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Document 52008PC0396

Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE){SEC(2008) 2098} {SEC(2008) 2099}

/* COM/2008/0396 def. - CNS 2008/0130 */

52008PC0396

Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE){SEC(2008) 2098} {SEC(2008) 2099} /* COM/2008/0396 def. - CNS 2008/0130 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.6.2008

COM(2008) 396 definitivo

2008/0130 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo allo statuto della Società privata europea (SPE)

(presentata dalla Commissione){SEC(2008) 2098}{SEC(2008) 2099}

RELAZIONE

1. Contesto

La comunicazione della Commissione su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo[1] sottolinea la necessità di migliorare continuamente le condizioni quadro in cui operano le imprese nel mercato unico.

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono oltre il 99% delle imprese dell'Unione europea, ma solo l'8% esercita un'attività commerciale transfrontaliera e il 5% ha controllate o joint venture all'estero. Negli ultimi anni è stato reso più agevole costituire imprese in tutta la UE, ma occorre impegnarsi maggiormente per migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico, per facilitarne la crescita e liberarne il potenziale.

Lo statuto relativo alla Società privata europea (Societas Privata Europaea) fa parte di un pacchetto di misure volte a sostenere le PMI, il cosiddetto " Small Business Act " per l'Europa (SBA). Lo SBA ha l'obiettivo di agevolare le attività delle PMI nel mercato unico e di conseguenza migliorarne i risultati. La SPE è una delle iniziative prioritarie previste dal programma di lavoro 2008 della Commissione[2].

2. Obiettivi della proposta

L'iniziativa crea una nuova forma giuridica europea intesa a rafforzare la competitività delle PMI, facilitandone lo stabilimento e il funzionamento nel mercato unico. Nel contempo lo statuto può giovare anche ad imprese più grandi e a gruppi.

La proposta di statuto della SPE è adeguata alle esigenze specifiche delle PMI. Essa consente agli imprenditori di costituire una SPE basandosi sulle stesse disposizioni di diritto societario, semplici e flessibili, in tutti gli Stati membri.

La proposta mira inoltre a ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia.

Essa non disciplina le questioni inerenti al diritto del lavoro e fiscale, alla contabilità o all'insolvenza della SPE, né si occupa dei diritti ed obblighi contrattuali della SPE o dei suoi azionisti/detentori di quote (nel seguito "azionisti") che siano diversi da quelli derivanti dall'atto costitutivo della SPE. Tali materie continueranno ad essere regolamentate dal diritto nazionale e dagli atti comunitari vigenti, se rilevanti.

La scelta della SPE come forma giuridica per esercitare attività d'impresa nell'UE non deve avere alcuna conseguenza sul piano fiscale. Occorre pertanto garantire che le SPE siano sottoposte allo stesso regime fiscale delle forme societarie nazionali analoghe. A tale scopo, la Commissione europea desidera avviare discussioni con gli Stati membri nell'autunno 2008 al fine di presentare una proposta intesa ad includere la SPE nel campo d'applicazione della direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (90/435/CEE)[3], della direttiva relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni (90/434/CEE)[4] e della direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni (2003/49/CE)[5]. L'obiettivo della Commissione è garantire che queste misure siano adottate e le SPE ne beneficino fin dall'inizio della loro attività.

3. Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 308 del trattato CE. Tale disposizione costituisce la base giuridica per le azioni dell'UE miranti a raggiungere uno degli obiettivi della Comunità qualora manchi una base giuridica specifica nel trattato CE. L'articolo 308 costituisce la base giuridica per le forme già esistenti di società europee, ovvero la Società europea (SE), il Gruppo europeo d'interesse economico e la Società cooperativa europea.

4. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta mira a migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico fornendo loro uno strumento che faciliti lo sviluppo delle loro attività in altri Stati membri. La proposta non subordina tuttavia la creazione della SPE ad una rilevanza transfrontaliera (ad esempio l'appartenenza degli azionisti a vari Stati membri o la prova dell'esercizio di attività transfrontaliere). La pratica dimostra che gli imprenditori creano generalmente la loro impresa nel loro paese d'origine prima di estendere le attività in altri paesi. Un requisito iniziale di rilevanza transfrontaliera ridurrebbe pertanto sensibilmente il potenziale dello strumento. Inoltre, tale requisito potrebbe essere facilmente aggirato, e l'obbligo di controllarne il rispetto costituirebbe un onere irragionevole per gli Stati membri.

Per permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l'UE è necessaria un'azione a livello dell'UE. Tale obiettivo non può essere realizzato dai singoli Stati membri. Anche se tutti si impegnassero a rendere il loro diritto societario più favorevole alle imprese, le PMI continuerebbero ad essere soggette ad un mosaico di 27 regimi nazionali.

La SPE, che offre alle PMI un veicolo societario uniforme e giuridicamente sicuro ma nel contempo flessibile, costituirebbe il mezzo più efficace e più mirato per raggiungere l'obiettivo suindicato. Sarebbe altresì possibile raggiungere questo obiettivo armonizzando quanto meno le principali disposizioni dei diritti societari nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso. Questa soluzione implicherebbe però un'intrusione significativa e probabilmente sproporzionata nel diritto degli Stati membri. Contrariamente all'armonizzazione, la presente proposta ha un'incidenza molto limitata sul diritto nazionale. Essa offre alle PMI un nuova forma di società che coesisterebbe con i tipi di società nazionali esistenti.

La creazione di una nuova forma giuridica europea richiede uno strumento giuridico che sia direttamente applicabile, cioè un regolamento. Né una raccomandazione né una direttiva permetterebbe di creare un regime uniforme applicabile in tutti gli Stati membri.

5. Consultazione delle parti interessate

Lo statuto della Società privata europea è stato inizialmente concepito negli ambienti imprenditoriali ed accademici negli anni '90 e l'adesione delle organizzazioni industriali e del Comitato economico e sociale europeo a questo progetto ha continuato a crescere col tempo[6]. Tale statuto figurava fra le misure previste dal piano d'azione 2003-2009 intitolato "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea"[7]. La consultazione pubblica del 2006 sulle priorità future della Commissione nei settori del diritto delle società e del governo societario ha confermato il sostegno di cui gode questo progetto[8].

Nel giugno 2006 la commissione giuridica del Parlamento europeo ha organizzato un'udienza pubblica sulla SPE e ha redatto una relazione d'iniziativa e una risoluzione che invitava la Commissione europea a presentare una proposta sulla SPE prima della fine del 2007[9]. Il Parlamento ha ribadito il suo sostegno all'iniziativa ed il suo fermo impegno in materia in una risoluzione del 25 ottobre 2007[10]. Tenuto conto del vivo interesse per la proposta, il Parlamento deve essere strettamente associato ai lavori relativi alla SPE fin dall'inizio.

Nel luglio 2007 la Direzione generale del Mercato interno e dei servizi ha lanciato una consultazione pubblica sulla SPE. Il gruppo pilota di imprese europee ( European Business Test Panel - EBTP) ha inoltre condotto un'indagine presso imprese dei 27 Stati membri[11].

Il 10 marzo 2008 la Commissione ha organizzato una conferenza sulla SPE.

Il gruppo di esperti in materia di governo societario e diritto delle società che assiste la Commissione[12] ha fornito informazioni in relazione alla valutazione dell'impatto e ha prestato consulenza sugli aspetti sostanziali dello statuto della SPE. Il gruppo sta altresì redigendo esempi di disposizioni per l'atto costitutivo della SPE, che saranno messi a disposizione per facilitare la comprensione del progetto di statuto.

6. Valutazione dell'impatto

Da indagini e consultazioni pubbliche recenti[13] emerge che, nonostante il loro potenziale elevato, le PMI devono far fronte ad ostacoli giuridici ed amministrativi che intralciano il loro sviluppo nel mercato unico. Tali ostacoli, benché interessino tutte le società aspiranti ad estendere le loro attività all'estero, sono proporzionalmente maggiori per le società più piccole, le cui risorse finanziarie ed umane sono più limitate.

Le difficoltà incontrate dalle imprese a causa della pluralità delle forme societarie attengono principalmente ai costi di rispetto della normativa relativa alla formazione di una società (ad esempio il requisito di capitale minimo obbligatorio, le spese di registrazione e notarili, il costo delle consulenze giuridiche specializzate) ed ai problemi e ai costi di rispetto della normativa relativa al funzionamento di una società , che rendono la gestione quotidiana di controllate estere più costosa di quella di controllate locali.

Lo sviluppo transfrontaliero delle PMI è inoltre ostacolato dalla mancanza di fiducia in talune forme societarie previste in altri Stati membri. Questo problema si pone soprattutto per i tipi di società meno conosciuti.

La valutazione dell'impatto riguarda quattro opzioni di alto livello:

- Mantenere lo statu quo e basarsi sulla legislazione e la giurisprudenza in vigore: nonostante gli sforzi per accelerare e facilitare la formazione di società in tutta l'UE, le PMI resterebbero comunque soggette a 27 diritti societari diversi.

- Tentare di armonizzare i diritti societari degli Stati membri: sarebbe necessario un grado elevato di armonizzazione dei regimi nazionali per ridurre sensibilmente i costi di formazione e di funzionamento di una società in tutti gli Stati membri. Le rilevanti modifiche delle legislazioni nazionali che questo approccio implicherebbe non sarebbero tuttavia necessariamente proporzionate all'obiettivo della proposta.

- Migliorare lo statuto della Società europea (SE) ed adeguarla alle esigenze delle PMI: rendere lo statuto della SE accessibile alle PMI richiederebbe modifiche significative. Questa opzione esigerebbe una riformulazione e rinegoziazione completa del regolamento relativo alla SE prima della sua valutazione nel 2008/2009.

- Proporre lo statuto della SPE per le PMI: la creazione di una nuova forma giuridica europea per le PMI costituisce la migliore soluzione ai problemi esposti sopra. Questo tipo di società sarebbe fondato su norme in materia di formazione comuni a tutta l'UE ed offrirebbe flessibilità per quanto riguarda l'organizzazione interna, riducendo così i costi. Esso offrirebbe anche alle PMI un'etichetta europea e faciliterebbe così le attività d'impresa transfrontaliere.

7. Illustrazione della proposta

Capo I: Disposizioni generali

Le disposizioni generali definiscono le principali caratteristiche della SPE . La SPE è una società dotata di personalità giuridica e capitale sociale. È una società a responsabilità limitata, il che significa che la responsabilità degli azionisti/soci (nel seguito "azionisti") è limitata all'importo del capitale che hanno sottoscritto. La SPE è denominata "società privata" nel senso che ha carattere chiuso, vale a dire che le sue azioni/quote (nel seguito "azioni") non possono essere offerte al pubblico né ammesse alla negoziazione pubblica.

La formazione della SPE non è oggetto di alcuna restrizione. La SPE può essere costituita da uno o più soggetti, persone fisiche e/o società ai sensi dell'articolo 48 del trattato CE. Inoltre, anche una SE, una Società cooperativa europea, un Gruppo europeo d'interesse economico o un'altra SPE possono partecipare alla formazione di una SPE.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione dello statuto e la sua relazione con il diritto nazionale, il regolamento dispone quanto segue:

1. una SPE è disciplinata in primo luogo dalle disposizioni imperative e direttamente applicabili del regolamento. Tali norme facilitano la formazione della SPE e ne garantiscono l'uniformità necessaria nell'UE.

2. Il regolamento prescrive che un certo numero di materie, in particolare l'organizzazione interna della SPE, siano disciplinate dall'atto costitutivo (allegato I). Per garantire flessibilità, gli azionisti hanno la libertà di decidere come disciplinare queste materie, fatte salve le disposizioni del regolamento.

3. Per quanto riguarda le materie coperte dallo statuto della SPE, il diritto societario nazionale si applica soltanto nei casi indicati dal regolamento. Le disposizioni che devono o possono essere incluse nell'atto costitutivo ai sensi dell'allegato I non sono soggette al diritto nazionale.

Le disposizioni del regolamento e l'elenco delle materie di cui all'allegato I che devono essere disciplinate nell'atto costitutivo definiscono il campo d'applicazione delle norme dell'UE. La proposta non contiene alcuna disposizione che si applicherebbe per default nel caso in cui l'atto costitutivo non disciplinasse le materie enumerate all'allegato I. Le sanzioni applicabili in caso di tali omissioni o altra infrazione del regolamento devono essere tuttavia determinate dal diritto nazionale.

Il diritto nazionale regolamenta le materie non disciplinate nel regolamento o nell'atto costitutivo della SPE (allegato I). Si tratta in particolare delle materie non menzionate all'allegato I o di questioni che esulano dal diritto societario in quanto tale (rapporti di lavoro, insolvenza, fiscalità). La legge applicabile è quella cui sono soggette le società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso dello Stato membro nel quale la SPE ha la sede legale. Gli Stati membri notificano alla Commissione la denominazione della forma societaria nazionale corrispondente.

Capo II: Formazione

Il regolamento non limita le modalità di costituzione di una SPE. La SPE può essere creata ex nihilo , conformemente alle disposizioni del regolamento, oppure per trasformazione o scissione di una società esistente o per fusione di società esistenti. Ogni tipo di società previsto dal diritto nazionale (a carattere chiuso o aperto, con o senza personalità giuridica) può trasformarsi in SPE, conformemente alle disposizioni applicabili del diritto nazionale. Anche una SE o un'altra SPE possono partecipare alla costituzione di una SPE.

La denominazione di ogni Società privata europea deve essere seguita dalla sigla "SPE". La sua sede legale e la sua amministrazione centrale o principale sede operativa devono essere situate nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, conformemente alla sentenza Centros[14] della Corte di giustizia europea, la sede legale e l'amministrazione centrale o sede operativa principale della SPE possono essere situate in Stati membri diversi. Gli azionisti possono altresì decidere di trasferire la sede legale della società in un altro Stato membro.

Il regolamento non istituisce una procedura di registrazione specifica per la SPE, bensì si basa sulle disposizioni stabilite dalla prima direttiva sul diritto societario (68/151/CEE) e definisce alcuni requisiti per facilitare la formazione di una SPE e ridurne il costo. In primo luogo, deve essere possibile chiedere la registrazione della SPE per via elettronica. In secondo luogo, il regolamento contiene un elenco esaustivo dei documenti e dei dati che gli Stati membri possono richiedere ai fini della registrazione della SPE. Anche le modifiche dei documenti e dei dati devono essere iscritte nel registro.

Infine, la proposta prevede un unico controllo di legalità, ovvero il controllo della legalità dei documenti e dei dati della SPE da parte di un organismo amministrativo o giudiziario o la loro certificazione da parte di un notaio al momento della registrazione della SPE. I fondatori della SPE non devono essere tenuti a soddisfare entrambe le condizioni.

Capo III: Azioni

Il regolamento lascia agli azionisti un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda le azioni, in particolare per decidere i diritti e gli obblighi ad esse connessi. Una SPE può emettere azioni ordinarie o privilegiate. Si applicano restrizioni soltanto se necessario per proteggere gli interessi dei terzi o degli azionisti di minoranza.

Tutte le partecipazioni devono essere iscritte nell'elenco degli azionisti compilato e tenuto dall'organo di gestione della SPE. Questo elenco costituisce la prova della proprietà delle azioni, in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio contraddittorio. Può essere consultato su richiesta dagli azionisti o da terzi.

Le condizioni di cessione delle azioni devono essere disciplinate nell'atto costitutivo. Qualsiasi nuova restrizione o divieto in materia di cessioni richiede una decisione a maggioranza qualificata (articolo 27). Inoltre, per proteggere gli interessi degli azionisti di minoranza, tale decisione richiede il consenso di ciascun azionista interessato dalla restrizione o dal divieto.

Il regolamento non assegna agli azionisti il diritto di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza ( squeeze out ), né obbliga l'azionista di maggioranza o la SPE ad acquistare le azioni di un azionista di minoranza ( sell out ). Tali disposizioni possono essere adottate nell'atto costitutivo. Il regolamento autorizza tuttavia sia l'esclusione che il recesso di un azionista in determinate circostanze.

Capo IV: Capitale

Per agevolare le start-up , il regolamento stabilisce il requisito patrimoniale minimo di 1 EUR. La proposta si discosta dall'approccio tradizionale che considera la fissazione di un requisito patrimoniale elevato come un mezzo di tutela dei creditori. Da studi risulta che al giorno d'oggi i creditori tengono conto di aspetti diversi dal capitale (ad esempio i flussi finanziari) che sono più efficaci per misurare la solvibilità. Gli azionisti amministratori di piccole società offrono spesso garanzie personali ai loro creditori (ad esempio alle banche) ed anche i fornitori utilizzano altri metodi per garantire i loro crediti, prevedendo in particolare che la proprietà delle merci sia trasferita soltanto dopo il pagamento. Inoltre, il fabbisogno di capitale delle società varia a seconda delle loro attività ed è pertanto impossibile determinare un importo di capitale adeguato per tutte le società. Gli azionisti di una società sono nelle condizioni migliori per determinare il fabbisogno di capitale della loro impresa.

Il regolamento non restringe il diritto degli azionisti fondatori di decidere quale tipo di corrispettivo debba essere fornito per le azioni al momento della creazione della SPE o di un aumento di capitale. Di conseguenza l'atto costitutivo deve indicare se i fondatori debbano fornire un corrispettivo in contante o in natura. Spetta loro determinare quali beni, diritti o servizi accettino come corrispettivo per le azioni e la data del loro pagamento o della loro prestazione. L'atto costitutivo deve inoltre prevedere se sia necessaria o meno la valutazione del corrispettivo in natura da parte di un esperto. Gli azionisti sono responsabili dei loro apporti, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale.

Il regolamento contiene norme uniformi per quanto riguarda le distribuzioni agli azionisti dalle attività della SPE (ad es. dividendi, acquisto di azioni proprie da parte della SPE, assunzione di debiti). Qualsiasi distribuzione è subordinata ad un test di bilancio, ovvero alla verifica che anche dopo la distribuzione le attività della SPE coprano pienamente le sue passività. La proposta non definisce i concetti di "attività" o "passività"; in materia si applicano le disposizioni contabili rilevanti (la quarta direttiva (78/660/CEE) o il regolamento (CE) n. 1606/2002).

Dato che la preparazione di un test di solvibilità sulle distribuzioni esiste attualmente soltanto in pochi Stati membri, la proposta non lo rende obbligatorio per le SPE. Autorizza tuttavia espressamente gli azionisti a prevedere un test di solvibilità nell'atto costitutivo, in aggiunta al test di bilancio richiesto dal regolamento. Se gli azionisti esigono dall'organo di gestione che firmi un certificato di solvibilità prima della distribuzione, devono altresì definire i relativi requisiti (ad es. le ragioni, i criteri) ed il certificato deve essere oggetto di pubblicità.

La proposta non osta a che la SPE acquisti azioni proprie a determinate condizioni per proteggere le attività della società. Prima di effettuare tale acquisto, la SPE deve sottoporsi ad un test di bilancio e, se l'atto costitutivo lo prevede, ad una test di solvibilità. La decisione d'acquisto è presa dagli azionisti. I diritti non pecuniari connessi alle azioni corrispondenti (in particolare, i diritti di voto ed i diritti di prelazione) saranno sospesi. L'atto costitutivo può prevedere altre condizioni e restrizioni.

Capo V: Organizzazione della SPE

Gli azionisti della SPE beneficiano di un ampio grado di discrezionalità per quanto riguarda l'organizzazione interna della SPE, fatte salve le disposizioni del regolamento. L'articolo 27 prevede un elenco non esaustivo delle decisioni che devono essere prese dagli azionisti . L'atto costitutivo deve determinare la maggioranza ed il quorum necessari per il voto, fatto salvo l'articolo 27 che prevede che alcune di tali decisioni debbano essere prese a maggioranza qualificata (cioè almeno 2/3 dei diritti di voto della SPE, ma l'atto costitutivo può prevedere una maggioranza più consistente, ad esempio i 3/4).

Non è obbligatorio convocare assemblee generali in senso fisico. Il metodo per l'adozione di decisioni da parte degli azionisti deve essere prescritto nell'atto costitutivo. Gli azionisti fruiscono di ampi diritti d'informazione per quanto riguarda gli affari della SPE. Il loro diritto di contestare le risoluzioni collettive è regolato dal diritto nazionale.

Il regolamento conferisce due diritti specifici agli azionisti di minoranza: il diritto di chiedere una risoluzione degli azionisti ed il diritto di chiedere al giudice o all'autorità amministrativa competente di nominare un esperto indipendente (in particolare un revisore dei conti indipendente).

Tutte le decisioni non elencate nel regolamento o nell'atto costitutivo sono di competenza dell'organo di gestione della SPE, che è responsabile della gestione della società. L'atto costitutivo determina la struttura di gestione della SPE (uno o più amministratori, un sistema monistico o dualistico). Se i dipendenti della SPE beneficiano di diritti di partecipazione, la struttura di gestione scelta deve essere tuttavia tale da permettere l'esercizio di tali diritti.

Gli azionisti della SPE decidono in merito alla nomina e alla revoca degli amministratori. L'atto costitutivo deve determinare la durata del mandato degli amministratori ed eventuali criteri di ammissibilità. Il regolamento proibisce a chiunque sia interdetto dalla funzione di amministratore in qualsiasi Stato membro di esercitare la funzione di amministratore della SPE.

Il regolamento impone agli amministratori il dovere di agire nel migliore interesse della società. Di conseguenza gli amministratori hanno doveri nei confronti della SPE e solo la SPE può imporne il rispetto. Il regolamento non conferisce ai singoli azionisti o creditori il diritto di intentare causa direttamente ai membri dell'organo di gestione.

Il regolamento impone agli amministratori uno standard generale di diligenza e di competenze che può essere ragionevolmente richiesto nell'esercizio dell'attività d'impresa. L'interpretazione di questa disposizione può essere sviluppata dai giudici nazionali. Benché il regolamento definisca anche i principali doveri specifici degli amministratori (ad esempio proporre le distribuzioni), l'atto costitutivo può prevedere ulteriori doveri. Gli amministratori sono tenuti ad evitare qualsiasi conflitto di interessi reale o potenziale. L'atto costitutivo può tuttavia autorizzare alcune situazioni che implicano tale tipo di conflitto.

Il regolamento stabilisce la responsabilità degli amministratori per qualsiasi perdita o danno subito dalla SPE a causa dell'inadempimento di doveri loro incombenti ai sensi del regolamento, dell'atto costitutivo o di una risoluzione degli azionisti. Altri aspetti della responsabilità, ad esempio le conseguenze dell'inadempimento dei doveri o qualsiasi business judgement rule , sono però disciplinati dal diritto nazionale.

Capo VI: Partecipazione dei dipendenti

La partecipazione dei dipendenti nelle piccole imprese è prevista solo in alcuni Stati membri (ad esempio Svezia o Danimarca).

Il principio generale, tratto dalla direttiva sulle fusioni transfrontaliere (2005/56/CE), è che la SPE è soggetta al regime di partecipazione dei dipendenti dello Stato membro nel quale ha la sede legale. Per quanto riguarda la partecipazione dei dipendenti, la SPE non sarà pertanto né più né meno interessante delle società nazionali analoghe.

Le fusioni transfrontaliere cui partecipano SPE sono disciplinate dalla direttiva sulle fusioni transfrontaliere. Sono tuttavia necessarie norme particolari in caso di trasferimento della sede legale della SPE.

Capo VII: Trasferimento della sede legale della SPE

La SPE può trasferire la sua sede legale in un altro Stato membro, conservando la sua personalità giuridica e senza essere sciolta. Per proteggere gli interessi dei terzi, il regolamento non autorizza il trasferimento della sede legale della SPE durante lo scioglimento, la liquidazione o altre procedure analoghe.

La procedura di trasferimento si basa sulle disposizioni del regolamento sulla SE relative al trasferimento della sede legale.

Il regolamento prevede un regime speciale quando una SPE soggetta ad un regime di partecipazione dei dipendenti trasferisce la sua sede legale in un altro Stato membro che non prevede diritti di partecipazione dei dipendenti o che prevede diritti meno ampi o che non prevede che i dipendenti degli stabilimenti della SPE situati in altri Stati membri beneficino degli stessi diritti di partecipazione di cui fruivano prima del trasferimento. In tali casi, se almeno un terzo dei dipendenti della SPE lavora nello Stato membro d'origine, devono essere avviati negoziati tra l'organo di gestione ed i rappresentanti dei dipendenti per raggiungere un accordo sulla partecipazione dei dipendenti. In mancanza d'accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni di partecipazione esistenti nello Stato membro d'origine.

Capo VIII: Ristrutturazione, scioglimento e nullità

Il regolamento rinvia alle disposizioni del diritto nazionale per la disciplina dello scioglimento della SPE o della sua trasformazione in una forma societaria prevista dal diritto nazionale. La SPE può inoltre fondersi con altre società o essere scissa conformemente alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso.

Capo IX: Disposizioni aggiuntive e transitorie

L'articolo 42 autorizza le SPE registrate in uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro ad esprimere il loro capitale sociale e redigere i loro conti nella valuta nazionale di tale Stato membro. Le SPE hanno tuttavia la facoltà di esprimere il loro capitale e/o redigere i loro conti anche in euro.

Capo X: Disposizioni finali

Il regolamento prescrive l'adozione di alcune disposizioni da parte degli Stati membri. In particolare debbono essere adottate le norme procedurali in materia di registrazione, trasferimento della sede legale della SPE, nonché le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e dell'atto costitutivo.

2008/0130 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione[15],

visto il parere del Parlamento europeo[16],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

considerando quanto segue:

(1) Il quadro giuridico che disciplina le attività delle imprese nella Comunità resta ampiamente nazionale. Ne consegue che le società sono alle prese con un'ampia gamma di leggi, forme societarie e regimi societari nazionali. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali mediante direttive sulla base dell'articolo 44 del trattato permette di ovviare ad alcune di queste difficoltà, ma non esime le persone che intendono costituire società dall'obbligo di adottare in ciascuno Stato membro una forma societaria prevista dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

(2) Le forme societarie attualmente previste dal diritto comunitario, in particolare quella della Società europea (SE) istituita dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea[18], sono concepite per le società di grandi dimensioni. Il requisito patrimoniale minimo e le restrizioni in materia di formazione cui è soggetta la SE rendono tale forma societaria inadeguata per molte imprese, in particolare se di piccole dimensioni. Considerati i problemi che le piccole imprese devono affrontare a causa dei diversi regimi di diritto societario e dell'inadeguatezza della SE per le piccole imprese, è opportuno prevedere una forma di società europea che sia concepita specificamente per le piccole imprese e possa essere costituita in tutta la Comunità.

(3) Poiché la Società privata europea (nel seguito "SPE"), disponibile in tutta la Comunità, è concepita per le piccole imprese, occorre prevedere una forma giuridica il più possibile uniforme per tutta la Comunità ed il maggior numero possibile di punti dovrebbe essere lasciato alla libertà contrattuale degli azionisti, garantendo nel contempo un livello elevato di certezza del diritto per gli azionisti, i creditori, i dipendenti e i terzi in generale. Poiché gli azionisti devono beneficiare di un grado elevato di flessibilità e di libertà nell'organizzazione degli affari interni della SPE, il carattere "privato", nel senso di chiuso, della società deve essere rispecchiato dal fatto che le sue azioni/quote (nel seguito "azioni") non possono essere offerte al pubblico o negoziate nei mercati dei capitali, inclusa l'ammissione alla negoziazione o la quotazione in mercati regolamentati.

(4) Per consentire alle imprese di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno, occorre che la SPE possa avere la sede legale e la sede operativa principale in Stati membri diversi e che possa trasferire la propria sede legale da uno Stato membro all'altro anche senza trasferire la propria amministrazione centrale o la sede operativa principale.

(5) Per consentire alle imprese di diventare più efficienti e di ridurre i costi, la SPE deve essere disponibile in ciascuno Stato membro con il minor numero possibile di differenze per quanto riguarda la forma societaria.

(6) Per garantire un livello elevato di uniformità della SPE, il maggior numero possibile di questioni relative alla forma societaria deve essere disciplinato dal presente regolamento, direttamente, tramite norme sostanziali, o rinviandone la disciplina all'atto costitutivo della SPE. Occorre pertanto prevedere un elenco di punti, da inserire in un allegato, per i quali gli azionisti della SPE siano tenuti a stabilire regole nell'atto costitutivo. Per quanto riguarda tali punti, deve applicarsi solo il diritto comunitario e pertanto gli azionisti devono avere la facoltà di stabilire norme diverse da quelle applicate dallo Stato membro in cui la SPE ha sede alle forme nazionali di società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso. La legge nazionale deve disciplinare le questioni che il presente regolamento rinvia alla regolamentazione nazionale e tutte le altre questioni che non sono disciplinate dal presente regolamento, come l'insolvenza, i rapporti di lavoro e la tassazione, o che il presente regolamento non riserva all'atto costitutivo.

(7) Affinché sia una forma societaria accessibile per gli individui e le piccole imprese, la SPE deve poter essere creata ex nihilo o risultare dalla trasformazione, fusione o scissione di società nazionali esistenti. La creazione di una SPE tramite trasformazione, fusione o scissione di società deve essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

(8) Per ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi alla registrazione delle società, le formalità per la registrazione della SPE devono essere limitate ai requisiti necessari per garantire la certezza giuridica, e la validità dei documenti presentati al momento della creazione di una SPE deve essere soggetta ad un'unica verifica, che può aver luogo prima o dopo la registrazione. Ai fini della registrazione è opportuno utilizzare i registri indicati dalla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi[19].

(9) Giacché richiedono spesso un impegno finanziario e personale a lungo termine, le piccole imprese devono poter adattare la struttura del loro capitale sociale e i diritti collegati alle azioni alle loro circostanze specifiche. Gli azionisti della SPE devono pertanto avere la facoltà di determinare i diritti collegati alle loro azioni, la procedura per la modifica di tali diritti, la procedura da seguire se le azioni sono cedute ed eventuali restrizioni a tali cessioni.

(10) Per preservare sia il funzionamento della SPE che la libertà degli azionisti, la SPE deve avere la possibilità di adire le vie legali per escludere gli azionisti che danneggiano seriamente i suoi interessi, e gli azionisti della SPE i cui interessi abbiano risentito gravemente per eventi specifici devono avere la facoltà di recedere dalla SPE.

(11) La SPE non deve essere soggetta ad un requisito patrimoniale elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. Occorre tuttavia tutelare i creditori da eccessive distribuzioni agli azionisti che potrebbero intaccare la capacità della SPE di pagare i propri debiti. A tal fine occorre proibire le distribuzioni a seguito delle quali le passività della SPE eccederebbero il valore delle sue attività. Gli azionisti devono tuttavia avere altresì la facoltà di richiedere all'organo di gestione della SPE di firmare un certificato di solvibilità.

(12) Poiché i creditori devono essere tutelati in caso di riduzione del capitale della SPE, occorre disciplinare quando tali riduzioni acquistino efficacia.

(13) Giacché le piccole imprese necessitano di strutture giuridiche che siano adattabili alle loro esigenze e dimensioni e che possano evolversi parallelamente all'attività, gli azionisti della SPE devono avere la facoltà di determinare nell'atto costitutivo l'organizzazione interna che più si addice alle loro esigenze. Una SPE può optare per uno o più amministratori responsabili della gestione, una struttura monistica o dualistica. Occorre tuttavia introdurre regole vincolanti che garantiscano la tutela degli azionisti di minoranza per evitare disparità di trattamento tra gli azionisti, in particolare talune risoluzioni fondamentali devono essere adottate con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei diritti di voto totali collegati alle azioni emesse dalla SPE. Se da un lato è possibile introdurre un limite al diritto di richiedere una risoluzione o di richiedere che un esperto indipendente esamini eventuali abusi, tale diritto non può essere subordinato al possesso di più del 5% dei diritti di voto della SPE, sebbene l'atto costitutivo della SPE possa prevedere una soglia inferiore.

(14) Le autorità nazionali competenti devono controllare il completamento e la legittimità del trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro. Occorre garantire l'accesso tempestivo degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti alla proposta di trasferimento e alla relazione dell'organo di gestione.

(15) I diritti di partecipazione dei dipendenti devono essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui la SPE ha sede legale (lo "Stato membro di origine"). La SPE non deve essere utilizzata come mezzo per eludere tali diritti. Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro nel quale la SPE trasferisce la propria sede legale non preveda almeno lo stesso livello di partecipazione dei dipendenti dello Stato membro di origine, occorre in taluni casi negoziare la partecipazione dei dipendenti nella società dopo il trasferimento. Se tali trattative falliscono, le disposizioni applicabili nella società prima del trasferimento devono continuare ad applicarsi anche dopo il trasferimento.

(16) I diritti dei dipendenti diversi dai diritti di partecipazione devono restare soggetti alla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie[20], alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi[21], alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti[22] e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori[23].

(17) Gli Stati membri devono stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni dell'obbligo di disciplinare nell'atto costitutivo della SPE le questioni prescritte dal presente regolamento, e devono garantire che siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(18) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

(19) Giacché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri nella misura in cui implicano le creazione di una forma societaria con caratteristiche comuni in tutta la Comunità e, a causa della portata dell'azione, possono essere raggiunti meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative alla costituzione e al funzionamento all'interno della Comunità di società aventi la forma di Società privata europea a responsabilità limitata (Societas Privata Europaea, nel seguito "SPE").

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

4. "azionista", l'azionista/socio fondatore e qualsiasi altra persona il cui nominativo è iscritto nell'elenco degli azionisti/soci conformemente agli articoli 15 e 16;

5. "distribuzione", qualsiasi vantaggio finanziario che l'azionista deriva, direttamente o indirettamente, dalla SPE in relazione alle azioni da lui detenute, compresi eventuali trasferimenti di denaro o immobili, nonché l'assunzione di debiti;

6. "amministratore", qualsiasi amministratore responsabile della gestione, membro dell'organo di gestione, del consiglio di amministrazione o dell'organo di sorveglianza di una SPE;

7. "organo di gestione", uno o più amministratori responsabili della gestione, il consiglio di gestione (sistema dualistico) o il consiglio di amministrazione (sistema monistico) designati nell'atto costitutivo della SPE come responsabili della gestione della SPE;

8. "organo di sorveglianza", il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) designato nell'atto costitutivo della SPE come responsabile della sorveglianza dell'organo di gestione;

9. "Stato membro di origine", lo Stato membro in cui la SPE ha la propria sede legale immediatamente prima di eventuali trasferimenti di tale sede in un altro Stato membro;

10. "Stato membro ospitante", lo Stato membro nel quale viene trasferita la sede legale della SPE.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le distribuzioni possono essere effettuate tramite l'acquisto di immobili, il riscatto o altro tipo di acquisizione di azioni o con qualsiasi altro mezzo.

Articolo 3 Requisiti per la costituzione della SPE

1. La SPE rispetta i seguenti obblighi:

11. il suo capitale è diviso in azioni/quote (nel seguito "azioni"),

12. un azionista risponde soltanto nei limiti del capitale che ha sottoscritto o ha accettato di sottoscrivere,

13. è dotata di personalità giuridica,

14. le sue azioni non sono offerte al pubblico e non sono negoziate pubblicamente,

15. può essere costituita da una o più persone fisiche e/o entità giuridiche, nel seguito "azionisti fondatori".

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si considera che le azioni vengono offerte al pubblico quando si indirizza a persone, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, una comunicazione contenente informazioni sufficienti sulle azioni offerte in vendita e sulle condizioni di tale vendita perché un investitore decida di acquistare o sottoscrivere tali azioni, anche quando la vendita avviene tramite intermediari finanziari.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), per "entità giuridica" si intende qualsiasi società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma del trattato, la società per azioni europea quale prevista nel regolamento (CE) n. 2001/2157, nel seguito "Società europea" (SE), la Società cooperativa europea, quale prevista nel regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, il Gruppo europeo di interesse economico quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio e la SPE.

Articolo 4 Regole applicabili alla SPE

1. La SPE è disciplinata dal presente regolamento nonché, per quanto riguarda le questioni elencate all'allegato I, dal suo atto costitutivo.

Tuttavia, per quanto riguarda le questioni non disciplinate né dagli articoli del presente regolamento né dall'allegato I, la SPE è disciplinata dalla normativa, comprese le disposizioni di attuazione del diritto comunitario, che si applica alle società nazionali a responsabilità limitata aventi carattere chiuso nello Stato membro in cui la SPE ha la sede legale (nel seguito il "diritto nazionale applicabile").

CAPO II FORMAZIONE

ARTICOLO 5 Metodo di formazione

1. Gli Stati membri autorizzano la formazione della SPE con uno dei seguenti metodi:

16. la creazione della SPE conformemente al presente regolamento;

17. la trasformazione di una società esistente;

18. la fusione di società esistenti;

19. la scissione di una società esistente.

2. La formazione della SPE tramite trasformazione, fusione o scissione di società esistenti è disciplinata dal diritto nazionale applicabile alla società oggetto di trasformazione, a ciascuna delle società che si fondono o alla società che si scinde. La formazione tramite trasformazione non dà luogo alla liquidazione della società né alla perdita o sospensione della sua personalità giuridica.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "società" si intende qualsiasi forma di società che possa essere costituita in base al diritto degli Stati membri, la SE e, laddove applicabile, la SPE.

Articolo 6 Denominazione della società

La denominazione della SPE è seguita dalla sigla "SPE".

Soltanto la SPE può aggiungere la sigla "SPE" alla sua denominazione.

Articolo 7 Sede della società

La SPE ha la propria sede legale e amministrazione centrale o sede operativa principale nella Comunità.

La SPE non ha l'obbligo di avere la propria amministrazione centrale o sede operativa principale nello Stato membro in cui ha la propria sede legale.

Articolo 8 Atto costitutivo

1. L'atto costitutivo della SPE disciplina quanto meno le questioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è firmato da ogni azionista fondatore.

3. L'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche sono opponibili come segue:

20. nei confronti degli azionisti, dell'organo di gestione e dell'organo di sorveglianza della SPE, se esistente, a partire dalla data in cui l'atto costitutivo è firmato o sono adottate le modifiche;

21. nei confronti dei terzi, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 9 Registrazione

1. Ciascuna SPE è iscritta, nello Stato membro in cui ha la sede legale, in un registro designato dal diritto nazionale applicabile conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE[24].

2. La SPE acquista personalità giuridica alla data in cui è iscritta nel registro.

3. Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante assume la forma di SPE il giorno in cui la fusione viene registrata.

Nel caso di scissione per incorporazione, la società beneficiaria della scissione assume la forma di SPE il giorno in cui la scissione viene registrata.

Articolo 10 Formalità relative alla registrazione

1. La richiesta di registrazione è presentata dagli azionisti fondatori della SPE o da qualsiasi altra persona da loro autorizzata. Essa può essere presentata per via elettronica.

2. Al momento della richiesta di registrazione della SPE, gli Stati membri non richiedono dati e documenti diversi dai seguenti:

22. la denominazione della SPE e l'indirizzo della sua sede legale;

23. i nominativi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare le persone autorizzate a rappresentare la SPE nei rapporti con i terzi e nelle azioni legali, o a partecipare all'amministrazione, sorveglianza o controllo della SPE;

24. il capitale sociale della SPE;

25. le categorie di azioni ed il numero di azioni di ciascuna categoria;

26. il numero totale di azioni;

27. il valore nominale o contabile delle azioni;

28. l'atto costitutivo della SPE;

29. quando la SPE si è formata tramite trasformazione, fusione o scissione di società, la risoluzione sulla trasformazione, fusione o scissione che ha portato alla creazione della SPE.

3. I documenti e i dati di cui al paragrafo 2 sono forniti nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile.

4. La registrazione della SPE può essere subordinata solo a uno dei seguenti obblighi:

30. un controllo da parte di un organismo amministrativo o giudiziario della legalità dei documenti e dei dati della SPE;

31. la certificazione dei documenti e dei dati della SPE.

5. La SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo completo aggiornato.

6. La registrazione della SPE è oggetto di pubblicità.

Articolo 11 Pubblicità

1. La pubblicità dei documenti e dei dati relativi alla SPE conformemente al presente regolamento avviene a norma del diritto nazionale applicabile che attua l'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. Le lettere e i moduli d'ordine della SPE, sia su carta che in formato elettronico, nonché l'eventuale sito Web, riportano i seguenti dati:

32. le informazioni necessarie per identificare il registro di cui all'articolo 9, con il numero d'iscrizione nel registro della SPE;

33. la denominazione della SPE, l'indirizzo della sua sede legale e, se del caso, il fatto che si trova in stato di liquidazione.

Articolo 12 Responsabilità per atti compiuti prima della registrazione della SPE

In caso di atti compiuti per conto della SPE prima della sua registrazione, la SPE può assumere gli obblighi derivanti da tali atti dopo la sua registrazione. Se la SPE non assume tali obblighi, le persone che hanno compiuto i predetti atti sono responsabili in solido illimitatamente.

Articolo 13 Succursali

Le succursali della SPE sono soggette alla legge dello Stato membro nel quale sono ubicate, comprese le disposizioni rilevanti che attuano la direttiva 89/666/CEE del Consiglio [25].

CAPO III AZIONI

ARTICOLO 14

Azioni

1. Le azioni della SPE sono registrate nell'elenco degli azionisti.

2. Le azioni provviste degli stessi diritti e obblighi costituiscono una categoria.

3. Fermo restando l'articolo 27, l'adozione di una modifica all'atto costitutivo della SPE che cambia i diritti collegati ad una categoria di azioni (comprese eventuali modifiche della procedura per cambiare i diritti collegati ad una categoria di azioni) richiede il consenso di una maggioranza non inferiore ai due terzi dei diritti di voto collegati alle azioni emesse appartenenti a tale categoria.

4. Se un'azione è di proprietà di più persone, tali persone sono considerate come un unico azionista in relazione alla SPE. Esse esercitano i loro diritti tramite un rappresentante comune, il quale, in assenza di notifica alla SPE, è la persona il cui nominativo figura per primo nell'elenco degli azionisti per tale azione. Esse sono responsabili in solido degli impegni connessi all'azione.

Articolo 15

Elenco degli azionisti

1. L'organo di gestione della SPE redige un elenco degli azionisti. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni:

34. il nome e l'indirizzo di ciascun azionista;

35. il numero di azioni detenute dall'azionista in questione, il loro valore nominale o contabile;

36. se un'azione è detenuta da più persone, i nomi e gli indirizzi dei comproprietari e del rappresentante comune;

37. la data di acquisizione delle azioni;

38. l'importo di ciascun corrispettivo in contante, se del caso, che l'azionista interessato ha pagato o deve pagare;

39. il valore e la natura di ciascun corrispettivo in natura, se del caso, che l'azionista interessato ha fornito o deve fornire;

40. la data alla quale un azionista cessa di essere membro della SPE.

2. Salvo dimostrato altrimenti, l'elenco degli azionisti costituisce prova dell'autenticità delle informazioni elencate al paragrafo 1, lettere da a) a g).

3. L'elenco degli azionisti e le relative modifiche sono tenuti dall'organo di gestione e possono essere esaminati dagli azionisti o da terzi su richiesta.

Articolo 16

Cessione di azioni

1. Fermo restando l'articolo 27, una decisione che introduce o modifica una restrizione o un divieto in materia di cessione di azioni può essere adottata solo con il consenso di tutti gli azionisti interessati dalla restrizione o dal divieto in questione.

2. Tutti gli accordi in materia di cessioni di azioni sono in forma scritta.

3. Al momento della notifica di una cessione, l'organo di gestione iscrive l'azionista senza indebiti ritardi nell'elenco di cui all'articolo 15, purché la cessione sia stata eseguita conformemente al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE e l'azionista presenti prove ragionevoli in merito alla legittima proprietà dell'azione.

4. Fermo restando il paragrafo 3, qualsiasi cessione di azioni acquisisce efficacia come segue:

41. nei confronti della SPE, il giorno in cui l'azionista notifica alla SPE la cessione;

42. nei confronti dei terzi, il giorno in cui l'azionista è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15.

5. La cessione di azioni è valida solo se è conforme al presente regolamento e all'atto costitutivo. Si applicano le disposizioni del diritto nazionale applicabile relative alla tutela delle persone che acquistano azioni in buona fede.

Articolo 17

Esclusione di un azionista

1. Sulla base di una risoluzione degli azionisti e su richiesta della SPE il giudice competente può ordinare l'esclusione di un azionista se ha arrecato gravi danni agli interessi della SPE o se il fatto che l'azionista resti membro della SPE mette a repentaglio il suo buon funzionamento. L'istanza al giudice è presentata entro 60 giorni di calendario dalla risoluzione degli azionisti.

2. Il giudice decide se, come misura provvisoria, i diritti di voto e altri diritti non pecuniari di tale azionista debbano essere sospesi fino all'adozione di una decisione finale.

3. Se il giudice ordina l'esclusione di un azionista, decide se le sue azioni debbano essere acquistate dagli altri azionisti e/o dalla SPE stessa e in merito al pagamento del prezzo delle azioni.

Articolo 18

Recesso di un azionista

1. Un azionista ha il diritto di recedere dalla SPE se le attività della SPE vengono o sono state condotte in un modo che causa gravi danni agli interessi dell'azionista a seguito di uno o più eventi seguenti:

43. la SPE è stata privata di una parte significativa delle sue attività;

44. la sede legale della SPE è stata trasferita in un altro Stato membro;

45. le attività della SPE sono cambiate sostanzialmente;

46. per almeno 3 anni non è stato distribuito alcun dividendo anche se la posizione finanziaria della SPE avrebbe consentito tale distribuzione.

2. L'azionista comunica il proprio recesso per iscritto alla SPE indicandone le ragioni.

3. Al momento del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 2 l'organo di gestione della SPE richiede, senza ritardi indebiti, una risoluzione degli azionisti in merito all'acquisto delle azioni dell'azionista da parte degli altri azionisti o della SPE stessa.

4. Quando gli azionisti della SPE non adottano una risoluzione di cui al paragrafo 3 o non accettano le ragioni del recesso indicate dall'azionista entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, l'organo di gestione notifica tale fatto all'azionista senza ritardi indebiti.

5. In caso di controversia in merito al prezzo delle azioni, il loro valore è determinato da un esperto indipendente nominato dalle parti o, in mancanza di accordo tra loro, dal giudice o dall'autorità amministrativa competenti.

6. In caso di richiesta dell'azionista, il giudice competente può, qualora si accerti che gli interessi dell'azionista hanno subito un serio danno, ordinare l'acquisizione delle sue azioni da parte degli altri azionisti o della SPE stessa e il pagamento del prezzo delle azioni.

L'istanza al giudice è presentata entro 60 giorni di calendario dalla risoluzione degli azionisti di cui al paragrafo 3 o, in caso di mancata adozione di una risoluzione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione del recesso alla SPE da parte dell'azionista, entro 60 giorni di calendario dalla scadenza di tale periodo.

CAPO IV CAPITALE

ARTICOLO 19

Capitale sociale

1. Senza pregiudizio dell'articolo 42, il capitale della SPE è espresso in euro.

2. Il capitale della SPE è pienamente sottoscritto.

3. Non è necessario che le azioni della SPE siano pagate integralmente all'emissione.

4. Il capitale della SPE è di almeno 1 EUR.

Articolo 20

Corrispettivo per le azioni

1. Gli azionisti devono pagare il corrispettivo convenuto in contante o fornire il corrispettivo convenuto in natura conformemente all'atto costitutivo della SPE.

2. Salvo nel caso di una riduzione del capitale sociale, gli azionisti non possono essere sollevati dall'obbligo di pagare o fornire il corrispettivo convenuto.

3. Senza pregiudizio dei paragrafi 1 e 2, la responsabilità degli azionisti per il corrispettivo pagato o fornito è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 21

Distribuzioni

1. Senza pregiudizio dell'articolo 24, la SPE può, sulla base di una proposta dell'organo di gestione, compiere una distribuzione agli azionisti purché, dopo tale distribuzione, le attività della SPE coprano pienamente le sue passività. La SPE non può distribuire le riserve che non possono essere distribuite conformemente al suo atto costitutivo.

2. Se l'atto costitutivo lo richiede, l'organo di gestione della SPE, oltre a conformarsi al paragrafo 1, firma una dichiarazione, nel seguito "certificato di solvibilità", prima di una distribuzione, certificando che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti mano a mano che giungono a scadenza, nel quadro della normale attività operativa, entro un anno dalla data della distribuzione. Il certificato di solvibilità viene fornito agli azionisti prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione di cui all'articolo 27.

Il certificato di solvibilità è oggetto di pubblicità.

Articolo 22

Recupero delle distribuzioni

Qualsiasi azionista che abbia ricevuto distribuzioni compiute in violazione dell'articolo 21 deve restituire tali distribuzioni alla SPE purché la SPE dimostri che l'azionista era a conoscenza o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza delle irregolarità.

Articolo 23

Azioni proprie

1. La SPE non sottoscrive, né direttamente né indirettamente, le proprie azioni.

2. In caso di acquisizione di azioni proprie da parte della SPE, gli articoli 21 e 22 si applicano mutatis mutandis . Le azioni non possono essere acquistate dalla SPE a meno che non siano pienamente pagate. La SPE avrà sempre almeno un'azione emessa.

3. Il diritto di voto ed altri diritti non pecuniari collegati alle azioni proprie della SPE sono sospesi mentre la SPE è il proprietario registrato delle proprie azioni.

4. Se la SPE cancella le azioni proprie, il suo capitale sociale è ridotto di conseguenza.

5. Le azioni acquistate dalla SPE in violazione del presente regolamento o dell'atto costitutivo sono vendute o cancellate entro un anno dalla loro acquisizione.

6. Fermo restando il paragrafo 5 e l'atto costitutivo della SPE, la cancellazione delle azioni è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

7. Il presente articolo si applica mutatis mutandis a qualsiasi azione acquistata da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della SPE.

Articolo 24

Riduzione del capitale

1. In caso di riduzione del capitale sociale della SPE, gli articoli 21 e 22 si applicano mutatis mutandis .

2. Dopo la pubblicazione della risoluzione degli azionisti di ridurre il capitale della SPE, i creditori i cui crediti sono precedenti alla pubblicazione della risoluzione hanno il diritto di rivolgersi al giudice competente affinché ordini alla SPE di fornire loro garanzie adeguate.

L'istanza è presentata entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione della risoluzione.

3. Il giudice può ordinare alla SPE di fornire garanzie solo se il creditore dimostra in modo credibile che, a causa della riduzione del capitale, la capacità della SPE di onorare i suoi crediti è a rischio e che la SPE non ha fornito garanzie adeguate.

4. Una riduzione del capitale acquista efficacia come segue:

47. se la SPE non ha creditori al momento dell'adozione della risoluzione, alla sua adozione;

48. se la SPE ha creditori al momento in cui la risoluzione viene adottata e nessun creditore ha presentato domanda entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione della risoluzione degli azionisti, il trentunesimo giorno di calendario successivo a tale pubblicazione;

49. se la SPE ha creditori al momento in cui viene adottata la risoluzione e un creditore presenta una domanda entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione della risoluzione degli azionisti, il primo giorno in cui la SPE si è conformata a tutti gli ordini del giudice competente di fornire garanzie adeguate o, se precedente, il primo giorno in cui il giudice ha determinato, in relazione a tutte le domande, che la SPE non è tenuta a fornire alcuna garanzia.

5. Se la finalità di una riduzione del capitale è compensare le perdite sostenute dalla SPE, l'importo ridotto può essere utilizzato solo a tal fine e non è distribuito agli azionisti.

6. La riduzione di capitale è oggetto di pubblicità.

7. In caso di riduzione del capitale, è garantita la parità di trattamento degli azionisti che si trovano nella stessa posizione.

Articolo 25 Conti

1. Una SPE è soggetta agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

2. L'organo di gestione tiene la contabilità della SPE. La contabilità della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

CAPO V ORGANIZZAZIONE DELLA SPE

ARTICOLO 26 Disposizioni generali

1. La SPE ha un organo di gestione che è responsabile della gestione della SPE. L'organo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono agli azionisti.

2. Gli azionisti determinano l'organizzazione della SPE, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 27 Risoluzioni degli azionisti

1. Senza pregiudizio del paragrafo 2, almeno le questioni seguenti sono decise tramite risoluzione degli azionisti con una maggioranza definita nell'atto costitutivo della SPE:

50. cambiamento dei diritti collegati alle azioni;

51. esclusione di un azionista;

52. recesso di un azionista;

53. approvazione dei conti annuali;

54. distribuzione agli azionisti;

55. acquisizione di azioni proprie;

56. riscatto di azioni;

57. incremento del capitale sociale;

58. riduzione del capitale sociale;

59. nomina e revoca di amministratori e la durata del loro mandato;

60. nomina e revoca del revisore dei conti, se la SPE ne ha uno;

61. trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro;

62. trasformazione della SPE;

63. fusioni e scissioni;

64. scioglimento;

65. modifiche dell'atto costitutivo non riguardanti le materie di cui alle lettere da a) a o).

2. Le risoluzioni sulle materie indicate al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), l), m), n), o) e p) sono prese a maggioranza qualificata.

Ai fini del primo comma, la maggioranza qualificata non può essere inferiore ai due terzi dei diritti di voto totali collegati alle azioni emesse dalla SPE.

3. L'adozione di risoluzioni non richiede l'organizzazione di un'assemblea generale. L'organo di gestione fornisce a tutti gli azionisti le proposte di risoluzioni con le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione informata. Le risoluzioni sono registrate per iscritto. Copie delle decisioni adottate vengono inviate a ciascun azionista.

4. Le risoluzioni degli azionisti sono conformi al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE.

Il diritto degli azionisti di contestare le risoluzioni è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

5. Se la SPE ha un unico azionista, quest'ultimo esercita i diritti e adempie agli obblighi degli azionisti della SPE di cui al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE.

6. Le risoluzioni sulle materie di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pubblicità.

7. Le risoluzioni sono opponibili come segue:

66. nei confronti degli azionisti, dell'organo di gestione della SPE e del suo organo di sorveglianza, se esistente, alla data della loro adozione,

67. nei confronti dei terzi, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 28

Diritti di informazione degli azionisti

1. Gli azionisti hanno il diritto di essere debitamente informati e di porre domande all'organo di gestione in merito a risoluzioni, conti annuali ed altre questioni relative alle attività della SPE.

2. L'organo di gestione può negare l'accesso alle informazioni solo se, in caso contrario, potrebbe provocare gravi danni agli interessi della SPE.

Articolo 29

Diritto di richiedere una risoluzione e diritto di richiedere un esperto indipendente

1. Gli azionisti che detengono il 5% dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo di gestione di presentare agli azionisti una proposta di risoluzione.

La richiesta deve indicare le ragioni e specificare le questioni che dovrebbero essere oggetto di tale risoluzione.

Se la richiesta è rifiutata o se l'organo di gestione non presenta una proposta entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, gli azionisti interessati possono presentare una proposta di risoluzione agli azionisti sulle materie in questione.

2. In caso di sospetto di grave violazione della legge o dell'atto costitutivo della SPE, gli azionisti che detengono il 5% dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE hanno il diritto di richiedere al giudice o all'autorità amministrativa competente di nominare un esperto indipendente perché compia un'indagine e presenti una relazione sui risultati agli azionisti.

L'esperto può avere accesso ai documenti e alle registrazioni della SPE e può richiedere informazioni all'organo di gestione.

3. L'atto costitutivo può concedere i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 ai singoli azionisti o agli azionisti che detengono meno del 5% dei diritti di voto collegati alle azioni della SPE.

Articolo 30

Amministratori

1. Solo una persona fisica può essere un amministratore della SPE.

2. Una persona che opera come amministratore senza essere stato nominato formalmente è considerato un amministratore per quanto riguarda i doveri e le responsabilità cui quest'ultimo è soggetto.

3. Una persona che, in base alla legge nazionale, è interdetta dalla funzione di amministratore di una società a seguito di una decisione giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro non può diventare o svolgere la funzione di amministratore di una SPE.

4. L'interdizione di una persona che svolge la funzione di amministratore della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 31

Doveri e responsabilità generali degli amministratori

1. Un amministratore ha il dovere di agire nel migliore interesse della SPE. Egli agisce con la cura e la competenza che ci si può ragionevolmente attendere nella condotta degli affari sociali.

2. Gli amministratori hanno doveri nei confronti della SPE.

3. Fermo restando l'atto costitutivo della SPE, un amministratore evita qualsiasi situazione che si può ragionevolmente considerare dia origine ad un conflitto effettivo o potenziale tra i suoi interessi personali e quelli della SPE o tra i suoi obblighi nei confronti della SPE ed i suoi doveri nei confronti di qualsiasi altra persona giuridica o fisica.

4. Un amministratore della SPE è responsabile nei confronti della società per qualsiasi atto od omissione che configuri una violazione dei doveri che gli derivano dal presente regolamento, dall'atto costitutivo della SPE o da una risoluzione degli azionisti e che provochi perdite o danni alla SPE. Qualora tale violazione sia stata commessa da più di un amministratore, tutti gli amministratori interessati sono responsabili in solido.

5. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente regolamento, la responsabilità degli amministratori è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 32

Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano le direttive 78/660/CEE[26] e 83/349/CEE[27] del Consiglio.

Articolo 33

Rappresentanza della SPE nei confronti dei terzi

1. La SPE è rappresentata nei confronti dei terzi da uno o più amministratori. Gli atti compiuti dagli amministratori sono vincolanti per la SPE anche se esulano dal suo oggetto sociale.

2. L'atto costitutivo della SPE può prevedere che gli amministratori debbano esercitare congiuntamente il potere generale di rappresentanza. Qualsiasi altra limitazione dei poteri degli amministratori derivante dall'atto costitutivo, da una risoluzione degli azionisti o da una decisione dell'organo di gestione o di sorveglianza, se esistente, non può essere opposta a terzi anche se è stata oggetto di pubblicità.

3. Gli amministratori possono delegare il diritto di rappresentare la SPE conformemente all'atto costitutivo.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI

ARTICOLO 34 Disposizioni generali

1. La SPE è soggetta alle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha la propria sede legale, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

2. In caso di trasferimento della sede legale della SPE si applica l'articolo 38.

3. In caso di fusione transfrontaliera della SPE con una SPE o un'altra società registrata in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni delle leggi degli Stati membri che attuano la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[28].

CAPO VII TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SPE

ARTICOLO 35 Disposizioni generali

1. La sede legale della SPE può essere trasferita in un altro Stato membro conformemente al presente capo.

Il trasferimento della sede legale della SPE non determina lo scioglimento della SPE o qualsiasi sospensione o perdita della personalità giuridica della SPE, né influisce su alcun diritto od obbligo a titolo di qualsiasi contratto sottoscritto dalla SPE prima del trasferimento.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle SPE contro le quali sono stati avviati procedimenti per scioglimento, liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti o nei confronti delle quali le autorità competenti hanno adottato provvedimenti preventivi per evitare l'apertura di tali procedimenti.

3. Il trasferimento acquisisce efficacia alla data della registrazione della SPE nello Stato membro ospitante. Da tale data, per le questioni di cui all'articolo 4, secondo comma, la SPE è disciplinata dalla legge dello Stato membro ospitante.

4. Ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi avviati prima del trasferimento della sede legale, si considera che la SPE, successivamente alla registrazione di cui al paragrafo 3, ha sede legale nello Stato membro di origine.

Articolo 36 Procedura di trasferimento

1. L'organo di gestione della SPE che progetta il trasferimento redige una proposta di trasferimento che includa quanto meno le informazioni seguenti:

68. la denominazione della SPE e l'indirizzo della sua sede legale nello Stato membro di origine;

69. la denominazione della SPE e l'indirizzo della sede legale proposta nello Stato membro ospitante;

70. l'atto costitutivo proposto per la SPE nello Stato membro ospitante;

71. il calendario proposto per il trasferimento;

72. la data a partire dalla quale si propone di considerare che le operazioni della SPE siano state svolte a fini contabili nello Stato membro ospitante;

73. le conseguenze del trasferimento per i dipendenti e le misure proposte che li riguardano;

74. laddove appropriato, misure dettagliate in merito al trasferimento dell'amministrazione centrale o della sede operativa principale della SPE.

2. Almeno un mese prima dell'adozione della risoluzione degli azionisti di cui al paragrafo 4, l'organo di gestione della SPE:

75. presenta la proposta di trasferimento agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, quando non vi siano tali rappresentanti, ai dipendenti della SPE a fini di esame e la mette a disposizione dei creditori a fini di controllo;

76. rende pubblica la proposta di trasferimento.

3. L'organo di gestione della SPE redige una relazione per gli azionisti nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento.

Qualora l'organo di gestione riceva in tempo il parere dei rappresentanti dei dipendenti in merito al trasferimento, tale parere è presentato agli azionisti.

4. La proposta di trasferimento è presentata agli azionisti a fini di approvazione conformemente alle regole dell'atto costitutivo della SPE relative alla modifica dell'atto costitutivo.

5. Se la SPE è soggetta ad un regime di partecipazione dei dipendenti, gli azionisti possono riservarsi il diritto di subordinare l'attuazione del trasferimento all'espressa ratifica degli accordi relativi alla partecipazione dei dipendenti nello Stato membro ospitante.

6. La tutela degli eventuali azionisti di minoranza che si oppongano al trasferimento e dei creditori della SPE è disciplinata dalla legge dello Stato membro di origine.

Articolo 37 Controllo della legittimità del trasferimento

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente che controlli la legittimità del trasferimento verificandone la conformità con la procedura di cui all'articolo 36.

2. L'autorità competente dello Stato membro di origine verifica, senza ritardi indebiti, che gli obblighi di cui all'articolo 36 siano stati rispettati e, in tal caso, rilascia un attestato che conferma che tutte le formalità richieste nel quadro della procedura di trasferimento sono state espletate nello Stato membro di origine.

3. Entro un mese dal ricevimento dell'attestato di cui al paragrafo 2, la SPE presenta i seguenti documenti all'autorità competente dello Stato membro ospitante:

77. l'attestato di cui al paragrafo 2;

78. l'atto costitutivo proposto per la SPE nello Stato membro ospitante, quale approvato dagli azionisti;

79. la proposta di trasferimento approvata dagli azionisti.

Tali documenti sono considerati sufficienti per consentire la registrazione della SPE nello Stato membro ospitante.

4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante verifica, entro 14 giorni di calendario dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3, che le condizioni sostanziali e formali richieste per il trasferimento della sede legale siano rispettate e, in tal caso, adotta le misure necessarie per la registrazione della SPE.

5. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare di registrare la SPE soltanto se essa non soddisfa tutti i requisiti sostanziali e formali di cui al presente capo. La SPE è registrata quando ha assolto tutti gli obblighi di cui al presente capo.

6. Utilizzando il modulo di notifica di cui all'allegato II, l'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica, senza ritardi indebiti, la registrazione della SPE nello Stato membro ospitante all'autorità competente responsabile per la cancellazione della SPE dal registro dello Stato membro di origine.

La cancellazione dal registro avviene subito dopo che è stata ricevuta la notifica, non prima.

7. Le registrazioni nello Stato membro ospitante e le cancellazioni dal registro dello Stato membro di origine sono oggetto di pubblicità.

Articolo 38 Accordi per la partecipazione dei dipendenti

1. A partire dalla data di registrazione la SPE è soggetta alle eventuali regole in vigore nello Stato membro ospitante in materia di accordi per la partecipazione dei dipendenti.

2. Il paragrafo 1 non si applica se i dipendenti della SPE nello Stato membro di origine costituiscono almeno un terzo del numero totale dei dipendenti della SPE, incluse le controllate o succursali della SPE in qualsiasi Stato membro, e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

80. la legislazione dello Stato membro ospitante non prevede almeno lo stesso livello di partecipazione esistente nella SPE nello Stato membro di origine prima della sua registrazione nello Stato membro ospitante. Il livello di partecipazione dei dipendenti è misurato con riferimento alla proporzione di rappresentanti tra i membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di sorveglianza o dei loro comitati o del gruppo dirigente delle unità produttive della SPE soggette a rappresentanza del personale;

81. la legislazione dello Stato membro ospitante non conferisce ai dipendenti degli stabilimenti della SPE che sono situati in altri Stati membri lo stesso diritto ad esercitare i diritti di partecipazione di cui beneficiavano i dipendenti prima del trasferimento.

3. Quando è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), l'organo di gestione della SPE adotta quanto prima le misure necessarie, dopo la comunicazione della proposta di trasferimento, per avviare i negoziati con i rappresentanti dei dipendenti della SPE ai fini del raggiungimento di un accordo sulle modalità per la partecipazione dei dipendenti.

4. L'accordo tra l'organo di gestione della SPE e i rappresentanti dei dipendenti specifica:

82. il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

83. nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire accordi per la partecipazione dei dipendenti nella SPE dopo il trasferimento, il merito di tali accordi compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di sorveglianza della SPE che i dipendenti saranno autorizzati ad eleggere, nominare, raccomandare o alla cui nomina potranno opporsi, le procedure per tale elezione, nomina, raccomandazione o opposizione da parte dei dipendenti, nonché i loro diritti;

84. la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

5. I negoziati sono limitati ad un periodo di sei mesi. Le parti possono accettare di estendere i negoziati oltre questo periodo per un periodo aggiuntivo di sei mesi. I negoziati sono altrimenti disciplinati dalla legge dello Stato membro di origine.

6. In assenza di accordo, sono mantenute le disposizioni di partecipazione esistenti nello Stato membro di origine.

CAPO VIII RISTRUTTURAZIONE, SCIOGLIMENTO E NULLITÀ

ARTICOLO 39

Ristrutturazione

La trasformazione, la fusione e la scissione della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 40

Scioglimento

1. La SPE è sciolta nelle circostanze seguenti:

85. alla scadenza del periodo per il quale è stata costituita;

86. a seguito di una risoluzione degli azionisti;

87. nei casi previsti dal diritto nazionale applicabile.

2. Lo scioglimento è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

3. La liquidazione, l'insolvenza, la sospensione dei pagamenti e procedure analoghe sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile e dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio[29].

4. Lo scioglimento della SPE è oggetto di pubblicità.

Articolo 41 Nullità

La nullità della SPE è disciplinata dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b), c) e e), salvo il riferimento di cui alla lettera c) all'oggetto sociale della società, e l'articolo 12 della direttiva 68/151/CEE.

CAPO IX DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE E TRANSITORIE

ARTICOLO 42

Uso della moneta nazionale

1. Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. La SPE può altresì esprimere il suo capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la registrazione della SPE.

2. La SPE può preparare e pubblicare in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tuttavia tali Stati membri possono altresì richiedere alle SPE di preparare e pubblicare i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati nella moneta nazionale conformemente al diritto nazionale applicabile.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 43

Applicazione effettiva

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Articolo 44

Sanzioni

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2010 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 45

Notifica della forma nazionale di società a responsabilità limitata avente carattere chiuso

Gli Stati membri notificano alla Commissione la forma nazionale di società a responsabilità limitata avente carattere chiuso di cui all'articolo 4, secondo comma, entro il 1° luglio 2010.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 46

Obblighi delle autorità responsabili dei registri

1. Le autorità responsabili del registro di cui all'articolo 9, paragrafo 1, notificano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno la denominazione, la sede legale e il numero di registrazione delle SPE iscritte nel registro e da esso cancellate nell'anno precedente, nonché il numero totale delle SPE registrate.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per garantire che i documenti e i dati delle SPE di cui all'articolo 10, paragrafo 2 siano accessibili anche tramite i registri di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 47

Riesame

Entro il 30 giugno 2015 la Commissione esamina l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

L'atto costitutivo della SPE disciplina quanto meno i seguenti punti:

Capo II – Formazione

- la denominazione della SPE,

- i nominativi e gli indirizzi degli azionisti fondatori della SPE ed il valore nominale o contabile delle azioni da loro detenute,

- il capitale iniziale della SPE,

Capo III - Azioni

- se sia consentita la suddivisione, il consolidamento o la ridenominazione delle azioni ed eventuali obblighi applicabili,

- i diritti pecuniari e non pecuniari e gli obblighi collegati alle azioni (categorie di azioni), in particolare

- a) la partecipazione alle attività e agli utili della società, se del caso,

- b) i voti collegati alle azioni, se del caso,

- la procedura per concordare qualsiasi variazione dei diritti e degli obblighi collegati alle azioni (categorie di azioni) e, fermo restando l'articolo 14, paragrafo 3, la maggioranza dei diritti di voto richiesta,

- eventuali diritti di prelazione sull'emissione o sulla cessione di azioni ed i requisiti eventualmente applicabili,

- quando la cessione di azioni è ristretta o vietata, i dettagli della restrizione o del divieto, in particolare la forma, il limite di tempo, la procedura applicabile e le regole applicabili in caso di decesso o scioglimento di un azionista,

- quando è richiesta l'approvazione della cessione di azioni da parte della SPE o degli azionisti o sono previsti altri diritti per gli azionisti o per la SPE sulla cessione di azioni (ad esempio il diritto di prelazione), un termine entro il quale la decisione deve essere notificata al cedente,

- se, in aggiunta all'articolo 17, gli azionisti abbiano il diritto di richiedere agli altri azionisti di vendere le loro azioni ed eventuali requisiti applicabili,

- se, in aggiunta all'articolo 18, gli azionisti abbiano il diritto di vendere le loro azioni ad altri azionisti o alla SPE, i quali sono obbligati ad acquistare tali azioni, e i requisiti applicabili,

Capo IV – Capitale

- l'esercizio finanziario della SPE e come può essere cambiato,

- se la SPE sia tenuta a costituire riserve e, in caso affermativo, il tipo di riserva, le circostanze in cui deve essere costituita e se sia distribuibile,

- se il corrispettivo in natura debba essere valutato da un esperto indipendente ed eventuali formalità che debbano essere rispettate,

- il momento in cui occorre procedere al pagamento o alla prestazione del corrispettivo ed eventuali condizioni relative a tale pagamento o prestazione,

- se la SPE possa fornire o meno assistenza finanziaria, in particolare anticipare fondi, fornire prestiti o garanzie ai fini dell'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo,

- se possano essere versati dividendi intermedi ed eventuali requisiti applicabili,

- se l'organo di gestione sia tenuto a firmare un certificato di solvibilità prima di una distribuzione ed i requisiti applicabili,

- la procedura che la SPE deve seguire per recuperare qualsiasi distribuzione illegittima,

- se sia consentita l'acquisizione di azioni proprie e, in caso affermativo, la procedura da seguire, comprese le condizioni alle quali possono essere detenute, cedute o cancellate le azioni,

- la procedura per aumentare, ridurre o modificare in altro modo il capitale sociale ed eventuali requisiti applicabili,

Capo V - Organizzazione della SPE

- il metodo di adozione delle risoluzioni degli azionisti,

- ferme restando le disposizioni del presente regolamento, la maggioranza richiesta per adottare le risoluzioni degli azionisti,

- le risoluzioni che gli azionisti devono adottare, in aggiunta a quelle elencate all'articolo 27, paragrafo 1, il quorum e la maggioranza di diritti di voto richiesta,

- fermi restando gli articoli 21, 27 e 29, le regole inerenti alla proposta di risoluzioni,

- il periodo di tempo e le modalità con le quali gli azionisti devono essere informati in merito alle proposte di risoluzioni degli azionisti e alle assemblee generali, se l'atto costitutivo le prevede,

- le modalità con le quali gli azionisti ottengono il testo di qualsiasi proposta di risoluzione degli azionisti e qualsiasi altro documento preparatorio in relazione all'adozione di una risoluzione,

- le modalità con le quali copie di una risoluzione adottata sono messe a disposizione degli azionisti,

- quando l'atto costitutivo prevede l'adozione di alcune o tutte le risoluzioni in un'assemblea generale, le modalità di convocazione dell'assemblea generale, i metodi di lavoro e le regole del voto per delega,

- la procedura e i limiti di tempo entro i quali la SPE deve rispondere alle richieste di informazione degli azionisti, dare accesso ai documenti della SPE e notificare le risoluzioni che sono state adottate dagli azionisti,

- se l'organo di gestione della SPE sia composto da uno o più amministratori responsabili della gestione, un consiglio di gestione (sistema dualistico) o un consiglio di amministrazione (sistema monistico),

- in caso di esistenza di un consiglio di amministrazione (sistema monistico), la sua composizione e organizzazione,

- in caso di esistenza di un consiglio di gestione (sistema dualistico), la sua composizione e organizzazione,

- in caso di esistenza di un consiglio di gestione (sistema dualistico) o uno o più amministratori responsabili della gestione, se la SPE abbia un organo di sorveglianza e, in caso affermativo, la sua composizione e organizzazione e la sua relazione con l'organo di gestione,

- eventuali criteri di ammissibilità degli amministratori,

- la procedura per nominare e revocare gli amministratori,

- se la SPE abbia un revisore dei conti e, quando l'atto costitutivo prevede che la SPE debba avere un revisore, la procedura per la sua nomina, la sua revoca e le sue dimissioni,

- eventuali doveri specifici degli amministratori diversi da quelli menzionati nel presente regolamento,

- se possano essere autorizzate situazioni in cui vi sia un conflitto di interessi effettivo o potenziale in capo ad un amministratore e, in caso affermativo, l'indicazione di chi potrebbe autorizzare tale conflitto nonché i requisiti e le procedure applicabili per l'autorizzazione di tale conflitto,

- se le operazioni con parti correlate di cui all'articolo 32 debbano essere autorizzate e i requisiti applicabili,

- le regole sulla rappresentanza della SPE da parte dell'organo di gestione, in particolare se gli amministratori abbiano il diritto di rappresentare la SPE congiuntamente o separatamente e qualsiasi delega di tale diritto,

- le regole in merito alla delega di qualsiasi potere di gestione ad un'altra persona.

ALLEGATO II

MODULO DI NOTIFICA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SPE

NOTIFICA

relativa alla registrazione del trasferimento della sede legale di una Società privata europea (SPE)

[Denominazione e indirizzo del nuovo registro/autorità competente]

informa

[Denominazione e indirizzo del precedente registro/autorità competente]

che è stato registrato il seguente trasferimento della sede legale della seguente SPE:

[Denominazione della SPE]

[Nuova sede legale della SPE]

[Nuovo numero di iscrizione nel registro]

[Data di registrazione del trasferimento]

Conformemente al regolamento …. relativo allo statuto della Società privata europea, la seguente SPE deve essere cancellata dal precedente registro al momento del ricevimento della presente notifica:

[Denominazione della SPE]

[Precedente sede legale della SPE]

[Precedente numero di iscrizione nel registro]

Fatto a …, il [].

Firmato

[1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo" – COM(2007) 724 del 20.11.2007.

[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008", COM(2007) 640.

[3] Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225 del 22.9.1990, pag. 6).

[4] Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1).

[5] Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

[6] Parere del Comitato economico e sociale "L'accesso delle PMI ad uno statuto di diritto europeo" (GU C 125 del 27.5.2002, pag. 19).

[7] COM (2003) 284.

[8] http://ec.europa.eu/internal_market/company/consultation/index_en.htm

[9] Relazione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sullo statuto della Società privata europea (2006/2013(INI)), A6-0434/2006 finale.

[10] Risoluzione del Parlamento europeo sulla Società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario (B6-0399/07).

[11] Consultazione: http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_en.htm EBTP: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2007_en.htm

[12] http://ec.europa.eu/internal_market/company/advisory/index_en.htm

[13] Indagine dell'osservatorio delle PMI europee (Flash Eurobarometro n. 196), svolta da Gallup Organisation Hungary su richiesta della DG Imprese e industria, presentata in occasione della Giornata d'azione per le PMI organizzata da BusinessEurope il 21 novembre 2007.http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageId=496

[14] C-212/97.

[15] GU C […] del […], pag. […].

[16] GU C […] del […], pag. […].

[17] GU C […] del […], pag. […].

[18] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[19] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

[20] GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/109/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 416).

[21] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

[22] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

[23] GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

[24] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

[25] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

[26] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[27] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

[28] GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

[29] GU L 160 del 30.06.2000, pag. 1.

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