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Document 32010R0454

Regolamento (UE) n. 454/2010 della Commissione, del 26 maggio 2010 , relativo alle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni di etichettatura dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 128, 27.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 162 - 163

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/454/oj

27.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO (UE) N. 454/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2010

relativo alle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni di etichettatura dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 767/2009 reca una completa revisione delle norme dell’Unione relative alle condizioni per l’immissione sul mercato delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti e, con l’articolo 32, paragrafo 4, consente di adottare misure volte ad agevolare la transizione verso le nuove norme.

(2)

Le norme relative all’etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009 si devono applicare a partire dal 1o settembre 2010. Questo comporterebbe un brusco cambiamento e non consentirebbe una transizione graduale verso le nuove norme per gli operatori commerciali del settore dei mangimi che immettono i mangimi sul mercato. Modificare il design e la produzione delle etichette e convertire i macchinari esistenti da un giorno all’altro risulterebbe oneroso costi per tali aziende. I costi che ne deriverebbero sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo della transizione stessa. Risulta quindi opportuno istituire un periodo transitorio in cui i mangimi possano essere etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 767/2009 prima del 1o settembre 2010.

(3)

Per quanto riguarda i mangimi per animali da compagnia, sul mercato sono presenti moltissimi prodotti diversi con etichette specifiche. Rispetto alle norme attuali sull’etichettatura dei mangimi per animali da compagnia, solo l'articolo 15, lettera f), l'articolo 17, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 767/2009 implicano modifiche all’etichettatura di detti prodotti, con cambiamenti di lieve entità e privi di effetti sulla sicurezza. Per consentire agli operatori commerciali del settore di effettuare una transizione graduale è opportuno predisporre un periodo transitorio di 1 anno durante il quale le etichette attuali dei mangimi per animali da compagnia possano continuare ad essere utilizzate dopo il 1o settembre 2010.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CE) n. 767/2009, articolo 33, secondo comma e ferme restando le direttive del Consiglio 79/737/CEE (2), 82/741/CEE (3), 93/74/CEE (4) e 96/25/CE (5), i mangimi etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga al regolamento (CE) n. 767/2009, articolo 33, secondo comma, i mangimi destinati agli animali da compagnia ed etichettati nel rispetto della direttiva 79/373/CEE e della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (6), articolo 16 possono essere immessi sul mercato fino al 31 agosto 2011. Dopo tale data, possono restare sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(2)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

(3)  GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(4)  GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23.

(5)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

(6)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.


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