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Document 32009R0308

Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009 , recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/8


REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2009

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo raggiunto nel corso dell'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1o dicembre 2006, rende necessario modificare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. La modifica riguarda la sostituzione delle unità di misura «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» alla voce riguardante il quantitativo totale di rifiuti oggetto dell'autorizzazione preventiva, al fine di uniformarle alle unità di misura contenute negli allegati I A, I B e VII del suddetto regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1013/2006, inoltre, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione, in data 29 febbraio 2008, 10 marzo 2008, 17 marzo 2008 e 29 aprile 2008, di valutare la possibilità di inserire nell'allegato III A le miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III.

(3)

I corrispondenti designati a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1013/2006 hanno deciso, nel corso della riunione di cui all'articolo 57 del regolamento medesimo, di presentare, nell'ambito di ogni richiesta di inserimento di miscele nell'allegato III A, alcune informazioni utili per la valutazione delle miscele interessate. Tali informazioni sono state valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4)

Il concetto di «gestione ecologicamente corretta» dei rifiuti comprende l'utilizzo di tecniche e tecnologie in grado di ridurre i danni ambientali attraverso processi e materiali che producano un minor numero di sostanze potenzialmente pericolose e di recuperare tali sostanze dalle emissioni prima del rilascio, o ancora di utilizzare e riciclare gli scarti di produzione. I paesi cui si applica la decisione OCSE sono tenuti a garantire che i propri impianti di recupero utilizzino tecniche avanzate per il recupero dei rifiuti. L'applicazione di tecniche avanzate di recupero è indispensabile nel caso di miscele di rifiuti costituite da rifiuti eterogenei come le scorie risultanti dalla lavorazione di metalli preziosi e rame. Non è sicuro che i paesi cui non si applica la decisione OCSE raggiungano questi standard. Pertanto, le miscele di rifiuti contenenti scorie di lavorazione di metalli preziosi e rame, classificate alla voce GB040 (OCSE) dell'allegato III A, non devono applicarsi ai paesi cui non si applica la decisione OCSE.

(5)

Gli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Può essere opportuno rivedere l'elenco di miscele di rifiuti di cui all'allegato III A, in particolare le voci che non si applicano ai paesi ai quali non è applicabile la decisione OCSE, tenendo conto delle informazioni fornite da tali paesi in merito alla loro capacità tecnica di recuperare rifiuti e alla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III A è rivisto, se del caso, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in particolare per tenere conto delle informazioni fornite dai paesi cui non si applica la decisione OCSE in merito alla loro capacità tecnica di recuperare rifiuti e delle prove che la gestione dei rifiuti avviene in condizioni equivalenti a quelle dei paesi cui si applica la decisione OCSE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

1)

L'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III A

MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

1.

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:

a)

aumentino i rischi associati ai rifiuti in misura sufficiente a renderle assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; o

b)

non sia possibile effettuare il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.

2.

Le miscele indicate di seguito sono inserite nel presente allegato:

a)

miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;

b)

miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;

c)

miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;

d)

miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere c) e d) non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE.»

2)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VI

MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)

Autorità competente

Impianto di recupero

Identificazione dei rifiuti

Periodo di validità

Quantitativo totale con autorizzazione preventiva

Nome e numero dell'impianto di recupero

Indirizzo

Operazioni di recupero

(+ codice R)

Tecnologie impiegate

(codice)

dal

al

[tonnellate (Mg)]»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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