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Document 52006DC0378

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Relazione annuale 2005 {SEC(2006)911} {SEC(2006)912}

/* COM/2006/0378 def. */

52006DC0378




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.7.2006

COM(2006) 378 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Relazione annuale 2005{SEC(2006)911}{SEC(2006)912}

INDICE

Introduzione 4

1. Bilancio dell’impostazione strategica globale 2001-2005 per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità 5

1.1. Una politica legislativa antifrode globale 5

1.2. Una nuova cultura della cooperazione 8

1.3. Prevenire e combattere la corruzione all’interno delle istituzioni 9

1.4. Il rafforzamento della dimensione giudiziaria penale 10

1.5. Conclusione 12

2. Risultati della lotta antifrode: statistiche riguardanti le frodi ed altre irregolarità comunicate dagli Stati membri ai sensi dei regolamenti settoriali 12

2.1. Risorse proprie tradizionali 14

2.2. Spese agricole (FEAOG - Garanzia) 14

2.3. Misure strutturali 15

2.4. Fondo di preadesione 15

3. Misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione nel 2005 16

3.1. Misure adottate dagli Stati membri 16

3.1.1. Nuove misure orizzontali 17

3.1.2. Nuove misure nel campo delle risorse proprie comunitarie 17

3.1.3. Nuove misure nel settore delle spese agricole 18

3.1.4. Nuove misure nel campo delle azioni strutturali 18

3.2. Misure operative adottate dalla Commissione per combattere la frode 19

3.3. Misure complementari per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità 20

3.3.1. Stato di avanzamento della ratifica, da parte degli Stati membri, della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli 20

3.3.2. Sistema d’informazione doganale (SID) e ratifica della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale e del relativo protocollo che istituisce un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) 20

3.3.3. L’accordo con la Philip Morris International 22

4. Recupero 22

4.1. Le procedure nazionali di recupero nel quadro di una procedura civile o amministrativa 22

4.2. Recupero da parte delle istituzioni 26

4.3. La task-force “recupero” nell’ambito del FEAOG - Garanzia 27

4.4. La riforma del sistema di verifica finanziaria delle irregolarità nel settore della politica agricola 29

5. La procedura di certificazione dei conti 29

5.1. Tracciato per una dichiarazione di affidabilità positiva 29

5.2. La certificazione di buona gestione delle spese pubbliche negli Stati membri 30

INTRODUZIONE

La tutela degli interessi finanziari comunitari e la lotta contro la frode costituiscono un settore di responsabilità condivisa fra Comunità e Stati membri. La Commissione elabora ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sulle nuove misure adottate per adempiere a tali obblighi a norma dell’articolo 280 del trattato CE. La relazione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, è anche pubblicata.

Al primo punto della relazione, la Commissione presenta il bilancio della sua impostazione strategica globale del quinquennio 2001-2005 per la tutela degli interessi finanziari comunitari. Nonostante gli ostacoli incontrati siano numerosi, il bilancio dell’attuazione degli obiettivi e delle azioni programmate è nel complesso soddisfacente.

Il secondo punto sintetizza i risultati delle statistiche sui casi di irregolarità comunicati conformemente ai regolamenti settoriali.

Il terzo punto comprende, da un lato, una selezione delle misure adottate dagli Stati membri nel 2005 , e, dall’altro, la descrizione degli sforzi fatti dalla Commissione per migliorare l’efficacia dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Di comune accordo con gli Stati membri si è deciso di presentare due temi specifici che sono illustrati ai punti 4 e 5 della relazione. Il quarto punto presenta i provvedimenti adottati per migliorare il recupero degli importi non percepiti o indebitamente versati. L’unico modo per rimediare ai danni che le frodi e le altre irregolarità arrecano al bilancio comunitario consiste infatti nell’organizzare al meglio la verifica finanziaria.

Il quinto ed ultimo punto è dedicato alla questione della certificazione dei conti . Il bilancio europeo è gestito per la maggior parte in cooperazione con gli Stati membri. Questo punto comprende in particolare un breve raffronto fra i principi e le norme di controllo e i sistemi di certificazione (qualora ve ne siano) applicati dagli Stati membri.

La relazione offre solo una sintesi e una panoramica globale delle misure adottate e dei risultati conseguiti dai venticinque Stati membri. Contemporaneamente, la Commissione pubblica due documenti di lavoro[1], uno relativo all’inventario dei contributi degli Stati membri, l’altro riguardante le statistiche delle irregolarità comunicate dagli Stati membri.

Le relazioni degli anni precedenti, nonché i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione, sono disponibili sul sito Internet dell’OLAF[2].

1. Bilancio dell’impostazione strategica globale 2001-2005 per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità

La tutela degli interessi finanziari delle Comunità deve fondarsi su una forte cultura della cooperazione tra il livello nazionale e quello comunitario. La Commissione ha voluto inserire la tutela in un’impostazione strategica globale, che includa tutte le azioni che possono contribuire a tale obiettivo comune, al fine di assicurare la convergenza degli sforzi di tutte le autorità nazionali e delle istituzioni interessate alla prevenzione. L’impostazione strategica comprende l’attività operativa, la verifica finanziaria, le sanzioni applicate, la prevenzione e l’elaborazione della legislazione che disciplina tali attività, sia quelle del primo che quelle del terzo pilastro.

L’impostazione strategica globale è stata adottata il 28 giugno 2000[3], a seguito dell’inserimento nel trattato di Amsterdam dell’articolo 280 del trattato CE (TCE) e della creazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel 1999: in questo quadro la Commissione ha stabilito i propri obiettivi politici e generali per il periodo 2001 - 2005. La Commissione aveva individuato quattro grandi assi per la tutela degli interessi finanziari:

- una politica legislativa antifrode globale;

- una nuova cultura della cooperazione;

- un processo interistituzionale di prevenzione e di lotta contro la corruzione ;

- il rafforzamento della dimensione giudiziaria penale.

L’attuazione di questa strategia globale si è concretizzata nei piani d’azione 2001-2003[4] e 2004-2005[5].

1.1. Una politica legislativa antifrode globale

La Commissione si è adoperata affinché la politica antifrode fosse disciplinata da un quadro legislativo orizzontale e trasversale rispetto ai pilastri, che integri tutti i settori in cui possono emergere frode e corruzione. La legislazione antifrode deve prevedere la verifica e la cooperazione, ma anche la prevenzione e l’individuazione.

Nel 2001 si è annunciata l’istituzione di un meccanismo[6] interno alla Commissione, detto "fraud-proofing", volto al miglioramento della qualità della legislazione e della gestione dei contratti, per renderli più "impermeabili alla frode". Dal 2003, un gruppo interservizi rileva ogni anno le iniziative legislative e i modelli di contratto in via di elaborazione che potrebbero presentare un grave rischio per gli interessi finanziari comunitari. Per tali progetti è consultato l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, a monte delle procedure di elaborazione. Nel corso del periodo 2004-2005, l’Ufficio ha esaminato complessivamente 28 iniziative.

L’introduzione dell’euro è stata accompagnata, per tutto il periodo di programmazione considerata, da numerosi provvedimenti adottati per lottare contro la falsificazione delle monete e delle banconote. In particolare la Commissione ha sviluppato maggiormente il quadro giuridico d’azione e d’intervento, così come l’ambito di cooperazione internazionale specifica.

In una comunicazione del 2002[7], riguardante in particolare il miglioramento del recupero dei fondi agricoli indebitamente versati prima del 1999, la Commissione ha annunciato l’istituzione di una task-force “Recupero” (TFR) incaricata di chiarire la situazione di non recupero e di predisporre le decisioni in merito alla responsabilità finanziaria nell’ambito della procedura formale di liquidazione dei conti nel settore del FEAOG - Garanzia (cfr. punto 4.2.).

Il nuovo regolamento finanziario[8], entrato in vigore nel 2003, rafforza notevolmente la tutela degli interessi finanziari comunitari.

- In modo particolare migliora l’efficacia del recupero.

- Prevede il passaggio da una contabilità di cassa ad una contabilità di esercizio. Dal 2005 la Commissione rispetta quindi le norme internazionali più rigorose in materia di contabilità pubblica, migliora la gestione quotidiana dei fondi e riduce al minimo i rischi di errori o di irregolarità.

- Prevede un sistema di informazione che consente di escludere dalle gare d’appalto, per decisione amministrativa, gli offerenti che hanno subito condanne penali ed i candidati non affidabili o che hanno fornito informazioni false o fuorvianti. Un meccanismo analogo è stato adottato nella direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici[9]. La Commissione ha previsto, nel quadro della comunicazione in materia di trasparenza[10], di esaminare le possibilità di usare maggiormente il sistema di esclusione ed intende fare proposte in tal senso nella proposta modificata relativa alla revisione del regolamento finanziario[11].

Nel 2004, la Commissione ha adottato delle proposte di regolamento che modificano i regolamenti relativi alle indagini effettuate dall’OLAF[12]: tali proposte erano volte, in particolare, a chiarire le norme sullo scambio di informazioni tra Ufficio e istituzioni, organi ed organismi comunitari, e a consentire a detto Ufficio di concentrarsi sulle priorità operative ed accelerare le inchieste in modo da accrescere la propria efficacia. Le proposte sono anche destinate a rafforzare i diritti procedurali delle persone sottoposte ad indagini. In seguito a tali proposte, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno chiesto una valutazione complementare in merito alle prestazioni dell’Ufficio, che la Commissione ha presentato nell’ottobre 2004[13]. La Corte dei conti ha redatto una relazione speciale relativa alla gestione dell’Ufficio[14], accompagnata da parecchie raccomandazioni. Nel luglio 2005[15] il Parlamento europeo ha organizzato un’audizione pubblica sul rafforzamento dell’OLAF, che è stata l’occasione per constatare che la struttura operativa dell’Ufficio, indipendente nelle indagini, ma integrata alla Commissione sotto il profilo amministrativo, funziona bene.

Alla luce di tali eventi, il 24 maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta che porta a compimento i progressi di quella del febbraio 2004, che è ritirata e sostituita dalla proposta attuale. La proposta riguarda, in particolare, la governance e la cooperazione tra le istituzioni e il comitato di vigilanza da realizzare tramite riunioni di detto comitato con rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel quadro di un dialogo strutturato. Prevede anche l’istituzione di un consigliere revisore, chiamato a formulare pareri in determinati casi e intende chiarire il mandato del Direttore generale dell’OLAF.

Avvenimenti dell’anno 2005. Nel 2005 la Commissione ha adottato la seconda relazione[16] relativa all’applicazione, da parte degli Stati membri, del regolamento detto “lista nera”[17]. Questo regolamento prevede di identificare gli operatori economici che presentano un rischio per il bilancio comunitario nel settore del FEAOG - Garanzia, di informare la Commissione e gli Stati membri e di applicare le misure di prevenzione. La relazione constata che l’attuazione di questo regolamento ha dato risultati modesti. Con tale relazione, la Commissione desidera suscitare un ampio dibattito con le istituzioni, volto a esaminare la necessità e i possibili orientamenti di un’eventuale riforma del meccanismo di esclusione.

1.2. Una nuova cultura della cooperazione

Dal 2001 la Commissione non ha lesinato gli sforzi volti ad aiutare i dieci nuovi Stati membri e i paesi candidati ad assimilare l’acquis comunitario in materia di tutela degli interessi finanziari. I dieci nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria, hanno istituito servizi nazionali di coordinamento antifrode (AFCOS), competenti per tutti gli aspetti legislativi, amministrativi ed operativi della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, che si sono rivelati molto utili. L’integrazione dei dieci nuovi Stati membri si è svolta senza particolari difficoltà, poiché questi ultimi si erano preparati in modo soddisfacente al nuovo compito di tutela degli interessi finanziari comunitari. Per accompagnare meglio la procedura di allargamento in Romania e in Bulgaria, l’OLAF ha intensificato le attività e potenziato l’efficacia operativa distaccando un funzionario di collegamento in ciascuno dei due paesi.

Nel 2004 la Comunità europea e gli Stati membri hanno potuto firmare un accordo di cooperazione[18] con la Confederazione svizzera, al fine di lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.

Sempre nel 2004, la Commissione ha proposto l’adozione di un regolamento in materia di assistenza amministrativa reciproca[19]. Il regolamento, che costituirebbe una base giuridica dettagliata, ha carattere orizzontale, poiché riguarda tutti i settori della lotta contro la frode comunitaria che non sono ancora oggetto di normativa settoriale.

Avvenimenti dell’anno 2005. Talune operazioni del commercio internazionale, eseguite in infrazione delle regolamentazioni doganali, ivi comprese le norme relative alla proprietà intellettuale, arrecano un danno all’economia ed agli interessi fiscali degli Stati membri, nonché alle entrate doganali del bilancio dell’Unione europea. In questi ultimi anni il commercio con la Cina ha suscitato una serie di problemi. Un accordo di cooperazione, negoziato e firmato nel 2004 ed entrato in vigore nel 2005, è volto a migliorare l’assistenza reciproca nel settore doganale tra la Comunità e la Cina. L’aspetto operativo è gestito dall’OLAF.

Nei locali dell’OLAF è stata aperta un’infrastruttura tecnica permanente (POCU) al fine di migliorare la cooperazione e offrire maggior sostegno alle operazioni doganali congiunte degli Stati membri. La POCU consentirà di predisporre rapidamente le operazioni doganali congiunte con una migliore cooperazione e un costo inferiore. La prima operazione accolta dalla nuova infrastruttura è stata l’operazione "FAKE", che riguarda i prodotti contraffatti in provenienza dalla Cina. Organizzata nel maggio 2005, l’operazione ha ottenuto risultati oltremodo soddisfacenti (cfr. punto 3.2.).

Nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, i regolamenti che prevedono l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i casi per i quali vi è un sospetto di irregolarità relativo ai regolamenti settoriali sono stati modificati e aggiornati[20] per garantirne un’attuazione armonizzata. L’armonizzazione proseguirà con una modifica del regolamento applicabile al settore agricolo.

Lo statuto del comitato consultivo per il coordinamento della lotta antifrode è stato modificato per decisione della Commissione[21] allo scopo di adattarlo ai cambiamenti intervenuti dalla sua creazione nel 1994, quali l’inserimento dell’articolo 280 del TCE nel trattato di Amsterdam, l’istituzione dell’OLAF nel 1999, o anche l’introduzione dell’euro. Il comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, assiste la Commissione per qualsiasi questione relativa alla tutela degli interessi finanziari comunitari.

1.3. Prevenire e combattere la corruzione all’interno delle istituzioni

Conformemente alla missione che gli è stata affidata dal legislatore nel 1999, l’OLAF ha continuato ad assolvere i suoi compiti di prevenzione e di lotta contro la corruzione. La Corte di giustizia europea ha confermato varie volte la legalità e la coerenza del quadro interistituzionale delle indagini interne che si applica generalmente alle istituzioni, organi ed organismi[22].

I protocolli d’intesa che descrivono i rispettivi settori di attività, conclusi dall’OLAF con il Servizio di audit interno (IAS)[23] nel 2001 e con l’IDOC nel 2004[24], hanno reso possibile una cooperazione proficua tra i suddetti servizi. I frequenti contatti tra l’OLAF e l’IDOC nel corso dell’anno 2005 hanno consentito di coordinare i loro interventi in casi concreti.

Nell’ambito della riforma amministrativa, sono stati presi provvedimenti per sensibilizzare funzionari e agenti della Commissione ai principi della buona gestione dei progetti, ai conflitti d’interesse, nonché al comportamento da adottare in caso di sospetto di atti riprovevoli gravi che potrebbero nuocere agli interessi delle Comunità.

La proposta della Commissione, adottata il 24 maggio 2006, che modifica il quadro giuridico relativo alle indagini effettuate dall’OLAF, riguarda, in particolare, il miglioramento dell’informazione delle istituzioni e la possibilità, nel caso di indagini interne, di non trasmettere la relazione finale alle autorità giudiziarie competenti qualora i fatti siano di scarsa gravità, il pregiudizio finanziario sia modesto ed esistano procedure interne che permettono un seguito adeguato, con trasmissione all’istituzione, organo o organismo interessato.

1.4. Il rafforzamento della dimensione giudiziaria penale

Le difficoltà legate all’incompatibilità dei sistemi giuridici nazionali ed al trattamento di casi complessi sotto il profilo giuridico, e spesso transnazionali, hanno indotto la Commissione a raccogliere questa quarta sfida nell’impostazione strategica globale.

Nel 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di direttiva relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità[25]. La proposta è volta ad inserire in uno strumento comunitario talune disposizioni di diritto penale (in particolare la definizione dei comportamenti illeciti, le responsabilità e sanzioni e la cooperazione con la Commissione) contenute nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[26] e nei relativi protocolli[27].

La convenzione, il primo protocollo e il protocollo relativo alla competenza della Corte di giustizia sono entrati in vigore nel 2002, consentendo in tal modo una cooperazione giudiziaria approfondita in vari settori. La Commissione raccomanda al Consiglio di invitare gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rafforzare la legislazione penale nazionale, a riconsiderare le loro riserve nei confronti degli strumenti della convenzione, e a ratificare il secondo protocollo. La Commissione sta attualmente elaborando una seconda relazione[28] sull’applicazione della convenzione e dei protocolli già in vigore, che dovrebbe essere adottata alla fine del 2007 e che riguarderà i venticinque Stati membri.

La volontà di progredire ulteriormente nell’attuazione del principio di riconoscimento reciproco all’interno dell’UE, che è diventato la “chiave di volta” della cooperazione giudiziaria penale, ha determinato un’attività legislativa intensa nei settori che rientrano nel titolo VI del TUE. Tale attività ha avuto ripercussioni favorevoli in particolare sulla tutela degli interessi finanziari comunitari. Ad esempio, l’adozione di una decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo[29] nel 2002 facilita notevolmente l’arresto e la consegna di una persona da parte di uno Stato membro ad un altro, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà.

Il memorandum d’intesa concluso tra OLAF ed Eurojust nel 2003 prevede la cooperazione e la reciproca comunicazione delle informazioni al fine di tutelare gli interessi finanziari comunitari. OLAF ed Eurojust hanno adottato nel 2004 le modalità pratiche relative all’attuazione di tale memorandum e un gruppo di collegamento OLAF-Eurojust è stato istituito allo scopo di garantirne l’applicazione. Il gruppo si è riunito regolarmente nel corso dell’anno 2005: in quest’ambito, Eurojust ha cooperato con l’OLAF e le autorità nazionali su un certo numero di casi OLAF ed ha partecipato alle indagini e ai procedimenti ad essi collegati.

L’accordo concluso tra OLAF ed Europol nel 2004 prevede il rafforzamento degli scambi di informazioni strategiche e tecniche, nonché gli scambi di informazioni sulla valutazione delle minacce e l’analisi dei rischi nei settori d’interesse comune. Nel 2005 si è intensificata la collaborazione tra l’Ufficio ed Europol soprattutto in materia di lotta al contrabbando, nonché nel settore della falsificazione dell’euro. L’Ufficio mantiene anche contatti con organismi internazionali, quali Interpol o l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Nel 2001, la Commissione ha adottato un Libro verde[30] destinato a lanciare il dibattito sull’istituzione di una procura europea al fine di lottare più efficacemente contro la criminalità che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee. Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, adottato dal Consiglio europeo nel giugno 2004, ma non ancora ratificato da tutti gli Stati membri, prevede, nell’articolo III-274 che il Consiglio, deliberando all’unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, può istituire una procura europea a partire da Eurojust per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La procura sarà competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori e i complici di tali reati.

Avvenimenti dell’anno 2005. La Commissione ha descritto, in una comunicazione[31], le conseguenze della sentenza di principio della Corte di giustizia in materia di disposizioni penali inerenti al primo e al terzo pilastro[32] in particolare riferite alla proposta di direttiva relativa alla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità. Conformemente alla suddetta sentenza, qualora sia necessario il ricorso a una disposizione penale specifica alla materia in questione al fine di garantire l’efficacia del diritto comunitario, la norma viene adottata esclusivamente nel primo pilastro. Questo sistema mette fine al meccanismo del doppio testo (direttiva o regolamento e decisione quadro).

1.5. Conclusione

A cinque anni dal varo dell’impostazione strategica globale, il bilancio delle azioni realizzate è positivo. Come dimostra anche la sintesi che precede, sono stati compiuti progressi significativi in ciascuno dei grandi assi della tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Tuttavia, il rafforzamento della dimensione giudiziaria penale è stato rallentato. Così, ad esempio, l’azione volta a preparare il terreno all’istituzione della procura europea è stata temporaneamente rallentata in attesa della ratifica del trattato costituzionale.

Rispetto all’insieme delle azioni previste per tutto il periodo di programmazione, il 75% è stato concluso entro il 31 dicembre 2005, il 9% è stato parzialmente realizzato entro i termini previsti ed è tuttora in corso, il 14% è stato rinviato al 2006 e il 10% è stato provvisoriamente o definitivamente sospeso, essenzialmente a causa di circostanze estranee alla Commissione.

2. Risultati della lotta antifrode: statistiche riguardanti le frodi ed altre irregolarità comunicate dagli Stati membri ai sensi dei regolamenti settoriali

La legislazione comunitaria impone agli Stati membri di comunicare le frodi e le altre irregolarità lesive degli interessi finanziari in tutti i settori di attività comunitaria[33].

Le statistiche riportate in questo capitolo riguardano i sospetti di frode e altre irregolarità comunicate dagli Stati membri, come definite dai regolamenti settoriali. Non sono contemplate le spese comunitarie dirette[34]. Il documento dei servizi della Commissione[35], pubblicato contemporaneamente alla presente relazione, presenta un’analisi approfondita delle statistiche elaborate in base a tali comunicazioni. La tabella che segue offre una sintesi delle irregolarità comunicate nel 2005, con indicazione degli importi in questione, settore per settore[36].

Tabella - Numero di irregolarità ed importi - anno 2005

TOTALE 2005 |

Settore | Numero di irregolarità comunicate | Incidenza finanziaria totale (importi in milioni di EUR) |

Risorse proprie | 4.982 | 322 |

FEAOG - Garanzia | 3.193 | 102 |

Fondi strutturali e Fondo di coesione | 3.570 | 601 |

Fondi di preadesione | 331 | 17 |

Totale | 12.076 | 1042 |

È importante distinguere tra frode e irregolarità. La frode è definita come un’irregolarità commessa intenzionalmente, che solo il giudice può qualificare come tale e che costituisce un comportamento delittuoso[37]. L’incidenza finanziaria reale della frode si può misurare soltanto alla fine del procedimento giudiziario. Nel settore delle risorse proprie i sospetti di frode rappresentano circa il 20 % dei casi di irregolarità segnalati nel 2005, per un importo complessivo di circa 95,2 milioni di euro. Nel settore delle spese agricole i sospetti di frode rappresentano circa il 13% dei casi di irregolarità segnalati, per un importo complessivo di circa 21,5 milioni di euro, il che corrisponde allo 0,05% degli stanziamenti totali del FEAOG - Garanzia. Per i Fondi strutturali la frode riguarda circa il 15% delle irregolarità segnalate, per un importo complessivo di 205 milioni di euro, il che corrisponde a circa lo 0,53% degli stanziamenti totali dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione . Nel settore dei fondi di preadesione, la frode riguarda circa il 18% delle irregolarità segnalate, per un importo complessivo di circa 1,77 milioni di euro, il che corrisponde allo 0,06% degli stanziamenti totali assegnati a titolo dei fondi PHARE[38], SAPARD[39] e ISPA[40]. Le stime che precedono si basano sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, e devono essere utilizzate con cautela.

2.1. Risorse proprie tradizionali

Il numero di casi di frodi e di irregolarità rilevati e comunicati (importi superiori a 10 000 euro) è aumentato del 55% rispetto al 2004 (4 982 casi nel 2005)[41]. L’importo viziato da irregolarità è di circa 322 milioni di euro nel 2005, contro 212 milioni di euro nel 2004, cioè l’incremento è pari al 52%.

L’aumento potrebbe spiegarsi in particolare con una migliore comunicazione da parte di taluni Stati membri e con il fatto che alcuni di essi sono entrati nel sistema OWNRES dei casi inerenti a operazioni di transito non liquidate, che, sebbene in ritardo, sono state liquidate successivamente. La semplice constatazione dell’aumento del 55% non consente pertanto di trarre conclusioni sulla situazione reale in materia di frodi e di altre irregolarità.

Le sigarette rimangono fra i prodotti più colpiti dalle irregolarità e la maggioranza dei casi comunicati riguarda il loro contrabbando. Nel 2005 è aumentato anche il numero di casi relativi al settore dello zucchero: essenzialmente si tratta di casi di non esportazione di zucchero che superava la quantità ammessa dal regime comunitario. Si constata altresì un aumento del numero di casi inerenti al settore tessile, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione di origine.

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2.2. Spese agricole (FEAOG - Garanzia)

Nel 2005 il numero di irregolarità comunicate ha registrato un lieve calo rispetto all’anno precedente (3 193 casi nel 2005, 3 401 nel 2004). D’altra parte è cresciuta la loro incidenza finanziaria (102 milioni di euro nel 2005, 82 milioni di euro nel 2004), il che rappresenta circa lo 0,21% degli stanziamenti complessivi del FEAOG - Garanzia (47 819 milioni di euro per il 2005).

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2.3. Misure strutturali

Nel 2005, il numero di irregolarità comunicate (3 570 casi, compreso il fondo di coesione) è aumentato rispetto all’anno precedente (3 339 casi), mentre la corrispondente incidenza finanziaria è diminuita (601 milioni di euro nel 2005 contro 696 milioni di euro nel 2004). L’incidenza finanziaria delle irregolarità notificate nel 2005 corrisponde all’1,56% circa degli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione (38 430 milioni di euro) per il 2005. L’incidenza finale sarà nota soltanto dopo la chiusura dei programmi.

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2.4. Fondo di preadesione

Gli accordi di finanziamento pluriennali hanno introdotto un sistema di comunicazione delle irregolarità, simile a quello dei Fondi strutturali, che si applica agli stanziamenti PHARE, SAPARD, ISPA e agli stanziamenti concessi a Cipro e Malta[42].

Tabella 2.4.: Casi di irregolarità e importi comunicati dagli Stati membri e dai paesi in via d’adesione [43] relativi al Fondo di preadesione – anni 2002-2005 [44]

Anno | PHARE[45] | SAPARD | ISPA | TOTALE |

Totale | Casi > 500 000 EUR | Casi < 500 000 EUR |

Casi | Importo (in milioni di euro) | Casi | Importo (in milioni di euro) | Casi | Importo (in milioni di euro) |

Situazione iniziale alla fine del 2002. Casi di mancato recupero comunicati prima del 1999, oggetto di audit della task-force “Recupero” | 4 228 | 1 212 | 419 | 1 035 | 3 809 | 177 |

Situazione alla fine del 2004 in seguito ad audit della TFR | 3 690 | 1 059 | 463 | 857 | 3 227 | 202 |

Per tutti i 463 casi di importo superiore a 500 000 euro, gli audit sono stati conclusi nel corso del 2005. Tali casi corrispondono a un importo complessivo non recuperato di circa 857 milioni di euro.

Progressi compiuti nel 2005 |

Casi | Importo (in milioni di euro) |

A. Audit e riunione bilaterale con lo SM conclusi nel quadro della procedura di liquidazione dei conti (ciascun caso di importo superiore a 500 000 euro). | 431 | 765 |

B. Audit ultimato, ma non ancora discusso con lo SM nel quadro della procedura di liquidazione dei conti (ciascun caso di importo superiore a 500 000 euro). | 32 | 92 |

C. Casi di importo inferiore a 500 000 euro che non sono ancora stati oggetto di alcun trattamento/audit da parte della TRF e per i quali la procedura di liquidazione dei conti non è ancora stata avviata. | 3 227 | 202 |

Nel 2006 sarà adottata una decisione formale della Commissione nel quadro della procedura di liquidazione dei conti (FEAOG - Garanzia) per la maggior parte dei casi di importo superiore a 500 000 euro.

4.4. La riforma del sistema di verifica finanziaria delle irregolarità nel settore della politica agricola

Nel 2005, con regolamento n. 1290/2005[94], il Consiglio ha deciso in merito al finanziamento futuro della politica agricola comune attraverso la creazione di due fondi agricoli europei distinti, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) volto a finanziare, tra l’altro, le misure di mercato e i pagamenti diretti, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il nuovo regolamento, in particolare le disposizioni degli articoli 32 e 33, riforma l’intero sistema di verifica finanziaria delle irregolarità che possono viziare questi due nuovi fondi (FEAGA e FEASR) e semplifica per il futuro la procedura di controllo del recupero. Ai sensi di tali articoli, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali (per il FEAGA e il FEASR) o prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale (per il FEASR), le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

5. La procedura di certificazione dei conti

5.1. Tracciato per una dichiarazione di affidabilità positiva

Pur riconoscendo i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri per quanto riguarda il miglioramento dei sistemi di controllo di bilancio, per l’undicesimo anno consecutivo la Corte dei conti ha presentato una dichiarazione di affidabilità soltanto parzialmente favorevole per gli stanziamenti di pagamento a titolo del bilancio comunitario. In base alla relazione della Corte, il problema principale riguarda i fondi la cui gestione è condivisa con gli Stati membri. Nel suo parere n. 2/2004[95], la Corte dei conti suggerisce di elaborare un quadro di controllo interno comunitario, basato su norme e principi comuni, che potrebbe fornire una ragionevole garanzia che la riscossione delle entrate e l’esecuzione delle spese siano conformi alle disposizioni legali vigenti, tenendo conto al tempo stesso dell’equilibrio tra il costo e i vantaggi del controllo interno. Il conseguimento di una dichiarazione di affidabilità positiva figura tra gli obiettivi strategici della Commissione Barroso[96]. In quest’ottica, in base al parere della Corte, nel giugno 2005 la Commissione ha adottato un tracciato[97] contenente una serie di proposte a favore di un quadro di controllo integrato comunitario. In tale documento, essa fa riferimento alla proposta formulata dal Parlamento europeo all’atto del discarico 2003, che suggeriva la presentazione di una dichiarazione formale di trasparenza ex ante e di una dichiarazione annuale di affidabilità ex post riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni da parte della massima autorità politica e di gestione (ministro delle Finanze) di ciascuno Stato membro. Il tracciato era corredato di una “valutazione degli scarti fra il quadro di controllo interno nell’ambito dei servizi della Commissione e i principi di controllo esposti nel parere n. 2/2004 della Corte”[98].

Sulla base di tali documenti della Commissione e delle discussioni di un gruppo di esperti provenienti dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri, nelle conclusioni adottate l’8 novembre 2005 il Consiglio ECOFIN ha affermato di ritenere “che le dichiarazioni esistenti a livello operativo possano fornire un’utile garanzia per la Commissione e in ultima analisi per la Corte dei conti, che dovrebbero essere utili ed efficaci dal punto di vista dei costi ed essere prese in considerazione dalla Commissione ed in ultima analisi dalla Corte di conti in modo da giungere ad una dichiarazione di affidabilità positiva”. Il Consiglio ha invitato la Commissione a fornire una valutazione dei controlli e ad indicare il valore delle dichiarazioni esistenti.

Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio, nel gennaio 2006 la Commissione ha adottato il piano d’azione verso un quadro di controllo integrato[99], nel quale afferma di ritenere che gli Stati membri “dovrebbero garantire che il rischio di spese irregolari nell’ambito della gestione delle risorse che essi effettuano a nome della Commissione europea sia ridotto a un livello accettabile, oltre a poterlo dimostrare ai revisori nazionali e comunitari”. Poiché, per l’80% dei fondi comunitari, la gestione è condivisa con gli Stati membri, viene rivolta particolare attenzione alla semplificazione della normativa per il periodo di programmazione 2007-2013, all’armonizzazione dei principi e delle norme in materia di controllo applicati dalla Commissione e dagli Stati membri, condividendo i risultati del controllo e privilegiando il rapporto costi/benefici, nonché all’impiego delle dichiarazioni esistenti in materia di gestione degli organi operativi a livello di Stati membri, che costituiscono un’importante garanzia per la Commissione e, in ultima analisi, per la Corte dei conti.

5.2. La certificazione di buona gestione delle spese pubbliche negli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri hanno ritenuto che fosse nell’interesse di entrambe le parti riunire informazioni sui sistemi di certificazione di buona gestione delle spese pubbliche esistenti negli Stati membri per cercare di sfruttare le migliori pratiche. Inoltre, tale operazione potrebbe servire ad esaminare l’applicazione del principio della protezione equivalente istituito dall’articolo 280 del trattato.

Le risposte al questionario inviato agli Stati membri hanno consentito di ottenere un quadro delle pratiche nazionali nel settore, presentate in appresso sotto forma di tabella riassuntiva.

La tabella semplifica le risposte fornite dagli Stati membri. Una sintesi più dettagliata delle risposte figura nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contemporaneamente alla presente relazione.

Certificazione dei conti nazionali da parte di un’istanza interna[100] | Certificazione dei conti nazionali da parte di un’istanza esterna[101] |

BE | No. | No[102]. |

CZ | Sì. | No[103]. |

DK | Sì. | Sì. |

DE | No. | Sì. |

EE | Sì. | Sì. |

EL | No. | No. |

ES | No. | No[104]. |

FR | No. | Sì. |

IE | Sì. | Sì. |

IT | No. | Sì. |

CY | No. | Sì. |

LV | Sì. | Sì. |

LT | Sì. | Sì. |

LU | Sì. | Sì. |

HU | Sì. | Sì. |

MT | No. | Sì. |

NL | Sì. | Sì. |

AT | No. | No[105]. |

PL | No. | Sì. |

PT | No. | Sì. |

SL | No | Sì. |

SK | Sì. | Sì. |

FI | Sì. | Sì. |

SE | No. | Sì. |

UK | Sì. | Sì. |

Certificazione da parte di un’istanza interna

Circa la metà degli Stati membri che ha risposto al questionario prevede una procedura di certificazione da parte di un’istanza interna per garantire la legalità e la regolarità delle spese pubbliche[106]. Tra questi, soltanto la Lettonia dichiara esplicitamente che tale certificazione riguarda anche i fondi stanziati dalla Comunità europea gestiti dall’amministrazione nazionale. Occorre segnalare, tuttavia, che spesso tale certificazione viene rilasciata a livello di gestione e non da un revisore contabile interno propriamente detto[107]. In numerosissimi casi, gli organismi incaricati di rilasciare la certificazione formulano anche il proprio parere circa l’ammontare delle somme eventualmente da recuperare da parte degli organismi pagatori[108]. La certificazione da parte di un’istanza interna viene talvolta rilasciata a livello nazionale[109]; in altri casi, essa avviene a livello di dipartimento o di agenzia di gestione[110]. Si osservino i casi particolari di Regno Unito e Slovacchia, in cui esistono diversi livelli di certificazione (nazionale, regionale e per fondo). Soltanto in alcuni casi[111] tali certificazioni rilasciate da un’istanza interna vengono presentate ai parlamenti nazionali.

Alcuni Stati membri[112] dispongono di un sistema di audit interno per garantire la legalità e la regolarità dei conti nazionali, benché non esista alcun obbligo legale di certificazione da parte di un’istanza interna. Tra questi, due hanno indicato che tali audit riguardano i fondi comunitari[113].

In base alle risposte degli Stati membri che dispongono di un sistema di controllo e di audit interno, l’INTOSAI risulterebbe la norma più diffusa.

Certificazione da parte di un’istanza esterna

La stragrande maggioranza degli Stati membri dichiara di prevedere l’obbligo legale di ottenere da un’istanza esterna una certificazione annuale che garantisca la legalità e la regolarità delle spese pubbliche; le uniche eccezioni sono costituite da Italia ed Austria. Si noti tuttavia il caso particolare della Grecia, della Spagna e dell’Italia, in cui la Corte dei conti nazionale rilascia una relazione annuale anziché una certificazione.

Nella maggior parte dei casi, tale istanza esterna è un organismo di diritto pubblico che rappresenta il massimo organismo di audit dello Stato. Le certificazioni vengono rilasciate a livello nazionale nella maggior parte dei paesi[114]. Esse riguardano l’integralità del bilancio[115] e, in tutti i casi, vengono trasmesse ai parlamenti nazionali, segnatamente per certificare la legalità e l’efficienza della gestione dei conti nazionali. Soltanto in alcuni Stati, esse contengono un parere sull’ammontare delle somme eventualmente da recuperare[116].

Controllo dei fondi comunitari (fondi in gestione comune)

Nelle risposte al questionario, gli Stati membri hanno indicato che oltre la metà degli organi di certificazione nazionali previsti all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1663/95 per il FEAOG - Garanzia soddisfa le condizioni necessarie per essere riconosciuta dalle autorità nazionali come organo certificatore dei conti nazionali[117]. Nei casi in cui tali organismi non soddisfano dette condizioni, gli Stati membri invocano l’assenza di una base giuridica e il fatto che essi sono stati creati espressamente per la gestione e il controllo dei fondi comunitari. In tutti i casi, ad eccezione di Estonia, Paesi Bassi e Svezia, tali organi formulano anche il proprio parere sugli importi eventualmente da recuperare da parte delle agenzie di pagamento.

Nel campo dei Fondi strutturali, solo una piccola percentuale dei servizi nazionali incaricati di rilasciare alla conclusione di un intervento la dichiarazione di affidabilità prevista all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001[118] sarebbe competente anche in materia di certificazione dei conti nazionali[119].

La maggior parte degli Stati membri[120] ha indicato che gli organi di certificazione formulano un parere sugli importi eventualmente da recuperare.

Conclusioni

La maggior parte delle normative nazionali prevede l’obbligo di ottenere una certificazione sui conti nazionali da un’istanza esterna indipendente. Si tratta quasi sempre dell’istituzione superiore di controllo (ISC) nazionale. Nella maggior parte dei casi, gli audit di tali istituzioni riguardano l’integralità del bilancio e le relazioni o certificazioni dei conti vengono presentate ai parlamenti nazionali.

L’obbligo di ottenere una certificazione rilasciata da un’istanza interna non è altrettanto diffuso. Esso è previsto infatti soltanto da una decina di Stati. La situazione è quindi più eterogenea rispetto alle certificazioni rilasciate da un’istanza esterna. In alcuni casi, la certificazione non viene rilasciata da un revisore contabile ma a livello del dipartimento responsabile della gestione.

La Commissione ritiene che tali documenti, quando riguardino anche i fondi comunitari, potrebbero costituire un elemento aggiuntivo di affidabilità che dimostra il corretto impiego dei fondi europei. La Corte dei conti potrebbe quindi prevedere la possibilità di tenerne conto per garantire la legalità e la regolarità dei conti del bilancio europeo.[pic][pic][pic]

[1] "L’inventaire des mesures prises par les États membres" (L'inventario dei provvedimenti adottati dagli Stati membri) e "Analyse statistique des irrégularités" (Analisi statistica delle irregolarità).

[2] http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html

[3] Comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Per un approccio strategico globale, COM(2000) 358 def.

[4] Comunicazione della Commissione "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode – Piano d'azione 2001-2003", COM(2001) 254 definitivo.

[5] Comunicazione della Commissione "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode – Piano d'azione 2004-2005", COM(2004) 544 definitivo.

[6] Comunicazione della Commissione del 7.11.2001 sull'impermeabilità alle frodi della legislazione e della gestione dei contratti, SEC (2001) 2029 def.

[7] Comunicazione della Commissione relativa al miglioramento del recupero dei crediti della Comunità sorti nell'ambito della gestione diretta e concorrente delle spese comunitarie, COM(2002) 671 def.

[8] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002.

[9] La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L134 del 30.4.2004) ha istituito un sistema di informazione che consente di escludere dagli appalti pubblici gli offerenti che hanno subito condanne penali.

[10] Comunicazione del presidente e dei commissari Wallström, Kallas, Hübner e Fischer Boel alla Commissione, che propone il varo di un’iniziativa europea per la trasparenza, SEC(2005)1300.

[11] La Commissione ha adottato il 18.5.2006 una proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, COM ( 2006) 213 def.

[12] Proposte di regolamento che modificano i regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), COM(2004) 103 e 104.

[13] Document de travail des Services de la Commission - Evaluation complémentaire des activités de l'OLAF, (Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione complementare delle attività dell'OLAF) SEC(2004)1370. Cfr. anche la relazione della Commissione "Valutazione delle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode",COM(2003) 154 def.

[14] Corte dei conti, relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell’OLAF, corredata delle risposte della Commissione, GU C 202 dell'8.8.2005.

[15] Audizione del 12 e 13 luglio 2005 intitolata "Renforcement de l’OLAF: la révision du Règlement sur l’Office européen de lutte anti-fraude" (Rafforzamento dell’OLAF: la revisione del regolamento dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode).

[16] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento n. 1469/95 (Lista nera), COM/2005/0520 def.

[17] Regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione «Garanzia», GU L 145 del 29.6.1995.

[18] Decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, COM(2004)559 def. e GU C 244 del 1.10.2004.

[19] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita, COM(2004)509 def.

[20] Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore, GU L 328 del 15.12.2005, e regolamento (CE) n. 2168/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, GU L 345 del 28.12.2005.

[21] Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2005, recante modifica della decisione 94/140/CE che istituisce un comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, GU L 71 del 17.3.2005.

[22] La Corte di giustizia europea, con la decisione nella causa C-167/02 P, il 30 marzo 2004 ha confermato la sentenza T-17/00 del 26 febbraio 2002 del Tribunale di primo grado che dichiarava irricevibile il ricorso di 71 membri del Parlamento europeo. Il ricorso chiedeva l'annullamento della decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 1999 che - modificando il proprio regolamento interno – autorizzava l'OLAF ad effettuare missioni d’indagine interne anche presso il Parlamento europeo. Nel 2003 la Corte, nelle cause C -11/00 e C -15/00, ha deciso che l'OLAF poteva indagare, in caso di sospetto di frode e d'irregolarità, all’interno della Banca centrale europea (BCE) e della Banca europea per gli investimenti (BEI) essendo applicabile il regolamento (CE) n. 1073/1999. La Corte ha anche annullato le decisioni della BCE e della BEI che intendevano riservare la possibilità di condurre tali indagini ai propri servizi interni.

[23] Protocollo d’intesa OLAF - IAS del 25.7.2001, SEC(2003) 884/2.

[24] Decisione della Commissione C (2004)1588 def./4 del 28.4.2004.

[25] COM(2001) 272 def., GU C240 del 28.8.2001, modificata nel 2002 in seguito alle osservazioni della Corte dei conti e del Parlamento europeo, COM(2002) 577 def.

[26] Convenzione, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, GU C 316 del 27.11.1995.

[27] Primo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 313 del 23.10.1996. Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 151 del 20.5.1997. Secondo protocollo della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità, dichiarazione comune relativa all'articolo 13, paragrafo 2 – Commissione - Dichiarazione relativa all’articolo 7, GU C 221 del 19.7.1997.

[28] Relazione della Commissione - Applicazione da parte degli Stati membri della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli, COM(2004) 709.

[29] Decisione quadro 2002/584/JAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L190 del 18.7.2002.

[30] Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, COM (2001) 715.

[31] Comunicazione della Commissione in merito alle conseguenze della sentenza 13.9.2005 della Corte, COM(2005) 583 def.

[32] Sentenza C -176/03 Commissione contro Consiglio.

[33] Cfr. in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 (GU L 67 del 14.3.1991), l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994 (GU L 178 del 12.7.1994) e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione del 26 luglio 1994 (GU L 191 del 27.7.1994) per l'aspetto relativo alle spese, e l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000) per l'aspetto relativo alle risorse proprie tradizionali. Un obbligo analogo è previsto per i paesi beneficiari dei fondi di preadesione.

[34] La relazione dell'OLAF sulle attività operative esamina la questione. Può essere consultata all'indirizzo Internet dell'Ufficio: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html

[35] SEC (2006)…

[36] Le statistiche riportate in questo capitolo riguardano le spese per le quali gli Stati membri comunicano le frodi ed altre irregolarità.

[37] Cfr. definizione di cui all'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità del 26 luglio 1995 (GU C n. 316 del 27.11.1995).

[38] Polonia - Ungheria: assistenza per la ristrutturazione economica, regolamento (CE) n. 3906/89,GU L 375 del 23.12.1989.

[39] SAPARD (strumento agricolo di preadesione), regolamento (CE) n. 1268/1999, GU L 161 del 26.6.1999.

[40] ISPA (strumento strutturale di preadesione), regolamento (CE) n. 1267/1999, GU L 161 del 26.6.1999.

[41] Le cifre pubblicate nella relazione 2004 sono state aggiornate.

[42] Regolamento (CE) n. 555/2000, GU L 68 del 16.3.2000.

[43] Bulgaria e Romania.

[44] I dati pubblicati nella relazione 2004 sono stati aggiornati (la ripartizione dei casi per anno è stata modificata e dieci nuovi casi notificati nel 2005 riguardavano gli anni 2002 - 2004).

[45] La colonna comprende le relazioni presentate da Cipro e Malta ai sensi del regolamento n. 555/2000.

[46] SEC(2006)… Gli Stati membri sono stati invitati a comunicare soltanto le misure che non corrispondono a una mera attuazione del diritto comunitario. Considerato che la relazione della Commissione ha carattere annuale, il fatto che in alcuni Stati membri non siano stati adottati nuovi provvedimenti nel corso del 2005 non rispecchia necessariamente il livello generale di tutela degli interessi finanziari in tali Stati membri, ma può semplicemente essere il prodotto di un dinamismo maggiore nel periodo precedente.

[47] Contrariamente alla posizione della Commissione, l’Irlanda ritiene che tutte le misure riguardanti il settore fiscale dovrebbero essere adottate ai sensi dell’articolo pertinente del trattato, ossia all’unanimità. Essa mantiene pertanto la propria riserva in merito all’inserimento dell’IVA nella relazione ex articolo 280 ritenendo che non si tratti dell’articolo adeguato per comunicare le misure di lotta contro la frode nel settore dell’IVA.

[48] In particolare le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali, GU L 63 del 3.3.2001 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GU L 312 del 23.12.1995.

[49] Decisione ministeriale congiunta n. 190622/16.12.2005.

[50] Cfr. i riferimenti al punto 1.4.

[51] SEC(2006)…

[52] Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea sull’uso dell’informatica nel settore doganale, GU C 316 del 27.11.1995.

[53] Atto del Consiglio dell’8 maggio 2003 che stabilisce il protocollo recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, GU C 139 del 13.6.2003.

[54] Il SID si basa, da un lato, sul regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997) e, dall’altro, sulla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea sull’uso dell’informatica nel settore doganale.

[55] Per informazioni più dettagliate, si rinvia altresì al sito web dell’OLAF,http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/fide/i_en.html.

[56] Cipro, Germania, Ungheria, Lituania, Slovenia e Slovacchia.

[57] SEC (2006)…

[58] Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia.

[59] SEC(2006)

[60] Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia. In Polonia: nel settore fiscale. Nel Regno Unito: nel settore agricolo.

[61] Slovacchia.

[62] Belgio, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Austria e Polonia.

[63] Germania, Estonia, Cipro, Italia, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito. In Francia e in Finlandia, la legge e la giurisprudenza vanno oltre la mera buona fede ed esigono che il debitore non potesse prevedere il cambiamento di situazione.

[64] Belgio.

[65] Austria.

[66] Svezia.

[67] Portogallo. Ciononostante, la legge portoghese non esige che siano riunite tutte le condizioni; quando uno degli elementi costitutivi del legittimo affidamento è particolarmente significativo, ciò può compensare l’assenza di un’altra condizione.

[68] Danimarca, Cipro, Polonia e Svezia.

[69] Repubblica ceca, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi e Slovacchia.

[70] In Svezia, non è possibile recuperare un debito da un terzo in buona fede. In Francia, Italia, Finlandia, Scozia e Slovenia, i terzi in buona fede possono opporsi al recupero quando esso arrechi loro pregiudizio, ma solo a determinate condizioni. In Spagna, essi possono farlo se non erano a conoscenza del diritto comunitario perché quest’ultimo non era stato recepito in diritto spagnolo. In Belgio, essi possono opporsi al recupero nel settore agricolo. In Polonia e in Slovacchia, essi possono opporsi al recupero qualora vantino diritti su un bene che dovrebbe essere sequestrato. Nel diritto austriaco, l’importo recuperato può essere ridotto qualora risulti necessario tutelare un terzo in buona fede (ad esempio, per le retribuzioni versate).

[71] Belgio (Regione vallona), Estonia, Grecia, Lettonia (nel settore dei Fondi strutturali), Austria e Polonia (nel settore agricolo), Slovacchia.

[72] Cipro e Regno Unito.

[73] Finlandia e Regno Unito.

[74] Grecia, Portogallo e Finlandia.

[75] Irlanda, Ungheria e Finlandia.

[76] Estonia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Finlandia.

[77] Repubblica ceca, Italia, Cipro, Lettonia, Austria, Polonia, Slovacchia e Svezia.

[78] Belgio, Spagna, Irlanda, Italia e Austria (in alcuni casi).

[79] Belgio, Germania, Cipro, Irlanda Lettonia, Lituania, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Nessun effetto sospensivo: Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia.

[80] Spagna, Grecia, Lussemburgo, Repubblica ceca.

[81] Numerosi Stati membri hanno indicato che i crediti fiscali o doganali beneficiano di un privilegio: Repubblica ceca, Spagna, Francia, Irlanda, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia.

[82] Malta e Lituania.

[83] Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia.

[84] Lettonia, Finlandia e Regno Unito.

[85] Belgio, Repubblica ceca, Paesi Bassi e Svezia.

[86] Malta e Lituania, dove il meccanismo non esiste affatto.

[87] Danimarca (per il Fondo sociale), Estonia, Portogallo.

[88] Belgio, Austria e Finlandia.

[89] Repubblica ceca, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi.

[90] Francia, Italia, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

[91] Danimarca (per il settore agricolo) e Ungheria.

[92] Cfr. il riferimento al punto 1.1.

[93] Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 209 dell’11.08.2005. Vedi punto 4.3.

[94] Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 209 dell’11.08.2005.

[95] Parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario), GU C107 del 30.4.2004.

[96] Obiettivi strategici 2005-2009, COM(2005) 12 del 26.1.2005.

[97] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti europea su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato, COM (2005) 252.

[98] Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Evaluation des écarts entre le cadre de contrôle interne au sein des services de la Commission et les principes en matière de contrôle exposés dans l’avis n° 2/2004 de la Cour de Comptes “Proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire”” (valutazione degli scarti fra il sistema di controllo interno nell’ambito dei servizi della Commissione e i principi in materia di controllo esposti nel parere n. 2/2004 della Corte dei conti “Proposta relativa a un quadro di controllo interno comunitario”), SEC(2005) 1152.

[99] Plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré: analyse des écarts et plan d’action pour les services de la Commission (Piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato: analisi degli scarti e piano d’azione per i servizi della Commissione) SEC(2006) 9.

[100] Istanza interna: persona, dipartimento o servizio dipendente a livello amministrativo dal servizio di gestione e/o di pagamento del bilancio da certificare.

[101] Istanza esterna: persona, dipartimento o servizio indipendente a livello amministrativo dal servizio di gestione e/o di pagamento del bilancio da certificare. Le relazioni annuali adottate da istanze esterne e trasmesse al parlamento nazionale sono considerate come sistemi di certificazione dei conti.

[102] La certificazione dei conti da parte di un’istanza esterna è prevista tuttavia per il bilancio di alcune regioni.

[103] Non esiste alcun obbligo di certificazione, ma l’istituzione superiore di controllo della Repubblica ceca presenta al parlamento il proprio parere sull’attuazione del bilancio e sulla situazione definitiva dei conti. Tali pareri non hanno però status di audit.

[104] Non esiste alcun obbligo di certificazione, ma la Corte dei conti fiscalizza i conti generali dello Stato e gli altri conti del settore pubblico, nonché la gestione economica del settore pubblico, sotto il profilo della legalità e della razionalità (efficienza ed economicità).

[105] Pur non essendo obbligata a rilasciare una certificazione relativa all’affidabilità dei conti federali e dei Länder, la Corte dei conti austriaca verifica che l’impiego dei fondi pubblici rispetti i principi di affidabilità, legalità, regolarità, economicità, efficienza ed efficacia.

[106] Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

[107] Soltanto in Estonia, nei Paesi Bassi e in Slovacchia la certificazione viene rilasciata da un revisore contabile interno.

[108] Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovacchia e Regno Unito.

[109] Repubblica ceca, Lituania, Lussemburgo, Ungheria e Paesi Bassi.

[110] Estonia, Irlanda, Lettonia e Finlandia.

[111] Repubblica ceca, Lituania, Slovacchia e Regno Unito.

[112] Francia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Grecia e Portogallo.

[113] Lituania, Grecia e Malta.

[114] Uniche eccezioni il Belgio (livello federale e livello regionale), la Germania (certificazioni a livello federale e a livello di Land), la Finlandia (certificazioni a livello di ufficio contabile) e il Regno Unito (certificazioni a livello nazionale e a livello di progetto).

[115] Si noti il caso della Polonia, dove la certificazione rilasciata da un’istanza esterna si limita alle spese agricole.

[116] Cipro, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia e Regno Unito.

[117] Repubblica ceca, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, alcuni Länder dell’Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

[118] Oltre al certificato rilasciato alla conclusione di un intervento da una persona o da un organismo indipendente, l’autorità di pagamento certifica tutte le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione diverse volte l’anno.

[119] Italia (per la parte di cofinanziamento nazionale), Lituania, Paesi Bassi e Slovacchia.

[120] Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

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