EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0387

2013/387/UE: Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013 , relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1 °gennaio 2014

OJ L 195, 18.7.2013, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/387/oj

18.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014

(2013/387/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea (1),

vista la relazione della Banca centrale europea (2),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro,

considerando quanto segue:

(1)

La terza fase dell’Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia rispondevano alle condizioni necessarie per l’adozione dell’euro il 1o gennaio 1999 (3).

(2)

Con la decisione 2000/427/CE (4) il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE (5) il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE (6) e 2007/504/CE (7) il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1o gennaio 2008. Con decisione 2008/608/CE (8) il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con decisione 2010/416/UE (9) il Consiglio ha deciso che l’Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro.

(3)

A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell’UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato CE e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto l’avvio della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4)

A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 (10), la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria e la Polonia beneficiano di deroghe di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 (11), la Bulgaria e la Romania beneficiano di deroghe di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 5 dell’atto di adesione della Croazia (12), la Croazia beneficia di una deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE.

(5)

La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1o luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria (13). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell’accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (14).

(6)

La procedura per l’abrogazione della deroga degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita all’articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio conformemente alla procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE. Il 5 marzo 2013 la Lettonia ha richiesto ufficialmente la valutazione sulla convergenza.

(7)

La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Lettonia con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto del SEBC e della BCE.

(8)

A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140 TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (15). Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d’inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2013, il valore di riferimento dell’inflazione è stato calcolato al 2,7 %, con Svezia, Lettonia e Irlanda che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d’inflazione rispettivamente allo 0,8 %, all’1,3 % e all’1,6 %.

Si ritiene giustificato escludere dall’elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati quelli il cui tasso d’inflazione non può essere considerato un valore di riferimento significativo per altri Stati membri. Tali paesi erano stati precedentemente indicati nelle relazioni sulla convergenza del 2004 e del 2010. Nella congiuntura attuale si ritiene giustificato escludere la Grecia dall’elenco dei paesi che hanno conseguito i migliori risultati, in quanto il suo tasso e il suo andamento dell’inflazione si differenziano nettamente rispetto alla media della zona euro, soprattutto a causa delle serie esigenze di aggiustamento e della situazione eccezionale in cui versa l’economica greca e l’inclusione della Grecia inciderebbe indebitamente sul valore di riferimento e, di conseguenza, sulla correttezza del criterio (16).

(9)

Conformemente all’articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, significa che al momento dell’esame lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.

(10)

Conformemente all’articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per un periodo di almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro. Dal 1o gennaio 1999 l’ERM II fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 16 maggio 2013.

(11)

Conformemente all’articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, TFUE, significa che il tasso medio d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato nell’arco di un anno prima dell’esame, non ha superato di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse sono stati utilizzati i tassi d’interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su questa base, il valore di riferimento per il periodo di un anno conclusosi ad aprile 2013 è stato del 5,5 %.

(12)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza devono essere forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l’elaborazione della presente decisione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1o aprile 2013 conformemente al regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993 (17), relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

(13)

Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Lettonia nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:

a)

la legislazione nazionale lettone, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto del SEBC della BCE;

b)

per quanto riguarda il rispetto da parte della Lettonia dei criteri di convergenza indicati nei quattro trattini dell’articolo 140, paragrafo 1, TFUE:

il tasso medio di inflazione della Lettonia nei dodici mesi fino a aprile 2013 è stato pari all’1,3 %, ossia ben al di sotto del valore di riferimento, e dovrebbe mantenersi al di sotto di tale valore anche nei prossimi mesi,

il disavanzo di bilancio in Lettonia a fine 2012 ha registrato una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del tre per cento del PIL. Con la decisione 2013/317/UE del 21 giugno 2013 (18) il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione 2009/591/CE (19) sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia,

la Lettonia fa parte dell’ERM II dal 2 maggio 2005; con l’ingresso nell’ERM II, le autorità si sono impegnate unilateralmente a mantenere il lats entro un margine di fluttuazione di ± 1 % attorno alla parità centrale. Nei due anni precedenti tale valutazione, il tasso di cambio del lats non si è discostato dalla parità centrale di oltre ± 1 % né è stato soggetto a tensioni,

nel periodo di un anno conclusosi ad aprile 2013 il tasso di interesse a lungo termine in Lettonia è stato, in media, del 3,8 %, ossia al di sotto del valore di riferimento;

c)

alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del rispetto dei criteri di convergenza, e dei fattori aggiuntivi, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro. La deroga nei confronti della Lettonia di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  Relazione del 5 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Relazione del 5 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 1998/317/CE (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 30).

(4)  GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

(5)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(6)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(7)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

(8)  GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

(9)  GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

(10)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(11)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(12)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(13)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

(14)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(15)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(16)  Nell’aprile 2013 il tasso medio d’inflazione a 12 mesi della Grecia era dello 0,4 % e quello della zona euro del 2,2 %, con un divario tra i due valori destinato, secondo le previsioni, ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.

(17)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(18)  GU L 173 del 26.6.2013, pag. 48.

(19)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 50.


Top