, RO e SI). L’ordinamento interno in CZ non contempla la responsabilità penale delle persone giuridiche e quindi non è pienamente conforme a questo articolo. Tuttavia il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di confisca contro una persona giuridica sono in parte possibili ai sensi del diritto ceco. CZ ha comunicato che è in corso di preparazione una nuova normativa che introdurrà nel diritto ceco il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per determinati comportamenti. Articolo 13 – Amnistia, grazia, riesame della decisione di confisca Secondo questo articolo, l’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di esecuzione, ma solo lo Stato di emissione può decidere in merito a un’eventuale domanda di riesame della decisione di confisca. Gli Stati membri hanno scelto vari mezzi di attuazione per questo articolo. PT e RO hanno adottato la formulazione della decisione quadro. Alcuni Stati membri hanno indicato soltanto la circostanza in cui la grazia o l’amnistia è concessa ai sensi del proprio diritto nazionale (DK, NL, HU e SI). LV ha indicato la situazione in cui l’amnistia o la grazia concessa nello Stato membro di emissione sia vincolante. AT, CZ, DK , HU e SI hanno recepito la disposizione relativa all’amnistia e alla grazia come motivo obbligatorio di rifiuto e PL come motivo facoltativo di rifiuto. Per quanto riguarda il riesame, AT, CZ, NL e PT hanno dichiarato che la disposizione non richiede il recepimento. DE, FI e IE non hanno attuato l’articolo. Articolo 14 – Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca Questo articolo stabilisce che la trasmissione di una decisione di confisca non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa. La disposizione deve tuttavia essere applicata parallelamente all’obbligo di evitare il rischio di un’esecuzione superiore all’importo specificato nella decisione di confisca. AT, CZ, LV, NL, RO e SI hanno recepito l’articolo integralmente; HU, PL e PT soltanto in parte. DK ha dichiarato che la disposizione non richiede il recepimento nel diritto nazionale. DE, FI e IE non hanno attuato la disposizione. Articolo 15 – Cessazione dell’esecuzione L’articolo prevede l’obbligo di informare immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che abbia l’effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Non appena riceve tali informazioni, lo Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della decisione. AT, CZ, DK, HU, LV, NL, PL, PT, SI e RO hanno attuato la disposizione integralmente. DE, FI e IE non hanno recepito l’articolo. Articolo 16 – Destinazione dei beni confiscati Questo articolo stabilisce norme in materia di destinazione delle somme di denaro e di altri beni ottenuti con l’esecuzione della decisione di confisca. Tali norme si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione. L’articolo è stato recepito da AT, CZ, DK, HU, NL, PL, PT, RO e SI, e in parte da DE. LV ha stabilito che il ministero della Giustizia può decidere in merito a una richiesta dello Stato di emissione relativa alla destinazione delle somme di denaro in conformità della decisione quadro. Il ministero della Giustizia lettone non ha tuttavia l’obbligo di farlo. FI e IE non hanno attuato la disposizione. Articolo 17 – Informazioni sull’esito dell’esecuzione Secondo questo articolo, l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione delle decisioni adottate in merito al riconoscimento o all’esecuzione. AT, CZ, DK, HU, LV, NL, PL, PT, RO e SI hanno recepito l’articolo. DE, FI e IE non hanno attuato la disposizione. Articolo 18 – Risarcimento L’articolo definisce le norme in base alle quali lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni causati alle parti interessate dall’esecuzione di una decisione di confisca. CZ, DK, PL, PT e RO hanno recepito la disposizione. FI rimanda, nella propria legislazione nazionale, all’articolo pertinente della decisione quadro. AT, DE, IE, HU, LV, NL e SI non hanno attuato la disposizione. Articolo 19 – Lingue Secondo l’articolo 19, il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Tuttavia ciascuno Stato membro può indicare, in qualsiasi momento, che accetta una traduzione in un’altra o in altre lingue ufficiali. La maggioranza degli Stati membri richiede la traduzione nella propria lingua ufficiale (AT, CZ, DK, IE, HU, LV, PL, PT e RO). Altri Stati membri accettano anche l’inglese (NL, SI). FI accetta certificati in finlandese, svedese o inglese e in altre lingue, se non sussistono ostacoli all’approvazione del certificato stesso. Articolo 20 – Spese Questo articolo stabilisce che gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della decisione quadro. AT, CZ, NL, PL, PT e SI hanno attuato l’articolo. DE, IE, HU, LV e RO non lo hanno recepito. FI rimanda, nella propria legislazione nazionale, all’articolo pertinente della decisione quadro. DK ha dichiarato che la disposizione non richiede il recepimento. CONCLUSIONI Il grado di recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, dell’8 ottobre 2006, nella legislazione nazionale degli Stati membri dell’Unione europea chiaramente non è soddisfacente. A fine febbraio 2010, quindici mesi dopo la scadenza del termine fissato dalla decisione quadro, soltanto 13 Stati membri avevano attuato lo strumento e ne avevano informato la Commissione (almeno a livello informale). Le disposizioni nazionali di attuazione trasmesse dai tredici Stati membri nel complesso sono soddisfacenti e possono considerarsi in linea con la decisione quadro, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più importanti, come l’abolizione della verifica della doppia incriminabilità e il riconoscimento delle decisioni senza altre formalità. Purtroppo l’analisi dei motivi di rifiuto del riconoscimento rivela che quasi tutti gli Stati membri hanno incluso nella propria legislazione nazionale diversi motivi supplementari. Questa pratica non è in linea con la decisione quadro. La Commissione invita tutti gli Stati membri a esaminare la presente relazione e a cogliere l’occasione per fornirle, così come al segretariato del Consiglio, ogni altra informazione utile, al fine di adempiere gli obblighi imposti dall’articolo 22 della decisione quadro. La Commissione sollecita inoltre gli Stati membri che, come comunicato, stanno elaborando la pertinente legislazione, ad adottare e comunicare al più presto le misure nazionali. Il recepimento parziale e incompleto di questo strumento da parte degli Stati membri ostacola concretamente la piena ed efficace applicazione del principio del reciproco riconoscimento nell’Unione europea. Limita le possibilità delle autorità giudiziarie di combattere la criminalità finanziaria privando i criminali dei vantaggi finanziari derivanti dalla loro condotta criminosa. La Commissione esorta tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto ad adottare celermente misure atte a dare piena attuazione alla decisione quadro. Invita inoltre gli Stati membri che l’hanno recepita in modo inadeguato, per esempio includendo motivi di rifiuto supplementari, a riesaminare e allineare le rispettive legislazioni nazionali di attuazione alle disposizioni della decisione quadro. Sulla base delle reazioni alla presente relazione, la Commissione esaminerà la necessità di rivedere la decisione quadro secondo le disposizioni del trattato di Lisbona. [1] Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino (GU L 292 del 15.11.2006, pag. 2). [2] Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg , GU C 116 del 9.5.2008, pag. 18 .