EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0213

Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 73, 19.3.2009, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 178 - 184

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/213/oj

19.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/5


REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 13;

considerando quanto segue:

(1)

Obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è far sì che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le varie fasi della produzione, lavorazione e distribuzione e, in particolare, a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la diffusione e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, vanno applicati requisiti specifici nei confronti dei gruppi da riproduzione di Gallus gallus ogniqualvolta da una serie di analisi o di campioni emerga la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in tali gruppi. Obiettivo di tali procedure è impedire il diffondersi dell’infezione alle uova e alla filiera produttiva delle carni di pollo, in particolare dagli animali da riproduzione alla loro progenie. Procedure analoghe vanno applicate alla produzione di tacchini per impedire la trasmissione dell’infezione alla filiera produttiva delle carni di tacchino. Il regolamento (CE) n. 2160/2003 va quindi modificato di conseguenza.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus  (2) stabilisce un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di certe spp. di salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus. L’allegato di tale regolamento precisa inoltre il programma di prova da seguire per verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1003/2005, la Commissione deve rivedere l’obiettivo comunitario alla luce dei risultati del primo anno di attuazione dei programmi nazionali di controllo approvati in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. Il 2007 è stato il primo anno di attuazione.

(5)

Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, ai sensi della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (3), i risultati dei controlli da essi effettuati nel 2007. Alla luce di tali risultati, non appare necessario modificare l’obiettivo comunitario.

(6)

Ai fini di una efficiente allocazione delle risorse, occorre permettere agli Stati membri che hanno raggiunto l’obiettivo comunitario di ridurre il numero dei controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va perciò modificato di conseguenza.

(7)

Dall’esame del programma di prova di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono emerse difficoltà di attuazione delle istruzioni sul campionamento; ora sono inoltre disponibili nuove informazioni sulla sensibilità dei programmi di prova. Il programma di prova va pertanto modificato.

(8)

I regolamenti (CE) n. 2160/2003 e (CE) n. 1003/2005 devono perciò essere modificati di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, il titolo e il punto 1 vanno sostituiti da quanto segue:

«C.   Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di Gallus gallus e tacchini da riproduzione

1.

Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati dei regolamenti (CE) n. 1003/2005 (4) e (CE) n. 584/2008 (5) della Commissione, riveli la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in un gruppo da riproduzione di Gallus gallus o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 verrà applicato dal 1o aprile 2009 e l’articolo 1 dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(4)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(5)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3


ALLEGATO

«ALLEGATO

Programma di prova per verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario di ridurre la salmonella enteritidis, salmonella hadar, salmonella infantis, salmonella typhimurium e salmonella Virchow nei gruppi adulti da riproduzione di Gallus gallus

1.   ESTENSIONE DEL CAMPIONE

Il campione sarà rappresentativo di tutti i gruppi adulti da riproduzione di gallinacei domestici (Gallus gallus) comprendenti almeno 250 capi (“gruppi da riproduzione”).

2.   CONTROLLI DA EFFETTUARE SUI GRUPPI DA RIPRODUZIONE

2.1.   Luogo, frequenza e tipologia del campionamento

I gruppi da riproduzione vanno prelevati su iniziativa dell’allevatore e nell’ambito di controlli ufficiali.

2.1.1.   Campionamento su iniziativa dell’allevatore

Il campionamento va effettuato ogni 2 settimane nel luogo stabilito dall’autorità competente da scegliere tra le seguenti 2 possibilità:

a)

presso l’unità di incubazione; o

b)

nell’azienda.

L’autorità competente può decidere di applicare una delle opzioni a) o b) all’intero programma di prova per tutti i gruppi da riproduzione di polli da carne e l’altra per i gruppi da riproduzione di galline ovaiole. Nelle aziende dedite soprattutto all’esportazione e al commercio con altri Stati membri di uova da cova il campionamento avverrà comunque in azienda. Essa istituirà una procedura grazie alla quale il laboratorio che esegue le analisi notificherà immediatamente all’autorità competente i sierotipi di salmonella di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (“salmonella pertinente”) rilevati durante il campionamento effettuato su iniziativa dell’allevatore. Spetta all’allevatore e al laboratorio che esegue le analisi la notifica tempestiva della salmonella individuata e del sierotipo.

In deroga a quanto sopra, se l’obiettivo comunitario è stato raggiunto per almeno 2 anni civili consecutivi, il campionamento in azienda può essere esteso, a discrezione dell’autorità competente, fino a 3 settimane. L’autorità competente può decidere di tornare a un intervallo di 2 settimane tra una prova e l’altra se nell’azienda viene rilevato un gruppo positivo e/o in tutti i casi che l’autorità competente ritenga opportuni.

2.1.2.   Campionamento ufficiale di controllo

Il campionamento ufficiale, senza pregiudizio dell’allegato II, parte C.2 del regolamento (CE) n. 2160/2003, consiste di quanto segue:

2.1.2.1.

se il campionamento su iniziativa dell’allevatore avviene presso l’unità di incubazione:

a)

un campionamento sistematico ogni 16 settimane presso l’unità di incubazione; e

b)

un campionamento sistematico in azienda in 2 occasioni durante il ciclo di produzione: il primo, entro le 4 settimane successive al passaggio allo stadio della produzione di uova o al trasferimento all’unità di deposizione delle uova; il secondo verso la fine della fase di deposizione delle uova, non prima di 8 settimane dalla fine del ciclo di produzione;

c)

un campionamento di conferma in azienda, in seguito all’individuazione di salmonelle in seguito al campionamento presso l’unità di incubazione.

2.1.2.2.

Se il campionamento su iniziativa dell’allevatore ha luogo in azienda, il campionamento sistematico avverrà in 3 occasioni durante il ciclo di produzione:

a)

entro le 4 settimane successive al passaggio allo stadio della produzione di uova o al trasferimento all’unità di deposizione delle uova;

b)

verso la fine della fase di deposizione delle uova, non prima di 8 settimane prima della fine del ciclo di produzione;

c)

durante la produzione, in un momento che sia sufficientemente distante dai campioni di cui ai punti a) e b).

2.1.2.3

In deroga a quanto espresso ai paragrafi 2.1.2.1 e 2.1.2.2 e se l’obiettivo comunitario è stato raggiunto per almeno 2 anni civili consecutivi, l’autorità competente può sostituire i campionamenti sistematici con un campionamento:

a)

In azienda in un’occasione qualsiasi durante il ciclo di produzione e 1 volta l’anno presso l’unità di incubazione; o

b)

in azienda, in 2 occasioni qualsiasi sufficientemente distanti tra loro durante il ciclo di produzione.

Un campionamento effettuato dall’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare.

2.2.   Protocollo di campionamento

2.2.1.   Campionamento presso l’unità di incubazione

In ogni campionamento si preleva almeno un campione per gruppo da riproduzione. Il campionamento va effettuato in un giorno di schiusa delle uova, quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi da riproduzione e tutto il materiale di tutte le incubatrici da cui provengono i pulcini usciti dal guscio nel giorno del campionamento contribuisce, proporzionalmente, ai campioni. Se nelle incubatrici ci sono più di 50 000 uova di un gruppo, da quel gruppo sarà prelevato un secondo campione.

Il campione consisterà almeno:

a)

di un campione composito, raccolto a caso da rivestimenti visibilmente sporchi di 5 diversi canestri da incubatrici o da 5 punti diversi di un’incubatrice, per una superficie totale di campionamento di almeno 1 m2; se però le uova da cova di un gruppo da riproduzione occupano più di una incubatrice, si prenderà allora un campione composito da tutti le incubatrici fino a un massimo di 5 incubatrici; oppure

b)

di un campione raccolto con uno o più tamponi di tessuto umidificati, aventi una superficie totale di almeno 900 cm2, immediatamente dopo il trasferimento dei polli, sull’intera superficie del fondo di almeno 5 canestri da incubatrice o sulla lanugine di 5 punti diversi, comprendenti anche la base, in tutte le incubatrici (5 al massimo) in cui siano state covate uova del gruppo, in modo da prelevare almeno un campione per ogni gruppo da cui sono derivate le uova; oppure

c)

10 g di gusci d’uovo rotti raccolti da 25 diversi canestri da incubatrice (cioè un campione iniziale di 250 g) provenienti da 5 incubatrici al massimo in cui siano state covate uova del gruppo, schiacciati, mescolati e sottocampionati fino a formare un sottocampione di prova di 25 g.

La procedura descritta ai punti a), b) e c) va seguita per il campionamento su iniziativa dell’allevatore e per il campionamento ufficiale. Non è obbligatorio includere un’incubatrice contenente uova di gruppi diversi se almeno l’80 % delle uova è in altre incubatrici campionate.

2.2.2.   Campionamento in azienda

2.2.2.1.   Campionamento su iniziativa dell’allevatore

Il campionamento consiste principalmente in materiale fecale e mira a individuare una prevalenza dell’1 % nel gruppo, con un limite di affidabilità del 95 %. A tal fine, i campioni devono comprendere uno dei seguenti elementi:

a)

miscela di feci provenienti da diversi campioni di feci fresche ciascuno di peso non inferiore a 1 g prelevati a caso da più punti del pollaio in cui è tenuto il gruppo o, se in un’azienda il gruppo può accedere a più pollai, da ogni gruppo di pollai dell’azienda in cui è tenuto il branco. Le feci possono essere miscelate per l’analisi (almeno 2 campioni compositi).

Il numero dei punti da cui si prelevano campioni separati di feci per costituire un campione composito va stabilito come segue:

numero di volatili tenuto nel gruppo

Numero dei campioni di feci da prelevare dal gruppo

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 o più

300

b)

Tamponi da stivale e/o di polvere:

I tamponi da stivale utilizzati devono poter assorbire umidità in misura sufficiente. A tal fine sono accettabili anche le calze di tipo “garza tubolare”.

La superficie del tampone da stivale va umidificata con diluenti adatti (come 0,8 % di cloruro di sodio, 0,1 % di peptone in acqua deionizzata sterile, acqua sterile o qualsiasi altro diluente omologato dall’autorità competente).

I campioni vanno prelevati camminando nel pollaio seguendo un itinerario che dia campioni rappresentativi per tutte le parti del pollaio o del rispettivo settore. Il percorso includerà zone imbrattate e coperte da assi purché vi si possa camminare sopra in sicurezza. Il campione dovrà comprendere tutte le stie separate di un pollaio. Completato il campionamento nel settore prescelto, i tamponi da stivale vanno rimossi con attenzione per non staccare il materiale ad essi aderente.

I campioni saranno costituiti da:

i)

5 paia di tamponi da stivale, ciascuno destinato a raccogliere il 20 % circa della superficie del pollaio; i tamponi possono essere riuniti per l’analisi (almeno 2 campioni compositi); oppure

ii)

almeno un paio di tamponi da stivale per coprire l’intera superficie del pollaio e un campione di polvere supplementare prelevati da vari punti in tutto il pollaio da superfici sulle quali è visibile la presenza di polvere. Per raccogliere questo campione di polvere servirsi di uno o più tamponi di tela umidificati su una superficie di almeno 900 cm2;

c)

nei gruppi da riproduzione in gabbia, il campionamento consisterà in feci da nastro di deiezione, raschietti o fosse profonde, a seconda del tipo di pollaio, mescolatesi naturalmente. Prelevare almeno 2 campioni di 150 g da analizzare singolarmente:

i)

nastri di deiezione sotto ogni fila di gabbie azionati regolarmente e scaricati in un convogliatore a coclea o in un nastro trasportatore;

ii)

sistema di fosse a caduta, nel quale i deflettori sotto le gabbie sono raschiati in fosse profonde sotto il pollaio;

iii)

sistema di fosse a caduta in una pollaio a gabbie in cui le gabbie sono scalate e la feci cadono direttamente nel fosso.

In un pollaio esistono normalmente varie pile di gabbie. Nel campione composito complessivo devono essere rappresentate le feci mescolate di ogni pila. Da ogni gruppo vanno prelevati 2 campioni compositi come descritto nei commi da 3 a 6 che seguono:

il giorno del campionamento i nastri o raschietti, dei sistemi che ne sono muniti, dovranno essere messi in funzione prima del campionamento stesso;

nei sistemi muniti di deflettori e raschietti sotto le gabbie, vanno raccolte le feci mescolate che, dopo averli messi in funzione si trovano su quest’ultimi;

nelle batterie di gabbie prive di dispositivi a nastro o a raschietto è necessario raccogliere le feci mescolate dall’intero fosso.

Sistemi di nastri a caduta: il materiale fecale mescolato va raccolto dalle estremità di scarico dei nastri.

2.2.2.2.   Campionamento ufficiale

a)

Il campionamento sistematico va effettuato nei modi descritti al punto 2.2.2.1;

b)

il campionamento di conferma va raccolto nei modi descritti al punto 2.2.2.1 se si rileva la presenza di salmonelle pertinenti nel campionamento dell’incubatrice. Si possono prelevare campioni supplementari per eventuali prove sulla presenza di agenti antimicrobici o di inibitori batterici della crescita, nel modo che segue: prelevare a caso,dall’interno di ogni pollaio dell’azienda agricola, fino a 5 volatili per pollaio, a meno che l’autorità non ritenga necessario prelevare un numero di volatili più elevato. Se non si conferma la presenza di una fonte d’infezione, prima di togliere le restrizioni commerciali, effettuare sul gruppo o sulla sua progenie la prova antimicrobica o una nuova prova batteriologica per le salmonelle. Se si individuano agenti antimicrobici o inibitori batterici della crescita, l’infezione delle salmonelle si ritiene confermata;

c)

casi sospetti

In casi eccezionali, se l’autorità competente ha ragione di dubitare del risultato (risultati falsi positivi o falsi negativi), può ripetere la prova nei modi indicati al punto b).

3.   ESAME DEI CAMPIONI

3.1.   Preparazione dei campioni

3.1.1.   Rivestimenti interni dei canestri delle incubatrici:

a)

porre il campione in 1 litro di soluzione acquosa con tampone di peptone a temperatura ambiente (Buffered Peptone Water — BPW); mescolare delicatamente;

b)

continuare la coltura del campione con il metodo di rilevazione descritto al punto 3.2.

3.1.2.   Tamponi da stivale e/o di polvere:

a)

aprire con attenzione i tamponi da stivale/calza e il campione di polvere (tampone di tela) per evitare di scuotere il materiale fecale ad essi aderente o di perdere la polvere e porli in 225 ml di BPW a temperatura ambiente. I tamponi da stivale/calza e il tampone di tela vanno immersi completamente nel BPW per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla salmonella di sciogliervisi; se necessario aggiungere BPW. Si faranno preparazioni distinte dei tamponi da stivale e del tampone di tela;

b)

se in 2 campioni sono mescolate 5 paia di tamponi da stivale/calza, immergere completamente ogni campione composito in 225 ml di BPW, o più se necessario, per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla salmonella di sciogliervisi;

c)

agitare per saturare completamente il campione e continuare la coltura con il metodo di rilevazione descritto al punto 3.2.

3.1.3.   Altri campioni di materiale fecale:

a)

i campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura;

b)

il sottocampione di 25 grammi è aggiunto a 225 ml di BPW a temperatura ambiente;

c)

la coltura del campione prosegue con il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Se per preparare le feci destinate alla rilevazione della salmonella si decide di ricorrere alle norme ISO, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

3.2.   Metodo di rilevazione

La rilevazione della salmonella spp. va effettuata in conformità all’emendamento 1 della norma EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. “Microbiologia degli alimenti e dei mangimi — Metodo orizzontale per l’individuazione della salmonella spp. — Emendamento 1: allegato D: rilevazione della salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria”.

Riguardo ai campioni dei tamponi da stivale, di polvere e altri campioni di materiali fecali di cui al paragrafo 3.1, è possibile riunire il brodo di arricchimento BPW incubato per colture future. A tal fine, incubare entrambi i campioni in BPW con il procedimento abituale. Prendere 1 ml di brodo incubato da ogni campione e mescolare bene; prendere 0,1 ml di miscela e inoculare le piastre MSRV con il procedimento abituale.

Non scuotere e non agitare i campioni in BPW dopo l’incubazione poiché ciò libera il particolato inibitore e riduce il successivo isolamento nell’MSRV.

3.3.   Sierotipizzazione

Va tipizzato, secondo lo schema di Kaufmann-White, almeno un ceppo isolato di ogni campione che abbia dato una reazione positiva.

4.   RISULTATI E RELAZIONI

Un gruppo da riproduzione sarà ritenuto infetto, ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo comunitario, se sia stata individuata la presenza delle pertinenti salmonelle (diverse dai ceppi di vaccino) in uno o più campioni (o se esiste una seconda conferma ufficiale nello Stato membro, nei relativi campioni fecali o di organi di volatili) prelevati in azienda anche se la salmonella sia stata individuata solo nel campione di polvere. Ciò non si applica in casi eccezionali di gruppi da riproduzione sospetti in cui la rilevazione della salmonella in azienda su iniziativa dell’allevatore non è stata confermata dal campionamento ufficiale.

A fini statistici, un gruppo infetto va contato una sola volta indipendentemente dalla frequenza con cui sia stata rilevata la salmonella in tale gruppo durante il periodo di produzione.

La relazione deve comprendere:

a)

la descrizione dettagliata delle opzioni messe in atto per lo schema di campionamento ed eventualmente il tipo di campioni prelevati;

b)

il numero di gruppi da riproduzione esistenti e di quelli sottoposti a prova;

c)

i risultati delle prove;

d)

L’illustrazione dei risultati, soprattutto riguardo ai casi eccezionali.»


Top