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Document 32014D0526

2014/526/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 agosto 2014 , che istituisce l'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (ERIC DARIAH)

OJ L 239, 12.8.2014, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 239, 12.8.2014, p. 25–41 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/526/oj

12.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/64


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2014

che istituisce l'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (ERIC DARIAH)

(2014/526/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'Austria, il Belgio, la Croazia, Cipro, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Serbia e la Slovenia hanno chiesto alla Commissione di istituire l'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (in appresso «ERIC DARIAH», «Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities Research Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium»).

(2)

L'Austria, il Belgio, la Croazia, Cipro, la Danimarca, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Serbia e la Slovenia hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di ERIC DARIAH.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituito un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea per l'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche denominato ERIC DARIAH.

2.   Lo statuto di ERIC DARIAH è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web di ERIC DARIAH e presso la sua sede legale.

3.   Gli elementi fondamentali dello statuto di ERIC DARIAH per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 2 e da 23 a 30.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DI ERIC DARIAH

AUSTRIA,

BELGIO,

CROAZIA,

CIPRO,

DANIMARCA,

FRANCIA,

GERMANIA,

GRECIA,

IRLANDA,

ITALIA,

LUSSEMBURGO,

MALTA,

PAESI BASSI,

SERBIA,

SLOVENIA,

In appresso denominati i «membri fondatori»

RICONOSCENDO l'importante ruolo degli osservatori e dei partner cooperanti di ERIC DARIAH;

NELL'INTENTO di sostenere le arti e le discipline umanistiche in Europa,

NELL'INTENTO di creare un'infrastruttura d'avanguardia per la ricerca digitale nel campo delle arti e delle discipline umanistiche;

TENUTO CONTO dei risultati del progetto relativo alla fase preparatoria di DARIAH, finanziato dalla Commissione europea con l'accordo di sovvenzione n. 211583;

CHIEDENDO alla Commissione europea di istituire l'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities as a European Research Infrastructure Consortium, ERIC DARIAH),

HANNO PERTANTO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1.   È istituita un'infrastruttura europea di ricerca denominata «Infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche», nel prosieguo «DARIAH».

2.   DARIAH assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium — ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «ERIC DARIAH».

3.   ERIC DARIAH è un'infrastruttura di ricerca distribuita, le cui attività sono svolte attraverso centri di competenza virtuali.

4.   La sede legale di ERIC DARIAH è a Parigi, Francia.

5.   La lingua di lavoro di ERIC DARIAH è l'inglese. Il presente statuto fa fede in lingua inglese, francese e in tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. Non prevale nessuna versione linguistica.

Articolo 2

Obiettivi, coordinamento e distribuzione delle attività

1.   La missione di ERIC DARIAH è promuovere e sostenere la ricerca digitale nelle discipline umanistiche e nelle arti. ERIC DARIAH sviluppa, mantiene e gestisce un'infrastruttura a sostegno delle pratiche di ricerca basate sulle TIC.

2.   ERIC DARIAH collabora con le comunità di ricerca e i sistemi di istruzione al fine di:

a)

esplorare e applicare metodi e strumenti basati sulle TIC per aprire nuove strade e reinventare percorsi già seguiti in passato;

b)

migliorare le opportunità e gli esiti della ricerca collegando i materiali digitali originari distribuiti;

c)

condividere conoscenze, esperienze, metodologie e prassi in tutti i campi e discipline.

3.   L'ufficio di coordinamento DARIAH-UE, definito all'articolo 3, è responsabile del coordinamento delle attività di ERIC DARIAH. Inizialmente avrà uffici in Francia, Germania e nei Paesi Bassi.

4.   La descrizione, l'organizzazione e la distribuzione delle attività dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE sono decise dal consiglio d'amministrazione.

Articolo 3

Definizioni

Nel presente statuto le seguenti espressioni in grassetto assumono il significato indicato in appresso.

Partner cooperante : istituzione, pubblica o privata, avente una missione pubblica, sita sul territorio di un paese non partecipante accettato da ERIC DARIAH ai fini della partecipazione al lavoro di uno o più centri virtuali di competenza, definiti all'articolo 5 del presente statuto.

Ufficio di coordinamento DARIAH-UE : unità responsabile di coordinare le attività di ERIC DARIAH, sostenendo e integrando l'infrastruttura a tutti i livelli, ossia l'assemblea generale, il comitato scientifico, il consiglio d'amministrazione, la dirigenza, il comitato dei coordinatori nazionali e il comitato comune di ricerca. Nel suo ruolo di coordinatore l'ufficio effettua la supervisione sulle interazioni fra tutti i partner e organi di ERIC DARIAH, espletando diverse mansioni verticali (per esempio controllo delle procedure amministrative) e orizzontali (per esempio servizi centrali, finanziamento complessivo, prescrizioni giuridiche e tributarie, trasferimento di competenze e conoscenze).

Ente nazionale di coordinamento : istituzione nominata da ciascun membro e osservatore per coordinare le attività nazionali di ERIC DARIAH.

Coordinatore nazionale : persona nominata da ciascun membro od osservatore, responsabile della stesura del calendario nazionale di ERIC DARIAH nonché dei contributi nazionali in natura.

Istituzione associata : istituzione, pubblica o privata, avente una missione pubblica, accettata da ERIC DARIAH ai fini della partecipazione al lavoro di uno o più centri virtuali di competenza.

Centro virtuale di competenza : squadra virtuale, composta da persone provenienti dalle istituzioni associate, che si occupa delle attività operative di ERIC DARIAH.

Presidenza del centro virtuale di competenza : istituzione associata, nominata dal consiglio d'amministrazione, che dirige le attività di tale centro.

Responsabile del centro virtuale di competenza : persona proposta dalla presidenza del centro e nominata dal consiglio d'amministrazione in qualità di responsabile del coordinamento delle attività di tale centro.

CAPO 2

STATUS DI MEMBRO, OSSERVATORE, PARTNER

Articolo 4

Membri, osservatori e partner cooperanti

1.   Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative hanno il diritto di diventare membri di ERIC DARIAH, subordinatamente a quanto disposto in appresso e alle decisioni dell'assemblea generale.

2.   Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative possono diventare osservatori di ERIC DARIAH, subordinatamente a quanto disposto in appresso e alle decisioni dell'assemblea generale.

3.   ERIC DARIAH consta di almeno uno Stato membro e di due altri paesi, Stati membri o paesi associati in qualità di membri.

4.   Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale.

5.   I membri nominano le istituzioni nazionali pubbliche o private aventi una missione di pubblico servizio come istituzioni nazionali di coordinamento, elencate all'allegato I. Le istituzioni nazionali di coordinamento rappresentano i membri nella gestione di ERIC DARIAH.

6.   Gli osservatori nominano le istituzioni nazionali pubbliche o private aventi una missione di pubblico servizio come istituzioni nazionali di coordinamento, elencate all'allegato I. Le istituzioni nazionali di coordinamento rappresentano gli osservatori nella gestione di ERIC DARIAH.

7.   I membri, gli osservatori e le loro entità rappresentanti sono elencati all'allegato I. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti «membri fondatori».

8.   ERIC DARIAH ha la facoltà di concludere accordi con i partner cooperanti.

Articolo 5

Ammissione di membri, osservatori e partner cooperanti

1.   Qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa avente interesse a diventare membro, osservatore o qualsiasi istituzione avente interesse a diventare partner cooperante, può presentare candidatura per iscritto a ERIC DARIAH.

2.   I membri e gli osservatori sono tenuti a indicare nella domanda la denominazione dell'istituzione nazionale di coordinamento intesa a coordinare le attività di ERIC DARIAH.

3.   Il consiglio d'amministrazione inoltra la domanda all'assemblea generale con una raccomandazione di accettazione o rifiuto del candidato.

4.   L'assemblea generale decide in merito all'accettazione del nuovo membro, osservatore o partner cooperante.

5.   ERIC DARIAH e il partner cooperante concludono un accordo vincolante, nel quale si definisce il quadro di riferimento della cooperazione, sulla base delle raccomandazioni dell'assemblea generale, per un periodo di almeno due anni, al termine dei quali si procede a valutare la cooperazione.

Articolo 6

Revoca dello status di membro o di osservatore

1.   Se l'assemblea generale ritiene che un membro o un osservatore si trovi in violazione grave dello statuto e del regolamento interno e se il membro o l'osservatore non ha rettificato tale comportamento entro sei mesi, l'assemblea generale può deciderne l'espulsione.

2.   Il voto del membro inadempiente non è conteggiato ai fini della decisione.

3.   Il membro o l'osservatore inadempiente ha il diritto di illustrare la sua posizione dinanzi all'assemblea generale, prima che questa decida in merito alla questione.

4.   Nei primi cinque anni di adesione in qualità di membro o di osservatore di ERIC DARIAH nessun membro od osservatore può ritirarsi, salvo accordo contrario eccezionale dell'assemblea generale.

5.   I membri o gli osservatori che inizialmente non si impegnano per cinque anni firmano una dichiarazione nella quale specificano il periodo più breve, che è messa a verbale dall'assemblea generale in sede di decisione sull'accettazione prevista all'articolo 5, paragrafo 4.

6.   Dopo i primi cinque anni di status di membro o i osservatore di ETIC DARIAH, il membro o l'osservatore può ritirarsi dandone notifica almeno sei mesi prima della data effettiva del ritiro.

7.   Il membro o l'osservatore che desideri ritirarsi è tenuto a versare tutti i contributi finanziari per l'intero esercizio finanziario in cui avviene il ritiro.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI E DEI PARTNER COOPERANTI

Articolo 7

Membri

1.   I membri di ERIC DARIAH possono fruire di tutti gli strumenti e servizi, oltre a partecipare a tutte le attività. Essi hanno il diritto di partecipare e votare in seno all'assemblea generale. Le loro istituzioni associate hanno il diritto di presiedere un centro virtuale di competenza, subordinatamente alla procedura in appresso.

2.   I membri versano il loro contributo annuale al bilancio di ERIC DARIAH, sulla base dei principi e del metodo di calcolo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e dell'allegato II del presente statuto.

3.   Il consiglio d'amministrazione sottopone per approvazione all'assemblea generale il contributo di un'organizzazione intergovernativa e dei paesi non riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Osservatori

1.   Gli osservatori di ERIC DARIAH possono fruire di tutti gli strumenti e servizi, oltre a partecipare a tutte le attività. Gli osservatori possono inoltre essere presenti e intervenire in tutte le riunioni dell'assemblea generale senza tuttavia avere diritto di voto.

2.   Gli osservatori versano il loro contributo annuale al bilancio di ERIC DARIAH, sulla base dei principi e del metodo di calcolo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e dell'allegato II del presente statuto.

3.   Il consiglio d'amministrazione sottopone per approvazione all'assemblea generale il contributo di un'organizzazione intergovernativa e dei paesi non riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Partner cooperanti

L'accodo vincolante descritto all'articolo 5, paragrafo 5, specifica i diritti e gli obblighi del partner cooperante.

CAPO 4

GOVERNANCE

Articolo 10

Assemblea generale

1.   L'assemblea generale è l'organo direttivo di ERIC DARIAH ed è composta da rappresentanti dei membri di ERIC DARIAH. I rappresentanti degli osservatori di ERIC DARIAH possono presenziare e intervenire in tutte le riunioni dell'assemblea generale senza tuttavia avere il diritto di voto.

2.   Ogni entità che rappresenta un membro o un osservatore designa un rappresentante ufficiale. Ciascun membro o ciascun osservatore può inoltre essere accompagnato dal proprio coordinatore nazionale o da un altro esperto. Ciascuna delegazione di membri o di osservatori può essere composta al massimo da tre persone.

3.   Ciascun membro o ciascuna delegazione di membri dispone di un unico voto.

4.   Sono sospesi i voti dei membri che il giorno della riunione dell'assemblea generale risultino inadempienti relativamente al pagamento del contributo annuo.

5.   Gli Stati membri e i paesi associati detengono sempre la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. Qualora siano necessari ulteriori voti per attuare tale disposizione, l'assegnazione di detti voti supplementari avrà effetto attraverso una decisione dell'assemblea generale.

6.   L'assemblea generale elegge fra i membri i propri presidente e vicepresidente, a maggioranza semplice, per un mandato triennale rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell'aggiornamento dell'allegato I, in modo che sia sempre disponibile un elenco accurato dei membri, degli osservatori e delle loro entità rappresentanti.

7.   L'assemblea generale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria o in seconda convocazione se la riunione ordinaria è stata aggiornata; può inoltre tenere riunioni supplementari.

8.   Il regolamento interno stabilisce i dettagli operativi relativi all'organizzazione di ogni tipo di riunione dell'assemblea generale (quali riunioni ordinarie, in seconda convocazione, supplementari, rappresentanza in riunioni, termini per la convocazione, ordini del giorno, verbali ecc.).

9.   In occasione di una riunione ordinaria si considera raggiunto il quorum se almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto sono presenti o rappresentati. In seconda convocazione dell'assemblea generale si considera raggiunto il quorum, indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

10.   La maggioranza semplice si ottiene se il numero di voti a favore di una decisione è superiore al numero di voti contrari. Le decisioni sono soggette a condizioni di maggioranza supplementari, come stabilito ai paragrafi da 13 a 17.

11.   Affinché sia valida, l'assemblea generale:

a)

tiene una riunione solo se è soddisfatto il requisito del quorum;

b)

adotta una decisione solo se è soddisfatto il requisito del quorum.

12.   In merito a tutte le voci l'assemblea generale si adopera al meglio per ottenere il consenso. In caso contrario, l'assemblea generale decide in merito a tali questioni con il sistema di voto ponderato a norma dei paragrafi da 13 a 17.

13.   L'assemblea, a maggioranza semplice:

a)

accetta nuovi membri, osservatori e partner cooperanti

b)

approva le relazioni finanziarie e la relazione annuale sulle attività;

c)

nomina o revoca i membri del comitato scientifico;

d)

proroga la durata di ERIC DARIAH;

e)

nomina i revisori;

f)

accetta un ritiro eccezionale di un membro o di un osservatore.

14.   L'assemblea generale, con la maggioranza semplice comprensiva del voto dei membri che rappresentino almeno il 50 % dei contributi annui a ERIC DARIAH quali definiti all'articolo 18, paragrafo 1, e all'allegato II:

a)

ha il diritto di modificare il bilancio in qualsiasi momento e può modificare tutti gli stanziamenti e i calcoli dei contributi a norma dei principi di cui all'allegato II;

b)

approva l'orientamento strategico e il programma di attività, compresi tutti i programmi e i bilanci dei centri virtuali di competenza;

c)

nomina o revoca un direttore in qualsiasi momento, a norma di quanto stabilito.

15.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009, l'assemblea generale, con la maggioranza semplice comprensiva del voto dei membri che rappresentino almeno il 50 % dei contributi annui a ERIC DARIAH quali definiti all'articolo 18, paragrafo 1, e all'allegato II:

a)

approva tutte le aggiunte tardive di una voce all'ordine del giorno in merito a una proposta di modifica dello statuto;

b)

propone una modifica dello statuto conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009;

c)

adotta il regolamento interno;

d)

approva il bilancio annuale, compresi i contributi in natura, entro il mese di novembre dell'esercizio finanziario precedente.

16.   All'unanimità, l'assemblea generale:

a)

espelle membri e osservatori. Il voto del membro in questione non è conteggiato ai fini della decisione;

b)

scioglie ERIC DARIAH;

c)

approva un aumento annuo dei contributi dei membri e degli osservatori superiore al 2 %;

d)

approva la politica in materia di dati.

17.   L'assemblea generale decide in merito a ogni questione relativa a ERIC DARIAH non menzionata ai paragrafi precedenti, a norma del paragrafo 16.

18.   I membri dell'assemblea generale sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Articolo 11

Comitato scientifico

1.   Il comitato scientifico è composto da un numero compreso fra cinque e dieci persone, nominate dall'assemblea generale, per un mandato triennale rinnovabile.

2.   Il comitato scientifico elegge presidente uno dei suoi membri.

3.   Il presidente convoca e presiede tutte le riunioni del comitato scientifico.

4.   L'assemblea generale garantisce che i membri del comitato scientifico abbiano un'esperienza significativa nel settore delle arti e delle discipline umanistiche, compresa l'applicazione delle tecnologie dell'informazione ai settori in questione.

5.   Il comitato scientifico si riunisce una volta l'anno e fornisce consulenza e orientamento all'assemblea generale a tutti gli altri organi di ETIC DARIAH su questioni scientifiche e tecniche

6.   Il comitato scientifico redige una relazione annuale per l'assemblea generale sugli attuali progressi tecnologici e scientifici, comprensiva di raccomandazioni per migliorare l'infrastruttura di ERIC DARIAH.

7.   I membri del comitato scientifico sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Articolo 12

Consiglio d'amministrazione

1.   Il consiglio d'amministrazione è l'organo esecutivo nonché il rappresentante legale di ERIC DARIAH. Si compone di tre direttori nominati dall'assemblea generale. I direttori sono persone qualificate, con un'esperienza significativa nel settore delle arti e delle discipline umanistiche, compresa l'applicazione delle tecnologie dell'informazione ai settori in questione. Il consiglio d'amministrazione è responsabile dinanzi all'assemblea generale.

2.   Ogni direttore è nominato per un mandato al massimo triennale e può essere rinominato. Tuttavia a nessun direttore è concesso esercitare più di due mandati consecutivi.

3.   Qualora un direttore dia le dimissioni o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni, l'assemblea nomina un altro direttore per il tempo rimanente del mandato del direttore precedente.

4.   Il consiglio d'amministrazione elegge un presidente fra i suoi membri, per un mandato triennale, rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2. Il presidente convoca e presiede tutte le riunioni del consiglio d'amministrazione.

5.   Il consiglio d'amministrazione:

a)

è alla guida di ERIC DARIAH e ne propone gli obiettivi e gli orientamenti strategici;

b)

firma a nome di ERIC DARIAH tutti i contratti, gli accordi e gli altri documenti vincolanti, previa approvazione dell'assemblea generale, ove richiesta;

c)

rappresenta ERIC DARIAH dinanzi a tutte le autorità e corti europee, internazionali e nazionali e funge da referente primario;

d)

garantisce la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e stila il bilancio;

e)

redige il regolamento interno;

f)

verifica l'efficienza delle prestazioni di ERIC DARIAH in relazione agli obiettivi e agli orientamenti strategici prescritti dall'assemblea generale;

g)

stila la relazione annuale sulle attività, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 1;

h)

esercita la supervisione sulla dirigenza;

i)

gestisce e impiega i membri dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE, come stabilito agli articoli 2, paragrafo 4, e 28, paragrafo 7;

j)

approva la creazione, la modifica (compresi la separazione, la fusione o il cambiamento di interesse) o lo scioglimento dei centri virtuali di competenza, previa consultazione con la dirigenza;

k)

nomina o revoca i presidenti e i relativi responsabili dei centri virtuali di competenza previa consultazione con la dirigenza;

l)

nomina o revoca il presidente del comitato comune di ricerca previa consultazione con la dirigenza.

6.   I membri del consiglio d'amministrazione sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Articolo 13

Dirigenza

1.   La dirigenza è composta dal presidente e dal vicepresidente del comitato dei coordinatori nazionali nonché dal presidente e dal vicepresidente del comitato comune di ricerca. I funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE e il presidente del comitato scientifico sono invitati alle riunioni della dirigenza.

2.   Il consiglio d'amministrazione consulta la dirigenza in merito a tutte le questioni generali, comprese la stesura di proposte per l'assemblea generale, l'adozione e la modifica dei piani di lavoro annuali di ERIC DARIAH, e garantisce la coerenza e la stabilità dei servizi dell'infrastruttura di ricerca.

3.   Il presidente del consiglio d'amministrazione convoca e presiede tutte le riunioni della dirigenza.

4.   I membri della dirigenza sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Articolo 14

Comitato dei coordinatori nazionali

1.   Il comitato dei coordinatori nazionali è uno dei due organi operativi di ERIC DARIAH, la cui finalità è integrare e coordinare le attività nazionali di ERIC DARIAH a livello europeo.

2.   Esso è composto da un coordinatore nazionale per ciascun membro e ciascun osservatore nominato da detto membro od osservatore. Il coordinatore nazionale è nominato per un mandato triennale rinnovabile. Ciascun membro e ciascun osservatore hanno la facoltà di cambiare il relativo coordinatore in qualsiasi momento. I funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE e il presidente del comitato scientifico sono invitati alle riunioni del comitato dei coordinatori nazionali.

3.   Il comitato dei coordinatori nazionali elegge fra i membri i propri presidente e vicepresidente a maggioranza semplice, per un mandato annuale rinnovabile. Il presidente e il vicepresidente sono membri della dirigenza, ove rappresentano l'opinione collettiva del comitato dei coordinatori nazionali.

4.   Il comitato dei coordinatori nazionali si riunisce in riunione ordinaria due volte l'anno.

5.   Il comitato dei coordinatori nazionali assiste il consiglio d'amministrazione, in particolare grazie alla produzione di una sintesi annuale dei calendari nazionali di ERIC DARIAH di ciascun membro e di ciascun osservatore. In seno al comitato dei coordinatori nazionali, ogni coordinatore nazionale propone i contributi annuali in natura di ciascun membro e di ciascun osservatore al consiglio d'amministrazione affinché siano presentati all'assemblea generale e da essa approvati, a norma dell'articolo 10, paragrafo 15, lettera d).

6.   I membri del comitato dei coordinatori nazionali sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Articolo 15

Comitato comune di ricerca

1.   Il comitato comune di ricerca è uno dei due organi operativi di ERIC DARIAH, la cui finalità è organizzare l'integrazione scientifica e tecnica delle attività di ERIC DARIAH.

2.   Esso si compone di tutti i responsabili dei centri virtuali di competenza che eleggono fra i membri i propri il vicepresidente a maggioranza semplice, per un mandato annuale rinnovabile. Il presidente è nominato dal consiglio d'amministrazione per un mandato annuale rinnovabile, a norma della procedura stabilita nel regolamento interno. Altri funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE e il presidente del comitato scientifico sono invitati alle riunioni del comitato comune di ricerca.

3.   Il presidente e il vicepresidente sono membri della dirigenza ove rappresentano l'opinione collettiva del comitato comune di ricerca.

4.   Il comitato comune di ricerca si riunisce in riunione ordinaria due volte l'anno.

5.   Il comitato comune di ricerca assiste il consiglio d'amministrazione, in particolare mediante:

a)

la compilazione e la valutazione di tutti i contributi in natura;

b)

la produzione di un piano e di una relazione annuali sulle attività dei centri virtuali di competenza;

c)

l'organizzazione di almeno una riunione generale di ERIC DARIAH l'anno, con i membri e gli osservatori che ospitano la riunione generale di ERIC DARIAH e i funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE.

6.   I membri del comitato comune di ricerca sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

CAPO 5

BILANCIO

Articolo 16

Preparazione e adozione del bilancio

1.   Il consiglio d'amministrazione, con il responsabile dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE, stilano un progetto di bilancio per il successivo periodo di bilancio e lo presentano all'assemblea generale nel primo trimestre dell'esercizio finanziario precedente.

2.   Il progetto di bilancio include tutti gli stanziamenti e un calcolo dei contributi dei membri e degli osservatori per il successivo periodo di bilancio nonché una proiezione dei costi e dei contributi relativi ai due successivi periodi di bilancio.

3.   Se il bilancio non è adottato entro l'inizio dell'esercizio finanziario gli stanziamenti totali suscettibili di essere iscritti con cadenza mensile a ERIC DARIAH sono sottoposto alle limitazioni del precedente esercizio finanziario.

Articolo 17

Periodo di bilancio

1.   L'esercizio finanziario di ERIC DARIAH inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Il periodo di bilancio comprende un esercizio finanziario.

Articolo 18

Contributi in denaro e in natura

1.   I contributi di ciascun membro e osservatore hanno natura duplice. Una parte è rappresentata dai contributi in denaro e l'altra dai contributi in natura. Tali due parti contribuiscono a una percentuale del bilancio annuale in denaro e in natura di ERIC DARIAH e si basano sui dati del PIL di ciascun paese. I principi e il metodo di calcolo sono illustrati all'allegato II.

2.   I membri e gli osservatori sono responsabili del trasferimento dei contributi in denaro a ERIC DARIAH.

3.   I contributi in natura sono qualsiasi contributo non in denaro concordato iscritto nel bilancio di ERIC DARIAH.

4.   Tutti i contributi in natura sono iscritti all'inventario e valutati dal comitato comune di ricerca che consulta la dirigenza in caso di difficoltà.

5.   Il regolamento interno stabilisce la procedura di valutazione dei contributi in natura.

CAPO 6

CENTRI VIRTUALI DI COMPETENZA

Articolo 19

Centri virtuali di competenza

1.   ERIC DARIAH incentra le proprie attività su centri virtuali di competenza, ciascuno dei quali ha un particolare settore di competenza.

2.   Ciascun'istituzione può partecipare in qualità di contribuente ai lavori di uno o più centri.

Articolo 20

Presidenza dei centri virtuali di competenza

1.   Possono presiedere un centro virtuale di competenza solo istituzioni associate dei membri.

2.   Ciascun'istituzione associata conforme all'articolo 20, paragrafo 1, che desideri presiedere un centro virtuale di competenza può presentare la candidatura al consiglio d'amministrazione. La candidatura comprende il nome del o dei responsabili del centro virtuale di competenza.

3.   Previa consultazione con la dirigenza, il consiglio d'amministrazione nomina una o più istituzioni associate alla presidenza del centro virtuale di competenza e nomina il o i responsabili associati di detto centro.

4.   Le istituzioni associate nominate dal consiglio d'amministrazione alla presidenza di un centro virtuale di competenza sono vincolate dalle disposizioni del regolamento interno.

CAPO 7

RELAZIONE, CONTI E AUDIT

Articolo 21

Relazione

1.   ERIC DARIAH pubblica una relazione annuale sulle attività contenente in particolare gli aspetti scientifici, operativi e finanziari di esse. La relazione è presentata per approvazione dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   ERIC DARIAH informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 22

Conti e audit

ERIC DARIAH è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

CAPO 8

POLITICHE

Articolo 23

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzione dall'IVA

1.   ERIC DARIAH si attiene ai principi sanciti dalle pertinenti direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e dalla legislazione nazionale da queste derivata.

2.   Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC DARIAH, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche di ERIC DARIAH definiti dagli organismi competenti.

3.   Le esenzioni dall'IVA ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) e in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2), sono limitate all'imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC DARIAH, di valore superiore a 150 EUR, e interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC DARIAH. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.

4.   L'esenzione dall'IVA si applica alle attività non economiche e non alle attività economiche.

5.   L'esenzione dall'IVA si applica ai beni e ai servizi destinati alle operazioni scientifiche, tecniche e amministrative effettuate da ERIC DARIAH in linea con le proprie mansioni. Si includono le spese per conferenze, seminari e riunioni direttamente collegati alle attività ufficiali di ERIC DARIAH. Non sono tuttavia coperte dall'esenzione dell'IVA le spese di viaggio e di alloggio.

Articolo 24

Responsabilità

1.   ERIC DARIAH è responsabile dei propri debiti.

2.   I membri di ERIC DARIAH sono responsabili dei propri debiti in misura corrispondente ai propri contributi annui versati, a meno che non abbiano firmato una dichiarazione che contempla l'assunzione di ulteriori responsabilità per i debiti di ERIC DARIAH.

3.   Il consiglio d'amministrazione negozia e firma un'apposita polizza assicurativa a nome di ERIC DARIAH.

Articolo 25

Politica di accesso

1.   Gli strumenti e i servizi offerti da ERIC DARIAH sono in linea di principio liberamente accessibili per l'uso da parte della comunità scientifica e dei sistemi di istruzione.

2.   L'assemblea generale può decidere che alcuni servizi sono offerti dietro corrispettivo e ne specifica le condizioni nel proprio regolamento interno.

Articolo 26

Politica di valutazione scientifica e di diffusione

1.   ERIC DARIAH gestisce un'infrastruttura senza limiti di accesso temporali, spaziali né basati su altre considerazioni, in linea di principio liberamente accessibile per la comunità scientifica e i sistemi di istruzione.

2.   Se per qualche motivo l'accesso deve essere limitato, in via temporanea o permanente, l'accesso può essere offerto solo previo esame inter pares sulla base dell'eccellenza e delle migliori pratiche. Previa consultazione con il comitato scientifico, l'assemblea generale adotta le necessarie norme di attuazione.

3.   ERIC DARIAH adotta tutte le azioni atte a promuovere l'infrastruttura e il suo utilizzo da parte dei ricercatori.

4.   Tali azioni possono contemplare fra l'altro la creazione di un portale web, la pubblicazione di un bollettino, l'organizzazione e la partecipazione a conferenze e seminari ecc.

Articolo 27

Diritti di proprietà intellettuale, politica in materia di dati e di riservatezza

1.   La proprietà intellettuale è disciplinata dalla legislazione nazionale dei membri o degli osservatori e dagli accordi internazionali di cui sono parte i membri o gli osservatori.

2.   In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

3.   L'assemblea elabora e approva la politica in materia di dati di ERIC DARIAH.

4.   L'uso e la raccolta dei dati di ERIC DARIAH è disciplinata dalla legislazione europea e nazionale sulla riservatezza dei dati.

Articolo 28

Politica in materia di occupazione

1.   ERIC DARIAH applica al proprio personale una politica di pari opportunità.

2.   I contratti di lavoro si attengono alla normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

3.   ERIC DARIAH applica il principio di non discriminazione fra il personale impiegato direttamente e il personale distaccato.

4.   ERIC DARIAH pubblica tutti i posti vacanti e istituisce un periodo adeguato per ricevere le candidature.

5.   ERIC DARIAH non propone posti ai candidati prima che sia trascorso il periodo di cui sopra.

6.   ERIC DARIAH non propone posti ai candidati che non possano accettare una proposta lavorativa a norma di legge nell'Unione europea e/o nel paese ospitante e/o presso la sede di lavoro a norma del diritto unionale e della legislazione locale.

7.   Il consiglio d'amministrazione è responsabile dell'assunzione del personale ed è assistito dall'ufficio di coordinamento DARIAH-UE.

CAPO 9

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DURATA, LO SCIOGLIMENTO, LE CONTROVERSIE, LA COSTITUZIONE

Articolo 29

Durata

La durata di ERIC DARIAH è fissata a vent'anni, rinnovabili secondo la regola di maggioranza di cui all'articolo 10, paragrafo 13, lettera d).

Articolo 30

Modifica e scioglimento

1.   Le proposte di modifica possono essere presentate all'assemblea generale da qualsiasi membro, dal consiglio d'amministrazione e dal comitato scientifico.

2.   Le proposte di modifica sono inserite nell'ordine del giorno comunicato con l'invito all'assemblea generale.

3.   Gli allegati possono essere aggiornati dall'assemblea generale senza costituire una modifica dello statuto.

4.   Lo scioglimento di ERIC DARIAH avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 16, lettera b).

5.   L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC DARIAH alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.

6.   Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC DARIAH sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC DARIAH. Le passività restanti dopo aver incluso le attività di ERIC DARIAH sono ripartite tra i membri proporzionalmente, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

7.   ERIC DARIAH ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

8.   ERIC DARIAH cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 31

Diritto applicabile

A ERIC DARIAH si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

a)

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

b)

il diritto del paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell'Unione;

c)

il presente statuto e le relative modalità di esecuzione.

Articolo 32

Vertenze

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri e gli osservatori riguardo a ERIC DARIAH o tra questi ed ERIC DARIAH, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione europea sia parte in causa.

2.   Alle vertenze tra ERIC DARIAH e i terzi si applica la normativa dell'Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'Unione europea, la legge del paese ospitante determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

Articolo 33

Disponibilità dello statuto

Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di ERIC DARIAH e presso la sua sede legale.

Articolo 34

Disposizioni concernenti la costituzione

1.   Una riunione costitutiva dell'assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire ERIC DARIAH.

2.   Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere intrapresa a nome di ERIC DARIAH prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

ALLEGATO I

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

(Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2014)

Membri

Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

Ente nazionale di coordinamento

Austria

Ministero austriaco dell'istruzione e della ricerca

Accademia delle scienze austriaca — Istituto per la linguistica dei corpora e la tecnologia del testo (ICLTT)

Belgio

Ufficio belga della politica scientifica

Centro di Gand per le discipline umanistiche digitali (università di Gand)

Croazia

Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport

Istituto di etnologia e ricerca folklorica

Cipro

Campione digitale cipriota, ministero dell'energia, del commercio, dell'industria e del turismo

Università tecnologica cipriota di Limassol

Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l'innovazione

Laboratorio danese per le discipline umanistiche digitali

Francia

Centro nazionale per la ricerca scientifica

Huma-Num (Centro nazionale per la ricerca scientifica)

Germania

Ministero federale tedesco dell'istruzione e della ricerca

Università Georg-August di Göttingen

Grecia

Segretariato generale della ricerca e della tecnologia/Ministero dell'istruzione e degli affari religiosi

Accademia di Atene

Irlanda

Consiglio nazionale di ricerca

Università nazionale irlandese di Maynooth

Italia

MIUR — Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

Consiglio nazionale della ricerca

Lussemburgo

Ministero dell'istruzione superiore e della ricerca

Centro virtuale della conoscenza dell'Europa

Malta

Ministero dell'istruzione e dell'occupazione

Consiglio maltese delle biblioteche

Paesi Bassi

Ente neerlandese per la ricerca scientifica

Servizi in rete di archiviazione dei dati

Serbia

Ministero della cultura e dell'informazione

Centro per le discipline umanistiche di Belgrado

Slovenia

Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport

Inštitut za novejšo zgodovino/Istituto di storia contemporanea

Osservatori

Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

Ente nazionale di coordinamento

 

 

 

ALLEGATO II

PRINCIPI PER CALCOLARE I CONTRIBUTI

1.

I contributi annuali in denaro e in natura dei membri e degli osservatori sono determinati in funzione delle seguenti variabili:

a)

chiave di ripartizione;

b)

unità di proprietà di DARIAH, ossia: unità di DARIAH;

c)

contributo in denaro;

d)

contributo in natura;

e)

membri e gli osservatori scelti dall'assemblea generale per calcolare l'unità di DARIAH.

2.

La chiave di ripartizione di un paese è calcolata con la seguente formula: PIL del paese diviso per la somma del PIL degli Stati membri del Consiglio d'Europa, arrotondata al secondo decimale. Per i paesi che aderiscono a DARIAH in qualità di osservatori, la chiave di ripartizione è pari a metà di quella che sarebbe risultata se avessero aderito come membri.

3.

L'unità di DARIAH per il bilancio in denaro (x) è calcolata con la seguente formula: bilancio in denaro diviso per la somma delle chiavi di ripartizione dei membri e degli osservatori scelti dall'assemblea generale per calcolare l'unità di DARIAH per il bilancio in denaro.

4.

L'unità di DARIAH per il bilancio in natura (y) è calcolata con la seguente formula: bilancio in natura diviso per la somma delle chiavi di ripartizione dei membri e degli osservatori scelti dall'assemblea generale per calcolare l'unità di DARIAH per il bilancio in natura.

5.

I contributi in denaro e in natura sono calcolati con la seguente formula:

a)

contributo in denaro, la chiave di ripartizione di un paese è moltiplicata per l'unità di DARIAH per il contributo in denaro (x), il risultato è arrotondato al primo centinaio di euro.

b)

contributo in natura, la chiave di ripartizione di un paese è moltiplicata per l'unità di DARIAH per il contributo in natura (y), il risultato è arrotondato al primo migliaio di euro.

6.

L'assemblea generale ha la facoltà di modificare ogni anno i contributi in denaro e in natura e ogni tre anni il PIL di riferimento, a norma del sistema ponderato di voto definito all'articolo 10, paragrafi 14 e 16.

7.

Se l'assemblea generale non modifica le variabili del bilancio (quale descritto al principio 1 supra) il contributo annuo è pari al contributo dell'anno precedente maggiorato del 2 % annuo per compensare l'inflazione e l'aumento dei costi.

8.

Le organizzazioni intergovernative versano il contributo corrispondente al loro status di membri o di osservatori.

9.

Il contributo delle entità che aderiscono nel corso dell'anno è proporzionale al numero di mesi rimanenti dell'anno in questione, a decorrere dal primo giorno del mese di adesione.

10.

Il contributo annuale dei membri o degli osservatori che non si impegnano inizialmente per un periodo di cinque anni, l'importo della quota annuale è maggiorato del 25 % fino a quando non abbiano contratto un impegno per il periodo restante. Se il membro o l'osservatore contrae un impegno per la parte rimanente del quinquennio, o se mantiene la propria adesione per cinque anni, si prendono opportune disposizioni per garantire che l'importo complessivo da esso versato per tale quinquennio non superi l'importo corrispondente alla quota normale.

ALLEGATO III

BILANCIO E CONTROBUTI PROVVISORI

Paesi

Durata dell'impegno

Stima in denaro anno 1 (1)

(EUR)

Stima in natura anno 1 (1)

(EUR)

Stima totale anno 1

(EUR)

Austria (2)

3 anni

28 250,00

231 250,00

259 500,00

Belgio

5 anni

27 700,00

227 000,00

254 700,00

Croazia

5 anni

3 400,00

28 000,00

31 400,00

Cipro

5 anni

1 300,00

11 000,00

12 300,00

Danimarca

5 anni

18 000,00

147 000,00

165 000,00

Francia

5 anni

149 200,00

1 221 000,00

1 370 200,00

Germania (2)

fino al 26.2.2016

242 125,00

1 981 250,00

2 223 375,00

Grecia

5 anni

15 600,00

128 000,00

143 600,00

Irlanda

5 anni

11 800,00

96 000,00

107 800,00

Italia

5 anni

118 100,00

966 000,00

1 084 100,00

Lussemburgo

5 anni

3 200,00

26 000,00

29 200,00

Malta

5 anni

500,00

4 000,00

4 500,00

Paesi Bassi

5 anni

45 100,00

369 000,00

414 100,00

Serbia

5 anni

2 500,00

21 000,00

23 500,00

Slovenia

5 anni

2 700,00

23 000,00

25 700,00

 

Totale

669 475,00

5 479 500,00

6 148 975,00


(1)  Negli anni successivi il contributo annuo è pari al contributo dell'anno precedente maggiorato del 2 % per compensare l'inflazione e l'aumento dei costi (cfr. principio 7, allegato II).

(2)  Poiché la durata dell'impegno è inferiore a 5 anni è inclusa una maggiorazione del 25 % (cfr. principio 10, allegato II).


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