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Document 52005DC0388

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai programmi di protezione regionale

/* COM/2005/0388 def. */

52005DC0388

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai programmi di protezione regionale /* COM/2005/0388 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.9.2005

COM(2005) 388 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

RELATIVA AI PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

RELATIVA AI PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALE

1. INTRODUZIONE

1. Nella comunicazione del 14 giugno 2004 “ Migliorare l’accesso a soluzioni durature ” (COM(2004) 410) (comunicazione del mese di giugno 2004), la Commissione ha proposto un nuovo approccio dell’Unione europea al rafforzamento del regime di protezione internazionale. I programmi di protezione regionale dovrebbero essere finalizzati al rafforzamento della capacità di protezione delle regioni coinvolte e alla migliore protezione delle popolazioni rifugiate locali mediante l’offerta di soluzioni durature (quali il rimpatrio, l’integrazione locale o il reinsediamento in un terzo paese, qualora le prime due soluzioni durature non siano realizzabili)[1]. Nella comunicazione la Commissione ha inoltre proposto l’istituzione di un programma di reinsediamento a livello comunitario per garantire la protezione ad un maggior numero di rifugiati, nonché un ingresso più ordinato e controllato nell’UE.

2. Nel programma dell’Aia del 4-5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità che l’UE contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace nell’ambito di un partenariato con i paesi terzi, e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce. Ha tracciato una distinzione tra le diverse esigenze dei paesi che si trovano in regioni di transito e i paesi delle regioni di origine. I paesi delle regioni di origine e di transito saranno incoraggiati a perseverare negli sforzi che compiono per rafforzare la loro capacità di protezione dei rifugiati. Per quanto concerne i paesi e le regioni d’origine, il Consiglio europeo ha altresì invitato la Commissione a sviluppare programmi di protezione regionale dell’UE nel quadro di un partenariato con i paesi terzi interessati ed in stretta consultazione e cooperazione con l’ACNUR. Tali programmi dovrebbero basarsi sull’esperienza acquisita nei programmi pilota di protezione da avviare entro il 2005. Essi integreranno una serie di strumenti pertinenti, imperniati essenzialmente sulla creazione di capacità, che comprenderanno un programma comune di reinsediamento per quegli Stati membri che potrebbero decidere volontariamente di prendere parte al programma. Per quanto riguarda i paesi di transito, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di intensificare la cooperazione e sviluppare capacità alle frontiere sia meridionali che orientali dell’UE, onde consentire a tali paesi di gestire meglio la migrazione e di offrire adeguata protezione ai rifugiati.

3. La presente comunicazione rappresenta la risposta della Commissione alle conclusioni del Consiglio del 2-3 novembre 2004, che ha invitato la Commissione a presentare un piano d’azione per uno o più programmi pilota di protezione regionale entro il termine ultimo del mese di luglio 2005. Il Consiglio ha sostenuto che un programma pilota di protezione regionale deve essere orientato alla situazione specifica e finalizzato alla protezione. Esso dovrebbe ricorrere ad una serie di misure, quali l’assistenza ai paesi terzi per conformarsi agli obblighi internazionali di cui alla convenzione di Ginevra e ad altri strumenti internazionali pertinenti, il rafforzamento della capacità di protezione, un migliorato accesso alla registrazione e all’integrazione locale, nonché l’assistenza per migliorare l’infrastruttura locale e la gestione della migrazione. Lo sviluppo e l’attuazione di questi programmi dovrebbero avvenire in stretta collaborazione con l’ACNUR e, se del caso, con altri organismi internazionali. Vanno indicate le possibili fonti di finanziamento da parte dell’Unione europea e di altre istituzioni e dovrebbe essere altresì garantita la conformità all’approccio comunitario nei confronti della regione e dei paesi terzi interessati.

4. I programmi di protezione regionale saranno integrati in azioni già esistenti, in particolare nell’ambito dei programmi finanziari AENEAS e TACIS, non si baseranno pertanto su nuovi finanziamenti. La presente comunicazione traccia il quadro generale di operatività dei programmi pilota di protezione regionale, formula raccomandazioni relative al campo di applicazione geografico e al contenuto, e indica un sistema da adottare per inserire l’approccio del programma di protezione regionale nelle relazioni della Comunità con la regione ed i paesi interessati. La prima sezione della comunicazione è dedicata al più ampio contesto politico; la seconda si concentra sul possibile contenuto dei programmi pilota di protezione regionale; la terza analizza la selezione di zone geografiche per l’attuazione dei programmi pilota di protezione regionale e il modo in cui l’approccio può essere integrato nella politica comunitaria nei confronti dei paesi e delle regioni interessate; la quarta e quinta sezione si occupano delle regioni specifiche alle quali si potrebbero applicare i primi due programmi pilota di protezione regionale; infine, le ultime sezioni sono dedicate al sistema di valutazione dei programmi pilota di protezione regionale, alla garanzia di sostenibilità e alle iniziative future.

5. I programmi di protezione regionale dovrebbero rafforzare la capacità delle aree situate in prossimità delle regioni d’origine ai fini di protezione dei rifugiati. Essi dovrebbero essere finalizzati alla creazione delle condizioni per attuare una delle tre soluzioni durature – rimpatrio, integrazione locale o reinsediamento. Lo sviluppo dei programmi di protezione regionale, in collaborazione con l’ACNUR - conformemente al memorandum d’intesa stipulato tra la Commissione e l’ACNUR il 15 febbraio 2005 – e con i paesi terzi nelle regioni d’origine, renderà necessario il coordinamento delle politiche dell’Unione in materia di rifugiati, aiuti umanitari e sviluppo per poter far fronte a tutte le esigenze di protezione, nonché all’impatto delle popolazioni rifugiate sulle comunità locali onde garantire il massimo dei benefici per tutti. Tuttavia, in quanto tali, le operazioni di aiuto umanitario a favore dei rifugiati non faranno parte dei programmi di protezione regionale. Si continuerà a decidere di intraprendere operazioni umanitarie in base alle esigenze individuate e le operazioni saranno realizzate nel pieno rispetto dei principi umanitari. L’ottimizzazione dell’impatto dei programmi di protezione regionale può essere raggiunta valutando la possibile esistenza di lacune sotto il profilo della protezione e facendo in modo che misure supplementari possano integrare e aggiungere valore alle attività già in corso (soprattutto quelle legate agli aiuti umanitari e allo sviluppo). All’atto pratico ciò rende necessario un coordinamento delle politiche con gli interessati per offrire una maggiore protezione ai rifugiati.

2. CONTENUTO DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALE

6. I programmi di protezione regionale dovrebbero essere flessibili, orientati alla situazione specifica e conformi alle politiche comunitarie in materia di aiuti umanitari e sviluppo ed altre attività pertinenti. Essi sono finalizzati al potenziamento della capacità di protezione dei paesi terzi e dovrebbero consistere in azioni pratiche atte ad apportare effettivi benefici sia in termini di protezione offerta ai rifugiati che di sostegno degli accordi vigenti con i paesi terzi interessati. Inoltre, Tali programmi devono anche cercare di apportare benefici al paese di accoglienza. Considerati tali presupposti, un programma di protezione regionale dovrebbe includere tra le sue attività principali:

1. progetti finalizzati a migliorare la situazione generale sotto il profilo della protezione nel paese ospitante;

2. progetti finalizzati a istituire un’efficace procedura di determinazione dello status di rifugiato, che possano aiutare i paesi ospitanti a gestire meglio le implicazioni della migrazione legate alle situazioni di rifugiato consentendo loro di concentrare più adeguatamente le risorse sulla popolazione di rifugiati principale;

3. progetti che beneficiano direttamente i rifugiati che vivono la situazione di rifugiato, migliorando le loro condizioni di accoglienza;

4. progetti che beneficiano la comunità locale che accoglie i rifugiati, ad esempio affrontando questioni più ampie di natura ambientale che incidono sia sui rifugiati che sulla comunità ospitante, e divulgando informazioni sull’impatto positivo dei rifugiati;

5. progetti finalizzati a organizzare azioni di formazione sul tema della protezione destinate a coloro che si occupano dei rifugiati e dei migranti;

6. una componente di registrazione basata sul progetto “Profile” dell’ACNUR per le persone sotto la sua protezione, che potrebbe essere utile per determinare l’impatto dei programmi di protezione regionale;

7. azioni di reinsediamento con le quali gli Stati membri si impegnano, su base volontaria, a offrire soluzioni durature per i rifugiati mettendo a disposizione posti di reinsediamento nei rispettivi paesi.

7. Il reinsediamento dei rifugiati dalle regioni d’origine negli Stati membri dell’Unione costituirà un fattore molto importante per dimostrare la componente di partenariato dei programmi di protezione regionale nei confronti dei paesi terzi. La Commissione rileva che, dalla comunicazione di giugno 2004, numerosi Stati membri prendono in considerazione la possibilità di istituire un proprio programma nazionale di reinsediamento. La Commissione confida nel fatto che questo cambio di impostazione possa contribuire alla maggiore riuscita dei programmi di protezione regionale, non limitandosi alla semplice riorganizzazione delle misure esistenti per contestualizzarle nei programmi stessi, bensì ampliando notevolmente le attuali azioni di reinsediamento.

8. Dopo aver valutato i programmi pilota di protezione regionale, la Commissione vaglierà l’opportunità di presentare una proposta relativa ad un approccio più strutturato alle attività di reinsediamento. Questa proposta dovrà tener conto delle esigenze operative e logistiche di gestire il reinsediamento a livello di Unione europea. Tuttavia, nel breve termine e nel rispetto del mandato del programma dell’Aia, la Commissione presenterà una proposta di modifica della decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati, affinché il reinsediamento previsto dai programmi di protezione regionale possa essere largamente finanziato a livello comunitario.

3. LE REGIONI INTERESSATE DAI PRIMI PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALE

9. La scelta di regioni geografiche appropriate per i programmi pilota di protezione regionale si basa su una serie di elementi importanti, in particolare: la valutazione di particolari situazioni di rifugiato nei paesi terzi; le disponibilità finanziarie a titolo dei fondi comunitari esistenti; le relazioni e le strutture di collaborazione esistenti tra la Comunità e determinati paesi o regioni. Nel 2003 l’ACNUR ha identificato 38 situazioni di rifugiato che potevano definirsi prolungate, ossia nei casi in cui 25 000 o più rifugiati erano in esilio da oltre cinque anni. Vi sono anche altre situazioni di rifugiato che potrebbero beneficiare delle azioni concertate promosse dai programmi di protezione regionale. Tuttavia, ai fini dei programmi pilota di protezione regionale, è importante concentrarsi su un’area ben delimitata, partendo dall’esperienza già acquisita attraverso le attività finanziate da altri strumenti di sviluppo e in materia di relazioni esterne, tenendo conto altresì della necessità di garantire un valore aggiunto, nonché della possibilità di prevedere uno strumento di valutazione nelle misure adottate.

10. Vi sono anche delle considerazioni politiche da analizzare, quali la necessità di riconoscere che, se è vero che le regioni di transito e quelle d’origine sono di diversa natura ed esigono pertanto approcci distinti, è importante che l’Unione europea si occupi di entrambe. In relazione alle regioni di transito, gli Stati membri hanno dedicato particolare attenzione ai nuovi Stati indipendenti occidentali , ma anche agli interventi nell’ Africa subsahariana (Grandi Laghi/Africa orientale) è stata conferita la priorità, soprattutto in merito alle opportunità di reinsediamento offerte dalla regione e in previsione di avviare un dialogo con uno o più paesi di una regione d’origine.

11. Al fine di ottenere il necessario sostegno politico a livello di Unione europea per gli interventi effettuati e conquistare la fiducia dei paesi terzi interessati, è importante scegliere una regione in cui siano possibili risultati rapidi e misurabili. Alla luce di questi presupposti, la Commissione prevede innanzitutto di predisporre le necessarie misure per assistere le autorità dei nuovi Stati indipendenti occidentali (Ucraina/Moldova/Bielorussia) nell’elaborazione di un programma pilota di protezione regionale[2] in una regione di transito.

4. PROGRAMMA DI PROTEZIONE REGIONALE PER I NUOVI STATI INDIPENDENTI OCCIDENTALI

12. Dai dibattiti con gli Stati membri è emersa una netta priorità per i nuovi Stati indipendenti occidentali (Ucraina, Moldova, Bielorussia). Alla regione è conferita già di per sé una forte priorità nell’ambito delle relazioni esterne della Comunità e dell’assistenza finanziaria, che comprende le attività in corso in materia di protezione finanziate dalla Comunità e dai singoli Stati membri. Dai primi anni Novanta l’ACNUR aiuta i governi e le parti interessate nell’elaborazione di leggi in materia di asilo e nello sviluppo delle necessarie infrastrutture. Saranno tuttavia necessari ulteriori interventi e sostegni, nonché nuove misure per quanto concerne i settori di accoglienza, integrazione e reinsediamento.

13. Un programma pilota di protezione regionale per questa regione cercherebbe di ispirarsi alle azioni già intraprese attraverso la collaborazione delle autorità dei nuovi Stati indipendenti occidentali e di integrarle. La priorità delle azioni dovrebbe riguardare il potenziamento della capacità di protezione già esistente, che potrebbe consistere nel rafforzamento della protezione sussidiaria, dell’integrazione e della registrazione, nonché in attività di protezione fondamentali quali l’esame dei casi e l’accoglienza. Le proposte di attività in queste zone dovrebbero essere presentate nell’ambito degli inviti a presentare proposte AENEAS 2005, dei programmi di azione regionale TACIS 2006 e di altre opportunità di finanziamento disponibili. Le strutture esistenti andrebbero modificate in modo da sostenere l’addizionalità offerta dal programma pilota di protezione regionale. AENEAS stanzia indicativamente 2 milioni di EUR per la protezione internazionale e in materia d’asilo in questa regione.

5. ALTRI PROGRAMMI DI PROTEZIONE REGIONALE

14. Per quanto concerne lo sviluppo di un programma pilota di protezione regionale con uno o più paesi in una regione d’origine, la prospettiva di compiere ulteriori interventi per una migliore protezione dei rifugiati della regione dei Grandi Laghi costituisce un’opportunità, che può essere rappresentata dalla programmazione degli strumenti di finanziamento disponibili, dalla centralità del reinsediamento come possibile soluzione duratura e dalle priorità politiche espresse dagli Stati membri. In questo caso, l’opportunità per l’Unione europea sta nella possibilità di sviluppare un’azione strategica e ben coordinata in materia di protezione e reinsediamento con i paesi terzi interessati e nel pieno rispetto dei principi di responsabilizzazione locale ( ownership )[3]. Ciò è conforme a quanto previsto nell’iniziativa Convenzione + dell’ACNUR[4].

15. È evidente che questo primo programma di protezione regionale, su scala ridotta, rappresenti una sfida importante per questa regione. Qui si registrano situazioni di rifugiato di una tale portata che può risultare difficile comprendere come un programma di protezione regionale come quello finanziato attraverso i fondi limitati dell’AENEAS possa avere un impatto duraturo. Sarebbe quindi necessario scegliere per il programma pilota di protezione regionale una priorità che si basi sulle attività in corso, costituisca una differenza per i rifugiati sul posto e utilizzi la maggiore disponibilità degli Stati membri a lanciare azioni di reinsediamento da questa regione. Ciò potrebbe presupporre la scelta di una località geografica specifica e più piccola all’interno della regione per il programma pilota di protezione regionale. In tal caso sarebbe possibile avviare una serie di attività mirate nell’ambito dell’AENEAS che consentirebbero un impatto maggiore rispetto ad attività realizzate in punti disseminati in tutta la regione. La regionalità sarebbe garantita in quanto i rifugiati che beneficerebbero dell’applicazione del programma pilota di protezione regionale provengono dalla regione dei Grandi Laghi. Questo programma di protezione regionale su scala ridotta potrebbe fungere da catalizzatore per altre azioni, nonché come base per un successivo programma di protezione regionale più circostanziato e di maggiore portata.

16. La Tanzania , visto il numero consistente di rifugiati del Burundi e della Repubblica democratica del Congo, potrebbe rappresentare tale località geografica specifica. Il documento di strategia nazionale (DSN) e relativo programma indicativo nazionale (PIN) per il periodo 2001 – 2007 (concluso dalla Tanzania e dalla Comunità) attesta che la Tanzania è lo Stato africano ad ospitare la popolazione di rifugiati maggiore in termini numerici, beneficiando pertanto di uno dei programmi di aiuti di emergenza ECHO più consistenti. La Comunità continuerà a sostenere il processo di pace nel Burundi e nella Repubblica democratica del Congo al fine di creare le condizioni per il rimpatrio dei rifugiati. La strategia regionale per la regione dell’Africa australe e orientale e dell’Oceano Indiano, che comprende la Tanzania, attribuisce particolare importanza al potenziamento delle capacità istituzionali, soprattutto per consentire alle organizzazioni regionali di contribuire a promuovere i principi di buon governo, i diritti umani e la composizione delle controversie tra i paesi membri.

17. Nell’ambito della collaborazione allo sviluppo con i paesi ACP, la Commissione prevede di instaurare un dialogo con le autorità tanzaniane per discutere l’opportunità e l’appropriatezza di un programma di protezione regionale nel paese che si rivolga ai rifugiati della regione dei Grandi Laghi. In seguito alle discussioni potrebbe essere presentata per informazione al comitato AENEAS una proposta di possibili zone da destinare a progetti. In questo caso le attività verrebbero proposte come progetti a titolo AENEAS. Lo stanziamento indicativo per le azioni finalizzate a soluzioni durature in favore dei rifugiati dell’Africa subsahariana per il 2005 è di 4 milioni di EUR. Altri 5 milioni di EUR sono indicati per le azioni relative alla gestione della migrazione.

18. Vi sono altre possibilità da prendere in considerazione, in termini di ulteriore sviluppo dei programmi di protezione regionale, che comprendono in particolare l’ Africa settentrionale , la regione dell’Afghanistan e il Corno d’Africa . Queste regioni sono state oggetto di dettagliate discussioni tra gli Stati membri. La regione dell’Afghanistan è stata al centro di numerosi interventi comunitari e di singoli Stati membri, relativi in particolare al rimpatrio di cittadini afgani in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda il Corno d’Africa , l’ACNUR si è impegnato a preparare un progetto di piano d’azione globale per i rifugiati somali. L’esito di queste attività in corso potrebbe rivelarsi essenziale per valutare le esigenze al fine di assistere i paesi terzi interessati nel delineare un possibile programma futuro di protezione regionale per questa regione. Anche l’ Africa settentrionale attira chiaramente l’attenzione e l’interesse degli Stati membri, oltre ad essere oggetto di molte attività promosse dalla Comunità. Tuttavia, la più complessa natura della situazione migratoria dai paesi dell’Africa settentrionale può presupporre un approccio più ampio. Un elemento importante nel considerare queste e altre regioni per i programmi di protezione regionale sarà costituito dall’individuazione di eventuali casi di reinsediamento da parte dell’ACNUR.

6. VALUTAZIONE, SOSTENIBILITÀ E TEMPESTIVITÀ

19. I programmi pilota di protezione regionale rappresenteranno un ulteriore intervento che si aggiunge al nostro impegno nell’ambito della protezione dei rifugiati e renderanno necessari valutazioni e controlli accurati nella fase iniziale di questo nuovo approccio. La Commissione prevede per il 2007 una valutazione esterna indipendente, che riguarderà principalmente l’impatto e i risultati dei programmi.

20. Sulla base di tale valutazione la Commissione procederà alla stima e alla relazione dell’impatto dei programmi pilota di protezione regionale. La Commissione analizzerà la necessità di prevedere un approccio più sistematico per i programmi di protezione regionale, compresa la possibilità di partenariati strutturati con le organizzazioni internazionali responsabili dell’attuazione delle attività connesse. Su tale base, la Commissione deciderà in merito alle iniziative da prendere.

21. Per controllare e valutare efficacemente i programmi di protezione regionale, la Commissione garantirà il coordinamento dei progetti proposti nell’ambito degli inviti a presentare proposte AENEAS, che costituiranno i programmi di protezione regionale, affinché i risultati siano prodotti all’incirca nello stesso periodo. In tal modo, attraverso relazioni interinali e frequenti attività di monitoraggio, sarà possibile garantire continuità tra i programmi iniziali e tutti gli interventi successivi.

7. CONCLUSIONE

22. I programmi di protezione regionale costituiscono il primo passo di un approccio rafforzato verso la protezione internazionale, nonché un’opportunità per l’Unione europea di conseguire alcuni risultati operativi ai fini di una migliore protezione dei rifugiati sul posto. Il valore aggiunto di tali programmi consiste nella base di condivisione delle responsabilità disposta dal reinsediamento e nell’impegno a compiere sforzi supplementari per migliorare la situazione dei rifugiati. Tale iniziativa, seppure di portata limitata, dovrebbe tuttavia contribuire anch’essa a conferire maggiore attenzione alle questioni relative ai rifugiati e alla protezione nell’agenda politica, a beneficio dei rifugiati, dei paesi terzi interessati e degli Stati membri dell’Unione.

23. La Commissione garantirà, in consultazione con le altre parti interessate, tra cui l’ACNUR, un adeguato coordinamento tra gli Stati membri e i paesi d’origine, di transito e di primo asilo interessati all’attuazione e al controllo dei programmi pilota di protezione regionale.

24. La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della strategia della Commissione relativa ai programmi di protezione regionale di cui alla presente comunicazione.

[1] Il rimpatrio è il rientro di una persona nel proprio paese di origine. Nel contesto delle soluzioni durature tale rientro viene effettuato in condizioni di sicurezza e di dignità .

L’integrazione locale è l’integrazione di un rifugiato nella comunità del paese di accoglienza nella prospettiva di un soggiorno legale e dell’autonomia personale.

Il reinsediamento implica che i rifugiati vengano selezionati e trasferiti dallo Stato in cui hanno chiesto la protezione a un terzo Stato nel quale possono beneficiare delle garanzie di protezione, fra cui il soggiorno, e di prospettive d'integrazione e autonomia. Il reinsediamento può essere utilizzato nei casi in cui i rifugiati non possono ritornare nel paese di origine né essere integrati nel paese di primo asilo. Lo Studio di fattibilità sulla realizzazione di programmi di reinsediamento negli Stati membri dell'UE o a livello comunitario, nell'ambito del regime comune europeo in materia di asilo e nella prospettiva di una procedura comune in materia di asilo (pubblicato dalla Commissione nel maggio 2004) fornisce un esame completo delle possibilità di reinsediamento nel contesto dell’UE.

[2] Gli interventi in Bielorussia saranno mirati alla creazione di capacità di protezione attraverso le ONG e i contatti con le autorità governative si limiteranno allo stretto necessario per garantire l’efficace attuazione dei progetti. Le autorità statali potranno tuttavia beneficiare del programma nel caso in cui accettino di collaborare in materia di diritti umani legati allo status di rifugiato, quali protezione sussidiaria, servizi giuridici e medici, sviluppo di programmi d’integrazione dei rifugiati, ecc.

[3] Il seminario sul reinsediamento, svoltosi il 4 e 5 luglio 2005 a Londra durante la presidenza del Regno Unito, ha ribadito l’importanza dell’utilizzo strategico del reinsediamento come strumento di rafforzamento della capacità di protezione nei paesi terzi.

[4] L’Alto Commissariato ha inoltre auspicato nuovi accordi, nell’ambito dell’iniziativa Convenzione +, al fine di integrare la convenzione sui rifugiati, nonché di contribuire a proteggere i rifugiati e raggiungere soluzioni durature nelle regioni di provenienza. L’obiettivo è far leva su intese e impegni assunti dagli Stati negli accordi multilaterali in merito a casi specifici, anche attraverso piani d’azione generali. L’ACNUR ritiene che i nuovi accordi, sotto forma di “accordi speciali” a livello multilaterale, possano inglobare piani d’azione generali al fine di garantire risposte più efficaci e prevedibili alle situazione di rifugiato su ampia scala, compresi aiuti allo sviluppo mirati per garantire una ripartizione più equa degli oneri e promuovere l'autonomia dei rifugiati e dei rimpatriati nei paesi con un numero elevato di rifugiati; impegni multilaterali in materia di reinsediamento e l’accordo sul ruolo e le responsabilità dei paesi di origine, di transito e di destinazione per quanto riguarda i movimenti secondari irregolari.

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