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Document 32011R0283

Regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 77, 23.3.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 202 - 203

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrog. impl. da 32023R1771

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/283/oj

23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/23


REGOLAMENTO (UE) N. 283/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo è destinato a consentire lo scambio dei dati di volo a norma del regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa i requisiti per sistemi automatici di scambio di dati di volo al fine di notificare, coordinare e trasferire i voli fra unità di controllo del traffico aereo (3).

(2)

Al fine di conformarsi a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (4), taluni Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea sono tenuti ad aggiornare, oltre al loro protocollo (di rete) Internet, anche i loro sistemi di dati di volo e le loro infrastrutture di rete. Qualora avvenisse prima del 20 aprile 2011, l’aggiornamento potrebbe avere ripercussioni finanziarie significative sugli Stati membri o sui prestatori di servizi di navigazione aerea interessati. Per tale motivo, disposizioni transitorie adeguate dovrebbero contribuire a minimizzare i costi.

(3)

Durante il periodo di validità delle disposizioni transitorie, gli Sati membri o i prestatori di servizi di navigazione aerea interessati applicheranno le misure necessarie a garantire l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 633/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 633/2007 è così modificato: all’articolo 7, i primi due commi sono numerati e vengono inseriti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

«3.   Allorquando uno Stato membro o un prestatore di servizi di navigazione aerea sia impegnato contemporaneamente nello sviluppo di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo e nell’attuazione del regolamento (CE) n. 1032/2006 tra i suoi sistemi, i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), si conformano a quanto disposto nell’allegato I entro il 31 dicembre 2012.

4.   Allorquando uno Stato membro o un prestatore di servizi di navigazione aerea abbia a tal fine predisposto o firmato un contratto vincolante, o sviluppato un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, per cui non sia possibile garantire la conformità alle disposizioni del punto 6 dell’allegato I, il prestatore di servizi di navigazione aerea o l’unità militare di controllo può usare, fino al 31 dicembre 2014, altre versioni del protocollo Internet per le comunicazioni peer-to-peer tra i suoi sistemi.

Tali Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea provvedono a che tutte le comunicazioni peer-to-peer tra i loro sistemi e quelli di altri Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea siano conformi alle disposizioni dell’allegato I, a meno che un accordo bilaterale concluso prime del 20 aprile 2011 consenta l’uso di altre versioni del protocollo Internet per un periodo transitorio che termina entro il 31 dicembre 2014.

5.   Gli Stati membri di cui ai paragrafi 3 e 4 forniscono alla Commissione, prima del 20 aprile 2011, informazioni dettagliate in merito alle misure applicate dal prestatore di servizi di navigazione aerea o dall’unità militare di controllo al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.

(4)  GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7.


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