EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1234
Commission Regulation (EU) No 1234/2014 of 18 November 2014 amending Annexes IIIB, V and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 332, 19.11.2014, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella sua undicesima riunione svoltasi a Ginevra dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») ha adottato la decisione BC-11/6 che modifica l'allegato IX di tale convenzione. L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. La modifica, che comprende due nuove voci relative a rifiuti, entra in vigore dopo un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 novembre 2013, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di Basilea. |
(2) |
I flussi di rifiuti descritti dalle due nuove voci B3026 e B3027 corrispondono ai flussi descritti da tre voci esistenti nell'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006, ossia le voci BEU01, BEU02 e BEU03. Il primo e il secondo sottotrattino della voce B3026 corrispondono rispettivamente alle voci BEU02 e BEU03. La voce B3027 corrisponde alla voce BEU01. |
(3) |
Per tener conto della decisione BC-11/6, le voci B3026 e B3027 dovrebbero essere inserite nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nel contempo, le voci BEU01, BEU02 e BEU03 dovrebbero essere soppresse dall'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006 che elenca i rifiuti non classificati su base provvisoria in attesa dell'inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. |
(4) |
Nella stessa riunione la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha adottato, con decisione BC-11/15, le sezioni 1, 2, 4 e 5 del documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso. A seguito della loro adozione, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(5) |
È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati come segue:
1. |
all'allegato IIIB, punto 2, sono soppresse le voci BEU01, BEU02 e BEU03; |
2. |
all'allegato V, parte 1, elenco B, sono inserite le due voci seguenti dopo la voce B3020:
; |
3. |
l'allegato VIII è così modificato:
|
(1) Adottato in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 28 aprile — 10 maggio 2013.»
(2) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].»»