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Document 32012R0268

Regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012 , che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini

OJ L 89, 27.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 53 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0788

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/268/oj

27.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 268/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un’iniziativa dei cittadini deve essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Tale numero minimo è indicato nell’allegato I del regolamento.

(2)

La composizione del Parlamento europeo è cambiata con l’entrata in vigore, il 1o dicembre 2011, del protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (2).

(3)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1.

(2)  GU C 263 del 29.9.2010, pag. 1.


ALLEGATO

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio

16 500

Bulgaria

13 500

Repubblica ceca

16 500

Danimarca

9 750

Germania

74 250

Estonia

4 500

Irlanda

9 000

Grecia

16 500

Spagna

40 500

Francia

55 500

Italia

54 750

Cipro

4 500

Lettonia

6 750

Lituania

9 000

Lussemburgo

4 500

Ungheria

16 500

Malta

4 500

Paesi Bassi

19 500

Austria

14 250

Polonia

38 250

Portogallo

16 500

Romania

24 750

Slovenia

6 000

Slovacchia

9 750

Finlandia

9 750

Svezia

15 000

Regno Unito

54 750


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