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Document 32015R1005

Regolamento (UE) 2015/1005 della Commissione, del 25 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 161, 26.6.2015, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1005/oj

26.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/9


REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) fissa i tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

In data 18 marzo 2010, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM Panel) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di piombo negli alimenti (3). Il CONTAM Panel ha individuato neurotossicità per lo sviluppo nei bambini nonché effetti cardiovascolari e nefrotossicità negli adulti, quali potenziali effetti negativi critici del piombo, sui quali basare la valutazione del rischio. Esso ha inoltre sottolineato che la protezione dei bambini e delle donne in età fertile contro potenziali rischi di conseguenze sullo sviluppo neurologico è sufficiente a proteggere tutte le popolazioni dagli altri effetti nocivi del piombo. È quindi opportuno ridurre l'esposizione alimentare al piombo degli alimenti abbassando gli attuali tenori massimi e fissandone di nuovi per il piombo nei pertinenti prodotti.

(3)

Tenori massimi sono già in vigore per alimenti destinati ai lattanti e per alimenti di proseguimento. Per consentire una diminuzione continua dell'esposizione alimentare di lattanti e bambini, occorre abbassare gli attuali tenori massimi e fissare nuovi tenori massimi per alimenti a base di cereali, per alimenti destinati a lattanti e a bambini, per alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini e per bevande largamente consumate da questo gruppo vulnerabile di consumatori.

(4)

Nuovi dati sulle occorrenze indicano che alcune deroghe dai tenori massimi predefiniti attualmente esistenti non sono più necessarie poiché i tenori massimi predefiniti si possono rispettare seguendo pratiche esemplari o perché sono ottenibili tenori massimi inferiori. Non servono più quindi tenori massimi specifici per i cavoli diversi dai cavoli da foglia, per i legumi freschi, per la maggior parte delle bacche e della piccola frutta mentre occorre ridurre gli attuali tenori massimi per i cefalopodi, per la maggior parte degli ortaggi a frutto e dei succhi di frutta, per il vino e per il vino aromatizzato.

(5)

Per la salsefrica, il rispetto degli attuali tenori massimi è difficile. Dato il limitato consumo di tali prodotti e gli effetti trascurabili sull'esposizione umana, è opportuno aumentare il tenore massimo di piombo per la salsefrica.

(6)

Il rilevamento di alti ma irregolari livelli di piombo nel miele, ha provocato contromisure degli Stati membri aventi livelli disparati di presenza del piombo. Le differenze fra le norme adottate dagli Stati membri possono impedire il buon funzionamento del mercato comune: è perciò opportuno fissare un tenore massimo di piombo per il miele.

(7)

Poiché il consumo di tè e di infusioni di erbe può costituire un importante fattore di esposizione alimentare, occorre fissare un livello massimo per questi prodotti. Mancando tuttavia dati sulle foglie secche di tè e sulle parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni di erbe secche che giustifichino la fissazione di tale tenore massimo, occorre raccogliere dati di occorrenza per la possibile futura istituzione di un tenore massimo specifico.

(8)

La normativa riguardo agli alimenti a base di cereali, agli alimenti per lattanti e bambini e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è stata sostituita e occorre modificare alcune note.

(9)

Agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare è opportuno dare il tempo necessario per adeguarsi ai tenori massimi fissati dal presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di piombo andrebbe pertanto differita.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I tenori massimi di piombo di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, quale modificato dal presente regolamento, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2016. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2016 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Parere scientifico sulla presenza del piombo negli alimenti. EFSA Journal 2010; 8(4):1570.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

La parte 3.1 (Piombo) è sostituita dalla seguente:

«3.1

Piombo

 

3.1.1

Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte

0,020

3.1.2

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

 

 

commercializzati in polvere (8) (29)

0,050

 

commercializzati allo stato liquido (8) (29)

0,010

3.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (29) e diversi da quelli di cui al punto 3.1.5

0,050

3.1.4

Alimenti a fini medici speciali (9) destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini

 

 

commercializzati in polvere (29)

0,050

 

commercializzati allo stato liquido (29)

0,010

3.1.5

Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui alle voci 3.1.2 e 3.1.4

 

 

commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (4)

0,030

 

da preparare mediante infusione o decozione (29)

1,50

3.1.6

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,10

3.1.7

Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,50

3.1.8

Muscolo di pesce (24) (25)

0,30

3.1.9

Cefalopodi (52)

0,30

3.1.10

Crostacei (26) (44)

0,50

3.1.11

Molluschi bivalvi (26)

1,50

3.1.12

Cereali e leguminose

0,20

3.1.13

Ortaggi esclusi cavoli a foglia, salsefrica, ortaggi a foglia ed erbe fresche, funghi, alghe marine e ortaggi a frutto (27) (53)

0,10

3.1.14

Cavoli a foglia, salsefrica, ortaggi a foglia escluse erbe fresche e i seguenti funghi: Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shitake) (27)

0,30

3.1.15

Ortaggi a frutto

 

 

granturco dolce (27)

0,10

 

altri diversi dal granturco dolce (27)

0,05

3.1.16

Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

0,10

3.1.17

Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27)

0,20

3.1.18

Oli e grassi, compreso il grasso del latte

0,10

3.1.19

Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta

 

 

esclusivamente da bacche a da altri piccoli frutti (14)

0,05

 

da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti (14)

0,03

3.1.20

Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11)

 

 

Prodotti delle raccolte dal 2001 al 2015

0,20

 

Prodotti delle raccolte a partire dal 2016

0,15

3.1.21

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13)

 

 

Prodotti delle raccolte dal 2001 al 2015

0,20

 

Prodotti delle raccolte a partire dal 2016

0,15

3.1.22

Integratori alimentari (39)

3,0

3.1.23

Miele

0,10»

2)

La nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

3)

Le note (8) e (9) sono soppresse. I riferimenti alle note (8) e (9) sono sostituiti dai riferimenti alla nota (3).

4)

La nota (11) è sostituita dalla seguente:

«(11)

Vini e vini spumanti quali definiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

5)

La nota (13) è sostituita dalla seguente:

«(13)

Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Il tenore massimo di OTA applicabile a tali bevande è determinato in funzione della proporzione di vino e/o del mosto d'uva presente nel prodotto finito.»

6)

La nota (16) è sostituita dalla seguente:

«(16)

Lattanti e bambini nella prima infanzia quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

7)

La nota (28) è soppressa.

8)

La nota (44) è sostituita dalla seguente:

«(55)

Muscolo delle appendici e dell'addome. Questa definizione esclude il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura): muscolo delle appendici.»

9)

Vengono aggiunte le seguenti note (52) e (53):

«(52)

Il tenore massimo si riferisce all'animale venduto senza visceri.

(53)

Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.»


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