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Document 52007DC0039

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca

/* COM/2007/0039 def. */

52007DC0039

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca /* COM/2007/0039 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.2.2007

COM(2007) 39 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca

Indice

1. Obiettivo della presente comunicazione 3

2. Definizione della capacità di pesca e dello sforzo di pesca 3

2.1. Capacità di pesca 3

2.2. Sforzo di pesca 3

3. Quantificazione della capacità di pesca 4

3.1. Indicatori della capacità di pesca basati sulle caratteristiche del peschereccio 4

3.1.1. Stazza di un peschereccio 4

3.1.2. Potenza di un peschereccio 5

3.1.3. Altri indicatori della capacità di pesca basati sulle caratteristiche del peschereccio 6

3.2. Indicatori della capacità di pesca basati sugli attrezzi da pesca 6

3.2.1. Tipo e dimensioni degli attrezzi da pesca. Efficacia e selettività 6

3.2.2. Indicatori della capacità di pesca per le reti da traino 7

3.2.3. Indicatori della capacità di pesca per i palangari 7

3.2.4. Indicatori della capacità di pesca per le sciabiche 7

3.2.5. Indicatori della capacità di pesca per le nasse 8

3.2.6. Indicatori della capacità di pesca per le reti da posta e i tramagli 8

3.2.7. Controllo ed applicazione 8

4. Progresso tecnico 8

5. Attività di pesca 9

5.1. Definizione dell'attività di pesca 9

5.2. Registrazione e controllo dell'attività di pesca; giornale di bordo 10

6. Prospettive future 10

7. Conclusioni 12

Obiettivo della presente comunicazione

L'adeguamento della capacità delle flotte alle possibilità di pesca esistenti e la limitazione dello sforzo di pesca ove necessario per la conservazione degli stock ittici sono strumenti fondamentali di gestione della politica comune della pesca.

L'obiettivo della presente comunicazione è avviare un dibattito sulla modalità più appropriata di quantificare la capacità e lo sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

Definizione della capacità di pesca e dello sforzo di pesca

Capacità di pesca

La capacità di pesca è definita come la capacità di un peschereccio o di un gruppo di pescherecci di catturare pesci[1]. Esistono due approcci per quantificare la capacità.

Secondo l'approccio economico, la capacità di un peschereccio o di un gruppo di pescherecci equivale alla loro produzione ( output ) massima, ossia al quantitativo massimo di pesce che possono catturare in un determinato periodo di tempo, purché i pescherecci siano utilizzati a pieno rendimento e gli stock si mantengano in buone condizioni.

Secondo l'altro approccio, generalmente adottato per la gestione della pesca, la quantificazione della capacità di pesca si fonda sul "potenziale" di apporto ( input ) delle flotte alla pesca considerata, valutato in termini di mortalità per pesca. Tale quantificazione dell’apporto potenziale massimo può essere basata sulle caratteristiche del peschereccio o degli attrezzi da pesca, che possono ugualmente essere considerate parametri della capacità di pesca.

Nell'ambito della politica comune della pesca la capacità di pesca è stata finora quantificata sulla base delle caratteristiche del peschereccio. Questo approccio risale ai primi programmi di orientamento pluriennali, adottati all'inizio degli anni ottanta. Gli indicatori della capacità di pesca allora scelti erano la stazza e la potenza motrice del peschereccio; questi sono stati inclusi nel regolamento di base relativo alla politica comune della pesca[2], che prevede anche la possibilità di determinare la capacità di pesca in funzione del numero e/o delle dimensioni degli attrezzi da pesca.

Sforzo di pesca

La normativa comunitaria definisce lo sforzo di pesca di un peschereccio come il prodotto della sua capacità e della sua attività. Per un gruppo di pescherecci è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo.

Si può pensare allo sforzo di pesca come ad un apporto di energia, in cui la capacità rappresenta la potenza e l'attività il periodo durante il quale la potenza è utilizzata. Questa formula è particolarmente semplice quando la capacità è definita come potenza del peschereccio (cfr. 3.1.2).

Quantificazione della capacità di pesca

Indicatori della capacità di pesca basati sulle caratteristiche del peschereccio

È prassi comune quantificare la capacità sulla base delle caratteristiche del peschereccio. Si tratta di un metodo semplice e relativamente facile da applicare, almeno per quanto riguarda la stazza. La stazza e la potenza sono i due indicatori usati più comunemente, anche se esistono alternative.

Stazza di un peschereccio

La stazza di un peschereccio è una funzione di tutto o parte del suo volume dello spazio chiuso. Per calcolare la stazza di un peschereccio esistono metodi diversi, che differiscono sostanzialmente rispetto ai volumi presi in conto nel calcolo.

Nei primi tempi della PCP gli Stati membri applicavano norme differenti per misurare la stazza. Solo le navi di lunghezza superiore a 24 m che operavano in acque internazionali erano misurate con un sistema comune in tutta la Comunità, in quanto erano soggette alla Convenzione di Londra[3].

Nel 1994 il Consiglio ha adottato la definizione di stazza attualmente applicata a tutte le navi da pesca comunitarie[4]. Per navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 m la stazza è calcolata in funzione del volume dello spazio chiuso definito nella Convenzione di Londra, mentre per navi di lunghezza inferiore a 15 m il volume totale dello spazio chiuso è sostituito da una stima del volume dello scafo (una funzione della sua lunghezza, larghezza e profondità).

Dalla fine del 2003 tutte le navi da pesca comunitarie sono misurate secondo una definizione comune di stazza. Si tratta di un progresso importante per la PCP. Talvolta, tuttavia, dei pescatori chiedono che determinati spazi della nave non siano considerati ai fini del calcolo della stazza o del piano di entrata/uscita[5]. Secondo la Commissione, accettare queste richieste rappresenterebbe un regresso che pregiudicherebbe le attuali misure di gestione della capacità. In passato la stazza era misurata in modi diversi negli Stati membri, ma l'elemento comune a tutti era l'esclusione dal calcolo di determinati spazi. Questo complicava il sistema e incoraggiava gli interessati a presentare dichiarazioni erronee con riguardo all'uso degli spazi allo scopo di sostituire navi vecchie con navi più grandi.

L'esperienza dimostra che la definizione attuale di stazza è soddisfacente e quindi non si prevede di modificarla in modo sostanziale.

Ciononostante, leggeri miglioramenti potrebbero ancora essere apportati all'applicazione della norma comunitaria di misura della stazza; si tratterebbe ad esempio di indicare la precisione richiesta per calcolare la stazza lorda o di definire il modo di calcolare il volume in casi particolari, come ad esempio i catamarani di lunghezza inferiore a 15 m.

Le disposizioni attualmente vigenti sono contenute in tre testi giuridici: il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 3259/94 del Consiglio, che modifica il primo, e la decisione di esecuzione 95/84/CE della Commissione. A fini di semplificazione della normativa comunitaria la Commissione proporrà, in sostituzione dei testi attualmente in vigore, un nuovo regolamento del Consiglio consolidato che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

Potenza di un peschereccio

La potenza di un peschereccio è definita dalla normativa comunitaria[6] come la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave. Secondo la normativa comunitaria, pertanto, la potenza di un peschereccio corrisponde alla sua potenza propulsiva.

Le navi utilizzano inoltre quella che è generalmente definita "potenza ausiliaria". Per potenza ausiliaria si intende la potenza totale installata a bordo non inclusa nella definizione di potenza propulsiva. La potenza ausiliaria permette di far funzionare le attrezzature associate alla propulsione (pompe, timone, ecc.), le attrezzature necessarie per le operazioni di pesca e quelle per la trasformazione e la conservazione del pesce, gli impianti destinati all'alloggio (elettricità, riscaldamento, cucina) e le attrezzature elettroniche per la pesca o la navigazione.

La potenza ausiliaria rappresenta ormai una percentuale significativa della potenza totale di un peschereccio, soprattutto per i pescherecci da traino. La maggiore potenza ausiliaria consente infatti l'utilizzo di reti più grandi e rende possibile pescare a maggiori profondità. Per questi motivi la Commissione proporrà agli Stati membri di inserire la potenza ausiliaria nella definizione della capacità di pesca.

L'attuale sistema di misurazione e certificazione della potenza motrice presenta gravi lacune. Un motore può infatti essere certificato con una potenza di gran lunga inferiore alla sua potenza massima continua. La riduzione della potenza del motore (detaratura) è generalmente ottenuta intervenendo sulla regolazione dell'iniezione di carburante al momento della certificazione del motore. Poiché tali interventi sono facilmente neutralizzati, è praticamente impossibile monitorare o verificare la potenza erogata effettiva una volta che il motore è installato a bordo.

La Commissione sta lavorando ad un nuovo sistema di certificazione della potenza motrice atto a garantire che la potenza certificata corrisponda alla potenza massima continua effettiva; motori simili dovrebbero pertanto ricevere potenze nominali simili.

Si tratta di una questione tecnicamente complessa che non può essere risolta senza la collaborazione dei fabbricanti di motori, delle società di classificazione e delle amministrazioni responsabili delle procedure di certificazione negli Stati membri.

L'attuazione di un nuovo sistema di certificazione della potenza motrice necessita di nuove disposizioni giuridiche, che sostituiranno l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio. Le nuove disposizioni devono inoltre prevedere che la potenza ausiliaria rientri nell'ambito della definizione di capacità. La Commissione intende basare la certificazione della potenza motrice sul certificato esistente relativo alle emissioni di ossidi di azoto rilasciato ai sensi dell'allegato IV della convenzione MARPOL[7], ma tale soluzione deve formare oggetto di valutazioni tecniche supplementari.

Altri indicatori della capacità di pesca basati sulle caratteristiche del peschereccio

È possibile utilizzare altri indicatori di capacità basati sulle caratteristiche del peschereccio, anche se questi non sembrano offrire vantaggi particolari rispetto alla stazza e alla potenza.

Il volume delle stive per il pesce è talvolta utilizzato come indicatore della capacità di carico di un peschereccio. Per la pesca demersale questo indicatore sembra essere largamente irrilevante, in quanto le stive vengono raramente riempite. I pescherecci con reti da traino pelagiche e con reti a circuizione, invece, devono spesso ridurre la durata delle loro bordate a causa delle dimensioni delle stive. Questo indicatore è tuttavia strettamente correlato al volume della nave (ossia alla stazza GT) ed è difficilmente controllabile.

Anche la capacità di congelamento può essere considerata un valido indicatore di capacità. Per capacità di congelamento si intende la massa di pesce che può essere congelata per unità di tempo; per certi tipi di pesca essa costituisce un fattore di limitazione. La capacità di congelamento sarebbe tuttavia molto difficile da certificare e da controllare. In sostituzione si potrebbe utilizzare la potenza ausiliaria, in quanto i processi di congelamento e refrigerazione consumano molta energia; questo sarebbe un altro elemento a favore dell'inclusione della potenza ausiliaria nel calcolo della capacità dei pescherecci.

La potenza di traino è stata proposta come un indicatore idoneo per i pescherecci da traino. Essa è definita come la forza massima di trazione esercitata da una nave rispetto a un punto fisso. La potenza di traino ha sempre rappresentato un valore contrattuale per i rimorchiatori (e spesso per i pescherecci da traino) ed esistono metodi normalizzati per misurarla. L'applicazione di tali metodi è tuttavia costosa e risentirebbe dello stesso problema di sottodichiarazione riscontrato per la potenza motrice; se il motore è detarato, anche la potenza di traino risulta infatti inferiore.

Indicatori della capacità di pesca basati sugli attrezzi da pesca

Tipo e dimensioni degli attrezzi da pesca. Efficacia e selettività

Le caratteristiche, e soprattutto le dimensioni, degli attrezzi da pesca possono essere considerate rappresentative del potenziale di mortalità per pesca che un peschereccio può generare. Se si conoscono il tipo e le dimensioni degli attrezzi da pesca che i pescatori sono autorizzati ad usare per un determinato tipo di pesca, risulta più facile quantificare la capacità di pesca sulla base di questi dati.

Efficacia e selettività

Non esiste una distinzione netta fra le caratteristiche di un attrezzo da pesca che incidono sulla sua efficacia (capacità di cattura generale) e quelle che influiscono sulla sua selettività (capacità di discriminare fra diverse specie o dimensioni di pesci). La Commissione intenderebbe proporre che il tipo e le dimensioni degli attrezzi da pesca siano considerati fattori di efficacia, che pertanto incidono sulla capacità di pesca, mentre alcune caratteristiche degli attrezzi da pesca, quali le dimensioni delle maglie o i dispositivi di separazione, siano considerati fattori di selettività. Nonostante questo approccio sia riduttivo, è utile per distinguere le misure di gestione intese a limitare la capacità da quelle finalizzate a migliorare la selettività.

La Commissione ne terrà conto nella redazione delle prossime proposte di legge nei settori della gestione della capacità e delle misure tecniche di conservazione degli stock.

Tipo di attrezzi da pesca

Ai fini della quantificazione della capacità di pesca sulla base degli attrezzi da pesca può essere utile classificare gli attrezzi in due gruppi, distinguendo fra quelli che restano attaccati al peschereccio e gli altri. Se gli attrezzi da pesca restano attaccati al peschereccio, il tempo di pesca può essere stimato sulla base del periodo che il peschereccio trascorre in mare. È il caso delle reti da traino e delle sciabiche nonché di alcuni tipi di palangari. Se gli attrezzi da pesca sono lasciati sui fondali di pesca mentre il peschereccio cala altri attrezzi o rientra al porto, la misurazione del tempo o dell'attività di pesca può essere indipendente dal periodo trascorso in mare e pertanto più difficile da misurare. Questo è il caso delle reti da posta fisse, dei tramagli o delle nasse.

Indicatori della capacità di pesca per le reti da traino

La pesca a strascico consiste essenzialmente nel filtrare l'acqua attraverso la rete. Considerando una velocità di strascico ottimale in funzione della specie bersaglio, l'apertura in superficie della rete, misurata in metri quadrati (m2), permette di quantificare la capacità di pesca con precisione ragionevole.

Anche la pesca con reti da traino demersali e pelagiche potrebbe essere caratterizzata dall'apertura in superficie sopra descritta. Le sfogliare possono essere caratterizzate dalla lunghezza dell'asta, che determina la superficie dell'apertura di questo tipo di rete da traino.

Indicatori della capacità di pesca per i palangari

La capacità di pesca dei palangari può essere quantificata in base al numero di ami o, qualora essi siano disposti a intervalli regolari, alla lunghezza del trave.

Indicatori della capacità di pesca per le sciabiche

La capacità delle sciabiche può essere caratterizzata dalla lunghezza totale della rete, in quanto la sua profondità dipende dalla specie bersaglio. Occorre prestare particolare attenzione qualora vengano impiegati dispositivi di concentrazione dei pesci, che possono incrementare la capacità in misura difficile da quantificare. Le sciabiche sono sempre attaccate al peschereccio.

Indicatori della capacità di pesca per le nasse

Nel caso della pesca con nasse la capacità può essere quantificata in base al numero e alle dimensioni delle nasse stesse. Le altre caratteristiche delle nasse, quali la forma, le dimensioni delle aperture e talune specifiche dei materiali utilizzati, dipendono essenzialmente dal tipo di pesca considerato e potrebbero rientrare fra le misure tecniche.

Indicatori della capacità di pesca per le reti da posta e i tramagli

La capacità di pesca di queste reti dipende direttamente dalle loro dimensioni, pertanto il numero delle reti e la loro lunghezza e profondità costituirebbero indicatori di capacità adeguati. In alternativa si potrebbe utilizzare la superficie coperta da ciascuna rete. Le dimensioni delle maglie e le altre caratteristiche rientrano tra le misure tecniche.

Controllo ed applicazione

È comunemente ritenuto che un sistema di gestione della capacità o dello sforzo basato su indicatori legati agli attrezzi da pesca sarebbe più difficile da controllare e da applicare rispetto a un sistema basato sulle caratteristiche dei pescherecci. Perché un tale sistema possa funzionare efficacemente è indispensabile un forte impegno alla sua applicazione da parte delle autorità e delle parti interessate. Questo sarebbe possibile solo in una zona di pesca ben delimitata e per un gruppo di pescherecci ben definito che, in condizioni ideali, godrebbe di accesso esclusivo alla pesca.

Progresso tecnico

Uno dei principali inconvenienti dell'utilizzo degli indicatori della capacità di pesca basati sulle caratteristiche dei pescherecci è il fatto che non permettono di tener conto facilmente degli effetti dei progressi tecnici.

È generalmente ammesso che un peschereccio all'avanguardia dal punto di vista tecnologico peschi oggi quantitativi di gran lunga superiori rispetto a quelli pescati trent'anni fa da un peschereccio di stazza equivalente. Questo scarto è tuttavia difficilmente quantificabile. Secondo alcuni studi, i miglioramenti tecnologici avrebbero consentito incrementi annui di produttività compresi fra l'1 e il 3%[8], o addirittura superiori per alcuni tipi di pesca. Fra i progressi tecnologici che hanno contribuito a tale incremento della capacità di pesca effettiva si possono citare i seguenti.

- L’impiego di eliche a passo controllabile o di ugelli non incrementa la potenza del peschereccio quale definita dalla normativa comunitaria, ma aumenta l’efficienza con cui tale potenza è utilizzata. La stessa potenza motrice può produrre una maggiore forza di traino o una maggiore velocità di navigazione.

- I dispositivi elettronici, quali gli strumenti per la localizzazione del pesce o per il controllo della posizione degli attrezzi da pesca, sono un esempio di miglioramento dell’efficienza dei pescherecci che non può essere rappresentato da un parametro misurabile. Lo stesso vale per i dispositivi elettronici che controllano la posizione delle reti da traino e ne rendono l’uso molto più efficiente.

- Un altro esempio è il ricorso a dati satellitari per determinare la probabile localizzazione degli stock di tonno. Questa tecnica consente alle tonniere di ridurre il tempo di ricerca a vantaggio del tempo di pesca, aumentando così le catture per bordata.

- Apparecchiature di coperta più potenti consentono a una nave di calare e tirare la rete più volte al giorno, aumentando così le catture effettive, mentre le sue dimensioni, la potenza propulsiva e il numero di giorni di pesca restano invariati.

- La concezione delle reti da traino è stata migliorata in vari modi per ridurre la forza necessaria a trainarle. L’utilizzo di materiali più robusti consente di avere fibre più sottili, così che la rete offre meno resistenza quando si muove nell’acqua. Anche il disegno idrodinamico delle porte e della forma della rete è stato migliorato per ridurre la resistenza, consentendo a una nave di trainare una rete più grande in rapporto alle proprie dimensioni.

L’effetto dei miglioramenti tecnologici sulla capacità di pesca rappresenta probabilmente una questione troppo complessa per essere integrata esplicitamente nelle misure di gestione della pesca. La gestione della capacità di pesca in base al tipo e alle dimensioni degli attrezzi da pesca presenta il vantaggio di evitare in parte questa difficoltà stabilendo limitazioni a livello degli attrezzi da pesca.

Normalizzazione e progressi tecnologici

La quantificazione e la limitazione della capacità di pesca e dello sforzo di pesca in base alle caratteristiche degli attrezzi da pesca comporta un certo livello di normalizzazione dei tipi e delle dimensioni degli attrezzi nonché di altre caratteristiche, quali le dimensioni delle maglie o la forma dell'amo. Questa normalizzazione può ostacolare i progressi tecnici e, di conseguenza, ripercuotersi sull'efficacia degli attrezzi.

Attività di pesca

Definizione dell'attività di pesca

Per attività di pesca si intende il tempo in cui la capacità di pesca di una nave è effettiva. Nella normativa comunitaria l'attività di pesca è riferita all'attività del peschereccio ed è misurata in giorni. Per alcuni tipi di pesca, tuttavia, essa potrebbe essere definita più precisamente in funzione del tempo in cui gli attrezzi da pesca sono impiegati.

Attività del peschereccio

Tale concetto si applica attualmente ai piani di ricostituzione del merluzzo bianco e del nasello nonché all'allegato II del regolamento del 2006 sui TAC e i contingenti, secondo i quali l'attività del peschereccio è costituita dai giorni in cui esso si trova nella zona e fuori dal porto. Il concetto si applica ugualmente al calcolo dello sforzo di pesca nel regime relativo alle acque occidentali[9], in cui l'attività è definita come il tempo trascorso in una zona ben determinata. Per i pescherecci il cui porto di attracco è situato in prossimità delle loro zone di pesca le due definizioni che precedono sono equivalenti.

Oltre alla definizione di cui sopra, le disposizioni regolamentari relative all'attività di pesca devono stabilire chiaramente come calcolare il numero di giorni. Ad esempio, è necessario precisare se per giorni si intendono i giorni di calendario o il numero di ore diviso per 24 e spiegare come vengono contabilizzate le frazioni di giorno.

Attività degli attrezzi da pesca e tempo di immersione

Un indicatore più accurato e, teoricamente, più adatto per misurare l'attività di pesca sarebbe il tempo effettivamente trascorso pescando, ossia il tempo in cui gli attrezzi da pesca sono calati per la pesca/in funzione o "tempo di immersione". In generale, tuttavia, monitorare adeguatamente il tempo di immersione degli attrezzi fissi è difficile o costoso in quanto nasse, reti ed altri attrezzi fissi possono essere lasciati nell'acqua mentre il peschereccio va altrove o ritorna al porto. Inoltre essi possono essere calati da una nave e recuperati da un'altra oppure possono essere posati in modo permanente.

Registrazione e controllo dell'attività di pesca; giornale di bordo

Il giornale di bordo dovrebbe di norma consentire di registrare tutti i dati necessari per calcolare l'attività in modi diversi. I comandanti devono inserire tutti i dati pertinenti in funzione del regime di pesca in cui operano. Due gruppi principali di dati sono importanti per quanto riguarda l'attività di pesca:

1. i dati relativi al peschereccio: la posizione geografica in momenti diversi;

2. i dati relativi agli attrezzi da pesca: il tempo trascorso in acqua per operazione di pesca.

Il monitoraggio dell'attività del peschereccio deve essere basato sui dati contenuti nel giornale di bordo e su quelli ottenuti dal sistema di controllo via satellite (VMS). L'introduzione in un prossimo futuro del giornale di bordo elettronico migliorerebbe le possibilità di controllare l'attività in modo accurato e tempestivo.

Prospettive future

Con riguardo agli indicatori di capacità attualmente utilizzati, la Commissione ritiene che la definizione di stazza di un peschereccio sia adeguata e correttamente applicata, per cui non necessita di cambiamenti significativi. La certificazione della potenza dei pescherecci non è invece soddisfacente. I servizi della Commissione proseguiranno le discussioni con gli Stati membri, i fabbricanti di motori, le società di classificazione e i rappresentanti dei pescatori per migliorare il sistema di certificazione esistente, stabilito dal regolamento (CE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

Per il momento non sono invece state prese decisioni quanto all'adozione di indicatori di capacità e di sforzo basati sulle dimensioni e le caratteristiche degli attrezzi da pesca. Si tratta di una questione estremamente tecnica che richiederebbe un monitoraggio e un controllo molto accurati; sono pertanto necessarie ulteriori consultazioni per valutare adeguatamente questa possibilità.

I tipi di pesca attualmente identificati dalla zona di pesca, dalle specie bersaglio e dal tipo di attrezzi da pesca potrebbero essere i più adatti per attuare le limitazioni di capacità e di sforzo basate sugli attrezzi da pesca. Per questi tipi di pesca si potrebbero prevedere autorizzazioni sotto forma di un volume massimo di attività svolta con attrezzi di tipo e dimensioni ben definiti (normalizzazione). Prima di attuare tale impostazione nella normativa comunitaria sarebbe tuttavia necessario affrontare una serie di questioni.

- La compatibilità con le attuali limitazioni dello sforzo di pesca e la "designazione" delle autorizzazioni di pesca sulla base delle caratteristiche dei pescherecci, ossia la stazza e la potenza.

- La possibilità di eliminare le restrizioni di capacità legate alle caratteristiche del peschereccio qualora venga applicato un regime di gestione basato unicamente sugli attrezzi da pesca. In altre parole, potrebbe essere istituito un sistema di autorizzazioni di pesca a prescindere dalla potenza o dalla stazza dei pescherecci?

- Sarebbe infine necessario risolvere il problema dell'integrazione di tale regime di gestione dello sforzo di pesca nel regime di restrizioni di capacità globale stabilito dalla normativa comunitaria (regime di entrata-uscita).

In attesa degli esiti di tale discussione, la Commissione ritiene che la situazione in cui versano attualmente numerosi tipi di pesca in Europa giustificherebbe comunque l'adozione di misure intese a prevenire ulteriori incrementi dello sforzo di pesca dovuti ai miglioramenti tecnologici e all'aumento del numero e delle dimensioni degli attrezzi da pesca.

Piano d'azione

Per quanto riguarda la certificazione della potenza motrice e la misurazione della stazza si prevedono le seguenti azioni.

- Proposta di consolidamento delle disposizioni in materia di misurazione della stazza ora contenute nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

- Proseguimento delle consultazioni con i fabbricanti di motori e le società di classificazione al fine di determinare la migliore soluzione tecnica per la certificazione della potenza motrice, seguite da scambi con gli esperti degli Stati membri. Sulla base di tali discussioni la Commissione intenderebbe presentare una proposta relativa a nuove disposizioni giuridiche in materia di potenza motrice.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle caratteristiche degli attrezzi da pesca come indicatori della capacità e dello sforzo di pesca la Commissione intraprenderà le azioni seguenti.

- Studi di casi specifici. Gli Stati membri hanno posto numerose limitazioni al tipo e alle dimensioni degli attrezzi da pesca a livello nazionale, regionale o locale. L'esperienza acquisita in seguito all'applicazione di queste misure costituirebbe una valida base per discutere la possibilità di attuare tali misure a livello comunitario. Per cominciare la Commissione, a partire dal 2007, raccoglierebbe dagli Stati membri informazioni sulle caratteristiche di tali regimi. A questa raccolta di dati farebbe seguito uno studio volto ad analizzare i risultati di uno o più di tali regimi di gestione.

- Consultazione con gli Stati membri, le parti interessate e i ricercatori. Nel 2007 la Commissione intende avviare una serie di contatti e incontri con le parti interessate e i ricercatori per individuare tipi di pesca idonei all'applicazione dei nuovi sistemi di limitazioni della capacità o dello sforzo di pesca menzionati nella presente comunicazione. Si chiederà al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di fornire un parere su aspetti specifici della valutazione dello sforzo di pesca basata sulle caratteristiche dei pescherecci.

- Progetti pilota. La Commissione proporrà quindi che, come esercizio pilota, alcuni tipi di pesca selezionati siano gestiti secondo gli indicatori di sforzo e di capacità menzionati nella presente comunicazione. Questo potrà aver luogo nel 2008.

CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la stazza rappresenti una misura adeguata delle dimensioni dei pescherecci e costituisca pertanto un indicatore valido della capacità di pesca. È quindi opportuno continuare ad utilizzare questo parametro per valutare la capacità globale delle flotte pescherecce degli Stati membri. La Commissione intende proporre alcune leggere modifiche alla sua definizione, in particolare un nuovo testo giuridico di consolidamento delle disposizioni vigenti.

Anche la potenza di un peschereccio rappresenta un indicatore adeguato della capacità di pesca, ma l'efficacia delle norme comunitarie vigenti al riguardo è insoddisfacente. È necessario migliorare sensibilmente la procedura di certificazione della potenza motrice. Per quanto riguarda l'utilizzo delle caratteristiche degli attrezzi da pesca come indicatori di capacità, la Commissione porrà in essere il piano d'azione proposto comprendente una valutazione degli studi di casi specifici, discussioni con le parti interessate e l'attuazione dei progetti pilota.

Secondo la Commissione, le misure proposte nel piano d'azione possono fornire solide basi su cui fondare future decisioni sull'opportunità di fare più ampio riferimento alle caratteristiche degli attrezzi da pesca come indicatori della capacità di pesca e come strumenti di gestione nell'ambito della politica comune della pesca, e sulla scelta dei tempi e dei modi più indicati per procedere in tale direzione.

[1] Gréboval D. (ed.) Managing fishing capacity: selected papers on underlying concepts and issues. FAO Fisheries Technical Paper. No. 386. Rome, FAO. 1999.

[2] Articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

[3] Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili firmata a Londra nel 1969.

[4] Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci. Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci. Decisione della Commissione, del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

[5] Secondo il piano di entrata/uscita di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, l'entrata di una nuova capacità nella flotta di uno Stato membro deve essere compensata dal ritiro di una capacità almeno identica in termini di stazza e di potenza.

[6] Articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

[7] Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73-78).

[8] "Report on efficiency and productivity in fish capture operations", relazione del gruppo di lavoro del CIEM sulla tecnologia della pesca e sul comportamento del pesce, 2004.

[9] Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95.

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