EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0620(02)

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

OJ C 155, 20.6.2008, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/10


Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

(2008/C 155/02)

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Contesto

La presente comunicazione rappresenta un aggiornamento degli orientamenti seguiti dalla Commissione riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie ed ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. Tali principi sono ora sanciti dalla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie attualmente in vigore (1). Dall'esperienza acquisita nell'applicazione di tale comunicazione dal 2000 in poi è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa materia. In tale contesto, la Commissione sottolinea ad esempio la prassi recentemente seguita in varie decisioni specifiche (2) relativamente alla necessità di effettuare una valutazione individuale del rischio di perdite relative a ciascuna garanzia nel caso dei regimi. La Commissione intende continuare a conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia, rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo la parità di trattamento. In particolare, la Commissione intende fornire alle piccole e medie imprese (in appresso «PMI») e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa e sulla base del suo rating finanziario, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non venga considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato come elemento di aiuto.

1.2.   Tipi di garanzia

La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime.

Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni a cui si applicano, della durata, ecc. In un elenco non esaustivo, è possibile individuare le seguenti forme di garanzie:

le garanzie generali, ossia le garanzie fornite alle imprese in quanto tali, contrapposte alle garanzie connesse ad un'operazione specifica, quali un prestito, un investimento in capitale proprio, ecc.,

le garanzie fornite attraverso uno strumento specifico contrapposte alle garanzie connesse alla tipologia dell'impresa stessa,

le garanzie fornite direttamente o le controgaranzie fornite ad un garante di primo livello,

le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali in un'impresa con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata,

le garanzie che derivano chiaramente da una fonte contrattuale (come ad esempio i contratti formali o le cosiddette lettere di presentazione) o da un'altra fonte giuridica, contrapposte alle garanzie la cui forma è meno visibile (come ad esempio le cosiddette lettere collaterali o gli impegni orali), presumibilmente con livelli di assistenza diversi.

In particolare in quest'ultimo caso, la mancanza di adeguata documentazione giuridica o contabile determina spesso una documentablità molto insoddisfacente. Questo avviene sia per il beneficiario che per lo Stato o l'organismo pubblico che fornisce la garanzia e, di conseguenza, anche per le informazioni di cui dispongono i terzi.

1.3.   Struttura e campo di applicazione della comunicazione

Ai fini della presente comunicazione:

a)

per «regime di garanzia» si intende qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese (ad esempio le PMI);

b)

per «garanzia ad hoc» si intende qualsiasi garanzia fornita ad un'impresa e non concessa sulla base di un regime di garanzia.

Le sezioni 3 e 4 della presente comunicazione sono direttamente applicabili alle garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica quale un prestito. La Commissione ritiene che questi siano i casi in cui vi è una maggiore necessità di stabilire se le garanzie configurano o meno un aiuto di Stato, a causa della loro frequenza e del fatto che possono solitamente essere quantificati.

Poiché nella maggior parte dei casi l'operazione coperta da garanzia è un prestito, nella presente comunicazione si utilizza il termine «mutuatario» per riferirsi al beneficiario principale della garanzia ed il termine «mutuante» per riferirsi all'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale. L'utilizzo di questi due termini specifici è inoltre volto a facilitare la comprensione della ratio del presente testo, in quanto le caratteristiche fondamentali dei prestiti sono comunemente noti. Questo non comporta tuttavia che le sezioni 3 e 4 siano applicabili soltanto alle garanzie sui prestiti: esse si applicano a tutte le garanzie nelle quali avviene un simile trasferimento del rischio, come ad esempio l'assunzione di partecipazioni, a condizione che venga preso in considerazione il relativo profilo di rischio (compresa l'eventuale mancanza di garanzie).

La presente comunicazione si applica a tutti i settori economici, compresi l'agricoltura, la pesca ed i trasporti, fatte salve le norme specifiche relative alle garanzie nel settore interessato.

La presente comunicazione non si applica alle garanzie per i crediti all'esportazione.

1.4.   Altri tipi di garanzia

Qualora determinate forme di garanzia (cfr. punto 1.2) comportino un trasferimento del rischio al garante e non abbiano una o più delle caratteristiche specifiche precisate al punto 1.3, ad esempio le garanzie assicurative, dovrà essere effettuata un'analisi caso per caso per la quale, ove necessario, verranno utilizzate le sezioni o le metodologie applicabili illustrate nella presente comunicazione.

1.5.   Neutralità

La presente comunicazione si applica facendo salve le disposizioni dell'articolo 295 del trattato e lasciando quindi impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. La Commissione ha una posizione neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata.

In particolare, il mero fatto che un'impresa sia in ampia misura di proprietà pubblica non è di per sé sufficiente per configurare una garanzia statale, a condizione che non vi siano elementi di garanzia espliciti o impliciti.

2.   APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1

2.1.   Osservazioni generali

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3).

Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata.

In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

2.2.   Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.

2.3.   Aiuti concessi al mutuante

2.3.1.

Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.

2.3.2.

Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico anche tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare le possibili conseguenze per soggetti terzi qualora lo Stato abbia concesso un aiuto illegale. Nell'ipotesi delle garanzie statali su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuanti. Nell'ipotesi delle garanzie su obbligazioni emesse per il finanziamento delle imprese esse riguardano gli istituti finanziari che partecipano all'emissione delle obbligazioni stesse. La questione relativa all'eventuale incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta vengano concesse garanzie statali, i mutuanti hanno interesse a compiere — in guisa di normale precauzione — la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire il numero di riferimento assegnato dalla Commissione al caso individuale o al regime di cui trattasi e, eventualmente una copia non riservata della decisione della Commissione ed i relativi estremi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione, da parte sua, provvederà a rendere disponibili in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati.

3.   CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI

3.1.   Considerazioni generali

Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato.

In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze (4), la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Andrebbe quindi tenuto conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato (5).

Onde valutare più agevolmente se il principio dell'investitore operante in economia di mercato è rispettato per una determinata misura di garanzia, nella presente sezione la Commissione elenca una serie di condizioni sufficienti per constatare l'assenza d'aiuto. Le garanzie ad hoc sono illustrate al punto 3.2, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.3. I regimi di garanzia sono trattati al punto 3.4, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.5.

3.2.   Garanzie ad hoc

Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:

a)

Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

b)

L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c)

La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito (7).

La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato.

La limitazione dell'80 % non si applica ad una garanzia pubblica concessa per finanziare un'impresa la cui attività è costituita esclusivamente da un servizio d'interesse economico generale debitamente conferito (8) e quando detta garanzia è stata fornita dall'autorità pubblica che le ha assegnato il servizio. La limitazione dell'80 % si applica se l'impresa interessata fornisce altri servizi d'interesse economico generale o svolge altre attività economiche.

Onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti:

quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80 % del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere,

le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie, in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti.

Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80 % e sostenere che essa non costituisce aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione in modo che la garanzia possa essere opportunamente valutata in riferimento alla sua eventuale natura sovvenzionale.

d)

Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.

Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto.

Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.

In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono accessibili anche al pubblico (9). Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili.

La Commissione non ammetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria.

3.3.   Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI

In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI (10), la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può ammettere una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2, si riterrà che la garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo [premio «esente» (11)] riportato nella seguente tabella viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato in base al rating del mutuatario (12):

Qualità creditizia

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Premio «esente» annuo

Qualità più elevata

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacità di pagamento molto alta

AA +

AA +

Aa 1

 

AA

AA

Aa 2

0,4 %

AA –

AA –

Aa 3

 

Capacità di pagamento alta

A +

A +

A 1

 

A

A

A 2

0,55 %

A –

A –

A 3

 

Capacità di pagamento adeguata

BBB +

BBB +

Baa 1

 

BBB

BBB

Baa 2

0,8 %

BBB –

BBB –

Baa 3

 

Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli

BB +

BB +

Ba 1

 

BB

BB

Ba 2

2,0 %

BB –

BB –

Ba 3

 

Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli

B +

B +

B 1

3,8 %

B

B

B 2

 

B –

B –

B 3

6,3 %

Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli

CCC +

CCC +

Caa 1

Non può essere fornito un premio «esente» annuo

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento

SD

DDD

Ca

Non può essere fornito un premio «esente» annuo

D

DD

C

 

D

 

I premi «esenti» si applicano all'importo effettivamente garantito o controgarantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito sia almeno uguale a quelli indicati nella tabella (13).

Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato sopra, utilizzando come tasso di attualizzazione il corrispondente tasso di riferimento (14).

Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore non possono beneficiare di questa metodologia semplificata.

Per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ma non può mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

Tali margini possono essere rivisti periodicamente in riferimento alla situazione del mercato.

3.4.   Regimi di garanzia

Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)

Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)].

b)

L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c)

Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].

d)

Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni di mercato.

Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio (15), la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito.

e)

Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime.

f)

Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito.

Per quanto riguarda le spese amministrative, queste dovrebbero comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.

Per quanto riguarda la remunerazione del capitale, la Commissione osserva che i garanti abituali sono soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto costituire tali riserve. In altri termini, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia statale del regime mette il regime stesso in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante. Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato.

La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere all'8 % (16) delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 2 % delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a A+/A- (A1/A3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 4 % delle garanzie in essere.

La remunerazione normale di tale capitale è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge un tasso d'interesse esente da rischio.

Il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. In base alla propria prassi, la Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio ammonti ad almeno 400 punti base e che tale premio di rischio debba essere compreso nel premio di garanzia addebitato ai beneficiari (17).

Se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio non deve essere preso in considerazione. In alternativa, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo Stato, questo deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante presumibilmente investendolo. Di conseguenza, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato il tasso d'interesse esente da rischio Inoltre tale spesa dovrebbe gravare sulle entrate finanziarie del regime e non incide necessariamente sui premi di garanzia (18). La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio considerato come normale rendimento sul capitale.

g)

Per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie.

3.5.   Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI

In considerazione della situazione specifica delle PMI e onde facilitare il loro accesso al finanziamento, in particolare attraverso l'utilizzo di regimi di garanzia, esistono per tali imprese due possibilità specifiche:

l'utilizzo di premi «esenti» quali definiti per le garanzie ad hoc alle PMI,

la valutazione di regimi di garanzia in quanto tali permettendo l'applicazione di un premio unico ed evitando la necessità di effettuare il rating delle singole PMI beneficiarie.

Le condizioni d'utilizzo di queste norme sono definite in appresso.

Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI

In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di garanzia a favore delle PMI possono in linea di principio essere considerati autofinanziati e non costituire aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi «esenti» di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese (19). Anche le altre condizioni precisate al punto 3.4, lettere a), b) e c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui al punto 3.4, lettere d), e) ed f), siano rispettate in caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3.

Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI

La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio («risk pooling»).

Di conseguenza, qualora il regime riguardi soltanto garanzie per PMI e l'importo garantito non superi la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa nell'ambito del regime stesso, la Commissione puòammettere, in deroga al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscano aiuto di Stato, il regime deve continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni indicate alle lettere a), b) e c) nonché alle lettere e) f) e g) del punto 3.4 devono essere soddisfatte.

3.6.   Non automaticità della classficazione delle garanzie come aiuti di Stato

L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista garanzia o il previsto regime di garanzia costituiscano aiuti di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione.

4.   GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO

4.1.   Aspetti generali

Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, si ritiene che si configuri un aiuto di Stato. L'elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se è possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. In linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura.

I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo.

Nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:

a)

Se, nell'ipotesi di di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie Se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese di tale tipo [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)].

La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia;

b)

Se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione.

Questo significa che le garanzie devono riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. A questo proposito la Commissione ritiene, in linea di principio, che le garanzie illimitate siano incompatibili con l'articolo 87 del trattato;

c)

Se la garanzia assista più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].

Per assicurare che il mutuante abbia un reale incentivo a valutare, coprire e minimizzare in modo adeguato il rischio derivante dall'operazione di prestito, ed in particolare a valutare correttamente il merito di credito del mutuatario, la Commissione ritiene che una percentuale di almeno il 20 % non coperta da una garanzia statale debba essere sostenuta dal mutuante (20), in modo che tuteli adeguatamente i propri prestiti e minimizzi il rischio connesso con l'operazione. In generale, la Commissione esaminerà quindi in modo più approfondito le garanzie o i regimi di garanzia che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria, salvo che uno Stato membro ne dia debita giustificazione, ad esempio a causa della natura specifica dell'operazione.

d)

Se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera d)].

4.2.   Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc

Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato.

Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d'interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento (21) sono valide per calcolare l'intensità di aiuto di una garanzia ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all'operazione coperta, all'impresa garantita e alle garanzie fornite.

4.3.   Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI

Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.3. In tal caso, se il premio per una determinata garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il pertinente tasso di riferimento (22).

La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguita un'impostazione basata sul rischio.

4.4.   Elemento di aiuto nei regimi di garanzia

Per i regimi di garanzia, l'equivalente sovvenzione di ciascuna garanzia nell'ambito del regime è la differenza tra il premio (eventuale) effettivamente addebitato e il premio che dovrebbe essere pagato nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e conforme alle condizioni di cui al punto 3.4. I suddetti premi teorici sui quali viene calcolato l'elemento di aiuto devono pertanto coprire i rischi normali inerenti alla garanzia nonché le spese amministrative e i costi del capitale (23). Questo modo di calcolare l'equivalente sovvenzione è volto a garantire che, anche a medio e lungo termine, l'aiuto complessivo concesso nell'ambito del regime sia equivalente ai fondi conferiti dalle autorità pubbliche per coprire il deficit del regime.

Poiché, per quanto riguarda i regimi di garanzia statale, le caratteristiche specifiche dei singoli casi possono essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati, l'elemento di aiuto deve essere valutato facendo riferimento alle disposizioni del regime.

Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato — come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (24), o il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (25) — se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione.

La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul rischio.

4.5.   Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI

I due strumenti di semplificazione di cui al punto 3.5 relativi ai regimi di garanzia per le PMI possono essere utilizzati anche per il calcolo dell'aiuto Le condizioni d'utilizzo di queste due norme sono definite in appresso.

Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI

Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.5. In tal caso, se il premio per una determinata categoria in un regime di garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating (26), la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto (27). Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento (28).

Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI

In considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da aiuti di Stato concessi nel quadro di un regime di garanzia per le PMI, la Commissione ritiene che, qualora un regime di aiuti riguardi soltanto garanzie per le PMI e gli importi garantiti non superino la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa in tale regime, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 4.4, una valutazione dell'intensità di aiuto del regime in quanto tale, senza effettuare una valutazione per ogni singola garanzia o classe di rischio nell'ambito del regime (29).

5.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE

5.1.   Aspetti generali

Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti.

5.2.   Valutazione

La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di natura orizzontale, regionale e settoriale (30). L'esame terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

5.3.   Condizioni

La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa beneficiaria o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

6.   RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

In conformità con gli obblighi generali di controllo (31), onde monitorare ulteriormente i nuovi sviluppi sui mercati finanziari e considerate le difficoltà poste dalla determinazione del valore delle garanzie e dal fatto che esso cambia col tempo, assume particolare rilevanza l'esame permanente dei regimi di garanzia statale approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. Gli Stati membri presenteranno pertanto relazioni in materia alla Commissione.

Per i regimi di garanzia contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine della vigenza del regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato. La Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, in funzione del caso.

Per i regimi di garanzia, per i quali la Commissione ha adottato una decisione che constata l'assenza di aiuti, ed in particolare quando non esistono dati storici in merito al regime, nella sua decisione sull'assenza di aiuti la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni di questo tipo, chiarendo caso per caso la frequenza ed il contenuto di dette relazioni.

Le relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

a)

numero ed importo delle garanzie emesse;

b)

numero ed importo delle garanzie in essere alla fine del periodo;

c)

numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;

d)

entrate annue:

1)

entrate derivanti dai premi addebitati;

2)

entrate derivanti dai recuperi;

3)

altre entrate (ad esempio interessi ricevuti su depositi o investimenti ecc.);

e)

spese annue:

1)

spese amministrative;

2)

indennizzi pagati su garanzie attivate;

f)

avanzo o deficit annuo (differenza tra entrate e spese);

g)

avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime (32).

Per le garanzie ad hoc, gli elementi rilevanti, in particolare quelli di cui ai punti da d) a g), devono essere oggetto di analoghe relazioni.

In tutti i casi, la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, onde poter presentare in un momento molto successivo relazioni corrette, occorre una raccolta corretta dei dati necessari sin dall'inizio dell'applicazione del regime e la loro aggregazione su base annua.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, anche per le garanzie apparentemente prive di elementi di aiuto fornite ad hoc o nell'ambito di un regime, e sebbene non sussista alcun obbligo di notifica, essa può essere tenuta a verificare l'assenza di elementi di aiuto, ad esempio in seguito ad un reclamo. In tal caso, la Commissione richiederà informazioni simili a quelle richieste per le relazioni dello Stato membro interessato.

Le relazioni che debbano essere presentate in base ad obblighi specifici stabiliti da regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti o discipline applicabili nel settore degli aiuti di Stato sostituiranno le relazioni da presentarsi a norma del presente obbligo di comunicazione delle garanzie se comprendono le informazioni sopra elencate.

7.   MISURE DI ATTUAZIONE

La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le loro misure vigenti in materia di garanzie alle disposizioni della presente comunicazione entro il 1o gennaio 2010 per quanto riguarda le nuove garanzie.


(1)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(2)  Ad esempio: decisione 2003/706/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, riguardante la disciplina di aiuti applicata dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 — aiuto di Stato C 45/98 (ex NN 45/97) (GU L 263 del 14.10.2003, pag. 1); decisione della Commissione del 16 dicembre 2003, sui regimi di garanzia per il credito navale — Germania (N 512/03) (GU C 62 dell'11.3.2004, pag. 3); decisione 2006/599/CE della Commissione, del 6 aprile 2005, relativa al regime di aiuti di stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 17).

(3)  Cfr. causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust), Racc. 2002, pag. I-4397.

(4)  Cfr. causa C-482/99, di cui alla nota 3.

(5)  Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle partecipazioni pubbliche (Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984); sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite 296/82 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek B.V./Commissione, Racc. 1985, pag. 809, punto 17; comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), punti 25 e 26.

(6)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(7)  Per la definizione di «titoli di debito», cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50).

(8)  Il servizio d'interesse economico generale deve essere conforme alle norme comunitarie quali la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67) e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

(9)  Come ad esempio la tabella 1 sui rating di credito delle agenzie di rating, contenuta nel documento di lavoro (Working Paper) n. 207 della banca dei regolamenti internazionali, disponibile all'indirizzo:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf

(10)  Per «PMI» si intendono le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

(11)  Tali premi «esenti» vengono stabiliti in linea con i margini fissati per i prestiti ad imprese con rating simili nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seguito dello studio commissionato dalla Commissione su tale argomento:

(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf — cfr. pagg. 23 e 156-159 dello studio) è stata presa in considerazione una diminuzione generale di 20 punti base. Tale diminuzione corrisponde alla differenza di margine per un rischio simile tra un prestito ed una garanzia onde tener conto dei costi supplementari specificamente connessi ai prestiti.

(12)  La tabella si riferisce alle classi di rating di Standard & Poor's, Fitch e Moody's, che sono le agenzie più frequentemente utilizzate dal settore bancario per collegare il loro sistema di rating come descritto al punto 3.2, lettera d). Non è tuttavia necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento, a condizione che forniscano una probabilità di inadempimento a un anno in quanto tale dato è utilizzato dalle agenzie di rating per classificare le imprese; altri sistemi dovrebbero permettere una classificazione simile attraverso detto criterio di classificazione.

(13)  Ad esempio, un'impresa alla quale una banca assegna un rating di credito corrispondente a BBB-/Baa3 dovrebbe pagare un premio annuo di garanzia almeno dello 0,8 % sull'importo effettivamente garantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno.

(14)  Cfr. la comunicazione di cui alla nota 11, in cui si stabilisce quanto segue: «Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.» (pag. 4).

(15)  Cfr. ulteriori dettagli alla nota 12.

(16)  Corrispondente ai requisiti patrimoniali stabiliti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1), in combinato disposto con l'allegato VI (punti 41 e segg.) della stessa direttiva.

(17)  Per una garanzia ad un'impresa con rating BBB pari a 100, le riserve da costituire ammontano pertanto a 8. Applicando 400 punti base (o 4 %) a tale importo si hanno costi annui di capitale pari a 8 % * 4 % = 0,32 % dell'importo garantito, che incideranno di conseguenza sul prezzo della garanzia. Se il tasso di inadempimento a un anno previsto dal regime per tale impresa è, ad esempio, lo 0,35 % e le spese amministrative annue sono stimate allo 0,1 %, il prezzo della garanzia non considerato come aiuto sarà pari allo 0,77 % annuo.

(18)  In tal caso, e a condizione che si presuma che il tasso esente da rischio sia pari al 5 %, il costo annuo delle riserve da costituire sarà, per la stessa garanzia pari a 100 e con riserve da costituire pari a 8, 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % dell'importo garantito. Partendo dagli stessi presupposti (tasso di inadempimento dello 0,35 % e spese amministrative dello 0,1 %), il prezzo della garanzia sarebbe pari allo 0,77 % annuo ed il regime dovrebbe pagare allo Stato un importo aggiuntivo dello 0,4 %.

(19)  Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

(20)  Si presuppone che l'impresa fornisca il livello corrispondente di copertura allo Stato ed all'istituto di credito. Cfr. la suddetta comunicazione.

(21)  Cfr. la comunicazione richiamata nella nota 11.

(22)  Cfr. ulteriori dettagli alla nota 14.

(23)  Questo calcolo può essere riassunto, per ciascuna classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio della classe di rischio (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale), che rappresenta il premio di mercato, e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio pagato.

(24)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(25)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(26)  Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

(27)  Questo calcolo può essere riassunto, per ogni classe di rischio, come l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per la differenza tra a) la percentuale di premio «esente» di tale classe di rischio e b) la percentuale di premio pagata, ossia la somma garantita × (premio di sicurezza – premio pagato).

(28)  Cfr. ulteriori dettagli alla nota 11.

(29)  Questo calcolo può essere riassunto, indipendentemente dalla classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale) e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio pagato.

(30)  Cfr. le norme sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato nella Comunità europea:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/

Per la normativa relativa agli aiuti di Stato specifica per settori, per l'agricoltura:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm

e per i trasporti:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

(31)  Quali quelli stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).

(32)  Se il regime è in vigore da più di 10 anni, vanno indicati soltanto gli ultimi 10 importi annui d'avanzo o deficit.


Top