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Document 52006DC0763

Comunicazione della Commissione - Europa globale - Gli strumenti europei di difesa del commerciale in un'economia globale in mutamento - Libro Verde destinato alla consultazione pubblica

/* COM/2006/0763 def. */

52006DC0763

Comunicazione della Commissione - Europa globale - Gli strumenti europei di difesa del commerciale in un'economia globale in mutamento - Libro Verde destinato alla consultazione pubblica /* COM/2006/0763 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.12.2006

COM(2006) 763 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPA GLOBALE

Gli strumenti europei di difesa del commerciale in un'economia globale in mutamento Libro verde destinato alla consultazione pubblica

EUROPA GLOBALE

Gli strumenti europei di difesa del commerciale in un'economia globale in mutamento Libro verde destinato alla consultazione pubblica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Introduzione

L'Unione europea, come la maggior parte delle altre economie importatrici, si avvale di un sistema di strumenti di difesa commerciale. Questi strumenti - misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia - permettono all'Unione europea di difendere i propri produttori dalle importazioni effettuate in base a condizioni sleali o sovvenzionate e dalle forti alterazioni dei flussi del mercato nella misura in cui queste si rivelano dannose per l'economia europea. È importante usare questi strumenti in maniera efficace e rigorosa per garantire il rispetto delle norme internazionali del commercio e tutelare gli interessi europei dalle pratiche commerciali sleali.

L'utilizzazione di questi strumenti da parte dell'UE si basa su norme derivate dagli accordi dell'OMC che definiscono strumenti di difesa del commercio e fissano i principi in base ai quali essi operano in quanto componente legittima del sistema multilaterale del libero scambio. Come gli interventi d'urgenza per eliminare la contraffazione e il furto della proprietà intellettuale, la difesa dalle pratiche commerciali sleali rappresenta un elemento cruciale dal punto di vista politico ed economico della difesa del libero scambio. Essa ci consente di difendere gli interessi della competitività e dei lavoratori europei e pertanto rappresenta un aspetto importante nella gestione europea delle conseguenze della mondializzazione.

La motivazione economica delle misure antidumping e antisovvenzioni a difesa del commercio si basa per lo più sul fatto che l'economia internazionale non possiede un meccanismo che permetta di correggere le prassi anticoncorrenziali come le autorità preposte alla regolamentazione della concorrenza che operano nella maggior parte delle economie nazionali. Peraltro pochissime giurisdizioni sono dotate di regole o istituzioni formali per il controllo delle sovvenzioni come quelle dell'Unione europea per quanto riguarda gli aiuti di stato. Le misure di difesa commerciale si sono sviluppate nel diritto internazionale in quanto strumento per correggere gli effetti di distorsione del commercio derivanti da pratiche non concorrenziali a livello internazionale.

Nel corso dell'ultimo decennio l'azione europea per la difesa commerciale ha eliminato gli effetti di distorsione commerciale delle pratiche di dumping in settori importanti quali la siderurgia, le sostanze chimiche e i microprocessori, nei quali era minacciata la vitalità delle aziende e il posto di lavoro di migliaia di lavoratori in Europa.

L'UE è andata oltre qualsiasi altro membro dell'OMC nel rafforzare unilateralmente le norme dell'OMC per rendere più rigorose le condizioni di utilizzazione e concentrando l'impatto degli interventi a difesa del commercio nel proprio mercato. L'UE ha elaborato un sistema di strumenti di difesa del commercio che si può ritenere più aperto e più equilibrato di quello di qualsiasi altro membro dell'OMC. L'UE ha inoltre guidato il dibattito sulla riforma delle norme dell'OMC sulla difesa commerciale, parte integrante dei negoziati del Doha Round. Un'applicazione rigorosa di queste norme convenute a livello internazionale da tutti i membri dell'OMC è estremamente importante per il funzionamento del sistema internazionale del commercio. Il fermo proposito che tutti aderiscano alle norme convenute in questo settore deve rimanere l'obiettivo guida della nostra strategia per il futuro.

Tuttavia, nel decennio successivo all'accordo antidumping del 1994 e all'ultima grande riforma degli strumenti di difesa commerciale dell'UE, si sono verificati mutamenti di grande portata nell'economia mondiale e nella struttura dell'economia europea. Questi mutamenti sono stati un fattore importante per quanto riguarda le priorità generali della Commissione attuale intese a promuovere la crescita e la competitività e sono descritti, fra l'altro, nel contributo della Commissione al Consiglio europeo di Hampton Court: I valori europei nell'epoca della mondializzazione .

Attualmente molte più imprese europee producono al di fuori dell'UE beni che poi importano nella Comunità, ovvero gestiscono canali di approvvigionamento che si estendono al di là del mercato europeo. Questi mutamenti mettono in discussione il significato tradizionale di ciò che rappresenta la produzione europea e gli interessi economici europei. Dal momento che si tratta precisamente di quello che gli strumenti di difesa commerciale sono destinati a difendere, una rassegna periodica ci può aiutare a garantire che gli strumenti di difesa europei rimangano una risposta efficace alle pratiche commerciali sleali. Questo potrebbe essere un elemento a favore di un forte sostegno politico per il ricorso a questi strumenti necessari in tutta l'UE.

Recentemente la Commissione ha avanzato una nuova agenda politica destinata a rafforzare la capacità di competere in un'economia globale caratterizzata da una crescente frammentazione e complessità del processo di produzione e dei canali di approvvigionamento, nonché dalla crescita di nuovi attori economici di spicco, in particolare in Asia (" Europa globale: Competere nel mondo "). La presente riflessione sugli strumenti di difesa commerciale di cui disponiamo costituisce una parte integrante di questa agenda. Il Libro verde non mette in discussione il valore fondamentale degli strumenti di difesa, ma invita a una riflessione pubblica sulle modalità con cui l'UE dovrebbe farne il miglior uso possibile nell'interesse dell'Europa.

Il Libro verde si basa sull'esperienza della Commissione europea nella gestione del ricorso agli strumenti di difesa del commercio, nonché sui risultati di un recente studio di valutazione. Esso tiene conto inoltre dei contatti informali con gli Stati membri dell'UE e il Parlamento europeo e di una serie di documenti presentata al Commissario Peter Mandelson, responsabile del commercio, dagli esperti del settore degli strumenti di difesa commerciale nel luglio 2006[1].

Nel Libro verde le questioni sono raggruppate in sei tematiche:

1. il ruolo degli strumenti di difesa commerciale in un'economia mondiale in mutamento;

2. la valutazione dei vari interessi dell'UE nelle indagini in materia di difesa commerciale;

3. l'apertura e lo svolgimento di inchieste di difesa commerciale;

4. le modalità, i tempi e la durata delle misure di difesa commerciale;

5. la trasparenza delle inchieste di difesa commerciale;

6. la struttura istituzionale delle inchieste di difesa commerciale.

Per ciascun gruppo di questioni si pongono una serie di interrogativi cui i partecipanti alla consultazione sono invitati a rispondere.

Riquadro 1: Gli strumenti europei di difesa commerciale

Antidumping. Le norme antidumping sono lo strumento di difesa commerciale più utilizzato nell'Unione europea. Le misure antidumping riguardano i beni importati nell'Unione europea ad un valore inferiore al normale valore sul mercato interno – di solito per motivo di una mancanza di concorrenza e/o a causa dell'intervento dello stato nel processo di produzione, il che permette all'esportatore di ridurre artificialmente i costi dell'esportazione. Il dumping danneggia sia i produttori europei, che i produttori dei paesi terzi che concorrono per accedere al mercato europeo. Fra gli esempi tipici delle distorsioni che portano al dumping vi sono: ostacoli tariffari e non tariffari significativi, applicazione insufficiente delle regole di concorrenza, agevolazioni fiscali per le esportazioni, prezzi artificialmente bassi delle materie prime e/o dell'energia. Nel caso in cui un'inchiesta europea dimostri che le importazioni danneggiano i produttori europei, le norme antidumping permettono di adottare misure correttive per rimediare al pregiudizio. Di solito si tratta dell'imposizione di un dazio sull'importazione oggetto di dumping.

Antisovvenzioni. Le misure antisovvenzioni sono analoghe a quelle antidumping., salvo il fatto che esse correggono l'effetto di distorsione per il commercio dovuto ai sussidi concessi ai produttori stranieri e passibili di un'azione legale nell'ambito dell'OMC, nel caso in cui si possa dimostrare che i sussidi in questione danneggiano i produttori europei.

Misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia sono diverse in quanto non si basano sulla determinazione del fatto che il commercio sia leale o meno, ma le fluttuazioni nel volume del commercio talmente rapide e di tale entità che i produttori europei non possono ragionevolmente adattarsi ai nuovi flussi commerciali. In queste circostanze la normativa dell'OMC e dell'UE permette restrizioni a breve termine sulle importazioni per dare un sollievo temporaneo all'industria e consentirle di adattarsi all'incremento improvviso. Questo sollievo temporaneo è accompagnato da un obbligo evidente di ristrutturazione.

Tra il gennaio 1996 e il dicembre 2005, l'UE ha imposto 194 misure antidumping definitive. I paesi che sono stati coinvolti più frequentemente nel dumping durante questo periodo sono la Cina (38) e l'India (16). Dal 31 ottobre 2006 l'UE ha in vigore 12 misure antisovvenzione. L'UE ha imposto soltanto 8 misure di salvaguardia definitive: soltanto una di queste è ancora in vigore. Nell'UE le misure antidumping e antisovvenzioni contro le pratiche commerciali sleali rappresentano meno dello 0,45% del valore totale delle importazioni.

A titolo comparativo, gli Stati Uniti e l'India hanno imposto rispettivamente 201 e 309 misure definitive fra il 1996 e il 2005. Nello stesso periodo l'UE ha avviato 294 inchieste, gli Stati Uniti ne hanno avviate 352 e l'India 419.

La Commissione europea è responsabile delle inchieste antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia, ivi comprese le decisioni sull'apertura delle inchieste a seguito di denunce presentate dall'industria ed è anche responsabile della revisione delle misure in vigore. La Commissione europea può imporre anche misure provvisorie e proporre misure definitive al Consiglio. Il Consiglio impone misure definitive antidumping/antisovvenzioni a maggioranza semplice, mentre le misure di salvaguardia comportano il sostegno di una maggioranza qualificata degli Stati membri.

PARTE 1. Qual è il ruolo delle misure di difesa commerciale nell'economia mondiale?

La giustificazione economica delle misure antidumping si basa principalmente sul fatto che la concorrenza sui mercati internazionali è imperfetta – non esiste un'autorità internazionale in materia di concorrenza che possa controllare e regolamentare il comportamento anticoncorrenziale fra i paesi. Contrariamente a quanto avviene in un mercato interno come quello dell'UE, spesso vi sono poche regole che controllano il comportamento delle imprese sui mercati internazionali.

Le misure antidumping sono l'unico strumento di cui si dispone nel diritto internazionale per rimediare alle conseguenze per l'industria europea delle importazioni provenienti da questi mercati. Analogamente le misure antisovvenzioni contrastano le sovvenzioni sleali dei produttori nei paesi terzi, in mancanza di strumenti internazionali pienamente operativi per limitare questo tipo di interventi. Le misure di salvaguardia riguardano le importazioni che aumentano in misura tale da causare o minacciare di causare gravi pregiudizi all'industria europea.

Attualmente l'UE avvia molte più inchieste antidumping che inchieste antisovvenzioni. Uno dei motivi per cui le aziende esitano a chiedere l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni è che esse temono le rappresaglie dei governi interessati. Una delle soluzioni potrebbe essere che la Commissione stessa avviasse più inchieste antisovvenzioni.

La giustificazione economica degli strumenti di difesa commerciale rimane un argomento controverso fra gli economisti. Alcuni giustificano la necessità di strumenti di difesa commerciale a motivo della mancanza di regole di concorrenza convenute a livello internazionale, mentre altri ritengono che le misure di difesa commerciale non siano economicamente giustificate dal punto di vista del benessere generale di un paese. Altri ritengono che sarebbe possibile un uso abusivo delle misure al fine di difendersi dalle importazioni concorrenziali. Altri ancora sostengono che le misure antidumping siano giustificate soltanto se un esportatore in un paese terzo trae vantaggio da una mancanza o da un'applicazione insufficiente di regole nazionali sulla concorrenza.

Domanda n. 1: Qual è il ruolo degli strumenti di difesa commerciale nell'economia mondiale moderna? Gli strumenti di difesa commerciale continuano ad essere essenziali per garantire il rispetto delle norme internazionali del commercio e per tutelare gli interessi europei? L'UE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di migliorarli?

Domanda n. 2: L'UE dovrebbe far maggiormente ricorso agli strumenti di salvaguardia degli strumenti antisovvenzioni contemporaneamente alle azioni antidumping? La Commissione dovrebbe, in circostanze particolari, esser pronta ad avviare un maggior numero di inchieste di sua propria iniziativa purché disponga degli elementi di prova necessari?

Domanda n. 3: Esistono alternative al ricorso agli strumenti di difesa commerciale in mancanza di regole di concorrenza convenute a livello internazionale?

PARTE 2. Valutazione dei vari interessi dell'UE nelle inchieste in materia di difesa commerciale

Le misure di difesa commerciale devono servire gli interessi economici generali dell'UE, ivi compresi quelli dei produttori e dei lavoratori. La normativa comunitaria deve continuare a riferirsi a situazioni in cui i prezzi più bassi delle importazioni non sono determinati esclusivamente da veri e propri vantaggi comparativi per quanto riguarda i costi di produzione e i costi della manodopera nei paesi terzi, ma rispecchiano il fatto che a questi vantaggi si aggiungono condizioni sleali di concorrenza quali sussidi o altre distorsioni di cui sono responsabili gli stati.

I cambiamenti della struttura dell'economia mondiale e dell'economia europea hanno reso più complesso determinare quali siano gli interessi economici dell'Unione europea. La mondializzazione incrementa la divisione internazionale della manodopera dal momento che i costi determinati dal trasporto e dalle comunicazioni si sono notevolmente ridotti. Le aziende europee fanno sempre più ricorso a basi di produzione al di fuori dell'Unione europea, pur mantenendo in Europa una parte notevole della loro attività e della manodopera. Dal punto di vista degli strumenti di difesa commerciale, la sfida consiste nel determinare se la normativa dell'UE prenda sufficientemente in considerazione la realtà dell'esternalizzazione della produzione da parte delle aziende europee, che a loro volta entrano in concorrenza con la produzione basata in Europa, e che potrebbe essere colpita in maniera negativa dalle misure di difesa commerciale.

Tollerare il dumping non è nell'interesse economico a lungo termine dell'Unione europea, anche se se ne avvantaggiano alcune aziende europee che hanno esternalizzato la produzione nei paesi terzi. Dobbiamo tuttavia riflettere sul fatto che l'azione per limitare il danno causato dalle pratiche di dumping può ripercuotersi sull'occupazione e sulla vitalità delle aziende europee che operano legittimamente attraverso una produzione esternalizzata. Trovare il giusto equilibrio fra un commercio libero e un commercio equo è un aspetto cruciale. Abbiamo bisogno di regole chiare che ci aiutino ad affrontare la situazione.

Questa parte del documento riguarda quattro aspetti chiave relativi al criterio dell'interesse comunitario.

Riquadro 2: Casistica – Misure antidumping sulle calzature in cuoio, agosto 2006

Nell'ottobre 2006 l'Unione europea ha imposto dazi del 16,5% e del 10% su alcune calzature importate nell'Unione europea. Questi dazi erano il risultato di un'inchiesta che ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative a queste esportazioni provenienti da paesi terzi e il relativo pregiudizio per i produttori europei. L'applicazione delle norme dell'UE e dell'OMC in questo caso estremamente complesso ha causato delle divisioni fra gli operatori economici dell'UE e gli Stati membri dell'Unione. Questo caso illustra due dei principali aspetti affrontati nel presente Libro verde.

Esternalizzazione da parte dei produttori dell'UE. Sebbene diverse aziende comunitarie producano ancora calzature in cuoio nell'Unione europea, un notevole numero di produttori ha esternalizzato la produzione di calzature nei paesi terzi, mantenendo altre parti delle loro attività nell'UE. Le aziende europee che producono calzature in cuoio nei paesi terzi sono soggette ai dazi antidumping. Inoltre, in base alla normativa in vigore per quanto riguarda le inchieste antidumping, soltanto i produttori che hanno mantenuto la loro produzione nel territorio dell'UE sono stati presi in considerazione per determinare se fosse rispettata la quota prescritta dell'industria comunitaria, necessaria per avviare il procedimento. Tuttavia il numero di aziende europee che trasferiscono alcuni elementi della loro produzione è in aumento e le aziende in questione rappresentano migliaia di posti di lavoro nell'UE.

Interesse dei consumatori . Il caso delle calzature illustra anche un altro problema nel contesto della determinazione di cosa rappresenti un interesse economico più ampio a livello dell'UE. Nella maggior parte dei casi, in particolare quando non sono interessati prodotti di consumo, l'impatto delle misure antidumping sui prezzi pagati dal consumatore non è stato significativo. Tuttavia è importante riflettere sulla questione di sapere se e come gli interessi dei consumatori possano essere presi meglio in considerazione nelle inchieste antidumping e sulle misure adottate.

2.1. Il criterio dell'interesse comunitario. L'Unione europea è uno dei pochi utilizzatori di strumenti di difesa commerciale ad applicare un criterio dell'interesse pubblico sotto forma di regola dell'interesse comunitario prima di applicare le misure antidumping. La regola dell'interesse comunitario stabilisce che possono essere imposte misure soltanto nel caso in cui la Commissione stabilisca che imporle non sia contrario all'interesse generale dell'economia europea. Questo criterio non è preso in considerazione dall'accordo antidumping dell'OMC, ma si è rivelato un fattore utile nel ponderare gli interessi nei casi di antidumping.

Tuttavia, alcuni sostengono che il criterio dell'interesse comunitario sia troppo marcatamente ponderato a favore dei produttori europei e che non prenda sufficientemente in considerazione l'impatto delle misure sulle imprese importatrici che hanno spostato parte della loro produzione al di fuori del territorio dell'UE. Alcuni inoltre si preoccupano che gli interessi comunitari non vengano adeguatamente valutati, in particolar modo quando gli strumenti di difesa commerciale sono applicati a prodotti finiti destinati al consumo. Se la principale preoccupazione degli strumenti europei è quella di rimediare alle conseguenze di una concorrenza sleale, casi recenti hanno anche sollevato l'opportunità di utilizzare il criterio dell'interesse europeo per valutare l'impatto delle misure sulla coerenza generale della politica dell'Unione. Ad esempio, l'UE potrebbe considerare se in alcuni casi le misure antidumping riducano l'efficacia degli aiuti allo sviluppo europei per un determinato paese.

Domanda n. 4: L'UE dovrebbe rivedere l'attuale equilibrio degli interessi fra i vari operatori economici sulla base del criterio dell'interesse comunitario nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale? Assieme agli interessi dei produttori e dei loro dipendenti in Europa, in che modo dovremmo prendere in considerazione gli interessi delle aziende che hanno mantenuto una notevole parte delle loro attività e della manodopera in Europa, anche se hanno spostato fuori dal territorio dell'UE parte della loro attività produttiva? In che modo dovremmo prendere in considerazione gli interessi degli importatori o dei produttori che trasformano le importazioni interessate?

Domanda n. 5: Dobbiamo rivedere il modo in cui gli interessi dei consumatori sono presi in considerazione nelle inchieste in materia di difesa commerciale? La Commissione dovrebbe sollecitare più attivamente la partecipazione delle associazioni dei consumatori? In che modo dovrebbe essere valutato il loro contributo? In che modo si dovrebbe valutare e monitorare l'impatto delle misure di difesa commerciale sui consumatori?

Domanda n. 6: L'UE dovrebbe comprendere considerazioni di portata più ampia nelle valutazioni dell'interesse comunitario nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale, quali la coerenza con altre strategie dell'UE? Per quanto riguarda la politica di sviluppo, l'UE dovrebbe distinguere formalmente fra paesi meno sviluppati e paesi in via di sviluppo nell'applicazione delle misure di difesa commerciale?

Domanda n. 7: Quale tipo di analisi economica potrebbe essere utile nel fare queste valutazioni?

2.2. Utilizzazione del criterio dell'interesse comunitario per calibrare le misure di difesa commerciale. Attualmente secondo i risultati ottenuti sulla base del criterio dell'interesse comunitario si può concludere soltanto che le misure debbano essere applicate o meno. In principio, il criterio dell'«applicate o meno» non permette all'analisi basata sull'interesse comunitario di essere utilizzata quale motivazione per l'adattamento o la modifica delle misure. Potrebbe tuttavia essere opportuno introdurre una maggiore flessibilità a questo proposito purché qualsiasi adattamento delle misure rispecchi pienamente i risultati obiettivi del caso. Questa flessibilità sarebbe limitata agli adeguamenti verso il basso dovuti all'applicazione del dazio inferiore, che comporta la definizione del dazio antidumping al margine di pregiudizio o al margine di dumping, a seconda di quale sia il più basso. In teoria si potrebbe anche estendere alla possibilità di esonerare alcuni prodotti dai dazi per motivi connessi all'interesse comunitario.

Domanda n. 8: Sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che il livello delle misure proposte possa essere riveduto al ribasso in funzione dei risultati della valutazione dell'interesse comunitario nelle inchieste in materia di difesa commerciale? L'UE dovrebbe prevedere esplicitamente l'esclusione di alcuni tipi di prodotti sulla base di considerazioni relative all'interesse della Comunità? In caso affermativo, quali criteri dovrebbero essere applicati?

2.3. Decidere quando applicare il criterio dell'interesse comunitario. Attualmente, l'applicazione del criterio dell'interesse comunitario è prevista soltanto dopo l'apertura di un'inchiesta nel momento di definire le misure. Le regole dell'OMC che vietano di rendere pubbliche le denunce di antidumping prima dell'apertura dell'inchiesta attualmente non permettono di utilizzare il criterio dell'interesse comunitario per valutare la validità di una denuncia in fase iniziale. Alcune parti in causa hanno tuttavia suggerito che l'UE dovrebbe far pressione affinché le regole vengano modificate.

Domanda n. 9: L'UE dovrebbe chiedere che vengano cambiate le regole dell'OMC per permettere al criterio dell'interesse comunitario di essere usato nella fase della denuncia nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni? Vi sono altre situazioni in cui l'utilizzazione del criterio dell'interesse comunitario sarebbe opportuna – ad esempio prima dell'apertura dei riesami in previsione della scadenza?

2.4. Valutazione della vitalità economica . La vitalità economica generale dell'industria nell'UE è un elemento esaminato nell'ambito del criterio dell'interesse comunitario. Nel caso in cui un settore particolare presenti buone prospettive di vitalità economica, questo elemento costituisce un fattore importante da considerare nella valutazione dell'opportunità di istituire misure di difesa commerciale.

Domanda n. 10: Le valutazioni della vitalità economica sono pertinenti quando si devono prendere decisioni in merito al ricorso agli strumenti di difesa commerciale? In caso affermativo, quali criteri devono essere utilizzati per valutare la vitalità delle industrie europee nelle inchieste in materia di difesa commerciale, ad esempio i livelli di produzione, di occupazione, la quota di mercato?

PARTE 3. Apertura e realizzazione delle inchieste in materia di difesa commerciale

Le parti in causa hanno identificato un certo numero di settori tecnici relativi all'apertura e alla realizzazione di inchieste in materia di difesa commerciale per i quali sarebbe possibile migliorare ulteriormente la proporzionalità, l'efficacia e l'obiettività delle indagini europee in materia di difesa commerciale. Qui di seguito indichiamo otto di questi settori:

3.1. Consultazioni preliminari con i paesi terzi esportatori. Sebbene le regole dell'OMC vietino di entrare in contatto con le aziende che possono essere oggetto di un'inchiesta prima dell'apertura di un dossier, alcune delle parti in causa hanno proposto di mettersi in contatto con i governi dei paesi terzi esportatori prima dell'apertura di un'inchiesta, al fine di evitare contrasti politici e per discutere i prodotti e le pratiche che potrebbero essere oggetto di un'inchiesta.

Domanda n. 11: L'UE dovrebbe prendere in considerazione una consultazione dei paesi terzi esportatori dopo aver ricevuto denunce e prima di aprire un'inchiesta antidumping?

3.2. Utilizzazione dello strumento antisovvenzioni nelle economie in transizione. La prassi attuale non prevede l'apertura di inchieste antisovvenzioni quando sono implicate economie in transizione a causa della natura diffusa delle distorsioni dei costi e dei prezzi in questo tipo di economie. Tuttavia, l'utilizzazione dello strumento antisovvenzioni può essere preso in considerazione nei casi in cui singole aziende nelle economie in transizione beneficiano di un trattamento di economia di mercato.

Domanda n. 12: L'UE dovrebbe prevedere in maniera più specifica il ricorso allo strumento antisovvenzioni nei casi che riguardano aziende in economie in transizione per le quali è previsto un trattamento da economia di mercato?

3.3. Condizioni di rappresentatività . L'UE impone un certo numero di condizioni che occorre soddisfare per poter aprire un'inchiesta in materia di difesa commerciale. Le regole dell'OMC dispongono che un'inchiesta venga aperta soltanto quando i produttori che sostengono espressamente la denuncia rappresentano oltre il 25% della produzione totale del prodotto implicato nel mercato interessato.

Secondo le norme attualmente in vigore le aziende che producono e importano il prodotto che si suppone sia oggetto di dumping possono essere escluse dalla verifica della rappresentatività. Conseguentemente si riduce il numero delle aziende necessario per stabilire la rappresentatività in un caso determinato e si escludono le aziende che potrebbero contestare una denuncia. Alcune delle parti in causa ritengono che le cosiddette "condizioni di rappresentatività" siano troppo poco rigorose.

Domanda n. 13: L'UE dovrebbe riesaminare le "condizioni di rappresentatività" per la definizione dell'industria comunitaria nel quadro delle procedure antidumping e antisovvenzioni? È adeguato il livello di sostegno necessario per l'accettazione di una denuncia e la successiva apertura di un'inchiesta? Sarebbe opportuno rivedere la possibilità di escludere le aziende che importano o che sono collegate agli esportatori, dalla valutazione della rappresentatività?

3.4. Regole de minimis per il dumping, le sovvenzioni e il pregiudizio. Conformemente alle regole attualmente in vigore, esistono delle soglie al di là delle quali le inchieste avviate non sono ritenute sufficientemente importanti da meritare un intervento comunitario. La normativa europea antidumping dispone che un'inchiesta venga chiusa se il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso come percentuale del prezzo di esportazione, la cosiddetta "soglia de minimis ".

Una soglia de minimis si applica anche nella determinazione del pregiudizio causato da beni oggetto di dumping. Non vengono avviati procedimenti nei confronti dei paesi le cui importazioni rappresentano meno dell'1% del mercato europeo. Le attuali soglie de minimis potrebbero essere più o meno elevate, a seconda dell'impatto economico percepito dei margini inferiori di dumping/sovvenzioni e delle soglie di pregiudizio.

Oltre a queste soglie espresse in percentuale, si potrebbe prendere in considerazione la definizione di un secondo "criterio de minimis " subordinando l'apertura di un procedimento al valore delle importazioni in euro.

Domanda n. 14: L'UE dovrebbe modificare le soglie de minimis (in termini percentuali e in termini assoluti) applicate attualmente al dumping e ai pregiudizi nelle inchieste in materia di difesa commerciale?

3.5. Calcolo dei margini di dumping. Una parte importante dell'inchiesta antidumping è la determinazione dei costi di produzione e del valore normale di un prodotto nel mercato del paese d'origine. Alcune delle parti in causa ritengono che l'UE non tenga sufficientemente conto della misura in cui scarsi volumi di produzione e di vendita nella fase di avviamento e di lancio di un prodotto possono determinare distorsioni del costo unitario facendolo apparire non realisticamente elevato. Questo a sua volta potrebbe gonfiare i margini di dumping.

Domanda n. 15: La Commissione dovrebbe ridefinire l'approccio sui "costi iniziali" per il calcolo del dumping nelle inchieste antidumping al fine di concedere agli esportatori un "periodo di grazia" più lungo in situazioni di avviamento?

Domanda n. 16: Esistono altre modifiche della metodologia di calcolo dei margini di dumping nelle inchiesta antidumping – ad esempio regole in vigore sulle "normali operazioni commerciali" – che sarebbe opportuno prendere in considerazione?

3.6. Trattamento dei nuovi esportatori. Alcune parti in causa hanno proposto di ridefinire e migliorare le disposizioni sul trattamento dei nuovi esportatori che iniziano ad esportare beni mentre è in corso un'inchiesta. I nuovi esportatori sollevano il problema di basare i risultati su un numero molto limitato di transazioni. Inoltre attualmente la Commissione può prendere in considerazione soltanto i nuovi esportatori che iniziano ad operare nel corso dell'inchiesta nell'ambito di un riesame a parte, destinato in modo specifico ai nuovi arrivati.

Domanda n. 17: L'UE dovrebbe migliorare le disposizioni sul trattamento dei nuovi esportatori nelle inchieste antidumping e antisovvenzione? Dovrebbe l'UE prevedere la possibilità di trattare con maggiore tempestività con i nuovi arrivati che iniziano le loro attività durante l'inchiesta relativa al caso principale?

3.7. Piani di ristrutturazione. Alcune parti in causa ritengono che i produttori comunitari dovrebbero essere tenuti a presentare piani di ristrutturazione prima di beneficiare delle misure antidumping. Altri ritengono che nel caso in cui i problemi di un'industria siano la conseguenza diretta di pratiche commerciali sleali, la ristrutturazione sia irrilevante.

Domanda n. 18: La prova che un'industria dell'UE procede a una ristrutturazione è in qualche modo pertinente nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni?In caso affermativo, in che modo e in quale fase?

3.8. Partecipazione delle PMI. Molte parti in causa ritengono che le PMI abbiano difficoltà nel sollecitare l'apertura e nel partecipare alle inchieste in materia di difesa commerciale a causa della loro complessità e dei costi elevati.

Domanda n. 19: Quali sono gli ostacoli particolari che impediscono alle PMI di partecipare alle inchieste in materia di difesa commerciale e in che modo possono essere affrontati?

PARTE 4. Modalità, calendario e durata delle misure di difesa commerciale

Le parti in causa hanno identificato un certo numero di settori relativi all'attuazione, alle modalità, alla durata e alla scadenza delle misure di difesa commerciale che potrebbero essere oggetto di una revisione. Qui di seguito indichiamo quattro di questi aspetti.

4.1. Calendario delle misure provvisorie. Alcune parti in causa hanno sollevato la questione dell'adozione più rapida di misure antidumping provvisorie. Attualmente queste sono adottate dalla Commissione da due a nove mesi dopo l'apertura di un'inchiesta, nei casi in cui vi siano elementi di prova sufficienti a documentare pratiche di dumping pregiudizievoli.

Domanda n. 20: Tenendo presente che qualsiasi abbreviazione delle scadenze potrebbe incidere negativamente sullo svolgimento e sulla trasparenza dell'inchiesta, l'UE dovrebbe prendere in considerazione l'eventuale anticipo della scadenza entro la quale è tenuta, nell'ambito delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, a decidere se imporre o meno misure provvisorie? Le scadenze dovrebbero essere più flessibili?

4.2. Modalità, calendario e durata delle misure. Diverse parti in causa hanno dichiarato che l'UE dovrebbe disporre di una gamma di misure più ampia rispetto a quelle relative ai dazi ad valorem , ai dazi fissi, ai prezzi minimi e agli impegni relativi ai prezzi. Questo consentirebbe una maggiore flessibilità nel trattare casi complessi relativi a prodotti di consumo di notevole importanza. Ad esempio, la Commissione dovrebbe, nella misura in cui gli obblighi internazionali della Comunità lo consentono, poter in genere applicare un dazio scaglionato nel tempo o in funzione del volume delle importazioni, in modo da permettere al mercato di adattarsi?

Alcune parti in causa hanno inoltre dichiarato che le misure dovrebbero tener conto dell'impatto sui prodotti che sono stati ordinati molto prima dell'adozione delle misure o che al momento dell'adozione sono in corso di spedizione.

Attualmente le misure sono di solito in vigore per cinque anni – tempo massimo previsto dall'OMC. Si è avanzata l'ipotesi di abbreviare la durata delle misure in funzione, ad esempio, del tipo di prodotto, della situazione del mercato o delle caratteristiche particolari di un'industria. La durata delle misure imposte a seguito di riesami in previsione della scadenza potrebbe anche essere più breve.

Domanda n. 21: L'UE dovrebbe far maggior ricorso a misure più flessibili nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni?

Domanda n. 22: Le misure dell'UE nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni devono essere adattate in modo da prendere meglio in considerazione i prodotti che comportano tempi lunghi per le ordinazioni o le spedizioni? In caso affermativo, quali sarebbero le modalità?

Domanda n. 23: Dovrebbe essere esplicitamente possibile ridurre la durata delle misure definitive istituite nell'ambito delle inchieste antidumping e antisovvenzioni a un periodo inferiore a cinque anni? In caso affermativo, in che tipo di situazioni sarebbe giustificata una durata più breve delle misure?

4.3. Rimborso dei dazi dopo un riesame in previsione della scadenza. Attualmente le misure scadono dopo cinque anni, salvo il caso in cui un riesame venga avviato prima della data prevista per la scadenza. Durante la successiva inchiesta (che può durare fino a 15 mesi oltre il periodo di cinque anni), le misure rimangono in vigore. Qualora, a seguito del riesame in previsione della scadenza, si giunga alla conclusione che le misure non devono essere mantenute, si potrebbe prendere in considerazione il rimborso dei dazi percepiti oltre il "normale" periodo di cinque anni. Alternativamente si potrebbero svolgere e completare i riesami in previsione della scadenza prima che le misure vengano a scadenza e in questo caso il problema del rimborso non sussisterebbe.

Domanda n. 24: I dazi prelevati oltre il periodo di cinque anni nell'ambito delle inchieste antidumping e antisovvenzioni devono essere rimborsati se i riesami stabiliscono che le misure non devono essere mantenute?

Domanda n. 25: I riesami in previsione della scadenza nell'ambito delle inchieste antidumping e antisovvenzioni devono essere programmati in modo da concludersi allo scadere del quinto anno di applicazione delle misure, piuttosto che iniziare in tale data?

4.4. Soglie più elevate per i riesami in previsione della scadenza. Alcune parti in causa ritengono che sia troppo facile rinnovare le misure antidumping. Conformemente alle regole dell'OMC e dell'UE, l'industria deve dimostrare che esiste "la probabilità di reiterazione di dumping pregiudizievole". Una soglia più elevata per l'industria potrebbe essere la dimostrazione che esiste un rischio di pregiudizio "chiaramente prevedibile ed imminente".

Domanda n. 26: L'UE dovrebbe elevare le soglie dei riesami in previsione della scadenza nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni? Ad esempio, l'UE dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione della norma del "rischio di pregiudizio", in luogo di quella della "probabilità di reiterazione"?

PARTE 5. Trasparenza nelle inchieste in materia di difesa commerciale

Un'effettiva trasparenza è vitale per la credibilità degli strumenti di difesa commerciale. Le regole dell'UE rappresentano un giusto equilibrio fra la trasparenza nella gestione delle inchieste e la necessità di rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali. La qualità dell'analisi e le proposte risultanti dipendono in maniera considerevole dalla qualità delle informazioni riservate fornite nel corso dell'indagine. Le parti in causa hanno indicato un certo numero di alternative che permetterebbero alla Commissione europea di migliorare la trasparenza delle inchieste in materia di difesa commerciale. Elenchiamo qui di seguito quattro degli aspetti relativi alla trasparenza:

5.1. Consigliere-auditore . Le regole dell'UE attualmente in vigore prevedono la possibilità che le parti interessate chiedano un'audizione. Alcune delle parti in causa hanno sostenuto che un consigliere-auditore sarebbe utile per garantire che le controparti nell'inchiesta esercitino appieno i loro diritti ad essere ascoltate e per garantire il rispetto dei diritti delle parti.

Domanda n. 27: La Commissione intende creare il posto di consigliere-auditore per le inchieste in materia di difesa commerciale – quali saranno con esattezza le sue funzioni?

5.2. Audizioni pubbliche per le decisioni relative ai paesi che chiedono lo status di economia di mercato. Alcuni paesi, come ad esempio la Cina e il Vietnam, non sono ritenuti paesi ad economia di mercato ai fini delle inchieste in materia di difesa commerciale. A questi paesi può essere concesso lo statuto di paesi ad economia di mercato se adempiono ad alcuni criteri tecnici. Data l'importanza, la complessità e la delicatezza dal punto di vista politico delle decisioni di concessione dello statuto di paesi ad economia di mercato (SEM), diverse parti in causa raccomandano di tenere audizioni pubbliche prima che la Commissione conceda lo statuto SEM ad un paese.

Domanda n. 28: La Commissione dovrebbe tenere audizioni pubbliche nell'ambito delle inchieste antidumping per quanto riguarda le decisioni di concedere ad un paese lo status di economia di mercato?

5.3. Parità di condizioni per quanto riguarda le informazioni. Le parti in causa hanno espresso preoccupazioni per quanto riguarda l'incertezza causata dalle voci di eventuali denunce o inchieste. È stata sollevata la questione della possibilità di rendere i lavori del comitato consultivo antidumping più trasparenti.

Domanda n. 29: Sarebbe opportuno che ci fosse una maggiore apertura per quanto riguarda i lavori del comitato antidumping, ad esempio la pubblicazione dell'ordine del giorno e/o dei resoconti delle riunioni?

5.4. Migliore accesso ai dossier non riservati. Se le parti in causa desiderano consultare il dossier non riservato di un'inchiesta antidumping, attualmente devono farlo di persona presso gli uffici della Commissione europea. Sarebbe possibile consentire l'accesso on line a questi documenti. Tuttavia alcune parti in causa potrebbero ritenere non opportuna un'ampia diffusione di informazioni non confidenziali relative alle imprese.

Domanda n. 30: Sarebbe auspicabile che i dossier non riservati nelle inchieste di difesa commerciale fossero accessibili su Internet? Sarebbero più opportune soluzioni intermedie – ad esempio la pubblicazione di un indice dei dossier?

PARTE 6. Processo istituzionale

Sebbene il ricorso agli strumenti di difesa commerciale possa rivestire un aspetto politicamente sensibile, la credibilità degli strumenti in questione dipende dalla misura in cui la loro utilizzazione è trasparente, prevedibile e sottoposta ad un controllo rigoroso. Le decisioni che vengono adottate devono essere basate sui risultati delle inchieste. L'attuale struttura istituzionale, messa a punto dai regolamenti di base dell'UE sugli strumenti di difesa commerciale, suddivide la responsabilità fra la Commissione e il Consiglio. Le decisioni sono quindi sottoposte all'esame della Corte europea di giustizia e devono anche essere conformi agli obblighi assunti dall'UE con l'OMC. Questo contesto istituzionale ha sempre funzionato bene, ma alcune delle parti in causa temono che in determinati casi le decisioni siano influenzate da fattori non direttamente collegati agli elementi concreti dell'inchiesta stessa.

Domanda n. 31: Gli attuali dispositivi istituzionali per l'adozione di misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia, devono essere mantenuti? È possibile migliorare le modalità con cui vengono prese le decisioni?

Contributo alla consultazione relativa al presente Libro verde

Tutte le parti interessate, ivi compreso il Parlamento europeo e gli Stati membri, sono invitate a presentare le loro osservazioni sulle questioni sollevate nel presente Libro verde. È disponibile on line un questionario strutturato per coloro che intendono esprimersi e la Commissione invita tutti gli attori interessati, ivi comprese le autorità pubbliche dei paesi terzi, a comunicare il loro punto di vista.

La Commissione invita i partecipanti a sollevare questioni relative agli strumenti europei di difesa commerciale che non sono affrontate direttamente nelle domande elencate precedentemente.

Domanda n. 32: Esiste un altro aspetto degli strumenti di difesa commerciale europei che desiderereste fosse affrontato?

I formulari di risposta alla consultazione si trovano al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/comu061206_en.htm.

Le risposte al questionario devono pervenire alla Commissione entro il 31 marzo 2007. Le osservazioni ricevute saranno disponibili on line, a meno che venga presentata una richiesta specifica in senso contrario, nel qual caso verrà fornita soltanto un'indicazione relativa alla fonte. Verso la fine del periodo di consultazione i servizi della Commissione hanno intenzione di organizzare un seminario con le parti in causa. A seguito di questo dibattito pubblico, la Commissione comunicherà i risultati della consultazione e prenderà in considerazione l'adozione di ulteriori misure.

[1] http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm#txts.

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