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Document 32014R1234

Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 332, 19.11.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1234/oj

19.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua undicesima riunione svoltasi a Ginevra dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») ha adottato la decisione BC-11/6 che modifica l'allegato IX di tale convenzione. L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. La modifica, che comprende due nuove voci relative a rifiuti, entra in vigore dopo un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 novembre 2013, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di Basilea.

(2)

I flussi di rifiuti descritti dalle due nuove voci B3026 e B3027 corrispondono ai flussi descritti da tre voci esistenti nell'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006, ossia le voci BEU01, BEU02 e BEU03. Il primo e il secondo sottotrattino della voce B3026 corrispondono rispettivamente alle voci BEU02 e BEU03. La voce B3027 corrisponde alla voce BEU01.

(3)

Per tener conto della decisione BC-11/6, le voci B3026 e B3027 dovrebbero essere inserite nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nel contempo, le voci BEU01, BEU02 e BEU03 dovrebbero essere soppresse dall'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006 che elenca i rifiuti non classificati su base provvisoria in attesa dell'inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(4)

Nella stessa riunione la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha adottato, con decisione BC-11/15, le sezioni 1, 2, 4 e 5 del documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso. A seguito della loro adozione, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(5)

È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati come segue:

1.

all'allegato IIIB, punto 2, sono soppresse le voci BEU01, BEU02 e BEU03;

2.

all'allegato V, parte 1, elenco B, sono inserite le due voci seguenti dopo la voce B3020:

«B3026

I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:

frazione di plastica non separabile

frazione di plastica-alluminio non separabile

B3027

Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.»

;

3.

l'allegato VIII è così modificato:

a)

il punto I.14 è sostituito dal seguente:

«14.

Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso, sezioni 1, 2, 4 e 5 (1).

(1)  Adottato in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 28 aprile — 10 maggio 2013.»"

b)

la seconda voce al punto II è sostituita dalla seguente:

«personal computer usati e rottami (2)

(2)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].»"


(1)  Adottato in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 28 aprile — 10 maggio 2013.»

(2)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].»»


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