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Document 32010D0616

2010/616/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

OJ L 271, 15.10.2010, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 230 - 230

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/616/oj

Related international agreement

15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

(2010/616/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

(2)

In conformità della decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale («l’accordo») è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione.

(3)

L’accordo non è ancora stato concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l’Unione deve seguire al fine di concludere l’accordo sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione previsto all’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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