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Document 32009L0062

Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 198, 30.7.2009, p. 20–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 216 - 223

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/62/oj

30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/20


DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 93/94/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), e stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche separate dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3)

L’obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le dimensioni delle targhe di immatricolazione utilizzate nei vari Stati membri. Spetta dunque agli Stati membri provvedere a che le targhe di immatricolazione sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza che ciò richieda tuttavia una qualunque modifica per quanto riguarda la costruzione dei veicoli.

(4)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione di tutti i tipi di veicoli a motore definiti all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle di cui ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione:

rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di ogni tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 93/94/CEE, quale modificata dalla direttiva specificata nell’allegato II, parte A, è abrogata, fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 66) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(3)  GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

1.   DIMENSIONI

Le dimensioni dell’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (1) sono le seguenti:

1.1.   Ciclomotori e quadricicli leggeri senza carrozzeria

1.1.1.

Larghezza: 100 mm;

1.1.2.

Altezza: 175 mm;

oppure

1.1.3.

Larghezza: 145 mm;

1.1.4.

Altezza: 125 mm.

1.2.   Motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kW e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri senza carrozzeria

1.2.1.

Larghezza: 280 mm;

1.2.2.

Altezza: 210 mm.

1.3.   Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria

1.3.1.

Si applicano le norme prescritte per le autovetture dalla direttiva 70/222/CEE del Consiglio (2).

2.   NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE

2.1.

L’alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che:

2.1.1.

la targa possa trovarsi tra i piani longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.

3.   INCLINAZIONE

3.1.

La targa posteriore d’immatricolazione:

3.1.1.

deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

3.1.2.

a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l’alto;

3.1.3.

a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso.

4.   ALTEZZA MASSIMA

4.1.

Nessun punto dell’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione deve trovarsi a un’altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico.

5.   ALTEZZA MINIMA

5.1.

Nessun punto dell’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione deve trovarsi ad un’altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest’ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.

6.   VISIBILITÀ GEOMETRICA

6.1.

La visibilità dell’alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve essere garantita all’interno di uno spazio delimitato da due diedri: il primo con spigolo orizzontale e definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiori e inferiori dell’alloggiamento per il montaggio della targa, i cui angoli rispetto all’orizzontale sono indicati nella figura 1; l’altro con spigolo praticamente verticale e definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa e i cui angoli, rispetto al piano longitudinale mediano, sono indicati nella figura 2.

Image Image


(1)  Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell’eventuale targa di identificazione.

(2)  GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25.

Appendice 1

Scheda informativa concernente l’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da allegare alla domanda di omologazione CE nel caso in cui sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

Numero progressivo (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione CE relativamente all’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve riportare le informazioni che figurano ai punti seguenti dell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1, sezione A, punti:

0.1,

0.2,

0.4 a 0.6,

2.2,

2.2.1,

9.6,

9.6.1.

Appendice 2

Certificato di omologazione concernente l'allogiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

MODELLO

Rapporto n. … del servicio tecnico … in data …

Numero di omologazione: … Numero di estensione: …

1.

Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: …

2.

Tipo di veicolo: …

3.

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

5.

Veicolo presentato alla prova il …

6.

L'omologazione è concessa/rifiutata (1).

7.

Località: …

8.

Data: …

9.

Firma: …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modifica successiva

(di cui all’articolo 5)

Direttiva 93/94/CEE del Consiglio

(GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83)

Direttiva 1999/26/CE della Commissione

(GU L 118 del 6.5.1999, pag. 32)

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 5)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

93/94/CEE

30 aprile 1995

1o novembre 1995 (1)

1999/26/CE

31 dicembre 1999

1o gennaio 2000 (2)


(1)  A norma dell’articolo 4 della direttiva 93/94/CEE:

«A decorrere dal [1o maggio 1995], gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.»

(2)  A norma dell’articolo 2 della direttiva 1999/26/CE:

«1.   A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione:

rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.».


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 93/94/CEE

Direttiva 1999/26/CE

Presente direttiva

Articoli 1, 2 e 3

 

Articoli 1, 2 e 3

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 5

 

Articolo 7

Allegato

 

Allegato I

 

Allegato II

 

Allegato III


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