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Document 32012R0623

Regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell' 11 luglio 2012 , che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/9


REGOLAMENTO (UE) N. 623/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2012

che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

la Polonia ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

(2)

La Polonia ha chiesto una modifica del contenuto della formazione per la professione di controllore del traffico ferroviario («dyżurny ruchu»), una professione già inclusa nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE. Tali programmi di formazione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, in quanto offrono una formazione di livello equivalente a quella di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni, come risulta dalle seguenti normative: atto sull'esecuzione della riforma del sistema di istruzione, dell'8 gennaio 1999 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 1999, n. 12, pag. 96); atto sul trasporto ferroviario, del 28 marzo 2003 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2003, n. 86, pag. 789); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 16 agosto 2004, relativo all'organigramma direttamente connesso al funzionamento e alla sicurezza del traffico ferroviario e alle condizioni che devono essere soddisfatte dal personale destinato all'organigramma suddetto e alla guida dei veicoli ferroviari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 212, pag. 2152); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 18 luglio 2005, relativo alle condizioni generali del funzionamento e della segnaletica del traffico ferroviario (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2005, n. 172, pag. 1444).

(3)

La Polonia ha inoltre richiesto di aggiungere la professione di capotreno («kierownik pociągu») all'allegato II della direttiva 2005/36/CE. I programmi di formazione per tale professione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva di cui sopra, in quanto offrono una formazione di livello equivalente a quella di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni, come risulta dalle seguenti normative: atto sull'esecuzione della riforma del sistema di istruzione, dell'8 gennaio 1999 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 1999, n. 12, pag. 96); atto sul trasporto ferroviario, del 28 marzo 2003 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2003, n. 86, pag. 789); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 16 agosto 2004, relativo all'organigramma direttamente connesso al funzionamento e alla sicurezza del traffico ferroviario e alle condizioni che devono essere soddisfatte dal personale destinato all'organigramma suddetto e alla guida dei veicoli ferroviari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 212, pag. 2152); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 18 luglio 2005, relativo alle condizioni generali del funzionamento e della segnaletica del traffico ferroviario (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2005, n. 172, pag. 1444).

(4)

La Polonia ha inoltre chiesto di aggiungere la professione di tecnico della navigazione interna («mechanik statkowy żeglugi śródlądowej») all'allegato II della direttiva 2005/36/CE. I programmi di formazione per tale professione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva di cui sopra, in quanto offrono una formazione di livello equivalente a quello di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni, come risulta dalle seguenti normative: atto sull'esecuzione della riforma del sistema di istruzione, dell'8 gennaio 1999 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 1999, n. 12, pag. 96); regolamento del Ministero delle infrastrutture, del 23 gennaio 2003, relativo alle qualifiche professionali e alla composizione degli equipaggi delle imbarcazioni di navigazione interna (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2003, n. 50, pag. 427).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato al punto 4, alla voce «in Polonia», come segue:

(1)

il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

controllore del traffico ferroviario (“Dyżurny ruchu”),

i)

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità;

ii)

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni più il superamento dell'esame di idoneità; o

iii)

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 29 giorni, più un tirocinio professionale di 5 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità; o

iv)

ciclo di formazione che comprende 6 anni di istruzione elementare, 3 anni di scuola secondaria di primo grado e 3 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 29 giorni, più un tirocinio professionale di 5 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità.».

(2)

Sono aggiunti i seguenti quinto e sesto trattino:

«—

capotreno (“kierownik pociągu”),

i)

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di capotreno della durata di 22 giorni, più un tirocinio professionale di 3 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità; o

ii)

ciclo di formazione che comprende 6 anni di istruzione elementare, 3 anni di scuola secondaria di primo grado e 3 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di capotreno della durata di 22 giorni, più un tirocinio professionale di 3 giorni sotto sorveglianza, più il superamento dell'esame di idoneità.';

tecnico della navigazione interna (“mechanik statkowy żeglugi śródlądowej”),

i)

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale di secondo grado con specializzazione in tecniche della navigazione interna, nonché una pratica professionale della durata di 24 mesi, di cui almeno 18 mesi trascorsi a utilizzare sistemi a propulsione meccanica e ausiliari su imbarcazioni per la navigazione interna e 6 mesi che possono includere esperienza nella riparazione di motori a combustione nei cantieri navali o in gruppi di assistenza tecnica e superamento dell'esame di idoneità; o

ii)

ciclo di formazione che rappresenta 6 anni di istruzione elementare, 3 anni di scuola secondaria di primo grado, 4 anni di formazione professionale di secondo grado con specializzazione in tecniche della navigazione interna, nonché una pratica professionale della durata di 24 mesi, di cui almeno 18 mesi trascorsi a utilizzare sistemi a propulsione meccanica e ausiliari su imbarcazioni per la navigazione interna e 6 mesi che possono includere esperienza nella riparazione di motori a combustione nei cantieri navali o in gruppi di assistenza tecnica e superamento dell'esame di idoneità.».


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