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Document 32009H0023

Raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008 , su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale [notificata con il numero C(2008) 8625]

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/52


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale

[notificata con il numero C(2008) 8625]

(I testi in lingua olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, maltese, portoghese, spagnola, slovena e svedese sono i soli facenti fede)

(2009/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche previa approvazione del volume del conio da parte della Banca centrale europea.

(2)

A norma dell’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, del trattato, il Consiglio ha adottato misure di armonizzazione mediante il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (1).

(3)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (2), le monete denominate in euro e in centesimi di euro e rispondenti alle denominazioni e alle specificazioni tecniche hanno corso legale in tutti gli Stati membri definiti come «partecipanti» nel medesimo regolamento.

(4)

È pratica comune tra gli Stati membri partecipanti che le monete in euro destinate alla circolazione, ivi comprese le monete commemorative, siano messe in circolazione al loro valore facciale. Non è tuttavia escluso che una porzione minore del valore totale delle monete emesse possa essere scambiata ad un prezzo superiore, a motivo della loro qualità o a ragione di una coniazione speciale.

(5)

Le monete in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l’area dell’euro e anche altrove. In tali circostanze, per consentire agli utilizzatori interessati d’individuare con facilità il paese d’origine, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete in euro lo Stato membro di emissione.

(6)

Le monete in euro presentano una faccia comune a tutti gli Stati membri e una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati. La faccia comune reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovranno essere ripetute sulla faccia nazionale.

(7)

Ogni Stato membro partecipante decide quali saranno i disegni da riprodurre sulle facce nazionali, i quali devono però essere completamente circondati dalle 12 stelle della bandiera europea.

(8)

Gli Stati membri partecipanti sono tenuti a seguire regole comuni circa eventuali cambiamenti da apportare alla faccia nazionale delle monete in euro. I disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali in euro destinate alla circolazione non dovranno in teoria essere modificati, salvo che il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato.

(9)

Le monete commemorative sono particolari monete destinate alla circolazione in cui il normale disegno nazionale è sostituito da un diverso motivo nazionale celebrativo di un particolare evento. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell’ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.

(10)

È opportuno che le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione commemorino unicamente eventi della massima rilevanza nazionale o europea, giacché tali monete circoleranno in tutta l’area dell’euro. Temi meno importanti dovranno piuttosto essere celebrati con monete da collezione, ossia monete non destinate alla circolazione e che dovranno essere facilmente distinguibili da quelle destinate alla circolazione. Monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti dovranno essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea.

(11)

Il limite di una moneta commemorativa destinata alla circolazione coniata una volta l’anno da ognuno degli Stati membri partecipanti ha finora funzionato bene. È perciò opportuno che esso sia mantenuto, unitamente all’ulteriore possibilità per tutti gli Stati membri partecipanti di coniare congiuntamente monete commemorative destinate alla circolazione. Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di coniare una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione nel caso che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante od occupata ad interim.

(12)

È necessario stabilire dei limiti di volume per l’emissione di monete commemorative destinate alla circolazione al fine di garantire che tali monete restino una piccola percentuale del numero totale di monete da 2 EUR in circolazione. È al tempo stesso necessario che tali limiti non ostacolino l’emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative possano circolare efficacemente.

(13)

Poiché le monete in euro circolano in tutta l’area dell’euro, le caratteristiche dei disegni delle facce nazionali costituiscono una questione d’interesse comune. Gli Stati membri che le emettono devono informarsi mutuamente circa le nuove facce nazionali con largo anticipo rispetto alla data d’emissione stabilita. A questo proposito, gli Stati membri emittenti dovranno far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni che verranno poi riprodotti sulle loro monete, perché ne sia verificata la conformità alla presente raccomandazione.

(14)

Gli Stati membri sono stati consultati riguardo agli orientamenti indicati nella presente raccomandazione, così da tener conto delle diverse prassi e preferenze nazionali in questo campo.

(15)

La Comunità ha concluso con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano accordi monetari che consentono a questi Stati di emettere determinate quantità di monete in euro. Gli orientamenti comuni si applicano anche alle monete in euro destinate alla circolazione emesse da tali Stati.

(16)

Al fine di determinare se gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione necessitano di modifiche, la stessa sarà oggetto di revisione prima della fine del 2015.

(17)

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione della Commissione, del 29 settembre 2003, su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione (3), come pure la raccomandazione della Commissione, del 3 giugno 2005, relativa a orientamenti comuni per le facce nazionali delle monete euro destinate alla circolazione (4),

RACCOMANDA:

1.   Messa in circolazione delle monete in euro

Le monete in euro destinate alla circolazione devono essere messe in circolazione al loro valore facciale. Ciò non esclude che una porzione minore delle monete in euro emesse possa essere scambiata ad un prezzo superiore, a motivo della loro qualità o a ragione di una coniazione speciale.

2.   Identificazione dello Stato membro di emissione

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete in euro destinate alla circolazione devono recare l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

3.   Omissione della denominazione della moneta e del valore unitario

1.

Sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione non deve essere ripetuta né l’indicazione del valore unitario, né di una sua parte, e non deve neppure essere ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all’utilizzo di un alfabeto diverso.

2.

L’incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l’indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro», oppure di entrambi.

4.   Disegno delle facce nazionali

Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione deve essere completamente circondato dalle 12 stelle dell’Unione europea, e deve riportare l’anno di conio e l’indicazione del nome dello Stato membro emittente. Le stelle dell’Unione europea devono essere uguali a quelle che figurano sulla bandiera europea.

5.   Modifiche delle facce nazionali delle normali monete in euro destinate alla circolazione

Fatto salvo il punto 6, i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione e denominate in euro o in centesimi di euro non devono essere cambiati, salvo che il capo di Stato a cui l’immagine su una moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, dovrà essere lasciata allo Stato membro emittente la possibilità di aggiornare, ogni quindici anni, il disegno delle monete in euro che raffigurano il capo di Stato, al fine di tener conto di un suo possibile cambio d’aspetto. Gli Stati membri di emissione devono altresì avere la facoltà di aggiornare la faccia nazionale delle monete in euro allo scopo di conformarsi alla presente raccomandazione.

Il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a cambiare la faccia nazionale delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

6.   Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione

1.

Le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione e recanti un disegno diverso da quello presente sulle normali monete in euro destinate alla circolazione devono commemorare unicamente eventi della massima rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative in euro destinate alla circolazione emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 (di seguito «Stati membri partecipanti») devono commemorare unicamente temi di altissima rilevanza europea e la loro emissione deve essere approvata dal Consiglio.

2.

L’emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione deve rispettare le regole di seguito elencate:

a)

l’emissione dovrà essere limitata ad una all’anno per Stato membro emittente, fatti salvi i casi in cui:

i)

le monete commemorative in euro destinate alla circolazione siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti;

ii)

una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante o occupata ad interim;

b)

l’unica moneta utilizzata per tali emissioni deve essere la moneta da 2 EUR;

c)

il numero totale di monete messe in circolazione per ciascuna emissione non deve superare il più elevato tra i due massimali seguenti:

i)

lo 0,1 % del numero totale di monete da 2 EUR messe in circolazione da tutti gli Stati membri partecipanti fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa; tale massimale può essere innalzato al 2,0 % del volume totale di monete da 2 EUR circolanti in tutti gli Stati membri partecipanti se viene commemorato un evento di portata realmente mondiale ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente deve astenersi dal lanciare un’altra emissione di monete commemorative durante i quattro anni successivi e deve motivare la scelta del massimale più elevato nel quadro dell’informazione preliminare prevista dal punto 7;

ii)

il 5,0 % del numero totale di monete da 2 EUR messe in circolazione dallo Stato membro emittente in questione fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa;

d)

l’incisione sul bordo delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione deve essere la stessa di quella delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

7.   Procedura d’informazione e pubblicazione di futuri cambiamenti

Gli Stati membri devono informarsi a vicenda sulle bozze dei disegni delle nuove facce nazionali, incluse le incisioni sul bordo, e sul volume dell’emissione, prima di approvare ufficialmente tali disegni. A tale scopo, lo Stato membro d’emissione provvederà a far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni delle monete in euro di norma almeno sei mesi prima della data d’emissione stabilita. La Commissione verifica che l’immagine rispetti gli orientamenti indicati nella presente raccomandazione ed informa senza indugio gli altri Stati membri tramite il sottocomitato competente del comitato economico e finanziario. Qualora la Commissione dovesse ritenere che gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione non sono rispettati, la decisione di approvare, o meno, il disegno spetterà al sottocomitato competente del comitato economico e finanziario.

Il suddetto sottocomitato sarà altresì competente per l’approvazione dei disegni delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti.

Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle facce nazionali delle monete in euro saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.   Campo di applicazione delle prassi raccomandate

La presente raccomandazione riguarda le facce nazionali e le incisioni sul bordo delle monete in euro normali e commemorative destinate alla circolazione. Essa non si applica alle facce nazionali e alle incisioni sul bordo delle monete in euro normali e commemorative destinate alla circolazione che siano state emesse o approvate secondo la prevista procedura d’informazione prima dell’adozione della presente raccomandazione.

9.   Abrogazione delle precedenti raccomandazioni

Le raccomandazioni 2003/734/CE e 2005/491/CE sono abrogate.

10.   Destinatari

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.

(2)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(3)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38.

(4)  GU L 186 del 18.7.2005, pag. 1.


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