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Document 32013R0984

Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 , che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 273, 15.10.2013, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/2017; abrogato da 32017R0459

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/984/oj

15.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/5


REGOLAMENTO (UE) N. 984/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.

(2)

La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell’Unione, la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo principale per realizzare una concorrenza effettiva sul mercato all’ingrosso. Inoltre, il fatto che le regole nazionali differiscano da uno Stato membro all’altro, ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.

(3)

L’uso inefficiente e l’accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell’Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di assegnazione della capacità limitata di trasporto per le reti del gas ad alta pressione dell’Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l’integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.

(4)

La realizzazione di un’effettiva concorrenza tra fornitori che operano all’interno e all’esterno dell’Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l’Unione. A sua volta la rete attrarrebbe più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all’efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell’offerta.

(5)

Il presente regolamento, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas mira a stabilire il livello necessario di armonizzazione in tutta Europa. L’applicazione effettiva del presente regolamento inoltre si fonda sull’introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di assegnazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l’attuazione senza effetto negativo sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.

(6)

Il presente regolamento, adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, integra il regolamento stesso e ne costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 715/2009 devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento. Il presente regolamento non si applica ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il presente regolamento si applica alle capacità non esentate in nuove importanti infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE o dall’ex articolo 18 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento non pregiudica tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando operano l’aggregazione.

(7)

Il presente regolamento è stabilito conformemente alla procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009. Esso armonizza ulteriormente le norme di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e integra i principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle norme di concorrenza unionali e nazionali, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). È opportuno progettare i meccanismi di assegnazione della capacità in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/73/CE.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva 2009/73/CE.

(11)

È opportuno che le autorità di regolamentazione nazionale e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), occorre che l’Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che in tutta l’Unione siano attuati i meccanismi di assegnazione della capacità presso i punti di interconnessione pertinenti nella maniera più efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas. Il meccanismo standardizzato di assegnazione della capacità comprende una procedura d’asta per i punti di interconnessione pertinenti all’interno dell’Unione e per i prodotti di capacità transfrontaliera standard da offrire e assegnare. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai «meccanismi di assegnazione della capacità».

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale competente. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita ai consumatori finali e alle reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio.

2.   Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell’allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri dispone di una deroga a norma dell’articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.

3.   L’articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l’articolo 19, paragrafo 2 e gli articoli da 21 a 27 non si applicano alla nuova capacità tecnica da assegnare tramite procedure di assegnazione aperte di nuove capacità tecniche, quali le procedure di open season, fatta eccezione per la capacità che rimane invenduta dopo essere stata inizialmente offerta per mezzo di tali procedure.

4.   Se si applicano metodi di assegnazione implicita, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 27.

5.   Al fine di impedire la chiusura dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali competenti possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009 e all’articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)

«asta aperta di prezzo ascendente»: un’asta in cui un utente della rete organizza i quantitativi richiesti in scaglioni definiti di prezzo che sono annunciati sequenzialmente;

2)

«calendario delle aste», una tabella con le informazioni relative ad aste specifiche pubblicata dall’ENTSOG nel gennaio di ogni anno civile per le aste indette durante il periodo compreso fra marzo e febbraio dell’anno civile successivo e costituita da tutte le date pertinenti delle aste, comprese le date di inizio e i prodotti di capacità standard da mettere all’asta cui si applicano;

3)

«procedura di aggiudicazione», il periodo di tempo durante il quale gli utenti della rete possono presentare, modificare e revocare le offerte;

4)

«capacità aggregata», un prodotto di capacità standard offerto su base continua costituito dalla corrispondente capacità di entrata e uscita in entrambi i lati di ciascun punto di interconnessione;

5)

«capacità concorrente», capacità per la quale la capacità disponibile in una delle aste in questione non può essere assegnata senza ridurre in tutto o in parte la capacità disponibile nell’altra asta interessata;

6)

«prima sottoquotazione», una situazione in cui la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore alla capacità offerta alla fine della seconda procedura di aggiudicazione o a una successiva procedura di aggiudicazione;

7)

«giorno gas», il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale);

8)

«metodo di assegnazione implicita», un metodo di assegnazione in cui, eventualmente mediante un’asta, sia la capacità di trasporto, sia un quantitativo corrispondente di gas sono assegnati allo stesso tempo;

9)

«accordo di interconnessione», un accordo concluso da gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, i cui sistemi sono collegati in un particolare punto di interconnessione e che specifica i termini e le condizioni, le procedure operative e le disposizioni per la consegna e/o il ritiro di gas nel punto di interconnessione, allo scopo di facilitare l’interoperabilità efficiente delle reti di trasporto interconnesse;

10)

«punto di interconnessione», un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata e uscita con un interconnettore nella misura in cui questi punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

11)

«gradino di prezzo elevato», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto standard di capacità;

12)

«over-nomination», il diritto degli utenti della rete che soddisfano i requisiti minimi per la presentazione di nomination di richiedere capacità interrompibile in qualsiasi momento del giorno, presentando una nomination che aumenta il totale delle loro nomination ad un livello superiore rispetto alla loro capacità contrattuale;

13)

«prezzo di riserva», il prezzo minimo ammissibile all’asta;

14)

«gradino di prezzo basso», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto standard di capacità che è inferiore al gradino di prezzo elevato;

15)

«prodotto di capacità standard» un determinato quantitativo di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un determinato punto di interconnessione;

16)

«asta a prezzo uniforme», un’asta in cui l’utente della rete in un’unica procedura di aggiudicazione offre i prezzi così come il quantitativo e in cui tutti gli utenti della rete che sono riusciti ad ottenere capacità pagano il prezzo dell’offerta inferiore vincitrice;

17)

«punto di interconnessione virtuale», due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro ai fini di fornire un unico servizio di capacità;

18)

«capacità infragiornaliera», una capacità offerta e assegnata dopo la chiusura delle aste di capacità day-ahead per il medesimo giorno.

CAPO II

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

Articolo 4

Coordinamento della manutenzione

Qualora la manutenzione di un gasdotto o di una parte di una rete di trasporto abbia un impatto sul quantitativo di capacità di trasporto che può essere disponibile nei punti di interconnessione, il/i gestore/i del sistema di trasporto coopera/no pienamente con il/i gestore/i del sistema di trasporto adiacente per i rispettivi piani di manutenzione al fine di ridurre al minimo l’impatto sui flussi di gas e sulla capacità potenziale in un punto di interconnessione.

Articolo 5

Standardizzazione della comunicazione

1.   I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l’attuazione delle procedure di comunicazione standard, dei sistemi di informazione coordinati e delle comunicazioni elettroniche on line compatibili, quali formati e protocolli di scambio, dati condivisi e principi concordati relativi al trattamento dei dati.

2.   Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all’accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all’asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III.

3.   Le procedure di comunicazione adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata di applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell’articolo 27. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 6

Massimizzazione e calcolo della capacità

1.   La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.

a)

Per massimizzare l’offerta di capacità aggregata tramite l’ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all’allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: entro il 4 febbraio 2015 i gestori del sistema di trasporto istituiscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione:

1)

il metodo comune include un’analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l’offerta di servizi di capacità integrati. Tali azioni specifiche non nocciono all’offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento ai clienti finali, quali i punti di stoccaggio, dei terminali GNL e dei clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell’Unione di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali;

2)

i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un’impostazione dinamica per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell’allegato I, punto 2.2.2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità;

3)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti includono nel metodo comune altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione;

4)

nell’effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti tengono conto di informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti;

b)

i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento:

1)

i compromessi sulla pressione;

2)

tutti i pertinenti scenari della domanda e dell’offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi;

3)

il potere calorifico.

2.   Se l’ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori del sistema di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su uno qualsiasi dei lati di un punto di interconnessione, i gestori del sistema di trasporto possono recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito da parte delle autorità di regolamentazione competenti conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.   Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e l’impostazione comune.

4.   Le variazioni del quantitativo di servizi di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell’Agenzia pubblicata conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 7

Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti

1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare, informazioni sulla nomination, re-nomination, corrispondenza e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l’uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.

CAPO III

ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ CONTINUA

Articolo 8

Metodo di assegnazione

1.   Le aste sono utilizzate per l’assegnazione della capacità ai punti di interconnessione.

2.   Per tutti i punti di interconnessione si applica lo stessa tipologia di asta. Le procedure d’asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ogni procedura d’asta in materia di un unico prodotto di capacità standard, assegna la capacità, indipendentemente da ogni altra procedura d’asta salvo se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente coinvolti e previa approvazione delle autorità nazionali competenti di regolamentazione, è stata assegnata una capacità concorrente.

3.   I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità immediatamente inferiore per l’uso durante il periodo in questione. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall’11 al 15 è compatibile con tale principio.

4.   Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all’articolo 9 e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione.

5.   Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste.

6.   Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità del paragrafo 7, purché la capacità disponibile, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sia pari o superiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare. Se la capacità disponibile, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l’eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a).

7.   Qualsiasi capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione non può essere offerto prima dell’asta annuale per la capacità annua di cui all’articolo 11, conformemente al calendario delle aste del gas del quinto anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas; nonché

b)

un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica ad ogni punto di interconnessione è offerto per la prima volta a seguito dell’asta annuale per la capacità di cui all’articolo 12, conformemente al calendario delle aste dell’anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas.

8.   Nel caso di nuove capacità un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica in ogni punto di interconnessione è riservato e non può essere offerto prima dell’asta annuale di capacità trimestrale di cui all’articolo 12, conformemente al calendario delle aste durante l’anno gas precedente l’inizio del pertinente anno gas.

9.   L’esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all’approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, considerano se riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.

Articolo 9

Prodotti di capacità standard

1.   I gestori dei sistemi di trasporto offrono prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera.

2.   I prodotti di capacità standard annuale sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico anno gas (a decorrere dal 1o ottobre).

3.   I prodotti di capacità standard trimestrali sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico trimestre (a decorrere dal 1o ottobre, dal 1o gennaio, dal 1o aprile e dal 1o luglio, rispettivamente).

4.   I prodotti di capacità standard mensile sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico mese civile (a decorrere dal primo giorno di ogni mese).

5.   I prodotti di capacità standard giornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per un unico giorno gas.

6.   I prodotti di capacità standard infragiornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete a decorrere da un momento iniziale in un giorno gas particolare fino al termine del medesimo giorno gas.

Articolo 10

Unità di capacità applicata

La capacità offerta è espressa in unità di energia per unità di tempo. Sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g. Nel caso di kWh/g si considera un flusso costante nel corso del giorno gas.

Articolo 11

Aste annuali di capacità annua

1.   Le aste di capacità annua sono organizzate una volta l’anno.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard annua è offerta nell’asta annuale di capacità annua utilizzando un algoritmo d’asta aperta di prezzo ascendente, a norma dell’articolo 17.

3.   La procedura d’asta offre capacità per i prossimi 15 anni.

4.   Le aste annuali di capacità annue iniziano il primo lunedì di marzo di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5.   Durante tale asta gli utenti della rete sono in grado di partecipare ad una o più aste concorrenti in relazione a ciascun punto di interconnessione in modo da richiedere i prodotti di capacità standard.

6.   La capacità che può essere offerta durante l’anno di un’asta annuale di capacità annua è pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

B

per le aste annuali che offrono una capacità annua per i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservato conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, lettera b); per le aste annuali che offrono una capacità annua oltre i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservata conformemente all’articolo 8, paragrafo 7;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale anno, se del caso.

7.   La capacità da assegnare può essere sia capacità aggregata, sia disaggregata, a norma dell’articolo 19. Ciò si applica anche a tutte le altre aste come disposto agli articoli da 12 a 15.

8.   Un mese prima dell’inizio dell’asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per ciascun anno per l’imminente asta annuale di capacità annua. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

9.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora solare) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato nell’articolo 17, paragrafo 2.

10.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati, non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

11.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 12

Aste annuali di capacità trimestrale

1.   Le aste annuali di capacità trimestrale sono organizzate una volta l’anno.

2.   La capacità per ogni prodotto standard annua è offerta nell’asta annuale di capacità trimestrale utilizzando un algoritmo di prezzo ascendente a norma dell’articolo 17.

3.   Ogni anno gas, la capacità di ciascun trimestre a decorrere dal primo trimestre (ottobre-dicembre) dell’anno gas successivo fino all’ultimo trimestre (luglio-settembre) dell’anno gas successivo (compreso) è messa all’asta tramite aste annuali di capacità trimestrali.

4.   Durante tale asta gli utenti della rete sono in grado di partecipare a fino un massimo di quattro aste concorrenti in relazione a ciascun punto di interconnessione in modo da richiedere i prodotti di capacità standard trimestrali.

5.   Le aste annuali di capacità trimestrali iniziano il primo lunedì di giugno di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

6.   La capacità da che può essere offerta in un’asta annuale di capacità trimestrale è pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale trimestre, se del caso.

7.   Due settimane prima dell’inizio dell’asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per ciascun trimestre per l’imminente asta annuale di capacità trimestrale. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

8.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato nell’articolo 17, paragrafo 2.

9.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati, non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

10.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 13

Aste rolling di capacità mensili

1.   Le aste rolling di capacità mensili sono organizzate una volta al mese.

2.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard mensile è offerta nell’asta annuale di capacità mensile utilizzando un algoritmo d’asta aperta di prezzo ascendente a norma dell’articolo 17. Ogni mese, il prodotto di capacità standard mensile è messo all’asta per il mese successivo.

3.   Durante l’asta rolling di capacità mensile gli utenti della rete sono in grado di richiedere un prodotto di capacità standard mensile.

4.   Le aste rolling di capacità mensile hanno inizio il terzo lunedì di ogni mese per il prodotto di capacità standard mensile seguente, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.

5.   La capacità che può essere assegnata nell’asta rolling di capacità mensile è ogni mese pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale mese, se del caso.

6.   Una settimana prima dell’inizio dell’asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per l’imminente asta rolling di capacità mensile. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

7.   Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora solare) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato nell’articolo 17, paragrafo 2.

8.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati, non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

9.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 14

Aste rolling di capacità day-ahead

1.   L’asta rolling di capacità day-ahead si tiene una volta al giorno.

2.   Ogni giorno, un prodotto di capacità standard è messo all’asta rolling di capacità day-ahead per il giorno gas successivo.

3.   La capacità per ogni prodotto di capacità standard giornaliera è offerta nell’asta rolling di capacità day-ahead utilizzando un algoritmo d’asta di prezzo uniforme a norma dell’articolo 18. Ogni giorno, il prodotto di capacità standard giornaliera per il giorno gas successivo è messo all’asta.

4.   Durante tale asta gli utenti della rete sono in grado di richiedere un prodotto di capacità standard giornaliera.

5.   La procedura di aggiudicazione è aperta ogni giorno dalle 15:30 UTC (ora solare) o dalle 14: 30 UTC (ora legale).

6.   Un’offerta di capacità per il prodotto di capacità standard giornaliera nell’asta rolling di capacità day-ahead è effettuata come segue: presentazione, revoca o modifica dalle 15:30 alle 16:00 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC alle 15:00 UTC (ora legale).

7.   La capacità da assegnare nell’asta rolling di capacità day-ahead è ogni giorno pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, per tale giorno, se del caso.

8.   Nel momento in cui inizia la procedura di aggiudicazione, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità tecnica da assegnare per l’imminente asta rolling di capacità day-ahead. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete nel caso in cui una capacità supplementare possa essere messa a disposizione.

9.   I risultati di assegnazione dell’asta sono pubblicati non oltre 30 minuti dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all’asta in questione.

10.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate sul mercato.

Articolo 15

Aste di capacità infragiornaliera

1.   A seconda della disponibilità di capacità, un’asta di capacità infragiornaliera si tiene ogni ora durante un giorno gas utilizzando un algoritmo di prezzo uniforme a norma dell’articolo 18.

2.   La prima procedura di aggiudicazione si apre direttamente all’inizio dell’ora successiva alla pubblicazione dei risultati dell’ultima asta day-ahead (anche interrompibile se disponibile), in conformità dell’articolo 14. La prima procedura di aggiudicazione chiude all’01:30 UTC (ora solare) o alle 00:30 UTC (ora legale). L’assegnazione delle offerte vincitrici è valida dalle ore 05:00 UTC (ora solare) o alle ore 04:00 UTC (ora legale) nel giorno gas pertinente.

3.   L’ultima procedura di aggiudicazione chiude alle ore 00:30 UTC (ora solare) o alle 23:30 UTC (ora legale).

4.   Gli utenti della rete hanno il diritto d’inviare, revocare o modificare le offerte dall’apertura di ciascun ciclo di gara fino alla chiusura dello stesso.

5.   Ogni ora del giorno gas pertinente, la capacità effettiva a decorrere dall’ora + 4 è messa all’asta come capacità infragiornaliera.

6.   Ogni procedura di aggiudicazione apre all’inizio di ogni ora nel giorno gas pertinente.

7.   La durata di ciascuna procedura di aggiudicazione è di 30 minuti a decorrere dalla sua apertura.

8.   La capacità che può essere assegnata nell’asta di capacità infragiornaliera è ogni ora pari a:

Formula

in cui:

A

è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C

è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D

è la capacità supplementare, se del caso.

9.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano il quantitativo disponibile della capacità continua in offerta, dopo la chiusura dell’ultima asta infragiornaliera precedente e in conformità dell’articolo 21, paragrafo 9).

10.   I gestori del sistema di trasporto forniscono agli utenti della rete che partecipano con nell’asta day-ahead la possibilità di trasferire automaticamente le offerte valide non accettate nella successiva asta infragiornaliera.

11.   La capacità è assegnata entro 30 minuti dalla chiusura della procedura di aggiudicazione a condizione che le offerte siano accettate e il gestore del sistema di trasporto stia completando la procedura di assegnazione.

12.   I risultati dell’asta sono messi a disposizione simultaneamente ai singoli utenti della rete.

13.   Le informazioni riunite sui risultati dell’asta sono pubblicate almeno alla fine di ogni giorno.

Articolo 16

Algoritmi per le aste

1.   Se più prodotti di capacità standard sono offerti durante un’asta, il rispettivo algoritmo di assegnazione è applicato distintamente per ciascun prodotto di capacità standard quando questo è assegnato. Le offerte per i diversi prodotti di capacità standard sono considerate in modo indipendente l’una dall’altra per l’applicazione dell’algoritmo di vendita all’asta.

2.   Per le aste annue annuali, annue trimestrali e rolling mensili di capacità, si applica un algoritmo d’asta aperta ascendente, con più procedure di aggiudicazione, a norma dell’articolo 17.

3.   Per le aste di capacità day-ahead e infragiornaliere, si applica un algoritmo di prezzo uniforme con una sola procedura di aggiudicazione conformemente all’articolo 18.

Articolo 17

Algoritmo d’asta aperta ascendente

1.   Le aste basate su un algoritmo d’asta aperta ascendente consentono agli utenti della rete di presentare un volume di offerte in una scala di prezzi crescenti annunciati in procedure di aggiudicazione consecutive, partendo dal prezzo di riserva P0.

2.   La prima procedura di aggiudicazione, con un prezzo pari al prezzo di riserva P0, ha una durata di tre ore. Le successive procedure di aggiudicazione hanno una durata di un’ora. Vi è una pausa di un’ora tra le procedure di aggiudicazione.

3.   L’offerta precisa:

a)

l’identità dell’utente della rete richiedente;

b)

il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

c)

il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;

d)

per gradino di prezzo, il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti capacità standard;

e)

il prodotto oggetto della domanda.

4.   Un’offerta è considerata valida se è presentata da un utente della rete ed è conforme a tutte le disposizioni del presente articolo.

5.   Al fine di consentire agli utenti della rete di partecipare ad un’asta, è obbligatorio presentare un volume di offerte alla prima procedura di aggiudicazione.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto forniscono agli utenti della rete l’opzione di presentare automaticamente le offerte per qualsiasi gradino di prezzo.

7.   Una volta che la procedura di aggiudicazione pertinente è stata chiusa, non è accettata alcuna modifica, revoca o variazione delle offerte valide. Tutte le offerte valide diventano un impegno vincolante per l’utente della rete a prenotare il quantitativo di capacità richiesto secondo il prezzo annunciato, a condizione che il prezzo di aggiudicazione dell’asta sia quello annunciato durante la procedura di aggiudicazione pertinente.

8.   Il volume dell’offerta in ogni procedura di aggiudicazione per utente della rete è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta. Il volume dell’offerta per utente della rete ad un determinato prezzo è pari o inferiore al volume dell’offerta presentata da tale utente della rete durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 16.

9.   Le offerte possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate durante una procedura di aggiudicazione, a condizione che siano conformi al punto 8. Le offerte valide rimangono tali fino alla loro modifica o revoca.

10.   Per ciascun punto di interconnessione e per prodotto di capacità standard sono definiti e pubblicati prima dell’asta un gradino di prezzo elevato e un gradino di prezzo basso. Il gradino di prezzo basso è definito in modo che un aumento di un numero intero di gradini di prezzi bassi sia pari all’aumento di un singolo gradino di prezzi elevati.

11.   La determinazione del gradino di prezzo elevato ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la durata della procedura d’asta. La determinazione del gradino di prezzo basso ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la capacità invenduta se l’asta chiude ad un prezzo superiore al prezzo di riserva.

12.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore o uguale alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione, l’asta è conclusa.

13.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione o della procedura successiva di offerta, si apre un’ulteriore procedura di aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo della procedura di aggiudicazione precedente, maggiorato del gradino di prezzo elevato.

14.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è pari alla capacità offerta al termine della seconda procedura di aggiudicazione o della procedura successiva, l’asta è conclusa.

15.   Se si verifica una prima sottoquotazione si ha una riduzione del prezzo e si apre un’ulteriore procedura di aggiudicazione. La nuova procedura di aggiudicazione ha un prezzo pari al prezzo applicabile alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del gradino di prezzo basso. Sono pertanto aperte ulteriori procedure di aggiudicazione con aumenti del gradino di prezzo basso fino a che la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete sia inferiore o uguale alla capacità offerta, momento in cui l’asta è conclusa.

16.   Il volume dell’offerta per utente della rete nella prima procedura di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è uguale o inferiore al volume dell’offerta presentata da tale utente nella procedura di aggiudicazione che ha preceduto la prima sottoquotazione. Il volume dell’offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è pari o superiore al volume dell’offerta presentata da tale utente della rete nella procedura di aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

17.   Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta nella procedura di aggiudicazione con un prezzo pari a quello che ha determinato la prima sottoquotazione, diminuito di un gradino di prezzo basso, l’asta è conclusa. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo che ha determinato la prima sottoquotazione, e le offerte selezionate sono quelle presentate durante la procedura di aggiudicazione originaria in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

18.   Dopo ciascuna procedura di aggiudicazione, la domanda di tutti gli utenti della rete in una determinata asta è pubblicata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile e in forma aggregata.

19.   Il prezzo annunciato per l’ultima procedura di aggiudicazione in cui l’asta chiude è considerato come il prezzo di aggiudicazione dell’asta specifica, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 17.

20.   A tutti gli utenti della rete che hanno presentato un volume di offerte valide al prezzo di aggiudicazione è assegnata la capacità in base al loro volume di offerte al prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell’asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile come indicato nell’articolo 26, paragrafo 2, oltre a eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro assegnata può essere utilizzata.

21.   A seguito di ogni asta chiusa, è pubblicato il risultato finale dell’asta, compresa l’aggregazione della capacità assegnata e il prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete selezionati sono informati in merito al quantitativo di capacità loro assegnato; le informazioni individuali sono comunicate soltanto alle parti interessate.

22.   Se un’asta aperta di prezzo ascendente non si è conclusa prima dell’inizio previsto (in base al calendario delle aste) per l’asta di capacità successiva per il medesimo periodo, la prima asta chiude e la capacità non è assegnata. La capacità è offerta nell’asta successiva corrispondente.

Articolo 18

Algoritmo per aste a prezzo uniforme

1.   In un’asta a prezzo uniforme, vi è un'unica procedura di aggiudicazione nella quale l’utente della rete presenta sia un’offerta in termini di prezzo sia di quantità.

2.   Durante la procedura di aggiudicazione di una determinata asta, gli utenti della rete possono presentare fino a dieci offerte. Ogni offerta è trattata in maniera indipendente dalle altre offerte. Dopo la chiusura della procedura di aggiudicazione, le offerte restanti non possono essere né modificate né ritirate.

3.   L’offerta precisa:

a)

l’identità dell’utente della rete richiedente;

b)

il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;

c)

il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;

d)

il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti di capacità richiesti;

e)

il quantitativo minimo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard che l’utente della rete desidera gli sia assegnato in base all’algoritmo pertinente nel caso in cui non gli sia assegnato il quantitativo richiesto, conformemente alla lettera d);

f)

i prezzi dell’offerta, che non sono inferiori al prezzo di riserva applicabile al prodotto di capacità standard pertinente, che l’utente della rete è disposto a pagare per la capacità richiesta. Le offerte con un prezzo di offerta inferiore al prezzo di riserva non sono accettate.

4.   Il gestore del sistema di trasporto procede ad una classificazione di tutte le offerte relative a un determinato prodotto di capacità standard in base ai prezzi dell’offerta, ponendo in cima alla classifica il prodotto con il prezzo più elevato.

5.   Tutte le offerte rimanenti al momento della chiusura della procedura di aggiudicazione sono considerate vincolanti per gli utenti della rete cui è assegnato almeno il quantitativo minimo di capacità richiesta conformemente alla lettera e) del paragrafo 3.

6.   Conformemente alla classificazione delle offerte a norma del paragrafo 4 e fatto salvo il disposto dei paragrafi da 7 a 10, la capacità è assegnata alle offerte in funzione della classificazione del loro prezzo. Tutte le offerte per le quali la capacità è assegnata sono considerate accettate. Dopo l’assegnazione della capacità, la capacità rimanente non assegnata è ridotta del quantitativo corrispondente.

7.   A norma del paragrafo 6, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, qualora il quantitativo dell’offerta di capacità per un utente della rete superi la rimanente capacità non assegnata (dopo che capacità è stata assegnata agli utenti della rete che hanno presentato le offerte più elevate), a tale utente è assegnata una capacità pari alla capacità rimanente non assegnata.

8.   A norma del paragrafo 7 e fatto salvo il paragrafo 9, se due o più offerte presentano lo stesso prezzo di offerta, e il quantitativo di capacità restante richiesta nell’ambito di tali offerte supera il rimanente quantitativo non assegnato, quest’ultimo quantitativo è assegnato proporzionalmente ai quantitativi richiesti per ciascuna delle offerte.

9.   Nel caso in cui il quantitativo da assegnare per un’offerta a norma dei paragrafi 6, 7 o 8 sia inferiore al quantitativo minimo di capacità conformemente al paragrafo 3, lettera e), l’offerta è respinta e diventa nulla, e una nuova assegnazione è effettuata tra le offerte di prezzo eguale a norma del paragrafo 8, o (se del caso) un’assegnazione è effettuata nel quadro della successiva offerta di prezzo, a norma del paragrafo 6.

10.   Qualora il quantitativo da assegnare per qualsiasi offerta a norma dei paragrafi 6, 7, 8 o 9 sia pari a zero, nessuna ulteriore capacità è assegnata alle restanti offerte. Tali offerte sono considerate respinte.

11.   Il prezzo di aggiudicazione è definito come il prezzo dell’offerta selezionata più bassa se la domanda supera l’offerta al prezzo di riserva. In tutti gli altri casi, il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di riserva. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell’asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile come indicato nell’articolo 26, paragrafo 2, oltre ad eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro assegnata può essere utilizzata.

CAPO IV

AGGREGAZIONE DELLA CAPACITÀ TRANSFRONTALIERA

Articolo 19

Prodotti di capacità aggregata

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti offrono congiuntamente prodotti di capacità aggregati, in base ai seguenti principi:

1)

su entrambi i lati di un punto di interconnessione tutta la capacità continua è offerta come capacità aggregata nella misura in cui vi è capacità continua disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione;

2)

i gestori dei sistemi di trasporto offrono capacità per il prodotto di capacità standard pertinente su una piattaforma di prenotazione, in conformità dell’articolo 27, e conformemente alla procedura di assegnazione, come indicato nel capo III;

3)

la capacità aggregata che può essere offerta dai gestori del sistema di trasporto interessato in un punto di interconnessione è fissata tramite un’unica procedura di aggiudicazione;

4)

gli utenti della rete rispettano le disposizioni e le condizioni applicabili del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati a partire dal momento in cui la capacità è oggetto di contratti;

5)

qualora vi sia più capacità continua disponibile in un lato di un punto di interconnessione rispetto all’altro lato per uno qualsiasi dei periodi in esame, il gestore del sistema di trasporto con più capacità continua disponibile può offrire tale capacità extra agli utenti della rete come prodotto disaggregato secondo il calendario delle aste e le regole seguenti:

a)

se vi è un contratto esistente di trasporto disaggregato nell’altro lato del punto di interconnessione, la capacità può essere offerta su base disaggregata e non può superare il quantitativo e la durata del contratto di trasporto esistente nell’altro lato;

b)

qualora tale capacità extra non rientri nell’ambito del paragrafo 5, lettera a), può essere offerta per un periodo massimo di un anno;

6)

qualsiasi capacità disaggregata assegnata in conformità del paragrafo 5 può essere utilizzata e nominata come tale. Può anche essere oggetto di scambio sul mercato secondario;

7)

i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di nomination congiunta per la capacità aggregata fornendo agli utenti della rete i mezzi per nominare i flussi della loro capacità aggregata mediante un’unica nomination;

8)

gli obblighi di offrire capacità aggregata si applicano anche, nella misura in cui sono pertinenti, ai mercati di capacità secondari. Fatto salvo il paragrafo 1, la capacità originariamente assegnata come capacità aggregata può essere rivenduta unicamente come capacità aggregata sul mercato secondario;

9)

quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata e uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un punto di interconnessione virtuale. Nel caso in cui più di due gestori dei sistemi di trasporto siano coinvolti poiché la capacità in uno o entrambi i sistemi di entrata e uscita è commercializzata da più di un gestore di un sistema di trasporto, il punto di interconnessione virtuale comprende, nella misura del possibile, tutti i gestori dei sistemi di trasporto. In tutti i casi il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica di ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;

b)

essi facilitano il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, ma non solo, le norme di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009;

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti avviano l’analisi necessaria e istituiscono punti di interconnessione virtuale funzionali al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 20

Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti

1.   Gli utenti della rete che sono parte dei contratti di trasporto esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento nei rispettivi punti di interconnessione mirano a raggiungere un accordo sull’aggregazione della capacità mediante intese contrattuali (intesa di aggregazione), conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento. Tali utenti della rete e gestori dei sistemi di trasporto riferiscono alle autorità nazionali di regolamentazione pertinenti riguardo a tutte le intese di aggregazione raggiunte da tutte le parti nell’ambito dei contratti di trasporto esistenti. Su tale base, l’autorità nazionale di regolamentazione invia una relazione all’Agenzia relativa ai progressi annuali della capacità di aggregazione nello Stato membro interessato. L’Agenzia pubblica, due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sui progressi realizzati in merito alla capacità di aggregazione.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto che sono parti dei contratti esistenti di trasporto possono partecipare alle discussioni riguardanti l’accordo di aggregazione in qualsiasi momento, su invito degli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto esistenti.

3.   Nel caso in cui un accordo di aggregazione sia concordato tra gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di trasporto interessati al punto di interconnessione sono informati dalle parti di tale accordo di aggregazione previsto senza ritardi indebiti e si procede al trasferimento della capacità in questione. In ogni caso l’accordo di aggregazione è attuato nel rispetto delle condizioni generali dei relativi contratti di trasporto esistenti. Una volta che l’accordo di aggregazione è stato attuato, la capacità pertinente è considerata come capacità aggregata.

4.   In ogni caso la durata delle intese di aggregazione in materia di capacità aggregata nell’ambito della modifica dei contratti esistenti non supera la durata dei contratti di trasporto originari.

5.   Tutta la capacità è aggregata nel più breve tempo possibile. I contratti esistenti di trasporto non aggregato non possono essere rinnovati, prorogati o riportati dopo la loro data di scadenza. Tale capacità diventa capacità disponibile a decorrere dalla data di scadenza dei contratti di trasporto.

CAPO V

CAPACITÀ INTERROMPIBILE

Articolo 21

Assegnazione di servizi interrompibili

1.   I gestori del sistema di trasporto offrono un prodotto di capacità giornaliera di capacità interrompibile in entrambe le direzioni nei punti di interconnessione in cui è stata offerta la capacità continua ma è stata interamente venduta su base day-ahead. Nei punti di interconnessione unidirezionale in cui la capacità tecnica è offerta solo in una direzione, i gestori del sistema di trasporto offrono un prodotto giornaliero di capacità interrompibile nella direzione inversa. I gestori del sistema di trasporto possono offrire anche prodotti di capacità interrompibile di maggiore durata.

2.   L’eventuale capacità interrompibile offerta non può costituire un limite al quantitativo di capacità continua offerta. I gestori dei sistemi di trasporto non riservano la capacità che può essere offerta come capacità continua al fine di offrirla come capacità interrompibile.

3.   Nella misura in cui sono offerti prodotti di capacità interrompibile diversi dai prodotti giornalieri, gli stessi prodotti di capacità standard per la capacità continua si applicano anche per la capacità interrompibile in termini di durata dei prodotti.

4.   Nella misura in cui è offerta, la capacità interrompibile è assegnata mediante una procedura d’asta, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

5.   La capacità interrompibile infragiornaliera è assegnata tramite la procedura di over-nomination.

6.   La capacità interrompibile infragiornaliera è assegnata unicamente quando la capacità continua, sia tecnica, sia supplementare, è stata esaurita.

7.   Laddove si tengono aste per un qualsiasi prodotto interrompibile per una durata maggiore di un giorno, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, se dispongono dell’informazione, i quantitativi di capacità interrompibile offerti prima dell’inizio della procedura d’asta.

8.   Se offerta, la capacità interrompibile è assegnata mediante un’asta separata dopo che la capacità continua di pari durata è stata assegnata, ma prima dell’inizio dell’asta di capacità continua con una durata più breve, con l’eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

9.   Se offerta, le aste di capacità interrompibile sono condotte secondo gli stessi principi e tempi di attuazione applicabili alla capacità continua. L’esatto calendario applicabile per le aste di capacità interrompibile è dettagliato nel calendario delle aste, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.

Articolo 22

Tempi di interruzione minimi

1.   La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.

2.   Il lasso di tempo minimo di interruzione per un determinata ora di gas è costituito da quarantacinque minuti a decorrere dall’inizio del ciclo di re-nomination per quell’ora di gas. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo relativo concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all’approvazione dell’autorità nazionale di regolamentazione competente.

Articolo 23

Coordinamento della procedura di interruzione

Il gestore del sistema di trasporto che avvia l’interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete coinvolti non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell’affidabilità delle informazioni.

Articolo 24

Sequenza definita delle interruzioni

1.   L’ordine in cui sono effettuate le interruzioni, se il totale delle nomination supera il quantitativo di gas che può confluire in un certo punto di interconnessione, è determinato in base alla marcatura temporale contrattuale dei rispettivi contratti di trasporto su base interrompibile. In caso di interruzione, i contratti di trasporto che entrano in vigore precedentemente prevalgono sui contratti di trasporto che entrano in vigore successivamente.

2.   Se, dopo aver applicato la procedura descritta nel paragrafo 1, due o più nomination sono classificate nella stessa posizione nell’ordine di interruzione e il gestore del sistema di trasporto non interrompe tutte le nomination, si applica una riduzione proporzionale di tali nomination specifiche.

3.   Per conciliare le differenze tra i vari servizi di capacità interrompibile all’interno dell’Unione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti applicano e coordinano le procedure congiunte di cui al presente articolo, attuandole punto di interconnessione per punto di interconnessione.

Articolo 25

Motivi delle interruzioni

I gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono i motivi delle interruzioni direttamente nei loro contratti di trasporto interrompibile o nelle condizioni generali che disciplinano tali contratti. I motivi per le interruzioni possono includere, tra l’altro, qualità del gas, pressione, temperatura, modelli di flusso, uso di contratti definitivi, manutenzione, limiti a monte o a valle, obblighi di servizio pubblico e di gestione della capacità derivanti da procedure di gestione della congestione.

CAPO VI

TARIFFE E PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ

Articolo 26

Tariffe

1.   La tariffa calcolata utilizzando la metodologia stabilita e/o approvata dall’autorità di regolamentazione nazionale o la tariffa stabilita e/o approvata dalla medesima autorità è utilizzata come prezzo di riserva in tutte le aste per tutti i prodotti di capacità standard con capacità continua e interrompibile.

2.   Il prezzo da pagare determinato in un’asta di capacità può essere sia un prezzo fisso, sia un prezzo variabile o essere soggetto ad altri regimi previsti nel regime normativo applicabile. Il prezzo fisso è composto dalla tariffa regolamentata applicabile al momento dell’asta più il diritto d’asta. Il prezzo variabile è composto dalla tariffa di prezzo regolamentata applicabile al momento in cui la capacità può essere utilizzata più il diritto d’asta. Le modalità possono essere diverse per la capacità in un prodotto aggregato in entrambi i lati di un punto di interconnessione.

3.   Gli accordi per tariffe adeguate per l’attuazione del presente regolamento sono fissati in tempo utile a livello nazionale e/o unionale. Tali disposizioni consentono la corretta attuazione dei meccanismi di assegnazione della capacità stabiliti dal presente regolamento, senza subire ripercussioni negative sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto in ragione dell’attuazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle disposizioni relative all’annullamento di una parte della capacità, compresa la nuova capacità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafi 7 e 8, e all’articolo 19, paragrafo 5, lettera b).

4.   Gli introiti della vendita all’asta della capacità aggregata sono ripartiti tra i gestori dei sistemi di trasporto che inseriscono la capacità nella capacità aggregata. Il prezzo di riserva della capacità aggregata è la somma dei prezzi di riserva della capacità presente nella capacità aggregata. Tutti gli introiti ricavati dalla vendita di capacità aggregata sono assegnati ai gestori dei sistemi di trasporto partecipanti dopo ogni transazione di capacità.

5.   Gli introiti generati dal prezzo di riserva della capacità sono attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto in proporzione ai prezzi di riserva delle loro capacità nella capacità aggregata. Gli introiti del diritto d’asta derivanti capacità al prezzo di riserva sono ripartiti in base ad un accordo tra i gestori dei sistemi di trasporto, approvato dall’autorità nazionale competente di regolamentazione, se del caso, prima delle aste. Nel caso in cui non vi sia alcun accordo precedente l’asta, gli introiti derivanti dal diritto d’asta per la capacità aggregata sono assegnati ai gestori dei sistemi di trasporto in percentuali uguali.

6.   Le autorità nazionali di regolamentazione approvano i meccanismi di recupero eccedenti o deficitarii. Qualora si applichi un regime di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione approvano l’uso degli introiti derivanti dalla capacità i cui prezzi superano la relativa tariffa.

Articolo 27

Piattaforme di prenotazione della capacità

1.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l’offerta di capacità tramite un’unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori del sistema di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete.

2.   Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti regole:

a)

le norme e le procedure di offerta e assegnazione della capacità totale in conformità del capo III;

b)

l’istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria;

c)

sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondarie;

d)

al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione gli utenti della rete hanno accesso e rispettano tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto;

e)

la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta in un’unica piattaforma di prenotazione.

3.   L’istituzione di un’unica piattaforma di prenotazione comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l’Unione a beneficio degli utenti della rete. A tal fine la ENTSOG, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, procede ad una consultazione pubblica per individuare le esigenze del mercato. Il processo di consultazione ha una durata non superiore a sei mesi, compresa la pubblicazione da parte dell’ENTSOG di una relazione con i risultati della consultazione. La relazione individua le opzioni per attuare le esigenze del mercato indicate, tenendo conto dei costi e dei tempi, al fine di applicare l’opzione più adeguata, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o di terzi per loro conto. Se del caso, l’ENTSO-G e l’Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(4)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(5)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.


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