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Document 41976X1008(01)

Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

OJ L 278, 8.10.1976, p. 5–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj

41976X1008(01)

Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 08/10/1976 pag. 0005 - 0011


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ATTO

relativo all ' elezione dei rappresentanti nell ' Assemblea a suffragio universale diretto

Articolo 1

I rappresentanti , all ' Assembla , dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto .

Articolo 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue :

Belgio : 24 ,

Danimarca : 16 ,

Germania : 81 ,

Francia : 81 ,

Irlanda : 15 ,

Italia : 81 .

Lussemburgo : 6 ,

Paesi Bassi : 25 ,

Regno Unito : 81 .

Articolo 3

1 . I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni .

2 . Tale periodo quinquennale inizia con l ' apertura delle prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione .

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , seconda comma .

3 . Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2 .

Articolo 4

1 . I rappresentanti votano individualmente e personalmente . Non possono essere vincolati da istruzioni nù ricevere mandato imperativo ,

2 . I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri dell ' Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee .

Articolo 5

La carica da rappresentante all ' Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro ,

Articolo 6

1 . La carica di rappresentante all ' Assembla è incompatibile con quella di :

- membro del governo di uno Stato membro ;

- membro della Commissione delle Comunità europee ;

- giudice , avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee ;

- membro della Corte dei conti delle Comunità europee ;

- membro del comitato della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell ' energia atomica ;

- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei tratti che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , la Comunità economica europea e la Comunità europea dell ' energia atomica , per provvedere all ' amministrazione di fondi delle Comunità o all ' espletamento di un compito permanente e diritto di gestione amministrativa ;

- membro del consiglio d ' amministrazione , del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti ;

- funzionario o agente , in attività di servizio , delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano .

2 . Ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilit applicabili sul piano nazionale , alle condizioni di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 ,

3 . I rappresentanti all ' Assemblea ai quali , nel corso del periodo quinquennale di cui all ' articolo 3 , sono applicabili i paragrafi 1 e 2 , sono sostituiti conformemente all ' articolo 12 .

Articolo 7

1 . Conformemente all ' articolo 21 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , dell ' articolo 138 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell ' articolo 108 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , l ' Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme .

2 . Fino all ' entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme , e con riserva delle altre disposizioni del presente atto , la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro della disposizioni nazionali .

Articolo 8

Per l ' elezione dei rappresentanti all ' Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta .

Articolo 9

1 . L ' elezione per l ' Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro ; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva .

2 . Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1 .

3 . Qualora uno Stato membro adotti per l ' elezione all ' Assemblea uno scrutinio a due taluni , il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1 .

Articolo 10

1 . Il periodo di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , è precisato , per la prima elezione , dal Consiglio , che delibera all ' unanimità , previa consultazione dell ' Assemblea .

2 . Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell ' ultimo anno del periodo quinquennale di cui all ' articolo 3 .

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo , il Consiglio , che delibera all ' unanimità , previa consultazione dell ' Assemblea , fissa un altro periodo che , al massimo , può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente .

3 . Fatti salvi l ' articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , l ' articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l ' articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica , l ' Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 .

4 . L ' Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea .

Articolo 11

Fino all ' entrata in vigore della procedura uniforme prevista all ' articolo 7 , paragrafo 1 , l 'Assemblea verifica i poteri dei rappresentanti . A tal fine , essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri , e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto , fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia .

Articolo 12

1 . Fino all ' entrata in vigore della procedura uniforme prevista all ' articolo 7 , paragrafo 1 , e con riserva delle altre disposizioni del presente atto , ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi , resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all ' articolo 3 , per la restante durata di detto periodo .

2 . Quando la vacanza risulta dall ' applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro , quest ' ultimo ne informa l ' Assemblea che ne prende atto .

In tutti gli casi , l ' Assemblea costata la vacanza e ne informa lo Stato membro .

Articolo 13

Qualora risultino necessarie misure per l ' applicazione del presente atto il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta dell ' Assemblea e previa consultazione della Commissione , adotta tali misure , dopo avere cercato un accordo con l' Assemblea nell ' ambito di una Commissione di concentrazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell ' Assemblea .

Articolo 14

L ' articolo 21 , paragrafi 1 e 2 , del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , l ' articolo 138 , paragrafi 1 e 2 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonchù l ' articolo 108 , paragrafi 1 e 2 , del trattato che istituisce la Comunità europea dell ' energia atomica decadono alla data delle sessione tenuta , conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 3 , della prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto .

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese , francese , inglese , irlandese , italiana , olandese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede .

Gli allegati I , II e III formano parte integrante del presente atto .

È unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania .

Articolo 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell ' ultima notifica prevista dalla decisione .

ALLEGATO I

Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà , in Groenlandia , alle elezioni dei membri dell ' Assemblea .

ALLEGATO II

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito .

ALLEGATO III

Dichiarazione ad articolo 13

Si conviene che , per la procedura da seguire nell ' ambito della Commissione di concertazione , si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5 , 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo , del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975 ( 1 ) .

( 1 ) GU n . C 89 del 22 . 4 . 1975 , pag . 1 .

Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania

Il governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l ' atto relativo all ' elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino .

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d ' America , la Camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che , nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania , spettano al Land di Berlino .

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