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Document 52006DC0828

Comunicazione della Commissione - Comunicazione della Commissione sul riesame del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso [COM(2006) 829 definitivo] [SEC(2006) 1696]

/* COM/2006/0828 def. */

52006DC0828

Comunicazione della Commissione - Comunicazione della Commissione sul riesame del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso [COM(2006) 829 definitivo] [SEC(2006) 1696] /* COM/2006/0828 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.12.2006

COM(2006) 828 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL RIESAME DEL REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO [COM(2006) 829 definitivo][SEC(2006) 1696]

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL RIESAME DEL REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO

SINTESI

Contesto e obiettivo delle proposte

I controlli sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM). Essi servono a evitare che beni o tecnologie altrimenti utilizzati a scopi pacifici (i cosiddetti prodotti a duplice uso) raggiungano Stati che possono utilizzarli per programmi di proliferazione o organizzazioni che potrebbero servirsene per fini terroristici o militari.

All’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001, la comunità internazionale ha individuato nei controlli di beni e tecnologie a duplice uso uno degli aspetti fondamentali della lotta contro la proliferazione, e ha intensificato il lavoro inteso a rafforzare tali controlli. Pertanto, nel 2004 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 1540, che invita a generalizzare i controlli sulle esportazioni e a introdurre controlli del transito e del brokeraggio dei prodotti a duplice uso. Il piano d’azione e la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottati dal Consiglio europeo rispettivamente nel giugno e nel dicembre 2003 invitano ad adottare una serie di misure concrete per rafforzare i controlli, comminando anche sanzioni penali per le violazioni dei controlli sulle esportazioni. I due documenti inoltre chiedono un riesame del funzionamento dei controlli effettuati dagli Stati membri, riesame che, svoltosi nel 2004 e 2005, ha individuato diversi settori in cui apportare dei miglioramenti; al riesame sono seguite approfondite discussioni con gli Stati membri e la consultazione dell’industria UE circa possibili misure volte a migliorare il regime UE di controllo sulle esportazioni.

I prodotti a duplice uso comprendono una gamma molto vasta di beni e tecnologie, come i prodotti chimici o biologici, le tecnologie nucleari, il materiale ottico e laser e quello utilizzato in avionica, nonché determinati software . Si tratta di beni e tecnologie ad alto valore aggiunto, in cui l’industria europea occupa una posizione di punta. La politica UE nel settore deve trovare il giusto equilibrio fra la tutela della sicurezza e la prevenzione della proliferazione di ADM da una parte e la promozione della concorrenzialità dell’industria europea e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro ad elevato contenuto di tecnologia nell’UE dall’altra.

Alla luce del lavoro preparatorio effettuato negli ultimi due anni, la Commissione presenta ora una proposta di rifusione del regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio), insieme a una serie di proposte di azione non legislativa. Tali proposte perseguono tre obiettivi:

- migliorare la sicurezza rendendo più efficaci i controlli sulle esportazioni, nel contesto dell’Unione europea allargata a 25 Stati membri e, presto, a 27;

- istituire un contesto normativo più favorevole per le aziende, al fine di promuoverne la concorrenzialità internazionale, introducendo maggiore chiarezza nel regime UE di controllo sulle esportazioni, riducendo gli oneri normativi nell’effettuazione dei controlli da parte degli esportatori europei, garantendo un’applicazione più coerente ed omogenea della normativa relativa al controllo sulle esportazioni in tutta l’UE e facilitando il commercio nel quadro del mercato interno;

- promuovere un maggiore coordinamento dei controlli sulle esportazioni a livello internazionale.

Sintesi delle proposte

Una serie di proposte di modifica del regolamento sui beni a duplice uso aumenterà l’efficacia dei controlli, così da ottenere una migliore sicurezza :

- in conformità della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, alcuni controlli si applicheranno ai beni in transito all’interno dell’UE, e si introdurranno controlli sulle attività di brokeraggio relative a beni e tecnologie che possono essere utilizzati per un programma di ADM;

- gli Stati membri procederanno all’applicazione di sanzioni penali per le infrazioni gravi delle norme relative ai controlli sulle esportazioni;

- miglioramento degli scambi d’informazioni tra Stati membri e con le diverse parti delle rispettive amministrazioni;

- vi saranno possibilità di riesame adeguate qualora uno Stato membro intenda autorizzare esportazioni che un altro Stato membro considera contrarie ai propri interessi vitali di sicurezza o che sono state precedentemente rifiutate da un altro Stato membro;

- miglioramento della cooperazione tra Stati membri circa l’effettuazione dei controlli nazionali sui prodotti non iscritti a elenco.

Altre proposte di modifica del regolamento sui beni a duplice uso daranno luogo a un contesto normativo migliore per l’industria UE , ne faciliteranno l’attività all’interno dell’Unione europea e ne promuoveranno la concorrenzialità internazionale:

- sostituzione degli attuali obblighi di autorizzazione preventiva sui trasferimenti intra-UE di alcuni prodotti con un obbligo di notifica preventiva che consentirà comunque agli Stati membri di bloccare i trasferimenti indesiderati;

- chiarimento di alcune disposizioni del regolamento, ad esempio di quelle relative ai trasferimenti immateriali di tecnologia, attualmente applicate in modi diversi a seconda degli Stati membri;

- affermazione del principio per cui occorre garantire la certezza del diritto agli esportatori UE che operano in buona fede e hanno effettuato esportazioni dall’UE in conformità delle norme europee in materia di controlli sulle esportazioni, qualora tali esportazioni siano considerate illegali da un paese terzo, nonché invito a risolvere tali situazioni mediante una maggiore cooperazione coi paesi terzi;

- promozione dell’utilizzo di licenze globali basate su un maggiore affidamento ai controlli internazionali effettuati dalle imprese e su un maggiore ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e della Comunità;

- disposizioni affinché gli Stati membri stabiliscano scadenze indicative per il trattamento delle richieste di autorizzazione all’esportazione.

È anche proposto di arrivare a una maggiore coerenza nell’applicazione del regolamento da parte degli Stati membri tramite l’adozione di orientamenti o buone prassi per la sua attuazione.

Infine, una serie di proposte è destinata a promuovere un maggiore coordinamento dei controlli sulle esportazioni a livello internazionale , come un più stretto coordinamento delle posizioni dell’UE in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, un maggiore coinvolgimento dell’industria europea nell’individuazione dei prodotti da sottoporre a controllo e l’adesione di tutti gli Stati membri dell’UE ai regimi. La Commissione ha anche stabilito un programma di assistenza tecnica per aiutare i paesi terzi a istituire regimi adeguati di controllo sulle esportazioni. La proposta di regolamento comprende una clausola che prevede la negoziazione di accordi coi paesi terzi circa il reciproco riconoscimento dei controlli sulle esportazioni, nonché una disposizione che prevede la possibilità di adottare procedure ad hoc di controllo sulle esportazioni per i programmi di ricerca UE e altri progetti che coinvolgono paesi terzi.

Infine, la Commissione propone l’introduzione di un comitato di regolamentazione, in particolare per l’introduzione di modifiche agli allegati del regolamento, che contengono gli elenchi dei prodotti sottoposti a controllo e altre disposizioni tecniche. Questa procedura, in base alla quale la Commissione adotterebbe le modifiche necessarie previo parere favorevole di un comitato composto dagli Stati membri, consentirebbe un aggiornamento più rapido dell’elenco dei prodotti sottoposti a controlli, aggiornamento per il quale al momento è necessaria una decisione del Consiglio in base a una proposta della Commissione.

Prossime tappe

Pur facendo parte della politica commerciale comune della Comunità europea, i controlli sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso svolgono un ruolo anche per la politica europea di sicurezza e sono collegati ad altre politiche particolarmente delicate, come la lotta alla proliferazione delle ADM. In questo settore la Commissione intende continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri affinché il sistema UE di controlli sulle esportazioni apporti alla sicurezza europea e mondiale il contributo atteso dai nostri cittadini, nonché per creare il contesto normativo favorevole allo sviluppo della ricerca e dell’attività industriale di cui hanno bisogno per crescere le aziende europee.

La Commissione auspica un rapido esame delle proposte, affinché il Consiglio adotti in breve tempo la proposta di rifusione del regolamento sui beni a duplice uso e si possano adottare azioni in altri settori per i quali non sono state avanzate proposte di normativa.

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL RIESAME DEL REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO

I. Introduzione – Obiettivo della comunicazione

I controlli sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM). Essi servono a evitare che beni o tecnologie raggiungano Stati che possono utilizzarli per programmi di proliferazione od organizzazioni che potrebbero servirsene per fini terroristici o militari. Pur avendo obiettivi di sicurezza, i controlli sono effettuati mediante misure di politica commerciale che impongono restrizioni sull’attività dei produttori e degli esportatori dell’UE; tali restrizioni dovrebbero essere limitate al minimo necessario, per promuovere la concorrenzialità degli operatori europei a livello internazionale.

Il principale obiettivo della presente comunicazione è proporre misure destinate a rafforzare l’efficacia dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nell’Unione europea allargata, in osservanza del piano d’azione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) adottato dal Consiglio europeo nel giugno 2003 e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003. Essa inoltre mira a introdurre una maggiore chiarezza e a ridurre gli oneri normativi per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli da parte degli esportatori dell’UE, e tiene conto della necessità di adattare il quadro giuridico per renderlo conforme alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

II. Contesto

La proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro possibile uso da parte di Stati senza scrupoli o di organizzazioni terroristiche rappresentano un problema di sicurezza di primaria importanza internazionale. La strategia europea in materia di sicurezza individua nella proliferazione di tali armi e dei loro vettori la principale minaccia potenziale per la sicurezza dell’Europa e rileva esplicitamente che i controlli sulle esportazioni hanno avuto un effetto positivo nel rallentare la diffusione delle ADM. Uno dei modi con cui le Comunità europee contribuiscono alla lotta contro la suddetta proliferazione è la politica commerciale comune. In seguito a due sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea nel 1995, secondo cui i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso fanno parte della politica commerciale comune (cfr. l’allegato II del presente documento), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio istituisce un regime comunitario di controllo sulle esportazioni di tali prodotti e tecnologie a duplice uso, e impone un obbligo di autorizzazione per la loro esportazione. L’elenco dei prodotti controllati si trova all’allegato I del regolamento ed è basato sugli elenchi stabiliti dai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni che riguardano beni di tipo biologico e chimico (gruppo Australia), beni di tipo nucleare (gruppo dei fornitori nucleari), componenti missilistiche (regime di non proliferazione nel settore missilistico) e componenti per armi convenzionali (intesa di Wassenaar). All’allegato III si trovano maggiori precisazioni sui regimi internazionali di controllo sulle esportazioni.

Anche se il regolamento (CE) n. 1334/2000 è direttamente applicabile in tutta l’UE, la sua attuazione è affidata alle amministrazioni nazionali degli Stati membri, che dispongono di un grado relativamente elevato di flessibilità in particolare per quanto riguarda la possibilità di introdurre controlli nazionali aggiuntivi.

Tutti e 25 gli Stati membri dell’UE aderiscono al gruppo Australia (AG) e al gruppo dei fornitori nucleari (NSG), ma Cipro non fa ancora parte dell’intesa di Wassenaar e sette Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) devono ancora aderire al regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il che vale anche per la Romania, paese in via di adesione. La Commissione europea aderisce al gruppo Australia e ha status di osservatore nell’NSG, ma non ha alcun ruolo ufficiale nell’MTCR e nell’intesa di Wassenaar anche se, dall’adozione del piano d’azione di Salonicco, può partecipare alle riunioni insieme al segretariato del Consiglio, nel quadro della delegazione della presidenza UE.

Con gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il mandato iniziale dei suddetti regimi, che consisteva nell’impedire agli Stati di acquisire prodotti a duplice uso per produrre ADM o armi convenzionali, è stato modificato in modo da impedire anche l’acquisizione da parte di soggetti non statuali di prodotti che potrebbero essere utilizzati per azioni di terrorismo con ADM o armi convenzionali.

Un altro elemento di cambiamento del contesto internazionale è dovuto al fatto che, in seguito all’intensificazione degli scambi internazionali e all’emergere di nuovi soggetti economici, i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni non rappresentano più tutti i maggiori fornitori di tecnologie a duplice uso utilizzabili per la produzione di armi o ADM.

Questa lacuna dovrebbe essere parzialmente colmata sul medio periodo dall’applicazione della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che conferisce a tali controlli un carattere multilaterale. Altri elementi da considerare riguardano il modo di garantire che le decisioni dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni tengano il passo con l’innovazione, che i controlli non riguardino prodotti largamente disponibili al di fuori dei paesi membri dei regimi internazionali e che le regole siano il più possibile armonizzate fra questi ultimi.

La minaccia dell’uso di ADM da parte di terroristi ha portato al piano d’azione di Salonicco, che prevede in particolare un’intensificazione dei controlli UE sulle esportazioni, un potenziamento degli scambi d’informazioni sensibili, una migliore interazione con gli esportatori, una maggiore visibilità dell’UE nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni e l’avvio di “verifiche inter pares” ( peer reviews ) per quanto riguarda l’attuazione del regolamento da parte degli Stati membri. Le verifiche inter pares sono state coordinate da un’unità operativa guidata dalla Commissione che nel novembre 2004 ha esposto le proprie conclusioni al Consiglio. Il Consiglio Affari generali ha poi esaminato periodicamente i progressi conseguiti nell’attuazione delle verifiche inter pares (l’ultima volta mediante una dichiarazione emessa nel dicembre 2005). Inoltre, il 17/18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulle sanzioni penali ricordando l’impegno, espresso dagli Stati membri nella strategia europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, di adottare politiche comuni rispetto alle sanzioni penali per l’esportazione illegale, il brokeraggio e il contrabbando di materiali connessi con le ADM.

Oltre alla dimensione della sicurezza, in termini economici la produzione e l’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso ha una certa importanza, dal momento che i prodotti e le tecnologie in questione sono di ampia portata, di elevato valore aggiunto e notevole contenuto tecnologico, e che l’UE ha un vantaggio competitivo in quanto grande esportatore di tali beni. Nonostante, vista la loro natura, non siano disponibili statistiche precise, l’esportazione di prodotti delle linee tariffarie che comprendono i beni a duplice uso ammontava a circa 128 miliardi di euro nel 2004 e a 142 miliardi di euro nel 2005, vale a dire al 13% delle esportazioni totali dell’UE[1]. Si calcola anche che siano più di 5000 le aziende europee che esportano tali prodotti controllati.

III. Principali questioni riguardanti i controlli sulle esportazioni

I settori principali in cui si possono conseguire miglioramenti a livello UE e degli Stati membri secondo l’unità operativa sulle verifiche inter pares e la dichiarazione del Consiglio del 13 dicembre 2004 sono i seguenti:

- garantire la trasparenza e la conoscenza della legislazione che dà esecuzione al sistema UE;

- ridurre al minimo tutte le divergenze significative nelle prassi seguite dai vari Stati membri;

- indagare sulla possibilità di aggiungere controlli sul transito e il trasbordo dei prodotti a duplice uso;

- fornire assistenza nel riconoscimento dei prodotti a duplice uso soggetti ai controlli;

- migliorare gli scambi d’informazioni sui dinieghi delle autorizzazioni e considerare la possibilità di creare una banca dati per scambiare le informazioni sensibili classificate;

- stabilire le migliori prassi per l’esecuzione dei controlli;

- migliorare la trasparenza per facilitare l’esecuzione coordinata dei controlli sui prodotti non iscritti a elenco ( catch-all/end use , cioè trattamento onnicomprensivo/destinazione finale) a livello dell’UE;

- intensificare l’interazione con gli esportatori;

- stabilire le migliori prassi per controllare i trasferimenti immateriali di tecnologia.

La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU ha introdotto alcuni obblighi nuovi, compresa l’adozione di disposizioni adeguate per impedire il contrabbando, il transito, il trasbordo, il brokeraggio e la riesportazione illeciti dei prodotti a duplice uso, e ha istituito il principio dell’imposizione di sanzioni, penali o amministrative, per le violazioni delle norme relative ai controlli sulle esportazioni. Per quanto riguarda i controlli sul brokeraggio, la Commissione intende per brokeraggio la fornitura di servizi d’intermediazione il cui protagonista è a conoscenza della destinazione finale per ADM ma effettua ugualmente la transazione.

L’esperienza concreta ha anche dimostrato che l’esecuzione extraterritoriale dei controlli sulle esportazioni ad opera di terze parti crea situazioni difficili per gli importatori e gli esportatori dell’UE. Per evitare sanzioni amministrative o anche penali per attività che si svolgono all’interno dell’UE e sono in linea con le norme europee, essi a volte sono costretti ad applicare le restrizioni imposte da paesi terzi sulla riesportazione all’interno dell’UE di prodotti non provenienti dall’UE o sulle esportazioni verso paesi terzi di prodotti non soggetti a restrizioni prodotti nell’UE qualora contengano componenti di origine non europea. I cittadini dell’UE si possono anche trovare oggetto di una richiesta di estradizione verso un paese terzo quando le loro esportazioni sono conformi alle norme UE ma sono considerate illegali da un paese terzo. È opportuno ribadire che il regolamento sui prodotti a duplice uso fornisce un ampio quadro giuridico per l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e dei servizi collegati e che, rispetto alle legislazioni differenti dei paesi terzi che potrebbero considerare un reato penale tali esportazioni, è importante garantire certezza giuridica per gli esportatori di beni, tecnologie e servizi a duplice uso soggetti al regolamento i quali agiscano in conformità delle sue disposizioni e di quelle adottate per la sua attuazione. Il modo migliore di affrontare questi problemi è intensificare la cooperazione tra l’UE e i paesi terzi interessati, per promuovere la convergenza dei controlli: per questa ragione, la Commissione ha proposto di introdurre nel regolamento relativo ai controlli sulle esportazioni una disposizione atta a promuovere la cooperazione coi paesi terzi.

L’esperienza acquisita coi progetti finanziati dalla CE, come Galileo, in cui sono coinvolti paesi terzi, ha dimostrato che sarebbe appropriato istituire procedure ad hoc per inserire le norme dettagliate dell’UE relative alla cessione a terze parti di tecnologie europee a duplice uso nel contesto di tali progetti.

Infine, i contatti periodici con l’industria e la raccolta dei pareri degli esportatori nel contesto dello studio di valutazione d’impatto (cfr. prossima sezione) hanno fatto emergere in modo particolare i seguenti interessi del settore:

- una maggiore trasparenza e prevedibilità delle norme;

- un’accelerazione delle decisioni da parte delle amministrazioni nazionali in merito alle richieste di autorizzazioni delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda i prodotti non iscritti a elenco;

- un’applicazione uniforme del regolamento sui beni a duplice uso in tutta l’UE al fine di evitare distorsioni della concorrenza, anche per quanto concerne l’interpretazione dei prodotti sotto controllo e l’applicazione dei controlli nazionali sui beni non iscritti a elenco;

- una semplificazione del regime ottenuta limitando la complessità degli elenchi di prodotti controllati, in particolare procedendo a verifiche periodiche della validità degli elenchi alla luce della disponibilità all’estero dei beni e delle innovazioni interessati, spostando il centro dell’attenzione dai beni sotto controllo all’individuazione dei colpevoli di violazioni e istituendo più strumenti di agevolazione degli scambi a favore degli esportatori affidabili;

- la riduzione dei troppi livelli normativi (nei regimi, a livello UE e nazionale, oltre alla necessità di rispettare i controlli sulle riesportazioni effettuati dai paesi terzi);

- l’introduzione dell’autorizzazione elettronica ( e-licensing );

- i problemi causati dall’applicazione extraterritoriale dei controlli da parte di alcuni paesi terzi;

- la sostituzione dell’obbligo di autorizzazione preventiva per i trasferimenti intra-UE attualmente applicato ai prodotti più sensibili mediante un sistema di notifica preventiva.

IV. Raccomandazioni e proposte per il riesame del regime UE di controllo sulle esportazioni e del suo contributo agli sforzi internazionali contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Prima di formulare una proposta specifica al Consiglio, la Commissione ha tenuto conto, oltre ai pareri degli Stati membri e dell’industria, anche del principio di proporzionalità, in modo da garantire che le modifiche legislative apportino un valore aggiunto in termini di sicurezza senza danneggiare inutilmente la capacità delle aziende europee di fare affari all’estero.

La maggior parte delle altre modifiche legislative apportate oltre a quelle sul transito, il trasbordo e il brokeraggio è giustificata dall’individuazione tempestiva, confermata dalle verifiche inter pares e dallo studio di valutazione d’impatto, delle differenze nelle pratiche nazionali di applicazione di alcune disposizioni del regolamento. Tali disposizioni potrebbero essere rafforzate per migliorare l’efficienza del sistema dell’UE in materia di controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso. Allo stesso modo si è proceduto per individuare i settori che non richiedono modifiche legislative ma piuttosto misure amministrative o l’adozione di buone prassi.

Gli obiettivi fondamentali delle raccomandazioni della Commissione sono:

- ottenere una maggiore chiarezza, trasparenza e, se possibile, semplicità del sistema di controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso;

- garantire un’applicazione coerente del regolamento all’interno dell’UE, con una maggiore efficienza ed efficacia dei controlli e l’eliminazione delle distorsioni della concorrenza fra esportatori di diversi Stati membri;

- limitare gli oneri normativi per gli esportatori europei, tenendo conto della necessità di evitare che questi si trovino in una posizione di svantaggio competitivo nei confronti degli esportatori dei paesi terzi;

- ridurre gli ostacoli al commercio nel quadro del mercato interno dell’UE.

In seguito alle discussioni tenutesi con gli Stati membri, le raccomandazioni della Commissione nella presente comunicazione sono suddivise in cinque settori:

a) Proposte per la rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000. Esse sono oggetto di una proposta della Commissione distinta contenente un’esposizione completa dei risultati dello studio di valutazione d’impatto. I settori di competenza sono, fra gli altri: l’estensione dei controlli in modo da includere transito, trasbordo[2], brokeraggio e riesportazioni; un chiarimento in merito al contenuto dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia; l’istituzione di una procedura di comitato per l’adozione degli elenchi dei prodotti controllati; un miglioramento nella condivisione delle informazioni sui controlli nazionali relativi ai prodotti non iscritti a elenco in base a standard di sicurezza appropriati; un miglioramento della condivisione delle informazioni sui dinieghi delle autorizzazioni, con la possibilità di introdurre un sistema elettronico sicuro fra la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio; la cooperazione internazionale coi paesi terzi, in modo che vi siano possibilità di adottare norme ad hoc per il controllo sulle esportazioni nel caso di progetti specifici finanziati della CE che comportino una possibilità di accesso da parte di paesi terzi alle tecnologie a duplice uso dell’UE; inserimento all’articolo 21 rifuso di un riferimento alle sanzioni penali almeno per le violazioni gravi delle disposizioni del regolamento e delle norme adottate dagli Stati membri per la sua attuazione, in modo da rispondere all’invito contenuto nella dichiarazione del Consiglio europeo del giugno 2004 in merito a sanzioni penali, e all’invito della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU riguardante l’introduzione di sanzioni civili o penali per le violazioni delle norme relative ai controlli sulle esportazioni; la sostituzione dei rimanenti controlli intracomunitari con un sistema costituito dalla notifica preventiva delle spedizioni; disposizioni affinché le autorità nazionali stabiliscano scadenze indicative per il trattamento delle richieste di autorizzazione all’esportazione e scadenze per il trattamento delle richieste d’informazione da parte delle autorità addette alle autorizzazioni circa l’effettuazione dei controlli nazionali sui prodotti e le tecnologie non iscritti a elenco.

b) Indicazione dei settori in cui si potrebbero elaborare orientamenti e buone prassi . Gli orientamenti e le buone prassi sono modalità per attuare determinate disposizioni del regolamento che potrebbero essere stabilite a livello di gruppo di lavoro del Consiglio sul duplice uso e preparate dagli esperti del gruppo coordinamento. Si tratterebbe di strumenti non obbligatori volti a fornire standard per l’applicazione dei controlli sulle esportazioni e, se del caso, verrebbero diffusi tra il pubblico, come nel caso delle buone prassi per l’industria adottate nel dicembre 2005. In alcuni casi, gli orientamenti potrebbero consistere in un adeguamento degli orientamenti dei regimi internazionali al fine di tener conto delle specificità dell’UE, in particolare dell’esistenza del mercato unico e di confini europei comuni. Per le buone prassi e gli orientamenti sono suggeriti i seguenti settori: controllo dei trasferimenti immateriali di tecnologia, comprese assistenza tecnica e definizione delle esenzioni riguardanti il dominio pubblico e la ricerca scientifica di base; autorizzazioni globali di esportazione; prassi di attuazione, come l’analisi di rischio congiunta; programmi interni di conformità; documenti a sostegno della valutazione delle richieste di esportazione e coordinamento dei controlli nazionali sui prodotti non iscritti a elenco.

c) Indicazione dei settori in cui potrebbe essere sufficiente un’ azione amministrativa , come: trasparenza; miglioramento dei siti Internet nazionali e comunitari che forniscono un punto d’ingresso comune; maggiore ricorso agli esperti per garantire un’interpretazione coerente e uniforme dell’allegato I in tutta l’UE; elaborazione di strumenti per l’individuazione dei prodotti a duplice uso; formazione dei funzionari doganali e di quelli addetti alle autorizzazioni.

d) Settori che saranno soggetti alle prossime proposte della Commissione , in particolare la creazione di autorizzazioni generali di esportazione della Comunità nuove e aggiuntive, per facilitare il commercio di prodotti non sensibili verso destinazioni non sensibili al momento interessati principalmente dalle autorizzazioni generali di esportazione nazionali (cfr. allegato V).

e) Vi sono infine diverse questioni che vanno oltre i meccanismi del regime UE di controllo sulle esportazioni e che sono state sottolineate dal Consiglio (in particolare nel piano d’azione di Salonicco) e confermate dalle verifiche inter pares: tali questioni, esposte qui sotto, devono essere affrontate.

i) Limiti dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni

I regimi di controllo sulle esportazioni non possono rappresentare un sistema di controlli completamente sicuro, dal momento che la partecipazione a ciascuno di loro è limitata e che le loro norme non sono giuridicamente vincolanti, lasciando così un ampio spazio di manovra all’attuazione nazionale. In genere, i regimi non impongono restrizioni sulle esportazioni verso paesi che non hanno ratificato i trattati di non proliferazione relativi. Questa lacuna dei regimi dovrebbe essere colmata, per far sì che le esportazioni sensibili avvengano solo verso paesi sicuri e che non utilizzeranno i beni o le tecnologie per far proliferare gli armamenti.

Inoltre, vista la velocità dell’innovazione e l’espansione del settore dei beni a duplice uso, dovuta anche ai mutamenti delle strategie di difesa e al crescente impiego delle nuove tecnologie, i regimi devono risolvere problemi complessi al momento di scegliere i prodotti da sottoporre a controllo, il che richiede una maggiore interazione con l’industria.

Nel caso specifico dell’intesa di Wassenaar, vi è il limite per cui non esiste alcuna regola che imponga una consultazione preventiva nel caso in cui un paese membro intenda concedere un’autorizzazione all’esportazione per una transazione sostanzialmente simile a una rifiutata da un altro paese membro.

L’UE potrebbe lavorare per promuovere una maggiore severità dei regimi in proposito.

ii) Adesione di tutti gli Stati membri dell’UE ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni

Al momento dell’ultimo allargamento, solo tre dei dieci nuovi Stati membri dell’UE aderivano a tutti i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni. Questo fatto ha sollevato un problema considerevole, dal momento che la mancata adesione a un regime significa che lo Stato membro interessato, a norma del regolamento sul duplice uso, deve eseguire i controlli senza partecipare alle discussioni sui prodotti da controllare o sull’applicazione dei controlli sulle esportazioni che hanno luogo nel quadro dei regimi, e che non ha accesso a informazioni sensibili di fondamentale importanza, come quelle sui dinieghi delle autorizzazioni all’esportazione opposti da paesi non membri dell’UE o sull’elenco degli utilizzatori finali ritenuti sensibili, informazioni assolutamente necessarie per un’efficace esecuzione dei controlli a livello nazionale e dell’UE.

Nel settembre 2003 i servizi della Commissione hanno proposto agli Stati membri una strategia finalizzata, in conformità del piano d’azione di Salonicco, a promuovere l’adesione di tutti i nuovi Stati membri a tutti i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, strategia approvata dal comitato politico e di sicurezza del Consiglio. Ciò ha portato all’ammissione di tutti i nuovi Stati membri nel gruppo Australia e nel gruppo dei fornitori nucleari nel maggio 2004. Non è però riuscito altrettanto con l’MTCR, cui non hanno avuto accesso sette dei nuovi Stati membri e la Romania, né con l’intesa di Wassenaar, di cui continua a non far parte Cipro. Per questo, è importante continuare a promuovere attivamente l’adesione, tenendo contemporaneamente conto della necessità di ampliare i regimi ad altri fornitori di primo piano di tecnologie a duplice uso, e di mantenere sistemi decisionali efficienti. Nel frattempo è anche necessario cercare una soluzione pratica di breve termine (ad esempio uno status di osservatore temporaneo) per soddisfare l’esigenza dei nuovi Stati membri dell’UE di accedere a tutte le informazioni sensibili pertinenti, in particolare a quelle sui dinieghi e alle informazioni tecniche sui prodotti da controllare.

iii) Partecipazione della CE ai regimi e coordinamento delle posizioni dell’UE

Il piano d’azione di Salonicco e la strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM invitano a fare dell’UE un protagonista della cooperazione nei regimi di controllo sulle esportazioni, fra l’altro garantendo il coordinamento delle posizioni al loro interno e un coinvolgimento maggiore della Commissione. Nel 2003 i servizi della Commissione hanno proposto al Consiglio una politica a tal fine, finora attuata solo in parte. Una delle ragioni delle difficoltà incontrate dalla Commissione nel potenziare il coordinamento a livello UE è la mancanza di uno status appropriato nei regimi, in particolare nell’MTCR e nell’intesa di Wassenaar, mancanza che compromette la capacità della Commissione di contribuire in modo efficace nei settori interessati dal regolamento sul duplice uso.

La Commissione raccomanda pertanto che il suo status nel quadro dei regimi internazionali sia esaminato con gli Stati membri, in modo da garantire, come primo passo, l’accesso ai sistemi elettronici di gestione dei documenti previsti dall’MTCR e dall’intesa di Wassenaar.

Secondo la Commissione, il coordinamento e il coinvolgimento a livello UE di cui alla strategia europea contro la proliferazione delle ADM sono una priorità politica per l’UE, affinché si possano preparare con successo le sessioni e facilitare la negoziazione di proposte coi membri che non fanno parte dell’Unione; un coordinamento si è mostrato utile per difendere gli interessi dell’UE, in particolare in seno al gruppo Australia al momento dell’adozione degli orientamenti, oppure nel quadro dell’MTCR e dell’intesa di Wassenaar per quanto riguarda temi quali i controlli sulle esportazioni connesse con tecnologie che possono essere utilizzate per il progetto Galileo. Occorre organizzare più spesso riunioni ad hoc dei delegati UE che partecipano ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni e ai gruppi competenti del Consiglio. Occorre mantenere e promuovere il coordinamento tra i diversi gruppi del Consiglio (CONOP, CODUN, COTER, questioni atomiche, COARM e beni a duplice uso, cfr. glossario all’allegato I) per garantire la coerenza e l’efficienza nell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM.

Tali miglioramenti consentirebbero anche alla Commissione di contribuire al dialogo periodico tra gli Stati membri dell’UE e l’industria europea prima degli esami dei regimi sugli elenchi dei controlli, e garantirebbero la possibilità per i fornitori dell’UE di contribuire alle proposte volte a calibrare le decisioni dei regimi sulla capacità di fornitura e di innovazione dell’UE nei settori del duplice uso.

iv) Assistenza tecnica ai paesi terzi e cooperazione internazionale

La Commissione è consapevole del fatto che gli sforzi della comunità internazionale per promuovere severi controlli nazionali sulle esportazioni e per renderli multilaterali sono finalizzati a ovviare alle difficoltà causate dall’aumento delle fonti di prodotti a duplice uso provenienti da paesi con politiche e prassi di controllo sulle esportazioni che lasciano a desiderare. La strategia UE contro la proliferazione delle ADM esprime un chiaro impegno al rafforzamento delle politiche e delle prassi di controllo sulle esportazioni all’interno dei confini dell’UE e oltre, in coordinamento con le controparti internazionali, e individua la necessità di istituire un programma di assistenza agli Stati che abbiano bisogno di conoscenze tecniche nel campo dei controlli sulle esportazioni.

Nel novembre 2003, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha adottato il testo volto a inserire le politiche in materia di non proliferazione nel più ampio contesto delle relazioni dell’UE coi paesi terzi, fra l’altro introducendo una clausola di non proliferazione negli accordi con essi conclusi. L’UE mira ora a inserire disposizioni di non proliferazione in tutti i nuovi accordi con paesi terzi, com’è stato fatto coi paesi ACP nell’accordo di Cotonou modificato (detti paesi hanno acconsentito a cooperare con l’UE per contrastare la proliferazione delle ADM mediante un sistema efficace di controlli nazionali sulle esportazioni). Un elemento fondamentale della clausola stabilisce che le controparti dell’UE devono istituire un sistema efficace di controllo nazionale sulle esportazioni per i beni connessi con le ADM. Di conseguenza, l’UE deve ora fornire una maggiore assistenza tecnica in materia di controllo sulle esportazioni.

La Commissione sta cercando di fare di più in questa materia, ed è per questo che ha avviato, in stretta cooperazione col segretariato del Consiglio (in particolare con l’ufficio del rappresentante speciale dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza) e con gli Stati membri, un certo numero di attività di assistenza tecnica a paesi quali la Croazia, la Serbia, il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, la Federazione russa, la Cina, l’Ucraina e gli Emirati arabi uniti. Questo lavoro sosterrà un programma di assistenza permanente ai controlli sulle esportazioni, che sarà finanziato dal nuovo strumento di stabilità nel periodo 2007-2013.

La Commissione ha assunto l’impegno di sviluppare la propria interazione con altri paesi terzi e importanti partner commerciali e organizzazioni internazionali sulla base dell’esperienza ottenuta in particolare nel quadro della sua collaborazione con la IAEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica). A tal fine, essa intende facilitare in particolare l’adozione di misure di controllo sulle esportazioni specifiche per progetto, in modo da agevolare la partecipazione dei paesi terzi ai progetti industriali e di ricerca finanziati dall’UE, sulla base della fruttuosa esperienza accumulata in particolare col progetto Galileo.

V. Valutazione d’impatto delle proposte

Nel settembre 2005 si sono intraprese una raccolta di pareri degli esportatori sull’attuazione del regolamento e una valutazione d’impatto al fine di valutare le conseguenze delle diverse opzioni per la riforma dei controlli sulle esportazioni. Lo studio di valutazione d’impatto, che comprendeva un invito pubblico a esprimere un parere rivolto a tutte le parti interessate, ha coinvolto gli Stati membri, gli esportatori, i trasportatori e i commercianti. I risultati sono stati resi pubblici nel febbraio 2006[3] e poi discussi con gli Stati membri e gli esportatori.

Si è tenuto conto della maggior parte delle raccomandazioni e delle osservazioni presentate dalle associazioni degli operatori interessati, anche se la presente comunicazione non accoglie alcuni suggerimenti in quanto politicamente non realizzabili (ad esempio, una radicale semplificazione degli elenchi dei prodotti controllati o dei controlli nazionali).

Si sono messe alla prova diverse opzioni e, in base ai risultati ottenuti dallo studio e alle osservazioni degli Stati membri e degli esportatori, la Commissione ha accolto le migliori soluzioni in termini di rapporto costi-benefici. Le proposte di modifica al regime normativo sono state ponderate in rapporto all’esigenza di limitare al minimo strettamente necessario gli oneri per i produttori, gli esportatori e le amministrazioni degli Stati membri. Si può trovare una presentazione più particolareggiata della valutazione d’impatto nella relazione introduttiva della proposta di comunicazione volta a modificare e rifondere il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, nonché in una nota allegata a tale proposta.

La proposta della Commissione di controlli del transito e del trasbordo consentirà alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere possesso di un prodotto a duplice uso in transito (come definito dalla proposta di regolamento rifuso) qualora sia destinato a un paese terzo soltanto se le informazioni raccolte dagli Stati membri indicano l’intenzione di utilizzare il bene per la proliferazione delle armi di distruzione di massa in violazione dei trattati e degli accordi internazionali di non proliferazione. Non ci si aspettano molti casi di questo tipo. La possibilità di effettuare controlli su ogni singolo trasbordo all’interno dell’UE è stata accantonata in quanto impraticabile.

In merito alla prestazione di servizi di intermediazione relativi ai prodotti a duplice uso ( brokeraggio ), lo studio di valutazione d’impatto ha rilevato difficoltà pratiche per quanto riguarda la realizzazione di un controllo sistematico (autorizzazione) delle attività d’intermediazione effettuate da persone fisiche o giuridiche dell’UE, nonché l’impossibilità di effettuare tali controlli sui cittadini UE che svolgano i propri servizi d’intermediazione all’estero. La Commissione pertanto ha deciso di proporre di limitare i controlli alle attività che si svolgono a partire dall’UE e ai casi in cui l’intermediario è consapevole del fatto che i prodotti trattati potrebbero essere utilizzati per far proliferare armamenti.

Lo studio di valutazione d’impatto ha mostrato i vantaggi dei provvedimenti volti a garantire una maggiore trasparenza della legislazione dell’UE e degli Stati membri.

Esso ha anche fornito elementi ulteriori a favore di una più netta definizione e chiarificazione a livello UE delle condizioni d’uso delle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità e delle autorizzazioni generali nazionali .

Lo studio di valutazione d’impatto ha poi sottolineato l’esigenza di istituire autorizzazioni generali di esportazione della Comunità aggiuntive , in modo da allineare la prassi dell’UE a quella di altri importanti fornitori e membri dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni. Gli esportatori hanno avanzato proposte che la Commissione intende riprendere, probabilmente al momento di formulare, nel 2007, le proposte di modifica all’allegato I del regolamento (cfr. allegato V del presente documento). Vi è un possibile punto d’equilibrio tra l’istituzione delle nuove autorizzazioni di esportazione della Comunità verso determinati paesi e l’inasprimento dei controlli sulle esportazioni verso i paesi che non aderiscono ai regimi.

L’adozione di buone prassi per la concessione delle autorizzazioni globali di esportazione dovrebbe ulteriormente diffondere l’uso di tali autorizzazioni per evitare distorsioni della concorrenza fra gli esportatori europei.

Lo studio di valutazione d’impatto ha anche evidenziato la sicurezza e il valore aggiunto per il commercio insito nell’ armonizzare l’esecuzione dei controlli nazionali sui prodotti non iscritti a elenco . La Commissione europea ha attirato l’attenzione degli Stati membri sul fatto che una crescente quota di dinieghi riguarda prodotti non iscritti a elenco, i quali per definizione possono essere esportati liberamente negli altri Stati membri tranne quando questi ultimi applicano gli stessi controlli sulla destinazione finale. Lo studio ha proposto che le dogane nazionali possano bloccare qualunque prodotto a duplice uso non iscritto a elenco soggetto a un controllo nazionale sulla destinazione finale e ha rivelato che, senza una maggiore armonizzazione delle notifiche dei controlli all’industria e una migliore sensibilizzazione, vi è un rischio che i dinieghi relativi ai prodotti non iscritti a elenco siano aggirati con l’esportazione attraverso un altro Stato membro.

L’introduzione di una procedura di comitato dovrebbe accelerare l’adozione degli aggiornamenti agli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000. Sarà inoltre necessario un coinvolgimento attivo della Commissione nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni.

La proposta di avviare negoziati coi paesi terzi affinché il mercato unico non sia influenzato dalle norme dei paesi terzi per quanto riguarda le norme sulla riesportazione applicate all’interno dell’UE recherebbe un beneficio all’industria europea e agli esportatori dei paesi terzi. Le proposte di introdurre, in deroga alle norme attualmente previste dal regolamento, se del caso e sulla scorta dell’esempio fornito dal progetto Galileo, una procedura decisionale comune dell’UE ed eventualmente anche un regime di controllo sulle esportazioni specifico per progetto nel caso delle esportazioni di tecnologie nuove o sensibili a duplice uso iscritte a elenco e sviluppate nell’Unione avrebbe effetti positivi sui progetti industriali e di ricerca cofinanziati dalla CE e dagli Stati membri e aperti ai paesi terzi.

La maggior parte delle azioni previste oltre a quelle sopra descritte porterà un maggiore coordinamento e una migliore esecuzione delle attività di controllo sulle esportazioni all’interno dell’UE, insieme a una maggiore trasparenza, oltre a promuovere la parità di condizioni di cui necessita l’industria europea per mantenere la propria concorrenzialità. Dette azioni inoltre richiederanno un utilizzo migliore, e in alcuni casi differente, delle risorse disponibili negli Stati membri.

Una più intensa cooperazione fra gli Stati membri potrebbe richiedere un po’ di risorse in quelli che hanno sviluppato le capacità più avanzate, ma migliorerà l’efficienza generale del regime UE. Alcuni Stati membri potrebbero dover aggiornare le proprie attività di controllo sulle esportazioni e le risorse a tal fine previste per garantire elevati standard di efficienza e per soddisfare le richieste degli esportatori in direzione di sistemi più veloci ed efficienti come un più rapido trattamento delle richieste di autorizzazioni all’esportazione se possibile entro scadenze definite, la gestione basata sui rischi ( risk-based management ), la sensibilizzazione dell’industria, l’espansione dei controlli interni basati sulla conformità o più sostegno per le aziende rispondendo alle loro domande.

VI. Conclusioni e prossimi passi da compiere

La priorità immediata dovrebbe essere un’adozione rapida da parte del Consiglio delle necessarie modifiche al regolamento contenute nella proposta di testo rifuso.

Poiché però non sempre il miglioramento dei controlli sulle esportazioni richiede un’azione di tipo normativo, la Commissione invita anche il Consiglio a prender nota di tutti i settori in cui è stata proposta un’azione e a sostenere azioni concrete entro un arco temporale indicativo e concordato, che la Commissione suggerisce di stabilire alla fine del 2008 per tutte le misure che dovranno essere in vigore e all’inizio del 2007 per l’accesso da parte della Commissione a WAIS e ePOC (sistemi elettronici di distribuzione nel quadro rispettivamente dell’intesa di Wassenaar e dell’MTCR). La Commissione invita parimenti il Consiglio a tenere presente l’attuazione nazionale di alcune delle raccomandazioni emerse dalle verifiche inter pares, che saranno oggetto di relazioni periodiche da parte della presidenza del Consiglio (la prossima è prevista per dicembre 2006).

Nella sua prossima relazione[4] sull’applicazione del regolamento, la Commissione europea passerà in rassegna i progressi conseguiti nei settori citati dalla presente comunicazione e rileverà quelli in cui sarebbe auspicabile intervenire ulteriormente. Essa continuerà anche la propria riflessione sul funzionamento dei controlli sulle esportazioni, affinché questi possano avviarsi ad essere più basati sulla conformità da parte dell’industria anziché su autorizzazioni di esportazione caso per caso.

Allegati

I. Glossario dei termini e acronimi fondamentali in materia di duplice uso

II. Giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di duplice uso

III. Contesto dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni

IV. Particolari della proposta della Commissione di cui alle sezioni IV a) e b) della comunicazione

V. Suggerimenti per l’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione della Comunità aggiuntive

ALLEGATO I

Glossario dei termini e acronimi fondamentali in materia di duplice uso

- AG (Gruppo Australia): questo regime internazionale di controllo delle esportazioni definisce orientamenti per i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso di tipo biologico e chimico e stabilisce elenchi di beni che ogni membro s’impegna a livello politico a inserire nella legislazione nazionale nella misura in cui ciò risulta compatibile con la sua costituzione e altre specificità nazionali del suo sistema giuridico e amministrativo. Il nome del gruppo deriva dalla decisione dell’Australia di presiederlo. La prima riunione di quello che è ormai noto come gruppo Australia si è tenuta a Bruxelles nel giugno del 1985, quelle successive si sono svolte a Parigi, ad eccezione di quella del 2005, tenutasi a Sydney per il 20° anniversario del gruppo. Il numero dei membri, compresa la CE, è salito dagli originari 15 del 1985 ai 40[5] attuali. Sito web: http://www.australiagroup.net/.

- Gruppo di coordinamento dell’articolo 18: riunione di esperti presieduta dalla Commissione; il suo mandato è stabilito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1334/2000. Gli esperti dell’UE (uno per paese) sono nominati dagli Stati membri. Il gruppo discute degli eventuali problemi connessi con l’applicazione del regolamento. Esso può essere aperto caso per caso agli esportatori, nel 2005 è stato aperto alle autorità doganali e nel 2006 agli specialisti esperti di tecnologia.

- Ricerca : lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze circa principi fondamentali o fenomeni o fatti osservabili, senza essere diretto in modo primario verso un obiettivo o scopo di tipo specificamente pratico.

- BTWC – Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche.

- Catch-all (trattamento onnicomprensivo) o End Use Control (controllo sulla destinazione finale): controlli ad hoc che si applicano a prodotti non iscritti a elenco e si basano sulla valutazione da parte dell’esportatore e/o dei governi del rischio connesso con la destinazione finale di tali beni quando sono esportati verso determinati utilizzatori finali. Tali controlli possono essere imposti dagli Stati membri a livello nazionale tramite le proprie notifiche agli esportatori (paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 del regolamento) e dipendono anche dagli esportatori, che devono riferire alle autorità nazionali competenti se sono al corrente di transazioni relative a prodotti non iscritti a elenco che potrebbero portare a una proliferazione di armi di distruzione di massa o altri scopi e casi di cui ai paragrafi da 1 a 5 dell’articolo 4 del regolamento. In tali casi, gli esportatori devono chiedere ai governi nazionali se siano richieste autorizzazioni preventive all’esportazione.

- COARM è il gruppo di lavoro del Consiglio Affari generali dell’UE che si occupa delle armi convenzionali.

- CODUN è il comitato del Consiglio Affari generali dell’UE che si occupa del disarmo in sede ONU.

- Comitologia (o “procedura di comitato”) è gergo comunitario corrente per il lavoro dei comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione il cui compito è assistere quest’ultima nell’adozione di provvedimenti finalizzati ad applicare il diritto e le politiche della Comunità.

- CONOP è il comitato del Consiglio Affari generali dell’UE che si occupa della non proliferazione.

- COTER è il gruppo di lavoro sul terrorismo del Consiglio Affari generali dell’UE (secondo pilastro).

- CWC – Convenzione sulle armi chimiche. È un trattato multilaterale sul divieto delle armi chimiche (178 parti) entrato in vigore il 29 aprile 1997.

- CGEA – Autorizzazione generale di esportazione della Comunità, istituita dal regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, il quale consente a tutti gli esportatori che rispettano le condizioni d’uso stabilite nel regolamento di esportare i prodotti iscritti a elenco (all’allegato II del regolamento) verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti.

- Prodotti a duplice uso sono beni e tecnologia sviluppati per usi civili ma utilizzabili anche per applicazioni militari o per produrre armi di distruzione di massa.

- Destinazione finale – Il modo particolare in cui può essere utilizzato un prodotto a duplice uso.

- Utilizzatore finale – L’utilizzatore ultimo o definitivo del prodotto.

- Regimi internazionali di controllo sulle esportazioni – Sono stati istituiti da paesi che avevano il comune intento di affrontare il problema dei rischi di proliferazione man mano che si presentavano e di facilitare il rispetto, da parte dei loro membri, dei trattati internazionali di non proliferazione che incoraggiano la cooperazione internazionale per scopi legittimi e pacifici. Fra i regimi internazionali si contano: l’intesa di Wassenaar per il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, il gruppo Australia sui materiali per le armi chimiche e biologiche, il gruppo dei fornitori nucleari e il regime di non proliferazione nel settore missilistico. Questi regimi internazionali di controllo sulle esportazioni decidono all’unanimità su base consensuale.

- Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali sono emesse dalle autorità nazionali e pubblicate nelle gazzette ufficiali dei rispettivi paesi. Esse sono valide per tutti gli esportatori che sono stabiliti nello Stato membro in cui vengono pubblicate e che rispettano le condizioni definite dal diritto nazionale, riguardano uno o più paesi specifici e una serie di prodotti a duplice uso definiti dal diritto nazionale stesso.

- Autorizzazione globale di esportazione : concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici.

- IAS : studio di valutazione d’impatto.

- Un’autorizzazione di esportazione specifica è concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale di un paese terzo e riguarda uno o più prodotti o tecnologie a duplice uso.

- Prodotti di dominio pubblico : prodotti e tecnologie a duplice uso resi disponibili senza restrizioni al momento della loro ulteriore diffusione (le restrizioni relative ai diritti d’autore non impediscono che una tecnologia o un software siano di dominio pubblico).

- MTCR – Regime di non proliferazione nel settore missilistico. Questo regime internazionale di controllo delle esportazioni è stato istituito nel 1987 e conta ormai 34 paesi membri[6]. Sito web: http://www.mtcr.info. Obiettivo dell’MTCR è limitare la proliferazione di missili, di sistemi completi a razzo, di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e tecnologie correlate per i sistemi capaci di portare un carico utile di 500 chilogrammi ad almeno 300 chilometri, nonché dei vettori delle armi di distruzione di massa (ADM). I controlli del regime si applicano a determinati sistemi completi a razzo (compresi missili balistici, veicoli di lancio nello spazio [SLV] e razzi sonda) e sistemi UAV (compresi missili di crociera, aeromobili senza pilota, UAV e veicoli pilotati a distanza [RPV]). Le parti riconoscono anche l’importanza di controllare il trasferimento della tecnologia missilistica senza danneggiare il commercio legittimo, nonché la necessità di rafforzare gli obiettivi del regime cooperando coi paesi che non vi aderiscono.

- NPT – Trattato di non proliferazione nucleare. È entrato in vigore nel 1970 e, giunto a 187 parti contraenti, è uno degli accordi sugli armamenti che hanno avuto più adesioni nella storia.

- NSG – Questo regime internazionale di controllo sulle esportazioni, detto gruppo dei fornitori nucleari e formato da 45 Stati membri[7], cerca di contribuire alla non proliferazione delle armi nucleari attraverso la realizzazione degli orientamenti per le esportazioni nucleari e connesse. L’NSG è stato creato in seguito all’esplosione, nel 1974, di un ordigno nucleare in India, che dimostrò come la tecnologia nucleare trasferita per fini pacifici potesse essere usata scorrettamente. Sito web: http://www.nuclearsuppliersgroup.org.

- PSC – Il comitato politico e di sicurezza è uno dei comitati preparatori del Consiglio Affari generali e relazioni esterne e fa da cerniera fra la PESC e la PESD.

- Relazione dei servizi della Commissione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 dal 2000 al maggio 2004: tale relazione, in conformità degli obblighi di cui all’articolo 20 del regolamento, si trova sul sito Internet della DG TRADE al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/legis/index_en.htm

- UNSCR – Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

- L’intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso è il successore del COCOM, e ha iniziato i lavori nel settembre 1996. All’intesa di Wassenaar aderiscono attualmente 40 paesi[8]. Sito Internet: www.wassenaar.org . Essa produce un elenco di prodotti militari e a duplice uso di cui i paesi membri devono controllare le esportazioni in linea con gli orientamenti del regime e in conformità del quadro giuridico e amministrativo del paese. Il regime è stato istituito per contribuire alla sicurezza e stabilità regionale e internazionale promuovendo la trasparenza e una maggiore responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, in modo da prevenire le accumulazioni destabilizzanti. Gli Stati partecipanti cercano, mediante le rispettive politiche nazionali, di garantire che i trasferimenti di questi prodotti non contribuiscano allo sviluppo o al potenziamento di capacità militari che compromettono questi obiettivi, e che non siano dirottati in modo da sostenere tali capacità. I rappresentanti dei paesi partecipanti s’incontrano regolarmente a Vienna, città che ospita il segretariato dell’intesa di Wassenaar.

- ADM – Armi di distruzione di massa: il concetto comprende le armi nucleari, chimiche e biologiche e i loro vettori, in particolare la tecnologia missilistica.

- WPDU – Gruppo di lavoro del Consiglio sui beni a duplice uso.

ALLEGATO II

Giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia di duplice uso

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea nel settore dei beni a duplice uso ha stabilito che le norme che limitano le esportazioni di tali beni verso i paesi terzi rientrano nell’ambito della politica commerciale comune, come definito dall’articolo 133 del trattato CE.

La Corte ha emesso sentenze in via pregiudiziale nelle cause Werner (C-70/94) e Leifer (C-83/94).

Nella causa Werner (C-70/94), essa ha affermato che “un provvedimento che abbia l’effetto di impedire o restringere l’esportazione di determinati prodotti [...] non può essere escluso dall’ambito della politica commerciale comune per il fatto che esso mira a raggiungere obiettivi di politica estera e di sicurezza”.

Nella causa Leifer (C-83/94), essa ha affermato che “L’articolo 113 del Trattato [ora articolo 133] dev’essere interpretato nel senso che disposizioni intese a limitare le esportazioni verso Stati terzi di merci a duplice uso, utilizzabili per scopi sia civili sia militari, rientrano nella sua sfera di applicazione e che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in materia, la quale esclude la competenza degli Stati membri, salvo autorizzazione specifica rilasciata dalla Comunità”. Essa ha anche stabilito che il fatto che “una misura commerciale possa avere obiettivi non commerciali non ne altera la natura commerciale”. La Corte inoltre ha stabilito che “Tale considerazione non è infirmata dal fatto che la limitazione riguarda merci a duplice uso. La natura di questi prodotti non può infatti sottrarli alla sfera di applicazione della politica commerciale comune”.

ALLEGATO III

Regimi internazionali di controllo sulle esportazioni

I regimi internazionali di controllo sulle esportazioni stabiliscono norme e orientamenti per controllare le esportazioni nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche, nonché quelle di armi convenzionali e tecnologie a duplice uso. Fra gli anni Settanta e Ottanta sono stati istituiti quattro regimi internazionali di controllo sulle esportazioni per consentire ai loro membri di partecipare al commercio internazionale rispettando il proprio obbligo di agevolare la cooperazione internazionale a fini legittimi. Detti regimi sono: il gruppo dei fornitori nucleari (NSG) e il comitato Zangger per i materiali nucleari; il gruppo Australia (AG) per i prodotti di tipo chimico e biologico a duplice uso; il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) per le tecnologie missilistiche; l’intesa di Wassenaar per i prodotti a duplice uso connessi con le armi convenzionali. I regimi hanno elaborato vasti elenchi di prodotti controllati, dal momento che solo uno dei trattati internazionali di non proliferazione (la convenzione sulle armi chimiche) elenca i beni e le tecnologie a duplice uso soggetti a controlli, mentre gli altri trattati o intese (convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, trattato di non proliferazione nucleare, codice di condotta missilistico dell’Aia) non elencano le tecnologie a duplice uso che possono essere utilizzate per produrre ADM.

Con gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il mandato iniziale dei suddetti regimi, che consisteva nell’impedire agli Stati di acquisire prodotti a duplice uso per produrre ADM o armi convenzionali, è stato modificato in modo da impedire anche l’acquisizione da parte di soggetti non statuali di beni che potrebbero essere utilizzati per azioni di terrorismo con ADM o armi convenzionali.

La minaccia di attacchi terroristici con ADM ha aumentato il carico di lavoro per i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni (in particolare il gruppo Australia), con un aggiustamento dei criteri e degli orientamenti alle minacce specifiche.

Ad eccezione dell’intesa di Wassenaar, i regimi internazionali non dispongono di un segretariato tecnico che ne gestisca le riunioni. Ad eccezione del gruppo Australia, i regimi hanno membri temporanei che cambiano ogni anno. I regimi internazionali tengono una riunione plenaria all’anno, cui partecipano i capi delegazione di ogni paese membro, abilitata a decidere sui principali problemi, in particolare sull’ingresso di nuovi membri, sulle modifiche agli elenchi, l’adozione di modifiche agli orientamenti e il rapporto coi paesi non aderenti. In occasione delle riunioni plenarie è emesso un comunicato stampa. Le decisioni sono sempre prese all’unanimità, e i membri possono avanzare proposte su qualunque tema rientrante nelle competenze del regime.

Alla preparazione delle riunioni plenarie provvedono gruppi tecnici di esperti, che in genere rappresentano tre diversi tipi di competenze: esperti tecnici per la preparazione degli elenchi dei controlli, funzionari di dogana e polizia e addetti alle autorizzazioni per lo scambio di buone prassi, nonché esperienza investigativa per lo scambio di informazioni su temi sensibili nel settore della proliferazione, del terrorismo e dell’acquisizione di ADM.

Tutti e 25 gli Stati membri dell’UE aderiscono al gruppo Australia (AG) e al gruppo dei fornitori nucleari (NSG), ma Cipro non fa ancora parte dell’intesa di Wassenaar e sette nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) devono ancora aderire all’MTCR, il che vale anche per la Romania, paese candidato all’adesione. La Commissione europea aderisce al gruppo Australia e ha status di osservatore nell’NSG, ma non ha alcun ruolo ufficiale nell’MTCR e nell’intesa di Wassenaar, pur potendo partecipare alle riunioni, insieme al segretariato del Consiglio, nel quadro della delegazione della presidenza dell’UE a partire dall’adozione del piano d’azione di Salonicco.

Va osservato che la convenzione sulle armi chimiche di cui alla comunicazione non è un regime internazionale di controllo sulle esportazioni con le stesse caratteristiche dei quattro fin qui descritti: la differenza fondamentale sta nella sua natura di trattato multilaterale (con 178 parti) entrato il vigore il 29 aprile 1997 e contenente disposizioni e un meccanismo per le ispezioni, al fine di verificare il rispetto da parte dei paesi aderenti, nonché un elenco di prodotti, compresi quelli a duplice uso, il cui commercio dev’essere controllato. Si tratta del solo trattato internazionale di non proliferazione contenente simili elenchi.

ALLEGATO IV

Particolari della proposta della Commissione di cui alle sezioni IV a) e b) della comunicazione

a) Proposte di modifica del regolamento attuale:

Sono avanzate le seguenti proposte di modifica del regolamento:

- introduzione di alcuni controlli sui prodotti a duplice uso in transito all’interno dell’UE;

- controllo del brokeraggio di prodotti a duplice uso se vi sono motivi di sospettare un legame a un programma di ADM;

- chiarimento e aggiornamento dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia, compresa la prestazione di assistenza tecnica;

- introduzione di limitati aggiustamenti per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli nazionali sui prodotti non elencati nel regolamento, al fine di migliorarne l’efficienza e trasparenza, pur lasciando l’attuazione alle buone prassi;

- per quanto concerne le autorizzazioni generali di esportazione, chiarimento delle condizioni d’uso dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità (obbligo di notifica) e delle autorizzazioni generali nazionali, nonché dei criteri per la concessione delle autorizzazioni globali;

- proposte per migliorare lo scambio d’informazioni tra Stati membri e con la Commissione e per garantire che i dinieghi delle autorizzazioni da parte di uno Stato membro siano debitamente considerati dagli altri Stati membri;

- introduzione di disposizioni sui rapporti coi paesi terzi, secondo cui possono essere condotti negoziati con tali paesi per coordinare meglio il funzionamento delle norme relative ai controlli sulle esportazioni e facilitare il reciproco riconoscimento di tali controlli;

- introduzione di procedure per una più rapida adozione delle modifiche agli allegati del regolamento e per arrivare alle misure necessarie ad attuare il regolamento (procedura di comitato);

- possibile introduzione di un sistema elettronico per lo scambio d’informazioni sui dinieghi e di altre informazioni, nonché miglioramenti nella notifica dei dinieghi stessi;

- sostituzione dei controlli intracomunitari con la notifica preventiva e un sistema di rintracciabilità all’interno dell’UE;

- disposizioni affinché le autorità nazionali stabiliscano scadenze indicative per il trattamento delle richieste di autorizzazione all’esportazione e scadenze per il trattamento delle richieste d’informazione da parte delle autorità addette alle autorizzazioni circa l’effettuazione dei controlli nazionali;

- introduzione di un riferimento alle sanzioni penali da adottare per le violazioni più gravi del regolamento in conformità delle prassi riportate dagli Stati membri.

b) Settori in cui si potrebbero elaborare orientamenti/buone prassi:

Gli orientamenti e le buone prassi sono modalità per attuare determinate disposizioni del regolamento che potrebbero essere stabilite a livello di gruppo di lavoro del Consiglio sul duplice uso e preparate dagli esperti del gruppo coordinamento. Si tratterebbe di strumenti non obbligatori volti a fornire standard per l’applicazione dei controlli sulle esportazioni e, in alcuni casi, gli orientamenti potrebbero consistere in un adeguamento degli orientamenti dei regimi internazionali al fine di tener conto delle specificità dell’UE, in particolare dell’esistenza di un mercato unico e di confini europei comuni. In alcuni casi, gli orientamenti e le buone prassi possono essere resi pubblici a vantaggio degli esportatori, anche se in altri casi per loro natura dovranno essere mantenuti all’interno delle amministrazioni competenti, come linee guida interne. Fra i settori in cui si potrebbero preparare orientamenti e buone prassi si trovano:

- attuazione e applicazione dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia, compresa l’assistenza tecnica;

- modalità per l’attuazione di alcuni aspetti dei controlli sui prodotti non iscritti a elenco (trattamento onnicomprensivo), al fine di migliorare i flussi d’informazioni tra Stati membri e di limitare le possibilità di elusione dei controlli effettuati da uno Stato membro mediante esportazioni attraverso altri Stati membri;

- miglioramento della valutazione del rischio, compresi possibili elementi di applicazione e analisi comune del rischio come previsto dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Consiglio sulle modifiche di sicurezza al codice doganale e dalle disposizioni attuative che dovranno essere adottate entro la fine del 2006;

- istituzione di autorizzazioni globali di esportazione (ambito d’applicazione, condizioni d’uso e modalità per il controllo della conformità);

- elementi utilizzati per valutare le richieste di esportazione, compresa la capacità dell’esportatore di conformarsi alle norme, documentazione di sostegno e certificati di utilizzatore finale;

- fissazione di scadenze entro cui decidere sulle richieste di autorizzazione;

- programmi interni di conformità.

ALLEGATO V

Suggerimenti per le nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità

Settori proposti per rientrare nell’ambito di applicazione delle nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità:

- alcuni prodotti chimici interessati dalla convenzione sulle armi chimiche potrebbero beneficiare di nuove agevolazioni al commercio per quanto riguarda un certo numero di parti contraenti non figuranti all’allegato II del regolamento (che definisce l’autorizzazione generale di esportazione della Comunità);

- piccole quantità / spedizioni di valore e campioni;

- i prodotti non sensibili ai fini dell’intesa di Wassenaar potrebbero trarre beneficio dall’istituzione di una nuova autorizzazione della Comunità relativa ad alcuni paesi aderenti a Wassenaar e non elencati all’allegato II del regolamento (che definisce l’autorizzazione generale di esportazione della Comunità);

- le nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità conterranno disposizioni attuative basate su quelle previste nella proposta di modifica dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità e su quelle attualmente in vigore negli Stati membri che hanno adottato autorizzazioni generali di esportazione nazionali relativamente simili per ambiti di applicazione e destinazioni.

[1] Queste esportazioni riguardano tutte le linee tariffarie di beni a duplice uso, e quindi comprendono beni che, propriamente parlando, non sono davvero tali.

[2] Il trasbordo è parzialmente coperto dalla definizione di transito.

[3] Documento disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/pr230206_en.htm

[4] La relazione 2000-2004 si trova all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/legis/index_en.htm

[5] Stati membri dell’UE e Commissione, Australia, Argentina, Bulgaria, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Romania, Svizzera, Turchia, Ucraina, Stati Uniti.

[6] Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Federazione russa, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti.

[7] Si tratta dei 25 Stati membri dell’UE e di Argentina, Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Federazione russa, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Ucraina, USA.

[8] Argentina, Australia, 24 Stati membri dell’UE (tranne Cipro), Bulgaria, Canada, Croazia,Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Romania, Federazione russa, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Ucraina, Stati Uniti.

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