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Document 32012R0670

Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2012 , che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia

OJ L 204, 31.7.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 153 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/670/oj

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (UE) N. 670/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2012

che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172 e l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), istituisce il programma quadro per la competitività e l’innovazione (PCI) che contempla diversi tipi di misure di attuazione realizzate da programmi specifici, fra i quali il «programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» fornisce sostegno al rafforzamento del mercato interno dei prodotti e servizi delle TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC, e mira a stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti nelle stesse.

(2)

Il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia e istituisce altresì lo strumento di condivisione del rischio detto «strumento di garanzia del prestito per progetti di trasporti RTE (RTE-T)».

(3)

Nel corso del prossimo decennio, sulla base delle stime della Commissione, vi sarà bisogno di volumi di investimento senza precedenti nelle reti europee dei trasporti, dell’energia, dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda quelli in materia di clima e la transizione verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio, grazie allo sviluppo di infrastrutture intelligenti, aggiornate e pienamente interconnesse, nonché per promuovere la realizzazione del mercato interno.

(4)

Per i progetti infrastrutturali nell’Unione, il finanziamento nel mercato dei capitali di debito non è facilmente disponibile. Le difficoltà che incontrano i progetti infrastrutturali nell’accedere a finanziamenti privati o pubblici a lungo termine non dovrebbero comportare un deterioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di telecomunicazione ed energetici né il rallentamento della penetrazione della banda larga. Vista la frammentazione dei mercati obbligazionari all’interno dell’Unione, unita ai dati sconosciuti circa la domanda nonché alle dimensioni e alla complessità dei progetti infrastrutturali che richiedono lunghi tempi di preparazione, è opportuno affrontare questo tema a livello di Unione.

(5)

Gli strumenti finanziari, quali disciplinati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), possono in alcuni casi migliorare l’efficienza delle spese del bilancio e conseguire elevati effetti moltiplicatori attirando finanziamenti dal settore privato. Ciò risulta di particolare rilevanza nel contesto della difficoltà di accesso al credito, dei vincoli alle finanze pubbliche e in considerazione della necessità di sostenere la ripresa dell’economia europea.

(6)

Nella sua risoluzione dell’8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un’Europa competitiva, sostenibile e inclusiva», il Parlamento europeo ha accolto con favore l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, che fornisce un sostegno con un tetto limite a carico del bilancio dell’Unione e che è inteso a creare un effetto leva sui fondi dell’Unione e suscitare un maggior interesse da parte degli investitori privati per l’adesione ai suoi progetti prioritari che sono conformi agli obiettivi della strategia Europa 2020. Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2011 sull’Atto per il mercato unico, il Consiglio ha ricordato la necessità di valutare gli strumenti finanziari sotto il profilo degli effetti moltiplicatori confrontandoli con gli strumenti esistenti, con gli eventuali rischi aggiuntivi per i bilanci delle pubbliche amministrazioni e con la possibile estromissione degli enti privati. Occorre leggere in tale contesto la comunicazione della Commissione relativa alla fase pilota per l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la relativa valutazione d’impatto, basate su una consultazione pubblica.

(7)

È opportuno avviare una fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il cui obiettivo consiste nel sostenere il finanziamento di progetti prioritari con chiaro valore aggiunto unionale e facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali di progetti economicamente sostenibili nel settore delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle TIC. Di tale strumento beneficeranno progetti con esigenze di finanziamento simili e, in virtù delle possibili sinergie intersettoriali, esso dovrebbe comportare maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. È opportuno che l’iniziativa si profili come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori e che sia orientata alla domanda del mercato.

(8)

Durante la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il bilancio dell’Unione deve essere utilizzato unitamente ai finanziamenti della BEI sotto forma di strumento comune di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari emessi da società di progetto. Tale strumento è inteso a ridurre il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio creditizio degli obbligazionisti tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione e altri soggetti interessati, disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per progetti infrastrutturali rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell’Unione.

(9)

In virtù della consolidata competenza della BEI ed, essendo quest’ultima il principale finanziatore di progetti infrastrutturali e l’organismo finanziario dell’Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell’attuazione della fase pilota. È opportuno che le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti siano stabilite nel presente regolamento. Occorre che modalità e condizioni più dettagliate, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, siano stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo dovrebbe essere approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.

(10)

La fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata quanto prima durante il quadro finanziario attuale e attuata senza indugio al fine di stabilire se, e in quale misura, siffatti strumenti finanziari di condivisione del rischio offrano un valore aggiunto nel settore del finanziamento delle infrastrutture e ai fini dello sviluppo del finanziamento del mercato dei capitali di debito di progetti infrastrutturali.

(11)

È opportuno finanziare la fase pilota mediante riassegnazione di fondi di bilancio dagli attuali programmi per i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni nell’ambito dei bilanci 2012 e 2013. A tal fine, dovrebbe essere possibile riassegnare a questa iniziativa fino a 200 milioni di EUR dal bilancio per le RTE-T, fino a 20 milioni di EUR dal bilancio per il programma quadro per la competitività e l’innovazione e fino a 10 milioni di EUR dal bilancio per le reti transeuropee dell’energia («RTE-E»). I fondi di bilancio disponibili limitano sia l’ambito di applicazione dell’iniziativa sia il numero dei progetti che possono essere finanziati.

(12)

È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI sulla base di una serie di progetti che la stessa e la Commissione reputano idonei, in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine dell’Unione, e che siano di probabile attuazione. È opportuno che tutte queste richieste e i relativi stanziamenti di bilancio siano presentati entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali dovrebbe essere possibile per il consiglio di amministrazione della BEI procedere all’approvazione effettiva in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

(13)

È opportuno che le richieste di sostegno, nonché la selezione e l’attuazione di tutti i progetti siano disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare con riferimento alle disposizioni sugli aiuti di Stato, e che si cerchi di evitare di creare distorsioni del mercato, o di aggiungerne.

(14)

Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), è opportuno che, durante la fase pilota, la Commissione, con il sostegno della BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale, in seguito alla firma dell’accordo di cooperazione, e presentino loro una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. È opportuno inoltre che una valutazione completa e indipendente sia svolta nel 2015.

(15)

Sulla base di tale valutazione completa e indipendente, occorre che la Commissione valuti la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, nonché la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione.

(16)

È opportuno avviare la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti in preparazione del meccanismo per collegare l’Europa proposto dalla Commissione. Essa non pregiudica eventuali decisioni riguardo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione dopo il 2013 e all’eventuale reimpiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari nell’ambito dei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione.

(17)

Per dare attuazione alla fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti è opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007.

(18)

Al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento in vista della durata limitata della fase pilota, è opportuno che lo stesso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla decisione n. 1639/2006/CE

La decisione n. 1639/2006/CE è così modificata:

1)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine.

La relazione intermedia di cui al primo comma comprende un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafi da 2 bis a 2 sexies, unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»;

2)

all’articolo 26, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e della banda larga e maggiori investimenti in queste tecnologie;»

3)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I progetti di cui al paragrafo 1, lettera a), promuovono l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato.

L’Unione può accordare sovvenzioni per tali progetti.

In alternativa, durante una fase pilota nel 2012 e nel 2013, l’Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per strumenti di debito o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui al paragrafo 2, terzo comma, è uno strumento congiunto della Commissione e della BEI che fornisce valore aggiunto quale intervento dell’Unione, affronta situazioni d’investimento non ottimali in cui determinati progetti non riescono a reperire finanziamenti sufficienti sul mercato e garantisce l’addizionalità. Esso previene le distorsioni della concorrenza, punta a garantire un effetto moltiplicatore e allinea gli interessi sotto forma di un supporto di credito. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti:

a)

si configura come uno strumento di debito o una garanzia concessi dalla BEI con il concorso di un contributo a titolo del bilancio dell’Unione, a favore del finanziamento di progetti nei settori delle TIC e della banda larga, integrando o attirando i finanziamenti degli Stati membri o del settore privato;

b)

riduce il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio di credito degli obbligazionisti;

c)

è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

2 ter.   L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l’importo del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti né si estende oltre la scadenza del portafoglio sottostante ai meccanismi di supporto di credito. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione. Il rischio residuo relativo alle operazioni di prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti è sempre sostenuto dalla BEI.

2 quater.   Le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono stabilite all’allegato III bis. Le modalità e le condizioni dettagliate per l’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo è approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.

2 quinquies.   Nel 2013 è possibile utilizzare un importo fino a 20 milioni di EUR dei fondi di bilancio stanziati per l’attuazione della politica per le TIC e la banda larga, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, lettera b). Data la durata limitata della fase pilota, lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari può riutilizzare eventuali entrate ottenute entro il 31 dicembre 2013 a favore di strumenti di debito e garanzie nuovi nell’ambito dello stesso meccanismo di condivisione del rischio e per progetti che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità, onde massimizzare il volume degli investimenti sostenuti. Qualora lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non sia prorogato al prossimo quadro finanziario pluriennale, gli eventuali fondi restanti sono reintegrati come entrate nel bilancio generale dell’Unione.

2 sexies.   Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri eventuali requisiti regolamentari in materia di informazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, con cadenza semestrale durante la fase pilota, in merito all’efficacia dello strumento di condivisione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui le condizioni finanziarie e il collocamento di eventuali prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di progetti.»;

4)

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO III bis

Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater.

La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle condizioni e modalità di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabiliti in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato.

a)   Il meccanismo della BEI

1.

Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è concepito per ogni progetto ammissibile come un meccanismo subordinato sotto forma di strumento di debito o come meccanismo contingente (di garanzia) o come entrambi, al fine di agevolare l’emissione di siffatti prestiti.

2.

Ove la BEI sia o diventi creditore di un progetto, i suoi diritti a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del debito primario e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e a qualsiasi finanziamento ad esse connesso.

3.

Lo strumento non supera il 20 % dell’importo totale del debito primario emesso.

b)   Dotazione

TIC:

2013: fino a 20 milioni di EUR;

La richiesta di storno per il pagamento dei suddetti importi è inoltrata entro il 31 dicembre 2012 ed è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito.

Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, dell’importo del 2013, stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

c)   Conto fiduciario

1.

La BEI accende un conto fiduciario in cui è versato il contributo dell’Unione e le entrate derivanti da tale contributo.

2.

Tenuto conto della durata limitata della fase pilota, gli interessi percepiti sui conti fiduciari e le altre entrate derivanti dai contributi dell’Unione, quali i premi di garanzia, gli interessi ed i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, si aggiungono alle risorse del conto fiduciario. Tuttavia, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, che essi siano reintegrati nella linea di bilancio “PCI TIC”.

d)   Utilizzo del contributo dell’Unione

Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI:

1.

ai fini dell’accantonamento contro rischi, su base di primo rischio per i meccanismi subordinati del portafoglio del progetto ammissibile, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio da essa effettuata ai sensi delle sue politiche applicabili;

2.

ai fini della copertura di eventuali costi ammissibili non correlati a progetti ma associati alla creazione e all’amministrazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui la sua valutazione.

e)   Condivisione dei rischi e dei proventi

Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento all’interno del portafoglio di progetti.

f)   Prezzi

La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI.

g)   Procedura di richiesta

Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia.

h)   Procedura di approvazione

La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico.

i)   Durata

1.

Il contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere impegnato entro il 31 dicembre 2013. L’effettiva approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

2.

In caso di cessazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti durante il vigente quadro finanziario pluriennale, eventuali saldi sul conto fiduciario, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari per coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nella linea di bilancio “PCI TIC”.

3.

I fondi destinati allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono riversati sui rispettivi conti fiduciari allo scadere dei meccanismi o sono rimborsati, purché la copertura dei rischi rimanga sufficiente.

j)   Relazioni

Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI.

Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater.

k)   Monitoraggio, controllo e valutazione

La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7).

La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione.

Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. La valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui i prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.

Articolo 2

Modifiche al regolamento (CE) n. 680/2007

Il regolamento (CE) n. 680/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«14)

“strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti”: uno strumento congiunto della Commissione e della BEI che fornisce valore aggiunto quale intervento dell’Unione, fronteggia situazioni d’investimento non ottimali in cui determinati progetti non riescono a reperire finanziamenti sufficienti sul mercato, e garantisce l’addizionalità, integrando o attirando i finanziamenti degli Stati membri o del settore privato. Esso previene inoltre le distorsioni della concorrenza, mira a garantire un effetto moltiplicatore e allinea gli interessi. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti assume la forma di un supporto di credito per progetti di interesse comune, attenua il servizio del debito di un progetto e il rischio di credito degli obbligazionisti ed è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

15)

“supporto di credito”: il miglioramento della qualità creditizia di un prestito concesso a un progetto attraverso un meccanismo subordinato sotto forma di uno strumento di debito o di una garanzia della BEI o di entrambi, con il supporto di un contributo a titolo del bilancio dell’Unione.»;

2)

all’articolo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sono presentate alla BEI in conformità della relativa procedura standard in materia.»;

3)

l’articolo 6, paragrafo 1, è così modificato:

a)

alla lettera d) è aggiunta la frase seguente:

«Nel 2012 e nel 2013 può essere riassegnato un importo fino a 200 milioni di EUR per la fase pilota dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti.»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

durante una fase pilota nel 2012 e nel 2013, un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per strumenti di debito o garanzie che la BEI emette a partire dalle proprie risorse a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle RTE-T e delle RTE-E. L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento di condivisione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l’importo del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, né si estende oltre la scadenza del portafoglio sottostante agli strumenti di rafforzamento del credito. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione. Il rischio residuo relativo a tali operazioni di prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti è sempre sostenuto dalla BEI.

Le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono stabilite all’allegato I bis. Le condizioni e le modalità dettagliate per l’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo è approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.

Nel 2012 e nel 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di EUR, di cui fino a 200 milioni di EUR per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di EUR per progetti nel settore dell’energia, attingendo dalle linee di bilancio dello strumento di garanzia del prestito, rispettivamente, per i progetti RTE-T, di cui all’allegato I e per le RTE-E.

Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri eventuali requisiti regolamentari in materia di informazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale, durante la fase pilota, in merito all’efficacia dello strumento di condivisione del rischio, tra cui le condizioni finanziarie e il collocamento di eventuali prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di progetti.

Data la durata limitata della fase pilota, gli interessi e le entrate di altro tipo generati dallo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che sono percepiti entro il 31 dicembre 2013 possono essere riutilizzati per strumenti di debito e garanzie nuovi nell’ambito dello stesso meccanismo di condivisione del rischio e per progetti che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità, onde massimizzare il volume degli investimenti sostenuti. Qualora lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non sia prorogato al prossimo quadro finanziario, gli eventuali fondi restanti sono reiscritti in qualità di entrate nel bilancio generale dell’Unione.»;

4)

all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine.»

5)

all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Nella relazione intermedia di cui all’articolo 16, paragrafo 2 bis, figura altresì un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»;

6)

l’allegato è rinumerato allegato I e il termine «allegato» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), è sostituito di conseguenza dal termine «allegato I»;

7)

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO I bis

Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g).

La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle modalità e condizioni di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato.

a)   Il meccanismo della BEI

1.

Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è concepito per ogni progetto ammissibile come meccanismo subordinato sotto forma di strumento di debito o come meccanismo contingente (di garanzia) o come entrambi, al fine di agevolare l’emissione di un prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti.

2.

Ove la BEI sia o diventi creditore di un progetto, i suoi diritti a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del debito primario e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e a qualsiasi finanziamento ad esse connesso.

3.

Lo strumento non supera il 20 % dell’importo totale del debito primario emesso.

b)   Dotazione

 

RTE-T:

2012: fino a 100 milioni di EUR,

2013: fino a un importo cumulativo di 200 milioni di EUR

da riassegnare dalla dotazione RTE-T dedicata al meccanismo di garanzia del prestito per progetti di RTE-T di cui all’allegato I, ma non speso.

 

RTE-E:

2013: fino a 10 milioni di EUR.

La richiesta di storno per l’importo del 2012 è inoltrata senza indugio una volta firmato l’accordo di cooperazione.

Le richieste di storno per i pagamenti negli anni successivi è presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

In ogni caso, la richiesta di storno è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito.

Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, degli importi stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

c)   Conto fiduciario

1.

La BEI accende due conti fiduciari (uno per i progetti RTE-T e l’altro per i progetti RTE-E) in cui sono versati i contributi dell’Unione e le entrate derivanti da tali contributi. Il conto fiduciario per i progetti RTE-T può essere accorpato con il conto fiduciario acceso per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, purché tale misura non pregiudichi la qualità dell’informativa e del monitoraggio di cui alle lettere j) e k).

2.

Tenuto conto della durata limitata della fase pilota, gli interessi percepiti sui conti fiduciari e le altre entrate derivanti dai contributi dell’Unione, quali i premi di garanzia, gli interessi e i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, si aggiungono alle risorse del conto fiduciario. Tuttavia, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, che essi siano reintegrati nelle linee di bilancio RTE-T o RTE-E.

d)   Utilizzo del contributo dell’Unione

Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI:

1.

ai fini dell’accantonamento contro rischi, su base di primo rischio per i meccanismi subordinati del portafoglio del progetto ammissibile, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio da essa effettuata ai sensi delle sue politiche applicabili;

2.

ai fini della copertura di eventuali costi ammissibili non correlati a progetti ma associati alla creazione e all’amministrazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui la sua valutazione.

e)   Condivisione dei rischi e dei proventi

Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento che costituisce il portafoglio.

Nonostante le disposizioni applicabili alla condivisione del rischio per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, il modello di condivisione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si applica anche a tale strumento che include le operazioni del suo attuale portafoglio.

f)   Prezzi

La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio, conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI.

g)   Procedura di richiesta

Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia.

h)   Procedura di approvazione

La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico.

i)   Durata

1.

L’ultima tranche del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere impegnata entro il 31 dicembre 2013. L’effettiva approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

2.

In caso di cessazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti durante il vigente quadro finanziario pluriennale, eventuali saldi sui conti fiduciari, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari a coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nelle linee di bilancio RTE-T e RTE-E.

3.

I fondi destinati allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono riversati sui rispettivi conti fiduciari allo scadere dei meccanismi o sono rimborsati, purché la copertura dei rischi rimanga sufficiente.

j)   Relazioni

Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI.

Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g).

k)   Monitoraggio, controllo e valutazione

La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione.

Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. Tale valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 134.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2012.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(4)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1


Dichiarazione della Commissione

In conformità del punto 49 dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, una volta l’anno la Commissione riferisce all’autorità di bilancio in merito agli strumenti finanziari. La relazione 2012 includerà anche l’iniziativa UE-BEI sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti.

In questo contesto e considerando la durata limitata della fase pilota dell’iniziativa, la Commissione desidera chiarire che l’espressione «durante la fase pilota, la Commissione e la BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale», utilizzata nel considerando 14, nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), nell'articolo 1, paragrafo 4, nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e nell'articolo 2, paragrafo 7, implicano che la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo presentando loro opportuna documentazione piuttosto che una relazione ufficiale, la cui elaborazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto alla durata limitata della fase pilota.


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