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Document 32011R0366

Regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 101, 15.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 141 - 142

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/366/oj

15.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/12


REGOLAMENTO (UE) N. 366/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

L’acrilammide è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagena di categoria 1B. I rischi collegati a tale sostanza sono stati valutati in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (2).

(2)

Secondo i risultati della valutazione dei rischi a livello europeo è necessario limitare il rischio per il comparto acquatico derivante dall’impiego di malte da iniezione a base di acrilammide nel settore delle costruzioni ed il rischio per altri organismi derivante dall’esposizione indiretta attraverso acque contaminate dalla stessa applicazione. Sono inoltre stati espressi timori per l’esposizione dei lavoratori e delle persone attraverso l’ambiente, vista la natura cancerogena e mutagena dell’acrilammide, la sua neurotossicità e la sua tossicità per la riproduzione, conseguenti all’esposizione derivante dall’impiego su piccola e larga scala di malte da iniezione a base di acrilammide.

(3)

La raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d’idrogeno, perossido d’idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene (3), adottata nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, raccomandava di valutare a livello dell’Unione l’opportunità di limitare l’immissione in commercio e l’uso della sostanza nell’ambito della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4), per quanto riguarda l’impiego dell’acrilammide nelle malte da iniezione destinate ad applicazioni su piccola e larga scala.

(4)

Il valore limite dello 0,1 % di acrilammide tiene conto di altre fonti di acrilammide libera nel processo di consolidamento del suolo quali N-metilolacrilammide, come indicato dalla raccomandazione 2004/394/CE.

(5)

Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente, è dunque necessario limitare l’immissione sul mercato e l’uso dell’acrilammide nelle malte da iniezione e in tutte le applicazioni di consolidamento del suolo.

(6)

Conformemente alle disposizioni relative alle misure transitorie di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento REACH, è necessario modificare l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(3)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 72.

(4)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.


ALLEGATO

Nella tabella dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 60:

«60.

Acrilammide

N. CAS 79-06-1

Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012.»


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