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Document 32009R0552

Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/7


REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2), disciplina nell’allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. A decorrere dal 1o giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(2)

A norma dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le sostanze, le miscele o gli articoli per i quali l’allegato XVII prevede una restrizione non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di tale restrizione.

(3)

La direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (perfluoroottano sulfonati, PFOS) (3) e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dei composti dell’arsenico al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico (4), che modifica l’allegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII di tale regolamento. È pertanto necessario modificare l’allegato XVII al fine di includere le restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poiché in caso contrario il 1o giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate.

(4)

In conformità dell’articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2007 deve essere incorporata nell’allegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1o giugno 2009.

(5)

La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (5) è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio (6) è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell’allegato XVII del regolamento in questione. È necessario modificare l’allegato XVII al fine di incorporare le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni relative a 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio adottate con la decisione n. 1348/2008/CE.

(6)

Si deve tenere conto delle pertinenti disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (7).

(7)

Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in particolare l’allegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1o giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dell’attuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

La direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (8) impone la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT non appena possibile e stabilisce le condizioni per la decontaminazione degli apparecchi contenenti tali sostanze. La voce dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai PCT non deve pertanto includere disposizioni riguardo ad apparecchi contenenti PCT, poiché questi ultimi sono completamente regolamentati dalla direttiva 96/59/CE.

(9)

Le restrizioni esistenti per le sostanze 2-naftilamina, benzidina, 4-nitrobifenile e 4-amminobifenile sono ambigue, poiché non è chiaro se il divieto riguardi soltanto la vendita al pubblico o anche la fornitura agli utilizzatori professionali. Tale punto deve essere chiarito. Poiché la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (9) proibisce la produzione, la fabbricazione o l’utilizzazione sul lavoro delle sostanze sopraindicate, le restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relative a tali sostanze devono essere coerenti con la direttiva 98/24/CE.

(10)

Le sostanze tetracloruro di carbonio e 1,1,1-tricloroetano sono soggette a rigorose restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10). Il regolamento (CE) n. 2037/2000 impone un divieto con deroghe per il tetracloruro di carbonio e un divieto totale per l’1,1,1-tricloroetano. Le restrizioni relative al tetracloruro di carbonio e all’1,1,1-tricloroetano nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono pertanto superflue e devono essere soppresse.

(11)

Poiché il mercurio contenuto nelle pile è regolamentato dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (11), le disposizioni relative al mercurio contenuto nelle pile attualmente incluse nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono superflue e devono pertanto essere soppresse.

(12)

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i rifiuti non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché i rifiuti non sono soggetti alle restrizioni di cui al regolamento sopraindicato, le disposizioni nell’allegato XVII di tale regolamento che escludono i rifiuti sono ridondanti e devono essere soppresse.

(13)

Alcune restrizioni nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere modificate al fine di tenere conto delle definizioni di «uso» e «immissione sul mercato» contenute nell’articolo 3 di tale regolamento.

(14)

La voce relativa alle fibre d’amianto di cui all’allegato I della direttiva 76/769/CEE include una deroga per i diaframmi contenenti crisotilo. Deve essere precisato che tale deroga sarà riesaminata in seguito al ricevimento delle relazioni che dovranno presentare gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga. Alla luce della definizione di «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri devono poter consentire l’immissione sul mercato di alcuni articoli contenenti tali fibre nel caso in cui gli articoli siano già installati o in servizio anteriormente al 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana.

(15)

Va precisato inoltre che, per le sostanze che sono state incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro delle sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.

(16)

Diversamente dalla direttiva 76/769/CEE, il regolamento (CE) n. 1907/2006 definisce il termine «articolo». In alcune disposizioni si dovrebbe aggiungere il termine «miscele» al fine di coprire le stesse voci come previsto nella restrizione originaria relativa al cadmio.

(17)

È opportuno chiarire che le restrizioni all’immissione sul mercato di alcuni dispositivi di misura contenenti mercurio incorporate nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applicano ai dispositivi già in uso nella Comunità al momento dell’entrata in vigore della restrizione.

(18)

Occorre indicare alle voci relative alle sostanze difeniletere, pentabromo derivati e difeniletere, ottabromo derivati nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che le restrizioni non si applicano agli articoli già in uso al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni poiché tali sostanze sono presenti in articoli caratterizzati da un lungo ciclo di vita e venduti sul mercato dell’usato, quali aeroplani e veicoli. Inoltre, poiché l’uso di tali sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è disciplinato dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (12), le restrizioni in questione non dovrebbero applicarsi a tali apparecchiature.

(19)

Nella restrizione relativa al nonilfenolo e al nonilfenolo etossilato è necessario chiarire che la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari e biocidi contenenti nonilfenolo etossilato come coformulante rimane impregiudicata come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (13).

(20)

È opportuno precisare che la restrizione incorporata nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai perfluoroottano sulfonati non si applica ai prodotti che erano già in uso nella Comunità al momento dell’entrata in vigore della restrizione.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(3)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32.

(4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94.

(5)  GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13.

(6)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 108.

(7)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(8)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(9)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(10)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(11)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(12)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(13)  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.


ALLEGATO

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato come segue.

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

2)

La tabella che indica la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele nonché le condizioni delle restrizioni è sostituita dalla seguente:

«Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.


Colonna 1

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Colonna 2

Restrizioni

1.

Trifenili policlorurati (PCT)

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso:

come sostanze,

nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso).

2.

Cloroetene (cloruro di vinile)

N. CAS 75-01-4

N. CE 200-831-0

Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l’uso.

È vietata l’immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente.

3.

Le sostanze o le miscele liquide ritenute pericolose in base alle definizioni di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

1.

Non sono ammessi:

in articoli di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e portacenere,

in articoli per scherzi,

in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi articolo destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

3.

Non è ammessa l’immissione sul mercato se contengono coloranti e/o profumi, salvo per ragioni di carattere fiscale, e se:

presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettati come R65 o H304,

possono essere utilizzati come combustibile nelle lampade ornamentali, e

sono contenuti in recipienti di capacità non superiore a 15 litri.

4.

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al paragrafo 3, destinate ad essere utilizzati nelle lampade, rechi in modo visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini”.

4.

Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)

N. CAS 126-72-7

1.

Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

5.

Benzene

N. CAS 71-43-2

N. CE 200-753-7

1.

Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.

3.

Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:

come sostanza,

come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

4.

Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:

a)

ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;

b)

alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti.

6.

Fibre d’amianto

a)

Crocidolite

N. CAS 12001-28-4

b)

Amosite

N. CAS 12172-73-5

c)

Antofillite

N. CAS 77536-67-5

d)

Actinolite

N. CAS 77536-66-4

e)

Tremolite

N. CAS 77536-68-6

f)

Crisotilo

N. CAS 12001-29-5

N. CAS 132207-32-0

1.

La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo [punto f)] e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo.

Entro il 1o giugno 2011 gli Stati membri che si avvalessero di tale deroga devono fornire alla Commissione una relazione sulla disponibilità di sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati per sviluppare tali alternative, sulla tutela della salute dei lavoratori negli impianti, sull’origine e sulle quantità del crisotilo, sull’origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all’Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell’articolo 69 al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo.

2.

L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.

3.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.

7.

Ossido di trisaziridinilfosfina

N. CAS 545-55-1

N. CE 208-892-5

1.

Non è ammesso negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

8.

Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB)

N. CAS 59536-65-1

1.

Non sono ammessi negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.

2.

Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

9.

a)

Polvere di Panama

(Quillaja saponaria) e i suoi derivati contenenti saponine

N. CAS 68990-67-0

N. CE 273-620-4

b)

Polvere di radice di Helleborus viridis e di Helleborus niger

c)

Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum

d)

Benzidina e/o suoi derivati

N. CAS 92-87-5

N. CE 202-199-1

e)

o-Nitrobenzaldeide

N. CAS 552-89-6

N. CE 209-025-3

f)

Polvere di legno

1.

Non sono ammessi in articoli o miscele che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.

È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.

Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

10.

a)

Solfuro di ammonio

N. CAS 12135-76-1

N. CE 235-223-4

b)

Bisolfuro di ammonio

N. CAS 12124-99-1

N. CE 235-184-3

c)

Polisolfuri di ammonio

N. CAS 9080-17-5

N. CE 232-989-1

1.

Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costituenti della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.

È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.

Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

11.

Esteri volatili dell’acido bromoacetico:

a)

Bromoacetato di metile

N. CAS 96-32-2

N. CE 202-499-2

b)

Bromoacetato di etile

N. CAS 105-36-2

N. CE 203-290-9

c)

Bromoacetato di propile

N. CAS 35223-80-4

d)

Bromoacetato di butile

N. CAS 18991-98-5

N. CE 242-729-9

1.

Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.

2.

È vietata l’immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.

3.

Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.

12.

2-naftilammina

N. CAS 91-59-8

N. CE 202-080-4 e i suoi sali

13.

Benzidina

N. CAS 92-87-5

N. CE 202-199-1 e i suoi sali

14.

4-nitrobifenile

N. CAS 92-93-3

N. Einecs CE 202-204-7

15.

4-amminobifenile xenilammina

N. CAS 92-67-1

N. Einecs CE 202-177-1 e i suoi sali

Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue:

non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

16.

Carbonati di piombo:

a)

Carbonato anidro neutro (PbCO3)

N. CAS 598-63-0

N. CE 209-943-4

b)

Diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2Pb CO3-Pb(OH)2

N. CAS 1319-46-6

N. CE 215-290-6

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.

Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull’uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni.

17.

Solfati di piombo:

a)

PbSO4

N. CAS 7446-14-2

N. CE 231-198-9

b)

Pbx SO4

N. CAS 15739-80-7

N. CE 239-831-0

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.

Tuttavia gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell’OIL n. 13 sull’uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni.

18.

Composti del mercurio

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:

a)

impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni,

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b)

la protezione del legno;

c)

l’impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione;

d)

il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

18 bis.

Mercurio

N. CAS 7439-97-6

N. CE 231-106-7

1.

Non è consentita l’immissione sul mercato:

a)

nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;

b)

in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea).

2.

Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sul mercato di tali dispositivi di misura.

3.

La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:

a)

dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

b)

barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.

4.

Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e gli altri dispositivi di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri ed altri dispositivi di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e agli altri dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, al fine di eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.

19.

Composti dell’arsenico

1.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni,

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

2.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

3.

Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

4.

In deroga al paragrafo 3:

a)

relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.

b)

è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,

nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,

nelle barriere antirumore,

nei sistemi di protezione dalle valanghe,

nelle recinzioni e barriere autostradali,

nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

nelle strutture per il contenimento della terra,

nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

nelle traversine ferroviarie sotterranee;

c)

ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata”;

d)

il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:

in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

in acque marine,

per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

5.

Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6.

Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:

può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

7.

Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

20.

Composti organostannici

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.

2.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

a)

tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;

b)

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

c)

qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.

3.

Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.

21.

Di-μ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano/Idrogenoborato di dibutilstagno C8H19BO3Sn (DBB)

N. CAS 75113-37-0

N. CE 401-040-5

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono se esse sono destinate ad essere trasformate esclusivamente in articoli, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.

22.

Pentaclorofenolo

N. CAS 87-86-5

N. CE 201-778-6 e suoi sali ed esteri

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

come sostanze,

come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

23.

Cadmium

N. CAS 7440-43-9

N. CE 231-152-8 e suoi composti

Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

1.

Non sono ammessi per colorare gli articoli finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele elencati di seguito:

a)

cloruro di polivinile (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22],

poliuretano (PUR) [3909 50],

polietilene a bassa densità (ld PE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10],

acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12],

acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12],

resine epossidiche [3907 30],

resina a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20],

resine d’urea — formaldeide (UF) [3909 10],

poliesteri insaturi (UP) [3907 91],

tereftalato di polietilene (PET) [3907 60],

tereftalato di polibutilene (PBT),

polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19],

metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA),

polietilene reticolato (VPE),

polistirene antiurto,

polipropilene (PP) [3902 10];

b)

nelle pitture [3208] [3209].

Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1 % in peso.

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli o dei componenti degli articoli fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele sopra elencate colorate con cadmio se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in peso del materiale plastico.

2.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli articoli che devono essere colorati per motivi di sicurezza.

3.

Non sono ammessi per stabilizzare le miscele o gli articoli elencati di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile:

materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) [3923 29 10],

articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10],

guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30],

vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20],

rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10],

tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10],

cuoi sintetici [4202],

dischi (musica),

tubazioni e raccordi e loro guarnizioni [3917 23],

porte girevoli,

veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria),

rivestimento di lamiere di acciaio destinate all’edilizia o all’industria,

guaine per cavi elettrici.

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato delle miscele, degli articoli o dei componenti degli articoli sopraelencati, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in peso del polimero.

4.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano alle miscele e agli articoli che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.

5.

A norma della presente voce, per “trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)” si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

a)

nelle attrezzature e nelle macchine per:

la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

la refrigerazione e il congelamento [8418],

la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];

b)

le attrezzature e macchine per la produzione:

degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

degli impianti sanitari [7324],

del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b).

6.

Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):

a)

le attrezzature e macchine per la produzione di:

carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

le attrezzature e macchine per la produzione di:

apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],

materiale rotabile [capitolo 86],

navi [capitolo 89].

7.

Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:

agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, “offshore” e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,

ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.

24.

Monometiltetraclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 141

N. CAS 76253-60-6

1.

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

2.

A titolo di deroga, il punto 1 non si applica:

a)

agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l’impianto o il macchinario sono messi in disuso;

b)

alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell’ambiente, vietare nel proprio territorio l’uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione.

25.

Monometildiclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 121

Ugilec 21

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

26.

Monometil-dibromodifenilmetano bromobenzilbromotoluene, miscela di isomeri

Nome commerciale: DBBT

N. CAS 99688-47-8

È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele.

È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

27.

Nickel

N. CAS 7440-02-0

N. CE 231-111-4 e suoi composti

1.

Non è consentito l’uso:

a)

in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b)

in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

orecchini,

collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,

casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,

bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c)

negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2.

Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3.

Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

28.

Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 1,

cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 2.

29.

Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 3,

mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 4.

30.

Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

tossiche per la riproduzione di categoria 1A con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell’appendice 5,

tossiche per la riproduzione di categoria 1B con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 2 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell’appendice 6.

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

come sostanze,

come componenti di altre sostanze, o

nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Uso ristretto agli utilizzatori professionali”.

2.

A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;

b)

ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c)

ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d)

ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE.

31.

a)

Creosoto; olio di lavaggio

N. CAS 8001-58-9

N. CE 232-287-5

b)

Olio di creosoto; olio di lavaggio

N. CAS 61789-28-4

N. CE 263-047-8

c)

Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico

N. CAS 84650-04-4

N. CE 283-484-8

d)

Olio di creosoto, frazione di acenaftene; olio di lavaggio

N. CAS 90640-84-9

N. CE 292-605-3

e)

Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II

N. CAS 65996-91-0

N. CE 266-026-1

f)

Olio di antracene

N. CAS 90640-80-5

N. CE 292-602-7

g)

Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi

N. CAS 65996-85-2

N. CE 266-019-3

h)

Creosoto del legno

N. CAS 8021-39-4

N. CE 232-419-1

i)

Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura

N. CAS 122384-78-5

N. CE 310-191-5

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.

2.

In deroga al paragrafo 1:

a)

le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:

i)

una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e

ii)

una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.

Tali sostanze e miscele per l’uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:

possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,

non possono essere vendute ai consumatori.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali”;

b)

il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;

c)

il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.

3.

Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:

all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,

per giocattoli,

in campi da gioco,

in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,

per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,

per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di:

contenitori destinati a colture agricole,

imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all’alimentazione umana e/o animale,

altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.

32.

Cloroformio

N. CAS 67-66-3

N. CE 200-663-8

34.

1,1,2-tricloroetano

N. CAS 79-00-5

N. CE 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetracloroetano

N. CAS 79-34-5

N. CE 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetracloroetano

N. CAS 630-20-6

37.

Pentacloroetano

N. CAS 76-01-7

N. CAS 76-01-7

38.

1,1-dicloroetilene

N. CAS 75-35-4

N. CE 200-864-0

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1.

L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:

come sostanze,

come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso,

qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2.

Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Unicamente per uso in impianti industriali”.

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

a)

ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;

b)

ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

40.

Le sostanze che rispondono ai criteri relativi all’infiammabilità di cui alla direttiva 67/548/CEE e che sono classificate come sostanze infiammabili, facilmente infiammabili o altamente infiammabili, anche se non figurano nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.

È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:

lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,

neve e ghiaccio artificiale,

simulatori di rumori intestinali,

stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,

imitazione di escrementi,

sirene per feste,

schiume e fiocchi per uso decorativo,

ragnatele artificiali,

bombette puzzolenti.

2.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

“Uso riservato agli utilizzatori professionali”.

3.

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).

4.

Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

41.

Esacloroetano

N. CAS 67-72-1

N. CE 200-666-4

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere impiegate nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi.

42.

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP);

N. CE 287-476-5

N. CAS 85535-84-8

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o componenti di altre sostanze o in miscele con concentrazioni superiori all’1 % in peso, destinate ad essere utilizzate:

per la lavorazione dei metalli,

per l’ingrasso del cuoio.

43.

Coloranti azoici

1.

I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2.

Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3.

I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, “lista dei coloranti azoici” non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

44.

Difeniletere, pentabromo derivato

C12H5Br5O

1.

L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi:

come sostanze,

in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

2.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

3.

A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si applica:

agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,

alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

45.

Difeniletere, ottabromo derivato

C12H2Br8O

1.

L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi:

come sostanze,

come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.

2.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

3.

A titolo di deroga, il punto 2 non si applica:

agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,

alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

46.

a)

Nonilfenolo

C6H4(OH)C9H19

N. CAS 25154-52-3

N. CE 246-672-0

b)

Nonilfenoli etossilati

(C2H4O)nC15H24O

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1.

pulizie industriali e civili, tranne:

sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,

sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2.

pulizie domestiche;

3.

trattamento tessile e di pellame, tranne:

trattamento senza rilascio in acque di scarico,

sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

4.

emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

5.

lavorazione dei metalli, tranne:

impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

6.

industria della pasta di carta e della carta;

7.

prodotti cosmetici;

8.

altri prodotti per la cura personale, tranne:

spermicidi;

9.

coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.

47.

Composti del cromo VI

1.

Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

2.

Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3.

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

48.

Toluene

N. CAS 108-88-3

N. CE 203-625-9

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.

49.

Triclorobenzene

N. CAS 120-82-1

N. CE 204-428-0

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto:

come prodotto intermedio di sintesi, o

come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o

nella fabbricazione dell’1,3,5-triammino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB).

50.

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

a)

Benzo[a]pirene (BaP)

N. CAS 50-32-8

b)

Benzo[e]pirene (BeP)

N. CAS 192-97-2

c)

Benzo[a]antracene (BaA)

N. CAS 56-55-3

d)

Crisene (CHR)

N. CAS 218-01-9

e)

Benzo[b]fluorantene (BbFA)

N. CAS 205-99-2

f)

Benzo[j]fluorantene (BjFA)

N. CAS 205-82-3

g)

Benzo[k]fluorantene (BkFA)

N. CAS 207-08-9

h)

Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)

N. CAS 53-70-3

1.

A decorrere dal 1o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:

di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o

un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell’Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli olii lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall’importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.

2.

Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1oo gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1.

Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata).

3.

In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1.

4.

Ai fini della presente voce, per “pneumatici” si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive:

direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4),

direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e

direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (6).

51.

I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a)

ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

N. CAS 117-81-7

N. CE 204-211-0

b)

Dibutilftalato (DBP)

N. CAS 84-74-2

N. CE 201-557-4

c)

Benzilbutilftalato (BBP)

N. CAS 85-68-7

N. CE 201-622-7

1.

Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

2.

I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

3.

La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.

4.

Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

52.

I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):

a)

Diisononilftalato (DINP)

N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0

N. CE 249-079-5 e 271-090-9

b)

Diisodecilftalato (DIDP)

N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1

N. CE 247-977-1 e 271-091-4

c)

Ftalato di diottile (DNOP)

N. CAS 117-84-0

N. CE 204-214-7

1.

Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.

2.

I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.

3.

La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.

4.

Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

53.

Perfluorottano sulfonati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

1.

Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori a 50 mg/kg (0,005 % in peso).

2.

Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito.

3.

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e miscele necessarie per produrli:

a)

ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

b)

ai rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;

c)

agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell’ambiente mediante l’applicazione delle migliori tecniche pertinenti disponibili sviluppate nel quadro della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

d)

ai fluidi idraulici per l’aviazione.

4.

In deroga al paragrafo 1, le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.

5.

A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si applica agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 27 giugno 2008.

6.

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

7.

Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi o sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:

a)

l’uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l’uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;

b)

una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistono alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le azioni intraprese per individuare tali alternative;

c)

i rilasci di PFOS nell’ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

8.

La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell’acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.

54.

2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

N. CAS 111-77-3

N. CE 203-906-6

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

55.

2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)

N. CAS 112-34-5

N. CE 203-961-6

1.

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso.

2.

Le vernici spray e i detersivi spray in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3.

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle vernici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

“Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray”.

56.

Diisocianato di metilendifenile (MDI)

N. CAS 26447-40-5

N. CE 247-714-0

1.

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i fornitori non garantiscano prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio:

a)

contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (9);

b)

rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura, e fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele:

“—

L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).”

2.

A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.

57.

Cicloesano

N. CAS 110-82-7

N. CE 203-806-2

1.

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g.

2.

Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3.

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

“—

Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.

Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.”

58.

Nitrato di ammonio

N. CAS 6484-52-2

N. CE 229-347-8

1.

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele contenenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:

a)

a utilizzatori a valle e distributori, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un’autorizzazione conforme alla direttiva 93/15/CEE del Consiglio (11);

b)

ad agricoltori per l’uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

Ai fini del presente paragrafo:

i)

per “agricoltore” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità a norma dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;

ii)

per “attività agricola” si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12);

c)

a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l’orticultura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.

3.

Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele immesse sul mercato all’interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

3.

Nelle appendici da 1 a 6, la premessa è sostituita dalla seguente:

«PREMESSA

Spiegazione dei titoli delle colonne

Nome della sostanza:

Il nome corrisponde all’identificazione chimica internazionale utilizzata per la sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Ove possibile, le sostanze sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze comprese nell’Einecs (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale), nell’Elincs (lista europea delle sostanze chimiche notificate) o nell’elenco degli “ex-polimeri” (NLP) sono designate con le denominazioni che figurano in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, ad esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO.

Voci relative a gruppi di sostanze:

La parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione si applicano a tutte le sostanze coperte dalla descrizione.

In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione “ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008”.

In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più di un gruppo di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa.

Numero indice:

Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze sono elencate nell’appendice conformemente a tale numero indice.

Numeri CE:

Il “numero CE”, ossia il numero Einecs, Elincs o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea. Il numero Einecs può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (Einecs). Il numero Elincs può essere ottenuto dalla Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il numero NLP può essere ottenuto dall’elenco degli “ex-polimeri”. Tali elenchi sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Il numero CE è costituito da un sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X, che inizia da 200-001-8 (Einecs), da 400-010-9 (Elincs) e da 500-001-0 (NLP). Questo numero figura nella colonna “N. CE”.

Numero CAS:

Per favorire l’identificazione delle sostanze è stato definito un numero CAS (Chemical Abstracts Service).

Note:

Il testo integrale delle note è riportato nella parte 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Di seguito sono riportate le note da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento.

 

Nota A:

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3 dell’allegato VI di detto regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di …” o “sali di …”. In tal caso, il fornitore che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto del paragrafo 1.1.1.4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

Nota C:

Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica o come miscela di più isomeri.

 

Nota D:

Talune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono a volte immesse sul mercato in forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalle parole “non stabilizzato(a)”.

 

Nota J:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (n. CE 200-753-7).

 

Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % peso/peso (n. CE 203-450-8).

 

Nota L:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.

 

Nota M:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005 % peso/peso di benzo[a]-pirene (n. CE 200-028-5).

 

Nota N:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si conosce l’intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

 

Nota P:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (N. CE 200-753-7).

 

Nota R:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulta maggiore di 6 μm.»

4)

Nelle appendici 1, 2, 3, 5 e 6, nella colonna «note» delle varie voci, sono soppressi i riferimenti alle note E, H e S.

5)

Nell’appendice 1 il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».

6)

L’appendice 2 è modificata come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

b)

nelle voci con numeri d’indice 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8, i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c)

le voci con numeri d’indice 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 e 649-210-00-X sono soppresse.

7)

Nell’appendice 3, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».

8)

Nell’appendice 4, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)».

9)

Nell’appendice 5, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».

10)

Nell’appendice 6, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)».

11)

Nell’appendice 8, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco delle ammine aromatiche».

12)

Nell’appendice 9, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei coloranti azoici».

13)

L’appendice 10 è modificata come segue:

a)

il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova»;

b)

nella nota, gli indirizzi del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono sostituiti dai seguenti:

«CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42.

(2)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(4)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(6)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(7)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(8)  GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(10)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(11)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1


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