EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000DC0809

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

/* COM/2000/0809 def. */

52000DC0809

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto /* COM/2000/0809 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

INDICE

SINTESI

1. INTRODUZIONE

2. PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI

2.1. Scarsa importanza attribuita in alcuni Stati membri all'applicazione della direttiva

2.2. Difficoltà nell'ottenere le relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati

2.3. Trasporto di cavalli

2.4. Autoveicoli inadeguati

2.5. Ruolini di marcia irregolari e inosservanza dei limiti relativi alla durata del viaggio

2.6. Negligenza e trattamento inadeguato degli animali

2.7. Animali non idonei al trasporto

2.8. Aerazione insufficiente all'interno degli autoveicoli adibiti al trasporto su lunghe distanze

2.9. Sovraccarico

2.10. Autorizzazione dei trasportatori

2.11. Problemi di interpretazione della direttiva

2.12. Nuove ricerche scientifiche riguardanti il trasporto degli animali

3. AZIONI

Questioni generali

3.1. Stati membri

3.2. Registrazione e certificazione dei trasportatori

3.3. Scambio di informazioni e assistenza reciproca

3.4. Applicazione delle norme comunitarie agli animali provenienti da paesi terzi

3.5. Mandato di negoziato per la modifica della Convenzione europea

3.6. Trasporto di cavalli

Questioni tecniche

3.7. Modifica del ruolino di marcia

3.8. Definizione degli animali non idonei al trasporto

3.9. Certificati sanitari

3.10. Aerazione

3.11. Relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati

Iniziative a lungo termine

ALLEGATO

SINTESI

La protezione degli animali durante il trasporto è sempre stata una delle questioni principali inerenti al benessere degli animali. La prima direttiva comunitaria in materia è stata adottata nel 1977, direttiva modificata, in seguito, due volte, di cui l'ultima nel 1995 ad opera della direttiva 95/29/CE del Consiglio. Tra le diverse novità introdotte da quest'ultima direttiva figurano:

-l'imposizione sui trasportatori di una serie di responsabilità relative all'applicazione delle principali disposizioni della direttiva e introduzione dell'obbligo di autorizzazione delle imprese di trasporto da parte delle competenti autorità degli Stati membri;

-per gli animali d'allevamento vengono fissate precise densità di carico;

-i trasporti di durata superiore alle otto ore devono essere pianificati nel rispetto di specifiche prescrizioni della direttiva concernenti i veicoli e la durata del viaggio. Per garantire un'adeguata pianificazione del trasporto e per facilitare la verifica della corretta esecuzione dei trasporti su lunghe distanze, viene introdotta una procedura specifica che prevede la compilazione di un "ruolino di marcia".

Essa prevede inoltre che la Commissione trasmetta al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuare la direttiva. Per la stesura della presente relazione sono state utilizzate tre fonti di informazione:

-le relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati;

-le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) sui controlli effettuati;

-le denunce dalle organizzazioni non governative (ONG).

Le principali conclusioni della presente relazione sono le seguenti:

Gli Stati membri hanno difficoltà a garantire una piena applicazione della direttiva, che, stando alle relazioni dell'UAV, non riceve la necessaria attenzione da parte delle competenti autorità nazionali.

La difficoltà di ottenere le relazioni degli Stati membri sui controlli da essi effettuati e l'insufficiente armonizzazione dei dati trasmessi limitano l'utilità delle relazioni stesse.

Una questione di particolare rilevanza è costituita dal trasporto di cavalli dai paesi dell'Europa centrale ed orientale verso l'Unione europea. A tal proposito non si è verificato alcun miglioramento sostanziale a lungo termine.

Dal punto di vista tecnico, i principali problemi rilevati sono i seguenti:

-autoveicoli inadeguati;

-ruolini di marcia irregolari e inosservanza dei limiti relativi alla durata del viaggio;

-negligenza e trattamento inadeguato degli animali;

-trasporto di animali non idonei al trasporto;

-aerazione insufficiente all'interno degli autoveicoli;

-sovraccarico;

-difficoltà nel controllare le autorizzazioni dei trasportatori di animali.

Partendo da queste constatazioni, i principali settori in cui occorre intervenire sono i seguenti:

Gli Stati membri sono i principali responsabili dell'applicazione quotidiana della legislazione comunitaria. Debbono quindi prevedere tempestivamente tutte le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

Per favorire la rapidità dei controlli, occorre armonizzare i certificati di registrazione dei trasportatori.

Vanno previste, inoltre, procedure specifiche che agevolino i controlli da parte delle autorità competenti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione del ruolino di marcia e l'adozione di sanzioni adeguate in caso di violazione della direttiva.

Le norme comunitarie si applicano nel momento in cui gli animali entrano nel territorio dell'Unione. Occorre invitare le autorità dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ad assicurarsi che le proprie imprese di trasporto siano a conoscenza dell'obbligo di rispettare le disposizioni comunitarie una volta varcati i confini dell'Unione. Tale compito spetta alla Commissione, che dovrà inoltre incoraggiare i paesi interessati dal processo di allargamento ad adottare provvedimenti compatibili con l'attuale normativa comunitaria.

Sarebbe opportuno che la Comunità diventi parte contraente della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Per quanto riguarda il problema specifico del trasporto di cavalli, occorre rendere obbligatori lo scarico degli animali e il rispetto di periodi di riposo ben precisi per i cavalli che attraversano le frontiere dell'Unione.

È necessario apportare delle modifiche tecniche alla direttiva, in particolare per quanto riguarda il ruolino di marcia, la definizione degli animali non idonei al trasporto, i certificati sanitari, le norme in materia di aerazione all'interno degli autoveicoli e le relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati.

Saranno considerate, inoltre, iniziative a lungo termine, soprattutto la necessità di aggiornare le conoscenze scientifiche di cui la Commissione attualmente dispone. Alcuni fondamenti della direttiva dovranno essere rivisti su una base scientifica, riesaminando in particolare i dati relativi alla durata del trasporto e alle densità di carico. Sarà opportuno, poi, riflettere sul modo in cui migliorare la qualificazione del personale addetto al trasporto degli animali e sulle misure che potrebbero incoraggiare la macellazione degli animali il più vicino possibile al luogo di allevamento.

1. INTRODUZIONE

Il trasporto è uno degli aspetti più controversi del benessere degli animali ed ha sempre attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. La prima direttiva sulla protezione degli animali durante il trasporto è stata adottata nel 1977 [1], poco dopo l'adozione della prima direttiva sulla protezione degli animali nel 1974 [2]. Nuove disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto sono state introdotte nel 1991 e nel 1995.

[1] Direttiva 77/489/CEE del Consiglio del 18 luglio 1977 - GU n. L 200 del 1977, pag. 10.

[2] Direttiva 74/577/CEE del Consiglio del 18 novembre 1974 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione - GU n. L 316 del 1974, pag. 10.

A norma dell'articolo 13(3) della direttiva 91/628/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificata dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio, la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva, corredandola di eventuali proposte. L'obiettivo della presente relazione è quello di analizzare il livello di attuazione, da parte degli Stati membri, della legislazione relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e di proporre eventuali azioni future. La relazione si concentrerà su quegli aspetti problematici che potrebbero essere migliorati, in particolare, attraverso una modifica dell'attuale quadro giuridico comunitario.

L'articolo 2 della direttiva 95/29/CE del Consiglio prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 31 dicembre 1996 (ad esclusione delle disposizioni di cui al capitolo VII (3)).

Poiché la direttiva 95/29/CE ha inoltre introdotto novità significative su come garantire il benessere degli animali durante il trasporto, è importante monitorare l'applicazione pratica di tali modifiche.

Una delle maggiori novità è stata l'imposizione di una serie di responsabilità sui trasportatori, unitamente all'obbligo di autorizzazione delle imprese di trasporto da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Questa modifica è stata accolta con favore dalle organizzazioni impegnate nella protezione degli animali, le quali vedono nell'obbligo di autorizzazione uno dei migliori strumenti per rendere i trasportatori responsabili di eventuali infrazioni in questo campo e per definire con chiarezza le responsabilità degli Stati membri nell'assicurare il rispetto della normativa.

La direttiva 91/628/CEE definisce le densità di carico consentite per la maggior parte delle specie comunemente trasportate (cavalli, bovini, pecore, capre, maiali e pollame). Come regola generale, per il trasporto di animali vivi è stato introdotto un limite massimo di otto ore. Il prolungamento di tale periodo è tuttora possibile, a condizione che il trasporto venga effettuato in veicoli appositi rispettando prescrizioni specifiche riguardanti gli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione e i periodi di riposo. Sulla base della direttiva 91/628/CEE, sono stati adottati due regolamenti che stabiliscono i requisiti di tali veicoli e i criteri relativi ai punti di sosta [3].

[3] Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE, GU n. L 174 del 2.7.1997, pagg. 1-6.

Prima della partenza, il trasportatore deve presentare al veterinario ufficiale un "ruolino di marcia" che descriva tutte le fasi del trasporto (data e ora di partenza e di arrivo, fermate per alimentazione e abbeveraggio, fermate ai punti di sosta, cambio dei mezzi di trasporto).

Per la stesura della presente relazione sono state utilizzate tre fonti di informazione principali:

1. Le relazioni degli Stati membri. L'articolo 8 della direttiva prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di presentare alla Commissione una relazione annuale che riporti il numero di controlli effettuati, compresi i particolari delle infrazioni constatate e le azioni conseguenti promosse dall'autorità competente. L'articolo 2 della direttiva 95/29/CE del Consiglio fissa al 31 dicembre 1996 il termine ultimo per il recepimento del provvedimento comunitario a livello nazionale. I dati degli Stati membri utilizzati nella presente relazione fanno riferimento, quindi, al 1997 e al 1998 (cfr. tabella 2). Questi dati sono stati completati da preziose informazioni provenienti da un gruppo di lavoro sui trasporti animali del Comitato veterinario permanente.

2. Le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario sui controlli effettuati. L'UAV ha il compito di controllare la corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia. Diversi sono i controlli effettuati negli Stati membri dopo l'entrata in vigore della direttiva 95/29/CE per verificare il rispetto delle disposizioni relative alla protezione degli animali durante il trasporto (cfr. tabella 3).

3. Denunce formali delle organizzazioni non governative (ONG). La Commissione riceve regolarmente denunce da parte di organizzazioni non governative impegnate nella protezione degli animali. Le principali ONG che hanno trasmesso informazioni alla Commissione su tale questione sono le seguenti: l'«EUROGROUP for Animal Welfare», la «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals» (RSPCA), la «Dutch Animal Welfare Society» (NVBD), l'«International League for the Protection of Horses» (ILPH), l'organizzazione «Animals' Angels», la «Compassion In World Farming» (CIWF) e la «Deutscher Tierschutzbund e. V». Anche il Parlamento europeo e l'opinione pubblica hanno sollevato, a varie riprese, il problema delle condizioni di benessere degli animali durante i trasporti.

La Commissione continua, inoltre, ad impegnarsi per mettere a punto norme basate su solidi principi scientifici. In quest'ottica, il Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha presentato una relazione sull'aerazione all'interno degli autoveicoli che è stata adottata 8 dicembre 1999 [4].

[4] Norme relative al microclima all'interno degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali - Relazione del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali (adottata 8 dicembre 1999) -SANCO/B3/AW/R13/1999.

2. PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI [5]

[5] Per i dettagli, si vedano le tabelle da 1 a 6 dell'allegato.

2.1. Scarsa importanza attribuita in alcuni Stati membri all'applicazione della direttiva

La scarsa importanza attribuita dalle competenti autorità degli Stati membri all'applicazione della direttiva è uno dei problemi segnalati più di frequente nelle relazioni dell'UAV e delle ONG.

Dalle relazioni emerge che, spesso, gli Stati membri non intraprendono alcuna azione per rimediare alle inadempienze relative all'applicazione della direttiva. Si tratta di inadempienze tecniche (descritte più avanti) quali l'autorizzazione di ruolini di marcia irregolari e la mancata adozione di azioni tempestive in caso di trasporto di animali non idonei o di trattamento inadeguato degli animali. Il fatto, poi, che i trasportatori operino in diversi Stati membri, nell'ambito di una catena di trasporto alquanto complessa, genera spesso confusione riguardo alle responsabilità dei diversi operatori. Tutto ciò comporta difficoltà considerevoli nell'applicazione delle sanzioni qualora le autorità competenti degli Stati membri rilevino infrazioni.

Va segnalato che sono state avviate, nei confronti di alcuni Stati membri, procedure per la mancata attuazione della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante i trasporti.

2.2. Difficoltà nell'ottenere le relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati

Benché la Commissione abbia ricordato più volte agli Stati membri il loro obbligo di presentare una relazione sia per il 1997 che per il 1998, non tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie (24 relazioni su 30). I dati sono stati inviati con notevoli ritardi da parte di alcuni Stati membri e solo 19 relazioni erano di fatto disponibili in tempo per la stesura della presente relazione. Per la Grecia non si dispone di alcuna informazione, benché le misure nazionali di attuazione siano state adottate nel 1997.

La mancata presentazione, da parte di alcuni Stati membri, di una relazione per il 1997 potrebbe essere spiegata dai ritardi nella trasposizione della direttiva. Occorre rilevare, tuttavia, che, pur non avendo recepito completamente la direttiva al 1 gennaio 1997, alcuni Stati membri sono stati comunque in grado di trasmettere dei dati sui controlli relativi al 1997 (Belgio, Germania, Spagna, Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia, Regno Unito).

Le relazioni sono spesso incomplete e non armonizzate, con la conseguenza che la Commissione non è in grado di tracciare un quadro completo dell'attività di applicazione condotta dalle competenti autorità degli Stati membri. In alcuni casi, l'insufficiente armonizzazione dei dati trasmessi ne limita l'utilità e la comparabilità, poiché si tratta di dati non uniformi che non consentono, quindi, validi confronti statistici.

2.3. Trasporto di cavalli

Il trasporto dei cavalli da macello dall'Europa centrale ed orientale in alcuni Stati membri è una questione che merita particolare attenzione, viste le notevoli distanze percorse dai cavalli prima di raggiungere il territorio dell'Unione europea.

Dopo l'apertura delle frontiere nell'Europa orientale, all'inizio degli anni novanta, ogni anno vengono importati nell'Unione europea circa 140.000 cavalli vivi da macello, trasportati prevalentemente su strada. I principali esportatori sono la Polonia, gli Stati Baltici, l'Ungheria e la Romania. Il principale importatore è l'Italia (oltre l'80%).

Secondo le ONG [6], e come confermato dalla Commissione, le leggi dei paesi esportatori o dei paesi di transito non consentono di proteggere adeguatamente il benessere dei cavalli durante il trasporto. Di conseguenza, i cavalli raggiungono le frontiere dell'Unione insufficientemente riposati, scarsamente abbeverati e sottoalimentati. Spesso i veicoli non sono adatti ai lunghi viaggi, sono sovraccarichi e i requisiti minimi in materia di benessere degli animali non vengono rispettati.

[6] Cfr. "Morti all'arrivo. Il trasporto di cavalli vivi in Europa", documento pubblicato dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals e dall'International League for the Protection of Horses.

Le ONG lamentano, inoltre, l'insufficienza dei controlli effettuati ai posti frontalieri dell'Unione in cui transitano i cavalli (in particolare in Italia), rilevando che gli animali viaggiano molte ore in più del consentito senza riposare adeguatamente, senza essere sufficientemente alimentati e abbeverati e senza ricevere le necessarie cure veterinarie fino all'arrivo a destinazione.

Questo dimostra, ancora una volta, la scarsa importanza attribuita dai funzionari statali alle questioni inerenti al benessere degli animali.

Diverse sono le raccomandazioni fatte dall'UAV alle autorità degli Stati membri, ma per il momento non si riscontrano significativi miglioramenti a lungo termine. In particolare, l'UAV ha criticato il mancato impegno, nell'applicazione della normativa, da parte delle autorità veterinarie alle frontiere italiane [7].

[7] Si veda la relazione dell'UAV (DG(SANCO)/1067/1999-MR definitivo) riguardante la missione condotta dal 5 al 9 luglio 1999 in Italia sui posti di controllo frontalieri, in particolare il paragrafo 6.2.5 relativo al posto di controllo frontaliero di Gorizia.

2.4. Autoveicoli inadeguati

Uno dei problemi comunemente segnalati dagli Stati membri e dall'UAV è rappresentato dall'uso di veicoli mal progettati, sporchi e in cattivo stato. La mancanza di pulizia è una delle carenze riferite più frequentemente dagli Stati membri ed è un problema che fa sorgere serie preoccupazioni per la salute degli animali. Tra le altre irregolarità segnalate vi sono soffitti e pareti in cattive condizioni, spigoli vivi e anelli di attacco posizionati in punti poco funzionali. Dalle relazioni dell'UAV emerge che la cattiva progettazione e la scarsa manutenzione dei veicoli sono entrambe potenzialmente pericolose per gli animali trasportati (oggetti sporgenti, superfici sdrucciolevoli, mancanza di soffitto, fori e avvallamenti nel pavimento, ecc.).

2.5. Ruolini di marcia irregolari e inosservanza dei limiti relativi alla durata del viaggio

L'irregolarità dei ruolini di marcia e l'inosservanza delle norme relative ai periodi di riposo non sono considerate, dagli Stati membri, inadempienze frequenti. Per contro, le missioni dell'UAV le indicano come due delle maggiori inadempienze tecniche. Dalle relazioni dell'UAV emerge che le competenti autorità degli Stati membri autorizzano regolarmente ruolini di marcia che non sono conformi alle prescrizioni della direttiva (Germania, Paesi Bassi, Francia e Spagna). Gli Stati membri segnalano difficoltà riguardanti l'uso corretto dei ruolini di marcia. Ciò conferma i risultati di alcuni controlli dell'UAV, secondo i quali l'attuale impostazione del ruolino di marcia non viene considerata funzionale per trasporti in più fasi nell'ambito degli scambi intracomunitari. La necessità di effettuare calcoli precisi sulla durata del viaggio per verificare se il ruolino di marcia è conforme alle disposizioni della direttiva è stata segnalata come una fonte di difficoltà per le autorità competenti. In particolare, vengono evidenziati problemi di interpretazione riguardanti l'uso del ruolino di marcia quando il trasporto viene effettuato in più fasi e con diversi mezzi di trasporto.

Gli insufficienti controlli dei ruolini di marcia alla partenza per verificare se essi rispettano i limiti stabiliti dalla direttiva fanno sì che gli animali vengano trasportati per periodi di tempo eccessivamente lunghi e che l'abbeveraggio, l'alimentazione e i periodi di riposo siano insufficienti.

2.6. Negligenza e trattamento inadeguato degli animali

Il trattamento inadeguato e la scarsa cura degli animali durante il trasporto emergono con evidenza sia dalle relazioni degli Stati membri che da quelle dell'UAV e delle ONG. Una delle carenze constatate è rappresentata dalla mancanza di sufficienti attrezzature di abbeveraggio per i maiali. Viene menzionata, inoltre, l'assenza di cibo e di strame, mentre diversi paesi hanno segnalato l'uso eccessivo di apparecchi a scarica elettrica. Per i bovini viene riferita la mancata separazione degli animali adulti da quelli giovani. I peggiori casi di maltrattamento e di vera e propria crudeltà verso gli animali sono stati rilevati in alcuni mercati.

Si impone, quindi, un miglioramento dei metodi di trattamento degli animali. Le persone che si occupano direttamente degli animali, così come gli ispettori ufficiali incaricati della supervisione delle operazioni, devono essere resi maggiormente consapevoli delle sofferenze degli animali e delle loro responsabilità nel prevenirle secondo quanto stabilito dalla legge.

2.7. Animali non idonei al trasporto

Il trasporto di animali non idonei è uno dei maggiori problemi rilevati sia dagli Stati membri che dall'UAV. Tra le principali cause di tale inidoneità vi sono diverse forme di zoppia (artrite, fratture degli arti vecchie e nuove), soprattutto nel caso dei maiali, ferite di vario tipo, gravidanza avanzata (cavalli, bovini) e "precarie condizioni di salute" per quanto riguarda i cavalli. L'UAV sottolinea la necessità di trovare una definizione più precisa per gli animali gravidi e gli animali molto giovani idonei al trasporto.

2.8. Aerazione insufficiente all'interno degli autoveicoli adibiti al trasporto su lunghe distanze

L'aerazione inadeguata all'interno degli autocarri è una questione che va assolutamente affrontata, in quanto il principale traffico di bestiame avviene dal nord al sud dell'Europa e riguarda quasi tutte le specie d'allevamento (cavalli, bovini, pecore, maiali). L'assenza di un'adeguata aerazione negli autoveicoli adibiti al trasporto su lunghe distanze è considerato un problema serio per il benessere degli animali sia nelle relazioni dell'UAV che nelle relazioni e nelle denunce delle ONG, laddove le competenti autorità degli Stati membri non segnalano problemi su questo particolare aspetto.

Come dimostrato da precedenti incidenti, il surriscaldamento degli animali in estate è una delle maggiori cause di sofferenza e di mortalità nei trasporti su lunghe distanze. Un'adeguata aerazione e l'abbeveraggio sufficiente sono fattori cruciali per garantire il benessere degli animali durante il trasporto, così come è fondamentale un'appropriata densità di carico.

2.9. Sovraccarico

Quello dei veicoli sovraccarichi di animali è un problema frequente, ma pochi sono i dati disponibili sulle specie interessate. Esso viene segnalato sia dall'UAV che dalle ONG e riguarda in particolare il trasporto dei maiali.

Il sovraccarico, oltre ad essere di per sé un'importante causa di sofferenza per gli animali, è anche uno dei fattori critici che contribuiscono all'aumento della temperatura e dell'umidità all'interno dello scompartimento in cui vengono trasportati gli animali e che possono portare, quindi, al surriscaldamento. Esso rappresenta un altro chiaro indice dell'insufficienza dei controlli al momento della partenza.

2.10. Autorizzazione dei trasportatori

Attualmente, i trasportatori non hanno l'obbligo di portare con sé durante il trasporto e di esibire, in qualsiasi momento e su richiesta delle competenti autorità, un documento che comprovi il possesso della necessaria autorizzazione. Di conseguenza, le competenti autorità degli Stati membri si trovano di fronte a inutili difficoltà nel controllare se i trasportatori possiedono l'autorizzazione prevista dalla direttiva 91/628/CEE.

Dai dati ricevuti emerge, inoltre, che quando le infrazioni commesse da un trasportatore autorizzato vengono notificate allo Stato membro di registrazione, non sempre esse danno luogo ad azioni sanzionatorie, mentre la competente autorità che ha effettuato il controllo non riceve alcuna notizia degli eventuali provvedimenti adottati.

Le lacune delle norme comunitarie in materia di autorizzazione dei trasportatori e l'insufficiente scambio di informazioni tra gli Stati membri diminuiscono l'efficacia dei controlli e l'effetto dissuasivo delle sanzioni applicabili. Le autorità degli Stati membri di origine dei trasportatori potrebbero addirittura non essere a conoscenza delle infrazioni commesse. Di conseguenza, i trasportatori che hanno la tentazione di trascurare il benessere degli animali probabilmente tendono a correre il rischio violando sistematicamente le relative disposizioni comunitarie. Questo crea inoltre distorsioni di concorrenza, svantaggiando i trasportatori corretti rispetto a quelli irresponsabili.

2.11. Problemi di interpretazione della direttiva

I problemi di interpretazione evidenziati dagli Stati membri, dall'UAV e dalle ONG in relazione a determinate disposizioni del capitolo VII dell'allegato della direttiva sono i seguenti:

-paragrafo 4 (a): problemi relativi alla definizione degli animali svezzati [8];

[8] La durata massima di trasporto prevista dalla direttiva varia a seconda che si tratti di animali svezzati o di animali non svezzati.

-paragrafo 4 (c): problemi relativi all'applicabilità del ruolino di marcia ai cavalli registrati;

-paragrafo 7 (b): problemi relativi al periodo di riposo di dodici ore previsto dopo un viaggio su navi traghetto "roll-on/roll-off".

Si tratta di disposizioni che non vengono applicate uniformemente all'interno della Comunità, con la conseguenza che tali discrepanze non solo riducono l'efficacia della normativa comunitaria in molto Stati membri, ma, spesso, sono anche dannose per il benessere degli animali.

2.12. Nuove ricerche scientifiche riguardanti il trasporto degli animali

Le prescrizioni del capitolo VII dell'allegato della direttiva relative ai tempi di viaggio vanno riviste alla luce delle recenti ricerche condotte in questo settore, ad esempio le ricerche riguardanti la densità di carico e lo stress derivante agli animali dalle operazioni di carico e scarico.

A tal proposito, le densità di carico potrebbero essere ridefinite tenendo conto dell'eventuale revisione di tali dati nei protocolli tecnici della modificata Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS 65).

3. AZIONI [9]

[9] Per una corrispondenza tra i principali problemi riscontrati e le azioni conseguenti che saranno intraprese dalla Commissione, si veda la tabella 7 dell'allegato.

La Commissione intende iniziare a presentare a breve termine, se possibile entro la fine dell'anno, proposte volte a migliorare le condizioni di trasporto degli animali. Verranno inoltre prese in considerazione iniziative a più lungo termine.

QUESTIONI GENERALI

3.1. Stati membri

La rettifica delle maggiori inadempienze segnalate dipende prevalentemente dall'atteggiamento e dall'impegno degli ispettori e delle persone che si occupano degli animali. È il caso, in particolare, delle brutalità, del trattamento inadeguato e della scarsa cura degli animali. Il controllo della conformità dei veicoli dal punto di vista del benessere degli animali e la verifica delle densità di carico sono due altri aspetti che richiedono un monitoraggio attivo e professionale da parte degli Stati membri.

Nel prossimo futuro, gli Stati membri dovranno destinare risorse adeguate all'informazione, alla formazione e al coordinamento dell'attività dei propri ispettori sul campo al fine di garantire una migliore applicazione della legislazione attuale. Al benessere degli animali dovrà essere assegnata la massima priorità da tutti gli operatori all'interno della Comunità.

3.2. Registrazione e certificazione dei trasportatori

La direttiva non prevede alcuna procedura armonizzata in materia di registrazione e certificazione dei trasportatori autorizzati.

I certificati che attestano la registrazione del trasportatore devono essere redatti secondo un modello armonizzato nell'intera Unione al fine di consentire dei controlli rapidi, specialmente quando le inadempienze vengono rilevate in Stati membri diversi da quello in cui è registrato il trasportatore. Il certificato dovrebbe contenere, in particolare, tutti i dati essenziali relativi al trasportatore, alle condizioni di autorizzazione (ambito di applicazione e periodo di validità) e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

3.3. Scambio di informazioni e assistenza reciproca

Un adeguato scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri è fondamentale ai fini dell'applicazione della direttiva 91/628/CEE.

La direttiva sottolinea la necessità per gli Stati membri di cooperare al fine, soprattutto, di facilitare controlli adeguati per quanto riguarda la registrazione dei trasportatori autorizzati e l'uso del ruolino di marcia. Considerando che le situazioni più problematiche si registrano durante i trasporti su lunghe distanze che chiamano in causa diversi Stati membri, è necessario stabilire delle procedure che agevolino la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato di origine, del corretto completamento del viaggio secondo il ruolino di marcia e che facilitino la punizione delle infrazioni e l'adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori soprattutto nei confronti dei trasgressori recidivi.

3.4. Applicazione delle norme comunitarie agli animali provenienti da paesi terzi

I lunghi viaggi iniziano molto spesso nell'Europa centrale ed orientale, con la conseguenza che gli animali arrivano ai confini dell'Unione dopo aver viaggiato per un considerevole numero di ore.

In questi casi, l'applicazione della normativa comunitaria appare spesso poco rigorosa per via di una certa confusione sulla possibilità giuridica, per le autorità competenti, di insistere sul rispetto delle disposizioni comunitarie. Non vi è dubbio, tuttavia, che le norme comunitarie si applichino dal momento in cui gli animali entrano nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri hanno, quindi, l'obbligo di vietare quei trasporti che non siano conformi alle prescrizioni della direttiva. L'obiettivo della direttiva è quello di evitare ogni sofferenza agli animali durante l'intero viaggio, ma è indubbio che spetta agli Stati membri adottare misure volte ad evitare sofferenze degli animali sul proprio territorio, anche se queste sofferenze sono da ricondurre ad eventi verificatisi nei paesi terzi. Le autorità competenti degli Stati membri dispongono in generale dei mezzi per accertare in quali condizioni gli animali siano stati trasportati prima dell'arrivo alle frontiere comunitarie, esaminando ad esempio la documentazione di accompagnamento del trasporto, in particolare i documenti veterinari e doganali nonché il tachigrafo di cui sono dotati i veicoli. Questi elementi di prova possono essere importanti per stabilire il grado di benessere degli animali.

Le norme comunitarie vanno applicate rispetto a fattori verificatisi durante il viaggio verso il territorio dell'Unione europea, purché questi fattori persistano. In questi casi è possibile considerare che è stata commessa e accertata un'infrazione sul territorio dell'Unione. Il trasportatore non è ritenuto responsabile per il trasporto effettuato precedentemente in un paese terzo, ma per il fatto di trasportare animali sul territorio della Comunità violando le condizioni stabilite dalla direttiva e causando in tal modo sofferenze agli animali in quel preciso momento. La direttiva prevede inoltre che gli importatori e gli esportatori siano a conoscenza delle prescrizioni comunitarie in materia e specifica che l'importazione, il transito e il trasporto nel territorio della Comunità debbono essere autorizzati soltanto se vi è stato l'impegno scritto a rispettare le prescrizioni della direttiva e a prendere le disposizioni necessarie per conformarvisi (art. 11, par. 2).

Nel tentativo di migliorare le condizioni di benessere degli animali che arrivano alle frontiere esterne dell'Unione, la Commissione intende collaborare con le autorità competenti dei paesi dell'Europa centro-orientale tentando di convincere le stesse ad applicare norme equivalenti a quelle comunitarie. La questione dei trasporti su lunga distanza di animali, ed in particolare di cavalli, è stata discussa con i direttori dei servizi veterinari dei paesi dell'Europa centro-orientale che stanno negoziando la propria adesione all'Unione. In base ai risultati di queste discussioni è stato concordato un protocollo per la protezione dei cavalli durante il trasporto. A tal fine l'ufficio TAIEX (Ufficio per lo scambio di informazioni in materia di assistenza tecnica) ha messo a punto programmi di sensibilizzazione alla problematica del benessere degli animali, destinati al pubblico in generale e in particolare ai veterinari ufficiali di questi paesi; è stata considerata con particolare attenzione la questione della protezione degli animali durante i trasporti. Il TAIEX intende continuare questi programmi.

Nel quadro, poi, delle discussioni sulle questioni veterinarie, che sicuramente si intensificheranno in vista dell'allargamento dell'Unione, la Commissione incoraggerà i paesi interessati ad adottare ed attuare provvedimenti che siano compatibili con l'attuale normativa comunitaria, facendo sì che i trasportatori e le competenti autorità operino in un contesto normativo coerente già prima dell'adesione formale. Ciò faciliterà le operazioni di trasporto e, allo stesso tempo, garantirà il rispetto delle norme relative al benessere degli animali sia all'interno dell'Unione che nei paesi limitrofi.

3.5. Mandato di negoziato per la modifica della Convenzione europea

Anche per questo motivo, la Comunità dovrebbe aderire alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali (ETS-65); i negoziati di adesione dovranno perseguire l'obiettivo di ottenere una più ampia accettazione dei principi comunitari in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

La Commissione ha già presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione che autorizza la Commissione a negoziare, per conto della Comunità europea, la modifica della Convenzione europea per la protezione degli animali nei trasporti internazionali (documenti SEC(2000) 649 e 764). La Commissione invita gli Stati membri ad adottare tale progetto quanto prima.

3.6. Trasporto di cavalli

Misure supplementari per la protezione dei cavalli durante il trasporto

Considerata la gravità e la frequenza dei problemi menzionati al paragrafo 2.3 della presente relazione, saranno adottare misure supplementari per migliorare le condizioni di trasporto dei cavalli da macello.

Per garantire il benessere dei cavalli vivi, essi dovranno essere trasportati soltanto in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti.

Il numero massimo di cavalli trasportabili su ogni autoveicolo sarà determinato sulla base dei dati scientifici.

Conformemente ai principi generali contenuti nella relazione del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali adottata l'8 dicembre 1999 ("Norme relative al microclima all'interno degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali"), i cavalli adulti dovranno essere trasportati soltanto a temperature comprese tra 0 e 30°C e in presenza di un tasso di umidità inferiore all'80%.

Per quanto riguarda i solipedi che varcano le frontiere esterne dell'Unione, deve essere reso obbligatorio lo scarico degli animali ed un periodo di riposo (di almeno 24 ore) al posto di ispezione frontaliero, se questo è necessario a garantire che gli animali siano idonei a continuare il viaggio.

Sono possibili deroghe a questa norma solamente se i trasportatori possono adeguatamente dimostrare alle autorità competenti del posto di ispezione frontaliero interessato che:

-gli animali sono stati trasportati dal luogo di partenza fino al posto di ispezione frontaliero conformemente a norme equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 91/628/CEE, e

-tenendo conto della durata totale del viaggio non sussiste, in base alle disposizioni della direttiva, l'obbligo di scaricare gli animali.

QUESTIONI TECNICHE

3.7. Modifica del ruolino di marcia

Il ruolino di marcia dovrebbe tener conto della complessità della catena di trasporto ed essere sufficientemente chiaro allo scopo di evitare l'autorizzazione di documenti irregolari. Parimenti, il documento dovrebbe essere impostato in modo da consentire una facile individuazione delle responsabilità per ciascuna fase del viaggio, compresi i periodi di riposo. Occorre migliorare, inoltre, le procedure di controllo al termine del viaggio, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie all'autorità competente del luogo di partenza.

La possibilità, per la Commissione, di modificare il ruolino di marcia attraverso la procedura di consultazione del Comitato veterinario permanente ne faciliterà, in futuro, eventuali miglioramenti in base all'esperienza acquisita.

3.8. Definizione degli animali non idonei al trasporto

Dato il rischio particolarmente elevato di arrecare sofferenze a talune categorie di animali durante il trasporto, è necessario stabilire una definizione più precisa degli animali non idonei al trasporto. Nessun animale gravido dovrebbe essere trasportato prima della data prevista per il parto per un periodo pari ad almeno il 10% del periodo di gestazione, né dovrebbe essere consentito il trasporto per almeno una settimana dopo il parto stesso.

Allo stesso tempo, visto che la direttiva prevede tempi massimi di trasporto più rigorosi per gli animali non svezzati, occorre stabilire una definizione dettagliata di tali animali tenendo conto delle diverse specie.

3.9. Certificati sanitari

I certificati sanitari degli animali utilizzati negli scambi intracomunitari devono essere modificati per attirare l'attenzione dei veterinari incaricati della certificazione sulle loro responsabilità in materia di protezione degli animali durante il trasporto [10].

[10] L'articolo 6 (2) della direttiva già prevede che "i certificati o i documenti di cui all'articolo 3 della direttiva 90/425/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tenere conto delle prescrizioni della presente direttiva".

3.10. Aerazione

Per risolvere i problemi derivanti dalle condizioni climatiche estreme cui sono esposti gli animali durante i lunghi viaggi (in particolare dall'Europa settentrionale all'Europa meridionale), gli autocarri dovranno essere muniti di un dispositivo di monitoraggio della temperatura e dell'umidità all'interno dello scompartimento in cui vengono trasportati gli animali. A tal proposito, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta basata sulla relazione adottata nel dicembre 1999 dal Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali [11].

[11] Proposta di modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (GU n. L 52 del 21.2.1998, pagg. 8-11).

3.11. Relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati

Le relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati (relazioni previste all'articolo 8 della direttiva) verranno armonizzate al fine di migliorare la qualità delle informazioni disponibili. Esse conterranno inoltre informazioni supplementari (come il ritiro dell'autorizzazione ai trasportatori che commettono infrazioni).

Iniziative a lungo termine

Le disposizioni della direttiva concernenti i limiti relativi alla durata del trasporto e i periodi di riposo previsti per il trasporto su navi traghetto "roll-on-roll-off" hanno sollevato difficoltà di applicazione che andranno affrontate tramite misure specifiche. Tuttavia, prima di adottare, in futuro, qualsiasi norma, sarà necessario ricorrere a una consulenza scientifica.

Un parere scientifico sarà del pari necessario per chiarire le difficoltà di interpretazione delle disposizioni in materia di durata del viaggio contenute nel capitolo VII dell'allegato della direttiva. Di recente sono stati realizzati, inoltre, diversi progetti di ricerca scientifica, in particolare sulla densità di carico e sullo stress derivante agli animali dalle operazioni di carico e scarico. Il Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali sarà consultato su tutte queste questioni. Occorrerà, altresì, valutare la necessità di modificare il quadro normativo, per migliorare, ad esempio, la formazione e la qualificazione di tutto il personale coinvolto nel trasporto degli animali. Sarà opportuno, infine, esaminare quelle misure che potrebbero incoraggiare la macellazione degli animali il più vicino possibile ai luoghi di allevamento. La Commissione intende esplorare queste ed altre possibilità di miglioramento con tutti gli esperti degli Stati membri e dei settori interessati.

ALLEGATO

Tabella 1 - Elenco delle misure nazionali di attuazione

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2 - Elenco delle relazioni degli Stati membri sui controlli effettuati [12]

[12] Le relazioni dell'Austria (1997 e 1998), dei Paesi Bassi (1998) e dell'Irlanda (1997 e 1998) sono pervenute troppo tardi (marzo 2000) per poter essere incluse nella presente relazione.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3 - Elenco delle relazioni dell'UAV sui controlli effettuati

Dal 1 gennaio 1997

Stati membri controllati dall'UAV // Date delle missioni UAV

A Austria // Nessuna missione

B Belgio // 13-18 settembre 1998

D Germania // 21-23 marzo 1999 (Relazione non disponibile in inglese)

5-8 ottobre 1999 (punti di sosta)

DK Danimarca // Nessuna missione

E Spagna // 8-12 dicembre 1997

EL Grecia // 12-16 ottobre 1998

F Francia // 26 aprile - 1 maggio 1998

2-5 novembre 1999 (punti di sosta)

FIN Finlandia // Nessuna missione

I Italia // 5-9 luglio 1999

IRL Irlanda // 10-11 novembre 1998 e 16-19 febbraio - 7 e 16 marzo 1999

L Lussemburgo // Nessuna missione

NL Paesi Bassi // Nessuna missione

P Portogallo // Novembre 1999

S Svezia // Nessuna missione

UK Regno Unito // Nessuna missione

Totale // 9 missioni / 8 paesi

Tabella 4 - Problemi segnalati nelle relazioni degli Stati membri

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 5 - Problemi segnalati nelle relazioni dell'UAV

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 6 - Problemi segnalati nelle relazioni e nelle denunce delle ONG [13]

[13] Relazioni e denunce che prendono spunto dalle prove raccolte nelle undici inchieste pubblicate nel documento di Eurogroup for Animal Welfare "A Summary of Suffering, An investigation into the poor enforcement of Directive 95/29 on the welfare of animals in transport".

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 7 - Tabella di corrispondenza

>SPAZIO PER TABELLA>

Top