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Document 52002DC0208

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo , al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni - Strategia della politica dei consumatori 2002-2006

/* COM/2002/0208 def. */

OJ C 137, 8.6.2002, p. 2–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002DC0208

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo , al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni - Strategia della politica dei consumatori 2002-2006 /* COM/2002/0208 def. */

Gazzetta ufficiale n. 137 del 08/06/2002 pag. 0002 - 0023


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI - Strategia della politica dei consumatori 2002-2006

INDICE

1. Introduzione

1.1. Contenuto

1.2. Campo d'applicazione

2. Il perché della nuova strategia della politica dei consumatori

2.1. La portata della politica dei consumatori dell'UE

2.2. Le modalità della nuova strategia

2.2.1. Valutazione d'impatto

2.2.2. Una politica basata sulla conoscenza

2.3. Elementi chiave alla base della nuova strategia

2.3.1. L'euro

2.3.2. Cambiamenti sociali, economici e tecnologici

2.3.3. Cogliere appieno i vantaggi del mercato interno

2.3.4. Attuare la riforma della governance

2.3.5. In attesa dell'allargamento

2.4. La struttura della nuova strategia della politica dei consumatori

3. Gli obiettivi politici della nuova strategia della politica dei consumatori

3.1. Obiettivo a medio termine n. 1: "Un elevato livello comune di protezione dei consumatori nell'UE"

3.1.1. Sicurezza dei beni e dei servizi destinati ai consumatori

3.1.2. Legislazione relativa agli interessi economici dei consumatori

3.1.2.1. Prassi commerciali

3.1.2.2. Riesame della legislazione comunitaria in vigore relativa alla tutela dei consumatori

3.1.2.3. Normativa che disciplina i contratti stipulati con i consumatori

3.1.3. Servizi finanziari

3.1.4. Commercio elettronico

3.1.5. Servizi d'interesse generale (SIG)

3.1.5.1. SIG - Trasporti

3.1.5.2. SIG - Energia

3.1.6. Commercio internazionale, standardizzazione e questioni relative all'etichettatura

3.2. Obiettivo a medio termine n. 2: efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori

3.2.1. Cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione della normativa

3.2.1.1. La Rete internazionale di vigilanza delle pratiche commerciali (IMSN)

3.2.1.2. La base CLAB - base dati sulle clausole contrattuali vessatorie

3.2.2. Informazioni e dati sulla sicurezza di beni e servizi

3.2.3. Rimedi legali

3.2.3.1. Risoluzione alternativa delle controversie

3.2.3.2. I Centri europei dei consumatori (Eurosportelli)

3.2.3.3. Cooperazione giudiziaria in materia civile

3.2.4. Sostegno alle associazioni dei consumatori

3.3. Obiettivo a medio termine n. 3: adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE

3.3.1. Riesame dei meccanismi per la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori al processo decisionale dell'UE

3.3.1.1. Esigenze di consultazione

3.3.1.2. Partecipazione a organi consultivi e gruppi di lavoro

3.3.1.3. Standardizzazione

3.3.1.4. Partecipazione dei consumatori ai lavori delle altre istituzioni dell'UE

3.3.2. Informazione ed educazione dei consumatori

3.3.2.1. Informazione

3.3.2.2. Educazione

3.3.3. Sostegno e potenziamento delle capacità delle organizzazioni dei consumatori

3.3.3.1. Programma di formazione per il personale delle organizzazioni dei consumatori

3.3.3.2. Riesame degli strumenti giuridici che istituiscono un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori

4. Conclusioni

Allegato

Programma modulato per la politica dei consumatori (2002-2006)

Elenco indicativo delle azioni

Obiettivo 1: Un elevato livello comune di protezione dei consumatori

Obiettivo 2: Applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori

Obiettivo 3: adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE

Azioni per migliorare la qualità delle politiche dei consumatori

SCHEDA FINANZIARIA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI

Strategia della politica dei consumatori 2002-2006

1. Introduzione

1.1. Contenuto

La presente comunicazione delinea la strategia della Commissione in materia di politica dei consumatori a livello europeo per il prossimo quinquennio (2002-2006). Lo scorso anno, in vista dell'elaborazione di questa nuova strategia la Commissione ha pubblicato una relazione intermedia [1] sui progressi compiuti durante l'ultimo piano d'azione (1999-2001). La presente comunicazione fissa tre obiettivi a medio termine, da realizzare mediante azioni comprese in un programma modulato a breve termine, che sarà regolarmente attualizzato tramite un documento di lavoro dei servizi della Commissione. I tre obiettivi sono:

[1] COM (2001) 486 def.

* un elevato livello comune di protezione dei consumatori;

* un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori;

* il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE.

Questi tre obiettivi sono finalizzati ad assicurare l'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le altre politiche dell'UE, a massimizzare i benefici del mercato unico per i consumatori e a preparare il terreno per l'allargamento.

Nell'ambito del primo obiettivo ("un elevato livello comune di protezione dei consumatori"), le principali azioni sono costituite da iniziative concernenti il seguito dato alle questioni inerenti le pratiche commerciali trattate nel libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea [2], nonché da iniziative in materia di sicurezza dei servizi. Le azioni prioritarie che rientrano nel secondo obiettivo ("un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori") consistono nello sviluppo di un quadro di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e di meccanismi di ricorso a disposizione dei consumatori. Per realizzare il terzo obiettivo ("il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE") le principali azioni consistono nel riesame dei meccanismi di partecipazione delle organizzazioni dei consumatori al processo di definizione delle politiche dell'UE e nella realizzazione di progetti nel campo educativo e dello sviluppo delle competenze.

[2] COM(2001) 531 def. del 2 ottobre 2001.

La politica europea dei consumatori è elemento centrale di uno degli obiettivi strategici della Commissione, ovvero quello che consiste nel contribuire a una migliore qualità della vita per tutti [3]. Costituisce inoltre un elemento essenziale dell'obiettivo strategico della Commissione volto a creare un nuovo dinamismo economico a e modernizzare l'economia europea. La costituzione nel 1999 di una Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" nonché la riorganizzazione delle attività scientifiche e normative per assicurare l'indipendenza, la trasparenza e una migliore tutela degli interessi dei consumatori dimostrano l'accresciuta importanza attribuita alla politica dei consumatori.

[3] Comunicazione della Commissione COM (2000) 154 def. del 9 febbraio 2000, Obiettivi strategici 2000-2005 "Un progetto per la nuova Europa".

La presente comunicazione invita il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e tutte le parti interessate a sostenere l'approccio generale e i tre obiettivi specifici. La Commissione li invita anche a promuovere l'adozione delle misure fondamentali proposte e a sostenerne l'attuazione.

1.2. Campo d'applicazione

Ai sensi della presente comunicazione, la politica dei consumatori copre gli aspetti economici, giuridici e di sicurezza che riguardano i consumatori in relazione al mercato, l'informazione e l'educazione dei consumatori, la promozione delle organizzazioni dei consumatori e il loro contributo, unitamente ad altre parti interessate, allo sviluppo della politica dei consumatori. Questa strategia non copre gli aspetti della sicurezza alimentare. Le questioni alimentari sono ora affrontate separatamente e fanno l'oggetto di un distinto programma legislativo. Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare adottato il 12 gennaio 2000 [4] contiene proposte per un importante programma di riforma legislativa in tale ambito.

[4] COM (1999) 719 def.

2. Il perché della nuova strategia della politica dei consumatori

Lo sviluppo della politica dei consumatori a livello europeo ha costituito l'indispensabile corollario della progressiva realizzazione del mercato interno. La libera circolazione di beni e servizi ha richiesto l'adozione di norme comuni, o almeno convergenti, per assicurare allo stesso tempo una sufficiente tutela degli interessi dei consumatori e l'eliminazione degli ostacoli d'ordine normativo e delle distorsioni della concorrenza.

La finalità delle misure adottate è stata spesso quella di dotare i consumatori degli strumenti per tutelare i propri interessi mediante la formulazione di scelte autonome e informate. Ciò di norma significa che i consumatori possano disporre di informazioni sufficienti e corrette prima di effettuare operazioni commerciali, nonché di alcuni diritti giuridici qualora l'operazione non produca il risultato previsto. Tali misure intendono ovviare agli squilibri strutturali tra i singoli consumatori e le imprese dovuti alla posizione di svantaggio in cui i primi si trovano a causa di un più limitato accesso alle informazioni e alle conoscenze giuridiche ed in ragione delle loro minori capacità economiche.

Tuttavia, in certe situazioni, l'attuazione di condizioni che consentano di formulare scelte informate e avere accesso a rimedi legali è apparsa insufficiente, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute fisica e della sicurezza. In tali situazioni, si ritengono necessarie norme armonizzate in grado di garantire un adeguato livello di tutela di tutti i consumatori indipendentemente dalla loro capacità di proteggere se stessi attraverso scelte informate. La decisione di adottare una tale misura dipende essenzialmente da una valutazione politica dell'importanza dell'interesse da proteggere e dall'effettiva capacità dei consumatori di proteggere se stessi nella pratica mediante scelte informate.

2.1. La portata della politica dei consumatori dell'UE

La politica dei consumatori dell'UE dovrebbe stabilire prescrizioni di base in materia di salute e sicurezza e tutelare gli interessi economici per assicurare un elevato livello di protezione e soddisfare le aspettative dei cittadini in tutta l'UE. I prodotti e i servizi immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e i consumatori dovrebbero ricevere le informazioni necessarie per poter scegliere in modo appropriato. I consumatori dovrebbero anche essere tutelati contro le pratiche abusive. Gran parte dei lavori condotti in questo ambito riguardano la legislazione e altre azioni che hanno un impatto diretto sul comportamento del mercato, come ad esempio la standardizzazione, i codici deontologici o le buone pratiche.

La politica dei consumatori dell'UE dovrebbe anche porre i consumatori nelle condizioni di comprendere le politiche che li riguardano e di dare un proprio contributo a tali politiche. I consumatori dovrebbero avere la capacità di promuovere i loro interessi in modo da trovarsi ad un livello di parità con gli altri protagonisti della società civile rappresentati a livello dell'UE.

Inoltre è importante che i consumatori dispongano di opportunità comparabili per usufruire appieno delle potenzialità offerte dal mercato interno in termini di maggiore scelta, prezzi più bassi, disponibilità ed economicità dei servizi essenziali. Si dovrebbero perciò eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri per consentire alla dimensione "consumatori" del mercato interno di svilupparsi parallelamente alla dimensione "imprese". Per tale motivo la politica dei consumatori dell'UE intende creare un contesto coerente e comune volto ad assicurare che i consumatori possano avere maggiore fiducia al momento di effettuare acquisti oltre i confini nazionali, in tutto il territorio dell'UE.

Oltre alle norme specifiche in tema di tutela dei consumatori, anche altre importanti politiche dell'UE come quelle relative al mercato interno, ai trasporti, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, ai servizi finanziari, alla concorrenza, all'agricoltura, al commercio estero e altre ancora producono effetti sui consumatori. La politica dei consumatori in quanto tale non può essere sviluppata isolatamente senza tener conto di altri aspetti che hanno un impatto sui consumatori. L'integrazione sistematica degli interessi dei consumatori in tutte le pertinenti politiche dell'UE è quindi essenziale. Negli ultimi anni si sono registrati importanti progressi in tale senso. Sulla base dei risultati fin qui conseguiti l'obiettivo futuro dovrebbe essere quello di rendere più sistematica l'integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche.

Analogamente la politica dei consumatori deve tener conto degli interessi di altri settori in modo che la politica comunitaria nel suo insieme sia caratterizzata da un approccio coerente. Inoltre le scelte dei consumatori sono molto importanti per questi altri settori di intervento politico, quali ad esempio lo sviluppo sostenibile nella sua triplice dimensione sociale, ambientale ed economica.

La politica dei consumatori è un ambito in cui l'UE può recare un valore aggiunto. Si tratta di una responsabilità condivisa tra l'UE e le autorità pubbliche nazionali. Le norme dell'UE sono applicate a livello nazionale. L'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche può avvenire in modo efficace soltanto se a livello nazionale si adotta un approccio analogo. Ciò fa della politica dei consumatori uno sforzo collettivo che interessa tutti i settori di intervento dell'Unione europea e tutti i livelli, ovvero regionale, nazionale ed europeo.

I principi qui richiamati sono sanciti dagli articoli 153 e 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2.2. Le modalità della nuova strategia

2.2.1. Valutazione d'impatto

Il successo di una strategia della politica dei consumatori può essere misurato soltanto sulla base dell'impatto che essa ha sui consumatori europei. È quindi essenziale definire preliminarmente e in modo chiaro le motivazioni alla base della strategia, sottoporre a un regolare monitoraggio i progressi nell'attuazione della strategia e valutare chiaramente l'efficacia delle singole azioni in modo da trarne insegnamenti per il futuro. Su tali basi potrebbero essere formulate proposte per gli adeguamenti della politica eventualmente necessari.

2.2.2. Una politica basata sulla conoscenza

La politica dei consumatori deve essere corroborata da informazioni e dati pertinenti per adeguare le politiche e definire le priorità nel modo più opportuno. Occorre uno sforzo più ampio, sistematico e continuativo per sviluppare un'adeguata base di conoscenze, strumento essenziale per i responsabili politici. Si avverte inoltre la necessità di mettere a disposizione del pubblico informazioni e dati , soprattutto dopo l'introduzione dell'euro che fa aumentare la trasparenza dei prezzi nell'area dell'euro. I consumatori chiedono anche dati accurati sulla sicurezza dei beni e dei servizi, in modo da poter prendere decisioni consapevoli, e molti consumatori desiderano avere informazioni su altri aspetti dei prodotti, come ad esempio i loro effetti sull'ambiente. La Commissione continuerà a fornire informazioni particolareggiate sui temi che interessano i consumatori attraverso le pubblicazioni e il sito web dedicati al "Dialogo con i cittadini" (http://europa.eu.int/citizens/index_it.html).

Considerata la molteplicità delle tematiche che interessano i consumatori, un insieme completo di informazioni e dati inerenti ai consumatori deve comprendere dati quantitativi a carattere generale (come ad esempio consumi, condizioni di vita e altri aspetti socioeconomici), dati connessi con le attività dei consumatori (come ad esempio la partecipazione ad associazioni di consumatori) e dati sugli interessi economici dei consumatori (come ad esempio prezzi). I responsabili politici devono integrare i dati quantitativi disponibili con dati qualitativi ricavabili mediante sondaggi d'opinione sugli atteggiamenti, sulle conoscenze e sul grado di soddisfazione dei consumatori. Anche il monitoraggio dei reclami dei consumatori e del modo in cui tali reclami sono trattati è un elemento fondamentale per disporre di informazioni migliori in merito agli interessi dei consumatori e alle risposte del mercato.

La Commissione continuerà a sviluppare la sua "base di conoscenze" costituita da informazioni e dati relativi ai consumatori e al mercato. Essa intende continuare la pubblicazione di "Consumers in Europe - Facts and figures" (I consumatori in Europa - dati e cifre), la rilevazione dei prezzi al consumo, i sondaggi Eurobarometro e le interviste rivolte a gruppi omogenei (focus group) su servizi d'interesse generale. La Commissione espleterà anche indagini Eurobarometro sui problemi transfrontalieri dei consumatori e sull'informazione e rappresentanza dei consumatori. Intende anche sviluppare indicatori del grado di soddisfazione dei consumatori ed utilizzerà l'iniziativa "Politica interattiva" (IPM), che si avvale delle tecnologie Internet, per raccogliere un feedback ed effettuare consultazioni. Laddove opportuno la Commissione ricorrerà anche alla ricerca scientifica, in particolare nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

2.3. Elementi chiave alla base della nuova strategia

Nello sviluppo di questa nuova strategia si è tenuto conto di cinque elementi chiave.

2.3.1. L'euro

L'arrivo, lungamente atteso, dell'euro nelle tasche dei consumatori inizia a cambiare radicalmente gli atteggiamenti delle imprese e dei consumatori. L'introduzione dell'euro ha eliminato un'importante barriera psicologica agli acquisti in altri Stati membri e ha reso più agevole il raffronto dei prezzi. Le opportunità transfrontaliere dovrebbero quindi risultare più evidenti ai consumatori.

2.3.2. Cambiamenti sociali, economici e tecnologici

L'uso di Internet e la sua diffusione tra le famiglie sono in aumento. Nel novembre 2001 quasi il 50% della popolazione (di età superiore a 15 anni) utilizzava Internet a casa, in ufficio, a scuola, in luoghi pubblici o in viaggio. La penetrazione di Internet nelle case degli europei è aumentata passando dal 18% nel marzo 2000 al 38% nel dicembre 2001 [5]. Grazie a queste tendenze aumenterà, tra un numero crescente di consumatori, la consapevolezza delle possibilità offerte dal commercio elettronico.

[5] Analisi comparativa dei progressi dell'iniziativa eEurope, 5 febbraio 2002, COM (2002) 62 def.

Il commercio elettronico e la società dell'informazione riducono l'importanza della distanza nella pubblicità, nel marketing e nella distribuzione di molti prodotti, ma soprattutto nel caso dei servizi.

Stanno cambiando anche i modelli di consumo. Il settore dei servizi è in espansione; nell'UE questo settore ha ora una dimensione doppia rispetto al settore manifatturiero in termini di PIL, tripla se si includono i servizi pubblici e sociali [6]. Ciò significa che la politica dei consumatori dell'UE dovrà considerare maggiormente i servizi, compresi gli aspetti della sicurezza.

[6] Fonte: Eurostat

2.3.3. Cogliere appieno i vantaggi del mercato interno

A seguito di questi cambiamenti il commercio transfrontaliero costituisce ora una possibilità più realistica. Tuttavia permangono ancora ostacoli alla piena realizzazione delle potenzialità del mercato interno nel settore del dettaglio.

Dalle indagini emerge che vi sono ancora grandi differenze sul piano dei prezzi per quanto concerne molti beni di consumo e servizi nell'UE - differenze che i consumatori potrebbero sfruttare a loro vantaggio se potessero avere maggiore fiducia negli acquisti transfrontalieri. Inoltre i prezzi potrebbero diminuire se le imprese potessero vendere oltre frontiera senza dover disporre di un'organizzazione specifica per i diversi paesi.

Notevoli differenze di prezzo

L'ultima relazione della Commissione [7] sul funzionamento dei mercati comunitari dei prodotti e dei capitali indica che i prezzi al dettaglio degli alimenti e dei beni di consumo continuano a variare notevolmente tra gli Stati membri e che la riduzione di tali differenziali è notevolmente rallentata negli ultimi anni. In generale, le differenze dei prezzi all'interno dell'UE sono da tre a cinque volte superiori a quelle all'interno di un dato paese. La relazione conclude che le diverse normative nazionali, il comportamento delle aziende e i problemi di concorrenza possono essere i fattori che, combinandosi, contribuiscono a mantenere il divario tra i prezzi nella Comunità.

[7] COM (2001) 736

Regole diverse in materia di tutela dei consumatori sono in vigore in diversi Stati membri. Non essendo sicuri del tipo di protezione eventualmente disponibile quando fanno acquisti oltre confine, i consumatori limitano le loro scelte ai prodotti e ai servizi disponibili nel loro Stato membro.

Mancanza di fiducia dei consumatori negli acquisti oltre confine

In tutta l'UE la fiducia dei consumatori negli acquisti oltre frontiera è sensibilmente inferiore a quella negli acquisti nel proprio paese - soltanto il 31% dei consumatori ritiene di essere adeguatamente protetto nel caso di una controversia transfrontaliera con un fornitore, contro una media del 56% che ritiene di disporre di una protezione adeguata nel caso in cui un'analoga controversia insorga nel proprio paese [8].

[8] EOS GALLUP EUROPE "Consumers survey", gennaio 2002: il testo completo della relazione è disponibile alla pagina web http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/events/event42_en.html

Analogamente anche le imprese sono spesso incerte su come procedere nelle vendite a consumatori in altri Stati membri. È quindi essenziale che l'Unione europea assicuri che le norme e le prassi del mercato interno promuovano la fiducia dei consumatori nelle operazioni transfrontaliere. Ciò implica norme più semplici e uniformi, un analogo livello di applicazione su tutto il territorio dell'UE, informazioni più accessibili per i consumatori, l'educazione dei consumatori e rimedi legali efficaci.

Gli acquisti transfrontalieri non sostituiranno i normali acquisti tranne per le persone che vivono vicino alla frontiera. Eppure anche il solo fatto che gli acquisti transfrontalieri diventino una possibilità realistica può dare un forte impulso alla concorrenza sui mercati locali. Anche se una piccola percentuale di consumatori fa acquisti all'estero, ciò si ripercuote sui prezzi praticati su tutto il mercato di ciascuno Stato membro. Quest'effetto è stato già riscontrato ad esempio nel settore automobilistico nel Regno Unito [9].

[9] http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs

2.3.4. Attuare la riforma della governance

Il Consiglio europeo di Lisbona, il Libro bianco sulla governance adottato nel luglio 2001 [10] e il Piano d'azione per una migliore regolamentazione che la Commissione adotterà entro breve costituiscono insieme un'espressione concreta della volontà politica di cambiamento. Queste iniziative hanno aperto un importante dibattito volto a migliorare la qualità, l'efficacia e la semplicità degli atti normativi, a garantire una maggiore consultazione e partecipazione della società civile al processo decisionale dell'UE.

[10] COM(2001) 428 def.

I consumatori ripongono grandi aspettative nell'Unione europea, nella sua capacità di assicurare la loro sicurezza, di proteggere i loro interessi e di consentire loro di usufruire direttamente di alcuni dei benefici dell'integrazione europea. Parallelamente a ciò, i cittadini si sentono però anche sempre più lontani dall'UE, dai suoi processi e dalle sue istituzioni. Ciò significa che la futura politica di tutela dei consumatori dell'UE dovrebbe produrre benefici concreti nella vita quotidiana dei cittadini ed anche impegnare i consumatori nello sviluppo e nell'attuazione di tale politica. I cinque principi della buona governance, vale a dire apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza, si applicano direttamente alla politica dei consumatori e dovrebbero costituire parte integrante della futura strategia.

2.3.5. In attesa dell'allargamento

L'adesione all'UE dei paesi candidati avrà un impatto notevole sul funzionamento del mercato interno. Ciò vale in particolare per la tutela dei consumatori, settore in cui i cittadini, nella loro qualità di consumatori, constateranno direttamente gli effetti di un mercato allargato. L'UE si dovrà misurare con nuove strutture di produzione e applicazione normativa e, più in generale, con nuovi atteggiamenti nei confronti della tutela dei consumatori.

Molte disposizioni in materia di tutela dei consumatori sono ora dettate da leggi nazionali piuttosto che da norme europee. Sebbene tali disposizioni varino nei dettagli tra i diversi Stati membri, gli elementi di fondo sono per lo più analoghi. Tuttavia, con l'adesione degli attuali paesi candidati l'eterogeneità delle disposizioni nazionali aumenterà in modo significativo. Le strutture per assicurare l'applicazione della normativa non sono così forti nei paesi candidati e le esperienze e le aspettative dei loro consumatori sono anch'esse molto diverse. Il movimento dei consumatori nei paesi candidati deve percorrere ancora molta strada per poter svolgere appieno il suo ruolo di informazione e rappresentanza dei consumatori e di sorveglianza del mercato.

La sfida consisterà nel rispondere alle legittime aspettative dei nuovi membri, nel contempo garantendo e migliorando l'attuale livello di protezione dei consumatori sia in termini di sicurezza sia in termini di diritti giuridici ed economici dei consumatori. Pertanto la presente strategia ha costantemente presenti le problematiche dell'allargamento e la Commissione continuerà ad impegnarsi al massimo per sostenere i consumatori, i loro rappresentanti e le autorità nazionali dei paesi candidati nel processo di preparazione all'adesione.

2.4. La struttura della nuova strategia della politica dei consumatori

La presente comunicazione espone la strategia della Commissione in materia di politica dei consumatori a livello europeo per il prossimo quinquennio (2002-2006). Essa definisce tre obiettivi a medio termine da realizzare mediante azioni comprese in un programma modulato a breve termine, che verrà regolarmente riveduto. Il programma modulato verrà regolarmente aggiornato per mezzo di un documento di lavoro dei servizi della Commissione. La strategia a medio termine fornirà un orientamento coerente, mentre il piano a breve termine può essere adattato più celermente all'evolversi delle circostanze.

La Commissione intende anche conseguire una migliore integrazione tra la preparazione della strategia politica e lo strumento finanziario per le azioni a tutela dei consumatori [11] cui attualmente si applica un diverso calendario.

[11] Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori, GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1

3. Gli obiettivi politici della nuova strategia della politica dei consumatori

Gli elementi chiave menzionati sopra ci hanno portato all'individuazione di tre obiettivi a medio termine:

Obiettivo 1: "un elevato livello comune di protezione dei consumatori". Dobbiamo fare di più per consentire ai consumatori e alle imprese di usufruire dei vantaggi del mercato interno; a tal fine è essenziale l'introduzione di regole e pratiche comuni a tutela dei consumatori in tutta Europa. Ciò significa passare dall'attuale situazione caratterizzata da norme diverse in ciascuno Stato membro ad un contesto più coerente per la tutela dei consumatori in tutta l'UE.

Obiettivo 2: "un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori". Nessuna legge è buona se non è fatta rispettare in modo adeguato. I consumatori, di fronte al progressivo aumentare dell'integrazione economica nel mercato interno e alle maggiori opportunità loro offerte, dovrebbero godere in concreto dello stesso tipo di tutela su tutto il territorio dell'UE e a maggior ragione in un'UE allargata. Anche le imprese hanno tutto l'interesse a che le regole vengano applicate in modo più uniforme. Le autorità pubbliche dovrebbero disporre di strumenti pratici ed efficaci di cooperazione in questo senso.

Obiettivo 3: "il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE". Il contributo delle organizzazioni dei consumatori alle politiche è essenziale sia in termini di contenuto che di processo.

Questi obiettivi si rafforzano reciprocamente. L'attuazione delle politiche dell'UE è più agevole se si raggiunge un elevato livello di tutela comune; ma regole comuni a tutta l'UE che non siano fatte adeguatamente rispettare creano incertezza e riducono i benefici per i consumatori. Non sarà possibile cogliere appieno i vantaggi di un livello comune di protezione dei consumatori se le organizzazioni dei consumatori non saranno sufficientemente forti da poter svolgere il loro ruolo che consiste nel fornire ai responsabili politici elementi d'orientamento e dati relativi ai problemi riscontrati e nel contribuire al rispetto delle norme mediante una sorveglianza del mercato.

Nella strategia si è data priorità ad azioni che si integrano l'una con l'altra e che insieme formano una massa critica che ne rafforza l'effetto moltiplicatore. Queste azioni prioritarie riguardano essenzialmente questioni transfrontaliere e sono state selezionate per massimizzare l'impatto a livello di UE. Alcune di queste azioni propongono di mettere assieme le scarse risorse disponibili a livello dell'UE o a livello nazionale e spesso concorrono alla realizzazione di più di un obiettivo. Particolare rilievo è dato alle azioni che promuovono l'integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche e alle azioni di preparazione dell'allargamento.

3.1. Obiettivo a medio termine n. 1: "Un elevato livello comune di protezione dei consumatori nell'UE"

Quest'obiettivo non implica una disciplina dettagliata dell'intero ambito della tutela dei consumatori a livello europeo: ciò non è auspicabile né fattibile. Si tratta piuttosto di armonizzare, mediante i mezzi più appropriati (direttiva quadro, standard, buone pratiche) non soltanto la sicurezza dei beni e dei servizi, ma anche quegli aspetti degli interessi economici dei consumatori che servono a dare ai consumatori la necessaria fiducia per effettuare operazioni commerciali ovunque nel mercato interno. Ciò può comportare la definizione di un insieme comune di norme comunitarie chiare e semplici sui requisiti di sicurezza dei beni e dei servizi, sulle prassi commerciali e sui diritti contrattuali dei consumatori. Oppure si potrebbero colmare le lacune che sussistono tra le norme attualmente in vigore nell'UE, il che richiederebbe la riforma di direttive vigenti. In linea con l'iniziativa sulla governance si potrebbe rafforzare la responsabilità delle imprese e dei consumatori attraverso un migliore utilizzo di forme alternative di regolamentazione, come ad esempio l'autoregolamentazione e la coregolamentazione o la standardizzazione. Un elevato livello comune di protezione dei consumatori richiede anche che si tenga presente il principio d'integrazione, così da assicurare che le altre politiche dell'UE, come quelle relative al mercato interno, ai servizi finanziari, ai trasporti, all'energia, all'ambiente, alla concorrenza, all'agricoltura, al commercio estero e altre ancora prendano in considerazione gli interessi dei consumatori in modo sistematico e specifico. Nella definizione di tutte le politiche dell'UE si dovrebbe tener conto delle disposizioni che sono essenziali per i consumatori e che assicurano un elevato livello di protezione su tutto il territorio dell'UE. Allo stesso modo si dovrebbe ovviamente considerare l'impatto sulle imprese e sugli altri soggetti interessati delle iniziative riconducibili alla politica dei consumatori. La Commissione sta inoltre sviluppando una metodologia integrata per valutare l'impatto che le iniziative producono su tutte le politiche e su tutti i gruppi da esse interessati.

Occorre un elevato livello di protezione dei consumatori: questo elemento verrà attentamente considerato nella definizione di altre politiche.

Quest'obiettivo richiede azioni nei seguenti ambiti politici:

3.1.1. Sicurezza dei beni e dei servizi destinati ai consumatori

L'azione comunitaria è stata efficace nell'assicurare la libera circolazione dei prodotti destinati ai consumatori nell'UE e ora si sta portando avanti una strategia volta al conseguimento di risultati analoghi nel campo dei servizi. Tuttavia è necessario rafforzare ancora l'azione comunitaria intesa ad assicurare, per il tramite dell'UE, un elevato e coerente livello di protezione in relazione ai beni di consumo. Nel caso dei servizi, le iniziative comunitarie aventi per oggetto la sicurezza dei consumatori si sono limitate sinora a pochi ambiti, segnatamente quello dei trasporti. È quindi necessario esaminare quali ulteriori azioni comunitarie siano necessarie in questo ambito e avviare le iniziative appropriate.

Le priorità in questo ambito politico comprendono l'attuazione della direttiva modificata sulla sicurezza generale dei prodotti [12], in particolare lo sviluppo di norme nel contesto di questa nuova direttiva, iniziative appropriate in relazione alla sicurezza dei servizi prestati ai consumatori e la trattazione di specifici problemi in materia di sicurezza via via che essi si presentano. Le nuove norme sui prodotti chimici introdurranno adeguate misure di riduzione del rischio e accresceranno il livello di sicurezza dei consumatori.

[12] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11del 15.1.2002, pag. 4)

3.1.2. Legislazione relativa agli interessi economici dei consumatori

3.1.2.1. Prassi commerciali

Il Libro verde sulla tutela dei consumatori [13] ha definito le opzioni per l'ulteriore armonizzazione delle norme sulle pratiche commerciali - opzioni che comprendono un approccio specifico caso per caso oppure il ricorso integrativo alla legislazione quadro. Occorre anche rivedere e riformare le attuali direttive dell'UE in materia di tutela dei consumatori per aggiornarle e adattarle progressivamente in modo da passare da un'armonizzazione minima a misure di "piena armonizzazione". Il Libro verde e la strategia della Commissione per il mercato interno dei servizi [14] indicano chiaramente che nel settore delle prassi commerciali relative alla tutela dei consumatori la semplice applicazione del riconoscimento reciproco, senza armonizzazione, rischia di non essere lo strumento adeguato. Tuttavia, a patto che si raggiunga un sufficiente grado di armonizzazione, si potrebbe applicare l'approccio basato sul principio del paese d'origine per le rimanenti questioni.

[13] COM (2001) 531 def.

[14] COM (2000) 888

La Commissione presenterà nel 2002 una comunicazione di follow-up al Libro verde sulla tutela dei consumatori, che chiarirà ulteriormente le sue intenzioni in relazione a nuove iniziative e a quelle già esistenti per quanto concerne le prassi commerciali e fornirà l'opportunità di ulteriori consultazioni.

3.1.2.2. Riesame della legislazione comunitaria in vigore relativa alla tutela dei consumatori

Le relazioni della Commissione [15] sulle direttive relative all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili [16] e sui viaggi tutto compreso [17] segnalano che si sono manifestate diverse carenze, confermate da denunce fatte pervenire al Parlamento europeo e alla Commissione. Queste due direttive prevedono un mix di strumenti di ricorso basati sul diritto contrattuale e di norme in materia di prassi commerciali (ad esempio tecniche di vendita). La riforma di queste ultime potrebbe essere parzialmente completata nell'ambito di qualsiasi iniziativa che faccia seguito al Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'UE. Per queste direttive una delle priorità chiave per la Commissione consisterebbe nel proporre la piena armonizzazione, al fine di ridurre al minimo le divergenze delle norme in materia di tutela dei consumatori sul territorio dell'UE che determinano una frammentazione del mercato interno a scapito dei consumatori e delle imprese.

[15] SEC (1999) 1795 def. e SEC (1999) 1800 def.

[16] Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 1994 L 280 del 29/10/1994, pag. 83)

[17] Direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU L 158 del 23.6.1990)

Inoltre la Commissione riferirà sull'attuazione di una serie di direttive vigenti ove ciò sia prescritto. Tali relazioni potrebbero essere corredate, se del caso, di proposte di modifica.

La Commissione riesaminerà le direttive vigenti sul godimento a tempo parziale di beni immobili, sui viaggi tutto compreso e sulle indicazioni dei prezzi.

3.1.2.3. Normativa che disciplina i contratti stipulati con i consumatori

Nel 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione sul diritto contrattuale europeo [18], che ha avviato un processo di consultazione sui problemi per il mercato interno e per l'applicazione uniforme del diritto comunitario che potrebbero derivare da divergenze del diritto contrattuale degli Stati membri. Il diritto dei contratti dei consumatori costituisce una parte importante del diritto contrattuale della CE. Il Consiglio ha invitato la Commissione a comunicare i risultati della consultazione, le sue osservazioni e raccomandazioni, se necessario sotto forma di Libro bianco o Libro verde, alla fine del 2002. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad elaborare un piano d'azione.

[18] COM 398 (2001) def.

Il follow-up alla comunicazione risponderà alle richieste del Consiglio e del Parlamento europeo. Potrebbe comportare la proposta di un mix di misure normative e non normative; queste ultime potrebbero tra l'altro riguardare la proposta di un coordinamento delle attività di ricerca. Tali attività potrebbero portare all'elaborazione di un comune quadro di riferimento, con l'introduzione di principi e di una terminologia comuni. Il follow-up potrebbe anche definire le misure da adottare per garantire la coerenza tra l'acquis comunitario attuale e futuro, tenuto conto del quadro di riferimento generale. In questo contesto è ipotizzabile un riesame del diritto dei contratti dei consumatori in vigore per rimuovere le incoerenze riscontrate, colmare le lacune e apportare semplificazioni. Rientrerebbe in questo riesame anche un'armonizzazione dei periodi di riflessione previsti da diverse direttive [19].

[19] Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29.10.94, pag.83), direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144), direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

3.1.3. Servizi finanziari

Il Piano d'azione per i servizi finanziari [20] stabilisce un programma di iniziative volte a completare il mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio. Molto è già stato fatto, come ad esempio il regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro [21] che presenterà grandi vantaggi per i consumatori e contribuirà ad incoraggiare il commercio transfrontaliero allineando le commissioni bancarie delle transazioni transfrontaliere e di quelle nazionali. Tuttavia occorre fare di più ed è ciò che il piano d'azione si propone. Esso comprende sia azioni volte ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, sia misure volte ad assicurare l'adeguata protezione dei consumatori indipendentemente dal luogo in cui si trovano sul territorio dell'UE e ad accrescere la loro fiducia nelle operazioni transfrontaliere. La Commissione rafforzerà un approccio normativo nel campo dei servizi finanziari basato sulla consultazione tempestiva, ampia e sistematica di tutte le parti interessate, compresi i consumatori e gli utilizzatori finali.

[20] COM (1999) 232 def.

[21] Regolamento n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001, GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

A tal fine la Commissione proporrà in particolare di rivedere e aggiornare la direttiva sul credito al consumo [22].

[22] Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata con direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990; Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 (GU L 42 del 12.2.1987, GU L 61 del 10.3.1990, GU L 101 dell'1.4.1998)

La Commissione formulerà una proposta relativa a un quadro giuridico completo per i pagamenti nel mercato interno. Le forme che il denaro e i pagamenti assumono si stanno evolvendo rapidamente: moneta di plastica, moneta elettronica. L'introduzione dell'euro sta accelerando tale tendenza. Il buon funzionamento del mercato interno richiede strumenti e reti di pagamento efficienti e sicuri. Il legislatore dovrà occuparsi degli sviluppi nel campo dei prezzi, dei tempi e delle relazioni tra i soggetti emittenti e i titolari di queste nuovi mezzi di pagamento. Si dovrà anche riesaminare la legislazione vigente.

Nel campo dei valori mobiliari, la Commissione ha adottato proposte di direttive sugli abusi di mercato [23] e sul prospetto informativo [24] che comportano un elevato livello di protezione dei consumatori. La revisione della direttiva sui servizi d'investimento porterà all'armonizzazione delle norme di comportamento delle imprese di investimento. La Commissione presenterà anche una proposta sugli obblighi di trasparenza delle società quotate in borsa. Queste proposte andranno tutte a vantaggio dei consumatori creando un mercato interno dei servizi finanziari più equo e più trasparente.

[23] COM (2001) 281 def.

[24] COM (2001) 280 def.

3.1.4. Commercio elettronico

I consumatori sono ancora cauti per quanto concerne gli acquisti on line ed infatti meno del 2% delle vendite al dettaglio avviene on line. Nel contesto del piano d'azione eEurope adottato nel 2000 [25], la Commissione ha sviluppato una strategia per accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio on line, strategia composta di quattro elementi: codici di elevata qualità applicabili al commercio elettronico, validi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), norme chiare e coerenti, nonché efficaci strumenti per farle rispettare.

[25] http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_it.pdf

Se è vero che vi sono molti codici, marchi di affidabilità (trustmarks) e altri sistemi di tal genere, è proprio il loro numero e la loro diversità a rendere difficile per i consumatori decidere se un particolare sito Internet meriti o non la loro fiducia per l'effettuazione di un'operazione. L'iniziativa della Commissione per la promozione della fiducia dei consumatori nel commercio elettronico (e-confidence) è stata avviata nel maggio 2000. Essa ha coinvolto tutta un'ampia gamma di soggetti interessati, tra cui rappresentanti dei consumatori e delle imprese, con lo scopo di pervenire ad un accordo su requisiti comuni in materia di buone pratiche. Nel dicembre 2001 gli interessati hanno presentato alla Commissione un accordo di massima, proponendo i requisiti di un marchio di affidabilità europeo e una struttura che vigili sulla sua attuazione nella pratica.

Sulla base di tale accordo, la Commissione intende adottare una raccomandazione sulla fiducia dei consumatori nel commercio elettronico e lavorerà con le parti interessate per controllare l'attuazione del loro accordo.

Reti sicure, un accesso sicuro e la protezione della privacy sono anch'essi elementi vitali per accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico. La relazione dedicata all'analisi comparativa dei progressi dell'iniziativa eEurope [26] indica che i progressi compiuti per migliorare la protezione dalle minacce alla sicurezza sono ancora lenti nonostante le diverse iniziative avviate dal settore pubblico e da quello privato, come ad esempio l'adozione della direttiva sulla firma elettronica [27]. Nell'ultimo biennio si è registrato un aumento delle minacce e degli incidenti sul piano della sicurezza informatica, come ad esempio attacchi di virus. In questo contesto l'approccio iniziale dell'iniziativa eEurope in materia di sicurezza si è esteso alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

[26] Analisi comparativa dei progressi dell'iniziativa e-Europe 2002, 5 febbraio 2002, COM (2002) 62 def.

[27] Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 013 del 19.1.2000, pagg. 12-20), entrata in vigore il 19.07.2001.

La Commissione e gli Stati membri prenderanno una serie di misure per migliorare la sicurezza del commercio elettronico che riguarderanno gli aspetti di sensibilizzazione, sostegno tecnologico, regolamentazione e coordinamento internazionale [28].

[28] Comunicazione della Commissione COM (2001) 298 del 6 giugno 2001; risoluzione del Consiglio 14378/01 del 6 dicembre 2001

3.1.5. Servizi d'interesse generale (SIG)

I servizi d'interesse generale sono definiti nella comunicazione della Commissione su "I servizi d'interesse generale in Europa" [29] quali servizi che le autorità pubbliche definiscono d'interesse generale ed ai quali le medesime autorità impongono specifici obblighi di servizio pubblico. Essi coprono ambiti come i trasporti, l'energia (elettricità e gas), le telecomunicazioni [30] e i servizi postali [31]. Una garanzia di accesso universale, elevata qualità ed economicità di tali servizi è alla base delle esigenze dei consumatori, come anche altri obblighi destinati ad accompagnare il processo di liberalizzazione. La relazione della Commissione sui servizi d'interesse generale presentata al consiglio europeo di Laeken [32] ha annunciato l'intenzione della Commissione di produrre regolarmente una serie di relazioni per seguire l'andamento del mercato in tale ambito. La prima di tali relazioni è stata prodotta e ha individuato nella qualità dei servizi una grande sfida per il futuro.

[29] COM (2000) 580 del 20 settembre 2000

[30] Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, "Direttiva servizio universale", GU L 108 del 24 aprile 2002, pag.51.

[31] Tuttavia, non tutte le attività in questi settori sono soggette all'obbligo di servizio pubblico e alcune funzionano alle normali condizioni di mercato, ad esempio nei settori dei trasporti e dell'energia, anche se in tali settori si applicano alcune misure a tutela dei consumatori.

[32] COM (2001) 598 del 17 ottobre 2001

Mancano attualmente indicatori di qualità sufficientemente sviluppati per condurre una valutazione di tali servizi. La Commissione intende produrre una comunicazione intesa a definire la metodologia per effettuare valutazioni orizzontali dei servizi d'interesse generale. Tale metodologia riserverà un'attenzione particolare al punto di vista dei consumatori sull'efficacia di tali servizi.

3.1.5.1. SIG - Trasporti

Nel settore dei trasporti, certi servizi hanno provocato un alto grado di insoddisfazione tra i consumatori, come rilevato da un'indagine Eurobarometro [33] e da ricerche qualitative condotte attraverso interviste rivolte a gruppi omogenei (focus group). Notevoli progressi sono stati compiuti per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo. Si avverte però la necessità di estendere tali progressi ad altri modi di trasporto.

[33] Eurobarometro sui SIG, settembre 2000, consultabile all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/surveys/facts_euro53_en.pdf

Il Libro bianco della Commissione "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" [34] afferma l'intenzione della Commissione di estendere, entro il 2004 e nei limiti del possibile, le misure a tutela dei consumatori vigenti nel trasporto aereo ad altri modi di trasporto, e in particolare alla ferrovia, alla navigazione marittima e, per quanto possibile, ai trasporti urbani.

[34] COM (2001) 370 del 12 settembre 2001

3.1.5.2. SIG - Energia

Nel settore dell'energia, la Commissione ha formulato proposte [35] per aprire ulteriormente alla concorrenza i mercati dell'elettricità e del gas. Tali proposte prevedono che tutti gli utenti siano liberi di scegliere il loro fornitore entro il 1° gennaio 2005.

[35] Proposta di direttiva che modifica le direttive 96/92/CEC e 98/30/CE concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale - Comunicazione della Commissione COM(2001) 125 del 13 marzo 2001

Le proposte contengono un insieme dettagliato di diritti fondamentali dei consumatori comprendente, nel caso dell'elettricità, il diritto a un servizio universale. Esse contengono anche un insieme minimo di condizioni nei contratti, la trasparenza dell'informazione sui prezzi e sulle tariffe, misure volte a tutelare gli utenti più deboli e la disponibilità di meccanismi a basso costo e trasparenti per la trattazione dei reclami e la risoluzione delle controversie.

La Commissione continuerà a seguire l'attuazione delle norme sul mercato interno dell'elettricità e del gas, in particolare per quanto concerne i loro effetti sui consumatori, e continuerà le attività di ricerca relative ad un'ampia gamma di opzioni energetiche per il futuro.

3.1.6. Commercio internazionale, standardizzazione e questioni relative all'etichettatura

Il sistema degli scambi mondiali è governato dagli accordi stipulati in sede di Organizzazione mondiale del commercio. Al di là della stessa liberalizzazione degli scambi, diversi aspetti di tali accordi rivestono interesse per i consumatori.

Una nuova tornata di negoziati commerciali dell'OMC è stata avviata a Doha nel novembre 2001 con il fine di procedere ad un'ulteriore liberalizzazione del commercio e definire nuove regole. Molti aspetti di questi negoziati rivestono interesse per i consumatori, ad esempio i negoziati in sede OMC sui servizi, compresi i servizi finanziari, i dibattiti sull'etichettatura, la sicurezza dei prodotti e le pratiche ingannevoli nell'ambito dell'accordo TBT [36], l'applicazione del principio di precauzione e i problemi in materia di proprietà intellettuale.

[36] Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Oltre che in seno all'OMC, la CE ha negoziato o sta negoziando accordi commerciali con diversi paesi e regioni, accordi che hanno anch'essi interesse per i consumatori.

Gli standard internazionali, in particolare quelli stabiliti dall'ISO [37], hanno un ruolo importante in rapporto all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e possono influire sulla sicurezza o sugli interessi dei consumatori europei. È quindi importante assicurare la trasparenza e un'adeguata rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di standardizzazione internazionale.

[37] International Standards Organisation

Strumenti privati - quali i codici di condotta, le linee le guida e l'etichettatura volontaria - che intendono informare il consumatore in merito all'origine, alla produzione e al possibile impatto del prodotto, possono costituire un completamento degli interventi adottati dalle pubbliche autorità nell'ottica della promozione dello sviluppo sostenibile.

La Commissione promuoverà e tutelerà gli interessi dei consumatori in seno all'OMC, come anche nel contesto delle relazioni commerciali bilaterali e in altre sedi; manterrà a tal fine un dialogo con le organizzazioni dei consumatori. Promuoverà anche la partecipazione dei consumatori alla standardizzazione internazionale.

3.2. Obiettivo a medio termine n. 2: efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori

Un'efficace cooperazione per assicurare il rispetto delle regole a tutela dei consumatori è il secondo obiettivo di questa strategia. Attualmente vi sono ostacoli di natura sia giuridica che pratica alla cooperazione in materia di applicazione delle norme, ostacoli che si devono superare se si vuole un'efficace applicazione nella pratica dei principi volti a tutelare i consumatori. Se è vero che all'UE spetta un ruolo di coordinamento, garantire il rispetto delle norme è un ruolo che compete essenzialmente alle autorità a livello nazionale, regionale o locale. Per raggiungere quest'obiettivo di medio termine si dovrebbero contemplare azioni nei seguenti ambiti:

3.2.1. Cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione della normativa

La cooperazione tra le autorità pubbliche responsabili dell'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali e di sicurezza dei prodotti è essenziale per il funzionamento del mercato interno. Se commercianti truffaldini potessero agire impunemente in una dimensione transfrontaliera, ciò avrebbe un effetto nocivo sulla fiducia dei consumatori e delle imprese. Il Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea [38] argomentava a favore di uno strumento giuridico, simile a quello che esiste per altre politiche dell'UE, che formalizzi tale cooperazione. Tale strumento giuridico potrebbe anche costituire la base per accordi di cooperazione con paesi terzi. Le idee esposte nel Libro verde su tali questioni hanno raccolto un consenso molto ampio.

[38] COM (2001) 531 def.

Nella direttiva modificata sulla sicurezza generale dei prodotti è già stato previsto un rafforzamento delle strutture per la cooperazione tra le diverse autorità di controllo in materia di sicurezza dei prodotti, come ad esempio la Rete per la sicurezza dei prodotti di consumo.

La Commissione intende proporre un quadro legislativo per la cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri responsabili di garantire il rispetto della normativa a tutela dei consumatori, compresa l'istituzione di un comitato di rappresentanti degli organismi nazionali di controllo.

Gli attuali strumenti di cooperazione ad hoc e di carattere informale quali IMSN o CLAB, antesignani di questo tipo di cooperazione, continueranno a svolgere un ruolo importante.

3.2.1.1. La Rete internazionale di vigilanza delle pratiche commerciali (IMSN)

L'IMSN è un'organizzazione composta dalle autorità di 29 paesi preposte all'applicazione della normativa . In linea di massima queste autorità sono membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il compito della rete consiste nello scambio di informazioni sulle attività commerciali transfrontaliere che possono ripercuotersi sugli interessi dei consumatori e nell'incoraggiare la cooperazione internazionale tra gli organismiche applicano la normativa. La Commissione europea partecipa in qualità di osservatore alle conferenze semestrali dell'IMSN. Il sottogruppo europeo "International Marketing Supervision Network - Europe" (IMSN-Europe) è una rete di autorità governative dei paesi dello Spazio economico europeo preposte a garantire il rispetto delle norme in materia di pratiche commerciali corrette ed allo svolgimento di altre attività di tutela dei consumatori.

Per assicurare uno scambio permanente e sistematico di informazioni tra i membri di IMSN-Europe, La Commissione intende sviluppare il suo attuale sito web in vista di uno scambio di informazioni, nonché la base dati che contiene informazioni sull'applicazione e il rispetto delle normative.

3.2.1.2. La base CLAB [39] - base dati sulle clausole contrattuali vessatorie

[39] La sigla CLAB fa riferimento all'espressione francese "clauses abusives", vale a dire clausole contrattuali vessatorie

La direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [40] è stata adottata per eliminare le clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati tra un operatore professionale e un consumatore. La Commissione ha avviato la base dati CLAB per creare uno strumento di monitoraggio dell'applicazione pratica della direttiva sotto forma di una base di dati sulla "giurisprudenza nazionale" relativa alle clausole vessatorie. Ai fini della base dati CLAB per "giurisprudenza" non s'intendono soltanto le sentenze emesse dai tribunali, ma anche le decisioni adottate da organi amministrativi, gli accordi volontari, i meccanismi di composizione extragiudiziale delle controversie e i lodi arbitrali.

[40] Direttiva 93/13/CEE (GU L 95 del 21.4.1993)

Nei prossimi anni la Commissione intende completare e migliorare la base dati CLAB.

3.2.2. Informazioni e dati sulla sicurezza di beni e servizi

L'efficacia dei sistemi esistenti nell'UE per assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori andrebbe sottoposta ad attento monitoraggio per identificare eventuali punti deboli, determinare le priorità per quanto concerne il rafforzamento e il completamento delle disposizioni in materia di sicurezza, intervenire rapidamente in casi di emergenza e assistere i responsabili politici nella definizione di nuovi orientamenti politici. Ciò comporta, in particolare, la raccolta e la valutazione di informazioni e dati sui prodotti di consumo pericolosi, sui rischi posti da certi servizi, sugli incidenti legati a prodotti e servizi destinati ai consumatori.

La raccolta e lo scambio di tali informazioni a livello di UE è importante anche per contribuire ad assicurare un'applicazione coerente delle norme comunitarie sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi.

Il "sistema di allarme rapido" (RAPEX) e i programmi per la raccolta e lo scambio di dati sulle lesioni personali provocate dai prodotti andrebbero sviluppati ulteriormente. Il rafforzamento di RAPEX rientrerà nell'attuazione della direttiva modificata sulla sicurezza generale dei prodotti [41]. Lo sviluppo di un sistema per raccogliere, valutare e scambiare dati e informazioni sulla sicurezza dei servizi e sugli incidenti in certi settori dei servizi può essere considerato parte dell'iniziativa sulla sicurezza dei servizi. Inoltre, l'attuale sistema di raccolta e valutazione dei dati sulle lesioni personali provocate dai prodotti nel quadro del Programma per la prevenzione degli infortuni [42] continuerà nell'ambito del nuovo programma Sanità e verrà eventualmente rafforzato con opportune iniziative specifiche.

[41] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag.4)

[42] http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/injury/index_en.htm

L'allargamento comporterà un'ulteriore sfida consistente nell'integrare nel sistema comunitario meccanismi di applicazione della normativa più deboli. Per agevolare quest'integrazione la Commissione assiste i paesi candidati nel difficile compito di creare delle strutture amministrative adeguate e di introdurre dei poteri di controllo per l'applicazione dell'acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori ed il relativo monitoraggio.

I paesi candidati verranno coinvolti nell'attuazione della direttiva modificata relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in particolare tramite la loro partecipazione al "sistema di allarme rapido" rafforzato (RAPEX).

3.2.3. Rimedi legali

Se si vuole che i consumatori abbiano sufficiente fiducia nell'effettuare acquisti al di fuori del loro Stato membro e sfruttino i vantaggi del mercato interno, occorre che essi abbiano la certezza di poter disporre, in caso di problemi, di efficaci rimedi legali. Occorre quindi un accesso migliore e più agevole a procedure giudiziali ed extragiudiziali per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, in modo da consentire ai consumatori un accesso più facile alla giustizia.

3.2.3.1. Risoluzione alternativa delle controversie

Quando insorgono controversie transfrontaliere non è sempre possibile né economico per i consumatori e per le imprese adire le tradizionali vie legali. La Commissione ha risposto con tutta una serie di iniziative volte a promuovere sistemi semplici, economici ed efficaci di risoluzione delle controversie transfrontaliere, come ad esempio meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie [43] (ADR).

[43] La Commissione ha adottato due raccomandazioni sui principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE, GU L 115 del 17.4.1998, pag.31) e sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE, GU L 109 del 19.4.2001, pag.56).

Per coordinare le procedure di composizione extragiudiziale in tutta Europa, nell'ottobre 2001 è stata avviata la rete extragiudiziale europea (EEJ-Net). Si tratta di una struttura di comunicazione e di sostegno composta di punti di contatto nazionali (o "camere di compensazione") istituiti da ciascuno Stato membro. Le camere di compensazione forniscono ai consumatori informazioni e sostegno per il ricorso ad un appropriato sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La rete EEJ-Net è integrata da FIN-NET, la rete extragiudiziale dell'UE, istituita nel febbraio 2001, che tratta i reclami transfrontalieri legati ai servizi finanziari.

La Commissione svilupperà EEJ-Net con gli Stati membri. Assicurerà garanzie minime per i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, incoraggiando l'applicazione dei principi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione del 1998 e del 2001. La Commissione svilupperà ulteriormente e migliorerà FIN-NET, promuovendo inoltre lo sviluppo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie su scala dell'UE, in particolare sistemi on line. La Commissione ha inoltre adottato un Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie [44], in modo da fare un bilancio della situazione attuale e fissare le priorità future; intende inoltre proporre una comunicazione sulla risoluzione delle controversie on line.

[44] COM(2002) 196 def.

3.2.3.2. I Centri europei dei consumatori (Eurosportelli)

La rete dei Centri europei dei consumatori (rete CEC) funge da interfaccia tra la Commissione e i consumatori europei per promuovere un miglior uso del mercato interno e far pervenire alla Commissione un feedback sui problemi che emergono sul mercato. I CEC forniscono informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza sia a livello europeo che a livello di Stati membri. I CEC forniscono anche assistenza e consulenza in materia di mediazione, informazioni sulle procedure, una prima assistenza legale ed eventualmente rinviano ad altre autorità. I CEC collaborano strettamente nell'ambito della rete e con altre reti europee come ad esempio EEJ-Net e FIN-NET. La Commissione auspicherebbe la presenza di un Centro europeo dei consumatori in ciascuno Stato membro e, quanto prima, anche nei paesi candidati.

La Commissione continuerà a espandere la rete dei CEC negli Stati membri e nei paesi candidati. Per aiutare la Commissione ad una migliore individuazione delle esigenze dei consumatori i CEC parteciperanno all'iniziativa della Commissione "Interactive Policy Making" (IPM - definizione interattiva delle politiche), che è un nuovo meccanismo di feedback per ottenere informazioni utili dal mercato.

3.2.3.3. Cooperazione giudiziaria in materia civile

Il principale obiettivo della cooperazione in materia civile è stabilire una migliore collaborazione tra gli Stati membri per incoraggiare la libera circolazione dei cittadini. Il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) ha delineato un percorso per l'efficace applicazione, tra l'altro, delle disposizioni in materia di cooperazione nel campo del diritto civile introdotte dal Trattato di Amsterdam. Le tre priorità in questo campo sono un migliore accesso alla giustizia, il riconoscimento reciproco delle sentenze e maggiore convergenza nel campo del diritto processuale.

La Commissione continuerà a perseguire gli obiettivi stabiliti per l'efficace attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione sul piano del diritto civile introdotte dal Trattato di Amsterdam e sviluppate dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere. La Commissione continuerà ad aggiornare, a intervalli regolari, un "quadro di valutazione" per monitorare i progressi compiuti nell'adozione e attuazione dell'insieme di misure necessarie per raggiungere questi obiettivi.

Un regolamento dell'UE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [45], entrato in vigore il 1° marzo 2002, stabilisce un nuovo insieme di regole di immediata rilevanza per i consumatori. Stanno anche per essere definite nuove regole in merito al diritto applicabile agli obblighi contrattuali e extracontrattuali [46].

[45] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pagg.1-23)

[46] Revisione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("ROMA I") e sua integrazione mediante un nuovo strumento che disciplini l'individuazione delle norme applicabili alle obbligazioni extracontrattuali connesse alle operazioni commerciali ("ROMA II")

La Commissione terrà conto degli interessi dei consumatori allorché si stabiliranno regole comunitarie in materia di diritto privato internazionale.

3.2.4. Sostegno alle associazioni dei consumatori

Le associazioni dei consumatori possono recare un importante contributo all'adeguata applicazione delle misure di politica dei consumatori sia attraverso le azioni inibitorie sia attraverso il loro ruolo generale di sorveglianza del mercato. Esse sono in grado di individuare i prodotti e i servizi destinati ai consumatori che possono essere, ad esempio, poco sicuri o di un livello qualitativo inaccettabilmente basso. In tal modo essi integrano il ruolo delle autorità pubbliche in materia di applicazione e rispetto della normativa e di sorveglianza del mercato. Si tratta di un lavoro che richiede molte risorse e spesso anche un elevato livello di competenze.

Molte delle azioni contemplate a sostegno dell'obiettivo 3, come ad esempio il programma di formazione per gli operatori delle associazioni dei consumatori o la piattaforma educativa on line serviranno a rafforzare la capacità delle associazioni dei consumatori e dei singoli consumatori di contribuire alla sorveglianza del mercato. La Commissione avvierà inoltre alcune iniziative specifiche in merito alla sicurezza generale dei prodotti.

La Commissione organizzerà nel 2003 uno specifico corso di formazione per le associazioni dei consumatori relativo alla sorveglianza del mercato nel contesto della direttiva modificata sulla sicurezza generale dei prodotti. Esaminerà anche la possibilità di avviare ulteriori iniziative coordinate con gli Stati membri allorquando la direttiva entrerà in vigore.

3.3. Obiettivo a medio termine n. 3: adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE

Affinché le politiche a tutela dei consumatori possano essere efficaci, i consumatori stessi devono avere l'opportunità di contribuire allo sviluppo delle politiche che li interessano. Ciò va al di là dell'ambito ristretto della politica dei consumatori in quanto tale ed è essenziale per l'integrazione delle esigenze di tutela dei consumatori in tutte le altre politiche. Ad esempio, è in crescente aumento la varietà di servizi pubblici e di altri servizi d'interesse generale che vengono erogati da una qualche struttura di mercato e in questi ambiti si dovrebbe tener conto degli interessi dei consumatori. Il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori costituisce anche un prezioso riscontro oggettivo (reality check) rispetto alle soluzioni proposte. Azioni specifiche dovrebbero essere sviluppate nei seguenti ambiti.

3.3.1. Riesame dei meccanismi per la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori al processo decisionale dell'UE

3.3.1.1. Esigenze di consultazione

Per rendere più efficace e trasparente la legislazione a livello dell'UE il Libro bianco sulla governance [47] propone che il processo di consultazione nel suo insieme avvenga secondo standard concordati. Il Libro bianco riconosce anche l'impatto che tale processo avrà sulle risorse della società civile e che di ciò dovranno tener conto in futuro tutte le autorità pubbliche interessate.

[47] COM (2001) 428 def.

Le organizzazioni dei consumatori dispongono di una tribuna, il Comitato dei consumatori, tramite la quale possono dare il loro contributo alla politica dei consumatori. Il Comitato dei consumatori è un organo consultivo composto di rappresentanti dei consumatori di tutti gli Stati membri e di organizzazioni europee. Per le organizzazioni dei consumatori la sfida consiste attualmente nell'avere l'opportunità e la capacità di contribuire, in tutte le fasi del processo decisionale dell'UE, alle più generali iniziative dell'UE che hanno una dimensione "consumatori".

Presto la Commissione presenterà una comunicazione che definisce requisiti minimi per lo svolgimento dei processi di consultazione a cura della Commissione.

3.3.1.2. Partecipazione a organi consultivi e gruppi di lavoro

La partecipazione dei consumatori a organi consultivi e gruppi di lavoro contribuirà anch'essa ad assicurare l'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'UE. La maggior parte di questi organi consultivi è attiva nel settore dell'agricoltura. Sono stati istituiti anche nuovi organi consultivi in settori come i trasporti, l'energia, le telecomunicazioni o la pesca. Nel corso degli anni la rappresentanza dei consumatori in seno a tali organi è proceduta in modo casuale, senza una strategia generale coordinata.

La Commissione cerca di realizzare una maggiore trasparenza per quanto concerne le attività dei diversi organi consultivi. In tale contesto la Commissione esaminerà se le organizzazioni dei consumatori siano debitamente rappresentate in tutta la gamma di politiche che li riguardano.

3.3.1.3. Standardizzazione

Gli standard volontari stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione svolgono un ruolo importante per l'applicazione concreta di numerose misure comunitarie connesse con la protezione dei consumatori. L'uso di standard per raggiungere obiettivi delle politiche di interesse generale acquista legittimità mediante la trasparenza del processo di normalizzazione e il pieno ed efficace coinvolgimento di tutti gli interessati, compresi i consumatori. La partecipazione dei consumatori alla standardizzazione a livello europeo è ancora insufficiente e non basta a bilanciare la posizione dominante dei produttori e di altri interessi economici.

La Commissione esaminerà il modo in cui assicurare una migliore partecipazione dei consumatori ai lavori degli organismi di normalizzazione. La standardizzazione a livello europeo comporta attività sia a livello di UE che dei comitati nazionali di normalizzazione. Per tale motivo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare un adeguato coordinamento delle attività a livello europeo ed il debito coinvolgimento dei rappresentanti dei consumatori a livello nazionale.

3.3.1.4. Partecipazione dei consumatori ai lavori delle altre istituzioni dell'UE

L'opportuno coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE riguarda tutte le istituzioni dell'UE. La consultazione delle organizzazioni dei consumatori a livello europeo e nazionale avviene già nell'ambito del Parlamento e del Consiglio. Il Trattato di Nizza aggiunge in modo specifico i "consumatori" all'elenco di rappresentanti della società civile in seno al Comitato economico e sociale [48]. La partecipazione dei consumatori potrebbe tuttavia essere più sistematica.

[48] Articolo 257 del Trattato che istituisce la Comunità europea

La Commissione sollecita le altre istituzioni dell'UE a esaminare il modo per migliorare la partecipazione dei consumatori al processo decisionale.

3.3.2. Informazione ed educazione dei consumatori

La sussidiarietà implica che la responsabilità dell'informazione ed educazione dei consumatori competa essenzialmente alle autorità nazionali, regionali e locali.

3.3.2.1. Informazione

Le crescenti aspettative dei cittadini di avere pieno e facile accesso alle informazioni sugli affari europei richiede una politica dell'informazione moderna, efficiente ed affidabile che tenga conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca e delle conoscenze. Si tratta di una costante sfida per la Commissione e per le altre istituzioni dell'UE impegnate ad attuare una politica di apertura e responsabilità. Ciò vale in particolare in rapporto ai consumatori, poiché le attività e politiche dell'UE a tutela dei consumatori hanno un impatto diretto sulla loro vita. Negli ultimi anni la Commissione ha sviluppato diversi strumenti d'informazione rivolti al pubblico in generale, ai consumatori o a gruppi specifici, tra cui il suo sito web, il bollettino d'informazioni "Consumer Voice" e campagne d'informazione. La rete dei Centri europei dei consumatori (Eurosportelli) svolge un ruolo importante informando direttamente i consumatori sulle iniziative dell'UE.

La Commissione proseguirà i suoi sforzi per migliorare la sua politica d'informazione nei confronti dei consumatori. Tra le azioni future vi saranno campagne d'informazione rivolte ai giovani sulla prevenzione del tabagismo.

3.3.2.2. Educazione

Negli ultimi anni, in particolare nel contesto del mercato unico, è diventato sempre più evidente che si deve riservare un'attenzione maggiore all'educazione dei consumatori affinché essi possano effettuare i loro acquisti con fiducia conoscendo appieno i loro diritti. L'azione a livello dell'UE dovrebbe affrontare problemi specifici legati alle operazioni transfrontaliere, alla dimensione europea dei diritti dei consumatori e allo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati membri. L'allargamento accentua la necessità di questo tipo di azioni.

La Commissione svilupperà strumenti educativi interattivi on line utilizzabili dalle associazioni dei consumatori per un'ulteriore formazione del loro personale su aspetti specifici delle operazioni transfrontaliere, ad esempio i servizi finanziari, e dei diritti dei consumatori dell'UE nel mercato interno. A tal fine la Commissione utilizzerà appieno le buone pratiche sviluppate dagli Stati membri e dalle organizzazioni dei consumatori.

3.3.3. Sostegno e potenziamento delle capacità delle organizzazioni dei consumatori

3.3.3.1. Programma di formazione per il personale delle organizzazioni dei consumatori

All'interno dell'UE il movimento dei consumatori presenta differenze sostanziali sia in termini di forza che in termini di strutture e capacità. La Commissione concentrerà i suoi sforzi sul potenziamento delle capacità (gestione, attività di lobbying, diritto dei consumatori) e incoraggerà gli Stati membri a fare altrettanto.

È stato avviato un ambizioso programma di formazione per gli operatori che si occupano degli interessi dei consumatori - programma destinato ad un ulteriore sviluppo nei prossimi anni. Ciò dovrebbe aiutare gli operatori delle organizzazioni dei consumatori a contribuire efficacemente all'elaborazione delle politiche dell'UE nei principali settori di interesse per i consumatori. Tale sforzo si collegherà alle misure già esistenti volte a fornire un sostegno alle organizzazioni dei consumatori.

3.3.3.2. Riesame degli strumenti giuridici che istituiscono un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori

A livello dell'EU la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori [49] costituisce la base giuridica e finanziaria per iniziative di sostegno e rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori. Questa decisione giungerà a scadenza alla fine del 2003. Il nuovo quadro generale rispecchierà e supporterà gli obiettivi delineati nella presente strategia.

[49] Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 341 del 9.2.1999, pag. 1)

La Commissione intende adottare nel 2002 una proposta che stabilisca un nuovo quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori. Tale proposta prevederà anche la possibilità di partecipazione dei paesi candidati a queste attività, conformemente alle norme generali in materia di partecipazione dei paesi candidati ai programmi CE.

4. Conclusioni

La politica dei consumatori dell'UE è ad uno snodo critico. Negli anni a venire i consumatori dovrebbero cogliere benefici tangibili dalla realizzazione del mercato unico e dell'euro. Essi dovrebbero vedere i risultati concreti dell'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'UE e in un'Unione europea allargata di 470 milioni di cittadini tutti i consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso elevato livello di protezione.

La strategia della Commissione per la politica dei consumatori a livello europeo fornirà un orientamento coerente per il prossimo quinquennio. Gli obiettivi si rafforzano reciprocamente e saranno attuati tramite un programma modulato a breve termine che verrà sottoposto a regolare revisione. Ciascuna revisione valuterà le azioni realizzate sulla base di nuovi dati e di indicatori dei progressi compiuti, al fine di adeguare eventualmente le azioni in corso e di identificarne di nuove.

La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e tutte le parti interessate a sostenere l'approccio generale e i tre obiettivi specifici. La Commissione li invita inoltre a promuovere l'adozione delle misure proposte e a coadiuvarne l'attuazione.

Allegato

Programma modulato per la politica dei consumatori (2002-2006)

Elenco indicativo delle azioni

Obiettivo 1: Un elevato livello comune di protezione dei consumatori

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Obiettivo 2: Applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori

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Obiettivo 3: adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE

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Azioni per migliorare la qualità delle politiche dei consumatori

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SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Strategia della politica dei consumatori 2002-2006

2. Linea(e) di bilancio

B5-100

B5-100A

3. Base giuridica

Base giuridica per la strategia della politica dei consumatori: articolo 153 e articolo 211 TCE

Base giuridica per la spesa del programma: decisione 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori 1999-2003. La spesa a partire dal 2004 rientrerà nel quadro stabilito da una nuova proposta della Commissione che verrà presentata nel corso del 2002.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

La presente comunicazione delinea la strategia della Commissione in materia di politica dei consumatori a livello europeo per il prossimo quinquennio (2002-2006). Essa stabilisce tre obiettivi a medio termine: un elevato livello comune di protezione dei consumatori, un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori e il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE. Questi tre obiettivi sono destinati a massimizzare i vantaggi del mercato unico per i consumatori, a contribuire all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le altre politiche dell'UE e a alla preparazione all'allargamento.

4.2 Periodo coperto e modalità previste per il rinnovo

La nuova strategia della politica dei consumatori comprende orientamenti generali che coprono il periodo 2002-2006, con azioni specifiche delineate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che verrà regolarmente riveduto nell'arco di tale periodo. Tuttavia la presente scheda finanziaria copre soltanto la spesa dal 2002 al 2003, vale a dire il periodo coperto dall'attuale base giuridica (decisione 283/1999/CE). La Commissione presenterà nel 2002 una proposta di nuovo quadro per le attività comunitarie a favore dei consumatori. Ciò costituirà il seguito della decisione 283/1999/CE e si baserà sugli orientamenti politici delineati nella nuova strategia della politica dei consumatori. La spesa dopo il 2003 sarà quindi coperta dalla scheda finanziaria acclusa alla nuova proposta.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie/spese non obbligatorie

Non obbligatorie.

5.2 Stanziamenti dissociati/stanziamenti non dissociati

Stanziamenti dissociati.

5.3 Tipi di entrate previste

Nessuna.

6. Natura delle spese/entrate

I tipi di spesa che la nuova strategia comporterà saranno funzionali alle specifiche azioni previste. Ciascuna azione sarà coperta da proposte specifiche comprendenti i dettagli della relativa spesa, tra le quali in particolare la proposta di un nuovo quadro di attività comunitarie a favore dei consumatori (decisione 283/1999/CE) che costituirà un quadro generale per le spese finanziarie relative all'attuazione della nuova strategia della politica dei consumatori.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (a prezzi correnti)

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7.3 Spesa operativa per studi, esperti ecc. compresa nella parte B del bilancio

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode previste

La verifica delle sovvenzioni, del ricevimento delle prestazioni di servizi e degli studi è svolta dai servizi della Commissione prima del pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e dei principi di economicità e di buona gestione finanziaria e generale. Misure antifrode (ad esempio controlli, relazioni) sono comprese in tutti gli accordi e contratti stipulati tra la Commissione e i beneficiari di pagamenti.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

La presente strategia è imperniata su tre obiettivi a medio termine: un elevato livello comune di protezione dei consumatori, un'efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori e il coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE. Azioni specifiche sono delineate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà regolarmente riveduto nell'arco del periodo. Complessivamente i beneficiari della strategia saranno i consumatori di tutta l'Europa. Tuttavia, i beneficiari dei diversi elementi della strategia variano a seconda delle azioni previste e a seconda dei protagonisti su cui esse sono imperniate, i quali possono contribuire al raggiungimento dei risultati auspicati per i consumatori; tali protagonisti sono essenzialmente legislatori nazionali, autorità di controllo, rappresentanti delle imprese e dei consumatori.

9.2 Giustificazione dell'azione

La base essenziale della presente strategia è definita all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE):

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

...

3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

(a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno;

(b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

Il presente documento delinea la strategia a medio termine della Commissione finalizzata a raggiungere tali obiettivi nel periodo 2002-2006. Azioni specifiche nell'ambito di tale strategia generale saranno oggetto di singole proposte.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Il controllo e la valutazione della strategia è un elemento centrale del nuovo approccio imperniato sui tre obiettivi di un elevato livello comune di protezione dei consumatori, di un'efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori e del coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE. Nel quadro della valutazione d'impatto ex-ante della strategia è stata sviluppata una serie di 18 possibili indicatori d'impatto e di efficacia della strategia della politica dei consumatori. Quelli, tra detti indicatori, che risultino maggiormente utilizzabili sul piano pratico verranno usati quale base per l'ulteriore controllo e valutazione.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie sarà funzionale alla decisione annuale della Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenuto conto del numero di effettivi e degli importi aggiuntivi autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Se occorrono risorse aggiuntive, indicare il ritmo con cui dovranno essere rese disponibili.

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane aggiuntive

EURO

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicati devono esprimere il costo complessivo dei posti aggiuntivi per l'intera durata dell'azione, se tale durata è predeterminata, o per 12 mesi se è indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'operazione

EURO

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicati devono corrispondere alla spesa totale derivante dall'azione se la durata è predeterminata, o la spesa per 12 mesi se è indeterminata.

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