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Document 32014R0788

Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014 , che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 214, 19.7.2014, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/788/oj

19.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/12


REGOLAMENTO (UE) N. 788/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2014

che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 conferiscono alla Commissione il potere di imporre ammende e penalità di mora agli organismi riconosciuti, definiti all'articolo 2 del suddetto regolamento, o di revocarne il riconoscimento, per garantire il rispetto dei criteri e degli obblighi stabiliti a norma di tale regolamento con il chiaro scopo di eliminare qualsiasi potenziale minaccia alla sicurezza o all'ambiente.

(2)

A fini di trasparenza occorre definire, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, regole dettagliate di procedura del processo decisionale nonché il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare le ammende e le penalità di mora, affinché sia noto in anticipo agli organismi interessati, così come i criteri specifici in base ai quali la Commissione valuta la gravità del caso e in che misura siano state compromesse la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

(3)

Con l'introduzione di ammende e penalità di mora la Commissione può disporre di uno strumento supplementare che le permette di reagire in modo più sfumato, flessibile e graduato ad una violazione delle norme di cui al regolamento (CE) n. 391/2009 da parte di un organismo riconosciuto, rispetto alla revoca del riconoscimento.

(4)

Le penalità di mora devono essere in grado di garantire che sia tempestivamente posto rimedio a ogni violazione degli obblighi e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto il suddetto regolamento abilita la Commissione ad applicare penalità di mora quando un organismo riconosciuto non abbia intrapreso le azioni preventive e correttive chieste dalla Commissione, dopo un periodo ragionevole e fino a quando l'organismo riconosciuto non abbia adottato gli interventi richiesti. Se necessario, alla luce delle circostanze specifiche, l'importo giornaliero delle penalità di mora può essere gradualmente aumentato al fine di riflettere l'urgenza degli interventi richiesti.

(5)

Il calcolo delle ammende e delle penalità di mora sotto forma di percentuale del fatturato dell'organismo riconosciuto, tenendo conto del massimale determinato a norma del regolamento (CE) n. 391/2009, è un metodo semplice per rendere le ammende e le penalità di mora dissuasive e al tempo stesso proporzionate alla gravità del caso e alla capacità economica dell'organismo riconosciuto, in funzione delle diverse dimensioni di tali organismi.

(6)

A fini di trasparenza e per garantire la certezza del diritto, occorre definire chiaramente l'applicazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora tenendo conto delle diverse circostanze in cui tale massimale si applicherebbe. Per le stesse ragioni occorre anche definire il modo in cui è calcolato il fatturato medio totale di ogni organismo riconosciuto nel triennio di attività precedente, relativamente alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009.

(7)

È opportuno che la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo in conformità sulla base delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 prenda in considerazione tutti i fattori connessi all'obiettivo generale di controllo dell'attività degli organismi riconosciuti e delle loro prestazioni globali, compresa l'efficacia di eventuali ammende e penalità di mora già imposte per violazioni gravi e ripetute del suddetto regolamento.

(8)

Occorre prevedere una procedura specifica che consenta alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, di revocare il riconoscimento di un organismo ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, oltre al potere della Commissione di valutare gli organismi riconosciuti e di imporre ammende e penalità di mora mediante le relative procedure di cui al presente regolamento.

(9)

È importante che la decisione di imporre ammende o penalità di mora o di revocare il riconoscimento a norma del presente regolamento si basi esclusivamente su motivazioni in merito alle quali l'organismo riconosciuto sia stato in grado di pronunciarsi.

(10)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i diritti della difesa, il principio di riservatezza e il principio del ne bis in idem, in conformità ai principi generali del diritto e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(11)

Le decisioni che impongono ammende e penalità di mora in conformità al presente regolamento costituiscono titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e possono essere soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(12)

Al fine di garantire l'equità e la certezza del diritto nello svolgimento della procedura, è necessario stabilire norme dettagliate per il calcolo delle scadenze fissate dalla Commissione durante la procedura e dei termini di prescrizione applicabili alla Commissione per l'imposizione e l'effettiva applicazione delle ammende e delle penalità di mora, tenuto conto anche della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 391/2009.

(13)

L'applicazione del presente regolamento comporta l'efficiente cooperazione tra gli Stati membri interessati, la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima. A questo fine è necessario specificare i diritti e gli obblighi di ognuna delle suddette parti nelle procedure stabilite dal presente regolamento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento dell'indagine, del processo decisionale e di monitoraggio ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 dalla Commissione.

Esso fissa i criteri per stabilire l'importo delle ammende e delle penalità di mora, la procedura decisionale per imporre un'ammenda o una penalità di mora o per revocare il riconoscimento di un organismo riconosciuto su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 391/2009.

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

per «Stato membro interessato» s'intende lo Stato membro che ha affidato ad un organismo riconosciuto il compito di ispezionare, controllare e certificare le navi battenti la sua bandiera per conformarsi alle convenzioni internazionali, a norma della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (3), incluso lo Stato membro che ha presentato la richiesta di riconoscimento di tale organismo alla Commissione, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 391/2009.

CAPO II

AMMENDE E PENALITÀ DI MORA

Articolo 3

Accertamento delle infrazioni

1.   La Commissione accerta una infrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 quando:

a)

il mancato rispetto grave o ripetuto da parte di un organismo riconosciuto di uno dei criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009 o dei suoi obblighi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 391/2009, riveli l'esistenza di gravi carenze nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell'organismo riconosciuto;

b)

il peggioramento delle prestazioni di un organismo riconosciuto, determinato tenendo conto della decisione 2009/491/CE della Commissione (4), riveli gravi carenze nella struttura, nei sistemi, nelle procedure o nei controlli interni dell'organismo;

c)

un organismo riconosciuto abbia intenzionalmente fornito alla Commissione informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nell'ambito della valutazione condotta dalla stessa, o ha ostacolato in altro modo tale valutazione.

2.   In ogni procedimento di infrazione a norma del presente regolamento, l'onere della prova dell'infrazione incombe alla Commissione.

Articolo 4

Calcolo delle ammende

3.   Ad ogni infrazione, rilevata a norma dell'articolo 9, corrisponde inizialmente un'ammenda di base dello 0,6 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto, determinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.

4.   Per il calcolo dell'ammenda da applicarsi a ciascuna infrazione, l'ammenda di base di cui al paragrafo 1 è aumentata o diminuita in base alla gravità e agli effetti dell'infrazione, in particolare la misura in cui sono state compromesse la sicurezza o la tutela dell'ambiente, a norma, rispettivamente, degli articoli 5 e 6.

5.   L'importo massimo di ciascuna ammenda non supera l'1,8 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto.

6.   Se un'azione o un'omissione dell'organismo riconosciuto costituisce l'unica base di due o più infrazioni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 391/2009, accertate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, l'ammenda corrispettiva da applicarsi è la più elevata delle singole ammende calcolate per le relative infrazioni.

7.   L'importo totale dell'ammenda imposta a un organismo riconosciuto in una decisione è pari alla somma di tutte le singole ammende risultanti dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, come specificato nell'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 5

Valutazione della gravità di un'infrazione

La Commissione, nel valutare la gravità delle singole infrazioni, tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, in particolare le seguenti:

a)

se il comportamento dell'organismo è stato colposo o doloso;

b)

il numero di azioni od omissioni dell'organismo riconosciuto che hanno dato origine all'infrazione;

c)

se l'infrazione riguarda uffici isolati, zone geografiche o l'intero organismo;

d)

il ripetersi delle azioni o delle omissioni dell'organismo riconosciuto che hanno dato origine all'infrazione;

e)

la durata dell'infrazione;

f)

l'errata rappresentazione, nei certificati e nei documenti di conformità rilasciati dall'organismo riconosciuto, delle condizioni reali delle navi oppure l'inclusione di informazioni inesatte o fuorvianti;

g)

sanzioni precedenti, comprese quelle pecuniarie, imposte allo stesso organismo riconosciuto;

h)

se trattasi di violazione di un accordo tra organismi riconosciuti o di una pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto la violazione dei criteri e degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 391/2009;

i)

il livello di diligenza e di cooperazione dell'organismo riconosciuto nel rilevamento delle azioni o delle omissioni, nonché nella determinazione delle infrazioni da parte della Commissione.

Articolo 6

Valutazione delle ripercussioni di un'infrazione

La Commissione, nel valutare le ripercussioni delle singole infrazioni, in special modo la misura in cui sono state compromesse la sicurezza e la tutela dell'ambiente, tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, in particolare le seguenti:

a)

la natura e la portata delle carenze che possono pregiudicare o pregiudicano di fatto la flotta certificata dall'organismo, che detto organismo, in seguito all'infrazione, non ha individuato o può non essere in grado di individuare, o non ha chiesto o non è in grado di chiedere la tempestiva correzione, tenendo conto in special modo dei criteri per il fermo di una nave indicati nell'allegato X della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sul controllo dello Stato di approdo;

b)

la percentuale di navi certificate dall'organismo effettivamente o potenzialmente interessate;

c)

qualsiasi altra circostanza che presenti rischi specifici, come il tipo di navi effettivamente o potenzialmente interessate.

Articolo 7

Penalità di mora

1.   Le penalità di mora di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009 possono essere imposte dalla Commissione all'organismo in questione, fatte salve le ammende imposte ai sensi dell'articolo 3, per garantire che siano adottati i provvedimenti correttivi e preventivi richiesti dalla Commissione nel corso della sua valutazione dell'organismo riconosciuto.

2.   La Commissione, nella decisione che impone ammende ai sensi dell'articolo 3, può anche stabilire le penalità di mora da imporre all'organismo riconosciuto se e finché esso non prenda i provvedimenti correttivi o intervenga con un ritardo ingiustificato nel mettere fine ad un'infrazione.

3.   La decisione che impone penalità di mora stabilisce un termine entro il quale l'organismo riconosciuto deve conformarsi ai provvedimenti prescritti.

4.   Le penalità di mora si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 3 fino al giorno in cui l'organismo prende i dovuti provvedimenti correttivi, a condizione che tali provvedimenti siano considerati soddisfacenti dalla Commissione.

5.   L'importo di base giornaliero delle penalità di mora per ogni infrazione è pari allo 0,0033 % del fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto, calcolato conformemente all'articolo 9. Per il calcolo del singolo ammontare delle penalità di mora per ogni infrazione, l'importo di base viene corretto in funzione della gravità dell'infrazione e tenendo conto della misura in cui siano state compromesse la sicurezza o la tutela dell'ambiente, in base agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

6.   La Commissione può decidere, in considerazione delle circostanze specifiche, in particolare se i provvedimenti correttivi hanno carattere d'urgenza, di aumentare l'importo giornaliero delle penalità di mora entro i limiti seguenti:

a)

quando l'organismo riconosciuto supera di oltre 120 (centoventi) giorni i termini stabiliti a norma del paragrafo 3, dal centoventunesimo al trecentesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 0,005 % del fatturato medio totale dell'organismo, calcolato conformemente all'articolo 9;

b)

quando l'organismo riconosciuto supera di oltre 300 (trecento) giorni i termini stabiliti a norma del paragrafo 3, a partire dal trecentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 0,01 % del fatturato medio totale dell'organismo, calcolato conformemente all'articolo 9.

7.   L'importo totale delle penalità di mora imposte ai sensi del presente articolo, singolarmente o in aggiunta alle ammende, non supera il massimale fissato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, come descritto all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 8

Determinazione del massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora

Il massimale dell'importo complessivo delle ammende e delle penalità di mora imposte all'organismo riconosciuto, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009, è così determinato:

a)

l'importo complessivo delle ammende imposte a un organismo riconosciuto conformemente all'articolo 4 nell'arco di un anno di attività di tale organismo, tenuto conto della data della decisione che impone le ammende e, in caso di più decisioni, tenuto conto della data della prima decisione, non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'articolo 9;

b)

l'importo complessivo delle ammende imposte a un organismo riconosciuto conformemente all'articolo 4 nell'arco di un anno di attività di tale organismo, determinato in base al paragrafo 1, e delle penalità di mora imposte nella stessa decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, maggiorato fino a quando l'organismo non abbia adottato i dovuti provvedimenti correttivi non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'articolo 9. Fatto salvo l'articolo 21, il recupero da parte della Commissione delle penalità di mora non supera il massimale del 5 %;

c)

l'importo complessivo delle penalità di mora imposte ad un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, maggiorato fino a quando l'organismo non abbia adottato i dovuti provvedimenti preventivi o correttivi, non supera il 5 % del fatturato medio totale dell'organismo calcolato conformemente all'articolo 9. Fatto salvo l'articolo 21, il recupero da parte della Commissione delle penalità di mora non supera il massimale del 5 %.

Articolo 9

Calcolo del fatturato

1.   Ai fini del presente regolamento, il fatturato medio totale dell'organismo riconosciuto è un terzo dell'importo ottenuto sommando, nel triennio di attività precedente la decisione della Commissione, il fatturato della società controllante che detiene il riconoscimento e di tutti i soggetti giuridici che rientrano in tale riconoscimento alla fine di ogni anno.

2.   Nel caso di un gruppo con conti consolidati certificati, il fatturato di cui al paragrafo 1 è, per quanto riguarda la controllante e tutti i soggetti giuridici inclusi in detto gruppo e rientranti nel riconoscimento alla fine di ogni anno di attività, il bilancio consolidato di tali soggetti.

3.   Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono prese in considerazione unicamente le attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 391/2009.

CAPO III

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Articolo 10

Revoca del riconoscimento

1.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può adottare una decisione di revoca del riconoscimento di un organismo, nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 391/2009.

2.   Al fine di determinare se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave costituisce una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 391/2009, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a)

le informazioni e le circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, in particolare alla luce delle circostanze di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

b)

i criteri e, se del caso, i valori soglia definiti nella decisione 2009/491/CE.

3.   Quando le ammende e le penalità di mora imposte ad un organismo riconosciuto raggiungono il massimale stabilito a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 e l'organismo riconosciuto non ha adottato i dovuti provvedimenti correttivi, la Commissione può ritenere che tali misure non abbiano sortito l'effetto voluto, ossia eliminare ogni minaccia potenziale per la sicurezza o l'ambiente.

Articolo 11

Procedura di revoca del riconoscimento su richiesta di uno Stato membro

1.   Lo Stato membro che intende chiedere alla Commissione di revocare il riconoscimento di un organismo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 rivolge la richiesta per iscritto alla Commissione.

2.   Lo Stato membro richiedente motiva la sua richiesta in maniera molto dettagliata e facendo riferimento, se del caso, ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e alle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009, nonché alle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

3.   Lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione tutte le necessarie prove documentali a sostegno della richiesta, debitamente classificate e numerate.

4.   La Commissione accusa ricevuta della richiesta dello Stato membro per iscritto.

5.   La Commissione, se ritiene che per adottare una decisione le occorrano ulteriori informazioni, chiarimenti o prove, ne informa lo Stato membro richiedente e lo invita a completare debitamente la sua richiesta entro un determinato termine, non inferiore a quattro settimane. La richiesta dello Stato membro non è considerata completa fino a quando non siano state fornite tutte le informazioni necessarie.

6.   Entro un anno dalla data di ricezione della richiesta completa, la Commissione, se ritiene giustificata la richiesta, invia una comunicazione degli addebiti all'organismo in questione a norma dell'articolo 12, al fine di revocare il riconoscimento in conformità del presente regolamento. In tal caso, lo Stato membro richiedente è considerato alla stregua di Stato membro interessato e avente i relativi diritti a titolo del capo IV del presente regolamento.

Se, entro lo stesso termine, la Commissione stabilisce che tale richiesta non è giustificata, ne informa lo Stato membro richiedente, esponendo le proprie ragioni e invitandolo a presentare osservazioni entro un determinato termine, non inferiore a tre mesi. Entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni, la Commissione può confermare che la richiesta non è giustificata o inviare una comunicazione degli addebiti a norma del primo comma.

7.   La Commissione, se stabilisce che la richiesta dello Stato membro non è giustificata oppure che continua ad essere incompleta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5, può scegliere di inserire la totalità o una parte di tale richiesta e i documenti giustificativi che la corredano nella valutazione dell'organismo riconosciuto effettuata in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009.

8.   La Commissione riferisce annualmente al COSS in merito alle richieste di revoca presentate dagli Stati membri e alle procedure di revoca in corso da essa avviate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Comunicazione degli addebiti

1.   La Commissione, se ritiene che sussistano validi motivi per imporre ammende e penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 391/2009, o per revocare il riconoscimento di un organismo a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, invia all'organismo una comunicazione degli addebiti e ne informa gli Stati membri interessati.

2.   La comunicazione degli addebiti contiene:

a)

un resoconto dettagliato delle azioni e delle omissioni dell'organismo riconosciuto, compresa la descrizione dei fatti salienti e il riferimento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 che la Commissione reputa siano state da esso violate;

b)

l'indicazione degli elementi probatori sui quali si basano le conclusioni della Commissione, anche con riferimento a rapporti d'ispezione, relazioni di valutazione, o qualsiasi altro documento pertinente che in precedenza sia stato comunicato all'organismo interessato dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima che agisce su mandato della Commissione;

c)

un avviso della possibile imposizione, da parte della Commissione, di ammende e penalità di mora o della revoca del riconoscimento a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009.

3.   La comunicazione degli addebiti è accompagnata dall'invito della Commissione all'organismo riconosciuto e agli Stati membri interessati a presentare osservazioni scritte entro un determinato termine, tassativamente non inferiore a sei settimane dalla data di ricezione della comunicazione degli addebiti. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine, fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento.

4.   La comunicazione degli addebiti non sospende la valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può decidere di procedere a ulteriori ispezioni degli uffici e degli impianti dell'organismo, visitare le navi da esso certificate o chiedergli per iscritto di fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei criteri e degli obblighi del regolamento (CE) n. 391/2009.

5.   In qualsiasi momento prima dell'adozione di una decisione che impone un'ammenda e penalità di mora oppure che revoca il riconoscimento a norma del presente regolamento, la Commissione può modificare la propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato. Se la nuova valutazione è diversa da quella che ha dato origine alla comunicazione degli addebiti, in quanto sono emersi nuovi elementi o perché sono state individuate nuove infrazioni o nuove circostanze riguardo alla gravità di un'infrazione o alle sue ripercussioni sulla sicurezza e sull'ambiente, la Commissione redige una nuova comunicazione degli addebiti.

Articolo 13

Richiesta di informazioni

Per chiarire i fatti ai fini dell'articolo 12, la Commissione può chiedere per iscritto all'organismo riconosciuto di fornire spiegazioni scritte o orali oppure maggiori ragguagli o documenti, entro un determinato termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 4 settimane. In tal caso, la Commissione informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora e delle ammende in cui esso può incorrere se tale richiesta non è soddisfatta, se le informazioni sono fornite con ritardo ingiustificato oppure se le informazioni fornite sono deliberatamente inesatte, incomplete o fuorvianti.

Articolo 14

Audizione

1.   Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione offre a tale organismo la possibilità di presentare le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione.

2.   La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri interessati e può, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri interessati, invitare qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo nelle infrazioni in questione, a partecipare all'audizione. La Commissione può scegliere di essere assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

3.   I soggetti fisici o giuridici invitati a partecipare compaiono di persona o sono rappresentati da rappresentanti legali o mandatari. Gli Stati membri sono rappresentati da funzionari nazionali.

4.   Le audizioni non sono pubbliche. Ciascuno può essere ascoltato separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell'interesse legittimo dell'organismo riconosciuto e delle altre parti a tutelare i propri segreti commerciali e altre informazioni riservate.

5.   Le dichiarazioni rese da ciascuno sono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che vi hanno partecipato e degli Stati membri interessati.

Articolo 15

Penalità di mora per omessa cooperazione

1.   La Commissione, quando intende adottare una decisione che impone penalità di mora di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ad un organismo riconosciuto che non abbia preso i provvedimenti preventivi e correttivi da essa richiesti o li abbia presi con un ritardo ingiustificato, ne avverte previamente l'organismo riconosciuto per iscritto.

2.   La comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1, oltre a menzionare i provvedimenti preventivi e correttivi specifici che non sono stati presi dall'organismo riconosciuto e le relative prove a sostegno, informa l'organismo riconosciuto delle penalità di mora che la Commissione sta vagliando.

3.   La Commissione fissa un termine entro cui l'organismo riconosciuto può presentare alla Commissione le proprie osservazioni per iscritto. La Commissione non ha l'obbligo di tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Articolo 16

Accesso al fascicolo

1.   Su richiesta dell'organismo riconosciuto cui è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti, la Commissione autorizza l'accesso al fascicolo sulla presunta infrazione da essa istruito contenente i documenti e gli altri elementi di prova.

2.   La Commissione fissa la data e le modalità pratiche per l'accesso al fascicolo, esclusivamente in formato elettronico, da parte dell'organismo riconosciuto.

3.   La Commissione mette a disposizione dell'organismo riconosciuto, dietro richiesta, l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo.

4.   L'organismo riconosciuto ha il diritto di accedere ai documenti e alle informazioni contenute nel fascicolo. La Commissione, nell'autorizzare tale accesso, tiene debitamente conto del segreto commerciale, delle informazioni riservate o dei documenti d'uso interno redatti dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

5.   Ai fini del paragrafo precedente, tra i documenti interni della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima rientrano i seguenti:

a)

documenti o parti di documenti relativi alle deliberazioni interne della Commissione e dei suoi servizi e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, compresi i pareri e le raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima destinati alla Commissione;

b)

documenti o parti di documenti che fanno parte della corrispondenza tra la Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima o tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 17

Rappresentanza legale

L'organismo riconosciuto ha diritto alla rappresentanza legale in tutte le fasi del procedimento a norma del presente regolamento.

Articolo 18

Riservatezza, segreto professionale e diritto di non rispondere

1.   I procedimenti ai sensi del presente regolamento sono condotti nel rispetto dei principi della riservatezza e del segreto professionale.

2.   La Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto la loro supervisione non divulgano le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e del tipo coperto dagli obblighi di segreto professionale e riservatezza.

3.   L'organismo riconosciuto o chiunque trasmetta informazioni od osservazioni ai sensi del presente regolamento identifica chiaramente tutto il materiale considerato riservato, ne fornisce le motivazioni e mette a disposizione un'altra versione non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione.

4.   La Commissione può anche chiedere agli organismi riconosciuti e ad altre parti interessate di indicare le parti di una relazione, della comunicazione degli addebiti o di una decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contengono segreti commerciali.

5.   In assenza dell'indicazione di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che i documenti o le osservazioni in questione non contengano informazioni riservate.

6.   Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 391/2009, gli organismi riconosciuti hanno il diritto di non rispondere in situazioni nelle quali sarebbero costretti a fornire risposte che possono comportare l'ammissione dell'esistenza di un'infrazione.

Articolo 19

Decisione

1.   La decisione che impone ammende, penalità di mora o la revoca del riconoscimento ai sensi del presente regolamento è fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali l'organismo riconosciuto interessato è stato in grado di presentare le proprie osservazioni.

2.   La decisione di imporre un'ammenda o una penalità di mora e la determinazione del relativo importo tiene conto dei principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

3.   Nell'adottare misure in conformità al presente regolamento e nel decidere in merito alla gravità e agli effetti delle pertinenti azioni o omissioni per la sicurezza e l'ambiente, la Commissione tiene conto delle misure nazionali già adottate per gli stessi fatti nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato, in particolare nel caso in cui l'organismo sia già stato oggetto di azioni giudiziarie o procedimenti di esecuzione.

4.   Non sono soggette a ulteriori misure le azioni o le omissioni compiute dall'organismo riconosciuto in base alle quali sono stati adottati provvedimenti in conformità del presente regolamento. Tali azioni od omissioni possono tuttavia essere prese in considerazione nelle successive decisioni adottate in conformità del presente regolamento per valutare il ripetersi dell'infrazione.

5.   La Commissione adotta le decisioni che impongono penalità di mora e le decisioni che impongono ammende e penalità di mora secondo la procedura applicabile a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 391/2009.

6.   La Commissione adotta le decisioni che revocano il riconoscimento di un organismo riconosciuto secondo la procedura applicabile a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 20

Mezzi di ricorso, notifica e pubblicazione

1.   La Commissione informa l'organismo riconosciuto interessato dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

2.   La Commissione notifica la propria decisione all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e a tutti gli Stati membri per informazione.

3.   Se giustificato, in particolare per motivi di sicurezza o di protezione dell'ambiente, la Commissione può rendere pubblica la decisione. La Commissione, quando pubblica i dettagli della decisione o ne informa gli Stati membri, tiene conto dei legittimi interessi dell'organismo riconosciuto in questione e degli altri soggetti interessati.

Articolo 21

Recupero di ammende e penalità di mora

La Commissione procede al recupero delle ammende e delle penalità di mora stabilendo un ordine di riscossione ed emettendo una nota di addebito nei confronti dell'organismo riconosciuto interessato a norma degli articoli da 78 a 80 e dell'articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e degli articoli da 80 a 92 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

Articolo 22

Termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora

1.   Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità del presente regolamento decade dopo cinque anni dalla data in cui l'organismo ha commesso l'azione o l'omissione che ha dato origine ad un'infrazione accertata a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di azioni od omissioni continuate o ripetute che danno origine a un'infrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'azione o l'omissione.

Il diritto della Commissione di imporre ammende e/o penalità di mora a un organismo riconosciuto in conformità dell'articolo 15 del presente regolamento decade dopo tre anni dalla data in cui è stata commessa l'azione o l'omissione dell'organismo riconosciuto, per la quale la Commissione ha chiesto di prendere i dovuti provvedimenti preventivi e correttivi.

2.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima ai fini della valutazione o del procedimento d'infrazione nei confronti di un'azione od omissione commessa dall'organismo riconosciuto interrompe il termine di prescrizione fissato a norma del paragrafo 1. L'interruzione del termine di prescrizione prende effetto dalla data in cui l'azione della Commissione o dell'Agenzia è notificata all'organismo riconosciuto.

3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4.

4.   Il termine di prescrizione per l'imposizione di penalità di mora è sospeso per tutto il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 23

Termini di prescrizione per la riscossione di ammende e penalità di mora

1.   Il diritto di avviare un procedimento di recupero delle ammende e/o penalità di mora decade un anno dopo che la decisione di cui all'articolo 19 è diventata definitiva.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro che agisce su richiesta della Commissione volta a ottenere il pagamento delle ammende e/o penalità di mora.

3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine dal principio.

4.   I termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi:

a)

durante il periodo concesso per il pagamento;

b)

durante il periodo in cui l'esecuzione del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 24

Computo dei termini

1.   I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna brevi manu della comunicazione della Commissione.

2.   Nel caso di una comunicazione indirizzata alla Commissione, il termine si considera rispettato quando tale comunicazione sia stata spedita con invio raccomandato prima dello scadere del termine in questione.

3.   Nel fissare i termini, la Commissione tiene conto sia del diritto al giusto processo sia delle circostanze specifiche di ogni processo decisionale ai sensi del presente regolamento.

4.   All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della scadenza.

Articolo 25

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

La Commissione utilizza le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti in risposta a propria richiesta solo per i seguenti scopi:

a)

per svolgere i compiti ad essa affidati inerenti al riconoscimento e alla sorveglianza degli organismi riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;

b)

quali elementi probanti ai fini del processo decisionale a norma del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 del medesimo.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Applicazione

I fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 391/2009 non danno luogo ad alcuna misura a norma del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(3)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(4)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 6.

(5)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(6)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(7)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.


ALLEGATO

La prima colonna della tabella sottostante si riferisce alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 e dell'allegato I, che, ai fini del presente regolamento, sono state riunite in gruppi di criteri e obblighi, ciascuno dei quali associato ad un'infrazione. Per quanto riguarda gli obblighi contenuti nell'articolato del regolamento (CE) n. 391/2009, la prima colonna si riferisce all'articolo e al paragrafo. Nel caso dei criteri di cui all'allegato I di detto regolamento, la prima colonna si riferisce alla parte pertinente, al criterio, al sottocriterio e alla frase.

La seconda colonna contiene la descrizione generica di ciascun gruppo al solo scopo di agevolare la consultazione.

Regolamento (CE) n. 391/2009

Oggetto dei gruppi

Articolo 8, paragrafo 4

Divulgazione dei risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità

Articolo 9, paragrafo 1, e criterio B.4

Accesso alle informazioni e alla documentazione relativa alle navi

Articolo 9, paragrafo 2

Accesso alle navi

Articolo 10, paragrafo 1, prima parte

Consultazione per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle norme e delle procedure, nonché per giungere ad un'interpretazione comune delle convenzioni internazionali

Articolo 10, paragrafo 1, seconda parte

Riconoscimento reciproco

Articolo 10, paragrafo 3

Cooperazione con le amministrazioni di controllo dello Stato di approdo

Articolo 10, paragrafo 4

Informazioni alla Commissione, agli Stati membri e ad altri soggetti interessati sulla flotta iscritta nella rispettiva classe, sui trasferimenti, sulle modifiche, sulle sospensioni e sulle revoche di classe

Articolo 10, paragrafo 5

Opportunità concessa allo Stato di bandiera di pronunciarsi circa la necessità di un'ispezione completa di una nave «declassata» o «cambiata ad altra classe», prima del rilascio di certificati statutari da parte dell'organismo

Articolo 10, paragrafo 6

Obblighi in caso di trasferimento della classe

Articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Adozione di tutte le misure necessarie per istituire, mantenere e garantire l'efficace funzionamento di un soggetto con funzione di valutazione e certificazione della qualità in conformità con le prescrizioni del regolamento

Criterio A.1

Personalità giuridica e prescrizioni in materia di audit

Criterio A.2

Adeguata esperienza documentata nella valutazione della progettazione e della costruzione di navi mercantili

Criteri A.3, B.1 e B.7(g)

Personale adeguato e sufficiente, copertura mondiale dei servizi, ispettori esclusivi dell'organismo

Criteri A.4 e B.7(a)

Istituzione e aggiornamento di una serie di norme e procedure complete

Criterio A.5

Registro navale

Criterio A.6

Indipendenza, imparzialità e conflitto di interessi

Criteri A.7, B.7(c), prima parte e B.7(k)

Requisiti dell'attività statutaria, codice ISM escluso

Criterio B.2

Codice etico

Criterio B.3

Riservatezza delle informazioni pertinenti richieste dall'amministrazione

Criterio B.5

Diritti di proprietà intellettuale di cantieri navali, fornitori di equipaggiamento e armatori

Criteri B.6, B.7(b), seconda parte, B.7(c), seconda parte, B.7(i) e B.8

Sistema di gestione della qualità, compresa la documentazione

Criterio B.7(b), prima parte

Rispetto delle norme e procedure di classificazione

Criterio B.7(d)

Definizione di responsabilità, poteri e interrelazione del personale

Criterio B.7(e)

Svolgimento delle attività in condizioni controllate

Criterio B.7(f)

Supervisione delle attività svolte dagli ispettori e altro personale

Criterio B.7(h)

Sistema di qualificazione e aggiornamento degli ispettori

Criterio B.7(j)

Sistema di audit interno completo in tutte le sedi

Criterio B.7(l)

Responsabilità e controllo degli uffici regionali e degli ispettori

Criterio B.9

Conoscenze e valutazioni

Criterio B.10

Codice ISM

Criterio B.11

Partecipazione delle parti interessate all'elaborazione delle norme e procedure


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