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Document 32012R0946

Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 , che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 282, 16.10.2012, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 274 - 277

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/946/oj

16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 946/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011 (2), in particolare l’articolo 23 sexies, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate alle agenzie di rating del credito e alle persone coinvolte in attività di rating. Tali norme, che devono essere adottate mediante atto delegato, dovrebbero includere disposizioni sui diritti di difesa, disposizioni temporali e disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, nonché disposizioni specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni reiterate.

(2)

Il presente atto delegato stabilisce le norme procedurali cui l’AESFEM deve attenersi nell’imposizione di sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate nel quadro del suo potere di vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito. È importante che tali norme procedurali cui deve attenersi un’agenzia di regolamentazione dell’UE siano direttamente applicabili e non necessitino di ulteriore attuazione nell’ordinamento nazionale. È opportuno pertanto che la Commissione le adotti mediante un regolamento dell’UE. Inoltre, solo un regolamento permette di conseguire l’obiettivo di stabilire norme uniformi sui diritti di difesa delle agenzie di rating del credito.

(3)

Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa delle agenzie di rating del credito e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all’adozione delle decisioni di esecuzione, l’AESFEM dovrebbe ascoltare le agenzie di rating del credito o qualsiasi altra persona interessata. È opportuno che il diritto di essere ascoltati si esplichi come diritto della persona interessata di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini dell’AESFEM e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM.

(4)

Dopo che l’agenzia di rating del credito ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza riceve un fascicolo completo che le comprende.

(5)

Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui l’agenzia di rating del credito replica al funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, al consiglio delle autorità di vigilanza, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che l’agenzia di rating del credito debba circostanziarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, il consiglio delle autorità di vigilanza, ritiene di essere in presenza di tale circostanza, l’AESFEM può convocare l’agenzia di rating del credito affinché chiarisca gli elementi in questione nel corso di un’audizione.

(6)

Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma dell’articolo 23 sexies, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 36 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le persone interessate da un procedimento dell’AESFEM hanno, a garanzia dei loro diritti di difesa, diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3), prevede norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle sanzioni pecuniarie che la Commissione impone ad un’impresa a norma dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche al settore dei titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. Sono state individuate caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell’Unione, che si rispecchiano principalmente negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il presente regolamento rimandano a periodi di tempo e a date, ad esempio per la procedura di registrazione delle agenzie di rating del credito o per la fissazione del termine di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni. Affinché tali termini siano calcolati correttamente, è opportuno applicare le norme del diritto dell’Unione vigenti, ossia il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (4) per gli atti del Consiglio e della Commissione.

(9)

A norma dell’articolo 36 quinquies del regolamento (CE) n. 1060/2009, le sanzioni inflitte dall’AESFEM ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter dello stesso costituiscono titolo esecutivo e la loro applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio esse sono effettuate. Gli importi corrispondenti sono allocati al bilancio generale dell’Unione europea.

(10)

Ai fini dell’esercizio immediato ed efficace dell’attività di vigilanza e di esecuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) alle agenzie di rating del credito o altre persone interessate da un procedimento di esecuzione dell’AESFEM, comprese norme sui diritti di difesa e sui termini di prescrizione.

Articolo 2

Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini

1.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona soggetta ad indagine dei risultati constatati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

2.   La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.

3.   Nelle osservazioni scritte la persona soggetta ad indagine può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

4.   Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 3

Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM su sanzioni pecuniarie e misure di vigilanza

1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM include almeno i documenti seguenti:

copia della sintesi dei risultati trasmessa all’agenzia di rating del credito,

copia delle osservazioni scritte dell’agenzia di rating del credito,

verbale dell’eventuale audizione.

2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.

3.   Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano indicare alcuna violazione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alla persona soggetta ad indagine.

4.   Se non condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alla persona soggetta ad indagine.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5.   Se condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM informa di conseguenza la persona soggetta ad indagine. L’informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM che ha stabilito che la persona soggetta ad indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, e che ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 36 bis, notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta ad indagine.

Articolo 4

Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM sulle sanzioni reiterate

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione reiterata a norma dell’articolo 36 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione reiterata.

Non possono più essere imposte sanzioni reiterate una volta che l’agenzia di rating del credito o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l’AESFEM permette l’accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato dell’indagine o il consiglio delle autorità di vigilanza ha trasmesso una sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.

2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 6

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

1.   La facoltà dell’AESFEM d’imporre sanzioni pecuniarie alle agenzie di rating del credito è soggetta ai termini di prescrizione seguenti:

a)

tre anni in caso di violazioni che comportano sanzioni pecuniarie per cui l’articolo 36 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede un importo di base minimo fino a 50 000 EUR;

b)

cinque anni nel caso di tutte le altre violazioni.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, i termini decorrono dal giorno in cui la violazione cessa.

3.   Qualsiasi atto compiuto dall’AESFEM ai fini di un’indagine o procedimento per una violazione di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’atto è notificato all’agenzia di rating del credito o alla persona soggetta a indagine o interessata dal procedimento.

4.   Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’AESFEM abbia imposto alcuna sanzione pecuniaria. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie è sospeso fintantoché la decisione dell’AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento eruopeo e del Consiglio (5) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni

1.   La facoltà dell’AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 36 bis e 36 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni:

a)

una notifica con cui l’AESFEM segnala all’agenzia di rating del credito o altra persona interessata una decisione che varia l’importo originario della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata;

b)

un atto dell’AESFEM, o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata.

4.   Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:

a)

il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;

b)

l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 8

Riscossione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate

Gli importi risultanti dalle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate riscossi dall’AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Nel frattempo tali importi non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie e/o sanzioni reiterate sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell’AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’UE come entrate generali.

Il contabile dell’AESFEM riferisce periodicamente all’ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte e sulla relativa situazione.

Articolo 9

Calcolo di periodi di tempo, date e termini

Ai periodi di tempo, alle date e ai termini si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

(3)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(4)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


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