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Document 32009R1194

Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 321, 8.12.2009, p. 5–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogato da 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1194/oj

8.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare introdurre la definizione del concetto di sede principale di attività; per migliorare il contenuto del certificato di ammissione in servizio/autorizzazione «modulo AESA 1» e rivedere le disposizioni in materia di permesso di volo.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi (3) dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «'l'Agenzia») conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere e), f), g) e h):

«e)   “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

f)   “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;

g)   “ETSO”: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

h)   “EPA”: European Part Approval. Lo «European Part Approval» significa che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 5, il riferimento «21A.112» è sostituito da «21A.112A»;

3)

all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   In deroga al paragrafo 1, le imprese di produzione approvate in conformità della sezione A dei capitoli F e G dell'allegato (parte-21) al presente regolamento, possono continuare a rilasciare certificati di messa in servizio o dichiarazioni di conformità utilizzando il modulo 1 AESA, primo rilascio, come stabilito all'appendice I dell'allegato (parte-21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, fino al 28 settembre 2010.»;

4)

l'allegato (parte-21) è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(3)  Parere 03/2006 sulle modifiche editoriali, parere 05/2006 sulla sede principale di attività, parere 06/2008 sul formulario 1 dell'EASA, parere 04/2007 sul permesso di volo.


ALLEGATO

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

l'indice è così sostituito:

«Indice

21.1.

Generalità

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21A.1

Campo d'applicazione

21A.2

Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21A.3

Avarie, malfunzionamenti e difetti

21A.3B

Direttive di aeronavigabilità

21A.4

Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.11

Campo d'applicazione

21A.13

Ammissibilità

21A.14

Dimostrazione di idoneità

21A.15

Domanda

21A.16A

Codici di aeronavigabilità

21A.16B

Condizioni speciali

21A.17

Premesse fondamentali per la base di certificazione di omologazione

21A.18

Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

21A.19

Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione

21A.20

Conformità alla base di certificazione di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

21A.21

Rilascio del certificato di omologazione

21A.23

Rilascio del certificato ristretto di omologazione

21A.31

Progetto di tipo

21A.33

Indagini e prove

21A.35

Prove di volo

21A.41

Certificato di omologazione

21A.44

Obblighi del titolare

21A.47

Trasferibilità

21A.51

Durata e validità

21A.55

Conservazione della documentazione

21A.57

Manuali

21A.61

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.90

Campo d'applicazione

21A.91

Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

21A.92

Ammissibilità

21A.93

Domanda

21A.95

Modifiche di minore entità

21A.97

Modifiche di maggiore entità

21A.101

Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

21A.103

Rilascio dell'approvazione

21A.105

Conservazione della documentazione

21A.107

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21A.109

Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

21A.111

Campo d'applicazione

21A.112A

Ammissibilità

21A.112B

Dimostrazione di idoneità

21A.113

Domanda di un certificato supplementare di omologazione

21A.114

Dimostrazione di conformità

21A.115

Rilascio di un certificato supplementare di omologazione

21A.116

Trasferibilità

21A.117

Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

21A.118A

Obblighi e contrassegno EPA

21A.118B

Durata e validità

21A.119

Manuali

21A.120

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.121

Campo d'applicazione

21A.122

Ammissibilità

21A.124

Domanda

21A.125A

Rilascio di un'autorizzazione a procedere

21A.125B

Non conformità

21A.125C

Durata e validità

21A.126

Sistema di verifica della produzione

21A.127

Prove: aeromobile

21A.128

Prove: motori ed eliche

21A.129

Obblighi del costruttore

21A.130

Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.131

Campo d'applicazione

21A.133

Ammissibilità

21A.134

Domanda

21A.135

Rilascio dell'approvazione di impresa di produzione

21A.139

Sistema qualità

21A.143

Manuale d'impresa

21A.145

Requisiti per l'approvazione

21A.147

Modifiche all'impresa di produzione approvata

21A.148

Trasferimenti di sede

21A.149

Trasferibilità

21A.151

Condizioni di approvazione

21A.153

Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.157

Indagini

21A.158

Non conformità

21A.159

Durata e validità

21A.163

Privilegi

21A.165

Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

21A.171

Campo d'applicazione

21A.172

Ammissibilità

21A.173

Classificazione

21A.174

Domanda

21A.175

Lingua

21A.177

Emendamenti o modifiche

21A.179

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.180

Ispezioni

21A.181

Durata e validità

21A.182

Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21A.201

Campo d'applicazione

21A.203

Ammissibilità

21A.204

Domanda

21A.207

Emendamenti o modifiche

21A.209

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.210

Ispezioni

21A.211

Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

21A.231

Campo d'applicazione

21A.233

Ammissibilità

21A.234

Domanda

21A.235

Rilascio dell'approvazione di impresa di progettazione

21A.239

Assicurazione qualità del progetto

21A.243

Informazioni

21A.245

Requisiti per l'approvazione

21A.247

Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

21A.249

Trasferibilità

21A.251

Condizioni di approvazione

21A.253

Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.257

Indagini

21A.258

Non conformità

21A.259

Durata e validità

21A.263

Privilegi

21A.265

Obblighi del titolare

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

21A.301

Campo d'applicazione

21A.303

Conformità ai requisiti applicabili

21A.305

Approvazione di parti e pertinenze

21A.307

Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

21A.431

Campo d'applicazione

21A.432A

Ammissibilità

21A.432B

Dimostrazione di idoneità

21A.433

Progetto di riparazione

21A.435

Classificazione delle riparazioni

21A.437

Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

21A.439

Produzione di parti per la riparazione

21A.441

Esecuzione delle riparazioni

21A.443

Limitazioni

21A.445

Danni non riparati

21A.447

Conservazione della documentazione

21A.449

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21A.451

Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

21A.601

Campo d'applicazione

21A.602A

Ammissibilità

21A.602B

Dimostrazione di idoneità

21A.603

Domanda

21A.604

Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

21A.605

Requisiti relativi ai dati

21A.606

Rilascio dell'autorizzazione ETSO

21A.607

Privilegi dell'autorizzazione ETSO

21A.608

Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

21A.609

Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

21A.610

Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

21A.611

Modifiche di progetto

21A.613

Conservazione della documentazione

21A.615

Verifiche dell'Agenzia

21A.619

Durata e validità

21A.621

Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21A.701

Campo d'applicazione

21A.703

Ammissibilità

21A.705

Autorità competente

21A.707

Domanda di permesso di volo

21A.708

Condizioni di volo

21A.709

Domanda di approvazione delle condizioni di volo

21A.710

Approvazione delle condizioni di volo

21A.711

Rilascio del permesso di volo

21A.713

Modifiche

21A.715

Lingua

21A.719

Trasferibilità

21A.721

Ispezioni

21A.723

Durata e validità

21A.725

Rinnovo del permesso di volo

21A.727

Obblighi del titolare di un permesso di volo

21A.729

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21A.801

Identificazione di prodotti

21A.803

Trattamento dei dati identificativi

21A.804

Identificazione di parti e pertinenze

21A.805

Identificazione di parti critiche

21A.807

Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21B.5

Campo d'applicazione

21B.20

Obblighi dell'Autorità competente

21B.25

Requisiti d'impresa per l'Autorità competente

21B.30

Procedure documentate

21B.35

Modifiche organizzative e delle procedure

21B.40

Composizione delle controversie

21B.45

Resoconti/coordinamento

21B.55

Conservazione della documentazione

21B.60

Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.120

Indagini

21B.125

Non conformità

21B.130

Rilascio di autorizzazione a procedere

21B.135

Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21B.140

Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21B.145

Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21B.150

Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.220

Non conformità

21B.225

Non conformità

21B.230

Rilascio del certificato

21B.235

Monitoraggio continuo

21B.240

Emendamento di una approvazione di impresa di produzione

21B.245

Sospensione e revoca dell'approvazione di impresa di produzione

21B.260

Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

21B.320

Indagini

21B.325

Rilascio del certificato di aeronavigabilità

21B.326

Certificato di aeronavigabilità

21B.327

Certificato di aeronavigabilità limitato

21B.330

Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata

21B.345

Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21B.420

Indagini

21B.425

Rilascio di certificati acustici

21B.430

Sospensione e revoca di certificati acustici

21B.445

Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21B.520

Indagine

21B.525

Rilascio del permesso di volo

21B.530

Revoca del permesso di volo

21B.545

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

APPENDICI — MODULI AESA»;

2)

il titolo della sezione A è sostituito dal seguente:

3)

al punto 21.A.14(b), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

un'elica a passo fisso o variabile.»;

4)

al punto 21A.35(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

per gli aeromobili da certificare ai sensi della presente Sezione, fatta eccezione per i) palloni ad aria calda, palloni a gas liberi, palloni a gas “al guinzaglio”, alianti, motoalianti e ii) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722 kg, verificare che vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente.»;

5)

il punto 21A.112 è sostituito dal seguente:

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche (“imprese”) che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.112B.»;

6)

al punto 21.A.124(b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

una sintesi delle informazioni richieste al punto 21A.125A(b).»;

7)

il punto 21A.125 è sostituito dal seguente:

L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

a)

avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

b)

avrà fornito un manuale che contiene:

1.

una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto al paragrafo a);

2.

una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

3.

una descrizione delle prove di cui alle parti 21A.127 e 21A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21A.130(a);

c)

avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21A.3 e 21A.129(d).»;

8)

al punto 21A.125B(c), il riferimento «21B.143» è sostituito da «21B.125»;

9)

il punto 21A.126 è così modificato:

i)

al punto a), «21A.125» è sostituito da «21A.125A(a)»;

ii)

al punto b), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

10)

al punto 21A.127(a), «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

11)

al punto 21A.128, «21A.125(a)» è sostituito da «21A.125A(a)»;

12)

il punto 21A.165 è così modificato:

i)

al paragrafo c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati in condizioni di sicurezza di funzionamento e, nel caso di motori, accertare, alla luce dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del motore, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili di cui al punto 21A.18(b) e vigenti alla data di fabbricazione, al fine di certificare la conformità delle emissioni; oppure»;

ii)

il paragrafo k) è sostituito dal seguente:

«k)

Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

13)

al punto 21A.174(b)3(ii), «21A.184(c)» è sostituito da «21B.327(c)»;

14)

il punto 21A.183 è soppresso;

15)

il punto 21A.184 è soppresso;

16)

il punto 21A.205 è soppresso;

17)

al punto 21A.245, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

il personale di tutte le divisioni tecniche è all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità e protezione dell'ambiente stabiliti per il prodotto.»;

18)

il punto 21A.263 è così modificato:

a)

al paragrafo b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

un'autorizzazione ETSO in conformità al punto 21A.602B(b)(1); oppure»;

b)

il paragrafo c) è così modificato:

i)

il testo dei punti 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«3.

pubblicare informazioni o istruzioni contenenti la seguente dicitura: il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA rif. AESA.21J.[XXXX].

4.

approvare modifiche documentarie al manuale di volo dell'aeromobile e suoi supplementi, e pubblicare dette modifiche accompagnate della seguente dicitura: la revisione n. [YY] al manuale di volo (o supplemento) rif. [ZZ], è approvata conformemente alla DOA rif. EASA.21J.[XXXX].»;

ii)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato a norma del punto 21A.263(c)6 le condizioni alle quali il permesso di volo è stato rilasciato, e qualora l'impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione di impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate per il volo.»;

19)

al punto 21A.265, il paragrafo g) è sostituito dal seguente:

«g)

Se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21A.263(c)7, stabilire la conformità con il punto 21A.711(b) ed (e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.»;

20)

al punto 21A.307, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; e»;

21)

il punto 21A.432 è sostituito dal seguente:

a)

Sono ammesse a richiedere l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21A.432B.

b)

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di progetti di riparazioni minori.»;

22)

il punto 21A.601, paragrafo b) è soppresso;

23)

al punto 21A.605(d), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

24)

al punto 21A.606, il paragrafo c) è sostituito dal seguente:

«c)

essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21A.609.»;

25)

al punto 21A.609, il paragrafo f) è sostituito dal seguente:

«f)

conformarsi alle disposizioni dei punti 21A.3, 21A.3B e 21A.4.»;

26)

il punto 21A.701 è sostituito dal seguente:

a)

Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1.

sviluppo;

2.

dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

3.

formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

4.

voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

5.

voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

6.

voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti;

7.

consegna o esportazione dell'aeromobile;

8.

voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità;

9.

indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

10.

mostre ed esibizioni aeree;

11.

voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

12.

voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

13.

tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

14.

voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

15.

attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

b)

Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.»;

27)

il punto 21A.703 è sostituito dal seguente:

a)

Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)15, nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

b)

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di condizioni di volo.»;

28)

il punto 21A.710(c) è sostituito dal seguente:

«c)

Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l'aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L'agenzia o l'autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le ispezioni o le prove necessarie a tal fine.»;

29)

il punto 21A.711 è sostituito dal seguente:

a)

L'autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) alle condizioni specificate al punto 21B.525.

b)

Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.263(c)7, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

c)

Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

d)

Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto M.A.711 dell'allegato I (Parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003, quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710.

e)

Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21A.710.

f)

Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all'autorità competente entro e non oltre tre giorni.

g)

Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma del comma b), c) o d), l'impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l'autorità competente.»;

30)

al punto 21A.723, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

1.

sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21A.711(e) associate al permesso di volo;

2.

il permesso di volo non venga restituito o revocato;

3.

l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.»;

31)

al punto 21A.801, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

«d)

Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui al comma b) deve essere fissata all'involucro dell'aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall'operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.»;

32)

al punto 21A.804, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

1.

un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché

2.

il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché

3.

le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.»;

33)

il punto 21B.125 è così modificato:

a)

Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell'autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.125B(a).

b)

L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

1.

in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2.

per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c)

L'autorità competente è tenuta a sospendere l'autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall'autorità competente.»;

34)

al punto 21.B.135(b)2), «21A.125(b)» è sostituito da «21A.125A(b)»;

35)

il punto 21B.143 è soppresso;

36)

il punto 21B.145 è sostituito dal seguente:

a)

La limitazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L'autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell'autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

b)

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F dell'allegato (parte-21)»;

37)

il punto 21B.225 è sostituito dal seguente:

a)

Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l'autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un'approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A dell'allegato (parte 21), le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21A.158(a).

b)

L'autorità competente prenderà le seguenti misure:

1.

in presenza di non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà un'azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto od in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l'impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2.

per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c)

Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.»;

38)

al punto 21B.235, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a)

Per giustificare il mantenimento dell'approvazione dell'impresa di produzione, l'Autorità competente deve sottoporre quest'ultima a una costante sorveglianza, diretta a:

1.

verificare che il sistema qualità del titolare dell'approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G del presente allegato (parte 21);

2.

verificare che l'impresa del titolare dell'approvazione operi in conformità del manuale; nonché

3.

verificare l'efficacia delle procedure delineate nel manuale d'impresa; nonché

4.

monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.»;

39)

il punto 21B.325 è sostituito dal seguente:

a)

Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.326 e ai requisiti applicabili della aezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

b)

Accertata la conformità ai requisiti del punto 21B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato (parte 21), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.

c)

Nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui al paragrafo a) o b), l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA, cfr. appendice).»;

40)

è aggiunto il seguente paragrafo 21B.326:

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

a)

aeromobili nuovi:

1.

su presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(2);

2.

se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

b)

aeromobili usati:

1.

su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

i)

l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

iii)

l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

2.

se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.»;

41)

è aggiunto il seguente paragrafo 21B.327:

a)

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

1.

aeromobili nuovi:

i)

su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2);

ii)

quando l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

2.

aeromobili usati:

i)

su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:

A)

l'aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

B)

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

C)

l'aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;

ii)

se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

b)

Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento di base, e pertanto non idonei all'omologazione limitata, l'Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

1.

certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d'uso; nonché

2.

definire le limitazioni per l'impiego dei suddetti aeromobili.

c)

Le limitazioni d'uso accompagneranno i certificati di aeronavigabilità limitata e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento di base.»;

42)

il punto 21B.525 è sostituito dal seguente:

L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio:

1.

su presentazione delle informazioni richieste al punto 21A.707; nonché

2.

quando le condizioni di volo di cui al punto 21A.708 siano state approvate conformemente al punto 21A.710; nonché

3.

quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21A.708 prima del volo.»

43)

L' appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all'allegato (parte 21)

Image

Istruzioni per l'uso del modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all'uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l'attenzione all'appendice II dell'allegato I (Parte-M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l'uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1.

Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze (di seguito “elementi”).

1.2.

Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L'originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3.

Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall'autorità di aeronavigabilità. I “dati di progetto approvati” menzionati nel presente certificato significano che sono approvati dall'autorità di aeronavigabilità del paese di importazione.

1.4.

Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5.

Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6.

Il certificato non costituisce approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7.

Lo stesso certificato non può riguardare l'autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

1.8.

Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di “dati approvati” e di «dati non approvati».

2.   FORMATO GENERALE

2.1.

Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2.

Il certificato deve essere in formato “landscape” ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.3.

La dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4.

Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5.

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6.

Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7.

Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità.

2.8.

Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l'uso di abbreviazioni.

2.9.

Lo spazio disponibile sul retro del certificato essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L'eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1.

Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1.

Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest'ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l'errore.

4.2.

Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3.

La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell'elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione; “Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio”. Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l'Autorità competente è l'Agenzia, indicare solo “AESA”.

Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA

“CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA”

Campo 3 Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell'impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Campo 4 Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l'indirizzo completi dell'impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell'acquirente degli elementi, inserire il numero dell'ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Campo 6 Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Campo 7 Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell'elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell'aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8 Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Campo 9 Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Campo 10 Numero di serie

Se il regolamento richiede che l'elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull'elemento, inserire “n.d.”.

Campo 11 Status/Lavoro

Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”.

Inserire “PROTOTIPO” per:

i)

La produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati.

ii)

Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell'immissione in servizio (ad esempio, dopo l'inserimento di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

Inserire “NUOVO” per:

i)

La produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati.

ii)

Ricertificazione da parte dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente dopo il lavoro di alterazione o correzione su un elemento, prima dell'entrata in servizio (ad esempio, dopo l'incorporazione di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un'ispezione o un test o il rinnovo della durata a magazzino). I particolari dell'immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

iii)

Ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell'impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da “prototipo” (conformità solo a dati non approvati) a “nuovo” (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all'approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati. Deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”. IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L'APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I).

Il riquadro “dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” deve essere riportato nel campo 13a.

iv)

L'esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell'immissione in servizio in conformità a norme o specifiche stabilite dall'acquirente (i cui particolari e quelli dell'autorizzazione originale devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l'aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

Campo 12 Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all'utilizzatore o all'installatore per stabilire l'aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”.

Inserire la giustificazione dell'autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a

Indicare solo uno dei due riquadri:

1)

Contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione approvati e considerato in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

2)

Contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12” se l'elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili. Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall'autorità competente.

Campo 13d Nome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

Campo 13e Data

Inserire la data alla quale il campo 13 è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Campi 14a-14e

Requisiti generali per i campi 14a-14e:

Autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell'utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l'installazione e l'uso degli elementi accompagnati dal modulo:

“IL PREESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L'UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN'AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L'AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL'AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL'UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L'AEROMOBILE TORNI A VOLARE.”»;

44)

l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo AESA 15a

Image

45)

L'appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV

Certificato di aeronavigabilità limitata — Modulo AESA 24

LOGO dell'autorità competente

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

 (1)

[Stato membro di registrazione]

[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

 (1)

1.

Nazionalità e marche di registrazione

2.

Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore

3.

Numero di serie dell'aeromobile

4.

Categorie

5.

Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della (2) [Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944] e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 4, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

Inoltre, si applicano le seguenti restrizioni:

 (1)

 (2) [L'aeromobile può essere utilizzato nella navigazione internazionale nonostante le restrizioni di cui sopra].

 

Data di rilascio:

 

Firma:

6.

Il certificato di aeronavigabilità limitata è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.

Modulo AESA 24 Versione 2

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti I voli

46)

l'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25

LOGO dell'autorità competente

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ

 (3)

[Stato membro di registrazione]

[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

 (3)

1.

Nazionalità e marche di registrazione

2.

Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore

3.

Numero di serie dell'aeromobile

4.

Categorie

5.

Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e del regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

Limitazioni/Osservazioni:

 (3)

 

Data di rilascio:

 

Firma:

6.

Il presente certificato di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.

Modulo AESA 25 Versione 2

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli

47)

l'appendice VII è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII

Dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE

1.

Stato di costruzione

2.

[STATO MEMBRO] (4) Uno Stato membro dell'Unione europea (5)

3.

N. di riferimento della dichiarazione:

4.

Impresa

5.

Tipo di aeromobile

6.

Riferimenti del certificato di omologazione:

7.

Registrazione o marche dell'aeromobile

8.

N. di identificazione del costruttore

9.

Particolari del motore/elica (6)

10.

Bollettini di modifiche e/o servizio (6)

11.

Direttive relative all'aeronavigabilità

12.

Concessioni

13.

Esenzioni, rinunce o deroghe (6)

14.

Osservazioni

15.

Certificato di aeronavigabilità

16.

Requisiti supplementari

17.

Dichiarazione di conformità

Si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi dei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13.

L'aeromobile è n condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L'aeromobile è stato provato in volo con successo.

18.

Firmato

19.

Nome

20.

Data (g/m/a)

21.

Riferimento dell'autorizzazione dell'impresa di produzione

Modulo AESA 52 Versione 2

Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo 52 AESA

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

L'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile rilasciata da un costruttore nell'ambito della parte 21, sezione A, capitolo F, è descritta al punto 21A.130 e nei corrispondenti strumenti di messa in conformità accettabili.

1.2.

Lo scopo della dichiarazione di conformità dell'aeromobile (modulo 52 AESA) rilasciata a norma della parte 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di una adeguata approvazione di impresa di produzione di esercitare il diritto di ottenere un certificato di aeronavigabilità di un singolo aeromobile dalla autorità competente dello Stato membro di registrazione.

2.   GENERALITÀ

2.1.

La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l'autorità competente.

2.2.

La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modello allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

2.3.

La compilazione può essere fatta a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un'immediata leggibilità. È accettabile la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

2.4.

Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall'impresa di produzione riconosciuta.

3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

3.1.

In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

3.2.

Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata alla autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell'aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati.

3.3.

Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall'impresa di produzione, a meno che l'autorità competente disponga altrimenti.

3.4.

Questa dichiarazione di conformità non deve includere quegli elementi dell'equipaggiamento dei quali si può chiedere l'installazione per soddisfare norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali però possono essere inclusi nel campo 10 o nella progettazione omologata. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità alle norme operative applicabili per il loro funzionamento.

Campo 1

Inserire il nome dello Stato di produzione.

Campo 2

Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

Campo 3

In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

Campo 4

Il nome e l'indirizzo completi dell'impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

Campo 6

Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l'aeromobile in oggetto.

Campo 7

Se l'aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l'aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo.

Campo 8

Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore.

Campo 9

Descrizione completa del tipo di motore e dell'elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione.

Campo 10

Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell'aeromobile.

Campo 11

Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

Campo 12

Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità.

Campo 13

Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate.

Campo 14

Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell'aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”.

Campo 15

Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato di aeronavigabilità limitata” o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto.

Campo 16

In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

Campo 17

La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21A.139, in particolare 21A.139(b)(1)(vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell'approvazione di impresa di produzione.

Campo 18

La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell'approvazione di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma.

Campo 19

Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

Campo 20

Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

Campo 21

Indicare il riferimento dell'autorizzazione dell'autorità competente.»;

48)

l'appendice IX è sostituita dalla seguente:

«Appendice IX

Certificati di approvazione dell'impresa di produzione di cui al capitolo G dell'allegato (parte 21) — Modulo 55 AESA

Image

Image

49)

l'appendice X è sostituita dalla seguente:

«Appendice X

Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all'allegato (parte 21), capitolo F

Image


(1)  Ad uso dello Stato di registrazione

(2)  Cancellare la dicitura inutile»;

(3)  Ad uso dello Stato di registrazione»;

(4)  o AESA se è quest'ultima l'autorità competente.

(5)  Cancellare nel caso di Stati terzi o dell'AESA.

(6)  Cancellare la dicitura inutile.


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