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Document 32013D0012

Decisione 2013/12/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

OJ L 8, 12.1.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 288 - 288

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/12(1)/oj

Related international agreement

12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


DECISIONE 2013/12/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 25 giugno 2012, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi, comprese le operazioni di mantenimento della pace o le operazioni umanitarie.

(2)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi. La Repubblica moldova può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto.

(3)

Le condizioni per la partecipazione della Repubblica moldova alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Detto accordo dovrebbe far salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea e la natura specifica delle decisioni della Repubblica moldova di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, conformemente al suo ordinamento giuridico.

(5)

L’accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell’UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica moldova a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare la Repubblica moldova a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e una volta che la Repubblica moldova ha deciso di partecipare, tale Stato informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo proposto è condotta in consultazione con la Repubblica moldova.

3.   L’Unione europea fornisce alla Repubblica moldova una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica moldova nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Repubblica moldova per iscritto per assicurare la sua partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Repubblica moldova si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare un’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica moldova a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica moldova è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, tra l’UE e lo/gli Stato/i in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica moldova.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica moldova esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi. Nei casi in cui le forze della Repubblica moldova operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell’UE, quest’ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.

4.   La Repubblica moldova è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   La Repubblica moldova si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica moldova e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

7.   L’Unione europea si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica moldova a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Repubblica moldova adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi.

2.   Qualora l’UE e la Repubblica moldova abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   La Repubblica moldova:

a)

garantisce che il personale da essa distaccato a un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

al piano operativo;

alle misure di attuazione;

b)

informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi (in appresso il «capomissione») e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica moldova. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica moldova conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell’operazione dell’Unione europea.

4.   Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello strategico.

5.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Repubblica moldova ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica moldova per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Repubblica moldova, se tale Stato contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica moldova sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione, fatto salvo l’articolo 8.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica moldova, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Repubblica moldova contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica moldova e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica moldova che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, la Repubblica moldova non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio la Repubblica moldova dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica moldova fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; oppure

b)

la Repubblica moldova ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e le pertinenti autorità amministrative della Repubblica moldova sul pagamento dei contributi della Repubblica moldova al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile del la crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione,

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario,

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione alle operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi

1.   La Repubblica moldova garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1,

b)

al piano operativo,

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Repubblica moldova conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

3.   La Repubblica moldova informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica moldova ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Repubblica moldova, il ritiro del contributo della Repubblica moldova.

5.   Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica moldova per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica moldova.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12 del presente accordo, la Repubblica moldova sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica moldova, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   La Repubblica moldova contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

2.   Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l’RNL della Repubblica moldova e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica moldova che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e la Repubblica moldova fornisca personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica moldova e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera la Repubblica moldova dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica moldova fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l’operazione; oppure

b)

la Repubblica moldova ha un RNL pro capite che non supera quello di alcun o Stato membro dell’Unione europea.

4.   È concluso un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2011/871/PESC del Consiglio e le competenti autorità amministrative della Repubblica moldova. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione,

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario,

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra le autorità competenti dell’UE e le autorità competenti della Repubblica moldova.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all’entrata in vigore.

2.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità con la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladodici, in lingua inglese in due copie.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica moldova


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’UE che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica moldova cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica moldova per le lesioni riportate da membri del loro personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica moldova nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

oppure risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica moldova, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica moldova nell’utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Repubblica moldova:

«Nell’applicare una decisione del Consiglio dell’UE relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi la Repubblica moldova cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale, per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


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