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Document 32010D0283

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010 , che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale

OJ L 87, 7.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 104 - 108

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/283(2)/oj

7.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/1


DECISIONE N. 283/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2010

che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 aprile 2000, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Agire a livello locale in materia di occupazione — Dare una dimensione locale alla strategia europea per l'occupazione».

(2)

La comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo «Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione» ha identificato quattro aree d’azione prioritarie: migliorare l’ambiente giuridico e istituzionale negli Stati membri, cambiare il clima in modo che risulti più favorevole all’occupazione e all'imprenditorialità, promuovere le migliori prassi e aumentare il capitale delle istituzioni di microfinanza. Come prima misura di attuazione di questo programma la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno creato nel 2008 l'azione comune di sostegno agli istituti di microfinanza in Europa (Jasmine — Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) che fornisce servizi di orientamento agli istituti di microfinanza non bancari e un sistema di finanziamento, per un importo totale pari a 20 milioni di EUR stanziati dalla BEI.

(3)

La comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti — Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» ha illustrato l'importanza di un lavoro dignitoso per tutti, così come la risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (4).

(4)

La dichiarazione dei leader rilasciata a margine del vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 prevede l'impegno a migliorare l'accesso dei poveri ai servizi finanziari, ad esempio attraverso microfinanziamenti. I leader si sono altresì impegnati a istituire un gruppo internazionale di esperti in integrazione finanziaria che individuerà quanto appreso in materia di approcci innovativi alla fornitura di servizi finanziari ai poveri, promuoverà validi orientamenti normativi e strategici ed elaborerà disposizioni in materia di accesso ai finanziamenti, alfabetizzazione finanziaria e tutela dei consumatori.

(5)

Nella sua risoluzione del 24 marzo 2009 contenente raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rafforzare il proprio impegno per sviluppare il microcredito a sostegno di crescita e occupazione. Inoltre, il Parlamento europeo ha approvato 4 milioni di EUR aggiuntivi a favore di un'azione pilota da attuarsi nel contesto dell'iniziativa Jasmine. Il Parlamento europeo ha inoltre sollecitato la Commissione a cofinanziare progetti di microcredito, in particolare a beneficio di gruppi svantaggiati.

(6)

Gli attuali impegni dell'Unione e degli Stati membri devono essere rafforzati al fine di portare in tempi ragionevoli l'accessibilità e la disponibilità di microfinanziamenti a un livello sufficiente, in modo da rispondere all'elevata domanda di chi in questo periodo di crisi ne ha più bisogno, ovvero coloro che hanno perso il lavoro, coloro che rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, nonché coloro che sono a rischio di esclusione sociale o le persone più vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata rispetto all'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente la loro microimpresa, compresa un'attività autonoma, promuovendo attivamente le pari opportunità per le donne e gli uomini.

(7)

La comunicazione della Commissione del 3 giugno 2009 dal titolo «Un impegno comune per l'occupazione» ha evidenziato l'esigenza di offrire una nuova possibilità alle persone disoccupate e di aprire la strada dell'imprenditorialità ad alcuni dei gruppi più svantaggiati in Europa che hanno difficoltà ad accedere al mercato del credito di tipo convenzionale. Oltre agli strumenti esistenti, è necessaria un'azione specifica per rafforzare ulteriormente la coesione economica e sociale mediante il potenziamento delle attività intraprese dalla BEI, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e altre istituzioni finanziarie internazionali, fatte salve le attività degli Stati membri. La Commissione ha di conseguenza proposto un nuovo strumento di microfinanza a livello dell'Unione («lo strumento di microfinanza») al fine di ampliare il raggio d'azione della microfinanza a gruppi particolarmente a rischio e di sostenere ulteriormente lo sviluppo dell'imprenditorialità, l'economia sociale e le microimprese. Affinché lo strumento di microfinanza sia efficace, abbia un impatto durevole nel tempo, raggiunga i beneficiari potenziali e si configuri come un elemento dinamico di politica economica e di sviluppo locale, gli Stati membri possono istituire un punto di contatto nazionale per promuovere, coordinare, valutare e monitorare l'insieme delle azioni effettuate nell'ambito dello strumento di microfinanza nei loro rispettivi territori.

(8)

Una parte sempre più cospicua dei microfinanziamenti a favore di soggetti che si trovano in una posizione svantaggiata rispetto all'accesso al mercato del credito convenzionale nell'Unione europea è fornito da istituti non commerciali di microfinanza, da cooperative di credito e da banche che praticano la responsabilità sociale d’impresa. Lo strumento di microfinanza dovrebbe favorire tali fornitori, i quali integrano il mercato bancario di tipo commerciale, aumentando la disponibilità di microfinanziamenti al fine di soddisfare l’attuale domanda.

(9)

In molti casi, i fornitori di microfinanziamenti nell'Unione europea sono banche commerciali, che dovrebbero diventare partner importanti dello strumento di microfinanza, per ristabilire la fiducia nel mercato del credito e con un'attenzione particolare ai clienti senza affidabilità creditizia.

(10)

Gli organismi pubblici e privati che forniscono microfinanziamenti a norma della presente decisione dovrebbero rispettare i principi del prestito responsabile, evitando in particolare l'indebitamento eccessivo delle persone e delle imprese.

(11)

Oltre alla difficoltà di accesso ai finanziamenti, l'esclusione sociale e le insicurezze legate alla transizione dallo stato di disoccupazione o dalla percezione di sussidi sociali a quello dell'avviamento di un'attività autonoma sono tra i principali ostacoli alla creazione e allo sviluppo di una microimpresa. Lo strumento europeo di microfinanza può contribuire a sostenere le organizzazioni dell'economia sociale che assistono e accompagnano le persone escluse nel processo di reintegrazione sociale aiutandole a sviluppare le competenze minime necessarie per impegnarsi in un progetto imprenditoriale duraturo.

(12)

L'utilizzo di risorse dell'Unione è adeguato e risponde alla summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009. Inoltre, uno strumento di microfinanza a livello dell'Unione massimizzerà il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali ed eviterà un approccio dispersivo, aumentando di conseguenza la disponibilità di microfinanziamenti in tutti gli Stati membri. Al fine di trarre beneficio dall'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare della BEI e del FEI, lo strumento di microfinanza dovrebbe essere istituito in base al principio della gestione congiunta.

(13)

Le azioni finanziate dallo strumento di microfinanza dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche dell'Unione e conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso. Le attività dello strumento di microfinanza dovrebbero essere complementari agli altri interventi dell'Unione, tra cui il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), Jasmine, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (Jeremie — Joint European resources for Micro to Medium Entreprises Initiative) e il Fondo sociale europeo (FSE).

(14)

Ai fini della presente decisione, il termine «microfinanza» dovrebbe includere le garanzie, il microcredito, il capitale azionario e quasi azionario concessi a persone e microimprese rientranti nell'ambito di applicazione della presente decisione, laddove per «microcredito» si intendono prestiti inferiori a 25 000 EUR. La raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (5), definisce «microimpresa» un'impresa che occupa meno di dieci persone, comprese le attività a titolo individuale, e il cui fatturato annuo e/o totale di bilancio non supera i 2 milioni di EUR. Tale definizione dovrebbe considerarsi adeguata ai fini della presente decisione.

(15)

Ai fini della presente decisione e conformemente alle disposizioni nazionali, per «microimpresa dell'economia sociale» si dovrebbe intendere una microimpresa che produce beni e servizi aventi una chiara finalità sociale o che presta servizi ai membri della comunità a fini non lucrativi.

(16)

È opportuno che l'attuazione dello strumento di microfinanza avvenga mediante un'idonea gamma di interventi, tra cui la condivisione del rischio, le garanzie, gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito che le istituzioni finanziarie internazionali mettono a disposizione ai fornitori di microfinanza. Ai fini di una sua maggiore efficacia, lo strumento di microfinanza dovrebbe essere coordinato ed attuato coerentemente con gli strumenti finanziari europei e nazionali e le istituzioni finanziarie nazionali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito uno strumento europeo di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, denominato «Strumento europeo Progress di microfinanza» («lo strumento di microfinanza»).

Articolo 2

Obiettivo

1.   Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per:

a)

coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l’esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

b)

le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale, così come le microimprese che occupano soggetti di cui alla lettera a).

2.   Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione per l'accesso alla microfinanza e promuove attivamente le pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 3

Bilancio

1.   Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione allo strumento di microfinanza per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è pari a 100 milioni di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono stabiliti durante la procedura di bilancio annuale, se necessario anche applicando il punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6) o utilizzando altri strumenti previsti da tale accordo.

3.   La dotazione finanziaria totale per le misure di sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), non supera l'1 % della dotazione finanziaria dello strumento di microfinanza stabilita al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il contributo finanziario copre l'intero costo dello strumento di microfinanza, comprese le spese di gestione per le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che gestiscono il contributo dell'Unione e qualsiasi altra spesa ammissibile.

Articolo 4

Interventi ammissibili e beneficiari

1.   Lo strumento di microfinanza è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

a)

garanzie e strumenti di condivisione del rischio;

b)

strumenti rappresentativi di capitale;

c)

titoli di debito;

d)

misure di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'efficiente e efficace attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2.   Lo strumento di microfinanza è aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri.

3.   Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e sostenibili, gli organismi pubblici e privati di cui al paragrafo 2 cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono programmi di tutoraggio e di formazione a detti beneficiari finali.

Articolo 5

Gestione

1.   La Commissione gestisce lo strumento di microfinanza in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7).

2.   Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione delle misure di sostegno indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la BEI e il FEI, a norma dell'articolo 53 quinquies del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8). Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese le disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali, nonché di promuovere una copertura globale ed equilibrata tra gli Stati membri.

3.   Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2 e dell'attuazione delle azioni previste dall'articolo 4, gli accordi di cui al paragrafo 2 del presente articolo contemplano altresì l'obbligo da parte delle istituzioni finanziarie internazionali di reinvestire le risorse e i proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, nelle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) o c), per un periodo di sei anni dopo la data di avvio dello strumento di microfinanza.

4.   Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è restituito al bilancio generale dell'Unione europea.

5.   Le istituzioni finanziarie internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici e privati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il loro obbligo di utilizzare le risorse rese disponibili dallo strumento di microfinanza conformemente agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

6.   La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è gestita dalla Commissione.

Articolo 6

Conformità

Le azioni finanziate dallo strumento di microfinanza sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11).

2.   Per le azioni dell'Unione finanziate in base alla presente decisione, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini in base al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che si applicano a qualsiasi violazione di una delle disposizioni del diritto dell'Unione, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in base allo strumento di microfinanza e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio da essa gestito, con una voce di spesa ingiustificata.

3.   Tutte le misure di attuazione risultanti dalla presente decisione includono un riferimento ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e di audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.

Articolo 8

Relazione annuale

1.   Le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, trasmettono alla Commissione relazioni annuali di esecuzione che indicano le attività sostenute in termini di attuazione finanziaria, distribuzione e accessibilità dei fondi in base a settore e tipo di beneficiari, le domande accolte o respinte, i contratti stipulati, le azioni sostenute e i risultati.

2.   Entro l’8 aprile 2011 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività intraprese ai sensi della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione annuale si basa sulle relazioni di esecuzione di cui al paragrafo 1. La relazione contiene in particolare informazioni relative alle domande accolte o respinte, ai contratti stipulati, alle azioni finanziate, al numero complessivo e alla tipologia di beneficiari nonché alla distribuzione geografica e per settore degli importi.

La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'impatto e la sostenibilità dello strumento di microfinanza espressi in termini di numero complessivo di persone ancora occupate e microimprese ancora in attività alla fine del periodo di sostegno fornito loro dallo strumento di microfinanza. Infine, la relazione annuale comprende informazioni sulla complementarità con altri interventi dell'Unione, segnatamente nell'ambito del FSE.

3.   Dopo la presentazione della terza relazione annuale e sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono riesaminare la presente decisione.

4.   La relazione annuale di cui al paragrafo 2 è trasmessa, a titolo di informazione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   Sulla base della relazione annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione si adopera per garantire che lo strumento di microfinanza soddisfi l'obiettivo di cui all'articolo 2 e sia accessibile in tutta l'Unione europea a coloro che sono a rischio di esclusione sociale o che incontrano difficoltà ad accedere al mercato del credito convenzionale.

Articolo 9

Valutazione

1.   La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è completata quattro anni dopo la data d'avvio dello strumento di microfinanza e la valutazione finale al massimo un anno dopo il termine dei mandati conferiti alle istituzioni finanziarie internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento di microfinanza nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi.

2.   I risultati della valutazione sono trasmessi, a titolo di informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 80.

(2)  Parere espresso il 7 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 marzo 2010.

(4)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(9)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(10)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


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