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Document 32011R1312

Regolamento (UE) n. 1312/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

OJ L 339, 21.12.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 245 - 247

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1312/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1312/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie di diversi Stati membri. In particolare alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, connesse in particolare a problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.

(2)

Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese modifiche al quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini è ampiamente avvertito. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è ora opportuno procedere all’adozione di ulteriori misure volte ad attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»).

(3)

Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede la possibilità della concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi, o rischi di trovarsi, in gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3), ha istituito detto meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.

(4)

Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4), e 2011/344/UE (5), è stata concessa tale assistenza finanziaria rispettivamente all’Irlanda e al Portogallo. La Grecia si trovava in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010 e ha ottenuto un’assistenza finanziaria, tra l’altro, dagli altri Stati membri della zona euro.

(5)

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), ha istituito uno strumento che prevede che, nel caso in cui uno Stato membro che non ha adottato l’euro si trovi, o rischi di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla propria bilancia dei pagamenti, il Consiglio debba concedere assistenza reciproca a tale Stato membro.

(6)

L’Ungheria, la Lettonia e la Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria rispettivamente mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8), e 2009/459/CE (9).

(7)

Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di assistenza finanziaria è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. L’assistenza all’Ungheria è scaduta il 4 novembre 2010.

(8)

Per quanto riguarda la Grecia, l’accordo fra i creditori stipulato in concomitanza del «Loan Facility Agreement» è entrato in vigore l’11 maggio 2010. Tale accordo prevede che il periodo di disponibilità scada al terzo anniversario della data di tale accordo.

(9)

L’11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Tale trattato, fa seguito alla decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (10). Si anticipa che entro il 2013 il MES assolverà i compiti attualmente svolti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).

(10)

Nelle sue conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione, al fine di stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando nuovamente l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Inoltre, il Consiglio europeo ha accolto con favore e ha espresso il suo sostegno all’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. La presente modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (11) contribuisce a tali sforzi per rafforzare le sinergie.

(11)

Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti unionali, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni interessate e di accrescere l’impatto dei finanziamenti sull’economia, è necessario consentire l’incremento del tasso di partecipazione del FEASR fino al 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse a norma dell’obiettivo di convergenza e l’incremento fino all’85 % della spesa pubblica ammessa per le altre regioni che si trovano in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria.

(12)

Conformemente ai principi generali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 le aliquote di cofinanziamento maggiorate devono essere applicate solo ai pagamenti da effettuarsi successivamente all’approvazione da parte della Commissione dei rispettivi piani nazionali di sviluppo rurale, comprensivi dei nuovi piani finanziari. È quindi altresì necessario determinare la procedura mediante cui gli Stati membri possano avvalersi di tale possibilità, nonché il meccanismo atto a garantirla.

(13)

L’aumento temporaneo delle aliquote di cofinanziamento dovrebbe inoltre tenere conto delle restrizioni di bilancio cui sono confrontati tutti gli Stati membri, e tali restrizioni di bilancio dovrebbero essere adeguatamente considerate nel bilancio generale dell’Unione europea. Inoltre, dato che lo scopo principale del meccanismo è quello di affrontare le difficoltà specifiche attuali, occorre limitare nel tempo la sua applicazione alla spesa sostenuta dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2013.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005.

(15)

Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 dopo il paragrafo 4 ter è inserito il seguente paragrafo:

«4 quater.   In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato fino a un massimale del 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell’85 % della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tali aliquote si applicano alla spesa ammissibile dichiarata ex novo in ciascuna dichiarazione certificata di spesa sostenuta nel periodo durante il quale uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

l’assistenza finanziaria è resa disponibile a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (12), oppure è resa disponibile da altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore di tale regolamento;

b)

l’assistenza finanziaria a medio termine è resa disponibile conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (13);

c)

l’assistenza finanziaria è resa disponibile conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga di cui al primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo rurale. La deroga si applica dall’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche del programma e cessa di applicarsi quando lo Stato membro non soddisfa più nessuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma. In ogni caso, la deroga di cui al primo comma si applica esclusivamente alla spesa sostenuta dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2013.

Quando la deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi, lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di modifica del programma inserendovi un nuovo piano di finanziamento che sia conforme alle aliquote massime applicabili prima della deroga.

Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una proposta di modifica del proprio programma di sviluppo rurale, comprensiva di un nuovo piano di finanziamento alla data in cui la deroga cessa di applicarsi conformemente al secondo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme alle aliquote massime stabilite ai paragrafi 3, 4 e 5, tali aliquote diventano automaticamente applicabili a decorrere da tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  Parere del 27 ottobre 2011.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 dicembre 2011.

(3)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

(5)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

(6)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(7)  GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

(8)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

(9)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

(10)  GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

(11)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(12)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1

(13)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1


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