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Document 32012R0670
Regulation (EU) No 670/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks
Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2012 , che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia
Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2012 , che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia
OJ L 204, 31.7.2012, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 153 - 162
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1316
31.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 670/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 luglio 2012
che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172 e l’articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), istituisce il programma quadro per la competitività e l’innovazione (PCI) che contempla diversi tipi di misure di attuazione realizzate da programmi specifici, fra i quali il «programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» fornisce sostegno al rafforzamento del mercato interno dei prodotti e servizi delle TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC, e mira a stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti nelle stesse. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia e istituisce altresì lo strumento di condivisione del rischio detto «strumento di garanzia del prestito per progetti di trasporti RTE (RTE-T)». |
(3) |
Nel corso del prossimo decennio, sulla base delle stime della Commissione, vi sarà bisogno di volumi di investimento senza precedenti nelle reti europee dei trasporti, dell’energia, dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda quelli in materia di clima e la transizione verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio, grazie allo sviluppo di infrastrutture intelligenti, aggiornate e pienamente interconnesse, nonché per promuovere la realizzazione del mercato interno. |
(4) |
Per i progetti infrastrutturali nell’Unione, il finanziamento nel mercato dei capitali di debito non è facilmente disponibile. Le difficoltà che incontrano i progetti infrastrutturali nell’accedere a finanziamenti privati o pubblici a lungo termine non dovrebbero comportare un deterioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di telecomunicazione ed energetici né il rallentamento della penetrazione della banda larga. Vista la frammentazione dei mercati obbligazionari all’interno dell’Unione, unita ai dati sconosciuti circa la domanda nonché alle dimensioni e alla complessità dei progetti infrastrutturali che richiedono lunghi tempi di preparazione, è opportuno affrontare questo tema a livello di Unione. |
(5) |
Gli strumenti finanziari, quali disciplinati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), possono in alcuni casi migliorare l’efficienza delle spese del bilancio e conseguire elevati effetti moltiplicatori attirando finanziamenti dal settore privato. Ciò risulta di particolare rilevanza nel contesto della difficoltà di accesso al credito, dei vincoli alle finanze pubbliche e in considerazione della necessità di sostenere la ripresa dell’economia europea. |
(6) |
Nella sua risoluzione dell’8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un’Europa competitiva, sostenibile e inclusiva», il Parlamento europeo ha accolto con favore l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, che fornisce un sostegno con un tetto limite a carico del bilancio dell’Unione e che è inteso a creare un effetto leva sui fondi dell’Unione e suscitare un maggior interesse da parte degli investitori privati per l’adesione ai suoi progetti prioritari che sono conformi agli obiettivi della strategia Europa 2020. Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2011 sull’Atto per il mercato unico, il Consiglio ha ricordato la necessità di valutare gli strumenti finanziari sotto il profilo degli effetti moltiplicatori confrontandoli con gli strumenti esistenti, con gli eventuali rischi aggiuntivi per i bilanci delle pubbliche amministrazioni e con la possibile estromissione degli enti privati. Occorre leggere in tale contesto la comunicazione della Commissione relativa alla fase pilota per l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la relativa valutazione d’impatto, basate su una consultazione pubblica. |
(7) |
È opportuno avviare una fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il cui obiettivo consiste nel sostenere il finanziamento di progetti prioritari con chiaro valore aggiunto unionale e facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali di progetti economicamente sostenibili nel settore delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle TIC. Di tale strumento beneficeranno progetti con esigenze di finanziamento simili e, in virtù delle possibili sinergie intersettoriali, esso dovrebbe comportare maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. È opportuno che l’iniziativa si profili come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori e che sia orientata alla domanda del mercato. |
(8) |
Durante la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il bilancio dell’Unione deve essere utilizzato unitamente ai finanziamenti della BEI sotto forma di strumento comune di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari emessi da società di progetto. Tale strumento è inteso a ridurre il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio creditizio degli obbligazionisti tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione e altri soggetti interessati, disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per progetti infrastrutturali rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell’Unione. |
(9) |
In virtù della consolidata competenza della BEI ed, essendo quest’ultima il principale finanziatore di progetti infrastrutturali e l’organismo finanziario dell’Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell’attuazione della fase pilota. È opportuno che le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti siano stabilite nel presente regolamento. Occorre che modalità e condizioni più dettagliate, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, siano stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo dovrebbe essere approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure. |
(10) |
La fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata quanto prima durante il quadro finanziario attuale e attuata senza indugio al fine di stabilire se, e in quale misura, siffatti strumenti finanziari di condivisione del rischio offrano un valore aggiunto nel settore del finanziamento delle infrastrutture e ai fini dello sviluppo del finanziamento del mercato dei capitali di debito di progetti infrastrutturali. |
(11) |
È opportuno finanziare la fase pilota mediante riassegnazione di fondi di bilancio dagli attuali programmi per i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni nell’ambito dei bilanci 2012 e 2013. A tal fine, dovrebbe essere possibile riassegnare a questa iniziativa fino a 200 milioni di EUR dal bilancio per le RTE-T, fino a 20 milioni di EUR dal bilancio per il programma quadro per la competitività e l’innovazione e fino a 10 milioni di EUR dal bilancio per le reti transeuropee dell’energia («RTE-E»). I fondi di bilancio disponibili limitano sia l’ambito di applicazione dell’iniziativa sia il numero dei progetti che possono essere finanziati. |
(12) |
È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI sulla base di una serie di progetti che la stessa e la Commissione reputano idonei, in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine dell’Unione, e che siano di probabile attuazione. È opportuno che tutte queste richieste e i relativi stanziamenti di bilancio siano presentati entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali dovrebbe essere possibile per il consiglio di amministrazione della BEI procedere all’approvazione effettiva in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014. |
(13) |
È opportuno che le richieste di sostegno, nonché la selezione e l’attuazione di tutti i progetti siano disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare con riferimento alle disposizioni sugli aiuti di Stato, e che si cerchi di evitare di creare distorsioni del mercato, o di aggiungerne. |
(14) |
Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), è opportuno che, durante la fase pilota, la Commissione, con il sostegno della BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale, in seguito alla firma dell’accordo di cooperazione, e presentino loro una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. È opportuno inoltre che una valutazione completa e indipendente sia svolta nel 2015. |
(15) |
Sulla base di tale valutazione completa e indipendente, occorre che la Commissione valuti la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, nonché la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. |
(16) |
È opportuno avviare la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti in preparazione del meccanismo per collegare l’Europa proposto dalla Commissione. Essa non pregiudica eventuali decisioni riguardo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione dopo il 2013 e all’eventuale reimpiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari nell’ambito dei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione. |
(17) |
Per dare attuazione alla fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti è opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. |
(18) |
Al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento in vista della durata limitata della fase pilota, è opportuno che lo stesso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche alla decisione n. 1639/2006/CE
La decisione n. 1639/2006/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «5 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015. Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine. La relazione intermedia di cui al primo comma comprende un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafi da 2 bis a 2 sexies, unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»; |
2) |
all’articolo 26, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l’articolo 31 è così modificato:
|
4) |
è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO III bis Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater. La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle condizioni e modalità di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabiliti in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato. a) Il meccanismo della BEI
b) Dotazione TIC: 2013: fino a 20 milioni di EUR; La richiesta di storno per il pagamento dei suddetti importi è inoltrata entro il 31 dicembre 2012 ed è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito. Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, dell’importo del 2013, stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2. c) Conto fiduciario
d) Utilizzo del contributo dell’Unione Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI:
e) Condivisione dei rischi e dei proventi Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento all’interno del portafoglio di progetti. f) Prezzi La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI. g) Procedura di richiesta Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia. h) Procedura di approvazione La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico. i) Durata
j) Relazioni Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI. Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater. k) Monitoraggio, controllo e valutazione La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7). La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori. Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione. Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. La valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui i prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato. |
Articolo 2
Modifiche al regolamento (CE) n. 680/2007
Il regolamento (CE) n. 680/2007 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
|
2) |
all’articolo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sono presentate alla BEI in conformità della relativa procedura standard in materia.»; |
3) |
l’articolo 6, paragrafo 1, è così modificato:
|
4) |
all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015. Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine.» |
5) |
all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Nella relazione intermedia di cui all’articolo 16, paragrafo 2 bis, figura altresì un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»; |
6) |
l’allegato è rinumerato allegato I e il termine «allegato» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), è sostituito di conseguenza dal termine «allegato I»; |
7) |
è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO I bis Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle modalità e condizioni di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato. a) Il meccanismo della BEI
b) Dotazione
La richiesta di storno per l’importo del 2012 è inoltrata senza indugio una volta firmato l’accordo di cooperazione. Le richieste di storno per i pagamenti negli anni successivi è presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, la richiesta di storno è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito. Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, degli importi stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. c) Conto fiduciario
d) Utilizzo del contributo dell’Unione Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI:
e) Condivisione dei rischi e dei proventi Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento che costituisce il portafoglio. Nonostante le disposizioni applicabili alla condivisione del rischio per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, il modello di condivisione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si applica anche a tale strumento che include le operazioni del suo attuale portafoglio. f) Prezzi La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio, conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI. g) Procedura di richiesta Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia. h) Procedura di approvazione La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico. i) Durata
j) Relazioni Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI. Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). k) Monitoraggio, controllo e valutazione La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori. Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione. Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. Tale valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 134.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2012.
(3) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(4) GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»
Dichiarazione della Commissione
In conformità del punto 49 dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, una volta l’anno la Commissione riferisce all’autorità di bilancio in merito agli strumenti finanziari. La relazione 2012 includerà anche l’iniziativa UE-BEI sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti.
In questo contesto e considerando la durata limitata della fase pilota dell’iniziativa, la Commissione desidera chiarire che l’espressione «durante la fase pilota, la Commissione e la BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale», utilizzata nel considerando 14, nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), nell'articolo 1, paragrafo 4, nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e nell'articolo 2, paragrafo 7, implicano che la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo presentando loro opportuna documentazione piuttosto che una relazione ufficiale, la cui elaborazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto alla durata limitata della fase pilota.