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Document 32009L0115

Direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 228, 1.9.2009, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/115/oj

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/17


DIRETTIVA 2009/115/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metomil. Con la decisione 2007/628/CE della Commissione (4) era stato deciso di non includere il metomil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore in virtù del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e le utilizzazioni indicate sono quelle oggetto della decisione 2007/628/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha elaborato una relazione supplementare il 15 maggio 2008.

(5)

La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul metomil (6). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 12 giugno 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metomil.

(6)

La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la nuova conclusione dell’EFSA si sono concentrate sugli elementi che avevano motivato il rifiuto di iscrizione. Si trattava dell’inaccettabile esposizione dell’operatore, della natura inconcludente della valutazione dell’esposizione dei lavoratori e degli astanti e del rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio.

(7)

Nel nuovo fascicolo il notificante ha presentato nuovi dati e nuove informazioni ed è stata effettuata una nuova valutazione, come figura nella relazione supplementare e nel rapporto scientifico dell’EFSA sul metomil. È stato quindi dimostrato che si possono ottenere livelli accettabili di esposizione dell’operatore indossando dispositivi di protezione supplementari rispetto a quelli indicati nel fascicolo iniziale. Per quanto concerne i rischi per i lavoratori e per gli astanti, è stato chiarito che alle utilizzazioni indicate nel nuovo fascicolo non sono connessi rischi inaccettabili. Infine i rischi per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio possono essere considerati accettabili a condizione che venga applicata la dose meno elevata tra quelle indicate e che vengano attuati opportuni provvedimenti di gestione dei rischi.

(8)

Di conseguenza, i dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante consentono di eliminare gli aspetti specifici che erano all’origine del rifiuto di iscrizione. Non sono state sollevate altre questioni scientifiche.

(9)

Sulla base delle valutazioni effettuate è lecito ipotizzare che i prodotti fitosanitari contenenti metomil possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza metomil nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(10)

Tuttavia, al fine di escludere qualsiasi rischio di avvelenamento intenzionale o accidentale, è opportuno prescrivere che nei prodotti fitosanitari contenenti metomil vengano incorporati agenti repellenti e/o emetici e che venga autorizzato esclusivamente l’uso professionale di tali prodotti fitosanitari.

(11)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(12)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 40.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  EFSA Scientific Report (2008) 222 — Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methomyl (nuova versione del 19 dicembre 2008).


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

n.

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni particolari

 

«Metomil

CAS: 16752-77-50

Numero CIPAC: 264

S-metil (EZ) –N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su vegetali, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione.

Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del metomil, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

sicurezza degli operatori: le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione va riservata all’esposizione degli operatori che usano attrezzature a spalla o altri strumenti di applicazione portatili,

protezione degli uccelli,

protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate,

protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto api: devono essere applicate misure di attenuazione dei rischi per evitare eventuali contatti con le api.

Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull’identità e la specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


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