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Document 32012R0449

Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012 , che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 140, 30.5.2012, p. 32–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 188 - 208

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/449/oj

30.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/32


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 449/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente agli obiettivi generali del regolamento (CE) n. 1060/2009, consistenti in particolare nel contribuire alla qualità dei rating emessi nell’Unione, alla stabilità finanziaria, alla tutela degli investitori e dei consumatori, occorre che il presente regolamento assicuri che la presentazione delle informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) durante i procedimenti di registrazione e certificazione avvenga nel rispetto di norme uniformi, affinché l’AESFEM possa adottare decisioni informate in materia di registrazione o certificazione delle agenzie di rating del credito.

(2)

Si prevede che i benefici di più lungo periodo offerti da informazioni supplementari, in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria, compensino gli ulteriori potenziali costi di registrazione sostenuti nel breve periodo.

(3)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire all’AESFEM nella domanda di registrazione. Alcune informazioni richieste nel presente regolamento potrebbero non essere applicabili alle agenzie di rating del credito di recente istituzione, poiché queste potrebbero aver chiesto un’esenzione per mancanza di esperienza in materia di rating o per altri motivi. Occorre che il presente regolamento non rappresenti un ostacolo per le agenzie di rating del credito di recente istituzione che desiderino accedere al mercato. Ciononostante, è necessario che i richiedenti spieghino chiaramente il motivo per cui non presentano le informazioni specifiche previste dalla domanda.

(4)

È necessario che ogni informazione presentata all’AESFEM sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dall’agenzia di rating del credito, occorre che tutti i documenti siano contrassegnati da un numero di riferimento.

(5)

È necessario che l’agenzia di rating del credito sia tenuta a fornire informazioni in merito alle attività dei proprietari e all’assetto proprietario dell’impresa madre, affinché l’AESFEM possa accertare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi, derivanti dalle attività e dagli interessi economici dei proprietari dell’agenzia di rating del credito, che possano influire sull’indipendenza dell’agenzia stessa.

(6)

È necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca informazioni in merito alla composizione, al funzionamento e all’indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l’AESFEM possa valutare se il governo societario garantisca l’autonomia dell’agenzia di rating del credito ed eviti i conflitti di interessi.

(7)

Per consentire all’AESFEM di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza, è indispensabile che l’agenzia di rating del credito fornisca i curriculum vitae, l’estratto recente del casellario giudiziario e le autocertificazioni relative alla buona reputazione dell’alta dirigenza.

(8)

Per valutare la modalità di rimozione o gestione e comunicazione dei conflitti di interessi, è necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi, potenziali ed esistenti, che riguardi almeno i conflitti derivanti dalle prestazioni di servizi ausiliari, dall’esternalizzazione delle attività di rating e dall’interazione con terzi correlati. Al momento di individuare i conflitti di interessi da inserire nell’elenco, occorre che l’agenzia di rating del credito consideri i conflitti di interessi che possano derivare da entità componenti il gruppo mondiale di imprese cui essa appartiene. È quindi necessario tener conto degli accordi infragruppo concernenti l’assegnazione dei compiti e la prestazione di servizi ausiliari da parte di diverse entità all’interno del gruppo di imprese.

(9)

Benché le succursali di un’agenzia di rating del credito con sede nell’Unione non siano persone giuridiche, occorre che le agenzie forniscano informazioni separate in merito alle proprie succursali affinché l’AESFEM possa individuare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa, valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza delle succursali, e accertare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni attive sono sufficientemente solidi per identificare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata.

(10)

Occorre che le informazioni richieste in merito a possibili conflitti di interessi con i servizi ausiliari riguardino tutte le attività dell’agenzia di rating del credito che non facciano parte delle attività di rating.

(11)

Per permettere all’AESFEM di valutare se il quadro di regolamentazione delle agenzie di rating del credito di un paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è necessario che l’agenzia di rating del credito che intenda avallare i rating emessi in tale paese terzo fornisca all’AESFEM informazioni dettagliate sulla regolamentazione del paese terzo raffrontandola con il vigente regime UE. Se l’AESFEM già dispone di tali informazioni in seguito ad altre domande di avallo e ritiene che il quadro di regolamentazione del paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è opportuno che l’agenzia di rating del credito richiedente sia esentata dall’obbligo di presentare le informazioni in questione. In ogni caso le agenzie di rating del credito richiedenti sono tenute a dimostrare che le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del credito per giungere all’emissione del rating del credito da avallare rispettano gli obblighi previsti dal regime del paese terzo e che vi sono procedure per monitorare le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del paese terzo.

(12)

Occorre che il presente regolamento stabilisca le informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire nella domanda di certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l’importanza sistemica dell’agenzia di rating del credito e delle sue attività di rating per la stabilità di uno o più Stati membri venga misurata nel presente regolamento in funzione dell’entità delle sue attività di rating e dell’interconnessione degli utenti dei suoi rating nell’Unione.

(13)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(14)

L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme relative alle informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire all’AESFEM nell’ambito della sua domanda di:

a)

registrazione, come previsto all’allegato II del regolamento (CE) n. 1060/2009; o

b)

certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009.

CAPO 2

REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Formato della domanda

1.   La domanda di registrazione è presentata mediante uno strumento che sia atto a conservare le informazioni, rendendole accessibili per future consultazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni conservate.

2.   L’agenzia di rating del credito attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento che presenta. In tal modo le informazioni comunicate specificano chiaramente a quale obbligo del presente regolamento fanno riferimento e in quale documento sono fornite. La domanda presentata dall’agenzia di rating del credito contiene la tabella riportata all’allegato I, con la quale si indica chiaramente il documento in cui si forniscono le informazioni previste dal presente regolamento.

3.   Se un obbligo di cui al presente regolamento non si applica alla domanda dell’agenzia di rating del credito, la tabella riportata all’allegato I lo specifica e fornisce una spiegazione.

4.   Se un gruppo di agenzie di rating del credito presenta domanda di registrazione, la domanda indica chiaramente ciascuna delle agenzie di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni. Se lo stesso tipo di informazione riguarda più di un’agenzia di rating del credito nell’ambito del gruppo di agenzie, ai fini della compilazione della tabella riportata all’allegato I si attribuisce lo stesso numero di riferimento per l’informazione comune.

Articolo 3

Attestato di correttezza e completezza della domanda

Tutte le informazioni fornite all’AESFEM nel corso del procedimento di registrazione o certificazione sono accompagnate da una lettera firmata da un alto dirigente dell’agenzia di rating del credito o da un rappresentante autorizzato dall’alta dirigenza, in cui questi attesti che, per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.

Articolo 4

Numero di dipendenti

Tutte le informazioni relative al numero dei dipendenti sono fornite sulla base dell’equivalente a tempo pieno, calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.

Articolo 5

Tipi di rating

Tutte le informazioni relative ai tipi di rating si basano sulla seguente classificazione:

a)

rating sovrani e rating di finanze pubbliche;

b)

rating di strumenti finanziari strutturati;

c)

rating di società:

i)

istituti finanziari comprendenti enti creditizi e imprese di investimento;

ii)

imprese di assicurazioni;

iii)

emittenti societari che non siano istituti finanziari né imprese di assicurazioni.

Articolo 6

Politiche e procedure

1.   Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:

a)

l’indicazione del responsabile dell’approvazione e dell’aggiornamento di politiche e procedure;

b)

la descrizione del modo in cui si garantisce e si controlla l’osservanza delle politiche e delle procedure e il soggetto responsabile;

c)

la descrizione delle misure adottate nel caso di violazione delle politiche;

d)

l’indicazione della procedura per riferire all’AESFEM eventuali violazioni sostanziali di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale o la certificazione.

2.   L’agenzia di rating del credito può assolvere l’obbligo di fornire informazioni in merito alle proprie politiche e procedure ai sensi del presente regolamento presentando una copia delle politiche e delle procedure pertinenti.

Articolo 7

Identificazione, status giuridico e tipi di rating

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:

a)

le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento;

b)

un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o qualsiasi altra prova della sede di costituzione e dell’ambito di attività dell’agenzia di rating del credito, alla data in cui è stata presentata la domanda.

SEZIONE 2

Assetto proprietario

Articolo 8

Proprietari e impresa madre dell’agenzia di rating del credito

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:

a)

l’elenco di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o la cui partecipazione consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’agenzia di rating del credito;

b)

le informazioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2 per ognuna di tali persone.

2.   L’agenzia di rating del credito fornisce anche le seguenti informazioni all’AESFEM:

a)

l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui al paragrafo 1 detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione tali persone esercitano un’influenza significativa;

b)

l’identificazione dell’attività economica di cui all’allegato III, punto 3.

3.   Se l’agenzia di rating del credito ha un’impresa madre, deve:

a)

identificare il paese in cui ha sede l’impresa madre;

b)

indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza.

Articolo 9

Prospetto della struttura societaria

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un prospetto che indichi i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altra entità collegata che abbia sede nell’Unione nonché le relative succursali. Le imprese indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale e dell’amministrazione centrale.

SEZIONE 3

Struttura organizzativa e governo societario

Articolo 10

Organigramma

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un organigramma che specifichi la sua struttura organizzativa, in cui sono chiaramente indicati, tra l’altro, i ruoli significativi e l’identità del responsabile per ogni ruolo significativo. I ruoli significativi comprendono almeno l’alta dirigenza, coloro che dirigono le attività delle succursali e gli analisti di rating esperti. Se l’agenzia di rating del credito svolge servizi ausiliari, l’organigramma specifica anche dettagliatamente la struttura organizzativa dell’agenzia per tali servizi.

Articolo 11

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4.

2.   Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.

3.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.

Articolo 12

Governo societario

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le proprie politiche e procedure interne di governo societario, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compresi il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i suoi membri indipendenti e, se del caso, i comitati.

2.   Se l’agenzia di rating del credito aderisce a un codice di comportamento riconosciuto in materia di governo societario, essa indica tale codice e fornisce una spiegazione per i casi di mancata osservanza del codice stesso.

3.   L’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’allegato V, punti 1 e 2, sui membri del proprio consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

4.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei documenti di cui all’allegato V, punto 3.

SEZIONE 4

Risorse finanziarie per lo svolgimento di attività di rating del credito

Articolo 13

Relazioni finanziarie

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia delle proprie relazioni finanziarie annuali, compresi, se del caso, il bilancio individuale e il bilancio consolidato, per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda, se disponibili. Se il bilancio dell’agenzia di rating del credito è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (3), le relazioni finanziarie comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati.

2.   Se le relazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili per il periodo di tempo richiesto, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un bilancio intermedio.

3.   Se l’agenzia di rating del credito è una filiazione in un gruppo di imprese, essa fornisce le relazioni finanziarie annuali dell’impresa madre per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda.

4.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle misure adottate per garantire una sana procedura contabile.

SEZIONE 5

Personale e retribuzioni

Articolo 14

Politiche e procedure in materia di personale

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti le seguenti politiche e procedure:

a)

la segnalazione al responsabile della funzione di controllo della conformità di qualsiasi situazione in cui una delle persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ritenga che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento a suo parere illegale, conformemente a quanto disposto all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

b)

la rotazione degli analisti di rating principali, degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating;

c)

le pratiche di retribuzione e valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating, dell’alta dirigenza e del responsabile della funzione di controllo della conformità;

d)

la formazione e lo sviluppo concernenti il processo di rating, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti per lo svolgimento delle attività di rating.

2.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche:

a)

la descrizione delle misure in atto per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti;

b)

per ogni tipo di rating, informazioni sull’entità e l’esperienza dei team quantitativi responsabili dello sviluppo e della revisione di modelli e metodologie;

c)

il nome e la funzione di ogni dipendente dell’agenzia di rating del credito che abbia degli obblighi, individualmente o per conto dell’agenzia di rating del credito, nei confronti di qualsiasi altra entità del gruppo di agenzie di rating del credito;

d)

la retribuzione media annuale, fissa e variabile, degli analisti di rating, degli analisti di rating principali e del responsabile della funzione di controllo della conformità per ognuno dei tre precedenti esercizi finanziari.

3.   L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che essa venga informata quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro e inizia a lavorare per un’entità valutata, come previsto all’allegato I, sezione C, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che le persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 siano a conoscenza del divieto sancito all’allegato I, sezione C, punto 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 15

Idoneità e adeguatezza

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il curriculum vitae, comprendente la carriera lavorativa con le date più significative, le posizioni occupate e la descrizione delle funzioni svolte, per ciascuna delle seguenti persone:

a)

membri dell’alta dirigenza;

b)

persone designate a dirigere l’attività delle succursali;

c)

funzionari responsabili dell’audit interno, del controllo interno, della funzione di controllo della conformità, delle funzioni di valutazione del rischio e di revisione.

2.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni per ciascuno dei membri dell’alta dirigenza:

a)

un estratto recente del casellario giudiziario del paese d’origine della persona in questione, a meno che le autorità nazionali competenti non rilascino tale estratto;

b)

un’autocertificazione di buona reputazione, comprensiva almeno delle dichiarazioni di cui all’allegato VI e firmata dalla persona in questione.

SEZIONE 6

Emissione e revisione dei rating

Articolo 16

Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating.

2.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure:

a)

informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1;

b)

informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 17

Emissione dei rating

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:

a)

le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;

b)

la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;

c)

le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2;

d)

il mandato di ciascun comitato di rating;

e)

la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3;

f)

la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera.

2.   L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).

3.   Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit.

4.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni:

a)

dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati;

b)

dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating;

c)

dettagli sulle fonti dei dati utilizzati.

Articolo 18

Monitoraggio dei rating

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti politiche e procedure in materia di:

a)

monitoraggio dei rating, identificando le eventuali differenze tra rating sollecitati e non sollecitati, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VII, punto 4;

b)

divulgazione della decisione di rivedere o modificare un rating;

c)

monitoraggio dell’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

SEZIONE 7

Descrizione delle procedure e metodologie di emissione e revisione

Articolo 19

Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti quanto segue:

a)

politiche e procedure relative agli obblighi di comunicazione dei rating del credito sanciti dalle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:

i)

articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5;

ii)

allegato I, sezione D, parte I;

b)

quando l’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, politiche e procedure concernenti le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:

i)

articolo 10, paragrafo 3;

ii)

allegato I, sezione B, punto 4;

iii)

allegato I, sezione D, parte II;

c)

esempi di comunicazioni tipo di rating del credito o altri documenti che dimostrino in che modo l’agenzia di rating del credito soddisfa o intende soddisfare gli obblighi di comunicazione; e

d)

esempi di lettere tipo di rating prodotte dall’agenzia di rating del credito per ogni tipo di rating.

SEZIONE 8

Conflitti di interessi

Articolo 20

Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le politiche e le procedure in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating, riguardanti almeno gli obblighi di cui all’allegato VIII.

2.   L’agenzia di rating del credito descrive il processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che la funzione di revisione responsabile della revisione delle metodologie di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sia indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating.

3.   L’agenzia di rating del credito descrive i controlli effettuati, tra cui i controlli realizzati mediante i sistemi informatici, per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sui negoziati inerenti alle provvigioni e le norme concernenti le persone che partecipano alle attività di rating.

4.   L’agenzia di rating del credito descrive ogni altra misura e controllo effettuati per garantire l’indipendenza dei propri analisti di rating.

Articolo 21

Elenco dei conflitti di interessi

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi effettivi e potenziali che potrebbero interessarla. Se l’agenzia di rating del credito fa parte di un gruppo di imprese, essa include nell’elenco tutti i conflitti di interessi derivanti da altre entità appartenenti al proprio gruppo di imprese.

2.   L’elenco dei conflitti di interessi effettivi e potenziali comprende i seguenti conflitti potenziali:

a)

tutti i potenziali conflitti di interessi con terzi collegati;

b)

tutti i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi ausiliari e dalle attività di rating esternalizzate;

3.   L’elenco di cui al paragrafo 1 spiega i metodi utilizzati per eliminare o gestire e rendere pubblici i potenziali conflitti di interessi.

Articolo 22

Conflitti di interessi in relazione ai servizi ausiliari

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle risorse, umane e tecniche, condivise dai servizi ausiliari e dai servizi di rating dell’agenzia di rating del credito o condivise dall’agenzia con il gruppo di imprese a cui appartiene.

2.   L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari.

3.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei risultati di ogni valutazione interna effettuata per individuare conflitti di interessi effettivi o potenziali tra i servizi ausiliari e le attività di rating.

SEZIONE 9

Programma delle operazioni

Articolo 23

Informazioni concernenti il programma delle operazioni

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni annuali descritte nell’allegato IX concernenti i tre anni successivi alla data di registrazione.

SEZIONE 10

Uso dell’avallo

Articolo 24

Uso previsto dell’avallo

Se l’agenzia di rating del credito intende avallare rating emessi in paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1060/2009, essa fornisce all’AESFEM le informazioni di cui all’allegato XI.

SEZIONE 11

Esternalizzazione

Articolo 25

Obblighi in materia di esternalizzazione

1.   Quando l’agenzia di rating del credito esternalizza importanti funzioni operative, fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:

a)

le politiche adottate in materia di esternalizzazione;

b)

una spiegazione del modo in cui intende identificare, gestire e monitorare i rischi che comporta l’esternalizzazione di importanti funzioni operative;

c)

la copia degli accordi di esternalizzazione stipulati tra l’agenzia di rating del credito e l’entità a cui le attività vengono esternalizzate;

d)

la copia di tutti i rapporti interni o esterni sulle attività esternalizzate redatti negli ultimi cinque anni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «importanti funzioni operative» si intendono la funzione di revisione dei rating, la funzione di analista principale, la funzione di sviluppo e revisione della metodologia di rating, la funzione di approvazione dei rating, la funzione di controllo interno della qualità, la funzione di conservazione dei dati, i sistemi IT, il supporto IT e la contabilità.

CAPO 3

CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

Domanda di certificazione

Articolo 26

Informazioni per la domanda di certificazione

1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:

a)

le informazioni generali richieste all’allegato II, punti da 1 a 10;

b)

le informazioni concernenti i proprietari di cui all’articolo 8;

c)

l’organigramma di cui all’articolo 10;

d)

dettagli sulle disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari;

e)

le informazioni di cui all’articolo 13 concernenti le risorse finanziarie dell’agenzia di rating del credito.

2.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni in merito alla propria attività economica:

a)

per i tre anni precedenti, il numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, incaricati delle attività di rating e dei servizi ausiliari e partecipanti a entrambi;

b)

se la richiedente ha succursali, il numero dei dipendenti partecipanti alle attività di rating e ai servizi ausiliari in ogni succursale;

c)

il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati alla richiedente, ivi compreso, se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali, il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati in ogni succursale;

d)

se l’agenzia di rating del credito ha in programma di aprire una nuova succursale, la descrizione del tipo di attività che prevedibilmente verrà svolta dalla nuova succursale, il nome per esteso, l’indirizzo e i tempi previsti per la sua costituzione;

e)

se l’agenzia di rating del credito prevede di fornire nuovi servizi ausiliari, la descrizione dei nuovi servizi e i tempi previsti per l’avvio di tali servizi;

f)

il fatturato che l’agenzia di rating del credito ha realizzato negli ultimi tre anni con le attività di rating e con i servizi ausiliari, in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario;

g)

se l’agenzia di rating del credito dispone di una o più succursali, il fatturato realizzato negli ultimi tre anni da ogni succursale in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario.

3.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni concernenti i rating che ha emesso o che si propone di emettere:

a)

il tipo di rating;

b)

le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;

c)

la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;

d)

se l’agenzia di rating del credito emette rating sollecitati o non sollecitati o entrambi;

e)

per ogni tipo di rating, gli anni di esperienza acquisiti nella produzione dei rating;

f)

per ogni tipo di rating, la percentuale effettiva o prevista dei rating pubblici e privati.

4.   L’agenzia di rating del credito indica se ha già ottenuto, o se prevede di richiedere, lo status di agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in uno o più Stati membri e, in tal caso, indica lo Stato membro in questione.

Articolo 27

Requisiti generali per la domanda di certificazione

L’agenzia di rating del credito si accerta che la domanda rispetti gli articoli da 2 a 6 per quanto riguarda il formato della domanda stessa, l’attestato di correttezza, il tipo di rating, il numero di dipendenti e le politiche e le procedure comunicati all’AESFEM.

SEZIONE 2

Importanza sistemica

Articolo 28

Importanza sistemica

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni di cui all’allegato XII in merito all’importanza sistemica dei propri rating e delle proprie attività di rating rispetto alla stabilità finanziaria o all’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(3)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.


ALLEGATO I

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI

(Articolo 2)

Articolo o allegato del presente regolamento

Numero di riferimento dell’agenzia di rating del credito

Titolo del documento

Capitolo o sezione o pagina del documento in cui si forniscono le informazioni o il motivo per cui le informazioni non vengono fornite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

INFORMAZIONI GENERALI

(Articolo 7)

1.

Nome per esteso

2.

Paese di stabilimento

3.

Indirizzo della sede sociale

4.

Status giuridico

5.

Ai fini della domanda, riportare i dati relativi alla/e persona/e di contatto:

a)

nome;

b)

qualifica;

c)

indirizzo;

d)

indirizzo di posta elettronica;

e)

numero di telefono.

6.

Per quanto riguarda il responsabile della funzione di controllo della conformità, indicare:

a)

nome;

b)

qualifica;

c)

indirizzo;

d)

indirizzo di posta elettronica;

e)

numero di telefono.

7.

Descrizione delle attività svolte dall’agenzia di rating del credito, compresi i servizi ausiliari, e qualora essa disponga di una o più succursali o filiazioni, le attività svolte da ogni succursale o filiazione.

8.

Indicazione, secondo la classificazione di cui all’articolo 5, del tipo di rating per il quale l’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione.

9.

Indicazione dei mercati regolamentati in cui è quotata l’agenzia di rating del credito, se del caso.

10.

Relazioni finanziarie:

a)

indicare se l’agenzia di rating del credito è un’entità sottoposta a revisione dei conti;

b)

se l’agenzia di rating del credito è sottoposta a revisione dei conti, indicare il nome del revisore esterno e il numero di registrazione nazionale del revisore esterno;

c)

riportare la data della fine dell’esercizio finanziario.

11.

Numero di dipendenti (esclusi i dipendenti ubicati nelle succursali) alla data della domanda e alla fine di ognuno dei tre esercizi finanziari più recenti, classificati nelle seguenti categorie:

a)

dipendenti a tempo determinato;

b)

dipendenti a tempo indeterminato con meno di cinque anni di anzianità;

c)

dipendenti a tempo indeterminato con cinque anni o più di anzianità.

12.

Se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali, per ogni succursale è necessario indicare:

a)

nome per esteso;

b)

status giuridico;

c)

indirizzo; e

d)

numero dei dipendenti a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato.

13.

Elenco dei paesi per i quali l’agenzia di rating del credito intende avallare i rating che vi sono emessi.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN MERITO ALL’ASSETTO PROPRIETARIO

(Articolo 8)

1.

Indicazione dei proprietari dell’agenzia di rating del credito di cui all’articolo 8, paragrafo 1, con il seguente livello di dettaglio:

Proprietario

Percentuale di capitale

Natura della partecipazione: diretta o indiretta

Percentuale dei diritti di voto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Descrizione dell’attività economica dei proprietari dell’agenzia di rating del credito di cui all’articolo 8, paragrafo 1:

Proprietario

Attività economica

3.

Indicazione dell’attività economica delle società in cui i proprietari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, detengono interessi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2:

Proprietario

Società in cui il proprietario detiene interessi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2

Attività economica

 

 

 

4.

Indicazione dei proprietari dell’impresa madre di cui all’articolo 8, paragrafo 3:

Proprietario

Percentuale di capitale

Natura della partecipazione: diretta o indiretta

Percentuale dei diritti di voto

Natura della partecipazione: diretta o indiretta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(Articolo 11)

1.

L’agenzia di rating del credito fornisce le seguenti informazioni in merito alle politiche e alle procedure di cui all’articolo 11, paragrafo 1:

a)

la descrizione dei ruoli e delle responsabilità dei dipendenti;

b)

la descrizione dei meccanismi di monitoraggio dell’efficacia della politica o procedura;

c)

il numero dei dipendenti e il rapporto tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato;

d)

le informazioni concernenti i rapporti gerarchici e la frequenza delle comunicazioni tra i vari livelli gerarchici; e

e)

la descrizione delle interazioni tra la funzione pertinente e i dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating e tra tale funzione e ogni altra funzione.

2.

Se le disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato vengono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la copia degli accordi pertinenti sul livello dei servizi che ha già sottoscritto o che si propone di sottoscrivere con altri membri del gruppo, insieme alle seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei compiti pertinenti svolti da ogni impresa del gruppo, incluse le imprese ubicate in paesi terzi;

b)

la chiara indicazione dell’impresa incaricata di svolgere il compito, specificandone l’ubicazione;

c)

informazioni sui rapporti gerarchici e sulla frequenza delle comunicazioni di ciascuna entità partecipante e sul modo in cui ogni entità raccoglie le informazioni; e

d)

informazioni sulle risorse dedicate disponibili nell’Unione europea. Nel caso delle risorse umane, l’agenzia di rating del credito precisa il tempo impegnato nella specifica funzione sulla base dell’equivalenza a tempo pieno.

3.

Per quanto riguarda la funzione di controllo della conformità, l’agenzia di rating del credito fornisce le seguenti informazioni:

a)

le politiche e le procedure concernenti la comunicazione delle informazioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

b)

la descrizione del modo in cui viene garantita l’indipendenza della funzione di controllo della conformità;

c)

la relazione più recente del responsabile della funzione di controllo della conformità;

d)

il piano di lavoro per i tre anni successivi.

4.

Per quanto riguarda la funzione di audit interno che svolge i compiti descritti all’allegato I, sezione A, punto 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’agenzia di rating del credito fornisce le seguenti informazioni:

a)

la modalità di elaborazione e applicazione della metodologia di audit interno, tenuto conto delle caratteristiche proprie delle sue attività, della loro portata e complessità e dei relativi rischi;

b)

il piano di lavoro per i tre anni successivi.


ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN RELAZIONE AL GOVERNO SOCIETARIO

(Articolo 12)

1.

Indicazione dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e degli altri comitati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3:

Indicazione del membro

Organo (consiglio di amministrazione, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, comitato per le remunerazioni, eccetera) e posizione (presidente, vicepresidente, membro)

Organo di altre imprese di cui la persona è membro e relativa posizione

 

 

 

2.

Indicazione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, e giustificazione della loro indipendenza se si tratta di membri indipendenti, nonché delle loro conoscenze approfondite ed esperienze ad alto livello dei mercati degli strumenti finanziari strutturati, se l’agenzia chiede di emettere rating per prodotti finanziari strutturati, conformemente all’allegato I, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009:

Indicazione del membro

Organo (consiglio di amministrazione o consiglio di sorveglianza)

Membro indipendente (SÌ/NO); in caso affermativo, produrre giustificazione

Esperienza in materia di strumenti finanziari strutturati (SÌ/NO); in caso affermativo, produrre giustificazione

 

 

 

 

 

 

3.

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei seguenti documenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4:

a)

gli ultimi tre verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e di sorveglianza;

b)

i verbali più recenti delle riunioni di ogni altro comitato, come i comitati per le remunerazioni o i comitati per la strategia; e

c)

gli ultimi tre pareri o relazioni presentati al consiglio di amministrazione o di sorveglianza da membri indipendenti.


ALLEGATO VI

AUTOCERTIFICAZIONE

(Articolo 15, paragrafo 2)

Nell’autocertificazione da fornire ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), ogni membro dell’alta dirigenza dichiara se rientra in una delle seguenti categorie:

a)

è stato condannato per reati penali;

b)

è stato sottoposto a procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti da un organismo di regolamentazione, o a procedimento penale o gli è stato notificato l’avvio di un tale procedimento;

c)

è stato condannato in un procedimento civile connesso a prestazioni di servizi finanziari, condotta scorretta, frode o direzione di un’entità giuridica;

d)

per quanto a sua conoscenza, è o è stato oggetto di inchiesta svolta da autorità di regolamentazione o da agenzie o enti governativi;

e)

ha fatto parte di un’impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione;

f)

si è visto rifiutare il diritto di svolgere attività che richiedano la registrazione o l’autorizzazione di un organismo di regolamentazione;

g)

ha partecipato alla gestione di un’impresa che sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o in amministrazione controllata mentre la persona in questione aveva ancora legami con l’impresa, oppure entro l’anno successivo alla cessazione dei legami della persona con l’impresa;

h)

ha fatto parte di un’impresa che sia stata oggetto di indagine o che sia stata sospesa da un organismo di regolamentazione, con la conseguente applicazione di una misura coercitiva;

i)

è stato indagato, sospeso o oggetto di sanzioni da parte di un organismo di regolamentazione;

j)

è stato escluso dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o sollevato da qualsiasi altro incarico in un’impresa in seguito ad accuse di condotta scorretta o irregolarità.


ALLEGATO VII

EMISSIONE E REVISIONE DEI RATING

(Articoli 16, 17 e 18)

1.

Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), sullo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating dell’agenzia di rating del credito comprendono:

a)

le responsabilità e il processo di sviluppo e convalida delle metodologie di rating, compresi i dettagli sulla composizione dei comitati competenti per le metodologie di rating e le procedure per la selezione dei membri;

b)

le responsabilità e il processo della metodologia di rating, compresi i seguenti elementi:

i)

la verifica e la convalida della metodologia di rating;

ii)

la convalida della metodologia di rating basata su dati storici, nonché il metodo utilizzato per tener conto dei risultati dei test retrospettivi. Inoltre l’agenzia di rating del credito include i risultati della convalida/dei test retrospettivi degli ultimi tre anni, se sono a disposizione dati quantitativi;

iii)

le relazioni sull’esito della revisione della metodologia di rating; e

iv)

l’attuazione delle modifiche delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi principali alla base del rating.

2.

Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), sull’emissione dei rating comprendono:

a)

la sequenza delle fasi adottate nella produzione dei rating; il processo di revisione della documentazione degli emittenti o dei titoli oggetto di rating. Sono compresi i parametri di riferimento utilizzati per facilitare la revisione;

b)

la valutazione dei requisiti minimi di informazione per avviare e mantenere un rating, incluse le informazioni pubbliche e non pubbliche;

c)

i meccanismi di controllo per l’emissione dei rating, anche per quanto riguarda la partecipazione dell’emittente/organizzatore/investitore/gestore nell’ambito di tale processo;

d)

il processo di raccolta, analisi e valutazione delle informazioni utilizzate per elaborare un rating, compreso l’eventuale ricorso all’analisi effettuata da un’altra agenzia di rating del credito o da altri terzi;

e)

il ruolo e le responsabilità degli analisti di rating, nonché il processo e le procedure per la loro selezione su specifici titoli;

f)

il processo di approvazione dei rating, compresa l’identificazione del ruolo e delle responsabilità delle persone che approvano i rating nonché il processo e le procedure per la loro selezione;

g)

se l’agenzia di rating del credito ha istituito comitati di rating, il ruolo e le responsabilità dei presidenti dei comitati, nonché le competenze richieste e il processo e le procedure per la loro nomina; e

h)

le qualifiche minime delle persone che partecipano alla decisione di rating.

3.

Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), in merito alla divulgazione di una decisione di rating comprendono i seguenti elementi:

a)

la procedura di notificazione all’entità valutata dei principali presupposti su cui si basa il rating almeno 12 ore prima della pubblicazione del rating;

b)

la procedura di ricorso contro il rating, se l’agenzia di rating del credito ne ha previsto una; e

c)

i processi per determinare quali elementi chiave sottesi al rating vengano inclusi nel comunicato stampa o nelle relazioni.

4.

Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 18, lettera a), in merito al monitoraggio dei rating comprendono:

a)

il processo di monitoraggio, compresi il ruolo e le responsabilità dei comitati di rating, se del caso, e la descrizione dei processi di approvazione dei rating;

b)

il ruolo e le responsabilità degli analisti di rating;

c)

il processo di raccolta, analisi e valutazione delle informazioni utilizzate per elaborare un rating, compreso l’eventuale ricorso all’analisi effettuata da un’altra agenzia di rating del credito o da altri terzi;

d)

il processo, comprensivo della rassegna generale dei fattori considerati, e le responsabilità decisionali sull’opportunità di sottoporre a revisione formale un rating, nonché le azioni di rating;

e)

il processo e la responsabilità di decidere se sospendere formalmente o ritirare un rating;

f)

i processi e i controlli relativi alle revisioni dei rating previsti all’articolo 8, paragrafo 6, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1060/2009; e

g)

le politiche, le procedure e i controlli per la partecipazione dell’emittente o dell’organizzatore nell’ambito del processo.


ALLEGATO VIII

INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

(Articolo 20)

Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 20, paragrafo 1, in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating includono:

a)

l’identificazione, la prevenzione, la divulgazione e l’attenuazione dei conflitti di interessi derivanti dall’emissione di rating o dalla prestazione dei servizi ausiliari di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

b)

la separazione dal processo di rating delle discussioni connesse a provvigioni ricevute da entità valutate e da terzi collegati come previsto all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

c)

la determinazione delle provvigioni imposte dalle agenzie di rating del credito a entità valutate e terzi collegati; il controllo delle informazioni riservate ottenute da tutte le entità valutate, terzi collegati e altre persone interessate, o con questi scambiate, di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

d)

gli obblighi di cui all’allegato I, sezione C, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 in materia di negoziazione degli strumenti finanziari valutati dall’agenzia di rating del credito o degli strumenti finanziari che rappresentano obbligazioni di un’entità valutata dall’agenzia di rating del credito, comprese le informazioni sul modo in cui l’agenzia di rating del credito identifica, per ogni rating in via di elaborazione, i dipendenti che partecipano al processo di rating a qualsiasi livello o funzione;

e)

l’obbligo di cui all’allegato I, sezione C, punto 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009 concernente l’accettazione di denaro, regali o favori; e

f)

le norme che regolano la fine del rapporto di lavoro di un analista di rating, di cui all’allegato I, sezione C, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.


ALLEGATO IX

PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI

(Articolo 23)

Modello aziendale/Sviluppo aziendale

1.

Le seguenti informazioni concernenti l’attività economica dell’agenzia di rating del credito:

a)

la descrizione dell’ambiente macroeconomico in cui l’agenzia di rating del credito prevede di operare;

b)

l’indicazione dei piani futuri per la costituzione di filiazioni o succursali e la loro ubicazione; e

c)

la descrizione dell’attività economica che l’agenzia di rating del credito si propone di svolgere, specificando le attività delle filiazioni e delle succursali. Le informazioni comprendono i tipi di rating, i potenziali clienti e le attività diverse dal rating.

Tipi di rating

2.

Le seguenti informazioni concernenti i tipi di rating:

a)

se l’agenzia di rating del credito intende produrre rating sollecitati o rating non sollecitati, o entrambi;

b)

per ogni tipo di rating che l’agenzia di rating del credito intende emettere, la stima della percentuale di rating pubblici e rating privati:

c)

il numero di rating pubblici/del debito sovrano;

d)

il numero e il volume (in miliardi di euro) dei rating di strumenti finanziari strutturati;

e)

il numero e il volume (in miliardi di euro) dei rating di società, con il seguente livello di dettaglio: istituti finanziari, assicurazioni, emittenti societari; e

f)

il numero medio di rating prodotti o monitorati per ogni dipendente suddivisi per tipi di rating.

Piano finanziario

3.

Previsioni per:

a)

stato patrimoniale; e

b)

conto economico.

4.

Nelle previsioni di fatturato, l’agenzia di rating del credito separa il fatturato derivante dalle attività di rating da quello dei servizi ausiliari. Se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali o prevede di costituirne, è indicato il fatturato di ogni succursale.

Governo societario

5.

Numero dei membri dei seguenti organi:

a)

consiglio di amministrazione e di sorveglianza; e

b)

membri indipendenti del consiglio di amministrazione e sorveglianza.

Esternalizzazione

6.

La descrizione delle attività di cui si prevede l’esternalizzazione, e l’indicazione delle entità a cui si prevede di esternalizzare le attività nonché il motivo dell’esternalizzazione. Se un’attività viene esternalizzata da una succursale, è necessario indicare tale circostanza.

Risorse umane/Personale

7.

Numero dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che ricoprono le seguenti funzioni, e relativa anzianità di servizio:

a)

alta dirigenza, esclusi i membri del consiglio di amministrazione o sorveglianza, e le persone incaricate della direzione delle succursali;

b)

funzione di audit;

c)

meccanismo di controllo interno;

d)

funzione di controllo della conformità; e

e)

funzione di revisione.

8.

Le seguenti informazioni:

a)

numero dei dipendenti per ogni funzione/dipartimento;

b)

numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che e a tempo determinato, contrattualmente vincolati all’agenzia di rating del credito e partecipanti all’attività di rating;

c)

numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, contrattualmente vincolati all’agenzia di rating del credito e partecipanti alla prestazione di servizi ausiliari;

d)

numero dei dipendenti che approvano i rating, come i presidenti dei comitati, gli analisti di rating e gli analisti di rating principali, insieme a informazioni su:

i)

anzianità di servizio o qualifica;

ii)

il tipo di analista di rating, specificando inoltre, se rilevante, se il dipendente è un analista primario o di sorveglianza, e se si tratti di un analista quantitativo o qualitativo; e

iii)

numero di anni di esperienza nel settore delle agenzie di rating del credito, o nel settore del rating, se disponibile.


ALLEGATO X

REGISTRI, PIANIFICAZIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA E SISTEMI DI INFORMAZIONE

(Articolo 11)

Conservazione di informazioni

1.

Informazioni concernenti le politiche e le procedure per quanto riguarda gli obblighi di conservazione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’allegato I, sezione A, punto 7, e sezione B, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009:

a)

l’indicazione di quali registrazioni si tengono e per quanto tempo vengono conservate; e

b)

l’indicazione dei destinatari delle informazioni riservate per ogni rating emesso.

Continuità e regolarità delle attività

2.

Informazioni concernenti la continuità e la regolarità nell’esecuzione delle attività di rating di cui all’allegato I, sezione A, punto 8, del regolamento (CE) n. 1060/2009, tra cui:

a)

la descrizione delle procedure attuate per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione delle attività di rating, nonché informazioni sulla loro applicabilità ai fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate attività;

b)

i tipi di prove sulla pianificazione della continuità operativa che si prevede di effettuare; e

c)

la frequenza delle prove.

Sistemi informatici

3.

Informazioni concernenti i sistemi informatici di cui all’allegato I, sezione A, punto 8, del regolamento (CE) n. 1060/2009, tra cui:

a)

l’identità dell’alto dirigente responsabile dei sistemi informatici; e

b)

la descrizione dei sistemi informatici tra cui tutti i sistemi di back-up;

c)

la descrizione dei meccanismi in atto per il controllo e la protezione dei sistemi informatici nonché i meccanismi per monitorarne l’efficacia, e dettagli sulle procedure vigenti volte a garantire un’effettiva separazione tra i sistemi informatici utilizzati per riferire in merito alle provvigioni e quelli accessibili agli analisti di rating e utilizzati per inserire rating e informazioni sulle entità valutate o sulle operazioni valutate.


ALLEGATO XI

USO DELL’AVALLO

(Articolo 24)

Agenzia di rating del credito di un paese terzo

1.

Le seguenti informazioni per ogni agenzia di rating del credito di un paese terzo interessata:

a)

nome per esteso;

b)

status giuridico, compreso un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o qualsiasi altra prova della sede di costituzione e dell’ambito di attività o altri dettagli relativi alla registrazione dell’impresa;

c)

paese di stabilimento;

d)

indirizzo della sede sociale;

e)

documenti giustificativi per dimostrare che l’agenzia di rating del credito del paese terzo è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza nel paese in questione;

f)

il tipo di rating che l’agenzia di rating del credito prevede di avallare; e

g)

il numero di analisti impiegati.

2.

L’organigramma e la struttura societaria di ogni agenzia di rating del credito, le sue filiazioni, le sue succursali, l’impresa madre e le filiazioni controllate dall’impresa madre che partecipano al processo di emissione dei rating di cui si prevede l’avallo.

Valutazione del regime normativo del paese terzo

3.

In relazione ad ogni paese terzo in questione, informazioni dettagliate, analisi strutturata e motivazione per ogni obbligo di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009, compresi tutti i riferimenti alle sezioni pertinenti della legge/regolamentazione del paese terzo.

L’obbligo di cui al primo comma del presente punto non si applica se l’AESFEM è certa che gli obblighi previsti dal regime del paese terzo sono altrettanto rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Procedure per monitorare la condotta

4.

La descrizione delle misure messe in atto dall’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo per accertare che l’agenzia di rating del credito del paese terzo soddisfi tali obblighi e per monitorare ogni potenziale preoccupazione identificata dall’agenzia di rating che effettua l’avallo rispetto all’osservanza di tali obblighi.

Ragioni oggettive

5.

Indicazione delle ragioni oggettive per i rating del credito da emettere in un paese terzo.

Legislazione del paese terzo

6.

Giustificativi a dimostrazione che le autorità pubbliche non hanno il diritto di interferire con il contenuto dei rating né con le metodologie utilizzate dalle agenzie di rating del credito costituite nel paese terzo interessato.


ALLEGATO XII

INDICATORI DELL’IMPORTANZA SISTEMICA

(Articolo 28)

1.

L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il volume dei rating in essere emessi con i dettagli contenuti nella seguente tabella. Le informazioni concernenti i rating di società e i rating sovrani e di finanze pubbliche vengono fornite sulla base del numero dei rating, mentre le informazioni concernenti i rating di strumenti finanziari strutturati vengono fornite sulla base dell’importo (in milioni di euro) delle emissioni di strumenti finanziari strutturati.

 

Totale

Rating di società (numero di rating)

Istituti finanziari compresi gli enti creditizi e le imprese di investimento

 

Imprese di assicurazioni

 

Emittente societario che non è considerato un istituto finanziario né un’impresa di assicurazioni

 

Rating sovrani e rating di finanze pubbliche (numero di rating)

 

Rating di strumenti finanziari strutturati (importo delle emissioni in milioni di euro)

 

2.

L’agenzia di rating del credito fornisce informazioni sul fatturato annuale realizzato in ogni Stato membro dell’Unione europea e in altri paesi che non ne facciano parte, negli ultimi tre anni, con il seguente livello di dettaglio:

 

Stato membro dell’UE 1

Stato membro dell’UE 2

Stato membro dell’UE 3

[…]

Altri paesi non facenti parte dell’UE

Totale

Attività di rating

Da entità valutate o terzi collegati

 

 

 

 

 

 

Da sottoscrittori

 

 

 

 

 

 

Altre fonti

 

 

 

 

 

 

Attività diverse dal rating

 

 

 

 

 

 

Gli Stati membri vengono indicati separatamente.


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