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Document 32012R0311

Regolamento delegato (UE) n. 311/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 103, 13.4.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 294 - 295

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. impl. da 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/311/oj

13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 311/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi.

(2)

Al fine di valutare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati ad utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2011, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati in tal senso. È importante valutare l’impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o di adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 è stato modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 dicembre 2014. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione trasmessa nel novembre 2010 dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) su Cina, Canada, India e Corea del Sud, che avevano beneficiato di un periodo transitorio con la decisione n. 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (4) e con il regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (5), così come gli aggiornamenti su Cina e India dell’aprile 2011.

(3)

Nell'aprile 2010 il ministro delle Finanze cinese ha adottato la «Roadmap for Continuing Convergence of the Accounting Standards for Business Enterprises with IFRS» (ASBE), in cui ribadisce l’impegno a proseguire nel processo di convergenza verso gli IFRS. Da ottobre 2010 tutti i principi attualmente in uso e le interpretazioni emesse dall’International Accounting Standards Board sono stati integrati nei principi ASBE. L’Aesfem ha ritento soddisfacente il livello di convergenza e le divergenze non sono imputabili al mancato allineamento agli IFRS. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare gli ASBE cinesi come equivalenti agli IFRS adottati.

(4)

Nel gennaio 2006 l’«Accounting Standards Board of Canada» si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Esso ha approvato, a partire dal 2011, l’integrazione degli IFRS nel «Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook» alla stregua di GAAP canadesi per tutte le società a scopo di lucro tenute a rendere conto al pubblico. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP canadesi come equivalenti agli IFRS adottati.

(5)

Nel marzo 2007 la «Korean Financial Supervisory Commission» e il «Korean Accounting Institute» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Il Korean Accounting Standards Board ha adottato gli IFRS come IFRS coreani (K-IFRS). I K-IFRS sono identici agli IFRS e dal 2011 sono vincolanti per tutte le società quotate nella Corea del Sud. L’obbligo di applicare i K-IFRS si estende anche agli enti finanziari non quotati e alle società di proprietà statale. Anche altre società non quotate hanno la facoltà di utilizzare tali principi. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP della Corea del Sud come equivalenti agli IFRS adottati.

(6)

Nel luglio 2007 il governo indiano e l’«Indian Institute of Chartered Accountants» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l’obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la fine del programma. Tuttavia da una verifica in loco effettuata nel gennaio 2011, l’Aesfem ha constatato che i GAAP indiani sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti che potrebbero avere notevoli risvolti pratici. Permangono le incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di rendicontazione conforme agli IFRS. Visto che in India non vi sono emittenti che hanno beneficiato dell’applicazione preliminare su base volontaria degli IFRS, non ci sono dati empirici sull’impiego degli IFRS.

(7)

Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio di al massimo tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2014, in modo da consentire agli emittenti dei paesi terzi di redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali all’interno dell’Unione.

(8)

Visto che il periodo transitorio per cui è stata riconosciuta l’equivalenza ai GAAP di Cina, Canada, Corea del Sud e India a norma del regolamento (CE) n. 809/2004 scade il 31 dicembre 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti di tali paesi terzi ammessi alle negoziazioni nell’Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli IFRS. La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

(9)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 809/2004 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Oltre ai principi di cui al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2012 gli emittenti dei paesi terzi possono presentare le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai seguenti principi contabili:

a)

i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese;

b)

i Generally Accepted Accounting Principles del Canada;

c)

i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica di Corea.»

2)

Il paragrafo 5 bis è sostituito dal testo seguente:

«5 bis   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1; all’allegato IV, punto 13.1; all’allegato VII, punto 8.2; all’allegato X, punto 20.1 o all’allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2015 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis; all’allegato IX, punto 11.1 o all’allegato X, punto 20.1 bis, di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2015, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica d’India.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(4)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112.

(5)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 17.


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