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Document 32012R0153

Regolamento (UE) n. 153/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

OJ L 58, 29.2.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/153/oj

29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) N. 153/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), prevede un'assistenza ai paesi candidati effettivi e potenziali nel loro progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione, compreso, se del caso, l'acquis, in vista dell'adesione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 traccia una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.

(3)

Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha accolto con favore il parere della Commissione sulla domanda di adesione all'Unione presentata dall'Islanda, ha rilevato che l'Islanda ha soddisfatto i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e ha deciso che dovrebbero essere avviati negoziati di adesione con l'Islanda. L'Islanda è pertanto un paese candidato.

(4)

Il Consiglio europeo del 17 dicembre 2010 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 sull'allargamento e ha convenuto di concedere al Montenegro lo status di paese candidato.

(5)

Il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre una modifica dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1085/2006, onde chiarire le norme relative alla partecipazione all'assegnazione dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» dell'IPA e garantire la coerenza con gli altri strumenti di assistenza esterna, in particolare con lo strumento europeo di vicinato e partenariato.

(6)

Il regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (3) incarica il comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (4) («comitato Phare») di assistere la Commissione nella gestione dell'assistenza alla comunità turco-cipriota. Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è stato abrogato in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006; tuttavia esso rimane d'applicazione per gli atti giuridici e per gli impegni connessi all'attuazione degli esercizi finanziari anteriori al 2007. Poiché il regolamento (CE) n. 389/2006 continua a essere l'atto di base per il sostegno finanziario alla comunità turco-cipriota per il periodo successivo agli esercizi finanziari in questione, anche il comitato Phare dovrebbe essere mantenuto a tale scopo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1085/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.»;

2)

all'articolo 25, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e per gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 e ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (5) e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (6).

3)

all'allegato I dopo «Croazia» sono inserite le voci seguenti:

«—

Islanda

Montenegro»;

4)

all'allegato II sono soppresse le voci seguenti:

«—

Islanda

Montenegro».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.

(4)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(5)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(6)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.»;


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