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Document 32013D0269

Decisione 2013/269/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013 , che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea

OJ L 155, 7.6.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 309 - 309

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/269/oj

7.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/9


DECISIONE 2013/269/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 marzo 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare nell’ambito delle Nazioni Unite il trattato sul commercio di armi relativamente a questioni di competenza esclusiva dell’Unione.

(2)

Il 2 aprile 2013 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo del trattato sul commercio di armi. L’Assemblea generale ha altresì chiesto al segretario generale, in qualità di depositario del trattato, di aprirlo alla firma il 3 giugno 2013 ed ha invitato tutti gli Stati a prendere in considerazione la firma e, in seguito, in conformità con le rispettive procedure costituzionali, a diventare parti del trattato appena possibile.

(3)

L’obiettivo di tale trattato è stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la disciplina del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e impedire il loro dirottamento. Gli Stati membri hanno espresso la loro soddisfazione per l’esito dei negoziati e la loro volontà di procedere con urgenza alla firma del trattato.

(4)

Talune delle disposizioni del trattato riguardano questioni che sono di competenza esclusiva dell’Unione poiché rientrano nell’ambito della politica commerciale comune o incidono sulle norme del mercato interno in materia di trasferimento di armi convenzionali e di esplosivi.

(5)

L’Unione europea non può firmare il trattato in quanto solo gli Stati possono esserne parti contraenti.

(6)

Pertanto a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, relativamente a questioni di competenza esclusiva dell’Unione, è opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a firmare il trattato nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Relativamente a questioni di competenza esclusiva dell’Unione, gli Stati membri sono autorizzati a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione.

Articolo 2

Si esortano gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi in occasione della cerimonia solenne che si terrà a New York il 3 giugno 2013, o comunque appena possibile dopo tale data.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


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