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Document 32014R0031

Regolamento (UE) n. 31/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014 , che abroga le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010 Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 10, 15.1.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/31/oj

15.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/9


REGOLAMENTO (UE) N. 31/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2014

che abroga le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 19 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole applicabili ai controlli di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o da paesi terzi di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del medesimo regolamento. I cani, i gatti e i furetti figurano nelle parti A e B di tale allegato. Il regolamento (CE) n. 998/2003 è in applicazione dal 3 luglio 2004.

(2)

La decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (2), determina il modello di passaporto per i movimenti tra Stati membri di animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

Per agevolare la transizione verso il regime disposto dal regolamento (CE) n. 998/2003, è stata adottata la decisione 2004/301/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione 2004/203/CE (3); lo scopo di tale decisione era permettere di continuare a utilizzare, nel rispetto di determinate condizioni, i certificati e i passaporti per animali da compagnia rilasciati anteriormente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

(4)

Inoltre, la decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1o luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l’attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4), stabilisce che gli Stati membri, fino al 1o ottobre 2004, erano tenuti a consentire l’ingresso sul rispettivo territorio di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003, conformemente alle norme nazionali in vigore prima del 3 luglio 2004.

(5)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (5), abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003. Le misure adottate per agevolare la transizione verso il regime disposto dal regolamento (CE) n. 998/2003 risultano pertanto obsolete. È dunque opportuno abrogare le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE.

(6)

È stato inoltre adottato il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (6), al fine di evitare che movimenti a carattere commerciale di cani, gatti e furetti siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali, quando tali animali sono trasferiti da un altro Stato membro o da un paese terzo figurante nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 388/2010 sono state riesaminate ed inserite nel regolamento (UE) n. 576/2013. Il regolamento (UE) n. 576/2013 si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 388/2010 diventa pertanto obsoleto a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013, e deve quindi essere abrogato con effetto a decorrere da tale data.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le decisioni 2004/301/CE e 2004/539/CE sono abrogate.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 388/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 21.

(5)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(6)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.


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