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Document 32011D0220

2011/220/UE: Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

OJ L 93, 7.4.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 179 - 179

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/220/oj

Related international agreement

7.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

(2011/220/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

La convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») costituisce una valida base per l’istituzione di un sistema internazionale di cooperazione amministrativa e per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sugli alimenti e degli accordi sugli alimenti, prevedendo l’assistenza legale gratuita per la quasi totalità delle richieste di alimenti destinati ai figli e una procedura semplificata di riconoscimento ed esecuzione.

(3)

L’articolo 59 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l’Unione a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

(4)

Le materie disciplinate dalla convenzione rientrano anche nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1). In questo caso particolare l’Unione dovrebbe decidere di firmare la convenzione da sola e di avere competenza per tutte le materie da questa disciplinate.

(5)

Tutte le opportune dichiarazioni e riserve dovrebbero essere formulate dall’Unione all’atto dell’approvazione della convenzione.

(6)

A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda, partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione europea, la firma della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(2)  Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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