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Document 32014D0148
2014/148/EU: Commission Implementing Decision of 17 March 2014 amending Decision 2011/130/EU establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market (notified under document C(2014) 1640) Text with EEA relevance
2014/148/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 marzo 2014 , che modifica la decisione 2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno [notificata con il numero C(2014) 1640] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/148/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 marzo 2014 , che modifica la decisione 2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno [notificata con il numero C(2014) 1640] Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 80, 19.3.2014, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2014
che modifica la decisione 2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
[notificata con il numero C(2014) 1640]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/148/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I prestatori di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE devono poter espletare, tramite gli sportelli unici e per via elettronica, le procedure e le formalità necessarie per accedere alle loro attività ed esercitarle. Entro i limiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, vi possono tuttora essere casi in cui i prestatori di servizi debbono presentare documenti originali, copie certificate o traduzioni autenticate ai fini dell’espletamento di tali procedure e formalità. In tali casi i prestatori di servizi potrebbero dover presentare documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti. |
(2) |
L’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato è agevolato dalla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2) che tra l’altro impone agli Stati membri l’obbligo di effettuare valutazioni del rischio prima di richiedere tali firme elettroniche ai prestatori di servizi e stabilisce regole per l’accettazione da parte degli Stati membri di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. La decisione 2009/767/CE non tratta tuttavia dei formati delle firme elettroniche nei documenti emessi dalle autorità competenti, che devono essere presentati dai prestatori di servizi in sede di espletamento delle procedure e formalità pertinenti. |
(3) |
Poiché le autorità competenti degli Stati membri utilizzano attualmente diversi formati di firme elettroniche avanzate per firmare i loro documenti elettronicamente, gli Stati membri riceventi che devono trattare tali documenti potrebbero incorrere in difficoltà tecniche a causa della varietà di formati di firma utilizzati. Per consentire ai prestatori di servizi di espletare le loro procedure e formalità a livello transfrontaliero tramite mezzi elettronici, è necessario garantire che almeno una serie di formati di firma elettronica avanzata possano essere supportati tecnicamente dagli Stati membri quando questi ricevono documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri. La definizione di una serie di formati di firma elettronica avanzata che devono essere supportati tecnicamente dallo Stato membro ricevente consentirebbe una maggiore automazione e migliorerebbe l’interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche. |
(4) |
La decisione originaria riguardava soltanto il livello di base dei formati standardizzati ETSI di firme elettroniche avanzate. È opportuno aggiungere anche livelli di formati standardizzati ETSI validi più a lungo termine, per facilitare la conservazione, nel corso del tempo, delle informazioni legate alla validità delle firme elettroniche. |
(5) |
L’ETSI ha pubblicato nuove specifiche tecniche per i profili di base delle firme elettroniche avanzate, con l’intento di limitare le opzioni contenute nelle norme pertinenti e di migliorare in tal modo l’interoperabilità transfrontaliera. Tali profili coprono tutti i livelli di conformità, da quello di base a quello di lungo termine. |
(6) |
Gli Stati membri le cui autorità competenti utilizzano altri formati di firma elettronica rispetto a quelli supportati comunemente potrebbero aver applicato mezzi di convalida che consentono di verificare le loro firme anche a livello transfrontaliero. In questo caso, onde far sì che gli Stati membri riceventi possano fare affidamento su tali mezzi di convalida, è necessario mettere a disposizione informazioni facilmente accessibili in proposito, a meno che le informazioni necessarie non siano incluse direttamente nei documenti elettronici, nelle firme elettroniche o nei supporti dei documenti elettronici. |
(7) |
La presente decisione non influisce sulla definizione di originale, copia certificata o traduzione autenticata da parte degli Stati membri. Ha solo l’obiettivo di agevolare la verifica delle firme elettroniche utilizzate negli originali, nelle copie certificate o nelle traduzioni autenticate presentate dai prestatori di servizi tramite gli sportelli unici. |
(8) |
Per consentire agli Stati membri di applicare gli strumenti tecnici necessari, è opportuno che la presente decisione si applichi a partire dal 1o dicembre 2014. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2011/130/UE della Commissione (3)
La decisione 2011/130/UE è modificata come segue:
1) |
il paragrafo 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri si dotano degli strumenti tecnici necessari che consentono loro di trattare i documenti presentati dai prestatori di servizi, ai fini dell’espletamento delle procedure e delle formalità tramite gli sportelli unici di cui all’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE, che sono firmati elettronicamente dalle autorità competenti di altri Stati membri con una firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF a qualsiasi livello di conformità o tramite un contenitore con firma associata al livello di base, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche riportate nell’allegato.»; |
2) |
l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.
(3) GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LE FIRME ELETTRONICHE AVANZATE XML, CMS O PDF E PER IL CONTENITORE CON FIRMA ASSOCIATA
Le firme elettroniche avanzate di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione devono rispettare una delle seguenti specifiche tecniche ETSI:
Profilo di base XAdES |
ETSI TS 103171 v.2.1.1 (1) |
Profilo di base CAdES |
ETSI TS 103173 v.2.2.1 (2) |
Profilo di base PAdES |
ETSI TS 103172 v.2.2.2 (3) |
Il contenitore con firma associata di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione deve rispettare la seguente specifica tecnica ETSI:
Profilo di base del contenitore con firma associata |
ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4) |
(1) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf
(2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf
(3) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf
(4) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf»