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Document 52009DC0336

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

/* COM/2009/0336 def. */

52009DC0336




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.7.2009

COM(2009) 336 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

INDICE

1. Introduzione 3

1.1. Contesto 3

1.2. Campo d'applicazione e metodologia 3

2. Quadro istituzionale ed esecutivo: attivazione della rete CPC 4

2.1. Creazione della rete CPC: designazione delle autorità 4

2.2. Sviluppo di uno strumento informatico: il sistema di cooperazione in materia di tutela dei consumatori (SCPC) 5

2.3. Il Comitato CPC 5

2.4. Modifica degli allegati al regolamento 5

3. Funzionamento della rete CPC – prima valutazione 6

3.1. Osservazioni generali 6

3.2. Lo strumento informatico 7

3.3. Le attività della rete: principali lacune 7

4. Il più ampio quadro di cooperazione 8

4.1. Attività comuni e scambio di funzionari 8

4.2. Cooperazione con i paesi terzi in materia di esecuzione della legislazione 9

5. Conclusioni 9

5.1. Osservazioni generali 9

5.2. Consolidare la rete CPC 10

5.3. Migliorare l'efficacia della rete 10

5.4. Rafforzare il quadro per la cooperazione amministrativa 11

ALLEGATO I 12

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto

Il regolamento relativo alla cooperazione in materia di tutela dei consumatori[1] (d'ora in poi il "regolamento CPC") è stato adottato il 27 ottobre 2004 ed è entrato in vigore il 29 dicembre 2006, dopo due anni d'intenso lavoro preparatorio della Commissione e degli Stati membri.

Il regolamento stabilisce una rete comunitaria di autorità pubbliche incaricate di vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori negli Stati membri (d'ora in poi la "rete CPC"), che ha iniziato le sue attività nel dicembre 2006. Nel quadro del suo campo d'applicazione, il regolamento CPC armonizza parzialmente i poteri d'inchiesta e di esecuzione di queste autorità e definisce i meccanismi di scambio d'informazioni pertinenti e/o di adozione delle misure coercitive volte a porre fine alle infrazioni nelle situazioni transfrontaliere[2]. Esso obbliga gli Stati membri a dare seguito alle domande di assistenza reciproca che sono rivolte loro mediante la rete CPC e a garantire che le autorità della rete dispongano delle risorse adeguate per far fronte a tali obblighi. Il regolamento prevede inoltre un quadro più ampio per lo sviluppo di iniziative di cooperazione amministrativa per le quali è previsto un aiuto finanziario della Commissione.

Considerando che il regolamento fa parte dell'accordo SEE[3], le stesse regole e gli stessi meccanismi sono attivati nei paesi dell'EFTA che applicano tale accordo. Questi ultimi sono pienamente integrati nelle attività della rete.

Fornendo uno strumento efficace per l'applicazione transfrontaliera e stabilendo una struttura per lo scambio di buone prassi e per un'azione comune, il regolamento si propone in ultima analisi di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori nell'Unione europea (UE) e il rafforzamento della loro fiducia nel mercato interno.

1.2. Campo d'applicazione e metodologia

La presente relazione risponde all'obbligo che incombe alla Commissione, conformemente all'articolo 21 del regolamento CPC, di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni sull'applicazione di tale regolamento.

La relazione comprende i primi due anni di funzionamento della rete CPC, vale a dire il 2007 e il 2008. Ove necessario, viene fatto riferimento ai lavori preparatori realizzati prima del 2007 e volti a garantire l'avvio delle attività entro il termine previsto, il dicembre 2006.

La presente relazione si basa sulle relazioni biennali redatte dagli Stati membri[4] conformemente all'obbligo che impone loro il regolamento, nonché sui dati statistici ricavati dallo strumento informatico utilizzato dalla rete CPC e sull'esperienza acquisita nel corso delle prime "indagini a tappeto comunitarie"[5].

2. QUADRO ISTITUZIONALE ED ESECUTIVO: ATTIVAZIONE DELLA RETE CPC

Nei primi due capitoli, il regolamento CPC fissa gli elementi istituzionali e gli altri elementi che dovrebbero essere posti in essere per la creazione della rete CPC alla fine del 2006.

2.1. Creazione della rete CPC: designazione delle autorità

In vista della formazione della rete CPC, il regolamento stabilisce che gli Stati membri designino le pubbliche autorità incaricate dell'applicazione della legislazione (le "autorità competenti") e un ufficio unico di collegamento per coordinare l'applicazione del regolamento a livello nazionale. Devono inoltre garantire che tali autorità siano dotate dei necessari poteri investigativi ed esecutivi previsti dal regolamento e dispongano delle risorse necessarie al rispetto dei loro obblighi.

Tutti gli Stati membri hanno dovuto compiere importanti sforzi per adeguare il loro quadro legislativo nazionale ai requisiti posti dal regolamento CPC, in particolare ponendo in essere la struttura necessaria alla gestione della cooperazione transfrontaliera. I cambiamenti hanno riguardato soprattutto le modifiche ai poteri investigativi ed esecutivi attribuiti alle autorità nazionali di protezione dei consumatori affinché siano conformi ai requisiti minimi in materia di poteri posti dall'articolo 4 del regolamento. Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario creare nuove autorità e il sistema nazionale di applicazione della legislazione ha dovuto essere modificato affinché le autorità pubbliche fossero dotate di poteri esecutivi conformi a quanto stabilito dal regolamento.

Al termine del periodo in esame, tutti gli Stati membri avevano fornito alla Commissione l'elenco delle autorità, ad eccezione di due Stati membri che dovevano ancora notificare formalmente le autorità responsabili per l'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva PCS)[6].

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, l'elenco delle autorità notificate alla Commissione è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[7].

La Commissione segue molto attentamente il processo di notifica delle autorità e, in due casi, si è dichiarata preoccupata per quanto riguarda l'efficacia delle amministrazioni nazionali designate, a causa del grande numero di autorità interessate. La Commissione ha invitato gli Stati membri a riesaminare il quadro esecutivo notificato. Nei due casi in questione, è stata proposta una soluzione che non è stata tuttavia ancora realizzata a causa di ritardi nella procedura nazionale di designazione delle nuove autorità.

Per quanto riguarda l'obbligo di destinare le necessarie risorse, è difficile valutare pienamente la situazione basandosi solo sulle informazioni fornite nelle relazioni nazionali. I dati ricavati da tali relazioni riguardano raramente in modo esclusivo attività relative alla CPC e non sono comparabili. Sembrerebbe che i compiti svolti dai funzionari nel contesto del regolamento CPC si aggiungano in generale alle loro mansioni abituali ed è difficile determinare le risorse destinate alla rete. Anche se tutte le autorità hanno designato almeno una persona di contatto per le questioni collegate alla CPC, sembrano esistere importanti differenze nella capacità amministrativa degli Stati membri.

2.2. Sviluppo di uno strumento informatico: il sistema di cooperazione in materia di tutela dei consumatori (SCPC)

L'articolo 10 del regolamento CPC prevede lo sviluppo di uno strumento informatico destinato ad essere utilizzato dalle autorità per lo scambio delle informazioni. Spetta alla Commissione elaborare e mantenere aggiornato il sistema di cooperazione in materia di tutela dei consumatori.

La Commissione ha strettamente associato gli Stati membri a tale progetto e ha creato un gruppo di utilizzatori principali che partecipa al lavoro analitico che precede l'elaborazione delle funzionalità dell'SCPC nonché le prove relative alle nuove versioni.

Una prima versione dotata di un insieme di funzionalità fondamentali era operativa prima del lancio della rete CPC. Da allora sono stati effettuati numerosi miglioramenti al fine di aumentare la convivialità dello strumento, ottimizzare le funzioni già esistenti e mettere a punto nuove opzioni.

2.3. Il Comitato CPC

Conformemente all'articolo 19 del regolamento, la Commissione è assistita nelle sue mansioni relative all'attuazione del regolamento da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri ("il comitato CPC") presieduto dalla stessa Commissione.

Uno dei primi compiti del comitato è stato l'elaborazione di un insieme di regole che disciplinano le attività della rete CPC e che consentono di chiarire alcuni principi stabiliti dal regolamento. Queste regole comprendono disposizioni relative ai termini, ai requisiti minimi in materia d'informazione obbligatoria per le domande e ai diversi diritti di accesso alle informazioni scambiate mediante lo strumento informatico. La Commissione ha adottato le disposizioni d'applicazione[8] nel dicembre 2006, in tempo utile per il lancio della rete.

2.4. Modifica degli allegati al regolamento

Il regolamento CPC contiene un allegato che enumera gli atti legislativi cui si applicano i meccanismi di cooperazione. L'allegato comprende principalmente atti comunitari relativi alla tutela dei consumatori, ma comprende anche altri settori[9].

L'allegato è stato modificato nel corso del periodo coperto dalla relazione per ricomprendere la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Sono attualmente in corso d'esame tre proposte volte a completare ulteriormente l'allegato del regolamento CPC. Una di esse verte sul divieto delle comunicazioni indesiderate (spam)[10] e due sui diritti dei passeggeri nei settori del trasporto marittimo ed effettuato con autobus[11]. Anche se vi sono altre proposte riguardanti il controllo dell'applicazione di altri atti legislativi comunitari mediante la rete CPC, la priorità attuale della Commissione è di consolidare la rete prima di apportare ulteriori modifiche all'allegato del regolamento.

3. FUNZIONAMENTO DELLA RETE CPC – PRIMA VALUTAZIONE

3.1. Osservazioni generali

Dopo un avvio relativamente lento, le attività della rete si sono rapidamente accelerate raggiungendo in due anni un totale di 719 domande di assistenza reciproca[12] in due anni, di cui 327 richieste create nel 2007 e 392 nel 2008. Nello stesso periodo, il 40% delle richieste d'informazione e il 30% delle richieste delle misure di esecuzione sono state chiuse dalle autorità.

Si tratta nella maggior parte dei casi di richieste d'informazione (il 39% del numero totale dei casi) e di richieste di misure di esecuzione volte a porre fine a una violazione confermata della legislazione (il 37% del numero totale dei casi). Le richieste di misure d'esecuzione sono praticamente raddoppiate in due anni, registrando il maggiore aumento.

Inoltre, la rete CPC ha realizzato due operazioni comuni di sorveglianza dei mercati e d'esecuzione della legislazione ("indagini a tappeto comunitarie") sotto forma di inchieste realizzate su Internet: una nel 2007 su siti di vendita on-line di biglietti aerei e una nel 2008 su siti che proponevano suonerie per telefoni mobili. Per l'indagine a tappeto del 2008 sono sempre in corso misure di esecuzione della legislazione.

La maggior parte delle infrazioni registrate dall'SCPC riguardava disposizioni in materia di pubblicità ingannevole[13] (quasi un terzo del numero totale dei casi) e pratiche commerciali on-line (Internet e mailing). Per quanto riguarda i settori interessati, le due indagini a tappeto comunitarie hanno contribuito ad aumentare il numero di domande di assistenza reciproca nei settori nei quali le autorità hanno realizzato le loro inchieste, vale a dire il trasporto e la comunicazione. L'elemento più notevole è la mancanza totale o il basso numero di casi[14] concernenti alcune direttive[15].

Le attività della rete stanno già producendo risultati tangibili per i consumatori. Per dare solo un esempio, l'indagine a tappeto relativa ai siti di vendite di biglietti aerei ha fatto sì che questi ultimi abbiano progressivamente migliorato i loro metodi di prenotazione on-line e le loro pagine Internet al fine di porle in conformità con i requisiti della legislazione comunitaria in materia.

3.2. Lo strumento informatico

Il crescente numero di casi di CPC e i ritorni d'informazione degli Stati membri confermano che, in linea generale, lo strumento informatico risponde alle attese delle autorità e persegue il suo scopo di facilitare lo scambio d'informazioni.

È tuttavia opportuno apportare ulteriori miglioramenti. Gli Stati membri hanno in particolare messo in evidenza i seguenti problemi:

( Il costo elevato del collegamento alla rete securizzata TESTA utilizzata dall'SCPC. Questo problema si pone in particolare per le autorità che utilizzano di rado il sistema a causa del basso numero di casi osservati nel loro settore di competenza;

( Ritardi nell'applicazione delle nuove versioni o miglioramenti;

( La mancanza di alcune funzionalità nello strumento informatico, in particolare di opzioni relative alla preparazione e al coordinamento delle attività comuni di sorveglianza dei mercati e di esecuzione della legislazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento CPC.

Un'altra sfida consiste nel garantire che in caso di necessità tutti gli utenti possano utilizzare lo strumento informatico, compresi quelli che lavorano in settori poco collegati al CPC. Alcuni Stati membri auspicano che l'SCPC disponga di interfacce multilingue.

3.3. Le attività della rete: principali lacune

L'esperienza acquisita dalla creazione della rete CPC rivela inoltre alcune lacune nel modo in cui le autorità collaborano tra di loro:

( Un numero significativo di autorità designate non sono collegate o non utilizzano attivamente il sistema; in altre parole esse non pubblicano richieste di assistenza reciproca, anche se si tratta di un precondizione per l'efficace funzionamento della rete CPC. Un terzo delle autorità che dispongono di una parola d'ordine e di un accesso non utilizzano attivamente l'SCPC[16];

( Occorre sempre più tempo per chiudere le richieste: mentre sino al giugno 2008 le richieste d'informazione erano chiuse mediamente in 81 giorni, ne occorrevano 148 alla fine del 2008. Questo fenomeno può essere spiegato in parte dalla maggiore complessità dei fascicoli transfrontalieri, ma costituisce spesso un indicatore del mancato rispetto dei termini stabiliti o di altri requisiti di funzionamento;

( Le autorità utilizzano lo strumento informatico secondo modalità così diverse che non sono da escludere conseguenze negative sugli sforzi di cooperazione. Il ricorso agli allarmi, ad esempio, divide gli utilizzatori della rete tra coloro che auspicano una trasmissione generale a tutte le autorità e quelli che preferiscono un approccio più selettivo. Al centro di questa discussione vi sono considerazioni relative alle risorse, poiché le autorità devono verificare se la violazione riguarda anche i consumatori del loro paese. Mancano a volte informazioni essenziali e ciò costringe le autorità a chiedere chiarimenti e/o ad avviare indagini più lunghe;

( È opportuno rivedere le modalità di applicazione alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi due anni di funzionamento della rete. Le regole vigenti per la cancellazione dei casi (in particolare degli allarmi) mancano di coerenza e devono essere chiariti alcuni aspetti della protezione dei dati. Inoltre è opportuno verificare la verosimiglianza di alcune disposizioni, come i termini stabiliti per la trasmissione di domande o di informazioni di ritorno.

( Il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei, cui si applica la disciplina del regolamento CPC, prevede la nomina di autorità nazionali incaricate di vigilare sulla sua applicazione. Queste autorità sono legittimate ad adottare misure di esecuzione nei confronti di operatori, nazionali e non, che operano sul loro territorio. A ciò si deve probabilmente il limitato ricorso alla rete CPC Network nell'ambito del trasporto aereo passeggeri.

L'azione della rete in materia di esecuzione della legislazione ha rivelato inoltre che devono essere risolti problemi di natura più orizzontale affinché la rete possa funzionare in modo ottimale.

( È necessario garantire una comprensione comune dei fatti pertinenti e un'interpretazione unanime delle regole comunitarie in materia di tutela dei consumatori, ad esempio per quanto concerne ad esempio la definizione di "interessi collettivi dei consumatori". Sono stati inoltre espressi diversi punti di vista per quanto riguarda il modo in cui l'acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori interagisce con altri atti legislativi comunitari pertinenti.

( La questione della giurisdizione competente e del diritto applicabile quando le autorità pubbliche esercitano il loro potere e la questione di sapere in che misura sussiste l'obbligo di cooperazione introdotto dal regolamento CPC richiedono entrambe una risposta;

( Per ottimizzare gli effetti dell'azione della rete e trasformarla in una solida forza comunitaria di dissuasione, le sue attività devono essere ulteriormente valorizzate.

4. IL PIÙ AMPIO QUADRO DI COOPERAZIONE

4.1. Attività comuni e scambio di funzionari

Al di là dell'attuazione delle disposizioni della cooperazione procedurale, il regolamento CPC si propone di incoraggiare gli scambi di buone prassi e la cooperazione attraverso una collaborazione su progetti comuni o attività congiunte, ed inoltre un programma di scambi di funzionari per il quale la Commissione garantisce un finanziamento. La gamma di attività è di conseguenza molto ampia e va dai seminari, corsi di formazione e misure di sensibilizzazione ai progetti volti ad elaborare norme, metodi e tecniche comuni di esecuzione della legislazione.

La rete ha partecipato a numerosi di questi progetti e scambi nei primi due anni del suo funzionamento, ma ha utilizzato solo in modo limitato le risorse messe a disposizione dalla Commissione nel 2008. Le principali difficoltà sollevate dagli Stati membri sono le seguenti:

( Le attività e i programmi non sono ben conosciuti dalle autorità;

( Esiste un rischio di dispersione delle risorse in un numero troppo elevato di progetti diversi, circostanza che potrebbe contribuire a diminuire l'efficacia della rete;

( Esistono complessità amministrative nella procedura di candidatura e nelle decisioni in materia di sovvenzionamento, in particolare per i capi progetto.

4.2. Cooperazione con i paesi terzi in materia di esecuzione della legislazione

L'articolo 18 prevede una base giuridica per la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità incaricate di vigilare sull'applicazione della legislazione nei paesi terzi.

In un contesto di crescente globalizzazione, il principio di una cooperazione rafforzata tra le autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione è valido anche nei rapporti con le autorità dei paesi terzi, in particolare con quelli che intrattengono già intensi rapporti economici con gli Stati membri. Il dialogo concernente le possibilità di cooperazione con le autorità degli Stati Uniti e della Svizzera, che sono considerate prioritarie nelle discussioni con gli Stati membri, viene rafforzato.

5. CONCLUSIONI

5.1. Osservazioni generali

Il regolamento CPC si è rivelato un potente strumento di esecuzione della legislazione in grado di contribuire ad aumentare il livello di protezione dei consumatori nell'Unione europea. Ha consentito di colmare una lacuna dando agli organismi nazionali incaricati di vigilare sull'applicazione della legislazione uno strumento per porre termine in modo efficace alle pratiche commerciali che danneggiavano i consumatori nelle situazioni transfrontaliere, agevolando le collaborazioni tra questi organismi al fine di creare un ambiente credibile in materia di esecuzione della legislazione a livello comunitario.

La rete produce risultati tangibili per i consumatori. La cooperazione tra le autorità francesi e spagnole ha consentito in particolare, nell'aprile 2008, l'arresto di 87 persone e lo smantellamento di una frode alla lotteria gestita dalla Spagna. Le "indagini a tappeto comunitarie" sono un'altra buona illustrazione di questo tipo di cooperazione.

La valutazione relativa dei primi due anni di funzionamento della rete mostra tuttavia che quest'ultima non ha ancora espresso del tutto il suo potenziale e rivela talune lacune. La priorità della Commissione consiste nell'operare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, alla risoluzione di questi problemi, basandosi sul quadro giuridico esistente. La Commissione si riserva il diritto, in ultima analisi, di avviare procedure d'infrazione contro Stati membri che, in modo persistente e sistematico, non rispettano i loro obblighi nel quadro del regolamento.

5.2. Consolidare la rete CPC

La Commissione si sforzerà di consolidare la rete garantendo che tutte le autorità designate dagli Stati membri utilizzino attivamente il sistema informatico. Lo strumento informatico continua ad essere migliorato mediante l'aggiunta di nuove funzionalità e una configurazione più conviviale. Le capacità di formazione sono state migliorate grazie alla creazione, alla fine del 2008, di una rete di formatori nazionali.

In tale contesto, una delle sfide cruciali consisterà nel garantire che siano attribuite alle autorità le risorse necessarie, tenendo al tempo stesso debito conto dei vincoli imposti dall'attuale crisi economica. Un'altra sfida consisterà nel comprendere i motivi per cui le autorità non utilizzano i meccanismi di cooperazione CPC in alcuni settori ed adottare le misure conseguenti.

5.3. Migliorare l'efficacia della rete

Il funzionamento della rete CPC dovrebbe divenire più efficace grazie a una serie di misure che potrebbero comprendere successivamente una revisione del regolamento CPC:

( Il regolamento d'applicazione sarà rivisto nel 2010, al fine di colmarne le lacune, rivedere le regole attualmente vigenti e tenere conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi due anni, garantendo un trattamento più coerente e più rapido alle richieste di assistenza reciproca;

( Norme tecniche comuni, oltre a manuali ed altri documenti di orientamento destinati agli utilizzatori della rete CPC, come guide e FAQ, saranno elaborati sulla base degli scambi di punti di vista, di esperienze e di buone pratiche nel corso delle discussioni del comitato CPC e nei gruppi di lavoro specifici;

( L'adozione di un piano annuale d'azione per l'esecuzione della legislazione, introdotto nel 2008, consentirà di precisare ulteriormente l'attività della rete. L'utilizzazione di dati probanti più solidi - dati raccolti dalla rete dei centri europei dei consumatori[17], il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo[18] e le informazioni fornite dalle autorità nazionali - consentirà di rafforzare e di precisare ulteriormente le attività della rete. I piani annuali dovranno infine essere integrati in un quadro globale di priorità a più lungo termine fissate con gli Stati membri;

( Le operazioni comuni, come le indagini a tappeto, dovranno continuare a svolgere un ruolo fondamentale nelle attività della rete CPC poiché danno all'azione delle autorità in materia di sorveglianza dei mercati e di esecuzione della legislazione una dimensione comunitaria necessaria nel contesto del mercato interno. Via via che la rete acquisisce esperienza, sarebbe opportuno studiare nuovi metodi di realizzazione delle attività comuni di sorveglianza dei mercati e di esecuzione della legislazione;

( La rete deve sforzarsi di promuovere un'interpretazione uniforme della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori. La Commissione ha cominciato ad elaborare orientamenti destinati alle autorità, sulla base delle discussioni concrete in materia nel corso di seminari e gruppi di lavoro, ed inoltre a promuovere gli strumenti esistenti, come il compendio di diritto comunitario del consumo[19] o il progetto di base di dati consultiva incentrata sulla direttiva sulle prassi commerciali sleali;

( La Commissione definirà con gli Stati membri i mezzi più appropriati (ad esempio attività mediatiche mirate o un sito web "CPC") per dare maggiore visibilità alle attività della rete. Ciò consentirà di inviare un messaggio forte ai mercati per quanto riguarda l'applicazione della legislazione. Anche le attività di sensibilizzazione dei consumatori contribuirebbero a raggiungere questo obiettivo.

5.4. Rafforzare il quadro per la cooperazione amministrativa

La rete CPC dovrebbe trarre vantaggio da un maggiore sviluppo del potenziale di cooperazione offerto dal regolamento, compresi i progetti della Commissione volti a migliorare la raccolta dei dati concernenti le questioni di consumo e a mettere a punto un sistema comune di classificazione dei reclami. Questo tipo di attività crea un ambiente favorevole all'instaurazione di un clima di fiducia tra le autorità e allo scambio di conoscenze, competenze e buone prassi, migliorando in tal modo la qualità e l'efficacia dell'esecuzione della legislazione in tutta l'Unione europea.

Di conseguenza, la promozione di queste azioni congiunte mediante un contributo finanziario rimane una priorità per la Commissione, in particolare per quanto riguarda le attività – elaborazione di manuali e di norme o di metodi comuni – che contribuiscono a migliorare l'azione della rete (ad esempio, il manuale sul modo di effettuare le "indagini a tappeto", messo a punto nel 2008 da un gruppo di autorità, che sarà sottoposto a verifica nel corso dell'esercizio 2009). Le riunioni preparatorie concernenti le azioni congiunte dovrebbero aiutare le autorità a superare le difficoltà amministrative che incontrano quando richiedono un finanziamento comunitario.

ALLEGATO I

1. Numero totale di richiesta di assistenza reciproca

Anno | Allarmi (Art. 7) | Richieste d'informazione (Art. 6) | Richieste di misure d'esecuzione (Art. 8) | TOTALE Solo Stati membri | TOTALE Comprese le richieste dei paesi dell'SEE |

2007 | 71 | 161 | 95 | 317 | 327 |

2008 | 100 | 122 | 170 | 384 | 392 |

TOTALE | 171 | 283 | 265 | 701 | 719 |

2. Richieste di assistenza reciproca suddivise per direttiva violata (2007 – 2008)

Art. 6 Informazione | Art. 7 Allarmi | Art. 8 Misure d'esecuzione | TOTALE |

2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali | 1 | 86 | 0 | 40 | 4 | 73 | 204 |

Direttiva 84/450/CEE concernente la pubblicità ingannevole | 48 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 117 |

Direttiva 2000/31/CE concernente il commercio elettronico | 3 | 9 | 7 | 20 | 15 | 48 | 102 |

Direttiva 93/13/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | 21 | 10 | 15 | 7 | 10 | 14 | 77 |

Direttiva 97/7/CE concernente i contratti a distanza | 11 | 4 | 4 | 11 | 9 | 22 | 61 |

Direttiva 97/55/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 |

Direttiva 94/47/CE concernente i diritti di godimento a tempo parziale | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |

Direttiva 85/577/CE concernente i contratti negoziati fuori dei locali commerciali | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 |

Direttiva 2001/83/CE concernente i medicinali per uso umano | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 |

Direttiva 1999/44/CE concernente la vendita e le garanzie dei beni di consumo | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 |

Regolamento (CE) n. 261/2004 concernente il negato imbarco, la cancellazione o il ritardo prolungato dei voli | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |

Direttiva 98/6/CE riguardante l'indicazione dei prezzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |

Direttiva 90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |

Direttiva 87/102/CEE concernente il credito al consumo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Direttiva 89/552/CEE concernente l'esercizio delle attività televisive | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

3. Richieste di assistenza reciproca per settore (2007 – 2008)

2007 | 2008 | Totale |

Art 6 | Art 8 | Art 7 | Art 6 | Art 8 | Art 7 |

Abbigliamento e calzature | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |

Comunicazione | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 15 | 47 |

Istruzione | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |

Prodotti alimentari e bevande non alcoliche | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |

Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Salute | 6 | 11 | 6 | 5 | 14 | 6 | 48 |

Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Beni e servizi vari | 30 | 10 | 9 | 8 | 24 | 12 | 93 |

Fuori classificazione | 10 | 9 | 4 | 59 | 39 | 35 | 156 |

Ricreazione e cultura | 35 | 13 | 4 | 15 | 13 | 17 | 97 |

Ristoranti e alberghi | 5 | 2 | 1 | 19 | 0 | 8 | 35 |

Trasporti | 72 | 46 | 45 | 8 | 47 | 6 | 224 |

TOTALE | 161 | 95 | 71 | 122 | 170 | 100 | 719 |

4. Numero di giorni (in media) necessari per chiudere una richiesta di assistenza reciproca nel quadro dell'SCPC

giugno 2008 | ottobre 2008 | dicembre 2008 |

Richieste di informazioni (art. 6) | 81 | 132 | 148 |

Richieste di misure d'esecuzione (art.8) | 123 | 173 | 177 |

5. Richieste di assistenza reciproca presentate dagli Stati membri nel 2007

Richieste d'informazione Art. 6 | Allarmi Art. 7 | Richieste di misure d'esecuzione Art. 8 | TOTALE |

Belgio | 42 | 51 | 35 | 128 |

Bulgaria | 4 | 0 | 8 | 12 |

Repubblica ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |

Danimarca | 12 | 0 | 0 | 12 |

Germania | 1 | 2 | 2 | 5 |

Estonia | 1 | 1 | 6 | 8 |

Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 |

Francia | 19 | 7 | 14 | 40 |

Italia | 0 | 2 | 0 | 2 |

Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lettonia | 0 | 1 | 3 | 4 |

Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ungheria | 68 | 2 | 0 | 70 |

Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paesi Bassi | 3 | 0 | 0 | 3 |

Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |

Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |

Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 |

Romania | 0 | 0 | 0 | 0 |

Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |

Slovacchia | 0 | 0 | 2 | 2 |

Finlandia | 5 | 0 | 0 | 5 |

Svezia | 3 | 0 | 4 | 7 |

Regno Unito | 0 | 5 | 9 | 14 |

TOTALE | 160 | 71 | 86 | 317 |

6. Richieste di assistenza reciproca presentate dagli Stati membri nel 2008

Richieste d'informazione Art. 6 | Allarmi Art. 7 | Richieste di misure d'esecuzione Art. 8 | TOTALE |

Belgio | 28 | 43 | 48 | 119 |

Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |

Repubblica ceca | 0 | 0 | 0 | 0 |

Danimarca | 0 | 1 | 13 | 14 |

Germania | 3 | 2 | 7 | 12 |

Estonia | 10 | 0 | 2 | 12 |

Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spagna | 0 | 0 | 8 | 8 |

Francia | 7 | 0 | 9 | 16 |

Italia | 1 | 1 | 0 | 2 |

Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lettonia | 0 | 1 | 10 | 11 |

Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ungheria | 6 | 4 | 20 | 30 |

Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paesi Bassi | 2 | 4 | 7 | 13 |

Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |

Polonia | 2 | 0 | 7 | 9 |

Portogallo | 0 | 1 | 0 | 1 |

Romania | 0 | 0 | 0 | 0 |

Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |

Slovacchia | 0 | 0 | 3 | 3 |

Finlandia | 0 | 20 | 11 | 31 |

Svezia | 15 | 10 | 8 | 33 |

Regno Unito | 43 | 12 | 10 | 65 |

TOTALE | 118 | 100 | 166 | 384 |

7. Richieste di assistenza reciproca ricevute dagli Stati membri nel 2007

Richieste d'informazione Art. 6 | Allarmi Art. 7 | Richieste di misure d'esecuzione Art. 8 | TOTALE |

Belgio | 7 | 54 | 0 | 67 |

Bulgaria | 2 | 55 | 0 | 57 |

Repubblica ceca | 4 | 55 | 0 | 59 |

Danimarca | 7 | 55 | 2 | 64 |

Germania | 10 | 55 | 7 | 72 |

Estonia | 2 | 53 | 2 | 57 |

Irlanda | 7 | 56 | 9 | 72 |

Grecia | 2 | 55 | 1 | 58 |

Spagna | 10 | 52 | 10 | 72 |

Francia | 6 | 56 | 3 | 65 |

Italia | 3 | 54 | 2 | 59 |

Cipro | 3 | 56 | 1 | 60 |

Lettonia | 5 | 54 | 4 | 63 |

Lituania | 2 | 54 | 1 | 57 |

Lussemburgo | 4 | 56 | 2 | 62 |

Ungheria | 4 | 55 | 4 | 63 |

Malta | 1 | 54 | 0 | 55 |

Paesi Bassi | 27 | 60 | 15 | 102 |

Austria | 4 | 56 | 7 | 67 |

Polonia | 3 | 55 | 3 | 61 |

Portogallo | 5 | 55 | 0 | 60 |

Romania | 3 | 49 | 1 | 53 |

Slovenia | 2 | 54 | 1 | 59 |

Slovacchia | 8 | 55 | 2 | 65 |

Finlandia | 3 | 54 | 1 | 58 |

Svezia | 6 | 54 | 5 | 65 |

Regno Unito | 18 | 63 | 9 | 90 |

TOTALE | 158 | *) | 92 | *) |

*) Gli allarmi sono inviati simultaneamente a più autorità. Di conseguenza, un totale di numero di allarmi ricevuti dagli Stati membri contabilizzerebbe più volte lo stesso allarme.

8. Richieste di assistenza reciproca ricevute dagli Stati membri nel 2008

Richieste d'informazione art. 6 | Allarmi Art. 7 | Richieste di misure d'esecuzione art. 8 | TOTALE |

Belgio | 9 | 70 | 6 | 85 |

Bulgaria | 0 | 63 | 0 | 63 |

Repubblica ceca | 2 | 63 | 1 | 66 |

Danimarca | 1 | 64 | 1 | 66 |

Germania | 13 | 68 | 20 | 101 |

Estonia | 0 | 64 | 7 | 71 |

Irlanda | 2 | 63 | 19 | 84 |

Grecia | 5 | 63 | 0 | 68 |

Spagna | 29 | 59 | 10 | 98 |

Francia | 5 | 65 | 18 | 88 |

Italia | 3 | 51 | 8 | 62 |

Cipro | 0 | 64 | 0 | 64 |

Lettonia | 1 | 63 | 2 | 66 |

Lituania | 1 | 63 | 3 | 67 |

Lussemburgo | 1 | 68 | 1 | 70 |

Ungheria | 3 | 55 | 3 | 61 |

Malta | 1 | 54 | 0 | 55 |

Paesi Bassi | 24 | 59 | 37 | 120 |

Austria | 3 | 66 | 3 | 72 |

Polonia | 1 | 63 | 1 | 65 |

Portogallo | 1 | 63 | 4 | 68 |

Romania | 0 | 53 | 0 | 53 |

Slovenia | 1 | 64 | 2 | 67 |

Slovacchia | 4 | 63 | 5 | 72 |

Finlandia | 1 | 74 | 0 | 75 |

Svezia | 2 | 72 | 5 | 79 |

Regno Unito | 8 | 65 | 11 | 84 |

TOTALE | 121 | *) | 167 | *) |

*) Gli allarmi sono inviati simultaneamente a più autorità. Di conseguenza, un totale di numero di allarmi ricevuti dagli Stati membri contabilizzerebbe più volte lo stesso allarme.

9. Collegamenti all'SCPC e verifiche d'utilizzazione

Numero di autorità designate che non hanno mai richiesto l'accesso | Numero di autorità che non hanno utilizzato l'SCPC pur disponendo dell'accesso | Numero totale di autorità designate che hanno accesso all'SCPC |

Novembre 2008 | 12 | 127 | 252 |

Febbraio 2009 | n/a | 78 | 252 |

[1] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa di tutela dei consumatori ("regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori"); GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

[2] La rete ha lo scopo di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori; di conseguenza, non tratta i reclami individuali dei consumatori.

[3] Decisione del Comitato misto dell'SEE n. 92/2006 del 7 luglio 2006.

[4] Le relazioni biennali degli Stati membri sono pubblicate sul sito Europa.

[5] Le "indagini a tappeto comunitarie" sono operazioni comuni di sorveglianza dei mercati e di esecuzione della legislazione realizzate dalle autorità che partecipano alla rete.

[6] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22-39).

[7] GU C 40 del 23.2.2007 e GU C 286 del 28.11.2007. È attualmente in preparazione un aggiornamento che tiene conto dei cambiamenti segnalati dal mese di giugno 2007.

[8] Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca, modificata da ultimo dalla 2008/282/CE della Commissione, del 17 marzo 2008; GU L 32 del 6.2.2007 e GU L 89 dell'1.4.2008.

[9] In particolare: regolamento (CE) n. 261/2004 concernente i diritti dei passeggeri del trasporto aereo (GU L 46 del 17.2.2004; direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (GU L 178 del 17.7.2000).

[10] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; si veda l'articolo 13 relativo alla tutela dei consumatori (GU L 2001 del 31.07.2002, pag.37).

[11] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori [COM(2008)816].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori [COM(2008)817].

[12] Nel contesto del meccanismo di cooperazione del CPC, le autorità possono inviare semplicemente un messaggio di avvertimento ("allarme") alle altre autorità interessate, richiedere informazioni utili per portare a buon fine le indagini e le azioni di esecuzione della legislazione ("richieste d'informazioni") o chiedere a un'altra autorità di adottare le disposizioni necessarie per porre termine a una pratica che rappresenta una violazione della legislazione ("richieste di misure di esecuzione").

[13] Sino alla fine dell'anno 2007, si trattava d'infrazioni relative alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio concernente la pubblicità ingannevole, allora in vigore. Dopo tale data, le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole nei rapporti impresa-consumatore sono state riprese nella direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

[14] Vale a dire meno di dieci richieste in due anni, la maggior parte delle quali erano costituite da allarmi.

[15] Si veda l'allegato 1 per ulteriori dettagli.

[16] Si veda la parte relativa alla questione nell'allegato 1.

[17] La rete CEC è un'iniziativa congiunta dalla Commissione e degli Stati membri che ha lo scopo di fornire ai consumatori informazioni pratiche, consigli sui loro diritti e un'assistenza per quanto riguarda i reclami transfrontalieri.

[18] Prima edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo [COM (2008) 31 def.] in seconda edizione [COM (2009) 25/3 def.].

[19] Il compendio stabilisce un collegamento tra l'acquis in materia di protezione dei consumatori, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia, le misure di recepimento nazionali e la giurisprudenza nazionale.

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