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Document 32009R1244

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

OJ L 336, 18.12.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 174 - 176

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogato da 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1244/oj

18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 (2) dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. Alcuni paesi terzi, la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

(2)

Il 1o gennaio 2008 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione del visto con cinque paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia), che costituiscono una prima tappa concreta del processo previsto dall’agenda di Salonicco verso un regime di esenzione dal visto per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Con ciascuno di questi paesi è stato avviato nel 2008 un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, da realizzarsi mediante tabelle di marcia elaborate a tal fine. Nella sua valutazione relativa all’attuazione delle tabelle di marcia nel maggio 2009, la Commissione ha ritenuto che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia avesse rispettato tutti i parametri di riferimento stabiliti nella sua tabella di marcia e, nella valutazione di novembre 2009, che anche il Montenegro e la Serbia rispettassero tutti i parametri stabiliti dalle rispettive tabelle di marcia.

(3)

È opportuno pertanto spostare l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. L’esenzione dall’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei tre paesi interessati.

(4)

Per i residenti in Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 [«Kosovo (UNSCR 1244)»] e per le persone il cui certificato di cittadinanza è stato rilasciato per il territorio del Kosovo (UNSCR 1244), una direzione di coordinamento speciale, con sede a Belgrado, sarà competente a ricevere le domande di passaporto e a rilasciare i passaporti. Tuttavia, per questioni di sicurezza relative in particolare al rischio di immigrazione clandestina, è opportuno che i titolari di passaporto serbo rilasciato da tale direzione di coordinamento speciale siano esclusi dal regime di esenzione del visto concesso alla Serbia.

(5)

Per ragioni di sicurezza e di certezza giuridica e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001, è opportuno inserire il Kosovo (UNSCR 1244) nell’allegato I di tale regolamento. Quanto disposto fa salvo lo status del Kosovo (UNSCR 1244).

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (4).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2008/146/CE (6).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE (7).

(9)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte 1, sono soppresse le menzioni dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia;

b)

nella parte 2, è inserita la seguente menzione:

«Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999»;

2)

all’allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:

«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10)

Montenegro (10)

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (10)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 12 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(7)  Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»


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