EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0182

Regolamento delegato (UE) n. 182/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

OJ L 57, 27.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/182/oj

27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 182/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese richiedente, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Deve inoltre accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)

Ogni paese beneficiario dell’SPG che intende beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell’articolo 290 del TFUE per definire e modificare l’allegato III, al fine di concedere l’SPG+ inserendo il paese richiedente nell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+.

(4)

La Commissione ha ricevuto una domanda dalla Repubblica di El Salvador, dalla Repubblica del Guatemala e dalla Repubblica di Panama.

(5)

La Commissione ha esaminato le domande presentate conformemente al disposto dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che i suddetti paesi soddisfano i criteri di ammissibilità. Occorre quindi concedere a tali paesi l’SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(6)

La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà l’attuazione effettiva da parte dei paesi beneficiari, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, in conformità dell’articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti nelle colonne B e A, rispettivamente, dell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012

«El Salvador

SV

Guatemala

GT

Panama

PA»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


Top