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Document 32010R0929

Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto 1 Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 273, 19.10.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 26 - 26

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2012; abrogato da 32013R0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/929/oj

19.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/4


REGOLAMENTO (UE) N. 929/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, punto 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (3) fa riferimento a diverse disposizioni fissate dall'Organizzazione dell'aviazione internazionale civile (di seguito «ICAO»), che le ha tuttavia modificate a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1033/2006. È opportuno aggiornare i riferimenti di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006 per soddisfare gli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri e assicurare la coerenza con il quadro normativo internazionale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Capitolo 3, paragrafo 3.3 (“Flight Plans”) dell'allegato 2 dell'ICAO — “Rules of the Air” (decima edizione — luglio 2005, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 42).

2.

Capitolo 4, paragrafo 4.4 (“Flight Plan”), e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (“Movement messages”) del doc. 4444 delle PANS-ATM dell'ICAO (quindicesima edizione — 2007, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 2).

3.

Capitolo 2 (“Flight Plans”), e capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (“Boundary estimates”) delle Regional Supplementary Procedures (procedure regionali supplementari), doc. 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures, (quinta edizione del 2008 — comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 2).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46.


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